Autore: Andrea Marton

  • Art. 9 L. 194/1978

    Art. 9 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dello obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.

    L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

    L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

    Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

    L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

    L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.

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  • Art. 95 D.Lgs. 174/2016 – Disponibilità e valutazione della prova

    Art. 95 D.Lgs. 174/2016 – Disponibilità e valutazione della prova

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

    2. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

    3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.

    4. Il giudice, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità, considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

  • Crisi dei depositari centrali e amministrazione straordinaria: esempi pratici sull’art. 79-bis-decies TUF

    In sintesi

    • L’art. 79-bis-decies TUF disciplina la gestione della crisi dei depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in Italia, infrastrutture sistemiche per il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari.
    • Il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), su proposta della Consob o della Banca d’Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi amministrativi del CSD in presenza di accertate gravi irregolarità.
    • Il decreto del MEF nomina uno o più commissari straordinari che assumono la gestione del CSD, con poteri e indennità determinati dallo stesso provvedimento.
    • Il regime si raccorda, in quanto compatibile, con la disciplina del TUF sullo scioglimento degli organi di SIM e SGR, in particolare con gli articoli sull’amministrazione straordinaria degli intermediari vigilati.
    • La cornice europea di riferimento è il Regolamento UE n. 909/2014 (CSDR), che impone agli Stati membri di dotarsi di strumenti di gestione delle crisi dei CSD coerenti con la natura sistemica di tali infrastrutture.
    • Lo scioglimento ex art. 79-bis-decies TUF non ha natura sanzionatoria: è una misura preventiva di stabilità finanziaria, finalizzata alla continuità del servizio di regolamento e alla tutela degli operatori partecipanti.

    Prima degli esempi: perché la crisi di un CSD interessa tutto il sistema

    Un depositario centrale di titoli, secondo la definizione del Reg. UE 909/2014, è un soggetto che gestisce un sistema di regolamento titoli e fornisce servizi di registrazione iniziale e di tenuta centralizzata dei conti titoli. In Italia, la funzione è svolta principalmente da Monte Titoli S.p.A., che assicura la finalità del regolamento delle operazioni eseguite sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione.

    Una crisi che paralizzi il CSD non produce un effetto limitato all’ente: blocca il regolamento titoli-contante, congela la circolazione degli strumenti finanziari iscritti nei conti centralizzati e mette a rischio l’operatività di banche, SIM, SGR e fondi pensione che vi partecipano. L’art. 79-bis-decies TUF nasce per dare alle Autorità uno strumento d’urgenza capace di rimuovere il management responsabile e garantire la continuità operativa dell’infrastruttura, in linea con gli obblighi di vigilanza prudenziale imposti dal CSDR.

    I presupposti dello scioglimento: gravi irregolarità accertate

    Il presupposto oggettivo è la sussistenza di gravi irregolarità nell’amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che disciplinano l’attività del CSD. Possono rientrarvi, ad esempio, anomalie nei registri di regolamento, violazioni delle regole di separazione patrimoniale dei conti dei partecipanti, carenze gravi nei presidi di rischio operativo o nel sistema di governance richiesto dal CSDR e dai relativi standard tecnici di regolamentazione (RTS).

    La valutazione tecnica è rimessa alla Consob e alla Banca d’Italia, ciascuna per la propria sfera di competenza: la Consob esercita la vigilanza sui profili di trasparenza, correttezza dei comportamenti verso i partecipanti e tutela del mercato; la Banca d’Italia presidia la stabilità, l’efficienza dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e i profili prudenziali. La proposta al MEF deve essere motivata in fatto e in diritto, sulla base degli esiti di ispezioni, controlli a distanza o segnalazioni interne.

    Procedura, decreto ministeriale e raccordo con SIM e SGR

    Il decreto del MEF è atto formale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Individua i commissari straordinari, i loro poteri di gestione ordinaria e straordinaria, la durata dell’incarico e l’indennità a carico del CSD. Sino all’insediamento dei commissari, gli organi disciolti cessano dalle funzioni e non possono compiere atti di gestione, salvo quelli urgenti e indifferibili autorizzati dalle Autorità di vigilanza.

    Il richiamo alla disciplina sullo scioglimento degli organi di SIM e SGR consente di applicare al CSD, in quanto compatibili, le regole su poteri dei commissari, comitato di sorveglianza, ricorsi avverso il decreto, durata dell’amministrazione straordinaria e cessazione della procedura. La cornice è completata, sul piano europeo, dal CSDR e, per i profili di risoluzione delle infrastrutture di mercato, dalla disciplina di settore in materia di crisi delle controparti centrali e dei depositari centrali, oggetto di sviluppi normativi a livello UE.

    Caso 1: Tizio AD e le anomalie nei registri di regolamento

    Scenario. Tizio è amministratore delegato di un CSD stabilito in Italia. Un’ispezione congiunta Consob/Banca d’Italia rileva anomalie sistematiche nei registri di regolamento, con sfasamenti tra posizioni titoli iscritte nei conti omnibus dei partecipanti e saldi effettivi sui conti dei clienti finali. Emergono altresì violazioni gravi e reiterate degli obblighi di segnalazione previsti dal CSDR.

    Come si legge in pratica. Le anomalie integrano il presupposto delle accertate gravi irregolarità richiesto dall’art. 79-bis-decies TUF. La Banca d’Italia, di concerto con la Consob, formula proposta motivata al MEF. Il MEF, ritenuti sussistenti i presupposti, adotta decreto di scioglimento degli organi amministrativi e nomina due commissari straordinari, con poteri di gestione e di rappresentanza, fino a sei mesi prorogabili.

    Documenti. Rapporto ispettivo congiunto, verbali di verifica dei conti omnibus, segnalazioni di vigilanza ai sensi del CSDR, proposta motivata delle Autorità, decreto del MEF, atto di insediamento dei commissari, comunicazione ai partecipanti.

    Caso 2: Caio fondo pensione e la continuità del regolamento

    Scenario. Caio è responsabile della funzione finanza di un fondo pensione che custodisce gran parte del portafoglio obbligazionario in conti aperti presso il CSD oggetto di crisi. La notizia della procedura di scioglimento genera timori sulla possibilità di liquidare le posizioni e di ricevere i flussi cedolari in scadenza nei giorni successivi al decreto.

    Come si legge in pratica. La ratio della norma è esattamente quella di evitare il blocco operativo: i commissari subentrano nella gestione e assicurano la continuità del servizio di regolamento e dei pagamenti accessori, sotto la supervisione di Consob e Banca d’Italia. Per il fondo pensione non vi è perdita di titolarità degli strumenti: i conti dei partecipanti restano separati dal patrimonio del CSD per espressa previsione del CSDR.

    Documenti. Contratto di partecipazione al CSD, evidenze di separazione patrimoniale dei conti, comunicazioni dei commissari ai partecipanti, eventuali misure di continuità operativa adottate dal CSD, informativa al consiglio di amministrazione del fondo.

    Caso 3: Sempronio funzionario di vigilanza e l’istruttoria della proposta

    Scenario. Sempronio lavora nel servizio della Banca d’Italia che vigila sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli. Riceve dalla Consob una segnalazione su carenze gravi nei presidi di rischio operativo del CSD e nella governance, con riferimento all’inadeguatezza del sistema dei controlli interni richiesto dagli RTS attuativi del CSDR.

    Come si legge in pratica. Sempronio coordina un’attività ispettiva mirata, raccoglie le evidenze e, all’esito, propone alla Direzione la formulazione di una proposta congiunta al MEF ai sensi dell’art. 79-bis-decies TUF. La proposta evidenzia la gravità delle irregolarità, l’inidoneità degli organi a rimuoverle in autonomia e la necessità di un intervento d’urgenza per evitare effetti sistemici. La decisione finale spetta al MEF, che valuta i profili politico-amministrativi.

    Documenti. Rapporti ispettivi, verbali di audizione degli organi del CSD, scambi istituzionali Consob/Banca d’Italia, parere tecnico interno, proposta motivata al MEF, fascicolo istruttorio agli atti delle Autorità.

    Caso 4: Mevio commissario straordinario e i primi atti di gestione

    Scenario. Mevio è nominato commissario straordinario del CSD con decreto del MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Al momento dell’insediamento trova in corso un’istruttoria sanzionatoria della Consob, contenziosi pendenti con alcuni partecipanti e contratti di outsourcing IT critici per la continuità del servizio di regolamento.

    Come si legge in pratica. Mevio esercita i poteri di gestione e di rappresentanza nei limiti fissati dal decreto e dalla disciplina compatibile prevista dal TUF per l’amministrazione straordinaria delle SIM e delle SGR. Sospende ogni delibera incompatibile con la finalità della procedura, comunica con la Consob e la Banca d’Italia per gli atti di gestione straordinaria, rinegozia i contratti IT essenziali per la continuità operativa e redige una relazione iniziale sullo stato del CSD.

    Documenti. Decreto MEF di nomina, atto di accettazione e insediamento, relazione iniziale al comitato di sorveglianza, registro degli atti di gestione, autorizzazioni preventive delle Autorità per atti di straordinaria amministrazione, comunicazioni periodiche ai partecipanti.

    Caso 5: Calpurnia partecipante diretta e i diritti durante la procedura

    Scenario. Calpurnia è responsabile post-trading di una banca che partecipa direttamente al CSD. Durante l’amministrazione straordinaria deve gestire la finalità del regolamento delle operazioni della clientela, l’eventuale migrazione di servizi accessori e il rispetto degli obblighi informativi verso i clienti depositanti, in coerenza con la disciplina MiFID II in materia di custodia di strumenti finanziari.

    Come si legge in pratica. La procedura di scioglimento non incide sulla titolarità dei titoli in capo ai clienti, garantita dal regime di separazione patrimoniale del CSDR e dalle regole interne del CSD. Calpurnia documenta nei prospetti informativi e nelle comunicazioni periodiche lo stato del CSD, le misure adottate dai commissari e l’assenza di rischio di confusione patrimoniale, conservando traccia di ogni comunicazione ricevuta dalle Autorità.

    Documenti. Contratto di partecipazione, regolamento del CSD, comunicazioni dei commissari, informativa alla clientela, registri interni di riconciliazione delle posizioni titoli, parere della funzione di compliance.

    Quando chiedere una verifica

    L’art. 79-bis-decies TUF intercetta situazioni di crisi sistemica e coinvolge soggetti tecnicamente complessi: CSD, partecipanti diretti, investitori istituzionali, emittenti di strumenti dematerializzati. Per chi opera con un CSD in amministrazione straordinaria, è utile chiedere una verifica indipendente quando si tratta di mappare i diritti dei partecipanti, valutare l’impatto sui contratti in essere o predisporre l’informativa interna sull’esposizione al rischio infrastrutturale. Su fiscoinvestimenti.it è possibile cercare un esperto del settore finanziario-regolamentare per inquadrare le proprie esigenze.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 79-undecies TUF — individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali.
    • Art. 79-terdecies TUF — individuazione delle autorità nazionali rilevanti.
    • Art. 56 TUF — scioglimento degli organi amministrativi delle SIM e delle SGR (richiamato in quanto compatibile).
    • Art. 57 TUF — procedura di amministrazione straordinaria.
    • Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CSDR), in particolare Titoli III e IV.
    • Testo del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) su Normattiva.
    • Regolamenti e provvedimenti attuativi adottati da Consob e Banca d’Italia in materia di servizi di post-trading e di vigilanza sui depositari centrali.

    Domande frequenti

    Chi può proporre lo scioglimento degli organi di un CSD?
    La proposta al MEF spetta alla Consob o alla Banca d’Italia, ciascuna per la propria sfera di competenza in materia di vigilanza sui CSD. La decisione finale resta in capo al MEF, che adotta il decreto di scioglimento.

    Lo scioglimento ex art. 79-bis-decies TUF è una sanzione?
    No. Si tratta di una misura di gestione della crisi e di stabilità finanziaria, non di una sanzione amministrativa. La finalità è rimuovere gli organi responsabili delle gravi irregolarità e garantire la continuità del servizio di regolamento titoli.

    I titoli depositati nel CSD sono a rischio durante la procedura?
    Il regime di separazione patrimoniale previsto dal CSDR e dalle regole interne del CSD mantiene distinti i conti dei partecipanti dal patrimonio del CSD. La titolarità degli strumenti finanziari iscritti nei conti centralizzati resta in capo agli aventi diritto.

    Quanto dura l’amministrazione straordinaria del CSD?
    La durata è fissata dal decreto del MEF, in coerenza con i tempi tecnici della procedura e con la disciplina richiamata in tema di SIM e SGR. Sono previste possibilità di proroga, oltre alla cessazione anticipata in presenza dei presupposti.

    Quale è il rapporto tra art. 79-bis-decies TUF e CSDR?
    L’art. 79-bis-decies TUF rappresenta uno degli strumenti con cui l’ordinamento italiano dà attuazione agli obblighi di vigilanza prudenziale e di gestione delle crisi previsti dal Regolamento UE n. 909/2014, coerentemente con la natura sistemica dei depositari centrali di titoli.

  • Art. 8 D.Lgs. 79/2011 – Classificazione

    Art. 8 D.Lgs. 79/2011 – Classificazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché, in particolare, ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 10 e strutture ricettive si suddividono in: a) strutture ricettive alberghiere e paralberghiere; b) strutture ricettive extralberghiere; c) strutture ricettive all’aperto; d) strutture ricettive di mero supporto.

    2. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all’organizzazione congressuale.

    3. È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l’attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell’insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

  • Art. 752 Codice della Navigazione – Marca di nazionalità

    Art. 752 Codice della Navigazione – Marca di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.

  • Art. 6 D.Lgs. 201/2022 – Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità

    Art. 6 D.Lgs. 201/2022 – Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

    2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell’ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell’ambito.

    3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell’ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.

    4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio: a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all’esercizio di tali funzioni; c) ai consulenti per l’organizzazione o regolazione del servizio.

    5. Le inconferibilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.

    6. Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

    7. Ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.

    8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell’ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 17 CTS – Volontario e attività di volontariato

    Art. 17 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Volontario e attività di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

    2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

    3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

    4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

    5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. ((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all' articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 , della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all' articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 , della Provincia autonoma di Trento.))

    6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. ((

    6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. ))

    7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: apprendistato 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Apprendistato CCNL ANASTE 2025: durata, retribuzione e formazione nelle RSA

    Il CCNL ANASTE regolamenta l’apprendistato professionalizzante nelle strutture socio-assistenziali, fissando durate differenziate per livello di destinazione, percentuali retributive e obblighi formativi. La cornice legale è il d.lgs. n. 81/2015 (Testo Unico dei contratti di lavoro).

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE disciplina l’apprendistato professionalizzante (d.lgs. 81/2015) con durata da 12 a 36 mesi per livello. La retribuzione è percentualizzata rispetto al livello di destinazione: indicativamente 80% nel primo periodo e 90% nel secondo. La formazione obbligatoria è di almeno 120 ore all’anno.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Norma legale di riferimento
    D.lgs. n. 81/2015, Titolo V (artt. 41-47); d.lgs. n. 167/2011 per gli aspetti contributivi
    Tipologia principale
    Apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015)

    Le tre tipologie di apprendistato: quale si applica nelle RSA

    Il d.lgs. n. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato, con requisiti anagrafici e finalità diverse:

    • Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 43): per giovani dai 15 ai 25 anni; finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. Nelle RSA è raramente utilizzato.
    • Apprendistato professionalizzante (art. 44): per soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale); finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. È la tipologia prevalente nelle strutture ANASTE per l’inquadramento di OSS, animatori, ausiliari.
    • Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45): per soggetti fino a 29 anni; finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione. Applicabile per infermieri e professionisti sanitari in alcune strutture convenzionate.

    Il CCNL ANASTE disciplina in dettaglio l’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia ordinaria per l’ingresso nel settore socio-assistenziale.

    Durata dell’apprendistato professionalizzante per livello

    La durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL ANASTE in relazione al livello contrattuale di destinazione (quello che il lavoratore raggiungerà al termine del percorso formativo):

    Durata apprendistato professionalizzante per livello di destinazione — CCNL ANASTE
    Livello di destinazione Durata minima Durata massima Riduzione per titolo di studio pertinente
    Livelli Q, 10 24 mesi 36 mesi 18 mesi
    Livelli 7, 8, 9 18 mesi 36 mesi 18 mesi
    Livelli 4, 5, 6 12 mesi 24 mesi 12 mesi
    Livelli 1, 2, 3, 3S 12 mesi 18 mesi 12 mesi

    Nota: la durata effettiva è determinata dal piano formativo individuale concordato tra datore e apprendista al momento dell’assunzione. La riduzione per titolo di studio pertinente (diploma professionale, laurea in ambito sanitario o socioeducativo) è riconosciuta su richiesta documentata.

    Retribuzione dell’apprendista: struttura e percentuali

    Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto articola il periodo di apprendistato in due fasi di durata uguale:

    • Primo periodo (prima metà della durata): la retribuzione è pari all’80% del minimo tabellare del livello di destinazione;
    • Secondo periodo (seconda metà della durata): la retribuzione sale al 90% del minimo tabellare del livello di destinazione.

    Queste percentuali si applicano sul minimo tabellare vigente al momento dell’erogazione, quindi si adeguano automaticamente in caso di rinnovo contrattuale nel corso dell’apprendistato. L’apprendista ha diritto alle stesse maggiorazioni del contratto collettivo (straordinario, notturno, festivo) calcolate però sulla propria retribuzione effettiva.

    Esempio orientativo: un apprendista OSS destinato al livello 4 (minimo 1.562,10 € dal 1° agosto 2025) percepisce nel primo periodo circa 1.249,68 € lordi mensili (80%), e nel secondo periodo circa 1.405,89 € (90%). Questi importi sono indicativi e soggetti a variazioni in caso di aggiornamento del minimo tabellare.

    La formazione obbligatoria: ore, modalità e tutore aziendale

    L’apprendistato professionalizzante ha una componente formativa obbligatoria, di tipo esclusivamente aziendale o inter-aziendale, pari ad almeno 120 ore all’anno per ciascun anno del contratto. La formazione può essere erogata internamente dalla struttura o tramite enti di formazione accreditati dalla Regione.

    Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto per iscritto al momento dell’assunzione e allegato al contratto. Il PFI definisce:

    • le competenze da acquisire e le relative attività formative;
    • le modalità di erogazione della formazione (in presenza, a distanza, on the job);
    • il nominativo del tutore aziendale, obbligatoriamente designato dal datore.

    Il tutore aziendale deve possedere qualifica professionale o esperienza almeno triennale nel settore di riferimento. La sua funzione è affiancare l’apprendista, trasmettere le competenze previste dal PFI e attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Il datore può nominare al massimo 5 apprendisti per tutore (3 per le strutture con meno di 30 dipendenti).

    Obblighi del datore e incentivi contributivi

    Il datore che assume apprendisti beneficia di una contribuzione previdenziale ridotta: la legge n. 296/2006 e successive modifiche fissano l’aliquota contributiva a carico del datore al 11,61% per le strutture con 9 dipendenti o meno, e al 15,61% per le strutture più grandi, rispetto all’aliquota ordinaria del 23,81% (per la categoria dei dipendenti). La riduzione è applicata per tutta la durata dell’apprendistato e per i 12 mesi successivi alla conferma in servizio.

    Ulteriori incentivi possono essere previsti dalla normativa regionale (es. voucher formativi, contributi per spese formative). Il datore deve verificare le disposizioni vigenti nella propria Regione.

    In caso di mancata erogazione della formazione prevista dal PFI, imputabile al datore, l’apprendista ha diritto alla differenza retributiva rispetto al livello di destinazione per tutto il periodo in cui la formazione è stata omessa. Questa regola, prevista dall’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, costituisce un presidio a tutela dell’apprendista.

    Conferma in servizio e inquadramento finale

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato nel livello contrattuale di destinazione: il contratto di apprendistato si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato, senza necessità di stipulare un nuovo contratto. Il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini degli scatti.
    • Non confermare il lavoratore: il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso (decorrenti dalla scadenza del periodo formativo). Al lavoratore spettano il TFR e le competenze di fine rapporto; la NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti contributivi e il recesso non è per giusta causa.

    La percentuale di conferma degli apprendisti è un indicatore monitorato dall’Ispettorato del Lavoro ai fini della verifica dell’utilizzo non strumentale dello strumento contrattuale.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista OSS (livello 4, 24 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante destinato al livello 4 (OSS) con una durata contrattuale di 24 mesi. Nei primi 12 mesi (primo periodo) percepisce il 80% di 1.562,10 € = circa 1.249,68 € lordi mensili. Negli ultimi 12 mesi (secondo periodo) percepisce il 90% = circa 1.405,89 €. Al termine, il datore lo conferma a tempo indeterminato al livello 4. Il TFR accumulato nel biennio viene integralmente computato nell’anzianità.
    Caia — Apprendista animatrice con diploma pertinente (livello 6, riduzione durata)
    Caia, 24 anni, ha conseguito un diploma professionale regionale in animazione socio-culturale. Il CCNL ANASTE prevede la riduzione della durata per i titoli pertinenti: la struttura fissa la durata dell’apprendistato al livello 6 in 18 mesi invece di 24. Nel primo periodo di 9 mesi percepisce l’80% del minimo del livello 6 (1.696,37 €), pari a circa 1.357 €. Nel secondo periodo di 9 mesi percepisce il 90%, pari a circa 1.527 €. Le 120 ore annuali di formazione obbligatoria sono erogate anche tramite piattaforma e-learning accreditata dalla Regione.
    Sempronio — RSA che non eroga la formazione prevista dal PFI
    Sempronio è apprendista destinato al livello 5 in una RSA che, nel secondo anno del contratto, ha omesso di erogare 60 delle 120 ore di formazione previste dal PFI per carenze organizzative interne. Al termine del contratto, Sempronio contesta la carenza formativa. Il datore, verificata l’omissione imputabile all’azienda, è tenuto a corrispondere la differenza retributiva tra quanto percepito come apprendista (90% del minimo del livello 5) e il minimo pieno del livello 5 per il periodo interessato, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

    Domande frequenti

    Quanti apprendisti può assumere una RSA aderente ad ANASTE?
    Ai sensi dell’art. 42, comma 7, del d.lgs. n. 81/2015, il datore non può avere un numero di apprendisti superiore al 100% dei lavoratori qualificati a tempo indeterminato. Per le imprese con meno di 10 dipendenti, il rapporto è di 1 apprendista per ogni qualificato. Senza dipendenti qualificati, si possono assumere al massimo 3 apprendisti.
    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE fissa la durata dell’apprendistato da un minimo di 12 a un massimo di 36 mesi in base al livello di destinazione. Per i livelli più elevati (8-10, Q) si prevede la durata massima di 36 mesi; per i livelli operativi (1-3S) è di 12-18 mesi. La durata è ridotta per i lavoratori con titolo di studio pertinente.
    Quale retribuzione spetta a un apprendista OSS in una RSA?
    Il CCNL ANASTE prevede una retribuzione percentualizzata rispetto al minimo del livello di destinazione (livello 4 per un OSS): indicativamente l’80% nel primo periodo e il 90% nel secondo. Sul minimo di 1.562,10 € dal 1° agosto 2025, si ottengono circa 1.249 € e 1.406 € lordi mensili rispettivamente.
    Il periodo di apprendistato conta per il calcolo degli scatti di anzianità?
    Sì. Al termine dell’apprendistato e in caso di conferma in servizio, il periodo di apprendistato è computato integralmente nell’anzianità ai fini degli scatti di anzianità previsti dal CCNL ANASTE.
    Cosa succede se l’apprendista non supera il periodo formativo?
    Se al termine del periodo di apprendistato il datore non intende confermare il lavoratore, può recedere con almeno 30 giorni di preavviso. Al lavoratore spettano TFR e competenze di fine rapporto. La NASpI è riconosciuta se il lavoratore ha i requisiti, salvo recesso per giusta causa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025) e al d.lgs. n. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate indicate rispecchiano la struttura del contratto; i valori assoluti in euro dipendono dai minimi vigenti al momento dell’assunzione. Per la redazione del piano formativo individuale e per le agevolazioni contributive regionali, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 29 D.Lgs. 171/2005 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

    Art. 29 D.Lgs. 171/2005 – Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

    2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall’autorità competente.

    3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l’obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell’apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell’autorità competente.

    4. L’istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, rivolta all’autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede: a) all’assegnazione del nominativo internazionale; b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio; c) alla trasmissione all’autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

    5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all’apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell’apparato stesso.

    6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all’ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall’unità su cui l’apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non è subordinato ad alcun esame.

    7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all’obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

    8. I contratti per l’esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all’autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assunzione di responsabilità della funzionalità dell’apparato e l’impegno ad utilizzare l’apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

    9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l’impiego dell’apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

    10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell’amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.

    11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa è altresì obbligatoria l’installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare, o con apparato equivalente, della posizione. 11-bis. Il comandante dell’unità da diporto è responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unità da diporto, incluse le navi di cui all’ articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l’individuazione dei mezzi di salvataggio, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all’innovazione tecnologica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 RD 12/1941

    Art. 22 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 27 RD 12/1941

    Art. 27 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 4 L. 300/1970 – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

    Art. 4 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo

    In vigore dal 20/05/1970

    1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

    3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .