Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

In sintesi

Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e a 24 ore di riposo ogni 7 giorni (di norma la domenica), cumulabili con le 11 ore giornaliere per un totale di 35 ore consecutive. Deroghe sono ammesse in determinati settori produttivi con riposo compensativo garantito.

Riferimento normativo

D.Lgs. 66/2003, artt. 7-9

Tabella riepilogativa

Riposi minimi garantiti dalla legge
Tipo di riposo Durata minima Periodicità Deroghe
Riposo giornaliero 11 ore consecutive Ogni 24 ore Possibili per categorie specifiche con recupero compensativo
Riposo settimanale 24 ore (di norma la domenica) Ogni 7 giorni Ammesse con riposo compensativo entro 14 giorni
Riposo settimanale cumulato 35 ore consecutive (24+11) Ogni 7 giorni Vedi deroghe settoriali

Le 11 ore di riposo giornaliero

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore deve fruire di almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Questo limite determina indirettamente anche il numero massimo di ore lavorabili in una giornata: non essendo possibile lavorare più di 13 ore nelle 24 senza violare il riposo. Deroghe sono ammesse per lavoratori con attività frazionate o in determinati settori, ma solo con riposo compensativo equivalente.

Il riposo settimanale ogni 7 giorni

Ogni lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutive ogni 7 giorni, normalmente coincidenti con la domenica. Sommato al riposo giornaliero di 11 ore, ciò equivale a 35 ore consecutive di riposo a settimana. Il riposo settimanale è irrinunciabile: eventuali accordi che lo escludono sono nulli. Nei settori con deroghe, il riposo deve essere garantito entro il ciclo di 14 giorni.

Violazioni e conseguenze

Il mancato rispetto dei periodi minimi di riposo è una violazione sanzionabile dall’Ispettorato del Lavoro. Il lavoratore che ritiene non siano stati rispettati i propri diritti può presentare un esposto oppure agire in giudizio. Il rischio non è solo amministrativo: la mancanza di riposo adeguato rileva anche ai fini della responsabilità del datore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Casi pratici

Tizio – turno serale che termina a mezzanotte

Tizio finisce il turno a mezzanotte e viene richiamato alle 7:00. Le ore di riposo sono solo 7, inferiori alle 11 ore minime. Il datore sta violando il D.Lgs. 66/2003: Tizio ha il diritto di non presentarsi prima delle 11:00 senza conseguenze disciplinari e può segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro.

Caia – lavoro sette giorni di fila

Caia viene chiamata a lavorare per sette giorni consecutivi senza riposo settimanale per far fronte a un picco produttivo. Il CCNL del suo settore ammette la deroga, ma il datore è obbligato a garantirle il riposo compensativo entro i 14 giorni successivi.

Sempronio – autista di mezzi pesanti

Sempronio è un autista soggetto al Regolamento CE 561/2006 oltre che al D.Lgs. 66/2003. Per lui valgono le regole specifiche sui tempi di guida e riposo, che prevedono riposi giornalieri regolari e ridotti con condizioni ben definite: il rispetto di entrambe le normative è obbligatorio e verificato dai tachigrafi.

Domande frequenti

Quante ore di riposo ho diritto ogni giorno?

Almeno 11 ore consecutive nelle 24 ore, garantite dal D.Lgs. 66/2003.

Il riposo settimanale deve essere sempre la domenica?

Di norma sì, ma in molti settori (commercio, sanità, turismo) sono ammesse deroghe. In ogni caso il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo ogni 7 giorni e al riposo compensativo.

Posso rinunciare al riposo settimanale in cambio di un compenso?

No. Il diritto al riposo settimanale è irrinunciabile e gli accordi che lo escludono sono nulli di diritto.

Cosa posso fare se il datore non rispetta i riposi?

Si può presentare un esposto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro oppure rivolgersi al sindacato o a un legale per tutelare i propri diritti in sede giudiziale.

Il riposo giornaliero vale anche per i lavoratori notturni?

Sì. Il diritto alle 11 ore di riposo giornaliero si applica a tutti i lavoratori, compresi quelli notturni, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge con obbligo di riposo compensativo.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Ogni lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (riposo giornaliero).
  • Spettano inoltre almeno 24 ore di riposo ogni 7 giorni, di norma coincidenti con la domenica.
  • Sommando i due riposi si arriva a 35 ore consecutive di riposo settimanale.
  • Deroghe sono ammesse in determinati settori, ma sempre con riposo compensativo equivalente (di norma entro 14 giorni).
  • Il riposo e irrinunciabile: le violazioni sono sanzionabili dall'Ispettorato del Lavoro e rilevano per la sicurezza sul lavoro.
Indice dei contenuti

I tempi di riposo del lavoratore non sono una concessione organizzativa ma un diritto presidiato dalla legge, perche tutelano la salute e la sicurezza. La disciplina di riferimento e il D.Lgs. 66/2003, che agli articoli 7-9 fissa i minimi di riposo giornaliero e settimanale e le condizioni in cui sono ammesse deroghe. Conoscerli serve sia al lavoratore, per far valere i propri diritti, sia al datore, per organizzare i turni in modo legittimo.

Le 11 ore di riposo giornaliero

La regola base e che ogni lavoratore deve fruire di almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Questo minimo determina indirettamente anche un limite alla durata della prestazione: non e possibile lavorare per piu ore continuative senza intaccare il riposo dovuto. Le 11 ore vanno garantite tra la fine di un turno e l'inizio del successivo, ed e su questo intervallo che si misura il rispetto della norma.

Il riposo settimanale

Al riposo giornaliero si aggiunge quello settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma in coincidenza con la domenica. Si tratta di un diritto irrinunciabile: eventuali accordi che pretendano di escluderlo sono nulli. La coincidenza con la domenica e la regola generale, ma in molti settori a ciclo continuo il riposo settimanale puo cadere in un giorno diverso, ferma restando la cadenza.

Le 35 ore consecutive

Sommando il riposo settimanale di 24 ore con quello giornaliero di 11 ore si ottiene il blocco di 35 ore consecutive di riposo che, di principio, ogni settimana il lavoratore deve poter godere. E un parametro utile per verificare la correttezza della turnazione: una programmazione che comprima sistematicamente questo monte ore e indice di una possibile violazione.

Le deroghe e il riposo compensativo

La legge ammette deroghe per determinate categorie e settori, ad esempio per attivita frazionate, lavori a turni o servizi che richiedono continuita. Le deroghe non cancellano il diritto: impongono che il riposo non goduto sia recuperato con un riposo compensativo equivalente, di norma entro un arco temporale definito (spesso quattordici giorni). Il compenso e nel tempo, non nel denaro: il riposo va comunque assicurato.

Violazioni e tutele

Il mancato rispetto dei riposi minimi e una violazione amministrativa sanzionabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il lavoratore che ritiene leso il proprio diritto puo presentare un esposto o agire in giudizio. Oltre al profilo sanzionatorio, la privazione del riposo rileva sul piano della responsabilita del datore per la salute e la sicurezza, perche la stanchezza accumulata aumenta il rischio di infortuni.

Il rapporto con i contratti collettivi

I CCNL possono articolare in concreto la collocazione dei riposi e disciplinare le deroghe entro i limiti di legge, ma non possono ridurre le tutele minime previste dal D.Lgs. 66/2003. Quando si valuta un orario di lavoro, dunque, occorre leggere insieme la legge e il contratto applicato: la prima fissa il pavimento inderogabile, il secondo puo solo migliorarlo o organizzarlo.

Domande frequenti

Quante ore di riposo spettano tra un turno e l'altro?

Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. E il riposo giornaliero garantito dal D.Lgs. 66/2003.

Il riposo settimanale deve cadere di domenica?

Di norma si, ma nei settori a ciclo continuo puo cadere in un altro giorno, fermo restando il diritto ad almeno 24 ore ogni 7 giorni.

Cosa sono le 35 ore consecutive?

Sono la somma del riposo settimanale (24 ore) e di quello giornaliero (11 ore) che, di principio, il lavoratore deve poter godere ogni settimana.

Sono possibili deroghe ai riposi?

Si, per determinati settori e categorie, ma solo a condizione che sia garantito un riposo compensativo equivalente, di norma entro 14 giorni.

Cosa posso fare se non rispettano i miei riposi?

Puoi presentare un esposto all'Ispettorato del Lavoro o agire in giudizio. La violazione e sanzionabile e rileva anche per la sicurezza sul lavoro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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