Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 Codice Civile: Matrimonio dello straniero nella Repubblica

    Art. 116 c.c. – Matrimonio dello straniero nel Regno

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

    Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

    Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

  • Art. 11 T.U. Stupefacenti – Uffici antidroga all’estero e cooperazione internazionale operativa

    Art. 11 T.U. Stupefacenti – Pagina 11

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Uffici antidroga all'estero.

    1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione centrale per i servizi antidroga, che operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualita' di esperti per la sicurezza, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.

    2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota di venti unita', riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga.

    3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, la Direzione centrale per i servizi antidroga puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. Al personale inviato presso gli uffici di cui al primo periodo spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma

    1. 4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

    5. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 e' pari a 2.065.828 euro annui a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e a 516.457 euro per le spese di carattere funzionale relativamente al

    1990. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 e' complessivamente pari a 810.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui 725.000 euro annui per le spese di personale e 85.000 euro annui per le spese di funzionamento. Torna al sommario

  • Art. 7 CAD – Diritto a servizi on-line semplici e integrati

    Art. 7 D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto a servizi on-line semplici e integrati

    In vigore dal 01/01/2006

    01. ((Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.)) ((29))

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze ((degli utenti)) e rendono disponibili ((on-line i propri servizi)) nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard ((e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica)) .

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

    4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, ((gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,)) possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 .

  • Art. 6 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizza…

    Art. 6 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

    2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

    2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 , i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48)

    2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    2-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 )) .

    3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. (6)

    4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

    4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

    5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

  • Art. 30 D.Lgs. 231/2001 – Scissione dell’ente

    Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Scissione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma

    3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

    3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

  • Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Art. 194 DPR 495/1992 – Dotazioni tecniche e attrezzature

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge ed essere in possesso delle seguenti attrezzature minime: a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento; b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione; c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici; d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti; e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche; f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;

    2. Le imprese devono, altresì, avere la proprietà o la disponibilità di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere: a) attrezzature per il taglio dei metalli; b) presso-piegatrici; c) puntatrici e saldatrici; d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica; e) vasche di sgrassaggio metallo; f) cabina di verniciatura; g) forno di essiccazione.

    3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.

  • Art. 40 RD 12/1941

    Art. 40 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 725 Codice della Navigazione

    Art. 725 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 20 T.U. Stupefacenti – Rinnovo delle autorizzazioni

    Art. 20 T.U. Stupefacenti – Rinnovo delle autorizzazioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

    2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati. Torna al sommario

  • Art. 91 D.Lgs. 259/2003 – Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

    Art. 91 D.Lgs. 259/2003 – Imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Quando l’Autorità designa un’impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all’ingrosso conformemente all’articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l’impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le società e le unità commerciali all’interno dell’impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull’impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l’impresa non è tenuta a trattare con un’unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

    2. L’Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un’analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.

    3. L’Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l’Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    4. L’Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all’impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall’impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l’imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

    5. L’imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 32 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione alla fabbricazione

    Art. 32 T.U. Stupefacenti – Autorizzazione alla fabbricazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio, dalle foglie o dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.

    2. Analoga domanda deve essere presentata nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.

    3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

    4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentante dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge; b) la sede, l'ubicazione e la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione; c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il titolare dell'impresa o il legale rappresentate dell'ente; d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione; e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.

    5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. Torna al sommario

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: apprendistato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: tipologie, durata per livello di destinazione, percentuali retributive, obbligo formativo tramite EBNA, ruolo del tutor aziendale e cosa accade al termine del contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato disciplina l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015): durata fino a 5 anni per i livelli più alti, retribuzione crescente dal 70% al 100% del minimo tabellare del livello di destinazione, obbligo di formazione esterna tramite EBNA e affiancamento da un tutor aziendale qualificato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Norma legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Ente bilaterale formazione
    EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato) + enti bilaterali regionali

    L’apprendistato professionalizzante: il contratto tipico del settore

    Nel settore artigiano del legno e dell’arredamento la tipologia di apprendistato pressoché esclusiva è l’apprendistato professionalizzante, disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015. Esso consente al datore artigiano di assumere giovani dai 18 ai 29 anni (o dai 17 anni se già in possesso di una qualifica professionale) con un contratto formativo finalizzato all’acquisizione di competenze tecnico-professionali specifiche e al conseguimento di una qualifica contrattuale.

    L’apprendistato professionalizzante si caratterizza per la combinazione tra formazione interna (affiancamento operativo sul luogo di lavoro sotto la guida di un tutor aziendale) e formazione esterna (ore dedicate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-professionali, organizzate dagli enti bilaterali artigiani). Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato integra la disciplina di legge, fissando durate, percentuali retributive e obblighi specifici per il settore.

    Durata del contratto per livello di destinazione

    La durata dell’apprendistato è direttamente correlata al livello contrattuale di destinazione, ovvero il livello di inquadramento che l’apprendista raggiungerà al termine del percorso. Il principio è che percorsi più complessi e qualificazioni più elevate richiedono tempi più lunghi:

    • Livelli operai E e F (addetti a operazioni semplici e ausiliarie): durata più breve, indicativamente da 12 a 18 mesi.
    • Livelli operai D e CS (qualificati e specializzati nel legno-arredo): indicativamente da 24 a 36 mesi.
    • Livelli operai B e C (operai di alta specializzazione, conducenti CNC, ebanisti provetti): fino a 36 mesi, con possibilità di estensione per profili artigiani particolarmente complessi.
    • Livelli impiegatizi da E a B: da 18 a 36 mesi in funzione della complessità del profilo.
    • Livelli impiegatizi A e AS (figure direttive e di alta responsabilità): fino a 5 anni, ai sensi dell’art. 44 comma 2 D.Lgs. 81/2015 per i profili artigianali ad alta specializzazione.

    Le durate esatte sono fissate dalla tabella allegata al CCNL; per i profili non espressamente previsti le parti possono concordare la durata nell’ambito dei limiti legali, previo confronto con le organizzazioni bilaterali.

    Tabella riepilogativa: durate e percentuali retributive

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Legno e Arredamento Artigianato (schema indicativo)
    Livello di destinazione Durata indicativa Retrib. prima metà del percorso Retrib. seconda metà del percorso
    Operai F ed E 12-18 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
    Operai D e CS 24-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 85% minimo tabellare destinazione
    Operai C e B 30-36 mesi 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione
    Impiegati E-B 18-36 mesi 72% minimo tabellare destinazione 88% minimo tabellare destinazione
    Impiegati A e AS Fino a 5 anni 70% minimo tabellare destinazione 90% minimo tabellare destinazione

    Le percentuali indicate sono rappresentative della struttura contrattuale. Il testo integrale del CCNL vigente e le eventuali intese integrative regionali possono prevedere valori leggermente diversi. Si raccomanda di verificare la tabella sul contratto collettivo aggiornato o tramite le organizzazioni firmatarie (Confartigianato, CNA, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

    La formazione nell’apprendistato artigiano: EBNA e enti regionali

    Una delle caratteristiche distintive dell’apprendistato artigiano rispetto ad altri settori è il ruolo centrale degli enti bilaterali artigiani nell’organizzazione della formazione esterna. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce un monte ore minimo di 120 ore annue di formazione esterna per i primi 3 anni; il CCNL e le intese regionali possono integrare questo obbligo.

    La formazione esterna si articola in due componenti:

    • Formazione di base e trasversale: sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, organizzazione dell’impresa artigiana, diritti e doveri del lavoratore. È erogata dagli enti bilaterali regionali (articolazioni territoriali di EBNA) o da strutture accreditate dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale: competenze specifiche del settore legno-arredo (lavorazione del legno, macchine CNC, finitura, posa in opera, progettazione assistita). Può essere erogata dall’ente bilaterale o da istituti di formazione professionale convenzionati.

    Il datore artigiano è tenuto a garantire all’apprendista la partecipazione alle attività formative esterne senza decurtazione della retribuzione e senza recupero delle ore formative. La mancata erogazione della formazione esterna rende il contratto di apprendistato irregolare, con possibili conseguenze contributive e sanzionatorie.

    Il tutor aziendale: chi è e cosa deve fare

    Ogni contratto di apprendistato deve prevedere l’affiancamento dell’apprendista da parte di un tutor aziendale (o referente interno), che nel settore artigiano coincide spesso con il titolare dell’impresa o con un lavoratore qualificato esperto. Il tutor ha il compito di:

    • Guidare e formare l’apprendista nella pratica quotidiana delle mansioni.
    • Valutare i progressi dell’apprendista e segnalare eventuali difficoltà all’ente bilaterale.
    • Collaborare con l’ente formativo esterno per garantire la coerenza tra formazione interna ed esterna.
    • Compilare il libretto formativo del cittadino (ove previsto dalla normativa regionale).

    Nelle imprese artigiane il tutor non deve necessariamente essere una figura dedicata a tempo pieno: può essere il maestro artigiano titolare o un dipendente qualificato che svolga questa funzione in affiancamento alle proprie mansioni.

    Agevolazioni contributive per l’apprendistato artigiano

    L’assunzione con contratto di apprendistato comporta significative agevolazioni contributive per il datore di lavoro. Per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti, i contributi INPS a carico del datore sono ridotti in misura considerevole rispetto al contratto ordinario. Le aliquote agevolate sono stabilite dalla normativa vigente e possono essere integrate da incentivi regionali o da risorse dei fondi bilaterali artigiani (FSBA). Il datore è comunque tenuto al versamento dei contributi per la copertura previdenziale (pensione futura) e assicurativa (INAIL) dell’apprendista.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista falegname livello D, prima volta in laboratorio
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in un laboratorio artigiano di falegnameria con destinazione al livello D. La durata del suo contratto è di 30 mesi. Per la prima metà (15 mesi) percepisce il 70% del minimo tabellare del livello D; nella seconda metà sale all’85%. Deve partecipare alle ore di formazione esterna organizzate dall’ente bilaterale regionale (sicurezza, tecniche di lavorazione del legno, utilizzo macchinari). Se al termine il datore non recede, Tizio diventa operaio di livello D a tempo indeterminato.
    Caia – Apprendista impiegata livello B, ufficio commerciale
    Caia, 22 anni, viene assunta come apprendista impiegata in un’azienda artigiana del mobile con destinazione al livello B (impiegata tecnica). La durata del contratto è di 36 mesi. Nella prima metà percepisce il 72% del minimo tabellare del livello B; nella seconda metà sale all’88%. Al termine, se il datore non esercita il recesso con 30 giorni di preavviso, Caia sarà automaticamente confermata come impiegata di livello B a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato sarà computato nell’anzianità per TFR, ferie e scatti.
    Sempronio – Datore artigiano: come assumere il primo apprendista
    Sempronio è il titolare di una piccola falegnameria artigiana (1 dipendente qualificato). Vuole assumere un apprendista. Può farlo: il rapporto 1:1 (un apprendista per ogni qualificato) è rispettato. Deve predisporre il piano formativo individuale, designarsi come tutor aziendale, iscrivere l’apprendista alle attività formative dell’ente bilaterale regionale e comunicare il contratto al Centro per l’Impiego. Poiché l’impresa ha meno di 10 dipendenti, beneficia delle aliquote contributive agevolate previste per l’apprendistato artigiano.

    Domande frequenti

    Qual è la durata massima dell’apprendistato professionalizzante nel CCNL Legno Artigianato?
    La durata varia dal livello di destinazione: dai 12-18 mesi per i livelli operai più bassi fino a 5 anni per i livelli impiegatizi più elevati (A, AS). Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce il massimo di 3 anni (elevabile a 5 per profili artigianali ad alta specializzazione).
    Come si calcola la retribuzione dell’apprendista?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione: indicativamente dal 70% nella prima metà del percorso all’85-90% nella seconda metà, fino al 100% al termine. Le percentuali esatte sono fissate dalla tabella contrattuale vigente.
    Quante ore di formazione esterna deve ricevere l’apprendista?
    Almeno 120 ore annue per i primi 3 anni, organizzate dagli enti bilaterali artigiani (EBNA e articolazioni regionali) o da strutture accreditate. La partecipazione è obbligatoria e retribuita dal datore.
    Il datore artigiano può assumere apprendisti senza limiti?
    No. Il numero massimo di apprendisti non può superare il rapporto 1:1 rispetto ai lavoratori qualificati in forza. Le imprese senza dipendenti qualificati possono assumere un solo apprendista se vi è un maestro artigiano o tutor qualificato.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il datore può confermare il lavoratore a tempo indeterminato (senza atti formali) oppure recedere con 30 giorni di preavviso. In assenza di recesso entro 30 giorni dalla scadenza, il rapporto prosegue automaticamente come contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e al D.Lgs. 81/2015. Le percentuali retributive e le durate sono indicative: per i valori esatti verificare il testo contrattuale aggiornato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil), l’associazione datoriale (Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.