Autore: Andrea Marton

  • Art. 202 DPR 495/1992 – Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera

    Art. 202 DPR 495/1992 – Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d’opera

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.

    2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. 11

  • Art. 213 DPR 495/1992 – Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

    Art. 213 DPR 495/1992 – Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.

    2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice.

    3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.

  • Art. 50 RD 12/1941 – Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

    Art. 50 RD 12/1941 – Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    160. Essi possono svolgere funzioni presso la sezione distrettuale e presso una o più sezioni circondariali del medesimo tribunale, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle previste dall’articolo 7-bis. Quando il magistrato è tabellarmente assegnato a più sezioni, le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni. Nella formazione delle tabelle a ciascuna sezione sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio. Al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

  • Rinnovamento del giudizio e ne bis in idem internazionale: esempi pratici sull’art. 11 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 11 c.p. consente di processare nuovamente in Italia chi sia gia stato giudicato all’estero, in deroga al ne bis in idem internazionale.
    • Per i reati commessi nel territorio italiano (art. 6 c.p.) il rinnovamento e automatico; per quelli commessi all’estero (artt. 7-10 c.p.) serve la richiesta del Ministro della giustizia.
    • L’art. 138 c.p. impone di scomputare dalla pena italiana quella gia espiata all’estero, evitando una doppia punizione effettiva.
    • Nei rapporti tra Stati Schengen opera l’art. 54 CAAS: chi e stato giudicato definitivamente in uno Stato Schengen, con pena espiata o in corso di espiazione, non puo essere nuovamente processato per gli stessi fatti.
    • Il ne bis in idem e oggi anche diritto fondamentale dell’Unione (art. 50 CDFUE) e diritto convenzionale (art. 4 Prot. 7 CEDU).
    • La L. 149/2022, attuativa della direttiva UE 2017/1371, ha rafforzato il coordinamento tra giudicato penale e sanzioni tributarie nell’ottica del doppio binario.
    • Il riconoscimento delle sentenze estere e disciplinato dall’art. 12 c.p. e dagli artt. 730 e ss. c.p.p.; il mandato d’arresto europeo (MAE, L. 69/2005) puo essere rifiutato proprio per ne bis in idem.

    Prima degli esempi: cosa dice davvero l’art. 11 c.p.

    L’art. 11 c.p. fotografa la posizione storica del legislatore del 1930: lo Stato italiano non riconosce automaticamente efficacia preclusiva alle sentenze penali straniere. Chi e gia stato condannato o assolto fuori dai confini puo, in determinati casi, essere processato nuovamente in Italia. La ragione e la difesa della sovranita giurisdizionale: il sistema italiano si riserva di valutare, secondo le proprie regole probatorie e di merito, i fatti che riguardano il suo territorio o i suoi interessi.

    La norma distingue due binari. Per i reati commessi in tutto o in parte in Italia (art. 6 c.p.) il nuovo giudizio si apre senza filtri. Per i reati commessi all’estero ma assoggettati alla giurisdizione italiana ai sensi degli artt. 7-10 c.p. (delitti politici, reati a danno dello Stato, reati del cittadino o dello straniero all’estero), il rinnovamento dipende dalla richiesta del Ministro della giustizia, che valuta opportunita politica, rapporti internazionali ed effettivo interesse alla punizione.

    L’art. 11 non opera nel vuoto. Va letto con il diritto sovranazionale: nello spazio Schengen il ne bis in idem ha forza vincolante (art. 54 CAAS), e a livello UE l’art. 50 CDFUE eleva la regola a diritto fondamentale. Anche quando il rinnovamento e ammesso, l’art. 138 c.p. garantisce che la pena gia scontata all’estero venga detratta da quella italiana.

    Quando l’art. 11 c.p. cede al ne bis in idem europeo

    Il quadro post-Lisbona ha ridotto l’ambito operativo dell’art. 11 c.p. nei rapporti intra-UE. La sentenza estera definitiva pronunciata in uno Stato Schengen, con pena gia espiata, in corso di espiazione o non piu eseguibile, preclude un nuovo processo in Italia per gli stessi fatti. La nozione di idem factum e quella sostanziale: contano i fatti materiali, non la qualificazione giuridica. Restano fuori da questa preclusione i Paesi extra-UE non vincolati da accordi specifici: in tali casi l’art. 11 c.p. conserva il proprio peso, mitigato dall’art. 138 c.p. e dall’art. 4 Prot. 7 CEDU.

    Doppio binario tributario-penale e L. 149/2022

    Un capitolo a parte riguarda il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie. La giurisprudenza europea (Grande Stevens; A e B c. Norvegia) impone un test di stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti. La L. 149/2022, attuativa della direttiva UE 2017/1371, ha rafforzato il coordinamento prevedendo meccanismi di scomputo tra sanzione tributaria definitiva e pena penale, per evitare violazioni del ne bis in idem europeo anche quando l’art. 11 c.p. non sarebbe in discussione.

    Caso 1: Tizio condannato in Argentina per truffa commessa a Milano

    Scenario. Tizio, cittadino italiano, organizza da Milano una truffa online che colpisce vittime italiane. Fugge in Argentina, viene arrestato, processato e condannato a tre anni che sconta interamente. Rientrato in Italia, la Procura di Milano apre un nuovo procedimento. Tizio invoca il ne bis in idem.

    Come si legge in pratica. Il reato e stato commesso nel territorio italiano (art. 6 c.p.): il rinnovamento del giudizio ex art. 11 c.p. e automatico e non richiede istanza ministeriale. L’Argentina non e parte dello spazio Schengen ne dell’UE, quindi l’art. 54 CAAS e l’art. 50 CDFUE non operano. Il giudice italiano puo procedere, ma in caso di condanna dovra applicare l’art. 138 c.p. e scomputare i tre anni gia scontati a Buenos Aires.

    Documenti. Sentenza estera tradotta e legalizzata, certificato di esecuzione della pena scontata, atti di indagine italiana, eventuale richiesta di assistenza giudiziaria, computo della pena ex art. 138 c.p.

    Caso 2: Caio assolto in Germania per omicidio a Roma

    Scenario. Caio, cittadino tedesco, e accusato di un omicidio avvenuto a Roma. Rientrato in Germania, viene processato e assolto per insufficienza di prove. La Procura di Roma chiede al Ministro della giustizia il rinnovamento del giudizio.

    Come si legge in pratica. Il reato e stato commesso in Italia: vale l’art. 6 c.p. e in linea teorica il rinnovamento e attivabile. Tuttavia la Germania e Stato Schengen e UE: l’art. 54 CAAS e l’art. 50 CDFUE impongono di valutare la natura della sentenza. Un’assoluzione di merito definitiva preclude il nuovo processo per gli stessi fatti. Se invece l’assoluzione fosse meramente processuale o non definitiva, lo spazio per il rinnovamento potrebbe riaprirsi. Il giudice italiano dovra svolgere un giudizio sul carattere definitivo e sostanziale del giudicato tedesco.

    Documenti. Sentenza tedesca tradotta, certificato di definitivita, eventuale CIRDF/MLA per acquisizione fascicolo, parere del Ministero della giustizia, valutazione idem factum.

    Caso 3: Sempronio invoca lo scomputo ex art. 138 c.p. dopo condanna in Francia

    Scenario. Sempronio commette una rapina a Napoli e ripara in Francia, dove viene processato e condannato a quattro anni, ne sconta due e ottiene la liberazione condizionale. Rientrato in Italia, viene nuovamente processato e condannato a cinque anni.

    Come si legge in pratica. Il rapporto Italia-Francia rientra nello spazio Schengen e nell’UE. L’art. 54 CAAS protegge chi e stato giudicato definitivamente con pena espiata o in corso di espiazione. Se la pena francese e ancora in corso (liberazione condizionale = esecuzione in corso), il nuovo processo italiano per gli stessi fatti dovrebbe essere precluso. Qualora invece si rientrasse in un’ipotesi residuale che lascia spazio all’art. 11 c.p., il giudice italiano dovra applicare l’art. 138 c.p. e detrarre i due anni gia espiati, con il limite massimo della pena prevista dalla legge italiana.

    Documenti. Sentenza francese tradotta, attestazione dello stato di esecuzione, provvedimento di liberazione condizionale, eventuale eccezione di ne bis in idem ex art. 54 CAAS, calcolo della pena residua.

    Caso 4: Mandato d’arresto europeo rifiutato per ne bis in idem

    Scenario. Mevio, cittadino italiano, e processato e assolto in via definitiva in Spagna per un traffico di stupefacenti. Successivamente la Germania emette un MAE nei suoi confronti per gli stessi fatti. La Corte d’appello italiana, competente sull’esecuzione del MAE (L. 69/2005), deve decidere se consegnarlo.

    Come si legge in pratica. L’art. 18 L. 69/2005 prevede un motivo obbligatorio di rifiuto della consegna quando per gli stessi fatti l’interessato sia gia stato giudicato definitivamente in uno Stato membro UE, purche la pena sia stata eseguita o non sia piu eseguibile. La Corte d’appello dovra verificare la definitivita del giudicato spagnolo e l’identita dei fatti (idem factum, criterio sostanziale). Se la verifica e positiva, la consegna va rifiutata e l’art. 11 c.p. non puo essere usato come grimaldello per riaprire il caso in Italia.

    Documenti. Sentenza spagnola definitiva, certificato di esecuzione, MAE tedesco, memoria difensiva ex art. 18 L. 69/2005, eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

    Caso 5: Calpurnia, sanzione tributaria definitiva e successivo penale per dichiarazione fraudolenta

    Scenario. Calpurnia, amministratrice di una SRL, riceve da Agenzia delle Entrate una sanzione amministrativa tributaria divenuta definitiva per dichiarazione infedele. Successivamente la Procura apre un procedimento penale ex D.Lgs. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta sugli stessi fatti.

    Come si legge in pratica. L’ipotesi non rientra direttamente nell’art. 11 c.p. (manca l’elemento estero), ma riguarda il ne bis in idem sostanziale elaborato dalla giurisprudenza europea (Grande Stevens, A e B c. Norvegia). La L. 149/2022, attuativa della direttiva UE 2017/1371 sui reati che ledono gli interessi finanziari UE, ha rafforzato il coordinamento tra binari tributario e penale, imponendo un test di stretta connessione sostanziale e temporale e meccanismi di scomputo. Il giudice penale dovra valutare se il cumulo sanzionatorio sia complessivamente proporzionato e se sussista la prevedibilita per l’imputata.

    Documenti. Atto di sanzione tributaria definitivo, accertamento fiscale, fascicolo penale, memoria sul ne bis in idem sostanziale, eventuale rinvio pregiudiziale CGUE.

    Quando chiedere una verifica

    Le questioni di rinnovamento del giudizio, riconoscimento delle sentenze estere e ne bis in idem internazionale combinano norme italiane, convenzioni multilaterali, diritto UE e prassi delle autorita straniere. La differenza tra Paese Schengen e Paese terzo, tra sentenza assolutoria di merito e processuale, tra pena espiata e pena prescritta puo cambiare radicalmente l’esito. Per casi concreti con elementi di estraneita, MAE, esecuzione di pene scontate all’estero o doppio binario tributario-penale, conviene una valutazione professionale anticipata. Per orientarsi e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 6 c.p. – principio di territorialita.
    • Art. 7 c.p. – reati commessi all’estero puniti incondizionatamente.
    • Art. 8 c.p. – delitto politico commesso all’estero.
    • Art. 9 c.p. – delitto comune del cittadino all’estero.
    • Art. 10 c.p. – delitto comune dello straniero all’estero.
    • Art. 12 c.p. – riconoscimento delle sentenze penali straniere.
    • Art. 138 c.p. – computo della pena scontata all’estero.
    • Art. 54 Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS).
    • Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
    • Art. 4 Protocollo n. 7 alla CEDU.
    • Artt. 730 e ss. c.p.p. – rapporti giurisdizionali con autorita straniere.
    • L. 22 aprile 2005, n. 69 – mandato d’arresto europeo.
    • L. 4 ottobre 2022, n. 149 – riforma della cooperazione e doppio binario tributario-penale (attuazione direttiva UE 2017/1371).
    • Testi normativi consultabili su Normattiva.

    Domande frequenti

    L’art. 11 c.p. e ancora applicabile dopo la Carta di Nizza?
    Si, ma con un campo operativo ridotto. Nei rapporti intra-UE/Schengen prevalgono l’art. 54 CAAS e l’art. 50 CDFUE, che impongono il ne bis in idem. L’art. 11 c.p. conserva spazio soprattutto nei rapporti con Paesi terzi non vincolati da accordi specifici.

    Cosa significa che il rinnovamento e “automatico” per i reati ex art. 6 c.p.?
    Significa che, per i reati commessi anche solo in parte nel territorio italiano, il nuovo processo si apre senza bisogno di richiesta del Ministro della giustizia, fermi restando i vincoli derivanti dal diritto UE e dalle convenzioni internazionali.

    La pena gia scontata all’estero si perde?
    No. L’art. 138 c.p. impone al giudice italiano di scomputare integralmente la pena gia espiata fuori dal territorio dello Stato, fino al limite massimo previsto dalla legge italiana.

    Un MAE puo essere rifiutato per ne bis in idem?
    Si. L’art. 18 L. 69/2005 prevede un motivo obbligatorio di rifiuto quando per gli stessi fatti l’interessato e gia stato giudicato definitivamente in uno Stato membro UE e la pena sia stata eseguita o non sia piu eseguibile.

    La L. 149/2022 ha eliminato il doppio binario tributario-penale?
    No, lo ha coordinato. Ha rafforzato i meccanismi di proporzionalita e scomputo tra sanzione tributaria definitiva e pena penale, in linea con i principi europei (Grande Stevens; A e B c. Norvegia), ma il doppio binario resta in vigore.

  • Art. 12 L. 212/2000 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifich…

    Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. ((Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso)) . Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. ((25))

    2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. Sono comunque sempre applicabili l'assistenza e la rappresentanza del contribuente ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .

    3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

    4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

    5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

    6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo

    13. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 219 . (14)

  • Art. 9 D.Lgs. 504/1995 – Speditore registrato

    Art. 9 D.Lgs. 504/1995 – Speditore registrato

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il soggetto che intende operare come speditore registrato è preventivamente autorizzato, per ogni tipologia di prodotti sottoposti ad accisa oggetto della propria attività, dal competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, individuato in relazione alla sede legale del medesimo soggetto. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri abilitati a svolgere i compiti previsti dall’ articolo 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66. Allo speditore registrato è attribuito, prima dell’inizio della sua attività, un codice di accisa.

    2. Lo speditore registrato non può detenere prodotti in regime sospensivo. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, in materia di garanzia, il medesimo speditore ha l’obbligo di: a) iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo al momento della spedizione, con l’indicazione degli estremi del documento di accompagnamento e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati; b) fornire al trasportatore una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarità delle spedizioni effettuate.

  • Art. 49 Reg. (UE) 2024/1689 – Registrazione

    Art. 49 Reg. (UE) 2024/1689 – Registrazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra e registra il suo sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

    2. Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un sistema di IA che il fornitore ha concluso non essere ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, il fornitore o, ove applicabile, il rappresentante autorizzato si registra o registra tale sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

    3. Prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, ad eccezione dei sistemi di IA ad alto rischio elencati nel punto 2 dell'allegato III, i deployer che sono autorità pubbliche, istituzioni, organi e organismi dell'Unione o persone che agiscono per loro conto si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71.

    4. Per i sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 7, nei settori delle attività di contrasto, della migrazione, dell'asilo e della gestione del controllo delle frontiere, la registrazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si trova in una sezione sicura non pubblica della banca dati dell'UE di cui all'articolo 71 e comprende, a seconda dei casi, solo le informazioni seguenti di cui:

    a) all'allegato VIII, sezione A, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;

    b) all'allegato VIII, sezione B, punti da 1 a 5 e punti 8 e 9;

    c) all'allegato VIII, sezione C, punti da 1 a 3;

    d) all'allegato IX, punti 1, 2, 3 e 5.

    Solo la Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 8, hanno accesso alle rispettive sezioni riservate della banca dati dell'UE elencate al primo comma del presente paragrafo.

    5. I sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 2, sono registrati a livello nazionale.

  • Art. 746 Codice della Navigazione – Aeromobili equiparabili a quelli di Stato

    Art. 746 Codice della Navigazione – Aeromobili equiparabili a quelli di Stato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale. Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce. L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche.

  • Art. 68 Codice del Processo Amministrativo – Termini e modalità dell’istruttoria

    Art. 68 Codice del Processo Amministrativo – Termini e modalità dell’istruttoria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell’ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell’assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile.

    2. Per l’assunzione fuori udienza dei mezzi di prova è delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni.

    3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta è formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell’articolo 204 del codice di procedura civile.

    4. Il segretario comunica alle parti l’avviso che l’istruttoria disposta è stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.

  • Art. 4 D.Lgs. 175/2016 – Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

    Art. 4 D.Lgs. 175/2016 – Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

    2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’ articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’ articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

    3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

    4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

    5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

    6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’ articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell’ articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell’ articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

    7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

    8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall’ articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

    9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell’articolo 18, può essere deliberata l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’ articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16. 9-ter. È fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. 9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, comunque trattato,, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): apprendistato professionalizzante

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: apprendistato professionalizzante nel settore conciario

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto privilegiato per formare nuovi lavoratori nel ciclo conciario. Il CCNL Concia ne disciplina durata, retribuzione progressiva e formazione obbligatoria, tenendo conto delle specificità di un processo produttivo che richiede competenze chimiche, meccaniche e di qualità.

    In sintesi

    Il CCNL Concia disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 3 anni, retribuzione in percentuale del minimo del livello di destinazione. Il lavoratore riceve formazione interna sul ciclo conciario. Alla scadenza può essere confermato o receduto con preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Norma legge
    D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), artt. 41-47

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante – CCNL Concia
    Parametro Regola applicabile
    Tipo Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Età minima 18 anni (17 anni con diploma di qualifica triennale)
    Età massima 29 anni
    Durata (livelli operai base) Fino a 3 anni (minimo 6 mesi)
    Durata (livelli alti) Fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (A/B1)
    Retribuzione Percentuale del minimo del livello di destinazione (progressiva)
    Formazione obbligatoria Min. 120 ore/anno di tipo professionalizzante
    TFR, ferie, 13ª Sì, maturati sulla retribuzione effettiva

    Nota: le percentuali retributive esatte (es. 70% nel primo anno, 85% nel secondo, 100% nel terzo) sono fissate nel testo integrale del CCNL Concia. I valori riportati in questa guida sono orientativi sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto manifatturiero tessile-moda.

    La retribuzione durante l’apprendistato

    L’apprendista non è pagato al minimo tabellare del livello di destinazione, ma a una percentuale progressiva che aumenta nel corso del rapporto. La logica è che all’inizio il lavoratore sta imparando e la sua produttività è inferiore; man mano che acquisisce competenze, la retribuzione si avvicina al minimo pieno.

    La struttura tipica è:

    • Primo periodo (solitamente il primo anno): circa il 70-75% del minimo tabellare del livello di destinazione.
    • Periodo intermedio: circa l’80-85%.
    • Ultimo periodo (prima della scadenza): circa il 90-100%.

    Le percentuali esatte vanno verificate nel testo del CCNL Concia. In ogni caso, la retribuzione dell’apprendista non può essere inferiore al minimo di due livelli sotto quello di destinazione ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

    La formazione nel ciclo conciario: obblighi e contenuti

    Il CCNL Concia, in attuazione del D.Lgs. 81/2015, prevede che il piano formativo individuale dell’apprendista includa:

    • Formazione di base: sicurezza sul lavoro, conoscenza del CCNL e dei diritti/doveri del lavoratore, comunicazione e organizzazione del lavoro.
    • Formazione professionalizzante (on the job): le specifiche tecniche del ciclo conciario in cui è inserito l’apprendista (riviera, concia, rifinizione, controllo qualità, ufficio commerciale, ecc.).
    • Formazione sulla sicurezza chimica: data l’esposizione ad agenti chimici nel ciclo conciario, la formazione specifica su DPI, procedure di emergenza e smaltimento dei rifiuti è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

    Il tutor aziendale (o referente formativo) è la figura designata dal datore per seguire l’apprendista nel percorso formativo. La sua designazione è un obbligo di legge.

    Scatti di anzianità e istituti contrattuali per gli apprendisti

    Una novità rilevante è stata introdotta nel 2025 nel rinnovo del CCNL dell’area moda/tessile-concia artigiana (anche applicabile per analogia in alcuni aspetti agli apprendisti dell’industria conciaria): gli apprendisti maturano scatti di anzianità anche durante il periodo di apprendistato.

    Tutti gli altri istituti contrattuali si applicano all’apprendista proporzionalmente alla retribuzione percepita:

    • Ferie annue: 4 settimane (stessa regola degli operai).
    • TFR: maturato sulla retribuzione effettiva dell’apprendistato.
    • Tredicesima mensilità: maturata sulla retribuzione effettiva.
    • Malattia: diritto all’indennità INPS (carenza di 3 giorni) e all’integrazione contrattuale.

    Conclusione dell’apprendistato: conferma o disdetta

    Al termine del contratto di apprendistato il datore ha due opzioni:

    1. Silenzio = conferma: se non comunica nulla entro la scadenza, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di inquadramento concordato. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.
    2. Disdetta: il datore (o il lavoratore) può comunicare la disdetta al termine del contratto, con un preavviso di 30 giorni. In caso di disdetta, l’apprendista ha diritto al TFR e alla liquidazione degli istituti maturati. Non ha diritto alla NASpI se la disdetta è per volontà del lavoratore; ha diritto alla NASpI se è il datore a non confermare.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista al reparto concia al cromo
    Tizio, 20 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, livello di destinazione C2 (operaio specializzato), durata 3 anni. Al primo anno percepisce circa il 75% del minimo C2 (2.234,82 €), pari a circa 1.676 €. Al terzo anno sale al 90%, pari a circa 2.011 €. Il piano formativo include 120 ore di formazione sul ciclo conciario con focus sulla sicurezza chimica.
    Caia – apprendista impiegata B2 non confermata
    Caia termina il suo apprendistato di 3 anni come impiegata B2 (livello di destinazione). L’azienda comunica disdetta 30 giorni prima della scadenza per motivi organizzativi (riduzione del personale amministrativo). Caia ha diritto al TFR maturato, alla tredicesima proporzionale, alle ferie residue. Avendo perso il lavoro per disdetta del datore, può richiedere la NASpI se ne ha i requisiti previdenziali.
    Sempronio – apprendista formato e promosso
    Sempronio completa l’apprendistato di 3 anni come operaio specializzato C2 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. L’azienda lo conferma senza comunicazione (silenzio-assenso): il contratto diventa a tempo indeterminato. Sempronio viene subito inquadrato C2 con il minimo tabellare pieno di 2.234,82 €. Il suo tutore aziendale, riconoscendone le competenze, propone la promozione a C1 dopo 6 mesi di valutazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Concia?
    L’apprendistato professionalizzante dura fino a 3 anni per i livelli operai/impiegatizi di base, e fino a 5 anni per profili di alta specializzazione (livelli B/A). La durata minima è di 6 mesi. Verificare le durate per ciascun livello nel testo integrale del CCNL.
    Quanto si guadagna durante l’apprendistato?
    La retribuzione è una percentuale progressiva del minimo del livello di destinazione: orientativamente dal 70-75% nel primo periodo fino al 90-100% nell’ultimo. Le percentuali esatte sono fissate nel testo del CCNL Concia.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il D.Lgs. 81/2015 prevede almeno 120 ore annue di formazione professionalizzante. Nel settore conciario include formazione tecnica sul ciclo produttivo, sicurezza con agenti chimici e DPI specifici del settore.
    L’apprendista matura ferie, TFR e tredicesima?
    Sì, l’apprendista matura tutti gli istituti contrattuali (ferie, TFR, tredicesima, malattia) calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita durante l’apprendistato.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore non comunica disdetta, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello concordato. In caso di disdetta del datore, l’apprendista ha diritto a TFR e NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro). Le percentuali retributive indicate sono orientative: per i valori esatti consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 D.Lgs. 231/2001 – Riparazione delle conseguenze del reato

    Art. 17 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Riparazione delle conseguenze del reato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. ((

    1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. ))