Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA fissa periodi di prova differenziati per area professionale: da 1 mese per l’Area A fino a 6 mesi per i funzionari. Le tipologie contrattuali ammesse comprendono il contratto a tempo indeterminato (forma ordinaria), il contratto a termine, l’apprendistato professionalizzante e il lavoro a tempo parziale. Il contratto a termine nelle compagnie assicuratrici e’ disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 con i limiti percentuali sull’organico.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova CCNL ANIA per area professionale
    Area / Categoria Periodo di prova massimo Note
    Area A 30 giorni di lavoro effettivo Mansioni esecutive e ausiliarie
    Area B (base) 60 giorni di lavoro effettivo Impiegati d’ordine
    Area B (superiore) 90 giorni di lavoro effettivo Impiegati specializzati
    Area C 120 giorni di lavoro effettivo Profili tecnici e liquidatori
    Funzionari 180 giorni di lavoro effettivo Ruoli direttivi e di coordinamento

    I giorni sono di lavoro effettivo, non di calendario. Le assenze per malattia, ferie o festività sospendono il decorso del periodo di prova. Il recesso durante la prova non richiede preavviso ne’ motivazione (salvo discriminazione).

    Il periodo di prova: regole e limiti

    Il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto al momento dell’assunzione, con indicazione del livello di inquadramento. In mancanza di forma scritta, la prova non ha effetto. Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza obbligo di motivazione (salvo discriminazione).

    Il periodo di prova e’ computato ai fini dell’anzianita’ contrattuale e del TFR. Se il rapporto si consolida al termine della prova, il lavoratore acquisisce i diritti contrattuali pieni retroattivamente dalla data di assunzione.

    Contratto a tempo indeterminato: la forma ordinaria

    Il contratto a tempo indeterminato e’ la forma ordinaria del rapporto di lavoro nelle compagnie assicuratrici. Il settore, pur avendo avviato qualche processo di esternalizzazione nelle funzioni di supporto, mantiene una quota rilevante di dipendenti a tempo indeterminato, anche per ragioni regolamentari (funzioni di controllo, compliance, liquidazione sinistri richiedono continuita’ di personale qualificato).

    Contratto a termine e apprendistato

    Il contratto a tempo determinato e’ ammesso nei limiti del D.Lgs. 81/2015: massimo 24 mesi complessivi per lo stesso lavoratore con lo stesso datore, proroghe incluse. Il limite percentuale sull’organico e’ del 20% (con deroghe per contratto collettivo). Non richiede causale per i primi 12 mesi.

    L’apprendistato professionalizzante e’ lo strumento preferenziale per l’inserimento dei giovani (18-29 anni) nel settore assicurativo. Durata: 3 anni. Il piano formativo individuale deve prevedere almeno 120 ore di formazione trasversale e specifica. Al termine, il datore puo’ confermare a tempo indeterminato senza costi aggiuntivi.

    Somministrazione e lavoro autonomo nel settore

    Le compagnie assicuratrici fanno ricorso alla somministrazione di lavoro (ex interinale) tramite agenzie autorizzate per picchi di attivita’ (liquidazione sinistri stagionali, campagne di vendita). I lavoratori somministrati hanno diritto allo stesso trattamento economico normativo dei lavoratori a tempo indeterminato della compagnia utilizzatrice (principio di parita’ di trattamento ex D.Lgs. 81/2015).

    I collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) sono ammissibili solo in presenza di genuina autonomia organizzativa, in assenza della quale si presume il rapporto subordinato ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015.

    Casi pratici

    Tizio – Recesso durante il periodo di prova
    Tizio viene assunto in Area C con 120 giorni di prova. All’80° giorno l’azienda recede senza preavviso ne’ motivazione. Il recesso e’ legittimo se avviene durante la prova. Tizio ha pero’ diritto alla retribuzione maturata fino al giorno del recesso e al TFR proporzionale ai giorni lavorati.
    Caia – Apprendistato professionalizzante
    Caia (23 anni) viene assunta con apprendistato professionalizzante in Area B per 3 anni. Riceve il piano formativo individuale con 40 ore annue di formazione specifica sulle tecnicalita’ assicurative piu’ 40 ore di formazione trasversale. Alla conferma, viene inquadrata in Area B livello superiore a tempo indeterminato.
    Sempronio – Contratto a termine per picco sinistri
    Sempronio viene assunto a termine per 12 mesi (entro i 12 mesi senza causale) come liquidatore sinistri auto per la stagione estiva. Percepisce lo stesso trattamento tabellare di un Area C base. Se il rapporto viene prorogato oltre i 12 mesi, e’ necessaria la causale ai sensi del D.Lgs. 81/2015.

    Domande frequenti

    Qual e' il periodo di prova massimo per un funzionario ANIA?
    180 giorni di lavoro effettivo. Periodi piu’ brevi possono essere concordati; periodi piu’ lunghi sarebbero nulli (si applica il massimo contrattuale).
    Il contratto a termine nelle assicurazioni richiede causale?
    No per i primi 12 mesi. Dal 13° mese in poi sono richieste le causali tassative del D.Lgs. 81/2015 (esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive documentate).
    L'apprendistato professionalizzante prevede retribuzione ridotta?
    La retribuzione durante l’apprendistato puo’ essere inferiore al minimo tabellare ordinario (per l’attivita’ formativa), ma deve rispettare i minimi indicati dagli accordi apprendistato del CCNL.
    Cosa succede se il periodo di prova scade senza comunicazione?
    Il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato automaticamente. Non e’ necessaria alcuna comunicazione esplicita di conferma.
    I somministrati hanno gli stessi diritti dei dipendenti ANIA?
    Sul trattamento economico sì: hanno diritto alla stessa retribuzione tabellare dei dipendenti della compagnia utilizzatrice per mansioni equivalenti. Le tutele normative sono quelle del contratto di somministrazione con l’agenzia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, liquidazione e destinazione al fondo pensione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 33 L. 218/1995 – Filiazione

    Art. 33 L. 218/1995 – Filiazione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.

    2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell’accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l’accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

    3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

    4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l’unicità dello stato di figlio. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): apprendistato

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: apprendistato professionalizzante

    Le emittenti radiotelevisive locali possono inserire giovani tecnici, operatori e amministrativi attraverso l’apprendistato professionalizzante: il CCNL Aeranti-Corallo ne disciplina durata, retribuzioni progressive e obblighi formativi.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo disciplina l’apprendistato professionalizzante per qualifiche dal 2° al 5° livello, con durata da 24 a 60 mesi e retribuzioni progressive dall’80% al 100% del minimo tabellare. Le emittenti devono stabilizzare almeno il 65% degli apprendisti (50% per quelle sotto 15 dipendenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47, apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante: durata e retribuzione per livello – CCNL Aeranti-Corallo
    Livello obiettivo Durata apprendistato Retribuzione (% del minimo tabellare) Periodo di prova
    2° livello 24 mesi 1° anno: 80%; 2° anno: 90-100% 30 giorni lavorativi
    3° livello 36 mesi 1° anno: 80%; 2° anno: 85-90%; 3° anno: 95-100% 30 giorni lavorativi
    4° livello 48 mesi 1° anno: 80%; 2°-3° anno: 85-90%; 4° anno: 95-100% 30 giorni lavorativi
    5° livello 60 mesi 1° anno: 80%; progressione fino al 100% nell’ultimo anno 30 giorni lavorativi

    Nota: Le percentuali indicative si basano sulla struttura storica del CCNL Aeranti-Corallo e sulle analoghe previsioni dei CCNL del settore terziario/radiotelevisivo. Per le percentuali esatte riferite al rinnovo 2026-2028 si raccomanda di consultare il testo contrattuale vigente.

    La disciplina dell’apprendistato nel settore radiotelevisivo

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015) è lo strumento contrattuale che consente alle emittenti locali di inserire giovani lavoratori in un percorso di formazione e lavoro finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale prevista dal CCNL. È rivolto a soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (abbassato a 17 per chi possiede già una qualifica IeFP).

    Nel settore delle emittenti locali, l’apprendistato è particolarmente rilevante per figure come operatori di ripresa, tecnici audio, montatori, addetti alla grafica e al commerciale. Il CCNL Aeranti-Corallo prevede che l’apprendistato possa riguardare qualifiche dal 2° al 5° livello (non i Quadri, per i quali è richiesta esperienza già consolidata).

    Retribuzione progressiva dell’apprendista

    La retribuzione dell’apprendista cresce nel corso del periodo di apprendistato. La logica è di riconoscere inizialmente un compenso inferiore al minimo contrattuale (in considerazione dell’investimento formativo del datore), con progressivo avvicinamento al 100% del minimo tabellare. La progressione è di norma semestrale o annuale, secondo quanto stabilito dal CCNL per ciascun livello.

    È vietato retribuire l’apprendista meno dell’80% del minimo tabellare del livello a cui è destinato. Non è ammessa la discriminazione retributiva fondata su altri fattori.

    Formazione obbligatoria: il piano formativo individuale

    L’apprendistato professionalizzante prevede obbligatoriamente:

    • Un Piano Formativo Individuale (PFI), redatto e sottoscritto all’inizio del rapporto, che descrive le competenze da acquisire, i contenuti formativi, il ruolo del tutor e le modalità di verifica.
    • Un tutor aziendale nominato dall’emittente, con funzioni di affiancamento e verifica dell’apprendimento.
    • Una componente di formazione professionalizzante svolta all’interno dell’azienda (tipicamente 80 ore annue o più, a seconda della regione e del settore).
    • Eventuali ore di formazione trasversale (sicurezza, competenze di base) da erogare tramite enti accreditati, ove richiesto dalla normativa regionale.

    Clausola di stabilizzazione

    Il CCNL Aeranti-Corallo (in linea con le disposizioni del D.Lgs. 81/2015 e con la prassi dei CCNL del settore) prevede che le emittenti che abbiano in organico apprendisti possano assumerne di nuovi solo se hanno precedentemente stabilizzato a tempo indeterminato almeno il 65% degli apprendisti il cui rapporto si è concluso nei 36 mesi precedenti. Per le emittenti con meno di 15 dipendenti la soglia si abbassa al 50%. Questa regola non si applica se il numero di apprendisti pregressi è inferiore a 3.

    Recesso al termine dell’apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono recedere dal rapporto con il preavviso previsto dall’art. 2118 c.c. (in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, solitamente 30 giorni). Se nessuna delle parti recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato con inquadramento al livello contrattuale di destinazione.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista operatore di ripresa (3° livello, 36 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista con obiettivo il 3° livello (operatore di ripresa). La durata è 36 mesi. Nei primi 12 mesi riceve l’80% del minimo tabellare del 3° livello (radio), circa 948 euro; nel secondo anno l’85-90%; nel terzo anno il 95-100%. Al termine dei 36 mesi, se l’emittente non recede, Tizio è confermato al 3° livello con pieno minimo tabellare.
    Caia – Apprendista addetta commerciale (3° livello)
    Caia, 24 anni, inizia come apprendista per il ruolo di addetta alla raccolta pubblicitaria (3° livello). Viene redatto il Piano Formativo Individuale che prevede la formazione sulle tecniche di vendita pubblicitaria in ambito locale. Al termine dell’apprendistato l’emittente le propone il contratto a tempo indeterminato al 3° livello. Caia accetta.
    Sempronio – Apprendista montatore che non viene stabilizzato
    Sempronio completa 36 mesi di apprendistato come montatore al 3° livello. L’emittente decide di non stabilizzarlo per ragioni economiche, comunicando il recesso con 30 giorni di preavviso. Sempronio ha diritto alla tredicesima maturata, al TFR proporzionale e all’indennità di mancato preavviso se il datore non rispetta i termini. L’emittente, non avendo raggiunto il 65% di stabilizzazione, non potrà assumere nuovi apprendisti per i 36 mesi successivi.

    Domande frequenti

    Quanti mesi dura l’apprendistato nelle emittenti radiotelevisive locali?
    Da 24 mesi (2° livello) a 60 mesi (5° livello), in base al livello di qualificazione obiettivo. Il CCNL stabilisce la durata per ciascun livello.
    Quanto viene pagato un apprendista nel settore radiotelevisivo?
    La retribuzione parte dall’80% del minimo tabellare del livello di riferimento nel primo anno e cresce progressivamente fino al 100% nel periodo finale. La progressione esatta è semestrale o annuale.
    L’apprendista ha diritto alle stesse tutele del lavoratore ordinario?
    Sì per la maggior parte degli istituti: ferie, tredicesima, TFR, malattia, maternità/paternità. Le tutele sul licenziamento durante l’apprendistato sono diverse: al termine il recesso è libero con preavviso.
    L’emittente è obbligata ad assumere l’apprendista a fine percorso?
    No, ma deve aver stabilizzato almeno il 65% degli apprendisti pregressi (50% per quelle sotto 15 dipendenti) per poterne assumere di nuovi. Il recesso richiede il preavviso.
    Come funziona la formazione obbligatoria nell’apprendistato?
    È obbligatorio un Piano Formativo Individuale, un tutor aziendale e ore di formazione professionalizzante interna. In alcune regioni sono richieste anche ore di formazione trasversale esterna.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario, vigente dal 1° febbraio 2026 al 31 dicembre 2028. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 809 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    Art. 809 Codice della Navigazione – Autorità del comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all'autorità del comandante. Art. 810 (Disciplina di bordo). I componenti dell'equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni circa i servizi e la disciplina di bordo.

  • Conferimento dell’incarico al perito: esempi pratici sull’art. 226 c.p.p.

    In sintesi

    • Il conferimento dell’incarico al perito chiude la fase di nomina disciplinata dagli articoli 220-225 c.p.p. e apre quella delle operazioni peritali vere e proprie.
    • Il giudice accerta le generalità del perito, verifica le cause di incapacità (art. 222) e di astensione (art. 223), formula l’avvertimento sulle responsabilità penali (art. 366 c.p.) e raccoglie la dichiarazione di impegno.
    • I quesiti vanno formulati dopo aver sentito perito, consulenti tecnici di parte, pubblico ministero e difensori: il contraddittorio iniziale ne condiziona la stessa ammissibilità tecnica.
    • La ricusazione (art. 223) e la sostituzione del perito (art. 231) possono intervenire anche dopo il conferimento, quando emergono incompatibilità non dichiarate.
    • La perizia coatta (art. 224-bis) e la durata massima (90 giorni prorogabili, art. 227) richiamano un equilibrio tra esigenze di accertamento e diritti dell’imputato.

    Prima degli esempi: perché il conferimento è un momento di garanzia

    L’art. 226 c.p.p. non disciplina un mero adempimento burocratico. La solennità con cui il legislatore scandisce identificazione, avvertimento, dichiarazione di impegno e formulazione dei quesiti riflette la consapevolezza che la perizia è spesso uno snodo decisivo del processo penale: la prova scientifica entra nel giudizio per il tramite di un soggetto che assume, in quel momento, una posizione processuale autonoma e soggetta a precise responsabilità.

    Il conferimento è quindi un dispositivo di garanzia su più livelli. Tutela l’imputato e la persona offesa rispetto all’imparzialità del perito, vincola il perito stesso al rispetto del dovere di verità e di segreto, e crea un verbale destinato a sostenere ogni successivo controllo — ricusazione, sostituzione, censura della relazione, eventuale procedimento per falso. Gli esempi che seguono mostrano come questi profili si intrecciano nella prassi.

    Caso 1 — Identificazione, incompatibilità sopravvenuta e accertamento ex art. 222 c.p.p.

    Scenario. Nel processo a carico di Tizio per il delitto di lesioni stradali, il giudice dispone perizia medico-legale e nomina il dott. Caio, specialista convenzionato con una struttura ospedaliera. Alla data fissata per il conferimento, il giudice accerta le generalità e l’iscrizione all’albo dei consulenti, ma il perito riferisce di aver appena assunto la funzione di responsabile di reparto presso la struttura in cui la persona offesa è stata ricoverata d’urgenza.

    Pratica. Il giudice rileva il sopravvenire di una causa di astensione (art. 223 c.p.p. che rinvia all’art. 36 c.p.p.) e verifica anche le condizioni di incapacità previste dall’art. 222 c.p.p.. Pur non essendoci incapacità in senso stretto, il rapporto funzionale con la struttura ospedaliera coinvolta nel caso giustifica la sostituzione del perito ai sensi dell’art. 231 c.p.p.. La nomina viene revocata con ordinanza motivata e il giudice procede a nominare il prof. Sempronio, ordinario di medicina legale presso ateneo diverso.

    Documenti. Verbale di udienza che dà atto della dichiarazione del perito, ordinanza di sostituzione con richiamo all’art. 223 c.p.p. e all’art. 36 c.p.p., comunicazione alle parti, decreto di nuova nomina ex art. 221 c.p.p..

    Caso 2 — Avvertimento sulle responsabilità penali e dichiarazione di impegno

    Scenario. Nel procedimento per omicidio colposo professionale a carico di Mevio, il giudice nomina come perito balistico l’ing. Filano, già consulente tecnico in altri procedimenti. Al momento del conferimento, il giudice avverte il perito degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale, con particolare riferimento all’art. 366 c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e all’art. 373 c.p. (falsa perizia o interpretazione). Il perito chiede chiarimenti sulla differenza tra responsabilità penale e disciplinare.

    Pratica. Il giudice illustra che l’avvertimento, richiesto dall’art. 226 comma 1 c.p.p., riguarda la posizione del perito nel processo: il rifiuto ingiustificato dell’incarico, una volta accettato, espone al reato di cui all’art. 366 c.p.; la falsa attestazione tecnica o l’occultamento di elementi rilevanti integra il reato di cui all’art. 373 c.p.; il dovere di segreto sulle operazioni peritali (art. 226 comma 1 c.p.p.) si proietta nel reato di rivelazione di segreto d’ufficio. Il perito rende quindi la dichiarazione formale di impegno a «adempiere bene e fedelmente l’incarico affidatogli, senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità».

    Documenti. Verbale di udienza che riporta integralmente l’avvertimento e la formula di impegno, sottoscrizione del perito, indicazione degli articoli del codice penale richiamati, deposito copia della relazione di nomina ex art. 221 c.p.p..

    Caso 3 — Formulazione dei quesiti nel contraddittorio tra le parti

    Scenario. Nel processo a carico di Tizia per il delitto di truffa informatica, il giudice nomina perito informatico forense. All’udienza di conferimento sono presenti il pubblico ministero, il difensore dell’imputata e due consulenti tecnici nominati dalle parti ai sensi dell’art. 225 c.p.p.. Il pubblico ministero chiede che i quesiti siano formulati nei termini già indicati nella propria richiesta; la difesa propone modifiche significative, ritenendo che alcuni quesiti siano formulati in modo suggestivo o pongano questioni di mero diritto.

    Pratica. Il giudice apre il contraddittorio sulla formulazione dei quesiti, come prescrive l’art. 226 comma 2 c.p.p. Sentiti tutti i soggetti, riformula i quesiti in termini tecnici neutri, eliminando le espressioni potenzialmente orientate, e respinge le richieste che riguardano qualificazioni giuridiche riservate al giudice. Vengono inseriti quesiti specifici sulle metodologie di acquisizione dei dati e sulla catena di custodia. Il perito chiede e ottiene una breve sospensione per valutare la fattibilità tecnica dei quesiti riformulati.

    Documenti. Verbale di udienza con trascrizione integrale dei quesiti come definitivamente formulati, indicazione delle proposte respinte con motivazione sintetica, deposito di eventuali memorie delle parti, calendario delle operazioni peritali ex art. 228 c.p.p..

    Caso 4 — Perizia coatta, durata e proroga ex art. 227 c.p.p.

    Scenario. Nel procedimento per circonvenzione di incapace a carico di Caio, il giudice dispone perizia psichiatrica sulla persona offesa, anziana e non collaborativa rispetto alle richieste della difesa. Al conferimento, il perito segnala la possibile necessità di accertamenti che richiedono prelievi ematici e neuroimaging, oltre a una osservazione in struttura specializzata. La difesa eccepisce la natura invasiva degli accertamenti.

    Pratica. Il giudice ricorda che, per accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale, è necessaria una specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 224-bis c.p.p., con presupposti rigorosi (delitto doloso di una certa gravità, assoluta indispensabilità della prova, salvaguardia della dignità e della salute della persona). Nel caso concreto, trattandosi di accertamenti sulla persona offesa e non sull’imputato, valgono le regole ordinarie sul consenso informato. Il giudice fissa quindi quesiti meno invasivi e dispone, ai sensi dell’art. 227 c.p.p., un termine di 90 giorni per il deposito della relazione, prorogabile fino a sei mesi. Il perito accetta e firma il verbale.

    Documenti. Verbale di conferimento con quesiti definitivi, ordinanza che richiama i limiti dell’art. 224-bis c.p.p., decreto di fissazione del termine ex art. 227 c.p.p., comunicazione del calendario delle operazioni alle parti e ai consulenti tecnici.

    Caso 5 — Ricusazione successiva e riconvocazione

    Scenario. Dopo il conferimento dell’incarico al prof. Sempronio, perito grafologo nel processo a carico di Tizio per il delitto di falso in atto pubblico, il difensore dell’imputato deposita istanza di ricusazione: emergono pubblicazioni scientifiche del perito su una rivista finanziata dall’ente che si è costituito parte civile. La difesa sostiene l’esistenza di un interesse indiretto idoneo a comprometterne l’imparzialità.

    Pratica. Il giudice, ai sensi dell’art. 223 c.p.p. e degli articoli 36 e 37 c.p.p. richiamati, valuta la fondatezza dell’istanza. Riconosciuta la situazione di possibile incompatibilità, accoglie la ricusazione, dichiara cessati gli effetti del conferimento e nomina nuovo perito. Ai sensi dell’art. 231 c.p.p., dispone la sostituzione e fissa nuova udienza di conferimento, con riformulazione dei quesiti già concordati. Le operazioni peritali fino a quel momento svolte vengono dichiarate inutilizzabili nella parte in cui non sono ripetibili dal nuovo perito.

    Documenti. Istanza di ricusazione con documentazione a sostegno, ordinanza di accoglimento, decreto di sostituzione ex art. 231 c.p.p., nuovo decreto di nomina ex art. 221 c.p.p., verbale di nuovo conferimento ex art. 226 c.p.p.

    Quando chiedere una verifica

    Il conferimento dell’incarico è il momento in cui le parti possono incidere più efficacemente sulla qualità della prova peritale. La presenza di un consulente tecnico di parte ai sensi dell’art. 225 c.p.p., una memoria con proposta di riformulazione dei quesiti e una verifica preventiva su eventuali rapporti del perito con soggetti coinvolti nel procedimento sono accorgimenti che, nella prassi, prevengono questioni successive sulla utilizzabilità della relazione. È opportuno richiedere copia integrale del verbale di conferimento entro tempi brevi, per disporre del testo definitivo dei quesiti e della formula di impegno sottoscritta dal perito.

    Norme collegate

    Domande frequenti

    Il perito può rifiutare l’incarico dopo l’avvertimento sulle responsabilità?
    Il rifiuto è possibile solo se sussistono giustificati motivi (incapacità, astensione, sopravvenuti impedimenti seri). Il rifiuto ingiustificato espone alla responsabilità penale di cui all’art. 366 c.p.

    Cosa succede se il giudice formula i quesiti senza sentire le parti?
    L’art. 226 comma 2 c.p.p. impone il contraddittorio sulla formulazione dei quesiti. La sua omissione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), deducibile entro i termini di legge e potenzialmente incidente sull’utilizzabilità della relazione.

    Quanto dura l’incarico peritale dopo il conferimento?
    Il termine ordinario è di 90 giorni dal conferimento, prorogabile per non oltre sei mesi complessivamente, salvo deroga motivata in casi di particolare complessità (art. 227 c.p.p.).

    La dichiarazione di impegno può essere sostituita da una formula scritta?
    La giurisprudenza ammette modalità equivalenti che diano atto, nel verbale, dell’effettiva assunzione dell’impegno. La sostanza, e non la formula sacramentale, qualifica la validità dell’atto.

    Una causa di ricusazione emersa dopo il conferimento travolge la perizia già iniziata?
    Le operazioni peritali ripetibili vengono ripetute dal nuovo perito; le attività irripetibili sono valutate caso per caso, con possibile inutilizzabilità degli esiti riconducibili alla situazione di parzialità (artt. 223 e 231 c.p.p.).

  • Bonus colonnine ricarica e GAUDI: casi pratici comma 16 LB 2026

    Il comma 16 LB 2026 incide chirurgicamente sull’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 29 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2024, n. 101, in materia di agevolazioni per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. La novita non e cosmetica: la legge sposta il riferimento temporale rilevante dall’entrata in esercizio dell’impianto alla data di iscrizione al sistema GAUDI, con effetti pratici sull’accesso al bonus, sulle dichiarazioni dei tecnici e sulla documentazione che il beneficiario deve conservare. Questa guida raccoglie casi pratici e dubbi operativi, senza pretesa di sostituire il parere di un professionista abilitato.

    Quadro normativo di riferimento

    La disciplina del bonus per le colonnine di ricarica si muove su piu livelli. La L. 23 luglio 2024, n. 101 di conversione del D.L. 63/2024 ha introdotto il comma 2-quater all’art. 5, agganciando la spettanza di alcune agevolazioni alla data di esercizio dell’infrastruttura. Il comma 16 LB 2026 riscrive quel riferimento: cio che rileva, ai fini dell’agevolazione, e ora la data di iscrizione dell’impianto al sistema GAUDI (Gestione Anagrafica Unica Impianti di Distribuzione), gestito da Terna per il censimento di tutti gli impianti elettrici connessi alla rete italiana.

    Restano fermi i decreti attuativi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e i provvedimenti GSE che disciplinano modalita di rendicontazione, massimali e cumulabilita con altri incentivi. Il principio civilistico generale resta quello dell’art. 12 delle preleggi: la legge dispone per il futuro, ma il legislatore ha cura di precisare l’efficacia temporale della nuova regola per evitare disparita tra impianti gia richiesti e impianti ancora da iscrivere.

    Cosa cambia: GAUDI vs entrata in esercizio

    La differenza tra le due date e tecnica ma decisiva. L’entrata in esercizio e il momento in cui l’impianto, completate le verifiche, comincia effettivamente a immettere o prelevare energia secondo le condizioni contrattuali. La iscrizione GAUDI e invece l’atto amministrativo con cui l’impianto viene censito nell’anagrafica nazionale: si tratta di un passaggio antecedente, che il gestore di rete (o l’installatore certificato per conto del titolare) effettua nei confronti di Terna prima dell’effettiva attivazione commerciale.

    Spostare l’agevolazione sulla data GAUDI significa ancorarla a un dato oggettivo, tracciabile e gia presente nei sistemi pubblici, riducendo i contenziosi su quando l’impianto sia realmente entrato in esercizio (data del primo prelievo? data della comunicazione del gestore? data del verbale di collaudo?). Per i beneficiari, vuol dire che il termine per accedere al bonus va calcolato a partire dal codice CENSIMP/CR rilasciato in GAUDI, non dal cambio di stato successivo.

    Tempi e effetti retroattivi

    Il comma 16 ha effetto dall’entrata in vigore della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), salvo che i decreti attuativi non prevedano disposizioni transitorie specifiche. La norma non e retroattiva in senso proprio, ma incide sulle istanze in corso che facciano riferimento ad impianti iscritti a GAUDI prima dell’attivazione commerciale: per questi, conta la data di iscrizione e non quella, successiva, dell’effettivo esercizio. Per gli impianti gia entrati in esercizio e oggetto di bonus liquidato prima della novella, restano fermi i provvedimenti definitivi.

    Casi pratici

    1) Condominio con colonnine installate nel 2024

    Un condominio di Milano ha installato nel corso del 2024 due colonnine da 22 kW nelle parti comuni, finanziate parzialmente dal bonus 50%. L’impianto e stato iscritto in GAUDI a settembre 2024, ma l’entrata in esercizio commerciale e avvenuta solo a marzo 2025 per ritardi sul contratto di fornitura. Con la vecchia formulazione, l’amministratore aveva timore di non riuscire a far rientrare la spesa nel termine. Con il comma 16 LB 2026, il riferimento e la data di iscrizione GAUDI: l’agevolazione si calcola dunque su quel momento, indipendentemente dal ritardo del fornitore di energia. L’amministratore conserva nel libro dei verbali la copia dell’attestato GAUDI e la rendicontazione dell’installatore certificato.

    2) PMI con impianto fotovoltaico abbinato a ricarica

    Una PMI manifatturiera della Brianza ha installato un impianto fotovoltaico da 99 kW abbinato a una stazione di ricarica fast da 50 kW per la flotta aziendale. La pratica GAUDI e stata chiusa a novembre 2025; il primo prelievo commerciale e atteso per il primo trimestre 2026. La PMI puo invocare la nuova regola del comma 16 per ancorare l’agevolazione al codice CENSIMP rilasciato nel 2025, evitando incertezze sull’esatto giorno di entrata in esercizio. L’aspetto delicato e la cumulabilita tra bonus colonnine e altri incentivi sul fotovoltaico: va verificata caso per caso sulla base dei decreti attuativi e delle FAQ GSE.

    3) Richiedente bonus 50% persona fisica

    Un privato cittadino installa nel garage di casa una wallbox da 7,4 kW. L’installatore certificato chiude la pratica GAUDI il 20 dicembre 2025; l’attivazione del nuovo contratto di fornitura avviene a gennaio 2026. Sotto la nuova regola, ai fini dell’agevolazione fiscale conta la data del 20 dicembre 2025 (iscrizione GAUDI), non l’attivazione successiva. Il beneficiario conserva ricevute, bonifico parlante, attestato GAUDI rilasciato tramite il sistema Terna e la dichiarazione di conformita dell’installatore.

    4) Ente locale con stazioni di ricarica pubbliche

    Un Comune medio del Centro Italia ha installato cinque stazioni di ricarica pubbliche in piazza e nei parcheggi di scambio, nell’ambito di un finanziamento misto PNRR e fondi propri. La rendicontazione segue le regole del bando di finanziamento, ma il riferimento normativo alla data GAUDI puo semplificare l’allineamento tra rendicontazione tecnica (con codice CENSIMP) e rendicontazione finanziaria. Per gli enti pubblici il consiglio operativo e di richiedere al gestore di rete l’evidenza tempestiva del codice GAUDI per ogni singola stazione, evitando di attendere la fatturazione del primo prelievo.

    5) Differenza GAUDI vs allaccio: il caso tipo

    Un installatore certificato porta a termine i lavori il 10 ottobre, registra l’impianto in GAUDI il 25 ottobre e l’utente firma il contratto di fornitura dedicata il 15 novembre. L’allaccio (cioe la disponibilita commerciale) avviene il 20 novembre. Con la nuova regola del comma 16, e il 25 ottobre la data rilevante per il bonus. Conservare lo screenshot del portale GAUDI con il codice CENSIMP e la data di iscrizione e oggi una best practice documentale per qualunque tipo di beneficiario.

    Cosa cambia per i beneficiari

    La nuova regola sposta gli equilibri operativi nella filiera. Per il beneficiario (privato, condominio, impresa, ente) la documentazione da conservare cambia volto: non basta piu la conferma del gestore di rete sull’entrata in esercizio, serve l’attestato GAUDI con il codice CENSIMP/CR e la data di iscrizione. Per l’installatore certificato, diventa cruciale chiudere tempestivamente la pratica GAUDI: ritardi nel censimento non sono piu compensabili con un’attivazione veloce. Per il GSE (e per gli uffici che gestiscono bandi e incentivi), il dato si presta a un controllo automatico, senza dover ricostruire l’effettivo esercizio.

    Resta valido il consiglio generico di rivolgersi a un installatore certificato e di evitare intermediari non qualificati: la materia incrocia diritto tributario, regole tecniche CEI e provvedimenti del MASE, e una documentazione carente impedisce di far valere l’agevolazione anche quando l’impianto e perfettamente funzionante.

    Norme di riferimento

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, comma 16: novella dell’art. 5, comma 2-quater, D.L. 63/2024.
    • D.L. 29 maggio 2024, n. 63, conv. con modificazioni dalla L. 23 luglio 2024, n. 101: agevolazioni per infrastrutture di ricarica.
    • Decreti attuativi MASE e provvedimenti GSE sulla rendicontazione delle agevolazioni e sulla cumulabilita con altri incentivi.
    • Disciplina GAUDI (Terna, anagrafica unica impianti di produzione e distribuzione): codifica CENSIMP e CR per ciascun impianto.

    Per il quadro complessivo del pacchetto, si rinvia all’analisi del comma 16 LB 2026 e ai relativi commenti articolo per articolo della L. 199/2025.

    FAQ

    1. Cos’e il sistema GAUDI e perche ora e il riferimento per il bonus?

    GAUDI (Gestione Anagrafica Unica Impianti di Distribuzione) e l’anagrafica nazionale, gestita da Terna, in cui sono censiti tutti gli impianti elettrici connessi alla rete. Con il comma 16 LB 2026, la data di iscrizione GAUDI sostituisce l’entrata in esercizio come riferimento temporale per l’agevolazione di cui all’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024: si tratta di un dato amministrativo oggettivo e tracciabile.

    2. Se ho gia ricevuto il bonus prima dell’entrata in vigore della LB 2026, devo restituire qualcosa?

    No: la nuova regola si applica alle istanze pendenti e a quelle nuove, non rimette in discussione i provvedimenti definitivi gia adottati. In caso di dubbi su pratiche in corso, conviene chiedere conferma in autotutela all’ente erogatore (GSE o ufficio competente) producendo la documentazione GAUDI.

    3. Cosa devo conservare per dimostrare la data rilevante?

    L’attestato GAUDI con codice CENSIMP/CR e la data di iscrizione, la dichiarazione di conformita dell’installatore certificato, le fatture e i bonifici parlanti relativi all’investimento, oltre alla documentazione tecnica (schemi unifilari, dichiarazione di rispondenza). Per i condomini, va verbalizzata la delibera di installazione e conservato l’attestato GAUDI nel registro dei verbali.

    4. Cosa succede se l’iscrizione GAUDI viene rifiutata o sospesa?

    In caso di rifiuto o sospensione, il beneficiario non puo far valere la data del primo invio: serve la chiusura positiva del procedimento. L’installatore certificato deve sanare le anomalie e ottenere il codice CENSIMP definitivo; solo quella data e opponibile ai fini del bonus.

    Contenuto a finalita divulgativa: non sostituisce il parere di un professionista abilitato ne di un installatore certificato. Per situazioni specifiche, rivolgersi al GSE, al gestore di rete competente o a un consulente qualificato.

  • Art. 717 Codice della Navigazione

    Art. 717 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 10 sexies L. 212/2000 – (Documenti di prassi)

    Art. 10 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Documenti di prassi)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante: a) circolari interpretative e applicative; b) consulenza giuridica; c) interpello; d) consultazione semplificata. ))

  • Art. 50 Reg. (UE) 2022/2065 – Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

    Art. 50 Reg. (UE) 2022/2065 – Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per vigilare adeguatamente su tutti i fornitori di servizi intermediari di loro competenza. Ogni Stato membro assicura che il proprio coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere negativamente sull'indipendenza del coordinatore dei servizi digitali.

    2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

    3. Il paragrafo 2 del presente articolo fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza e di applicazione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 49, paragrafo 2. Il paragrafo 2 del presente articolo non osta all'esercizio del controllo giurisdizionale e lascia inoltre impregiudicate le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le spese finanziarie o le relazioni ai parlamenti nazionali, a condizione che tali prescrizioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

  • Art. 1295 Codice della Navigazione – Trasporto per conto proprio

    Art. 1295 Codice della Navigazione – Trasporto per conto proprio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La nave provvista del certificato provvisorio di cui all’articolo 1286 può essere adibita al trasporto o al rimorchio per conto proprio con annotazione apposta dall’ispettorato di porto sul certificato medesimo.

  • Art. 792 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    Art. 792 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.

  • Art. 42-septies RD 12/1941

    Art. 42-septies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.