Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

In sintesi

Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e a 24 ore di riposo ogni 7 giorni (di norma la domenica), cumulabili con le 11 ore giornaliere per un totale di 35 ore consecutive. Deroghe sono ammesse in determinati settori produttivi con riposo compensativo garantito.

Riferimento normativo

D.Lgs. 66/2003, artt. 7-9

Tabella riepilogativa

Riposi minimi garantiti dalla legge
Tipo di riposo Durata minima Periodicità Deroghe
Riposo giornaliero 11 ore consecutive Ogni 24 ore Possibili per categorie specifiche con recupero compensativo
Riposo settimanale 24 ore (di norma la domenica) Ogni 7 giorni Ammesse con riposo compensativo entro 14 giorni
Riposo settimanale cumulato 35 ore consecutive (24+11) Ogni 7 giorni Vedi deroghe settoriali

Le 11 ore di riposo giornaliero

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore deve fruire di almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Questo limite determina indirettamente anche il numero massimo di ore lavorabili in una giornata: non essendo possibile lavorare più di 13 ore nelle 24 senza violare il riposo. Deroghe sono ammesse per lavoratori con attività frazionate o in determinati settori, ma solo con riposo compensativo equivalente.

Il riposo settimanale ogni 7 giorni

Ogni lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni, normalmente coincidenti con la domenica. Sommato al riposo giornaliero di 11 ore, ciò equivale a 35 ore consecutive di riposo a settimana. Il riposo settimanale è irrinunciabile: eventuali accordi che lo escludono sono nulli. Nei settori con deroghe, il riposo deve essere garantito entro il ciclo di 14 giorni.

Violazioni e conseguenze

Il mancato rispetto dei periodi minimi di riposo è una violazione sanzionabile dall’Ispettorato del Lavoro. Il lavoratore che ritiene non siano stati rispettati i propri diritti può presentare un esposto oppure agire in giudizio. Il rischio non è solo amministrativo: la mancanza di riposo adeguato rileva anche ai fini della responsabilità del datore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Casi pratici

Tizio – turno serale che termina a mezzanotte

Tizio finisce il turno a mezzanotte e viene richiamato alle 7:00. Le ore di riposo sono solo 7, inferiori alle 11 ore minime. Il datore sta violando il D.Lgs. 66/2003: Tizio ha il diritto di non presentarsi prima delle 11:00 senza conseguenze disciplinari e può segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro.

Caia – lavoro sette giorni di fila

Caia viene chiamata a lavorare per sette giorni consecutivi senza riposo settimanale per far fronte a un picco produttivo. Il CCNL del suo settore ammette la deroga, ma il datore è obbligato a garantirle il riposo compensativo entro i 14 giorni successivi.

Sempronio – autista di mezzi pesanti

Sempronio è un autista soggetto al Regolamento CE 561/2006 oltre che al D.Lgs. 66/2003. Per lui valgono le regole specifiche sui tempi di guida e riposo, che prevedono riposi giornalieri regolari e ridotti con condizioni ben definite: il rispetto di entrambe le normative è obbligatorio e verificato dai tachigrafi.

Domande frequenti

Quante ore di riposo ho diritto ogni giorno?

Almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore, garantite dal D.Lgs. 66/2003.

Il riposo settimanale deve essere sempre la domenica?

Di norma sì, ma in molti settori (commercio, sanità, turismo) sono ammesse deroghe. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo ogni 7 giorni e al riposo compensativo.

Posso rinunciare al riposo settimanale in cambio di un compenso?

No. Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile e gli accordi che lo escludono sono nulli di diritto.

Cosa posso fare se il datore non rispetta i riposi?

Si può presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro oppure rivolgersi al sindacato o a un legale per tutelare i propri diritti in sede giudiziale.

Il riposo giornaliero vale anche per i lavoratori notturni?

Sì. Il diritto alle 11 ore di riposo giornaliero si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli notturni, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge con obbligo di riposo compensativo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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