Autore: Andrea Marton

  • Licenziamento collettivo: la procedura passo per passo

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il licenziamento collettivo si applica alle aziende con almeno 15 dipendenti che intendono ridurre il personale in misura pari o superiore a 5 unità in 120 giorni. La legge 223/1991 impone una procedura sindacale e amministrativa precisa: senza rispettarla i licenziamenti sono inefficaci.

    Riferimento normativo

    L. 223/1991

    Tabella riepilogativa

    Procedura di licenziamento collettivo (L. 223/1991)
    Fase Contenuto Termine
    Comunicazione di avvio Lettera a RSA/RSU e OOSS con motivi, n. esuberi, tempi, misure alternative Prima di qualsiasi licenziamento
    Esame congiunto Consultazione con organizzazioni sindacali Fino a 45 giorni dall’avvio (7 gg per aziende fino a 50 dip.)
    Comunicazione all’ITL Trasmissione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alle OOSS Entro 7 giorni dalla conclusione della procedura
    Criteri di scelta Carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive Determinati in accordo o ex lege
    Preavviso o CIGS Possibile accordo su CIGS/CIG prima dei licenziamenti Trattabile in sede sindacale

    Quando si applica la procedura collettiva

    Si applica alle imprese con almeno 15 dipendenti che prevedono di licenziare almeno 5 lavoratori nello stesso ambito produttivo nel corso di 120 giorni, per motivi non inerenti alla persona. Conta la dimensione all’avvio della procedura, non solo l’organico del singolo stabilimento. Se la soglia non è raggiunta, il recesso rimane individuale per motivi oggettivi.

    La fase sindacale e la consultazione

    Il datore avvia la procedura con una comunicazione scritta alle RSA/RSU e alle associazioni di categoria, indicando causa dell’esubero, numero e qualifiche dei lavoratori, tempi e misure alternative. Si apre poi un esame congiunto di durata massima 45 giorni (ridotto per le imprese fino a 50 dipendenti), finalizzato a cercare soluzioni alternative o a ridurre gli impatti sociali.

    I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare

    Se non è raggiunto un accordo sindacale, i criteri legali di scelta sono: carichi di famiglia, anzianità di servizio e esigenze tecnico-produttive e organizzative. Devono essere applicati in concorso tra loro. Il lavoratore che ritiene violati i criteri può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione scritta.

    Comunicazione all'Ispettorato e lista dei licenziati

    Entro sette giorni dalla spedizione delle lettere di licenziamento il datore invia all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alle organizzazioni sindacali l’elenco dei lavoratori licenziati con indicazione del criterio di scelta applicato. L’omissione o l’irregolarità della procedura rende i licenziamenti inefficaci, con obbligo di reintegra o indennità a seconda del regime di tutela applicabile.

    Casi pratici

    Tizio – azienda da 20 dipendenti che elimina un reparto

    L’azienda di Tizio ha 20 dipendenti e vuole chiudere un reparto sopprimendo 6 posti. Poiché supera la soglia (15 dip., 5 esuberi in 120 gg), deve aprire la procedura collettiva ex L. 223/1991, comunicare alle OOSS e rispettare i criteri di scelta.

    Caia – accordo sindacale con CIGS

    Caia lavora in una fabbrica in crisi. Durante la procedura il sindacato e il datore raggiungono un accordo per attivare la CIGS per 12 mesi prima di eventuali licenziamenti: i lavoratori in cassa integrazione non sono licenziati e la procedura si sospende.

    Sempronio – impugnazione per violazione dei criteri di scelta

    Sempronio, con la maggiore anzianità del reparto e tre figli a carico, viene licenziato al posto di un collega neoassunto. Impugna entro 60 giorni contestando il mancato rispetto dei criteri di legge (carichi di famiglia e anzianità).

    Domande frequenti

    Quanti lavoratori devono essere licenziati per scattare la procedura collettiva?

    Almeno 5 lavoratori in 120 giorni, nello stesso ambito produttivo, da parte di un datore con almeno 15 dipendenti.

    Quanto dura la fase di consultazione sindacale?

    Fino a 45 giorni dalla comunicazione di avvio; per le aziende con meno di 50 dipendenti il termine è ridotto a 7 giorni.

    Cosa succede se il datore non rispetta la procedura?

    I licenziamenti sono inefficaci: il lavoratore può impugnarli entro 60 giorni e ottenere, a seconda del regime di tutela applicabile, la reintegra oppure un’indennità risarcitoria.

    I criteri di scelta si possono concordare con il sindacato?

    Sì. L’accordo sindacale può stabilire criteri diversi da quelli legali, purché ragionevoli e non discriminatori.

    Il licenziamento collettivo dà diritto alla NASpI?

    Sì. Il lavoratore licenziato nell’ambito di una procedura collettiva ha diritto alla NASpI se possiede i requisiti contributivi richiesti dal D.Lgs. 22/2015.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 769 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni all’estero

    Art. 769 Codice della Navigazione – Visite ed ispezioni all’estero

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.

  • Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 – Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Art. 60 Reg. (UE) 2024/1689 – Prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali al di fuori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA possono essere effettuate da fornitori o potenziali fornitori di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III, conformemente al presente articolo e al piano di prova in condizioni reali di cui al presente articolo, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 5. La Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, specifica nel dettaglio gli elementi del piano di prova in condizioni reali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il diritto dell'Unione o nazionale concernente le prove in condizioni reali di sistemi di IA ad alto rischio relativi a prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I.

    2. I fornitori o potenziali fornitori possono effettuare prove dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III in condizioni reali in qualsiasi momento prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del sistema di IA, da soli o in partenariato con uno o più deployer o potenziali deployer.

    3. Le prove di sistemi di IA ad alto rischio in condizioni reali a norma del presente articolo non pregiudicano alcun esame etico che sia richiesto dal diritto dell'Unione o nazionale.

    4. I fornitori o potenziali fornitori possono effettuare le prove in condizioni reali solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a) il fornitore o potenziale fornitore ha elaborato un piano di prova in condizioni reali e lo ha presentato all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui devono essere effettuate le prove in condizioni reali;

    b) l'autorità nazionale di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui devono essere effettuate le prove in condizioni reali ha approvato le prove in condizioni reali e il piano di prova in condizioni reali; se l'autorità di vigilanza del mercato non ha fornito una risposta entro 30 giorni, le prove in condizioni reali e il piano di prova in condizioni reali sono da intendersi approvati; se il diritto nazionale non prevede un'approvazione tacita, le prove in condizioni reali restano soggette ad autorizzazione;

    c) il fornitore o potenziale fornitore, ad eccezione dei fornitori o dei potenziali fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, e dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, ha registrato la prova in condizioni reali conformemente all'articolo 71, paragrafo 4, con un numero di identificazione unico a livello dell'Unione e con le informazioni di cui all'allegato IX; il fornitore o il potenziale fornitore di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori dell’attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo di frontiera, ha registrato la prova in condizioni reali in una sezione sicura non pubblica della banca dati UE ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, lettera d), con un numero di identificazione unico a livello dell'Unione e con le informazioni ivi specificate; il fornitore o il potenziale fornitore di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, ha registrato la prova in condizioni reali conformemente all'articolo 49, paragrafo 5;

    d) il fornitore o potenziale fornitore che effettua le prove in condizioni reali è stabilito nell'Unione o ha nominato un rappresentante legale che è stabilito nell'Unione;

    e) i dati raccolti e trattati ai fini delle prove in condizioni reali sono trasferiti a paesi terzi solo a condizione che siano poste in essere tutele adeguate e applicabili ai sensi del diritto dell'Unione;

    f) le prove in condizioni reali non durano più di quanto necessario per conseguire i rispettivi obiettivi e, in ogni caso, non più di sei mesi, che possono essere prorogati per un ulteriore periodo di sei mesi, previa notifica da parte del fornitore o del potenziale fornitore all’autorità di vigilanza del mercato, corredata della motivazione relativa alla necessità di tale proroga;

    g) i soggetti delle prove in condizioni reali che sono persone appartenenti a gruppi vulnerabili a causa della loro età o disabilità sono adeguatamente protetti;

    h) qualora un fornitore o potenziale fornitore organizzi le prove in condizioni reali in cooperazione con uno o più deployer o potenziali deployer, questi ultimi sono stati informati di tutti gli aspetti delle prove pertinenti per la loro decisione di partecipare e hanno ricevuto le istruzioni pertinenti per l'uso del sistema di IA di cui all'articolo 13; il fornitore o potenziale fornitore e il deployer o potenziale deployer concludono un accordo che ne specifica i ruoli e le responsabilità al fine di garantire la conformità alle disposizioni relative alle prove in condizioni reali ai sensi del presente regolamento e di altre disposizioni applicabili di diritto dell'Unione e nazionale;

    i) i soggetti delle prove in condizioni reali hanno dato il proprio consenso informato a norma dell'articolo 61 o, nel caso delle attività di contrasto, qualora la richiesta di consenso informato impedisca di sottoporre a prova il sistema di IA, le prove stesse e i risultati delle prove in condizioni reali non hanno alcun effetto negativo sui soggetti e i loro dati personali sono cancellati dopo lo svolgimento della prova;

    j) le prove in condizioni reali sono efficacemente supervisionate dal fornitore o potenziale fornitore, nonché dai deployer o dai potenziali deployer, tramite persone adeguatamente qualificate nel settore pertinente e dotate delle capacità, della formazione e dell'autorità necessarie per svolgere i loro compiti;

    k) le previsioni, le raccomandazioni o le decisioni del sistema di IA possono essere efficacemente ribaltate e ignorate.

    5. Qualsiasi soggetto delle prove in condizioni reali, o il suo rappresentante legale designato, a seconda dei casi, può, senza alcun conseguente pregiudizio e senza dover fornire alcuna giustificazione, ritirarsi dalle prove in qualsiasi momento revocando il proprio consenso informato e può chiedere la cancellazione immediata e permanente dei propri dati personali. La revoca del consenso informato non pregiudica le attività già svolte.

    6. A norma dell'articolo 75, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità di vigilanza del mercato il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di fornire informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco senza preavviso e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio. Le autorità di vigilanza del mercato si avvalgono di tali poteri per garantire lo sviluppo in sicurezza delle prove in condizioni reali.

    7. Qualsiasi incidente grave individuato nel corso delle prove in condizioni reali è segnalato all'autorità nazionale di vigilanza del mercato conformemente all'articolo 73. Il fornitore o potenziale fornitore adotta misure di attenuazione immediate o, in mancanza di ciò, sospende le prove in condizioni reali fino a quando tale attenuazione non abbia luogo oppure vi pone fine. Il fornitore o potenziale fornitore stabilisce una procedura per il tempestivo ritiro del sistema di IA in seguito a tale cessazione delle prove in condizioni reali.

    8. I fornitori o potenziali fornitori notificano all'autorità nazionale di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui devono essere effettuate le prove in condizioni reali la sospensione o la cessazione delle prove in condizioni reali nonché i risultati finali.

    9. Il fornitore o potenziale fornitore è responsabile ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di responsabilità per eventuali danni causati nel corso delle prove in condizioni reali.

  • Art. 76 Reg. (UE) 2023/1114 – Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    Art. 76 Reg. (UE) 2023/1114 – Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano norme operative chiare e trasparenti per la piattaforma di negoziazione. Tali norme operative devono almeno:

    a) stabilire i processi di approvazione, inclusi obblighi di adeguata verifica della clientela commisurati al rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo che il richiedente presenta in conformità della direttiva (UE) 2015/849, applicati prima di ammettere le cripto-attività alla piattaforma di negoziazione;

    b) definire le eventuali categorie di esclusione per i tipi di cripto-attività che non sono ammessi alla negoziazione;

    c) definire le politiche, le procedure e il livello delle eventuali commissioni per l’ammissione alla negoziazione;

    d) stabilire norme oggettive e non discriminatorie e criteri proporzionati per la partecipazione alle attività di negoziazione, che promuovano un accesso equo e aperto alla piattaforma di negoziazione per i clienti disposti a negoziare;

    e) stabilire norme e procedure non discrezionali per garantire una negoziazione corretta e ordinata e criteri oggettivi per l’esecuzione efficace degli ordini;

    f) stabilire condizioni affinché le cripto-attività restino accessibili per la negoziazione, comprese soglie di liquidità e obblighi di informativa periodica;

    g) fissare le condizioni alle quali la negoziazione di cripto-attività può essere sospesa;

    h) stabilire procedure per assicurare un regolamento efficiente delle cripto-attività e dei fondi.

    Ai fini del primo comma, lettera a), le norme operative indicano chiaramente che una cripto-attività non è ammessa alla negoziazione qualora non sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività corrispondente nei casi previsti dal presente regolamento.

    2. Prima di ammettere una cripto-attività alla negoziazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicurano che la cripto-attività rispetti le norme operative della piattaforma di negoziazione e valutano l’adeguatezza della cripto-attività interessata. Nel valutare l’adeguatezza di una cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano, in particolare, l’affidabilità delle soluzioni tecniche utilizzate e la potenziale associazione ad attività illecite o fraudolente, tenendo conto dell’esperienza, delle attività comprovate e della reputazione dell’emittente di tali cripto-attività e della sua squadra di sviluppo. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione valutano inoltre l’adeguatezza delle cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d).

    3. Le norme operative della piattaforma di negoziazione di cripto-attività impediscono l’ammissione alla negoziazione delle cripto-attività che hanno una funzione di anonimizzazione integrata, a meno che i possessori di tali cripto-attività e la cronologia delle loro operazioni non possano essere identificati dai prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

    4. Le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Se la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è offerta in un altro Stato membro, le norme operative di cui al paragrafo 1 sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività non negoziano per conto proprio sulla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che gestiscono, anche quando prestano servizi di scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività.

    6. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività sono autorizzati a effettuare negoziazioni «matched principal» unicamente laddove il cliente abbia fornito il proprio consenso in tal senso. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono all’autorità competente informazioni che spieghino il loro uso della negoziazione «matched principal». L’autorità competente svolge un’azione di monitoraggio sulle attività di negoziazione «matched principal» dei prestatori di servizi per le cripto-attività, e si assicura che le loro attività di negoziazione «matched principal» continuino a ricadere nell’ambito della definizione di tale negoziazione e non generino conflitti di interesse tra i prestatori di servizi per le cripto-attività e i loro clienti.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività dispongono di sistemi, procedure e dispositivi efficaci per garantire che i loro sistemi di negoziazione:

    a) siano resilienti;

    b) dispongano di capacità sufficienti per gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

    c) siano in grado di garantire una negoziazione ordinata in condizioni di mercato critiche;

    d) siano in grado di respingere ordini che superano le soglie predeterminate in termini di volume e di prezzo o che sono palesemente errati;

    e) siano sottoposti a prove complete per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere da a) a d);

    f) siano soggetti a disposizioni efficaci in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei loro servizi in caso di disfunzione del sistema di negoziazione;

    g) siano in grado di prevenire o individuare gli abusi di mercato;

    h) siano sufficientemente solidi da evitare un loro uso abusivo a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività informano la rispettiva autorità competente quando individuano casi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato commessi nei loro sistemi di negoziazione o per loro tramite.

    9. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione. I prestatori di servizi per le cripto-attività interessati mettono tali informazioni a disposizione del pubblico durante le ore di negoziazione su base continuativa.

    10. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività rendono pubblici il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle loro piattaforme di negoziazione. Essi rendono pubblici tali dettagli per tutte queste operazioni quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile.

    11. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mettono a disposizione del pubblico le informazioni pubblicate conformemente ai paragrafi 9 e 10 a condizioni commerciali ragionevoli e garantiscono un accesso non discriminatorio a tali informazioni. Tali informazioni sono messe a disposizione gratuitamente 15 minuti dopo la pubblicazione in un formato leggibile meccanicamente e restano pubblicate per almeno due anni.

    12. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività avviano il regolamento definitivo di un’operazione di cripto-attività nel registro distribuito entro 24 ore dall’esecuzione dell’operazione sulla piattaforma di negoziazione o, nel caso di operazioni regolate al di fuori del registro distribuito, al più tardi entro la fine del giorno.

    13. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività garantiscono che le loro strutture tariffarie siano trasparenti, eque e non discriminatorie e che non creino incentivi per collocare, modificare o cancellare ordini o eseguire operazioni in modo da contribuire a condizioni di negoziazione anormali o ad abusi di mercato di cui al titolo VI.

    14. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività mantengono le risorse e dispongono di dispositivi di back-up che consentano loro di riferire in qualsiasi momento alla rispettiva autorità competente.

    15. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione tengono a disposizione dell’autorità competente, per almeno cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini in cripto-attività pubblicizzati attraverso i loro sistemi, o forniscono all’autorità competente l’accesso al book di negoziazione in modo che tale autorità sia in grado di monitorare l’attività di negoziazione. I dati pertinenti comprendono le caratteristiche dell’ordine, incluse le caratteristiche che collegano un ordine con le operazioni eseguite derivanti dall’ordine stesso.

    16. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) il modo in cui devono essere presentati i dati sulla trasparenza, incluso il livello di disaggregazione dei dati da mettere a disposizione del pubblico ai sensi dei paragrafi 1, 9 e 10;

    b) il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione che devono essere conservate a norma del paragrafo 15.

    L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 729 Codice della Navigazione – Rimozione di relitti

    Art. 729 Codice della Navigazione – Rimozione di relitti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un aeroporto della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione. Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprieterio è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza. Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile. Nei casi di urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.

  • Art. 62 DPR 230/2000 – Comunicazione dell’ingresso in istituto

    Art. 62 DPR 230/2000 – Comunicazione dell’ingresso in istituto

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento, al detenuto e all'internato viene richiesto, da parte degli operatori penitenziari , se intenda dar notizia del fatto a un congiunto o ad altra persona indicata e, in caso positivo, se vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della dichiarazione è redatto processo verbale.

    2. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, è presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o internato privo di fondi, la spesa è a carico dell'amministrazione.

    3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto è comunicato all'autorità consolare nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

  • Art. 15 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione

    Art. 15 D.Lgs. 82/2005 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

    2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle ((Linee guida)) .

    2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

    2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell' articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e

    2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. ((

    2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . ))

    3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

    3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

  • Art. 26 CTS – Organo di amministrazione

    Art. 26 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Organo di amministrazione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

    2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l' articolo 2382 del codice civile .

    3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l' articolo 2382 del codice civile .

    4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

    5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea.

    6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

    7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

    8. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Si applica l' articolo 2382 del codice civile . Si applicano i commi 3, 6 e

    7. Nelle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, i commi 4 e

    5. Note all'art. 26: – Si riporta l' art. 2382 del codice civile : «Art. 2382 (Cause di ineleggibilità e di decadenza). – Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.».

  • Art. 50 CTS – Cancellazione e migrazione in altra sezione

    Art. 50 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Cancellazione e migrazione in altra sezione

    In vigore dal 03/08/2017

    1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

    3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

    4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

  • Art. 27 D.Lgs. 231/2001 – Responsabilità patrimoniale dell’ente

    Art. 27 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Responsabilità patrimoniale dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

    2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

  • Art. 208 DPR 495/1992 – Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

    Art. 208 DPR 495/1992 – Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo

    209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.

    2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.

    3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.

    4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.

  • Art. 12 D.Lgs. 141/2024 – Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

    Art. 12 D.Lgs. 141/2024 – Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto e sui bagagli delle persone

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata all’Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

    2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.

    3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria collaborazione per l’esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.