Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Cooperative Agricole: apprendistato

    CCNL Cooperative Agricole

    Apprendistato nel CCNL Cooperative Agricole: disciplina, formazione e tutele

    L'apprendistato professionalizzante è lo strumento principale con cui le cooperative agricole inseriscono giovani lavoratori e qualificano il proprio personale. Il d.lgs. 81/2015 fissa la cornice di legge; il CCNL integra le regole operative su formazione, retribuzione e progressione di carriera.

    In sintesi

    L'apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore. Il contratto ha una durata massima di tre anni (cinque per i profili di alta specializzazione), prevede un piano formativo individuale e consente un inquadramento retributivo inferiore al livello di destinazione durante il periodo formativo. Al termine, il datore può recedere liberamente; in assenza di recesso, il rapporto si converte in tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La cornice legale: d.lgs. 81/2015

    L'apprendistato professionalizzante è uno dei tre tipi di apprendistato previsti dal d.lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). È destinato a lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (o dai 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e ha come finalità il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

    L'apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a causa mista: da un lato, il lavoratore presta attività lavorativa; dall'altro, la cooperativa è tenuta a garantirgli una formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dal profilo di destinazione. Entrambe le obbligazioni sono essenziali: la violazione dell'obbligo formativo da parte del datore può determinare la riqualificazione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.

    Durata e piano formativo individuale

    La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può superare il limite massimo fissato dal d.lgs. 81/2015, modulato dal CCNL in relazione ai profili professionali tipici del settore agricolo. In linea generale:

    • Tre anni per la maggior parte dei profili professionali;
    • Cinque anni per i profili di alta specializzazione (con eventuale riduzione per chi possiede titoli di studio o qualifiche professionali già acquisite).

    Il piano formativo individuale (PFI) è il documento che definisce le competenze da acquisire, il percorso formativo (formazione trasversale e formazione tecnico-professionale specifica), i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Il PFI deve essere predisposto prima dell'inizio del rapporto, firmato da entrambe le parti e conservato nel fascicolo del lavoratore. Il CCNL Cooperative Agricole può indicare contenuti minimi e schemi-tipo di PFI per i profili più comuni del settore.

    Il tutor aziendale

    La legge (art. 42 d.lgs. 81/2015) prevede che a ogni apprendista sia assegnato un tutor o referente aziendale, responsabile di seguire l'apprendista nel percorso formativo e di valutarne i progressi. Il tutor deve possedere adeguate competenze professionali, che il CCNL può specificare. La mancanza del tutor costituisce un inadempimento datoriale che incide sulla validità del contratto di apprendistato.

    L'inquadramento retributivo durante l'apprendistato

    L'art. 42 d.lgs. 81/2015 consente al CCNL di stabilire, per la durata dell'apprendistato, un inquadramento del lavoratore a livelli inferiori rispetto al livello di destinazione, con un massimo di due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire. In alternativa, il CCNL può prevedere una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel corso del rapporto.

    Indipendentemente dall'inquadramento ridotto, l'apprendista ha diritto a:

    • la retribuzione ordinaria per le ore di lavoro effettivo;
    • il trattamento previsto dal CCNL per le assenze per malattia, infortunio e maternità;
    • tredicesima e quattordicesima mensilità (in proporzione ai mesi di servizio);
    • maturazione del TFR (sull'intera retribuzione percepita, inclusa la quota proporzionale di mensilità aggiuntive);
    • ferie minime di legge (quattro settimane annue ai sensi del d.lgs. 66/2003).

    Il sottoinquadramento ha un limite temporale: cessa al termine del contratto di apprendistato o alla promozione al livello di destinazione. Durante l'apprendistato non è ammessa una retribuzione al di sotto dei minimi di legge né la disapplicazione degli istituti contrattuali obbligatori.

    Il recesso al termine dell'apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato si apre la stessa biforcazione prevista per la prova:

    • Recesso del datore: al termine del contratto, il datore può recedere liberamente con il solo obbligo del preavviso contrattuale, senza dover fornire motivazione. È l'unica ipotesi in cui il recesso datoriale è ammesso senza giustificazione al di fuori del periodo di prova.
    • Nessun recesso: se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato viene computato integralmente nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, comporto e TFR.

    Il recesso al termine dell'apprendistato deve essere comunicato per iscritto con il preavviso contrattuale. Il recesso privo di preavviso obbliga il datore a corrispondere l'indennità sostitutiva. Durante il periodo di apprendistato il licenziamento resta soggetto alle stesse regole degli altri lavoratori subordinati: serve giusta causa o giustificato motivo.

    Agevolazioni contributive e incentivi

    L'apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato previsto dalla legge: le aliquote contributive a carico del datore di lavoro sono ridotte rispetto al regime ordinario per tutta la durata del contratto e per un periodo successivo alla conferma in servizio, secondo le modalità e le percentuali fissate dalla normativa vigente. L'entità delle agevolazioni può variare in base alle dimensioni della cooperativa (micro, piccole, medie imprese) e alle eventuali novità introdotte dalle leggi di bilancio annuali.

    Sono inoltre previsti incentivi occupazionali per le cooperative che assumono apprendisti in zone o fasce di età particolari: verificare la normativa INPS e gli accordi territoriali vigenti nella zona di operatività della cooperativa.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio apprendista, mancata formazione
    Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante da una cooperativa di trasformazione. Il piano formativo individuale prevede 120 ore di formazione nel primo anno, suddivise in formazione trasversale e affiancamento tecnico. Trascorso un anno, Tizio si accorge di non aver mai ricevuto le ore di formazione trasversale previste: nessun corso, nessuna documentazione. Si rivolge al delegato FLAI, che verifica la mancanza della documentazione formativa e invita la cooperativa a regolarizzare la posizione. Se la cooperativa non adempie, il rapporto rischia di essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato, con perdita delle agevolazioni contributive e inquadramento immediato al livello di destinazione.
    Caia — Impiegata apprendista, recesso datoriale al termine
    Caia, 26 anni, conclude il suo contratto di apprendistato triennale come impiegata amministrativa. La cooperativa la convoca e le comunica per iscritto il recesso al termine del contratto, con il preavviso contrattuale. Caia verifica se il preavviso applicato corrisponde a quello previsto dal CCNL per la sua categoria e anzianità: in caso di preavviso inferiore, ha diritto all'indennità sostitutiva per la parte non goduta. Il TFR maturato nei tre anni e i ratei di tredicesima vengono liquidati con l'ultima busta paga. Caia conserva il diritto a ricevere le ultime ferie maturate e non godute.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante nelle cooperative agricole?
    Il d.lgs. 81/2015 fissa la durata massima in tre anni per i profili ordinari e cinque anni per i profili di alta specializzazione. Il CCNL Cooperative Agricole può stabilire durate inferiori in relazione ai profili professionali tipici del settore: verificare il testo vigente.
    L'apprendista ha diritto alla tredicesima mensilità?
    Sì. L'apprendista è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e matura tredicesima (e quattordicesima, se prevista dal CCNL) in proporzione ai mesi di servizio. La base di calcolo è la retribuzione dell'apprendista durante la fase formativa.
    Il datore può licenziare l'apprendista durante il contratto?
    Durante il periodo di apprendistato il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Al termine del periodo formativo, invece, il datore può recedere liberamente con obbligo di preavviso contrattuale.
    Quante ore di formazione deve ricevere l'apprendista?
    Il d.lgs. 81/2015 prevede una formazione di almeno 120 ore annue per l'apprendistato professionalizzante, articolata in formazione trasversale e formazione tecnico-professionale. Il CCNL e il piano formativo individuale possono aumentare il monte ore formativo.
    Cosa succede se il datore non eroga la formazione prevista?
    La mancata erogazione della formazione può comportare la trasformazione del rapporto in ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello di destinazione, oltre a possibili conseguenze contributive. Il lavoratore può segnalare l'inadempimento all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sul d.lgs. 81/2015 e sul CCNL Cooperative Agricole nella versione depositata presso il CNEL. Per la predisposizione di piani formativi e la gestione contrattuale è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro.

  • Art. 27 D.Lgs. 171/2005 – Natanti da diporto e moto d’acqua

    Art. 27 D.Lgs. 171/2005 – Natanti da diporto e moto d’acqua

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.

    2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all’articolo 19, comma 1, l’interessato può presentare, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore. 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell’unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell’ufficio di conservatoria centrale di cui all’ articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere

    3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

    4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

    5. Le moto d’acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

    6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d’acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

    7. L’utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d’acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l’unità da diporto è abilitata a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare l’unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

    8. Per l’utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l’obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell’unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

    9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 DPR 448/1988

    Art. 14 DPR 448/1988

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    Articolo abrogato.

  • Art. 2 CTS – Principi generali

    Art. 2 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Principi generali

    In vigore dal 03/08/2017

    1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

  • Art. 47-ter RD 12/1941 – Istituzione dei posti di presidente di sezione

    Art. 47-ter RD 12/1941 – Istituzione dei posti di presidente di sezione

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    380. 110a

  • Art. 8 D.Lgs. 175/2016 – Acquisto di partecipazioni in società già costituite

    Art. 8 D.Lgs. 175/2016 – Acquisto di partecipazioni in società già costituite

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.

    2. L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 27 TULPS – Esenzioni: Viatico e trasporti funebri

    Art. 27 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

    Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

  • Art. 67-bis RD 12/1941

    Art. 67-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: apprendistato

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Durata, retribuzione progressiva, formazione obbligatoria e inquadramento finale per gli apprendisti delle industrie del cemento, calce e gesso: guida pratica per lavoratori e datori.

    In sintesi

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) con una durata massima di 36 mesi, retribuzione progressiva per scaglioni e obbligo di formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue. Al termine il datore decide se confermare il lavoratore al livello di destinazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Tipologia prevalente
    Apprendistato professionalizzante
    Base legale
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47

    Il quadro legale: D.Lgs. 81/2015

    L’apprendistato è disciplinato in via generale dal D.Lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro, artt. 41–47), che prevede tre tipologie:

    1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello): rivolto a giovani tra 15 e 25 anni in percorsi scolastici/IeFP;
    2. Apprendistato professionalizzante: la tipologia prevalente nell’industria; può essere attivato per lavoratori tra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale) e consente di acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali;
    3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: per percorsi universitari, dottorati e ricerca.

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso disciplina principalmente l’apprendistato professionalizzante, che rappresenta la forma più diffusa nel settore per l’inserimento di personale operativo e tecnico negli impianti.

    Durata e livello di destinazione

    La durata dell’apprendistato professionalizzante nel settore cemento, calce e gesso varia in funzione del livello di destinazione (cioè il livello che il lavoratore raggiungerà al termine del periodo formativo):

    • Per i livelli dell’area Esecutiva e Qualificata (AE1, AQ1, AQ2): durata tendenzialmente più breve, nell’ordine di 24 mesi;
    • Per i livelli dell’area Specialistica (AS1, AS2, AS3): durata usuale di 36 mesi, in ragione della complessità delle competenze richieste (conduzione di impianti termici, manutenzione meccanica specializzata, ecc.);
    • Per i livelli delle aree Concettuale e Direttiva (AC1 e superiori): durata che può estendersi fino a 48 o 60 mesi, nei limiti di legge, con piano formativo più articolato.

    Il livello di destinazione è indicato nel contratto individuale di apprendistato e nel piano formativo individuale (PFI), che il datore deve predisporre e firmare con l’apprendista al momento dell’assunzione.

    Le durate precise per ciascun livello sono definite nelle disposizioni contrattuali specifiche. I valori indicati sopra riflettono la struttura tipica del CCNL; per i dettagli normativi fare riferimento al testo ufficiale vigente disponibile presso Federbeton e i sindacati firmatari.

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    Durante il periodo di apprendistato la retribuzione non è immediatamente quella del livello di destinazione, ma cresce progressivamente per scaglioni temporali. Il meccanismo previsto dal CCNL è il seguente:

    • Nel primo periodo (generalmente il primo anno o i primi 18 mesi) l’apprendista percepisce una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione: tipicamente l’80-85%;
    • Nel secondo periodo la percentuale sale (tipicamente 90-95%);
    • Nell’ultimo scaglione, alla vigilia della conferma, la percentuale può raggiungere il 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, oppure fermarsi al 95% secondo le specifiche contrattuali.

    L’inquadramento dell’apprendista è fissato due livelli sotto il livello di destinazione per la prima metà del periodo, e un livello sotto nella seconda metà: questo è il meccanismo retributivo tipico dei CCNL industriali. La base di calcolo rimane il minimo tabellare contrattuale, non il trattamento complessivo individuale.

    Allo scatto di anzianità: l’apprendista matura gli scatti di anzianità contrattuale nella misura ridotta prevista per la categoria. A conferma avvenuta, la sua anzianità ai fini degli scatti decorre dall’inizio del rapporto di apprendistato.

    Formazione obbligatoria: almeno 120 ore annue

    Il D.Lgs. 81/2015 impone al datore di erogare all’apprendista una formazione professionalizzante di almeno 120 ore annue, interna o esterna all’azienda. Nel settore cemento, calce e gesso la formazione professionalizzante riguarda tipicamente:

    • Tecnologie di produzione (chimica del cemento, processi di cottura della calce, idratazione del gesso);
    • Conduzione e manutenzione degli impianti (forni rotativi, mulini, silos, sistemi di dosaggio);
    • Normativa ambientale e sicurezza (D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006 per le emissioni in atmosfera);
    • Controllo qualità e tecniche di laboratorio (prove di resistenza, analisi chimica del clinker).

    La formazione va documentata con fogli-presenza firmati dal tutor aziendale. Il piano formativo individuale deve indicare i contenuti, le modalità (interna/esterna), i tempi e le figure responsabili. Il mancato rispetto degli obblighi formativi può comportare la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ordinario.

    Obblighi del tutor aziendale

    Ogni apprendista deve avere un tutor aziendale designato dal datore. Il tutor è il referente tecnico-formativo e risponde dell’attuazione del piano formativo individuale. Nel settore cemento, calce e gesso il ruolo di tutor è generalmente affidato a un lavoratore esperto del reparto di destinazione (un AS3 o AC1 con adeguata esperienza). Il tutor non può seguire più apprendisti di quanti consentiti dalla legge regionale e dalle disposizioni contrattuali.

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato professionalizzante

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Cemento, Calce e Gesso (quadro di riferimento)
    Area / livello di destinazione Durata indicativa Formazione annua minima Limite età di accesso
    Esecutiva / Qualificata (AE1, AQ1, AQ2) 24 mesi 120 ore 18-29 anni (17 con qualifica)
    Specialistica (AS1, AS2, AS3) 36 mesi 120 ore 18-29 anni
    Concettuale (AC1, AC2, AC3) 36-48 mesi 120 ore 18-29 anni
    Direttiva (AD1, AD2, AD3) Fino a 60 mesi 120 ore 18-29 anni

    Le durate riportate sono indicative sulla base della struttura contrattuale tipica del settore industriale. Le specifiche del CCNL Cemento, Calce e Gesso possono fissare durate diverse per singoli livelli: consultare il testo contrattuale aggiornato e il piano formativo individuale predisposto dall’azienda.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista conduttore forni
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista in una cementeria con livello di destinazione AS2 (conduttore forni). La durata del contratto è di 36 mesi. Nel primo anno percepisce l’80% del minimo tabellare AS2 (pari al minimo del livello AQ2 circa); dal 19° mese sale al 90%. Riceve ogni anno 120 ore di formazione interna su conduzione forni rotativi, normativa sicurezza e analisi combustione. Il tutor è un operaio AS3 con 12 anni di esperienza. Alla scadenza il datore lo conferma come AS2 a tempo indeterminato.
    Caio – Neolaureato in chimica in apprendistato AC2
    Caio, 24 anni, si laurea in chimica e viene assunto come apprendista tecnico di laboratorio con destinazione AC2. La durata è di 36 mesi. L’azienda gli riconosce il titolo di studio nella progressione retributiva: nel primo anno percepisce l’85% del minimo AC2. La formazione professionalizzante include corsi sulle tecniche di analisi XRF del clinker e sulle prove di resistenza meccanica dei leganti. Al termine i tre anni di apprendistato sono conteggiati per gli scatti di anzianità.
    Sempronia – Mancata conferma al termine dell’apprendistato
    Sempronia, apprendista AQ1 in un impianto di gesso, conclude il periodo di 24 mesi. Il datore valuta le competenze acquisite insufficienti per le esigenze produttive e decide di non confermarla. Comunica il recesso con il preavviso contrattuale ridotto previsto per l’apprendistato. Sempronia ha diritto al TFR maturato durante il periodo e all’indennità di disoccupazione NASpI, presentando domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è di 36 mesi per i livelli più comuni (area Specialistica). Per profili di alta qualificazione (area Concettuale o Direttiva) la durata può arrivare fino a 60 mesi come previsto dal D.Lgs. 81/2015.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore cemento?
    La retribuzione è progressiva: parte da circa il 80-85% del minimo tabellare del livello di destinazione e sale per scaglioni nel corso del rapporto. Non è possibile indicare importi precisi senza conoscere il livello di destinazione e la data di assunzione: consultare le tabelle retributive aggiornate.
    Quante ore di formazione deve ricevere l’apprendista?
    Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante a carico del datore. Nel settore cemento la formazione copre tecnologie di processo, sicurezza degli impianti e controllo qualità. Il piano formativo individuale deve essere allegato al contratto.
    L’apprendista può essere licenziato durante il periodo?
    Durante il periodo formativo il recesso datoriale è ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Alla fine del periodo il datore può recedere liberamente con il preavviso contrattuale, senza obbligo di motivazione specifica (art. 42 D.Lgs. 81/2015).
    Quale livello viene attribuito all’apprendista al termine del contratto?
    Se confermato, il lavoratore riceve il livello di destinazione indicato nel piano formativo individuale. I tre anni di apprendistato decorrono ai fini degli scatti di anzianità contrattuale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina dell’apprendistato è fissata dal D.Lgs. 81/2015; il CCNL ne integra le previsioni con disposizioni specifiche di settore. Per durate, percentuali retributive e piano formativo aggiornati consultare il testo contrattuale ufficiale disponibile presso Federbeton e i sindacati firmatari (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o un consulente del lavoro.

  • Caso d’uso e registrazione: casi pratici art. 6 D.P.R. 131/1986

    L’articolo 6 del D.P.R. 131/1986 introduce una nozione che, pur apparendo tecnica, ha effetti pratici molto concreti sulla vita degli atti privati: il cosiddetto «caso d’uso». Si tratta del momento in cui una scrittura, originariamente non soggetta a registrazione obbligatoria entro un termine fisso, finisce per essere depositata presso una cancelleria giudiziaria, una pubblica amministrazione o un ente equiparato per essere utilizzata in un procedimento, in una decisione o in un atto pubblico. Da quell’istante la registrazione diventa dovuta, con le conseguenze fiscali che ne derivano. Questa guida raccoglie cinque casi pratici per chiarire quando si verifica il caso d’uso, come distinguerlo dalla registrazione in termine fisso e quali sono le ipotesi più frequenti che intercettano contribuenti, parti contrattuali e notai.

    Il quadro normativo: caso d’uso e termine fisso a confronto

    L’art. 6 D.P.R. 131/1986 stabilisce che si ha caso d’uso «quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento». In altre parole, il presupposto non è la stipula dell’atto in sé, ma il suo utilizzo formale davanti a un soggetto pubblico.

    Il sistema dell’imposta di registro distingue infatti due grandi categorie: gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (di regola venti giorni dalla formazione, come previsto dall’art. 13) e quelli soggetti a registrazione in caso d’uso. Per i secondi non esiste un obbligo immediato: la parte può conservare la scrittura nel cassetto per anni, senza alcuna conseguenza, fino a quando non decide di farne uso davanti alla pubblica amministrazione o all’autorità giudiziaria in funzione amministrativa. È quel momento a far scattare l’obbligo, e con esso la decorrenza dei termini per il pagamento dell’imposta.

    Quando si verifica il caso d’uso: ipotesi tipiche

    Le ipotesi pratiche sono molto più ampie di quanto si pensi. Una scrittura privata non autenticata fra privati, per esempio, può rimanere fuori dal sistema della registrazione per tutta la vita del rapporto. Ma se una delle parti la deposita in un giudizio civile per provare l’esistenza di un credito, oppure la presenta a un Comune per ottenere un’autorizzazione, l’atto entra nel circuito pubblico e diventa registrabile. Lo stesso vale per i verbali interni di società, per gli accordi informali tra soci, per le ricognizioni di debito sottoscritte senza forma notarile. Vediamo cinque scenari concreti.

    Caso 1 – Scrittura privata depositata in giudizio

    Una parte stipula con la controparte una scrittura privata non autenticata che riconosce un debito di 30.000 euro. L’atto non viene registrato perché non rientra fra quelli in termine fisso (l’art. 5 limita l’obbligo immediato alle scritture private autenticate e agli atti pubblici, oltre alle ipotesi specificamente individuate). Anni dopo il creditore non riceve il pagamento e propone causa civile per il recupero. Per provare la propria ragione deposita la scrittura come documento numero uno della produzione di parte.

    Da quel deposito scatta il caso d’uso. Il cancelliere è tenuto a inviare copia dell’atto all’Agenzia delle Entrate, che richiederà alla parte produttrice il versamento dell’imposta proporzionale (3% sui crediti, salvo aliquote diverse a seconda del contenuto). L’imposta è dovuta in misura piena, con sanzioni se la parte non provvede spontaneamente entro venti giorni dal deposito. La regola vale anche se la causa viene poi abbandonata: l’uso si è già consumato nel momento della produzione documentale.

    Caso 2 – Deposito di un atto in Comune per una pratica edilizia

    Un contribuente vuole ottenere il rilascio di un titolo edilizio per ampliare un capannone. Per dimostrare la disponibilità del bene allega all’istanza una scrittura privata non autenticata di comodato gratuito stipulata anni prima con il proprietario del terreno. La scrittura non era mai stata registrata perché il comodato fra parti private non rientra nelle ipotesi di termine fisso.

    Il deposito presso lo Sportello Unico Edilizia integra caso d’uso ai sensi dell’art. 6. La parte deve quindi presentare la scrittura per la registrazione e versare l’imposta dovuta (per il comodato di immobili, in genere in misura fissa). L’omessa registrazione non blocca il rilascio del titolo, ma espone il contribuente a recupero d’imposta e sanzioni se il Comune trasmette l’atto all’Agenzia. È buona prassi, in casi simili, registrare la scrittura prima del deposito per evitare contestazioni successive.

    Caso 3 – Uso fiscale di una scrittura informale

    Due fratelli si accordano per iscritto, con scrittura privata non autenticata, sulla divisione di alcuni mobili e oggetti d’arredo ereditati. L’atto non viene registrato. Anni dopo uno dei due fratelli viene sottoposto ad accertamento dall’Agenzia delle Entrate per giustificare alcuni movimenti patrimoniali, e produce la scrittura come prova della legittima provenienza dei beni.

    Anche in questo caso la produzione davanti all’amministrazione finanziaria integra caso d’uso. La scrittura deve essere registrata e l’imposta versata. La giurisprudenza è costante nel ritenere che ogni utilizzo «contro l’amministrazione», anche solo come elemento istruttorio in un contraddittorio endoprocedimentale, fa scattare l’obbligo. Resta esclusa la registrazione solo quando il deposito sia obbligatorio per legge o avvenga in adempimento di un’obbligazione della stessa amministrazione: ipotesi residuali che non comprendono la produzione di parte.

    Caso 4 – Verbale di assemblea citato in causa

    Una società a responsabilità limitata adotta una delibera assembleare di approvazione del bilancio. Il verbale, redatto in forma di scrittura privata non autenticata e trascritto nel libro sociale, non viene registrato perché non rientra nell’obbligo di termine fisso (gli atti societari soggetti a registrazione immediata sono quelli previsti dall’art. 4 della tariffa, parte prima). Un socio di minoranza impugna la delibera e produce in giudizio copia del verbale a sostegno dell’azione.

    La produzione del verbale integra caso d’uso. Tuttavia, l’imposta dovuta in caso d’uso per gli atti societari è in genere in misura fissa (200 euro), salvo che il verbale contenga statuizioni autonome a contenuto patrimoniale (ad esempio una rinuncia o un trasferimento). La parte produttrice deve presentare l’atto entro venti giorni dal deposito e versare l’imposta. È prassi consolidata che siano i difensori a curare materialmente l’adempimento, indicando in atti l’avvenuta registrazione.

    Caso 5 – Menzione in un atto notarile pubblico

    Il notaio sta rogando un atto pubblico di compravendita immobiliare. Le parti gli consegnano una scrittura privata non autenticata di transazione tra venditore e un terzo, da cui dipende la regolarità della provenienza del bene. Il notaio deve menzionare la scrittura nell’atto pubblico e allegarla in copia conforme.

    La menzione e l’allegazione integrano caso d’uso: l’atto allegato si considera utilizzato davanti a un pubblico ufficiale per la formazione di un atto pubblico. Il notaio è tenuto a richiedere alle parti la registrazione della scrittura allegata, contestualmente alla registrazione dell’atto principale, secondo il principio dell’unitarietà del trattamento fiscale. In pratica, la scrittura viene presentata insieme all’atto notarile e l’imposta è liquidata cumulativamente. La parte non può sottrarsi all’adempimento adducendo che la scrittura era rimasta «privata» per anni: il caso d’uso si è verificato al momento della consegna al notaio per l’uso nell’atto pubblico.

    Quando rileva e a chi rivolgersi

    La nozione di caso d’uso ha effetti pratici sia per il contribuente che per la parte contrattuale e per il notaio. Il contribuente deve sapere che ogni deposito di una scrittura privata davanti a un’amministrazione pubblica, salvo le eccezioni di legge, fa scattare l’obbligo di registrazione e il pagamento dell’imposta. La parte che produce un documento in giudizio o davanti a un ente locale deve quindi mettere in conto, oltre al merito della propria pretesa, anche il costo fiscale dell’uso del documento. Il notaio, dal canto suo, è il filtro principale del sistema: ogni volta che riceve una scrittura per menzionarla o allegarla a un atto pubblico, deve verificare la sua posizione fiscale e curare l’eventuale adempimento.

    Il termine per la registrazione in caso d’uso è di venti giorni dal deposito, ai sensi dell’art. 13. La sanzione per l’omissione va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, ridotta tramite ravvedimento se la parte regolarizza prima della contestazione. Per evitare sorprese, chi si appresta a usare una scrittura privata davanti alla pubblica amministrazione o all’autorità giudiziaria in funzione amministrativa dovrebbe valutare in anticipo se procedere a una registrazione volontaria, ai sensi dell’art. 8, che permette di pagare l’imposta in qualsiasi momento, anche prima del verificarsi dell’uso, mettendosi così al riparo da contestazioni future.

    Norme di riferimento

    Le disposizioni rilevanti sono:

    • art. 6 D.P.R. 131/1986 – definizione di caso d’uso e ipotesi di esclusione (deposito obbligatorio o in adempimento di un’obbligazione dell’amministrazione);
    • art. 5 D.P.R. 131/1986 – individuazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso e in caso d’uso, con rinvio alla tariffa;
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – oggetto dell’imposta e ambito di applicazione, presupposto di registrabilità degli atti.

    Domande frequenti

    1. Il caso d’uso si verifica anche se deposito la scrittura presso un’autorità giudiziaria penale?

    No, non in via diretta. L’art. 6 fa riferimento al deposito presso cancellerie giudiziarie «nell’esplicazione di attività amministrative». Il deposito di una scrittura privata in un procedimento penale, di regola, non integra di per sé caso d’uso ai fini dell’imposta di registro, perché l’attività del giudice penale non rientra nella nozione di attività amministrativa rilevante. Tuttavia, se la scrittura viene poi utilizzata in sede civile o davanti a un’amministrazione, il caso d’uso si verifica in quel momento.

    2. Devo registrare una scrittura privata che allego a una dichiarazione fiscale?

    Sì, di regola sì. L’allegazione di una scrittura privata a una dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate o ad altro ente pubblico integra caso d’uso ai sensi dell’art. 6, salvo che l’allegazione sia obbligatoria per legge o regolamento e ricada nell’eccezione prevista dalla norma. È prudente verificare preventivamente la posizione e, in caso di dubbio, procedere a una registrazione volontaria.

    3. Se uso una scrittura privata davanti a un’autorità estera, scatta il caso d’uso?

    L’art. 6 si riferisce alle cancellerie giudiziarie e alle amministrazioni dello Stato italiano e degli enti pubblici territoriali italiani. Il deposito presso un’autorità estera non integra di per sé caso d’uso ai fini dell’imposta di registro italiana. Tuttavia, se la scrittura viene successivamente prodotta in Italia (per esempio per ottenere riconoscimento di un atto formato all’estero), il caso d’uso può verificarsi a quel punto. È inoltre necessario verificare le regole fiscali dello Stato estero, che possono prevedere autonome forme di registrazione.

    4. La sanzione per omessa registrazione in caso d’uso è la stessa di quella per termine fisso?

    Sì, la disciplina sanzionatoria è la medesima. L’art. 69 del D.P.R. 131/1986 prevede per l’omessa registrazione una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta. La sanzione può essere ridotta tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) se la parte regolarizza la propria posizione prima della contestazione formale da parte dell’amministrazione finanziaria. Il calcolo dei venti giorni decorre dal momento del deposito che integra il caso d’uso, non dalla data di stipula della scrittura.

  • Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Art. 174 DPR 495/1992 – Delineatori speciali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo: a) delineatori per galleria; b) delineatori per strade di montagna; c) delineatori per curve strette o tornanti; d) delineatori per intersezioni a "T"; e) delineatori modulari di curva; f) delineatori di accesso; g) dispositivi luminosi di delineazione.

    2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo

    33. 3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso: a) Delineatori per gallerie (fig. II.464). Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata. b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465). Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo. c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466). Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti. d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467). Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono: 1) normale: 60 x 240 cm; 2) grande: 90 x 360 cm. Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue. e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468). Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente. Raggio della curva Spaziamento longitudinale (metri) (metri) __ __ da 30 a

    50………. 8 da 50 a 100……… 12 da 100 a

    200……… 20 da 200 a

    400……… 30 oltre 400 (se necessario).. da 30 a 50 f) Delineatori di accesso (fig. II.469). Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti. g) Dispositivi di delineazione luminosa. Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.

  • Art. 84 D.Lgs. 174/2016 – Riunione delle cause

    Art. 84 D.Lgs. 174/2016 – Riunione delle cause

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.

    2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.