Autore: Andrea Marton

  • CCNL Aziende Termali: apprendistato professionalizzante

    CCNL Aziende Termali

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aziende Termali

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento principale per l’inserimento dei giovani nel settore termale. Il CCNL Aziende Termali ne regola durata, retribuzione graduale e formazione obbligatoria, con specificità per la stagionalità delle cure.

    In sintesi

    Il CCNL Terme prevede apprendistato professionalizzante per i livelli 3-6, con durata da 18 a 36 mesi. La retribuzione parte al 65% del minimo e cresce semestralmente fino al 90%. La formazione è obbligatoria (80-120 ore annue). È possibile anche in forma stagionale ciclica. Al termine, l’apprendista è inquadrato al livello di destinazione o a quello inferiore per il primo anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Tipo apprendistato
    Professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Età
    Da 16 a 29 anni (inclusi)
    Legge di riferimento
    D.Lgs. 81/2015, Titolo V

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato nel CCNL Aziende Termali: durata e retribuzione per livello
    Livello di destinazione Durata massima Retribuzione iniziale Retribuzione finale
    3 (infermieri, fisioterapisti, bagnini) 36 mesi 65% del minimo livello 3 90% del minimo livello 3
    4 Super 30 mesi 65% del minimo liv. 4S 90% del minimo liv. 4S
    4 (addetti cure, camerieri) 24 mesi 65% del minimo livello 4 90% del minimo livello 4
    5 (camerieri base, guardarobieri) 18 mesi 65% del minimo livello 5 90% del minimo livello 5
    6 (inservienti, pulizie) 18 mesi 65% del minimo livello 6 90% del minimo livello 6

    La progressione retributiva avviene a scatti semestrali. L’apprendistato per il livello 3 è riservato a lavoratori con titolo di studio non abilitante; chi ha già il titolo abilitante (laurea in fisioterapia, diploma infermieristico) viene inquadrato direttamente al livello 3 senza apprendistato.

    Accesso all’apprendistato: chi può assumerlo

    L’apprendistato professionalizzante è riservato a lavoratori di età compresa tra i 16 e i 29 anni (compiuti). Il datore di lavoro deve aver consolidato il rapporto di apprendistato precedente (o trasformato) di almeno il 20% degli apprendisti cessati negli ultimi 3 anni (limite di mantenimento ex art. 42, co. 3, D.Lgs. 81/2015). Sono esclusi i datori con meno di 3 dipendenti da questa regola.

    Piano formativo individuale e formazione

    Ogni apprendista deve avere un Piano Formativo Individuale (PFI) allegato al contratto. La formazione professionalizzante obbligatoria è di:

    • 120 ore annue per apprendisti senza titolo di studio qualificante (licenza media, qualifica professionale biennale);
    • 80 ore annue per apprendisti con diploma di scuola media superiore o titolo di studio equivalente.

    La formazione viene erogata prevalentemente attraverso l’affiancamento on the job e può essere integrata da corsi erogati da enti formativi accreditati dalla Regione o da EBITERME (ente bilaterale del settore termale). Al termine del percorso l’apprendista acquisisce le competenze corrispondenti al livello di destinazione.

    Apprendistato stagionale

    Il settore termale è tra i settori ammessi all’apprendistato in cicli stagionali. Il datore può stipulare contratti di apprendistato per la singola stagione (aprile-ottobre) con lo stesso lavoratore per più stagioni consecutive. La durata si cumula di stagione in stagione fino al raggiungimento del massimo previsto per il livello. Tra una stagione e l’altra il rapporto è sospeso ma non si azzera.

    Al termine dell’apprendistato

    Il datore di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato al livello di destinazione (o al livello inferiore per il primo anno, come previsto dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL);
    • Non confermare il lavoratore, con un preavviso ai sensi del CCNL. In questo caso si applica l’art. 2118 c.c. (recesso con preavviso), senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del termine formativo.

    L’apprendistato completato con esito positivo conta come prova effettuata: il lavoratore, se riassunto entro 3 anni per le stesse mansioni, non deve ripetere il periodo di prova.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista addetto cure (destinazione livello 4)
    Tizio, 20 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4 (addetto fanghi). La durata è 24 mesi. Nei primi 6 mesi la sua retribuzione è il 65% del minimo del livello 4. Ogni 6 mesi il percentuale sale (70%, 75%, 80%, 85%, 90% nell’ultimo semestre). Al termine, se confermato, passa al 100% del minimo di livello 4.
    Caia — Apprendista stagionale, cumulo durate
    Caia, 23 anni, è assunta come apprendista (destinazione livello 3) per la stagione aprile-ottobre. A ottobre il contratto si sospende. L’anno successivo viene riassunta nella stessa stagione: i 7 mesi della prima stagione si sommano ai 7 della seconda. Dopo 3 stagioni (21 mesi cumulati) avrà quasi completato i 36 mesi previsti per il livello 3.
    Sempronio — Mancata conferma, preavviso contrattuale
    Sempronio, al termine dei 24 mesi di apprendistato (livello 4), riceve la comunicazione che l’azienda non intende confermarlo. Il datore deve comunicarglielo con il preavviso contrattuale previsto per il livello 4. Sempronio riceve il TFR maturato e l’indennità sostitutiva del preavviso se questo non viene lavorato.

    Domande frequenti

    Qual è la durata dell’apprendistato nel settore termale?
    Da 18 mesi (livelli 5-6) a 36 mesi (livello 3). Dipende dal livello di destinazione.
    Quanto guadagna un apprendista nelle terme?
    Inizia al 65% del minimo tabellare del livello di destinazione e cresce a scatti semestrali fino al 90% nell’ultimo semestre. Alla conferma passa al 100%.
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    80 ore annue con diploma di maturità; 120 ore senza titolo qualificante. Prevalentemente on the job, con possibilità di integrazione presso enti accreditati o EBITERME.
    L’apprendistato può essere stagionale?
    Sì. È possibile l’apprendistato in cicli stagionali: la durata si cumula tra le stagioni fino al massimo contrattuale.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (al livello di destinazione o inferiore per un anno) oppure non confermarlo con preavviso contrattuale. La mancata conferma è ammessa senza obbligo di motivazione diversa dalla scadenza del periodo formativo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). L’apprendistato è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (legge) e dal CCNL. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assicurazioni e IRAP: casi pratici applicati art. 7 IRAP

    L’articolo 7 del D.Lgs. 446/1997 disciplina la determinazione della base imponibile IRAP per le imprese di assicurazione, partendo dalla struttura del bilancio civilistico previsto dal D.Lgs. 173/1997 e dai principi contabili IVASS. La regola cardine impone di assumere come punto di partenza i risultati dei conti tecnici dei rami danni e vita, applicando poi correttivi su ammortamenti, spese di amministrazione e deduzioni del cuneo fiscale. Vediamo come si traduce nella pratica per cinque tipologie ricorrenti di compagnie. Riferimento normativo: art. 7 IRAP.

    Quadro di sintesi: come funziona l’IRAP per le compagnie

    Le imprese di assicurazione hanno un assoggettamento IRAP peculiare: non utilizzano il valore della produzione “industriale” come gli operatori commerciali, ma una base imponibile costruita sulle poste tecniche di bilancio. Il legislatore ha voluto evitare distorsioni rispetto alla logica assicurativa, dove premi, riserve, sinistri e provvigioni si compensano nel tempo. Per questo l’art. 7 del D.Lgs. 446/1997 rinvia direttamente alle voci del conto economico assicurativo redatto secondo il D.Lgs. 173/1997 e le istruzioni IVASS.

    I tre elementi che vanno tenuti a mente sono: (1) il punto di partenza sono i risultati del conto tecnico danni (voce 29) e del conto tecnico vita (voce 80); (2) gli ammortamenti dei beni strumentali e le spese di amministrazione sono deducibili al 90%; (3) si applicano le deduzioni del cosiddetto cuneo fiscale per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato, secondo l’art. 11 del decreto.

    L’aliquota ordinaria è quella maggiorata del 5,90% (a fronte del 3,90% standard), in coerenza con il regime delle banche e degli intermediari finanziari, salvo facoltà delle Regioni di modulare la propria quota nei limiti di legge.

    Le regole specifiche per le imprese di assicurazione

    La logica è ricostruire un “margine tecnico assicurativo” rilevante ai fini IRAP. Il punto di partenza è la somma algebrica di:

    • risultato del conto tecnico dei rami danni (voce 29 del conto economico ex D.Lgs. 173/1997);
    • risultato del conto tecnico dei rami vita (voce 80 del conto economico ex D.Lgs. 173/1997).

    A questa somma si applicano le rettifiche in aumento e in diminuzione previste dall’art. 7 del decreto IRAP. In particolare:

    • gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70 del conto economico) sono deducibili nella misura del 90% del loro ammontare;
    • i dividendi e gli altri proventi assimilati non concorrono alla base IRAP per la quota esclusa dal regime assicurativo “tecnico”;
    • le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore dei crediti non sono ammesse in deduzione, coerentemente con la disciplina degli altri intermediari;
    • si applicano le deduzioni del cuneo fiscale (art. 11) per il personale dipendente, con le maggiorazioni previste per donne, under 35 e aree svantaggiate, ove pertinenti.

    La base imponibile così determinata è poi ripartita per Regioni in proporzione alle retribuzioni del personale operante nelle diverse sedi (art. 4 del decreto). Le compagnie con sedi multiregionali devono mappare con precisione il personale per non incorrere in errori di ripartizione che generano contestazioni a catena (un solo errore propaga su più dichiarazioni regionali).

    Margine tecnico e deduzioni: come si compone in concreto

    Il risultato dei conti tecnici è già “depurato” da molte componenti: include premi netti di competenza, oneri per sinistri, variazione delle riserve tecniche, spese di gestione degli investimenti per la quota imputata ai rami tecnici, provvigioni e altre spese di acquisizione. Le voci che si “aggiungono” o “sottraggono” in sede IRAP riguardano essenzialmente gli ammortamenti e le spese amministrative non già imputate al tecnico, oltre alle deduzioni del cuneo. Il risultato è una base imponibile che mira a rappresentare il vero valore aggiunto prodotto dalla compagnia.

    5 casi pratici applicati

    Caso 1 – Compagnia danni di medie dimensioni (RC auto + property)

    Scenario: una compagnia con sede legale a Milano e raccolta premi prevalente sui rami RC Auto, Incendio e Furto. Conto tecnico danni positivo per 12 milioni; spese di amministrazione (voce 24) per 8 milioni; ammortamenti beni strumentali per 1,5 milioni; costo del personale dipendente a tempo indeterminato pari a 6 milioni.

    Sviluppo IRAP: punto di partenza 12.000.000 € (voce 29). Sulle voci 24 e ammortamenti: deducibile 90%, indeducibile 10%, quindi ripresa in aumento di (8.000.000 + 1.500.000) × 10% = 950.000 €. Base prima delle deduzioni: 12.950.000 €. Si applicano poi le deduzioni cuneo art. 11 sul costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato, che per importi ordinari assorbono interamente la quota imponibile del costo del personale relativa a tale tipologia.

    Esito: la base IRAP risulta intorno ai 12,9 milioni, su cui si applica il 5,90% (oltre eventuali maggiorazioni regionali). Punto critico: distinguere tra spese amministrative imputate al tecnico e spese gestionali generali, perché il 90% si applica solo a quelle che vanno ad aumento.

    Caso 2 – Compagnia vita pura (polizze rivalutabili e Unit-linked)

    Scenario: compagnia specializzata sui rami I (vita umana) e III (Unit-linked). Risultato conto tecnico vita (voce 80) pari a 5 milioni; voce 70 (altre spese di amministrazione vita) per 4 milioni; ammortamenti 800.000 €.

    Sviluppo IRAP: si parte da 5.000.000 €. Ripresa in aumento del 10% di (4.000.000 + 800.000) = 480.000 €. Base provvisoria 5.480.000 €. Si applicano le deduzioni cuneo. Le polizze Unit-linked hanno una particolarità: il risultato finanziario imputato all’assicurato non grava sul tecnico in modo lineare, quindi è essenziale che il bilancio sia coerente con la classificazione IVASS prima di partire con il calcolo IRAP.

    Punto critico: errori nella separazione tra risultato finanziario “trasferito” agli assicurati e risultato proprio della compagnia possono spostare la base imponibile in misura significativa. Verifica sempre la riconciliazione tra schede tecniche e conto economico civilistico.

    Caso 3 – Gruppo misto danni + vita con holding assicurativa

    Scenario: una compagnia opera sia nei rami danni sia nei rami vita, con bilancio unico. Risultato conto tecnico danni 8 milioni, conto tecnico vita 4 milioni. Spese di amministrazione complessive (voci 24 + 70) 10 milioni; ammortamenti 1,2 milioni. Sedi operative in Lombardia, Lazio e Campania.

    Sviluppo IRAP: somma dei conti tecnici 12.000.000 €. Ripresa 10% su 11.200.000 € = 1.120.000 €. Base prima delle deduzioni 13.120.000 €. Cuneo applicato sul personale a tempo indeterminato (in proporzione alla destinazione tra rami danni e rami vita, se la compagnia adotta una contabilità separata).

    Ripartizione regionale (art. 4): la base si ripartisce in proporzione alle retribuzioni del personale operante in ciascuna sede produttiva. Se ad esempio in Lombardia c’è il 60% delle retribuzioni, in Lazio il 25% e in Campania il 15%, la base IRAP viene allocata in queste proporzioni e ogni Regione applica la propria aliquota (5,90% base, salvo modulazioni).

    Punto critico: la mappatura del personale per Regione deve essere documentata e coerente con i CU/770; un mismatch fa scattare avvisi bonari multipli.

    Caso 4 – Riassicurazione attiva con compagnia estera

    Scenario: compagnia italiana che accetta in riassicurazione rischi da compagnie estere UE. Premi ceduti e ricevuti, riserve tecniche complesse, conto tecnico danni che incorpora anche la quota di riassicurazione attiva. Risultato tecnico 6 milioni; spese di amministrazione 3 milioni; ammortamenti 500.000 €.

    Sviluppo IRAP: 6.000.000 € punto di partenza. Ripresa 10% su 3.500.000 € = 350.000 €. Base 6.350.000 €. La riassicurazione attiva non genera regimi speciali ai fini IRAP: ciò che conta è che le voci di premi accettati, sinistri pagati ai cedenti e variazione delle riserve siano correttamente imputate al tecnico. La riassicurazione passiva (cessioni a riassicuratori esteri) riduce il tecnico via premi ceduti e quote sinistri a carico dei riassicuratori.

    Punto critico: la documentazione contrattuale (trattati di riassicurazione, conti tecnici trimestrali) deve essere disponibile in caso di verifica, perché la GdF tende a controllare la coerenza tra IVASS e dichiarativo.

    Caso 5 – Deduzioni cuneo fiscale e personale dedicato al claim handling

    Scenario: compagnia danni con 200 dipendenti, di cui 150 a tempo indeterminato (uffici tecnici, liquidatori sinistri, IT, gestione polizze) e 50 a tempo determinato o somministrati. Costo complessivo del personale 12 milioni; di cui 9 milioni per indeterminati.

    Sviluppo IRAP: la deduzione cuneo (art. 11 D.Lgs. 446/1997) si applica al costo dei dipendenti a tempo indeterminato. Per i dipendenti a tempo determinato non sussiste l’ordinaria deduzione strutturale del costo del lavoro, salvo specifiche eccezioni (apprendisti, disabili, contratti di inserimento). Se il personale a tempo determinato è gestito tramite somministrazione, la deduzione segue la natura del rapporto del somministratore solo nei limiti normativi.

    Punto critico: separare correttamente il personale a tempo indeterminato dagli altri (determinati, somministrati, collaborazioni) è il primo passo per non perdere deduzioni o, viceversa, per non dedurre indebitamente. La riconciliazione con LUL e UniEmens è essenziale.

    Quando verificare e con quali documenti

    Per impostare correttamente la dichiarazione IRAP di una compagnia di assicurazione conviene rivedere preventivamente:

    • il bilancio civilistico in schema IVASS (D.Lgs. 173/1997), con dettaglio voci 24, 29, 70 e 80 del conto economico;
    • la nota integrativa e i prospetti tecnici per ramo, per intercettare poste non ordinarie (es. sinistri catastrofali, riserve di perequazione);
    • i prospetti del personale (CU, UniEmens, LUL) per applicare correttamente le deduzioni del cuneo fiscale;
    • la mappatura del personale per Regione, ai fini della ripartizione ex art. 4;
    • i trattati di riassicurazione attiva e passiva, per verificare la coerenza dei flussi imputati ai conti tecnici;
    • le istruzioni ministeriali annuali al modello IRAP, che recepiscono eventuali aggiornamenti normativi.

    Le verifiche su queste pratiche andrebbero condotte da chi conosce sia la contabilità assicurativa sia la materia tributaria: sono materie tecniche che richiedono competenze specialistiche e l’accesso a documentazione riservata. Questa guida ha finalità informative e divulgative.

    Norme e fonti rilevanti

    • art. 7 IRAP – D.Lgs. 446/1997, determinazione base imponibile imprese di assicurazione;
    • art. 4 D.Lgs. 446/1997 – ripartizione regionale della base imponibile;
    • art. 11 D.Lgs. 446/1997 – deduzioni dalla base imponibile (cuneo fiscale, deduzioni per personale dipendente);
    • art. 16 D.Lgs. 446/1997 – aliquota IRAP, maggiorata al 5,90% per banche e assicurazioni;
    • D.Lgs. 173/1997 – schemi di bilancio delle imprese di assicurazione;
    • istruzioni IVASS in materia di bilancio assicurativo;
    • istruzioni ministeriali annuali al modello IRAP (Agenzia delle Entrate).

    FAQ

    1. Qual è la base imponibile IRAP per una compagnia di assicurazione?

    È la somma algebrica dei risultati del conto tecnico danni (voce 29) e del conto tecnico vita (voce 80) del conto economico redatto secondo il D.Lgs. 173/1997, rettificata in aumento per la quota indeducibile (10%) di ammortamenti e spese amministrative, e diminuita delle deduzioni del cuneo fiscale ex art. 11.

    2. Qual è l’aliquota IRAP applicabile alle compagnie assicurative?

    L’aliquota ordinaria è il 5,90% (art. 16 D.Lgs. 446/1997), come per banche e intermediari finanziari, salvo facoltà delle Regioni di modulare la propria quota nei limiti consentiti dalla legge statale.

    3. Come si ripartisce la base IRAP tra più Regioni?

    In proporzione alle retribuzioni del personale dipendente operante nelle sedi di ciascuna Regione, secondo l’art. 4 del D.Lgs. 446/1997. La mappatura deve essere documentata e coerente con LUL, UniEmens e CU per evitare contestazioni.

    4. Le spese amministrative sono integralmente deducibili?

    No: gli ammortamenti dei beni strumentali e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70) sono deducibili nella misura del 90%; il restante 10% costituisce ripresa in aumento della base IRAP. Questa regola è specifica del regime degli intermediari assicurativi e bancari.

    Vedi anche: Banche e SIM, IRAP e margine intermediazione, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e Regime del margine.

  • Art. 46 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni

    Art. 46 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Costituzione delle sezioni). Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni. Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preli-minare. A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (110a) I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

  • Art. 60 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 60 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorità, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

    2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti: a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso; b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche; c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

    3. Il Ministero e l’Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)) . ((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)) .

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

    4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)) . Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

  • Art. 715 Codice della Navigazione – Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

    Art. 715 Codice della Navigazione – Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: turni, CIG, sospensioni e distretti della moda

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il settore tessile-abbigliamento presenta specificità che lo distinguono da altri comparti manifatturieri: forte stagionalità legata alle collezioni moda, diffuso ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nei cali di commesse, lavoro su tre turni continui nelle filature e tessiture, e l’organizzazione in distretti industriali (Prato, Biella, Carpi, Veneto) con tradizioni produttive e contrattuali specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche operative del settore tessile-moda
    Caratteristica Dettaglio Impatto sul contratto
    Stagionalità collezioni 2 campagne annue (PE febbraio-maggio; AI agosto-novembre) Multiperiodale, contratti a termine stagionali, somministrazione
    CIG Ordinaria (CIGO) Calo temporaneo di commesse, crisi di mercato Integrazione INPS 80% retrib. (max ~1.321 €/mese), durata max 13 settimane/anno
    CIG Straordinaria (CIGS) Ristrutturazione, crisi aziendale prolungata Fino a 24 mesi, accordo sindacale obbligatorio
    Lavoro a turni fissi Filature, tessiture, tintorie (ciclo continuo) Indennità turno 20% (notte), rotazione domenicale, riposo compensativo
    Distretti industriali Prato (cardato), Biella (laniero), Carpi (maglieria), Veneto (lana, seta) Accordi integrativi locali, prassi contrattuali specifiche

    La stagionalità delle collezioni moda

    L’industria della moda organizza la produzione attorno a due campagne principali: la collezione primavera-estate (sviluppo e produzione tra settembre e febbraio, lancio commerciale febbraio-maggio) e la collezione autunno-inverno (sviluppo marzo-agosto, lancio agosto-novembre). Questo ciclo crea intense fasi di lavoro seguite da periodi di relativa stasi.

    Il CCNL Tessile riconosce questa stagionalità come elemento strutturale del settore: il regime multiperiodale (orario medio annuo, non settimanale rigido) è il principale strumento contrattuale per gestire i picchi produttivi senza ricorrere sistematicamente allo straordinario o alla CIG. Le aziende possono programmare settimane da 48 ore durante le campagne e settimane ridotte nei periodi di pausa.

    Cassa Integrazione Guadagni nel tessile

    Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è storicamente frequente nel settore tessile, in particolare durante i cali di commesse dall’estero (mercato cinese, lento-ordini da grandi griffes) o per eventi eccezionali (materie prime, crisi energetiche).

    La CIGO integra la retribuzione all’80% delle ore non lavorate, fino a un massimale INPS (circa 1.321 €/mese nel 2026 per i redditi fino a 2.425 €; circa 1.589 € per redditi superiori). La durata massima è di 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile.

    La CIGS si attiva per ristrutturazioni aziendali, riorganizzazione o crisi conclamate. Richiede accordo sindacale e autorizzazione ministeriale, con durata massima di 24 mesi (36 in casi eccezionali) e stesse aliquote di integrazione.

    I lavoratori in CIG mantengono il diritto all’anzianità, al TFR (calcolato sulla retribuzione teorica piena) e alla continuazione della previdenza complementare.

    I distretti industriali della moda

    Il tessile-moda italiano è organizzato in distretti industriali con forti identità produttive e tradizioni contrattuali:

    • Prato: distretto del tessuto cardato (lana rigenerata, filati riciclati); forte presenza di imprese terziste, subfornitura, filiera corta. Accordi integrativi storicamente solidi.
    • Biella: laniero di alta gamma, produzione di tessuti per grandi marchi del lusso. Salari mediamente superiori alla media di settore; accordi aziendali con welfare integrativo sviluppato.
    • Carpi (MO): maglieria industriale, produzione di capi a maglia. Distretto con elevata automazione nelle fasi di cucitura e assemblaggio.
    • Veneto (Vicenza, Treviso, Verona): lana, seta (Como per la seta), abbigliamento sportivo. Forte export verso mercati europei.

    In ciascun distretto gli accordi integrativi territoriali o aziendali possono migliorare le condizioni del CCNL nazionale: premi di distretto, maggiorazioni specifiche, welfare locali.

    Made in Italy e tutele contrattuali

    Il crescente interesse dei mercati internazionali per il Made in Italy ha portato a richieste di tracciabilità e certificazione della produzione italiana lungo la filiera. Questo ha implicazioni contrattuali: le aziende che vogliono mantenere la lavorazione in Italia devono rispettare integralmente il CCNL (incluse le norme su orario, sicurezza e welfare), elemento che differenzia la produzione italiana dalla concorrenza a basso costo.

    Il CCNL Tessile include disposizioni sulla responsabilità solidale nella filiera: il committente (es. il marchio della moda) risponde in solido con il subappaltatore per il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nella lavorazione commissionata.

    Il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese) e le nuove norme sulla due diligence obbligatoria nella catena di fornitura (direttiva UE 2024/1760) stanno rafforzando queste tutele anche per i lavoratori della filiera estera dei brand italiani.

    Casi pratici

    Tizio – CIG ordinaria per calo commesse
    L’azienda di Tizio (4° livello, 1.750 €/mese) subisce un calo di ordini per 8 settimane. Attiva la CIGO: Tizio lavora 20 ore a settimana invece di 40. L’INPS integra il 80% delle 20 ore non lavorate: circa 700 €/mese. Tizio percepisce 875 € (50% retrib. dalle ore lavorate) + ~700 € INPS = ~1.575 €. L’anzianità e il TFR maturano sulla retribuzione teorica piena.
    Caia – Multiperiodale nel distretto pratese
    Caia lavora in un’azienda pratese con regime multiperiodale. Nei mesi di picco (settembre-novembre) lavora 48 ore a settimana; a gennaio lavora 32 ore. La media annua resta 40 ore. Le ore eccedenti nelle settimane a 48h non sono pagate come straordinario ma accumulate in banca ore, da recuperare nel periodo di minor carico.
    Sempronio – Accordo integrativo di distretto a Biella
    Sempronio lavora in una tintoria biellese di fascia alta. L’accordo integrativo territoriale prevede un premio di distretto annuo di 1.200 €, contributo sanitario integrativo potenziato e 2 giorni aggiuntivi di ferie rispetto al CCNL. Il premio è detassato al 5% come premio di risultato.

    Domande frequenti

    Perché nel tessile si usa spesso la CIG?
    Per la forte stagionalità del settore e la dipendenza dalle commesse dei grandi marchi. I cali improvvisi di ordini rendono la CIG uno strumento strutturale per evitare licenziamenti durante le fasi di stasi.
    Cosa succede al TFR durante la CIG?
    Matura sulla retribuzione teorica piena (come se il lavoratore lavorasse normalmente), non sulla retribuzione ridotta effettivamente percepita.
    Cos'è il multiperiodale e come tutela il lavoratore?
    È un sistema di orario medio annuo che evita il pagamento dello straordinario nei periodi di picco e la CIG nei periodi di calo. Le eccedenze confluiscono in banca ore, liquidate con maggiorazione del 25% se non recuperate.
    Gli accordi integrativi di distretto si applicano a tutti?
    Si applicano ai lavoratori delle aziende che aderiscono all’associazione datoriale firmataria dell’accordo. Non vincolano le aziende che non ne fanno parte, salvo che il contratto individuale li incorpori per rinvio.
    La responsabilità solidale copre i lavoratori del subappaltatore?
    Sì: il committente risponde in solido con il subappaltatore per i trattamenti economici e normativi dovuti ai lavoratori impiegati nella lavorazione commissionata, per tutta la durata del contratto di appalto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 18 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale terrestre

    Art. 18 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

    2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l’interno: a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre; b) per cinque chilometri dal lido del mare.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata; b) l’estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade; c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

  • Riposi per allattamento: le due ore giornaliere

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Nei primi 12 mesi di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito (o una sola ora se l’orario è inferiore a sei ore). In alternativa può optare per un’uscita anticipata o un ingresso posticipato. Le ore di riposo sono a carico INPS e indennizzate al 100%.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 39

    Tabella riepilogativa

    Riposi per allattamento – sintesi
    Situazione Ore di riposo spettanti
    Orario giornaliero ≥ 6 ore 2 ore di riposo
    Orario giornaliero < 6 ore 1 ora di riposo
    Indennità 100% della retribuzione, a carico INPS
    Durata del diritto Fino al compimento di 12 mesi del bambino
    Chi ne beneficia Di norma la madre; il padre in casi specifici previsti dalla legge

    Il diritto alle ore di riposo

    L’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre il diritto a due ore di riposo al giorno durante il primo anno di vita del bambino, se lavora almeno 6 ore al giorno. Se l’orario è inferiore, il riposo scende a una sola ora. Le ore di riposo non sono straordinario: sono pienamente retribuite al 100% e a carico INPS, con anticipo del datore.

    Come si fruiscono i riposi

    Le due ore possono essere fruite in modo flessibile: uscita anticipata di due ore, ingresso posticipato di due ore, oppure un’uscita anticipata e un ritardo all’ingresso di un’ora ciascuno. Le modalità si concordano con il datore. Non possono essere cumulati in giornate libere intere: si tratta di permessi orari giornalieri, non di un monte-ore accumulabile.

    Il padre e i casi in cui subentra

    Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per allattamento in alternativa alla madre, se la madre non è lavoratrice dipendente, se la madre non se ne avvale, o in caso di morte o grave infermità della madre. La domanda all’INPS deve indicare la condizione che consente la sostituzione.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice full-time che sceglie uscita anticipata

    Elena lavora 8 ore al giorno. Nel primo anno del figlio chiede all’INPS e al datore di fruire delle 2 ore di riposo come uscita anticipata giornaliera di 2 ore. L’indennità (100% della retribuzione oraria) è corrisposta dall’INPS attraverso il datore.

    Caia – part-time di 5 ore: una sola ora

    Giovanna ha un contratto part-time di 5 ore giornaliere. Poiché non raggiunge le 6 ore, ha diritto a un’ora sola di riposo giornaliero. Sceglie di posticipare l’ingresso di un’ora.

    Sempronio – padre che subentra alla madre

    La moglie di Luca è libera professionista e non ha diritto ai riposi INPS. Luca, dipendente, presenta domanda all’INPS per fruire delle 2 ore di riposo giornaliero al posto della madre, allegando la documentazione sullo status della moglie.

    Domande frequenti

    Le ore di allattamento sono pagate?

    Sì, al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il datore anticipa il pagamento e recupera in sede di conguaglio contributivo.

    Fino a quando spettano i riposi per allattamento?

    Fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Si possono cumulare in giornate libere?

    No. I riposi sono permessi orari giornalieri e non possono essere accumulati per ottenere giorni interi di assenza.

    Cosa succede con un part-time di 4 ore?

    Con un orario inferiore a 6 ore spetta un’ora sola di riposo al giorno, retribuita al 100%.

    Il padre può chiedere le ore di allattamento?

    Sì, in alternativa alla madre, se lei non è lavoratrice dipendente, se rinuncia al diritto, o in caso di morte o grave infermità della madre.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 TULPS – Sanzioni penali residuali per violazioni TULPS

    Art. 17 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale , sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

    2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

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  • Art. 75 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

    Art. 75 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

    a) l’identità delle parti dell’accordo;

    b) la natura del servizio per le cripto-attività prestato e una descrizione di tale servizio;

    c) la politica di custodia;

    d) i mezzi di comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;

    e) una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    f) le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    g) il diritto applicabile.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. Ove opportuno, i prestatori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un’operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività. La politica di custodia di cui al primo comma minimizza il rischio di perdita delle cripto-attività dei clienti, dei diritti connessi a tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza. Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.

    4. Se del caso, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti facilitano l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del cliente. In caso di modifiche alla tecnologia a registro distribuito sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del cliente, il cliente ha diritto a qualsiasi cripto-attività o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del cliente al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti a norma del paragrafo 1.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente interessato, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto in formato elettronico. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.

    6. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti separano le partecipazioni di cripto-attività detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni e garantiscono che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei loro clienti siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro distribuito, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie cripto-attività. Le cripto-attività detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell’interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente al diritto applicabile, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza. Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività è limitata al valore di mercato della cripto-attività persa al momento della sua perdita. Gli incidenti non attribuibili al prestatore di servizi per le cripto-attività includono gli eventi rispetto ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività, come un problema inerente al funzionamento del registro distribuito, che sfugge al controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività.

    9. Qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell’articolo 59. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti qualora ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi.

  • Art. 22 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale marittima

    Art. 22 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale marittima

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.