Autore: Andrea Marton

  • Art. 13 D.Lgs. 74/2000 – Cause di non punibilità. Pagamento del debito tribut…

    Art. 13 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

    In vigore dal 15/04/2000

    1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

    2. I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. (8)

    3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, ((…)) è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione. ((

    3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

    3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all' articolo 131-bis del codice penale , il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 .))

  • CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è il contratto a causa mista (lavoro + formazione) attraverso cui i giovani possono entrare nel mondo del lavoro della CRI acquisendo le qualifiche professionali del settore. Il CCNL ne disciplina durata, formazione, retribuzione e obblighi di conferma.

    In sintesi

    Apprendistato professionalizzante: età 18-29 anni (17 con qualifica). Durata: 18 mesi (Area A), 24 mesi (Area B), 36 mesi (Aree C-D-E). Formazione: 100-180 ore totali incluse nell’orario di lavoro. Retribuzione inferiore al minimo pieno (percentuale progressiva). Al termine il datore può confermare o recedere; per aziende ≥50 addetti obbligo di mantenere almeno il 45% dei confermati nei 36 mesi precedenti per nuove assunzioni in apprendistato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articolo di riferimento
    Art. 39 CCNL; d.lgs. 81/2015 (artt. 41-47)

    La base normativa: d.lgs. 81/2015 e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del d.lgs. 81/2015 (Testo Unico dei contratti). Il CCNL CRI (art. 39) integra la disciplina legale specificando le durate per ciascun livello di inquadramento, il monte ore formativo e le condizioni retributive nel settore.

    Rispetto ad altri contratti di lavoro, l’apprendistato gode di vantaggi contributivi per il datore di lavoro (aliquote previdenziali ridotte) e costituisce per il lavoratore un percorso formativo riconosciuto che porta all’acquisizione della qualifica professionale del livello di riferimento.

    Tabella riepilogativa: durate e formazione per Area

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL CRI: riepilogo per Area
    Area di qualifica Profili tipici Durata Ore formazione
    Area A Personale ausiliario, operatore base 18 mesi 100 ore
    Area B Autista, operatore amministrativo 24 mesi ~120-130 ore
    Area C Soccorritore, autista soccorritore 36 mesi ~150-180 ore
    Area D Infermiere, educatore, assistente sociale 36 mesi ~150-180 ore
    Area E Coordinatore, professionista con funzioni direttive 36 mesi ~150-180 ore

    Le ore di formazione indicate per le Aree B-E sono orientative e basate sulla struttura generale dell’art. 39 CCNL. I valori esatti per ciascuna Area sono contenuti nel testo del CCNL; per la verifica puntuale consultare il documento ufficiale.

    Età di ammissione e condizioni

    Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante:

    • Soggetti con età compresa tra 18 e 29 anni (entro il giorno antecedente il compimento del 30° anno di età).
    • Soggetti con età di 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 226/2005.

    Non ci sono limitazioni di genere o di livello di istruzione per l’accesso all’apprendistato professionalizzante.

    La formazione: contenuti e obblighi

    Il CCNL CRI prevede che la formazione nell’ambito dell’apprendistato comprenda:

    • Formazione professionalizzante: svolta principalmente on the job, mediante affiancamento al tutor aziendale. Riguarda le competenze specifiche del profilo professionale di destinazione.
    • Formazione trasversale: competenze relazionali, di sicurezza sul lavoro, normative di base. Può essere erogata anche in aula o con modalità e-learning.

    Tutte le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie. Il tutor aziendale è il referente del percorso formativo: il suo nominativo deve essere indicato nel contratto di apprendistato.

    Retribuzione durante l’apprendistato

    La retribuzione dell’apprendista è inferiore a quella del lavoratore qualificato dello stesso livello. Il CCNL e il d.lgs. 81/2015 consentono di applicare una percentuale progressiva del minimo tabellare del livello di destinazione. Il contratto individuale deve indicare espressamente il livello di qualifica al quale è finalizzato l’apprendistato e la progressione retributiva.

    Al termine dell’apprendistato, con la conferma del rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore ha diritto al minimo tabellare pieno del livello di qualifica conseguito.

    Obblighi di conferma per le grandi organizzazioni

    Il d.lgs. 81/2015 prevede che i datori di lavoro con 50 o più dipendenti possano assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 45% degli apprendisti i cui contratti siano scaduti nei 36 mesi precedenti. Questa norma punta a evitare l’abuso del contratto di apprendistato come forma di lavoro precario a basso costo.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista soccorritore Area C
    Tizio ha 23 anni e viene assunto come apprendista nell’Area C (soccorritore) presso un comitato CRI. Il suo contratto dura 36 mesi. La retribuzione iniziale è una percentuale del minimo tabellare C1 (il minimo del livello di qualifica), crescente durante il periodo. Dopo 36 mesi, se confermato, diventa dipendente a tempo indeterminato al livello C con il minimo tabellare pieno.
    Caia — Apprendista Area A e formazione
    Caia ha 19 anni ed è assunta in Area A come apprendista. La durata è 18 mesi con 100 ore di formazione totale. Il tutor aziendale le segue il percorso. Le ore di formazione rientrano nelle 38 ore settimanali: non sono aggiuntive all’orario di lavoro e non generano straordinario.
    Sempronio — Cosa succede al termine dei 36 mesi
    Sempronio ha concluso il suo apprendistato di 36 mesi come educatore (Area D). Il comitato gli comunica il recesso al termine dell’apprendistato. Il recesso è legittimo ma richiede il rispetto del preavviso; Sempronio riceve la liquidazione del TFR maturato durante l’apprendistato (che matura anche per gli apprendisti) e l’indennità NASPI se i requisiti sono soddisfatti.

    Domande frequenti

    Quanti mesi dura l’apprendistato nel CCNL CRI per un infermiere?
    L’infermiere è inquadrato nell’Area D; la durata dell’apprendistato professionalizzante è di 36 mesi (3 anni), con formazione di 150-180 ore incluse nell’orario di lavoro.
    L’apprendista matura il TFR?
    Sì. Il TFR matura anche durante il contratto di apprendistato, calcolato sulla retribuzione effettivamente percepita dall’apprendista nel corso del rapporto.
    Posso avere un contratto di apprendistato a 30 anni?
    No. Il contratto di apprendistato professionalizzante è consentito fino al giorno precedente il compimento del 30° anno. Dal 30° compleanno non è più possibile essere assunti con questa tipologia contrattuale.
    Il datore è obbligato a confermarmi dopo l’apprendistato?
    No. Al termine del periodo di apprendistato il datore può recedere con preavviso. La conferma non è obbligatoria, ma per le organizzazioni con 50+ dipendenti esiste il vincolo di aver confermato almeno il 45% degli apprendisti precedenti per poter assumerne di nuovi.
    Quante ore di formazione devo fare?
    Tra 100 e 180 ore totali a seconda dell’Area di qualifica di destinazione. Le ore di formazione sono incluse nell’orario di lavoro e retribuite; non sono ore aggiuntive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 39) e al d.lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 93 D.Lgs. 174/2016 – Contumacia del convenuto

    Art. 93 D.Lgs. 174/2016 – Contumacia del convenuto

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se il convenuto non si costituisce, il collegio che rileva, anche d’ufficio, un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione fissa al pubblico ministero, con ordinanza, un termine perentorio per rinnovarla e una nuova udienza.

    2. Il pubblico ministero notifica copia autentica dell’atto di citazione unitamente all’ordinanza.

    3. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    4. Se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

    5. Se il convenuto non si costituisce neppure all’udienza fissata ai sensi del comma 1, il collegio ne dichiara la contumacia e ne dà espressamente atto nei provvedimenti successivi e nella sentenza che definisce il giudizio.

    6. Le comparse si considerano comunicate al contumace con il deposito in segreteria della sezione e con l’apposizione del visto del segretario sull’originale.

    7. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

    8. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

    9. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all’udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all’udienza.

    10. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.

    11. Il contumace che si costituisce può chiedere al collegio di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

    12. Il collegio, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell’impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini.

    13. I provvedimenti previsti nel comma 12 sono pronunciati con ordinanza.

  • Art. 74 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo prima della causa

    Art. 74 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo prima della causa

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all’invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

    2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a: a) fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni; b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

    3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.

    4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale. 4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2.

    5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

  • Soggetti passivi IRAP: casi pratici art. 3 D.Lgs. 446/1997

    Chi paga davvero l’IRAP nel 2026? L’art. 3 IRAP elenca sei categorie di soggetti passivi, ma la fotografia reale è cambiata radicalmente con la Legge di Bilancio 2022: persone fisiche fuori, societa ed enti dentro. Vediamo cinque scenari concreti che mostrano come applicare oggi la norma e cosa cambia a seconda della forma giuridica.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP, istituita con il D.Lgs. 446/1997, e un’imposta regionale che colpisce il valore della produzione netta generato sul territorio. L’art. 3 individua chi e tenuto al versamento, ma per capire la portata della norma occorre incrociarlo con due riferimenti complementari: l’art. 2, che definisce il presupposto oggettivo (esercizio abituale di un’attivita autonomamente organizzata), e l’art. 11, che disciplina le deduzioni dalla base imponibile.

    Il legislatore ha costruito un elenco tassativo articolato su sei lettere, dalla a) alla e-bis), ognuna delle quali identifica una categoria di soggetti con regole proprie. La novita storica e arrivata con la L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8: dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022 le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti sono esonerate dall’imposta, indipendentemente dalla presenza o meno di autonoma organizzazione.

    Questo significa che oggi due delle sei categorie originarie (lett. b e lett. c) sono di fatto svuotate, mentre le altre quattro restano pienamente operative. Capire in quale lettera ricade la propria posizione e il primo passo per sapere se compilare o no il modello IRAP.

    Le 6 categorie di soggetti passivi

    Ecco la mappa completa delle categorie elencate dall’art. 3, con lo stato attuale di assoggettamento:

    • Lett. a) Societa di capitali ed enti commerciali: SpA, Srl, Sapa, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita commerciali. Sono sempre soggetti passivi IRAP, a prescindere dalla dimensione e dalla struttura organizzativa: la forma giuridica e di per se sufficiente.
    • Lett. b) Imprese individuali e societa di persone commerciali: prima del 2022 erano soggette se dotate di autonoma organizzazione. Dal 2022 le ditte individuali sono esonerate; le societa di persone commerciali (Snc, Sas) restano invece soggette.
    • Lett. c) Esercenti arti e professioni: artisti e professionisti, sia in forma individuale sia in associazione professionale. Dal 2022 i singoli professionisti persone fisiche sono esonerati; le associazioni professionali e gli studi associati restano soggetti.
    • Lett. d) Amministrazioni pubbliche: Stato, Regioni, Province, Comuni, enti del Servizio sanitario nazionale, scuole e universita pubbliche. Pagano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, con aliquota dedicata (metodo retributivo).
    • Lett. e) Enti non commerciali: associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, comitati, enti religiosi. Soggetti solo per la parte di attivita commerciale eventualmente esercitata; per l’attivita istituzionale applicano il metodo retributivo come le AP.
    • Lett. e-bis) Produttori agricoli: imprenditori agricoli e cooperative agricole, soggetti solo se il volume d’affari supera la franchigia di 7.000 euro annui (oltre la quale rientrano nel regime ordinario).

    L’esonero 2022 per PF: la rivoluzione L. 234/2021

    Il comma 8 dell’art. 1 della L. 234/2021 ha riscritto il perimetro soggettivo dell’imposta, eliminando dall’ambito IRAP tutte le persone fisiche che esercitano attivita d’impresa, arti o professioni. La novita ha un valore sistematico enorme perche supera vent’anni di contenzioso sull’esistenza o meno dell’autonoma organizzazione, criterio che aveva generato migliaia di sentenze di Cassazione e ricorsi tributari.

    Restano fuori dall’esonero, e quindi continuano a pagare l’IRAP, le persone fisiche in forma associata: studi associati di avvocati, ingegneri, architetti, associazioni tra artisti e simili. La ratio e che l’aggregazione professionale presuppone gia di per se una struttura organizzativa, qualificandosi come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici.

    L’esonero opera dal periodo d’imposta 2022 e ha cancellato l’obbligo di compilare il quadro IRAP del modello redditi e di versare gli acconti per le persone fisiche imprenditori e professionisti. Resta invece l’obbligo, fino al 2021, di chiudere correttamente le posizioni pregresse.

    Scenario 1 – SRL sempre soggetta a prescindere dalla struttura

    Situazione: la Beta Srl unipersonale di Milano e una societa di consulenza informatica con un solo socio amministratore, nessun dipendente, nessun ufficio fisico (smart working puro). Fattura 80.000 euro l’anno. Il socio si chiede se debba pagare l’IRAP, dato che non ha alcuna autonoma organizzazione.

    Analisi art. 3: la Beta Srl rientra nella lett. a) in quanto societa di capitali. La norma non richiede il presupposto dell’autonoma organizzazione per questa categoria: la forma societaria e di per se elemento sufficiente. La giurisprudenza di legittimita ha confermato in piu occasioni che per le societa di capitali la soggettivita passiva e ex lege.

    Conseguenza: la Beta Srl deve dichiarare e versare l’IRAP sul valore della produzione netta calcolato secondo le regole degli artt. 5 e seguenti del decreto, compilando il modello IRAP entro i termini ordinari.

    Scenario 2 – Ente non commerciale con attivita commerciale parziale

    Situazione: l’Associazione culturale Gamma, ente non commerciale, organizza corsi gratuiti per i soci (attivita istituzionale) e gestisce un bar interno aperto al pubblico (attivita commerciale). Ha 3 dipendenti amministrativi impiegati prevalentemente nell’attivita istituzionale e 1 barista assunto per il bar. Ricavi commerciali bar: 45.000 euro.

    Analisi art. 3: l’Associazione e soggetto passivo ai sensi della lett. e). La norma prevede che gli enti non commerciali siano soggetti con due metodi distinti: metodo retributivo (come le AP) per l’attivita istituzionale e metodo della produzione per la parte commerciale, con tenuta di contabilita separata.

    Conseguenza: l’Associazione versera l’IRAP applicando l’aliquota sul costo del personale destinato all’attivita istituzionale e calcolera la base imponibile della parte commerciale (bar) secondo le regole ordinarie. Il barista entra nel calcolo del bar; i tre amministrativi vanno ripartiti pro quota in base alla destinazione effettiva.

    Scenario 3 – Amministrazione pubblica e metodo retributivo

    Situazione: il Comune di Delta ha 120 dipendenti, di cui 100 impiegati amministrativi e 20 operai addetti al verde pubblico. Monte retribuzioni annuo: 4,8 milioni di euro. Il Comune non svolge attivita commerciali rilevanti.

    Analisi art. 3: il Comune rientra nella lett. d), amministrazioni pubbliche. La norma e l’art. 10-bis del decreto stabiliscono che le AP applicano il metodo retributivo, ossia versano l’IRAP sull’ammontare delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente (compresi co.co.co. e altri redditi assimilati).

    Conseguenza: il Comune calcola l’IRAP applicando l’aliquota IRAP delle AP (di norma 8,5% per le attivita istituzionali, con le riduzioni e maggiorazioni regionali eventualmente previste) sui 4,8 milioni di retribuzioni. Non rilevano costi diversi dal personale: la base imponibile coincide con il monte salari, semplificando enormemente il calcolo.

    Scenario 4 – Ditta individuale esonerata dal 2022

    Situazione: Mario, idraulico in forma di impresa individuale, ha un dipendente, un furgone e un piccolo magazzino. Nel 2021 aveva pagato regolarmente l’IRAP per autonoma organizzazione. Si chiede se debba continuare a versarla.

    Analisi art. 3: Mario rientrava nella lett. b) come impresa individuale. La L. 234/2021, art. 1 c. 8, ha pero esonerato dal periodo d’imposta 2022 tutte le persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, a prescindere dalla presenza di autonoma organizzazione.

    Conseguenza: dal 2022 Mario non deve piu compilare il modello IRAP ne versare l’imposta. Restano fermi gli obblighi pregressi fino al 2021 (eventuali avvisi di accertamento o dichiarazioni integrative). Se Mario decidesse di trasformare la ditta individuale in Srl, rientrerebbe automaticamente nella lett. a) e tornerebbe soggetto passivo.

    Scenario 5 – Societa semplice agricola sopra franchigia

    Situazione: la Societa Semplice Epsilon, attiva nella coltivazione di vigneti in Toscana, ha un volume d’affari annuo di 25.000 euro derivante da vendita uve. Si chiede se sia tenuta a pagare l’IRAP come produttore agricolo.

    Analisi art. 3: i produttori agricoli rientrano nella lett. e-bis). La normativa originaria prevedeva un’aliquota agevolata; dopo le modifiche, sono soggetti i produttori agricoli con volume d’affari superiore a 7.000 euro annui, mentre sotto tale soglia opera un’esenzione di fatto. Epsilon supera ampiamente la franchigia.

    Conseguenza: Epsilon e soggetta a IRAP secondo le regole ordinarie del valore della produzione (artt. 5 e seguenti). L’aliquota ordinaria e quella stabilita dalla regione di riferimento, salvo regimi speciali per attivita agricole connesse. La societa deve presentare modello IRAP e versare acconto e saldo nei termini ordinari delle imposte sui redditi.

    Quando e come verificare

    Per il contribuente che voglia capire se la propria posizione e quella di soggetto passivo IRAP, il percorso operativo e questo:

    1. Identificare la forma giuridica: societa di capitali = sempre soggetto (lett. a); ditta individuale o professionista persona fisica = esonerato dal 2022; societa di persone, associazione professionale, ente non commerciale, AP, produttore agricolo = soggetto secondo regole specifiche.
    2. Verificare la categoria di appartenenza: incrociare la propria attivita con le sei lettere dell’art. 3, valutando anche il presupposto oggettivo dell’art. 2 (attivita abituale autonomamente organizzata).
    3. Controllare le soglie: per i produttori agricoli verificare il superamento della franchigia annua; per gli enti non commerciali ricostruire la quota di attivita commerciale.
    4. Calcolare la base imponibile: applicare il metodo della produzione (artt. 5 e ss.) o quello retributivo (art. 10-bis) a seconda della categoria, considerando le deduzioni dell’art. 11.
    5. Compilare e versare: presentare il modello IRAP entro i termini del modello redditi e versare saldo e acconti con i codici tributo dedicati.

    In caso di dubbio, il contribuente puo presentare interpello all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 L. 212/2000, o consultare prassi e circolari sul portale istituzionale.

    Norme e fonti

    • Art. 3 IRAP, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Soggetti passivi.
    • Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – Presupposto dell’imposta (esercizio abituale di attivita autonomamente organizzata).
    • Art. 11 D.Lgs. 446/1997 – Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta (deduzioni).
    • Art. 10-bis D.Lgs. 446/1997 – Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera e-bis) e delle amministrazioni pubbliche.
    • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1 comma 8 – Esonero IRAP per persone fisiche imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni dal periodo d’imposta 2022.

    Domande frequenti

    Una Srl unipersonale senza dipendenti deve comunque pagare l’IRAP?

    Si. La lett. a) dell’art. 3 include tutte le societa di capitali a prescindere dalla loro struttura organizzativa. Il presupposto dell’autonoma organizzazione non rileva per le societa di capitali, che sono soggetti passivi ex lege. Anche una Srl unipersonale, una Srls o una start-up innovativa devono compilare il modello IRAP e versare l’imposta sulla base imponibile calcolata secondo gli artt. 5 e ss.

    Un professionista persona fisica che lavora con due dipendenti paga ancora l’IRAP?

    No, dal periodo d’imposta 2022. La L. 234/2021 ha esonerato tutte le persone fisiche esercenti arti e professioni, indipendentemente dalla presenza di autonoma organizzazione e di dipendenti. Restano soggette solo le associazioni professionali e gli studi associati, in quanto enti collettivi con autonoma soggettivita tributaria.

    Un ente del Terzo settore paga l’IRAP?

    Dipende dall’attivita svolta. Ai sensi della lett. e), gli enti non commerciali (compresi gli ETS) sono soggetti con metodo retributivo per l’attivita istituzionale e con metodo della produzione per l’eventuale attivita commerciale. Specifiche agevolazioni possono applicarsi agli ETS in base alla disciplina del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), da valutare caso per caso.

    Una Snc o Sas e esonerata come le ditte individuali?

    No. L’esonero della L. 234/2021 riguarda solo le persone fisiche. Le societa di persone commerciali restano soggetti passivi IRAP ex lett. b) dell’art. 3, in quanto enti collettivi distinti dai soci.

    Vedi anche: art. 1 IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e IRAP deducibile dall’IRES.

  • CICR: casi pratici applicati all’art. 3 T.U.B.

    Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e un organo che spesso resta sullo sfondo della cronaca finanziaria, ma le sue delibere incidono in modo concreto sulla vita quotidiana di banche, intermediari e clienti: dai criteri di trasparenza degli estratti conto alla soglia oltre la quale un tasso di interesse diventa usurario. In questa guida proviamo a tradurre il testo dell’art. 3 T.U.B. in scenari operativi, mostrando come l’alta vigilanza del CICR si distingua dalla vigilanza tecnica della Banca d’Italia e quando una sua delibera produce effetti vincolanti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 3 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) attribuisce al CICR l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. Il Comitato delibera nelle materie indicate dallo stesso T.U.B. e da altre leggi: si tratta tipicamente di atti normativi di rango secondario, che fissano principi e indirizzi generali. Le deliberazioni sono assunte su proposta della Banca d’Italia, salvo che il CICR ritenga di doversene discostare motivatamente.

    La composizione e’ eminentemente politica: il Comitato e’ presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed e’ integrato da altri Ministri competenti per materia (lavoro, imprese, agricoltura, esteri, a seconda dell’oggetto), oltre che dal Governatore della Banca d’Italia che partecipa di diritto. Il segretariato e’ affidato alla stessa Banca d’Italia, che fornisce l’istruttoria tecnica.

    Questa struttura riflette una precisa scelta storica: dopo la riforma bancaria del 1947 e poi con il T.U.B. del 1993, il legislatore ha voluto separare la direzione politica del sistema creditizio, affidata al Governo attraverso il CICR, dalla gestione tecnica della vigilanza, riservata alla Banca d’Italia. Le due funzioni dialogano, ma rispondono a logiche diverse.

    Alta vigilanza vs vigilanza operativa

    Capire la differenza tra alta vigilanza e vigilanza operativa e’ la chiave per leggere correttamente l’art. 3. L’alta vigilanza riguarda gli indirizzi generali: stabilire, ad esempio, che le banche devono pubblicare i fogli informativi con determinate caratteristiche, oppure fissare i criteri per il calcolo del tasso effettivo globale. E’ un’attivita’ di tipo normativo e di indirizzo.

    La vigilanza operativa, invece, e’ compito della Banca d’Italia (e, per le banche significative dell’area euro, della BCE): controlli a distanza sui bilanci, ispezioni in loco, autorizzazioni a operazioni straordinarie, sanzioni amministrative pecuniarie. Quando un cliente legge che la Banca d’Italia ha sanzionato un intermediario per violazioni di trasparenza, la sanzione e’ tecnica; le regole violate, pero’, discendono spesso da una delibera CICR.

    In altre parole: il CICR scrive le regole del gioco, la Banca d’Italia le applica e ne verifica il rispetto. Per un operatore questo significa che le delibere CICR vanno consultate per individuare il contenuto sostanziale degli obblighi, mentre le istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia ne forniscono la declinazione tecnica.

    Composizione e procedimento deliberativo

    Il procedimento tipico si articola in alcuni passaggi ricorrenti. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni tecniche, individua un’esigenza regolatoria (per esempio aggiornare i criteri di calcolo dell’anatocismo bancario). Predispone uno schema di delibera che viene trasmesso al CICR insieme a una relazione istruttoria. Il Ministro dell’Economia convoca il Comitato, eventualmente integrato dai Ministri competenti per materia.

    La seduta puo’ essere preceduta da una consultazione pubblica, soprattutto quando la materia incide su diritti di terzi (clientela, associazioni di consumatori, categorie produttive). All’esito della discussione, il CICR adotta la delibera, che viene poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore secondo i tempi indicati dal provvedimento. Le istruzioni applicative di dettaglio sono normalmente emanate dalla Banca d’Italia.

    Questo iter spiega perche’ le delibere CICR siano relativamente poche ma di grande impatto: ciascuna richiede coordinamento politico-tecnico e si traduce, a valle, in centinaia di pagine di istruzioni operative.

    Scenario 1 – CICR delibera sulla trasparenza bancaria

    Una nuova delibera CICR aggiorna i criteri di pubblicita’ e trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, definendo cosa deve contenere il foglio informativo, in quali punti dello sportello deve essere esposto e con quali tempistiche va aggiornato il documento di sintesi delle condizioni economiche del rapporto.

    Per un’azienda di credito l’effetto pratico e’ duplice: occorre riallineare la modulistica interna entro il termine indicato e formare il personale di filiale. Per il cliente, la delibera si traduce in un diritto rafforzato a confrontare le condizioni prima di sottoscrivere un contratto. Le sanzioni per inosservanza sono irrogate dalla Banca d’Italia, ma il parametro di valutazione resta la delibera CICR.

    Scenario 2 – CICR e soglie di usura

    La L. 108/1996 ha affidato al Ministro dell’Economia, sentiti Banca d’Italia e UIC (oggi confluito in BdI), il compito di rilevare trimestralmente i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario, dai quali si ricava la soglia oltre la quale un tasso e’ considerato usurario. Il CICR interviene quando occorre aggiornare i criteri di rilevazione, le categorie omogenee di operazioni o le formule di calcolo.

    Concretamente: se un intermediario eroga un prestito con TAEG superiore alla soglia trimestrale pubblicata, il contratto puo’ essere dichiarato usurario con conseguenze penali e civili (gratuita’ degli interessi). Le delibere CICR sono quindi un anello fondamentale per stabilire come si misura quella soglia.

    Scenario 3 – Credito agevolato e politiche di settore

    Per finanziare un piano di credito agevolato all’agricoltura o all’export, il Governo puo’ sentire il CICR per coordinare la disciplina dei contributi in conto interessi con le regole generali di vigilanza bancaria. La seduta sara’ integrata dai Ministri di settore (Agricoltura, Esteri, Imprese), oltre al MEF e alla Banca d’Italia.

    Per un intermediario che intende offrire prodotti di credito agevolato questo significa che, accanto alla normativa di settore, occorre verificare le delibere CICR che fissano i criteri di compatibilita’ con la disciplina prudenziale e con le regole di trasparenza. La giurisprudenza amministrativa ha piu’ volte ribadito che gli operatori non possono dolersi delle scelte di policy del Comitato, ma possono contestare in sede di TAR i vizi procedurali della delibera.

    Scenario 4 – Crisi bancaria e ruolo del CICR

    Nelle crisi bancarie il fulcro operativo e’ la Banca d’Italia, che propone al MEF la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria. Il CICR non interviene sul singolo caso ma puo’ deliberare in via generale sulle condizioni di intervento, ad esempio aggiornando i criteri per il riconoscimento dei contributi del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi o coordinando la disciplina nazionale con quella europea della BRRD.

    Un operatore coinvolto in una procedura di risoluzione trovera’ quindi nella delibera del Ministro la decisione concreta sul proprio caso, ma le regole generali applicate discendono dalla cornice tracciata dal CICR e dalla Banca d’Italia.

    Scenario 5 – Raccordo con la BCE per le banche significative

    Dal 2014, con l’entrata in vigore del Meccanismo di Vigilanza Unico, le banche significative dell’area euro sono vigilate direttamente dalla BCE. Per le banche meno significative la vigilanza resta in capo alla Banca d’Italia, che opera comunque secondo gli orientamenti BCE. Il CICR non vigila ne’ le une ne’ le altre, ma le sue delibere su trasparenza, antiriciclaggio e tutela del cliente continuano ad applicarsi a tutti gli intermediari operanti in Italia, indipendentemente dall’autorita’ di vigilanza prudenziale competente.

    Per un’intermediario che opera cross-border questo significa convivere con due livelli regolatori: la disciplina europea (CRR/CRD, regolamenti BCE) e la disciplina nazionale di trasparenza e condotta, che resta ancorata al CICR e alla Banca d’Italia.

    Quando una delibera CICR vincola gli operatori

    Una delibera CICR e’ vincolante per gli intermediari vigilati dal momento della sua entrata in vigore, indicata nel provvedimento stesso. La pubblicazione avviene in Gazzetta Ufficiale; spesso e’ previsto un periodo transitorio per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi e della modulistica. Per i contratti gia’ in essere, la delibera puo’ prevedere un’applicazione immediata oppure un regime di sostituzione progressiva delle condizioni economiche.

    Un operatore che voglia contestare una delibera CICR puo’ impugnarla davanti al TAR del Lazio, trattandosi di atto amministrativo a contenuto generale. I motivi tipici di ricorso sono il difetto di istruttoria, la violazione di norme di rango primario, l’eccesso di potere per disparita’ di trattamento tra categorie di intermediari. Le sentenze sono poi appellabili al Consiglio di Stato.

    Per il cliente finale la delibera non e’ direttamente impugnabile, ma le sue disposizioni possono essere invocate nei giudizi civili contro la banca: se l’intermediario non ha rispettato le regole di trasparenza fissate dal CICR, il giudice puo’ dichiarare la nullita’ parziale della clausola contrattuale e ricondurre il rapporto entro i parametri di legge.

    Norme e fonti

    • Art. 3 T.U.B. – Composizione e funzioni del CICR.
    • Art. 4 T.U.B. – Banca d’Italia: funzioni di vigilanza e proposta delle delibere al CICR.
    • L. 287/1990 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, con raccordi per le operazioni bancarie.
    • L. 108/1996 – Disposizioni in materia di usura, con ruolo del CICR nei criteri di rilevazione dei tassi soglia.
    • D.Lgs. 180/2015 e 181/2015 – Recepimento BRRD, cornice europea della risoluzione bancaria.

    Domande frequenti

    Il CICR puo’ obbligare una banca a modificare le condizioni economiche di un mutuo gia’ stipulato?

    Non direttamente. Il CICR emana atti normativi generali; l’eventuale modifica delle condizioni di un contratto in essere deriva dall’applicazione di norme imperative (es. modifica del calcolo dell’anatocismo) che la banca deve recepire entro i termini stabiliti dalla delibera e dalle istruzioni della Banca d’Italia.

    Come si fa a sapere se una delibera CICR e’ ancora in vigore?

    Le delibere sono pubblicate sul sito della Banca d’Italia e in Gazzetta Ufficiale. La Banca d’Italia mantiene anche raccolte coordinate delle istruzioni di vigilanza che consentono di verificare le modifiche successive. Una buona pratica per un intermediario e’ monitorare periodicamente le comunicazioni di aggiornamento.

    Un cliente puo’ rivolgersi al CICR per un reclamo contro la propria banca?

    No, il CICR non gestisce reclami individuali. I canali tipici sono l’ufficio reclami della banca, l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie fino alle soglie previste e, in alternativa, l’azione civile davanti al giudice ordinario.

    Le delibere CICR si applicano anche agli intermediari finanziari non bancari?

    Si’, quando la materia riguarda la trasparenza, l’usura o la tutela del cliente: le delibere indicano espressamente l’ambito soggettivo. Per la vigilanza prudenziale la disciplina varia in base al tipo di intermediario (es. art. 106 T.U.B., istituti di pagamento, IMEL), ma l’alta vigilanza del CICR resta un riferimento trasversale.

  • Art. 38 CTS – Risorse

    Art. 38 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Risorse

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

    2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((…)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.)) .

  • Fonti del rapporto di lavoro pubblico: casi pratici art. 2 TUPI

    Quando un dipendente PA legge una circolare dell’amministrazione, un articolo del CCNL Funzioni Locali e una norma del D.Lgs. 165/2001 si trova davanti a tre fonti diverse, con forza giuridica diversa, che disciplinano aspetti diversi del proprio rapporto. L’art. 2 TUPI serve proprio a mettere ordine: stabilisce dove finisce l’organizzazione degli uffici (riservata alla legge e agli atti organizzativi degli organi di vertice) e dove inizia il rapporto di lavoro (governato da contratto collettivo, contratto individuale e norme imperative inderogabili). Senza questa bussola, ogni controversia su mansioni, orario, ferie o accessori rischia di finire sul tavolo sbagliato. Vediamo come si applica nella vita quotidiana di un Comune, di un’azienda sanitaria o di un Ministero.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 2 TUPI distingue due piani che spesso, nel linguaggio comune, vengono confusi. Sul piano dell’organizzazione degli uffici la PA agisce con strumenti unilaterali: leggi, regolamenti, atti di macro-organizzazione adottati dagli organi politici (Giunta, Consiglio, Ministro). Sul piano del rapporto di lavoro, invece, la PA agisce come datore privato: il rapporto nasce e si svolge sulla base del contratto collettivo nazionale di comparto, del contratto individuale e delle norme di legge che il legislatore considera inderogabili.

    Questa dualità non è teorica. Significa, in pratica, che se l’amministrazione vuole riorganizzare un servizio (accorpare due uffici, sopprimere una posizione organizzativa, ridisegnare la dotazione organica) lo fa con un atto amministrativo, sottratto alla contrattazione. Se invece vuole modificare l’orario di servizio del singolo dipendente, l’indennità di turno, la disciplina delle progressioni economiche orizzontali, deve passare dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.

    Le norme imperative inderogabili sono il terzo elemento: si tratta di regole di legge che nessun contratto, individuale o collettivo, può peggiorare a danno del dipendente. Ferie minime, riposi giornalieri e settimanali, durata massima dell’orario, tutele in materia di salute e sicurezza, parità di trattamento sono tipici esempi. Il CCNL può migliorare, mai derogare in pejus.

    Organizzazione vs rapporto: due regimi distinti

    Il discrimine pratico è il seguente: se l’atto incide sull’assetto degli uffici (chi fa cosa, come si articolano le strutture, quali sono i carichi di lavoro complessivi) siamo nell’area pubblicistica. Se l’atto incide sulla posizione del singolo lavoratore (quanto guadagna, quante ore lavora, a quali permessi ha diritto) siamo nell’area privatistica, e quindi nel campo del contratto collettivo.

    Conseguenza importante sul piano del contenzioso: le controversie sui rapporti di lavoro alle dipendenze delle PA, dopo la “privatizzazione” del pubblico impiego, sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Restano al TAR solo le controversie su procedure concorsuali e su atti di macro-organizzazione. Sapere su quale lato della linea ci si trova determina anche a quale giudice rivolgersi.

    Un esempio chiarisce: la delibera di Giunta che ridisegna l’organigramma del Comune è atto organizzativo, impugnabile davanti al TAR. La determina che, applicando il CCNL, riconosce o nega al singolo dipendente un’indennità di responsabilità è atto di gestione del rapporto, e l’eventuale contenzioso si incardina al giudice del lavoro.

    CCNL e contrattazione integrativa

    Il CCNL di comparto (oggi raggruppato in quattro grandi aree: Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità) è stipulato dall’ARAN, agente negoziale delle PA, con le OO.SS. rappresentative. Disciplina trattamento economico fondamentale e accessorio, orario di lavoro, ferie e permessi, progressioni, mobilità, codice disciplinare nelle parti compatibili con la legge, relazioni sindacali.

    La contrattazione integrativa, di livello aziendale (singolo ente o area territoriale), distribuisce le risorse del fondo per il trattamento accessorio e regola istituti che il CCNL nazionale rinvia esplicitamente al livello decentrato: criteri di erogazione della performance, indennità di condizioni di lavoro, progetti di produttività, welfare integrativo. Non può aumentare la spesa complessiva e deve rispettare i vincoli di legge e di bilancio.

    Scenario 1 – Comune che applica il CCNL Funzioni Locali 2025-2027

    Il Comune di una città media riceve il nuovo CCNL FL del triennio 2025-2027. L’ufficio personale deve recepire gli aumenti tabellari sugli stipendi base, l’aggiornamento delle indennità di posizione e di risultato, le novità sui permessi retribuiti. Lo fa con determine dirigenziali di liquidazione, non con atti di Giunta: la fonte del diritto al nuovo stipendio è già il CCNL, l’atto dell’ente è meramente attuativo. Il dipendente PA, dal canto suo, vede in busta paga gli arretrati senza dover firmare un nuovo contratto individuale: il CCNL si applica automaticamente a tutti i dipendenti del comparto, iscritti o meno alle OO.SS. firmatarie.

    Scenario 2 – Norma di legge che impone clausola inderogabile

    Una legge di bilancio introduce un tetto al cumulo di incarichi extraistituzionali per i dirigenti pubblici. Un CCNL di comparto, firmato prima della legge, prevedeva una soglia più alta. Cosa prevale? Vince la legge, perché la disciplina del cumulo incarichi rientra tra le norme imperative inderogabili. Le clausole contrattuali contrastanti sono sostituite di diritto dalla norma di legge, anche senza un intervento dell’ARAN. Il dirigente che chiedesse di applicare la soglia contrattuale più favorevole si vedrebbe opporre l’art. 2 TUPI, che vincola il rapporto al rispetto delle leggi sull’impiego pubblico.

    Scenario 3 – Contrattazione integrativa di un’azienda sanitaria

    Un’ASL deve distribuire il fondo per le condizioni di lavoro al personale del comparto Sanità. Le OO.SS. siedono al tavolo con la delegazione di parte pubblica e, dopo varie sedute, sottoscrivono l’ipotesi di accordo integrativo. Prima della firma definitiva, il Collegio sindacale certifica la compatibilità con i vincoli di bilancio e la conformità al CCNL nazionale. Solo allora la dipendente PA che lavora in pronto soccorso vede riconosciuta l’indennità di pronto soccorso secondo i nuovi criteri. Senza la certificazione, l’accordo non produce effetti e le indennità restano congelate ai parametri precedenti.

    Scenario 4 – Dipendente PA in mobilità tra enti

    Una funzionaria del Ministero dell’Interno (Funzioni Centrali) chiede mobilità verso un grande Comune (Funzioni Locali). Cambia comparto, cambia CCNL. Il contratto individuale precedente si estingue, ne nasce uno nuovo, con le tabelle stipendiali del nuovo comparto e i relativi istituti accessori. Le ferie maturate e non godute, le anzianità di servizio ai fini pensionistici e l’inquadramento giuridico-economico si trasferiscono secondo le regole di legge e di CCNL. Se nel passaggio l’inquadramento economico previsto risultasse inferiore a quello in godimento, opera l’assegno ad personam riassorbibile, istituto previsto dalle norme sul pubblico impiego per garantire continuità.

    Scenario 5 – Controllo della Corte dei conti sui CCNL

    Prima dell’entrata in vigore di ogni CCNL nazionale, l’ipotesi sottoscritta da ARAN e OO.SS. è trasmessa alla Corte dei conti per la certificazione di compatibilità economica. Se la Corte rileva oneri non coperti, l’ARAN deve rinegoziare. È un controllo che riguarda l’ente pubblico nel suo complesso, non il singolo dipendente PA, ma incide sui tempi: un CCNL non certificato non viene firmato in via definitiva, gli aumenti restano sulla carta, il triennio economico slitta. Conoscere questo passaggio aiuta a leggere correttamente i comunicati di OO.SS. e amministrazioni nelle fasi finali della trattativa.

    Quando e come applicare

    Il dipendente PA si imbatte nell’art. 2 TUPI tutte le volte che deve capire “da dove viene” una regola che lo riguarda. Tre domande, in ordine, aiutano a orientarsi.

    Prima domanda: la regola riguarda l’organizzazione o il rapporto? Se l’amministrazione sopprime un servizio o riassegna competenze tra uffici, è organizzazione: il dipendente subisce gli effetti ma non può negoziare l’atto. Se l’amministrazione modifica orari, indennità, criteri di valutazione individuale, è rapporto: passa dal CCNL e dalla contrattazione integrativa.

    Seconda domanda: la fonte è di legge, di CCNL nazionale o di contratto integrativo? La gerarchia conta. Legge imperativa batte CCNL; CCNL nazionale batte integrativo; integrativo batte determinazione unilaterale del datore. Il contratto individuale può solo accettare quanto previsto dalle fonti superiori, non può derogare in peggio.

    Terza domanda: chi è il giudice competente in caso di contestazione? Atto organizzativo o concorsuale ‘ TAR. Atto di gestione del rapporto ‘ giudice del lavoro. Confondere i due piani significa, nella pratica, vedersi dichiarare il ricorso inammissibile dopo mesi di attesa.

    Per le OO.SS. queste tre domande sono pane quotidiano: prima di aprire una vertenza, si verifica se la contestazione riguarda una scelta organizzativa (su cui il sindacato ha solo informazione e confronto) o un istituto contrattuale (su cui si può richiedere il tavolo di trattativa). Il dipendente PA che si rivolge alle OO.SS. ottiene risposte più utili se sa formulare la domanda nei termini dell’art. 2 TUPI.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 2 TUPI ‘ fonti della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA
    • D.Lgs. 165/2001, art. 1 ‘ finalità e ambito di applicazione del Testo unico del pubblico impiego
    • D.Lgs. 165/2001, art. 40 ‘ contratti collettivi nazionali e integrativi, ambiti di contrattazione
    • CCNL di comparto stipulati dall’ARAN (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Istruzione e Ricerca, Sanità) per il triennio economico vigente
    • Art. 39 Costituzione ‘ libertà di organizzazione sindacale, base costituzionale del sistema di contrattazione
    • L. 23 ottobre 1992 n. 421 ‘ delega che ha avviato la “privatizzazione” del pubblico impiego e l’attrazione del rapporto sotto il diritto civile

    Domande frequenti

    Il CCNL si applica anche al dipendente PA non iscritto al sindacato firmatario?

    Sì. Nel pubblico impiego il CCNL di comparto si applica a tutti i dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione, indipendentemente dall’iscrizione alle OO.SS. firmatarie. L’efficacia generalizzata deriva dal sistema legale di rappresentanza che fa capo all’ARAN, non da un’adesione individuale.

    Una circolare interna pu’ modificare un istituto previsto dal CCNL?

    No. La circolare è atto interno con valore interpretativo o organizzativo, non è fonte del rapporto di lavoro nel senso dell’art. 2 TUPI. Se contraddice il CCNL, il dipendente PA pu’ chiederne la disapplicazione, eventualmente con il supporto delle OO.SS., e in caso di mancato accoglimento agire davanti al giudice del lavoro.

    La contrattazione integrativa pu’ prevedere un’indennità non contemplata dal CCNL nazionale?

    No, se per indennità si intende un nuovo istituto retributivo. Il livello integrativo opera entro gli spazi che il CCNL nazionale gli riconosce: di norma distribuisce le risorse del fondo per il trattamento accessorio secondo criteri propri, ma non pu’ creare voci stipendiali autonome né alterare la struttura economica fissata a livello nazionale.

    Se la legge cambia in corso di CCNL, prevale la legge o il contratto?

    Prevale la legge, quando è imperativa e inderogabile. Le clausole contrattuali incompatibili sono sostituite di diritto dalla nuova norma. Il CCNL resta in vigore per tutte le altre parti e l’ARAN, alla riapertura del tavolo, adegua le clausole superate.

  • Art. 58 D.Lgs. 259/2003 – Gestione dello spettro radio

    Art. 58 D.Lgs. 259/2003 – Gestione dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio o di diritti d’uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

    2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell’ articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l’altro: ù a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale; c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine; d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine; e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza; f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all’articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio; g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione; h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione europea, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE; i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

    3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che: a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato; b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri; c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

    4. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

    5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE; c) assicurare la qualità tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio; e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

    6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell’UIT.

    7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

    8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell’Unione europea.

    9. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6,… e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

    10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51 TULPS – Durata e validità delle licenze per esplosivi

    Art. 51 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse hanno validità di tre anni dalla data del rilascio . Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

    Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

    È consentita la rappresentanza.

  • Iniziativa dichiarazione fallimento: casi pratici art. 6 L.Fall.

    L’art. 6 L.Fall. indicava chi poteva chiedere la dichiarazione di fallimento: il debitore stesso, uno o piu’ creditori, il pubblico ministero. Era una norma di apertura del procedimento concorsuale, perno del sistema fondato sul Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267. Dal 15 luglio 2022 la disposizione e’ abrogata: il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, ricollocando i legittimati attivi negli articoli 37 e 38 CCII. La logica resta affine, ma cambiano lessico, organi competenti e adempimenti preliminari (in particolare l’allerta e la composizione negoziata). Capire chi puo’ attivare la procedura, e con quali documenti, e’ decisivo per imprenditori in difficolta’, creditori non pagati, curatori e tribunali che ancora maneggiano dossier pre-15 luglio 2022.

    Il quadro dopo l’abrogazione

    L’art. 6 L.Fall. e’ uscito dall’ordinamento insieme all’intero R.D. 267/1942 con l’entrata in vigore del CCII. Il nuovo perimetro e’ tracciato dall’art. 37 CCII per il debitore, i creditori e gli organi della procedura, mentre l’art. 38 CCII regola l’iniziativa del pubblico ministero. La continuita’ di disciplina e’ rilevante per i procedimenti gia’ incardinati: i fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 proseguono secondo la legge fallimentare, ma le nuove istanze devono essere depositate ai sensi del codice della crisi.

    Per l’imprenditore commerciale non sotto soglia (art. 1 L.Fall. abrogato, ora art. 2 lett. d CCII) cambia anche il presupposto: dallo “stato di insolvenza” si passa alla nozione piu’ ampia di “crisi” e “insolvenza” definite dal CCII. L’art. 6 L.Fall. resta cosi’ rilevante solo per ricostruire posizioni pregresse, controversie su istanze depositate prima dell’abrogazione o questioni transitorie.

    I legittimati storici dell’art. 6 L.Fall.

    Sotto l’art. 6 L.Fall. l’iniziativa spettava a tre soggetti: il debitore (con istanza in proprio), uno o piu’ creditori (con ricorso al tribunale), il pubblico ministero (quando l’insolvenza emergeva nel corso di un procedimento penale o veniva segnalata dal giudice civile o da pubblica autorita’). Il tribunale fallimentare valutava la legittimazione, lo stato di insolvenza e la qualifica di imprenditore commerciale soggetto a fallimento.

    La struttura ha retto fino al 2022 ed e’ stata trasposta, con qualche aggiornamento, negli articoli 37 e 38 CCII. La regola pratica: se l’istanza e’ del 2023 si guarda al CCII, se e’ del 2021 si applica l’art. 6 L.Fall.

    Corrispondenza con l’art. 37 CCII

    L’art. 37 CCII conferma i tre soggetti legittimati (debitore, creditore, P.M.) ma aggiunge un canale: gli “organi e autorita’ amministrative” titolari di funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, che possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale quando ne ricorrano i presupposti. Per il debitore permane l’obbligo, in capo all’imprenditore in stato di crisi, di attivare gli strumenti di regolazione previsti dal codice (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) prima di subire un’iniziativa esterna.

    Cinque casi pratici

    Caso 1 – Debitore che deposita istanza in proprio

    Un imprenditore titolare di una S.r.l. operante nel commercio all’ingrosso registra debiti scaduti per 480.000 euro a fronte di disponibilita’ liquide irrisorie e crediti commerciali per soli 60.000 euro. Sotto l’art. 6 L.Fall. il debitore poteva depositare istanza di fallimento in proprio, allegando lo stato patrimoniale, l’elenco nominativo dei creditori e i bilanci degli ultimi tre esercizi. Oggi la stessa scelta passa per il deposito di un ricorso ex art. 37 CCII per la liquidazione giudiziale, oppure – se ne sussistono i presupposti – per l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Il tribunale verifica i requisiti soggettivi (impresa commerciale non sotto soglia) e oggettivi (insolvenza). L’imprenditore che ha gia’ tentato senza successo una composizione negoziata accelera l’apertura della liquidazione.

    Caso 2 – Creditore non pagato che presenta istanza

    Un fornitore vanta un credito di 75.000 euro per forniture eseguite e fatturate, sostenuto da titolo esecutivo passato in giudicato. Dopo precetto, pignoramento mobiliare risultato infruttuoso e segnalazioni a centrale rischi, decide di chiedere la dichiarazione di insolvenza del debitore. Sotto l’art. 6 L.Fall. depositava ricorso allegando i titoli e gli indici sintomatici dell’insolvenza (protesti, decreti ingiuntivi notificati, esecuzioni infruttuose). Oggi presenta lo stesso ricorso ai sensi dell’art. 37 CCII al tribunale competente, indicando il presupposto soggettivo (qualifica del debitore) e oggettivo (insolvenza). Il creditore non e’ tenuto a dimostrare la propria definitivita’ del credito: basta un credito anche non titolato purche’ liquido ed esigibile.

    Caso 3 – Pubblico ministero che agisce d’ufficio

    Nel corso di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico dell’amministratore di una S.p.a. il P.M. acquisisce documentazione che evidenzia un buco di cassa di oltre 2 milioni di euro, debiti tributari per 800.000 euro e mancato pagamento di stipendi da quattro mesi. Sotto l’art. 6 L.Fall. il pubblico ministero poteva chiedere il fallimento ogni volta che l’insolvenza emergeva in un procedimento penale o gli veniva segnalata dal giudice civile, dalla pubblica autorita’ o nel corso del procedimento prefallimentare stesso. Oggi l’art. 38 CCII conferma il potere di iniziativa del P.M., ampliandone i casi: oltre alle ipotesi della legge fallimentare, anche segnalazioni di organi amministrativi di vigilanza e indici di crisi rilevati nei procedimenti civili. La richiesta del P.M. e’ particolarmente frequente nei dissesti di societa’ di capitali con sospetti di distrazione patrimoniale.

    Caso 4 – Intervento del creditore in procedura gia’ aperta

    Una banca creditrice di una S.r.l. apprende che un fornitore ha gia’ depositato istanza di fallimento. Sotto l’art. 6 L.Fall. il creditore non era tenuto a presentare istanza autonoma: poteva intervenire nel procedimento prefallimentare con memoria, far valere il proprio credito e contribuire a dimostrare l’insolvenza. Oggi, ai sensi dell’art. 40 CCII, i creditori possono spiegare intervento depositando memoria fino all’udienza, allegando documentazione del proprio credito e indici sintomatici dell’insolvenza. L’intervento e’ strategico per banche e fornitori che vogliono concorrere alla nomina del curatore o alla designazione del comitato dei creditori.

    Caso 5 – Transizione L.Fall. – CCII su istanze “a cavallo”

    Un creditore deposita istanza di fallimento il 10 luglio 2022. Cinque giorni dopo entra in vigore il CCII. Il tribunale come decide? La disciplina transitoria (art. 390 CCII) stabilisce che le procedure ancora pendenti alla data del 15 luglio 2022 e i ricorsi gia’ depositati proseguono secondo la legge fallimentare. Quindi quel ricorso resta governato dall’art. 6 L.Fall. Se invece l’istanza fosse stata depositata il 16 luglio 2022, sarebbe stata trattata ai sensi dell’art. 37 CCII. Il tribunale verifica la data di deposito al fascicolo e applica la legge corrispondente, anche se la decisione viene assunta mesi dopo. La distinzione e’ rilevante per regime probatorio, presupposti soggettivi e adempimenti del curatore o del liquidatore giudiziale.

    Quando rileva ancora oggi

    Anche se abrogato, l’art. 6 L.Fall. continua a guidare l’esame di tre situazioni ricorrenti. Primo: fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022 ancora aperti, dove il curatore continua a operare nel quadro del R.D. 267/1942. Secondo: impugnazioni e opposizioni a sentenza dichiarativa di fallimento depositata prima dell’entrata in vigore del CCII, per le quali la cassazione applica la legge del tempo. Terzo: contenziosi su responsabilita’ di amministratori e sindaci per omessa istanza di fallimento ex art. 217 e 224 L.Fall., che richiedono di ricostruire l’obbligo di attivazione vigente all’epoca dei fatti.

    Imprenditore, creditore, curatore e tribunale restano i quattro angoli del campo. L’imprenditore valuta se attivarsi in proprio o ricorrere agli strumenti di regolazione della crisi; il creditore decide se depositare istanza autonoma o intervenire; il curatore (o liquidatore giudiziale nel nuovo regime) gestisce i procedimenti gia’ aperti; il tribunale verifica legittimazione, presupposti e applicabilita’ della disciplina nel tempo.

    Norme di riferimento

    • Art. 6 L.Fall. (abrogato) – R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 6: “Iniziativa per la dichiarazione di fallimento”. Soggetti legittimati: debitore, creditore, pubblico ministero.
    • Art. 37 CCII – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14: iniziativa per l’accesso alla liquidazione giudiziale. Legittimati: debitore, creditore, organi e autorita’ amministrative.
    • Art. 38 CCII – Iniziativa del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale.
    • Art. 40 CCII – Intervento dei creditori nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale.
    • Art. 390 CCII – Disciplina transitoria: i procedimenti pendenti al 15 luglio 2022 proseguono secondo la legge fallimentare.

    FAQ

    L’art. 6 L.Fall. e’ ancora applicabile?
    Solo ai procedimenti pendenti alla data del 15 luglio 2022 in forza dell’art. 390 CCII. Per istanze successive si applica l’art. 37 CCII e, per il pubblico ministero, l’art. 38 CCII.

    Un creditore puo’ chiedere la liquidazione giudiziale del proprio debitore?
    Si’. L’art. 37 CCII conferma la legittimazione del creditore con credito liquido ed esigibile, anche non titolato, purche’ il debitore sia un imprenditore commerciale non sotto soglia in stato di insolvenza.

    Il debitore puo’ chiedere il proprio fallimento?
    Oggi parla di liquidazione giudiziale in proprio ex art. 37 CCII. Prima di accedervi dovrebbe valutare gli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, concordato, accordi di ristrutturazione).

    In che casi interviene il pubblico ministero?
    L’art. 38 CCII consente l’iniziativa del P.M. quando l’insolvenza emerge in un procedimento penale, in un procedimento civile, da segnalazioni di organi di vigilanza o di altre pubbliche autorita’. La fattispecie estende quella dell’art. 6 L.Fall.

  • Art. 94 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di prova

    Art. 94 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di prova

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Fermo restando a carico delle parti l’onere di fornire le prove che siano nella loro disponibilità concernenti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, il giudice anche d’ufficio può disporre consulenze tecniche, nonché ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che ritiene necessari alla decisione.

    2. Il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell’amministrazione stessa, che ritiene necessario acquisire al processo.

    3. Il giudice può procedere in qualunque stato e grado del processo all’interrogatorio non formale del convenuto, assistito dal difensore se costituito.

    4. Il giudice può ammettere i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento.