Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

In sintesi

Nei primi 12 mesi di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito (o una sola ora se l’orario è inferiore a sei ore). In alternativa può optare per un’uscita anticipata o un ingresso posticipato. Le ore di riposo sono a carico INPS e indennizzate al 100%.

Riferimento normativo

D.Lgs. 151/2001, art. 39

Tabella riepilogativa

Riposi per allattamento – sintesi
Situazione Ore di riposo spettanti
Orario giornaliero ≥ 6 ore 2 ore di riposo
Orario giornaliero < 6 ore 1 ora di riposo
Indennità 100% della retribuzione, a carico INPS
Durata del diritto Fino al compimento di 12 mesi del bambino
Chi ne beneficia Di norma la madre; il padre in casi specifici previsti dalla legge

Il diritto alle ore di riposo

L’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre il diritto a due ore di riposo al giorno durante il primo anno di vita del bambino, se lavora almeno 6 ore al giorno. Se l’orario è inferiore, il riposo scende a una sola ora. Le ore di riposo non sono straordinario: sono pienamente retribuite al 100% e a carico INPS, con anticipo del datore.

Come si fruiscono i riposi

Le due ore possono essere fruite in modo flessibile: uscita anticipata di due ore, ingresso posticipato di due ore, oppure un’uscita anticipata e un ritardo all’ingresso di un’ora ciascuno. Le modalità si concordano con il datore. Non possono essere cumulati in giornate libere intere: si tratta di permessi orari giornalieri, non di un monte-ore accumulabile.

Il padre e i casi in cui subentra

Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per allattamento in alternativa alla madre, se la madre non è lavoratrice dipendente, se la madre non se ne avvale, o in caso di morte o grave infermità della madre. La domanda all’INPS deve indicare la condizione che consente la sostituzione.

Casi pratici

Tizio – lavoratrice full-time che sceglie uscita anticipata

Elena lavora 8 ore al giorno. Nel primo anno del figlio chiede all’INPS e al datore di fruire delle 2 ore di riposo come uscita anticipata giornaliera di 2 ore. L’indennità (100% della retribuzione oraria) è corrisposta dall’INPS attraverso il datore.

Caia – part-time di 5 ore: una sola ora

Giovanna ha un contratto part-time di 5 ore giornaliere. Poiché non raggiunge le 6 ore, ha diritto a un’ora sola di riposo giornaliero. Sceglie di posticipare l’ingresso di un’ora.

Sempronio – padre che subentra alla madre

La moglie di Luca è libera professionista e non ha diritto ai riposi INPS. Luca, dipendente, presenta domanda all’INPS per fruire delle 2 ore di riposo giornaliero al posto della madre, allegando la documentazione sullo status della moglie.

Domande frequenti

Le ore di allattamento sono pagate?

Sì, al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il datore anticipa il pagamento e recupera in sede di conguaglio contributivo.

Fino a quando spettano i riposi per allattamento?

Fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Si possono cumulare in giornate libere?

No. I riposi sono permessi orari giornalieri e non possono essere accumulati per ottenere giorni interi di assenza.

Cosa succede con un part-time di 4 ore?

Con un orario inferiore a 6 ore spetta un’ora sola di riposo al giorno, retribuita al 100%.

Il padre può chiedere le ore di allattamento?

Sì, in alternativa alla madre, se lei non è lavoratrice dipendente, se rinuncia al diritto, o in caso di morte o grave infermità della madre.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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