Autore: Andrea Marton

  • Art. 75 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

    Art. 75 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L’Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo

  • Incremento fondo alimentari: casi pratici comma 6 LB 2026

    Il comma 6 LB 2026 stanzia 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta di un’integrazione marginale ma stabile per il fondo destinato alle finalità indicate dal comma 5, ovvero il sostegno all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari in condizione di disagio economico. Vediamo, con scenari concreti, come questa cifra si traduce in pratica per beneficiari, Comuni, INPS e Parlamento.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il comma 6 non istituisce un nuovo strumento: si limita a rifinanziare in modo aggiuntivo la misura già esistente, comunemente nota come «carta solidale» o «carta dedicata a te», introdotta dall’articolo 1, comma 450 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e successivamente modificata e prorogata dalla legge n. 213/2023 e dai provvedimenti attuativi. La cifra di 2.231.000 euro per anno va letta in coordinato disposto con il comma 5 della stessa legge n. 199/2025, che a sua volta dispone l’incremento principale del fondo.

    In sintesi: il comma 5 alza la dotazione complessiva, il comma 6 vi aggiunge un’ulteriore quota di 2.231.000 euro annui per il biennio 2026-2027. La sommatoria delle due voci forma la disponibilità effettiva su cui INPS e Comuni lavoreranno per il riparto annuale.

    Rapporto con il comma 5: integrazione del fondo

    La tecnica legislativa utilizzata è quella dell’incremento «per relationem»: il legislatore non riscrive la disciplina sostanziale, ma agisce solo sulla copertura finanziaria. Questo comporta due conseguenze operative:

    • i criteri di accesso restano quelli fissati dal D.M. attuativo della misura madre (residenza, ISEE entro la soglia, composizione del nucleo, esclusione di redditi da NASpI/DIS-COLL o pensioni);
    • la quota aggiuntiva confluisce nel medesimo capitolo di bilancio e segue gli stessi tempi di erogazione, evitando duplicazioni amministrative.

    Per il beneficiario non cambia nulla in termini di importo individuale automatico: la carta resta nominativa, prepagata, ricaricata dall’INPS sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni. La differenza la si vede sul numero di nuclei raggiunti o sull’importo unitario, a seconda delle scelte del decreto interministeriale di riparto.

    Riparto, DM e controlli

    L’attuazione concreta del comma 6 passa per tre passaggi:

    1. Decreto interministeriale di riparto tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’economia e Ministero del lavoro. Il DM fissa la quota per Comune sulla base dei residenti e di indicatori di disagio.
    2. Trasmissione INPS degli elenchi nominativi ai Comuni, che individuano i beneficiari secondo i criteri del DM.
    3. Controlli antifrode INPS a campione e a tappeto, con verifica ISEE, anagrafe tributaria e incrocio con altre prestazioni assistenziali.

    La trasparenza verso il Parlamento è garantita da una relazione annuale che il Ministero competente trasmette alle Camere, con il dettaglio delle somme erogate, dei nuclei beneficiari e dei recuperi a seguito di controlli.

    Cinque scenari concreti

    Scenario 1 – Rifinanziamento ad annualità chiuse

    Il Comune di Verona ha esaurito a ottobre 2026 la quota assegnata sul fondo madre del comma 5, perché il numero di nuclei aventi diritto è risultato superiore al previsto. Con l’entrata in vigore del comma 6, il DM di riparto dei 2.231.000 euro aggiuntivi attribuisce a Verona ulteriori 18.400 euro. Il Comune può riaprire la finestra di erogazione per i 92 nuclei rimasti in lista d’attesa, con ricarica media di 200 euro pro capite. Operativamente, la dirigenza dei servizi sociali aggiorna la determina di assegnazione e comunica all’INPS gli elenchi integrativi entro 30 giorni dal DM.

    Scenario 2 – Incremento per un Comune capoluogo

    Il Comune di Bari, capoluogo di città metropolitana, riceve sulla quota base del comma 5 circa 1,2 milioni di euro per il 2026. L’integrazione del comma 6, ripartita pro-quota in base ai residenti ISTAT, porta ulteriori 41.200 euro circa. La somma marginale non basta per ampliare la platea complessiva ma viene destinata, con delibera di Giunta, a coprire i nuclei monoreddito con minori a carico individuati come priorità nel regolamento comunale. Il dirigente del Settore Welfare predispone la modifica del bando interno e la pubblica sull’albo pretorio.

    Scenario 3 – Controllo antifrode INPS con SOS al Comune

    Durante i controlli a campione previsti dal D.M., l’INPS individua per un beneficiario di Genova una difformità tra ISEE dichiarato e patrimonio mobiliare risultante dall’anagrafe tributaria. Il sistema genera una «segnalazione operativa di servizio» (SOS) al Comune, che blocca temporaneamente la carta in attesa di verifica. Il beneficiario riceve comunicazione, può produrre documentazione integrativa entro 30 giorni. Se la difformità è confermata, l’importo già caricato sulla carta viene recuperato secondo le procedure di indebito INPS. La cifra recuperata torna nella disponibilità del fondo e, su input del MEF, può essere riassegnata nel DM successivo.

    Scenario 4 – Rendicontazione tramite ANCI

    L’ANCI, in qualità di interlocutore istituzionale dei Comuni, raccoglie a marzo 2027 i dati di erogazione 2026 da 6.400 Comuni italiani. La piattaforma di rendicontazione, integrata con il portale del Ministero dell’agricoltura, distingue le somme provenienti dal comma 5 e quelle aggiuntive del comma 6. Il rapporto ANCI evidenzia che la quota del comma 6 è stata utilizzata per il 96,8 per cento, con residui di 71.000 euro in Comuni con bassa platea ISEE. I residui rientrano nel fondo per la successiva annualità 2027, secondo il principio di reiscrizione previsto dal D.M.

    Scenario 5 – Trasparenza al Parlamento via relazione

    Entro il 30 giugno 2027, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette alle Camere la relazione annuale prevista per la misura. La relazione, depositata in Commissione Bilancio e Affari sociali, evidenzia separatamente l’utilizzo dei 2.231.000 euro del comma 6: numero di nuclei beneficiari (circa 11.000 stimati), importo unitario medio (circa 200 euro), Comuni assegnatari, recuperi antifrode (1,8 per cento del totale). Su questi dati i deputati e i senatori possono presentare interrogazioni e emendamenti per la successiva legge di bilancio. Le commissioni possono inoltre richiedere audizioni del Ministro o di rappresentanti INPS e ANCI per approfondire criticità emerse nei territori, ad esempio differenze di copertura tra Nord e Sud o tempi di erogazione anomali. Il ciclo trasparenza-controllo-rifinanziamento rappresenta uno dei tratti qualificanti della misura, e il comma 6 vi si inserisce confermandone la logica.

    Cosa cambia per cittadini e Comuni

    Per il beneficiario il comma 6 non introduce nuovi diritti soggettivi: la carta solidale resta una misura di sostegno discrezionale, contingentata dalle disponibilità di bilancio e selezionata su graduatoria comunale. L’effetto pratico è una probabilità leggermente più alta di rientrare in graduatoria, soprattutto nei Comuni con liste d’attesa, e una tenuta del meccanismo per il biennio 2026-2027.

    Per il Comune aumenta lievemente la quota da gestire e, soprattutto, si conferma l’impianto operativo già sperimentato: predisposizione elenchi, dialogo con INPS, controllo dei requisiti, rendicontazione. Resta cruciale la tempestività nella pubblicazione degli avvisi e nella trasmissione degli elenchi, per evitare slittamenti di cassa che rischiano di far slittare l’erogazione al beneficiario.

    Per l’INPS resta fermo il ruolo di soggetto pagatore e controllore, con verifiche antifrode rafforzate e con la responsabilità della tracciabilità contabile delle somme aggiuntive previste dal comma 6. La logica complessiva è quella di una misura mantenuta in vita con dotazioni progressive, senza un’espansione strutturale ma con un segnale di continuità che permette ai Comuni di pianificare la spesa sociale del biennio.

    Va sottolineato che il comma 6 si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al disagio alimentare, dove convivono fondi statali (carta solidale, social card storica, assegno di inclusione per i nuclei con i requisiti), interventi regionali e contributi del Terzo settore (banco alimentare, parrocchie, fondazioni). L’integrazione di 2.231.000 euro va dunque letta come tassello e non come misura autonoma; il suo impatto effettivo dipende dalla capacità dei Comuni di coordinare le diverse fonti e di evitare sovrapposizioni con altre prestazioni assistenziali.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)
    • Art. 1, comma 5, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (incremento principale del fondo)
    • Art. 1, comma 451-bis, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (autorizzazione di spesa originaria)
    • Art. 1, commi 450 e seguenti, L. 197/2022 (istituzione fondo carta solidale)
    • L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 199-203 (proroga e modifica misura)
    • D.M. interministeriale Agricoltura-MEF-Lavoro di riparto annuale (atto attuativo)
    • Circolari INPS in materia di controlli antifrode su prestazioni assistenziali

    Domande frequenti

    1. I 2.231.000 euro del comma 6 vanno a tutti i nuclei già beneficiari della carta solidale?

    No, non in automatico. La somma confluisce nel fondo madre e viene ripartita ai Comuni con D.M. Sono i Comuni a individuare in concreto i nuclei, secondo i criteri del decreto interministeriale e dei regolamenti locali; il beneficiario non deve presentare una nuova domanda specifica per la quota del comma 6.

    2. La quota aggiuntiva può essere usata per beni diversi da quelli alimentari?

    No. Il rinvio al comma 5 vincola la destinazione: i fondi del comma 6 servono esclusivamente per le finalità ivi previste, quindi l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (con eventuali estensioni a carburanti o trasporti solo se previste dal D.M. attuativo per quella annualità).

    3. Cosa succede se un Comune non spende interamente la quota assegnata sul comma 6?

    I residui non utilizzati rientrano nel fondo per la successiva annualità o vengono riassegnati ad altri Comuni con maggiore platea, secondo il principio di flessibilità previsto dal D.M. La rendicontazione ANCI e il monitoraggio ministeriale assicurano la tracciabilità di queste movimentazioni.

    4. Chi controlla l’effettivo utilizzo delle somme aggiuntive del comma 6?

    Il controllo è multilivello: INPS effettua i controlli antifrode sui singoli beneficiari; i Comuni rendicontano l’utilizzo all’ANCI e al Ministero; il Parlamento riceve una relazione annuale dettagliata che evidenzia anche l’uso della quota aggiuntiva del comma 6. La Corte dei conti può inoltre svolgere verifiche di legittimità e di regolarità contabile.

  • Art. 62 D.Lgs. 259/2003 – Durata dei diritti

    Art. 62 D.Lgs. 259/2003 – Durata dei diritti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

    2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

    3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.

    4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorità, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorità, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

    5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all’articolo 58, comma 3 e 4.

    6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 14 CTS – Bilancio sociale

    Art. 14 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Bilancio sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

    2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

  • Servizio di linea trasporto persone: casi pratici art. 87 CdS

    L’articolo 87 del Codice della Strada definisce il servizio di linea per trasporto di persone e disciplina i veicoli ammessi, la carta di circolazione e il nulla osta dell’autorità concedente. La norma è il punto di snodo tra trasporto pubblico locale, noleggio con conducente e servizio taxi: tre mondi che spesso si sovrappongono nella pratica quotidiana, generando contestazioni stradali, sequestri di autobus e sospensioni di carta di circolazione. In questa guida raccogliamo i casi pratici più frequenti – dall’autobus turistico che lavora come linea abusiva, alla navetta d’albergo “gratuita”, fino alla CQC scaduta del conducente – con il quadro normativo essenziale e le indicazioni operative per inquadrare correttamente la fattispecie. Per il testo aggiornato dell’articolo si rinvia alla scheda dedicata art. 87 CdS.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il servizio di linea, secondo l’art. 87 CdS, è il trasporto di persone effettuato con itinerario, fermate, frequenze, orari e tariffe prestabilite, offerto in modo indifferenziato al pubblico. Tre elementi vanno tenuti insieme: la predeterminazione del percorso da parte di un’autorità concedente, l’accesso libero di chiunque dietro pagamento della tariffa e la continuità del servizio nel tempo, anche se a cadenza stagionale.

    La cornice generale è data dal D.Lgs. 422/1997 (riforma del trasporto pubblico locale), che attribuisce a Regioni, Province e Comuni la competenza a programmare e affidare i servizi di linea sul proprio territorio, e dalla L. 35/2001 sui requisiti di accesso alla professione di trasportatore. A livello europeo opera il Reg. UE 1071/2009, che fissa requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale del gestore del trasporto. Il Reg. UE 1370/2007 disciplina invece l’affidamento dei contratti di servizio pubblico.

    Sotto il profilo amministrativo, l’art. 87 richiede che la carta di circolazione del veicolo destinato a linea sia rilasciata previo nulla osta dell’autorità concedente, che attesti l’inserimento del mezzo nel parco autorizzato. L’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione fa scattare la sanzione amministrativa pecuniaria, oggi compresa tra €419 e €1.682, con possibile ritiro della carta di circolazione.

    Linea vs noleggio con conducente vs taxi

    La distinzione tra le tre figure è cruciale, perché ciascuna ha titoli abilitativi, regole tariffarie e obblighi diversi.

    • Servizio di linea (art. 87 CdS, D.Lgs. 422/1997): itinerario e fermate fissati dall’ente concedente, tariffe approvate, accesso indifferenziato. Tipico esempio: autobus urbano, bus extraurbano regionale, filobus, navette aeroportuali in concessione.
    • Noleggio con conducente (NCC, L. 21/1992): servizio rivolto a utenza specifica che lo richiede per una corsa o un periodo, su itinerario scelto dal cliente. Stazionamento solo presso la rimessa del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; prenotazione preventiva obbligatoria.
    • Taxi (L. 21/1992): servizio pubblico non di linea, ma rivolto al pubblico indistinto, con stazionamento su area pubblica, tariffa amministrata e obbligo di accettare la corsa.

    La regola pratica: se l’itinerario è imposto al cliente e l’offerta è rivolta a chiunque paghi la tariffa, siamo in area linea. Se il cliente sceglie origine, destinazione e orario e prenota in anticipo, siamo in area NCC. Se la corsa è offerta su strada o piazza al pubblico indistinto senza prenotazione, è taxi.

    Veicoli ammessi e titoli abilitativi

    L’art. 87 CdS individua come veicoli idonei al servizio di linea: autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni e filobus. La categoria del mezzo deve risultare dalla carta di circolazione, che riporta anche l’annotazione del servizio cui è destinato. Il nulla osta dell’ente concedente è un atto presupposto: senza di esso, la motorizzazione non rilascia la carta con destinazione “linea”.

    Sul fronte del conducente, l’operatività richiede:

    • Patente di categoria D (o DE in caso di rimorchio rilevante), conseguita con i requisiti psicofisici rafforzati;
    • CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente) in corso di validità, con rinnovo periodico tramite corso di formazione;
    • rispetto dei tempi di guida e riposo previsti dal Reg. CE 561/2006 quando applicabile, e degli accordi nazionali sul TPL negli altri casi.

    Lato impresa, oltre ai requisiti di accesso alla professione, è richiesta l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) per i servizi che ricadono nell’ambito del Reg. UE 1071/2009.

    Caso 1 – Autobus turistico che opera come “linea” abusiva

    Una società di noleggio bus con licenza per servizi turistici istituisce, di fatto, una corsa quotidiana fissa da una piccola città di provincia a un centro commerciale, con orario costante, fermate intermedie sempre uguali e tariffa a posto venduta tramite sito. Pur formalmente “gran turismo”, il servizio ha tutti i tratti della linea: itinerario fisso, offerta al pubblico, continuità.

    In un controllo su strada, la pattuglia rileva l’assenza del nulla osta della Regione e contesta l’uso del veicolo fuori dai presupposti della carta di circolazione (art. 87 CdS), con sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della carta. Il vettore deve dimostrare l’effettiva natura occasionale e “chiusa” del servizio (gruppo determinato, contratto unico, assenza di vendita posto a posto) per evitare la riqualificazione in linea abusiva.

    Caso 2 – Comune che concede una tratta extraurbana

    Un piccolo Comune intende affidare una navetta che colleghi il centro abitato con la stazione ferroviaria del capoluogo, passando per due frazioni di un Comune limitrofo. L’amministrazione si chiede se possa rilasciare direttamente l’autorizzazione di linea.

    La risposta passa dal D.Lgs. 422/1997: il singolo Comune è competente per i servizi urbani nel proprio territorio, mentre i collegamenti che attraversano più Comuni o coinvolgono ambiti extraurbani sono in competenza della Regione (o dell’ente di area vasta, dove previsto dalla legge regionale). Procedere senza il corretto livello concedente esporrebbe il vettore a contestazioni ex art. 87 CdS e l’atto amministrativo a impugnazione per incompetenza.

    Caso 3 – Nulla osta scaduto e veicolo in servizio

    Un operatore TPL utilizza un autobus la cui annotazione di destinazione a linea, sulla carta di circolazione, è collegata a un nulla osta non più rinnovato dall’ente concedente dopo la cessazione di una concessione provvisoria. Il mezzo viene impiegato su un’altra linea, ritenendo sufficiente il fatto di essere già “autobus di linea” in generale.

    In sede di controllo, la verifica incrociata con l’ente mette in luce l’assenza di copertura del nulla osta sulla nuova tratta. Si configura l’uso del veicolo in difformità dai presupposti, con applicazione dell’art. 87 CdS. La regolarizzazione passa dall’aggiornamento del nulla osta e, se necessario, dalla revisione della carta di circolazione presso la Motorizzazione.

    Caso 4 – CQC non rinnovata del conducente

    Un conducente di autobus extraurbano scopre, durante un controllo, che la propria CQC persone è scaduta da un mese: non ha effettuato il corso di rinnovo per ragioni organizzative. Il veicolo è perfettamente in regola con carta di circolazione e nulla osta, ma il conducente non ha più il titolo per condurre mezzi adibiti a trasporto professionale di persone.

    La conseguenza non ricade solo sull’autista (sanzione e divieto di prosecuzione del viaggio), ma anche sull’impresa, che deve organizzare la sostituzione e gestire il rimpatrio dei passeggeri. Si tratta di un caso che, pur non rientrando direttamente nell’art. 87, mostra come la “linea” sia un sistema integrato di titoli: basta uno tassello mancante per fermare il servizio.

    Caso 5 – Navetta hotel “gratuita” da e per l’aeroporto

    Un hotel offre una navetta “gratuita” da e per l’aeroporto, con orari fissi pubblicati sul sito, aperta in realtà anche a clienti non alloggiati che acquistano una tessera annuale a prezzo simbolico. Pur presentata come servizio accessorio, l’offerta è strutturata come linea: percorso fisso, orari, accesso aperto dietro corrispettivo.

    In un controllo congiunto della polizia stradale con l’agenzia regionale dei trasporti, si contesta lo svolgimento di servizio di linea senza nulla osta, ai sensi dell’art. 87 CdS. L’hotel, per restare nella legalità, deve scegliere: limitare effettivamente la navetta ai soli clienti registrati e gratuiti (servizio chiuso, non linea), oppure regolarizzarsi come operatore di linea o appoggiarsi a un vettore autorizzato.

    Quando e come reagire

    Sul lato dell’operatore TPL o dell’impresa di trasporto, alcune indicazioni operative aiutano a prevenire contestazioni:

    • Verifica iniziale dei titoli: prima di mettere un veicolo in servizio, controllare carta di circolazione, annotazione di linea, nulla osta vigente e abbinamento mezzo-tratta. Un foglio di servizio chiaro evita malintesi in caso di controllo.
    • Distinzione netta tra servizi: se l’impresa svolge anche noleggio con conducente o gran turismo, separare formalmente i contratti, le modalità di vendita e gli orari, in modo che non emerga un’offerta indifferenziata al pubblico travestita da “gita”.
    • Aggiornamento dei conducenti: pianificare per tempo i corsi di rinnovo della CQC e i controlli sanitari, evitando di trovarsi senza personale abilitato.
    • Gestione del controllo su strada: in caso di contestazione, il conducente deve esibire i documenti del veicolo, il proprio titolo di guida, la CQC e, se disponibile, copia dell’autorizzazione o del contratto di servizio. Eventuali osservazioni vanno fatte verbalizzare e poi valutate con l’ufficio legale dell’impresa.
    • Ricorso amministrativo: avverso il verbale ex art. 87 CdS si può proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30 giorni; la scelta dipende dalle contestazioni accessorie (es. ritiro della carta di circolazione).

    Per il viaggiatore, la tutela passa anzitutto dalla scelta di vettori autorizzati: la presenza dell’autorizzazione di linea o della licenza NCC/taxi è il primo indicatore di affidabilità del servizio.

    Norme e fonti

    • Art. 87 CdS – definizione di servizio di linea, veicoli ammessi, nulla osta autorità concedente, sanzioni (vedi scheda art. 87 CdS).
    • Art. 85 CdS – servizio di noleggio con conducente per trasporto persone.
    • Art. 86 CdS – servizio di piazza con autovetture (taxi).
    • D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – conferimento alle Regioni e agli enti locali delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale.
    • L. 15 gennaio 1992, n. 21 – legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
    • Reg. UE 1071/2009 – accesso alla professione di trasportatore su strada, requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
    • Reg. UE 1370/2007 – servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
    • D.Lgs. 286/2005 e D.M. 30 luglio 1991 – CQC e qualificazione del conducente.

    Domande frequenti

    Una navetta aziendale che porta i dipendenti dalla stazione alla sede è servizio di linea?

    No, se è riservata in modo esclusivo ai dipendenti dell’impresa e non è aperta al pubblico indistinto. Si tratta di trasporto in conto proprio, fuori dall’ambito dell’art. 87 CdS, purché siano rispettate le condizioni del trasporto privato collettivo (mezzi propri o noleggiati con autista, finalità connessa all’attività aziendale, assenza di tariffa specifica al dipendente).

    Posso usare un minibus con patente B per un servizio di linea?

    No. Il servizio di linea richiede veicoli classificati come autobus (o le altre categorie indicate dall’art. 87), per i quali serve patente D e CQC persone. Un minibus rientra nella categoria solo se progettato per più di 9 posti complessivi e immatricolato come autobus; non basta la “forma” del veicolo, conta l’immatricolazione.

    Che differenza c’è tra autorizzazione di linea e contratto di servizio pubblico?

    L’autorizzazione di linea è il titolo amministrativo che abilita un vettore a svolgere un servizio su un determinato itinerario. Il contratto di servizio pubblico, disciplinato anche dal Reg. UE 1370/2007, è lo strumento con cui l’ente affidante regola gli obblighi di servizio pubblico (frequenze, tariffe, qualità) e i corrispettivi a fronte di obblighi non remunerati dal mercato.

    Le sanzioni dell’art. 87 CdS si cumulano con quelle del CdS sulla circolazione?

    Sì. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’uso del veicolo fuori dai presupposti dell’autorizzazione (€419-€1.682) si aggiunge alle eventuali sanzioni per altre violazioni accertate nel medesimo controllo (es. carico, velocità, tachigrafo, CQC), che restano autonome.

  • Imposta ipotecaria e catastale: casi pratici art. 1 D.Lgs. 347/1990

    Quando si compra una casa, si iscrive un mutuo, si accetta un’ereditа immobiliare o si dona un appartamento, la formalitа che rende l’operazione opponibile ai terzi (trascrizione, iscrizione, annotazione, rinnovazione) passa dai pubblici registri immobiliari e fa scattare l’imposta ipotecaria e quella catastale. Le aliquote sono spesso proporzionali, talvolta in misura fissa, e si intrecciano con registro e IVA. Vediamo, con cinque scenari concreti, come si applica l’art. 1 D.Lgs. 347/1990 e come il contribuente liquida il dovuto presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 1 del Testo Unico delle Imposte Ipotecaria e Catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347) fissa il presupposto del tributo: ogni formalitа eseguita nei pubblici registri immobiliari sconta l’imposta secondo la tariffa allegata al T.U., salvo i casi di esenzione previsti da norme speciali. L’imposta catastale, invece, colpisce le volture catastali conseguenti al trasferimento di diritti reali su immobili.

    La logica и duplice. Da un lato si fa cassa su atti che incidono su un bene ad alto valore patrimoniale (l’immobile). Dall’altro si finanzia il servizio di pubblicitа immobiliare: la conservatoria registra l’atto, il catasto aggiorna la titolaritа, e questa pubblicitа produce effetti verso i terzi. La novella del D.Lgs. 139/2024 ha riallineato alcune misure fisse e coordinato il T.U. con il nuovo testo unico in materia di successioni e donazioni, mantenendo l’impianto del 1990.

    Importante: l’imposta ipo-catastale non duplica il registro. Quando l’atto и soggetto a IVA, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa; quando и fuori IVA (es. privato venditore), seguono di norma le aliquote proporzionali della tariffa.

    Trascrizione, iscrizione, rinnovazione

    Tre verbi che spesso vengono confusi, ma identificano formalitа diverse e con regole proprie.

    • Trascrizione: rende opponibile ai terzi un trasferimento di diritti reali (compravendita, donazione, divisione, successione). Va eseguita entro 30 giorni dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata.
    • Iscrizione: riguarda i diritti di garanzia, cioи l’ipoteca (volontaria, giudiziale, legale). Determina il grado e quindi la prioritа in caso di esecuzione forzata.
    • Rinnovazione: l’ipoteca dura vent’anni; per non perdere il grado va rinnovata prima della scadenza, altrimenti si estingue e va eventualmente iscritta ex novo, con perdita di prioritа.
    • Annotazione: и la formalitа che modifica o cancella una formalitа precedente (riduzione di ipoteca, surroga, cancellazione totale).

    Ogni formalitа sconta l’imposta secondo la tariffa, eventualmente in misura fissa quando la legge lo prevede (cancellazioni, annotazioni meramente strumentali).

    Aliquote proporzionali e misura fissa

    La tariffa allegata al T.U. distingue alcune fattispecie tipiche:

    • 2%: trascrizione di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari a titolo oneroso fuori IVA (compravendita tra privati, divisioni con conguaglio).
    • 1%: catastale sulle volture conseguenti agli stessi atti; trascrizione di successioni e donazioni.
    • 0,5%: iscrizione di ipoteche volontarie (tipicamente a garanzia di mutui), salvo agevolazioni specifiche.
    • Misura fissa (oggi €200): per le trascrizioni e le volture relative ad atti soggetti a IVA, per le cancellazioni e per molte annotazioni; per ipotecaria e catastale negli atti soggetti a successione/donazione la quantificazione segue le regole del T.U. 346/1990.
    • Agevolazione prima casa: nell’acquisto da privato, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di €50 ciascuna (€100 complessivi). Negli acquisti soggetti a IVA, restano in misura fissa di €200 ciascuna.

    Caso 1 – Compravendita prima casa da privato: ipo-catastale fissa €50

    Giulia, 34 anni, acquista da privato un bilocale a Padova per €145.000 dichiarando i requisiti prima casa (residenza nel Comune entro 18 mesi, nessun altro immobile in agevolazione, categoria non di lusso). L’atto va a registro al 2% sul valore catastale (prezzo-valore). Ipotecaria e catastale, in quanto compravendita prima casa da privato, sono dovute in misura fissa €50 + €50. Il notaio quantifica le imposte e le versa in autoliquidazione tramite il modello F24-ELIDE o il registro telematico al momento della trascrizione e voltura. Errore frequente: dimenticare che, persa la prima casa entro 5 anni (rivendita senza riacquisto), le imposte fisse vanno reintegrate in misura ordinaria con sanzione e interessi.

    Caso 2 – Iscrizione di ipoteca volontaria a garanzia del mutuo: 0,5% (o esenzione bancaria)

    Marco accende un mutuo di €150.000 con una banca italiana per finanziare l’acquisto della stessa abitazione. La banca iscrive ipoteca volontaria di primo grado per €300.000 (capitale + accessori al 200%). Sull’iscrizione si applicherebbe lo 0,5% dell’importo iscritto, cioи €1.500. Se il mutuo и concesso da banca residente e l’operazione opta per l’imposta sostitutiva (0,25% per prima casa, 2% altrimenti, sulla somma erogata), l’iscrizione di ipoteca и esente da ipotecaria. И la regola del D.P.R. 601/1973: la sostitutiva assorbe registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa relative al finanziamento. Nei finanziamenti aziendali fuori sostitutiva, invece, lo 0,5% resta dovuto.

    Caso 3 – Trascrizione della successione: 2% + 1% sull’eredita immobiliare

    Alla morte del padre, Antonio eredita due appartamenti per un valore catastale complessivo di €220.000. Presentata la dichiarazione di successione, sui beni immobili maturano imposta ipotecaria 2% (€4.400) e imposta catastale 1% (€2.200), con minimo €200 ciascuna. Se uno degli immobili и destinato a prima casa di Antonio e ricorrono i requisiti, ipotecaria e catastale su quel cespite scendono in misura fissa €200 + €200, distinto pro-quota. L’imposta di successione vera e propria (4-6-8% in base al grado di parentela) si calcola a parte, con franchigie. Il versamento delle ipo-catastali avviene contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione (modello SUC), in autoliquidazione.

    Caso 4 – Donazione tra coniugi di un appartamento: misura fissa o aliquote ridotte

    Luca dona alla moglie Elena la nuda proprietа di un appartamento. La donazione tra coniugi sconta imposta di donazione solo sulla parte eccedente la franchigia di €1.000.000 (4%). Sulle formalitа immobiliari maturano comunque ipotecaria 2% e catastale 1%, con minimo €200 ciascuna, salvo agevolazione prima casa se Elena ha i requisiti (in tal caso, misura fissa €200+€200). Il contribuente, tramite il notaio, paga in autoliquidazione al momento della trascrizione. Errore frequente: pensare che, essendo donazione tra parenti stretti, anche ipo-catastali siano in misura fissa: non и cosм, salvo prima casa.

    Caso 5 – Rinnovazione dell’ipoteca legale del venditore in dilazione

    Una compravendita del 2005 prevedeva pagamento dilazionato del prezzo: il venditore aveva ottenuto ipoteca legale per il residuo. Nel 2025, residuando ancora rate non saldate, l’ipoteca va rinnovata prima dei vent’anni, pena l’estinzione. La rinnovazione sconta imposta ipotecaria pari a quella prevista per l’iscrizione: 0,5% sull’importo originariamente iscritto, salvo gli aggiustamenti previsti dalla tariffa per le rinnovazioni di ipoteche residue. Tassa fissa per la cancellazione successiva. Il termine va monitorato: scaduto, l’ipoteca cessa e l’eventuale nuova iscrizione perde il grado originario.

    Quando e come liquidare

    Per il contribuente che si trova davanti a una formalitа immobiliare, queste sono le coordinate operative.

    • Termini: la trascrizione va eseguita entro 30 giorni dall’atto (o dalla pubblicazione, in caso di sentenze). Il ritardo espone a sanzioni e, in caso di doppia alienazione, al rischio di soccombenza nel conflitto di prioritа.
    • Soggetto obbligato: tipicamente il pubblico ufficiale rogante (notaio) o chi richiede la formalitа; il carico economico ricade sul contribuente acquirente/donatario/erede.
    • Modalitа di versamento: autoliquidazione mediante il modello unico informatico (MUI) per gli atti notarili; per le successioni, dichiarazione telematica con addebito su conto. Per i privati che procedono in proprio (rari casi, es. annotazioni minori), F24-ELIDE presso l’ufficio territoriale ADE.
    • Controllo postumo: l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate puт rettificare in caso di errori di liquidazione, con avviso di rettifica e liquidazione entro tre anni. Il contribuente puт definire in acquiescenza (sanzioni a 1/3) o impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
    • Documentazione da conservare: copia dell’atto, ricevuta MUI o F24-ELIDE, nota di trascrizione, visura ipo-catastale post-formalitа. Sono prove utili per anni.

    Il bollo и tema a parte: si applica sulle copie e sulle note in base alle regole del D.P.R. 642/1972, salvo gli atti soggetti a imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 (che ne assorbe la disciplina).

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 347/1990 – Oggetto dell’imposta ipotecaria.
    • Art. 2 D.Lgs. 347/1990 – Tariffa e misure dell’imposta ipotecaria.
    • Art. 11 D.Lgs. 347/1990 – Imposta catastale e voltura catastale.
    • Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 – Aliquote e misure fisse per ciascuna formalitа.
    • D.Lgs. 139/2024 – Revisione del regime delle imposte sui trasferimenti, con riallineamento delle misure fisse e coordinamento con il T.U. successioni.
    • D.P.R. 601/1973, art. 15-20 – Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine.
    • D.P.R. 131/1986 (T.U. Registro) – Coordinamento con l’imposta di registro.

    Domande frequenti

    Se compro casa con agevolazione prima casa, quanto pago di ipotecaria e catastale?

    Se vendi un privato (atto fuori IVA), ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di €50 ciascuna, oltre al registro 2% sul valore catastale. Se invece il venditore и un costruttore con IVA (al 4% prima casa), ipotecaria e catastale restano in misura fissa di €200 ciascuna, oltre alla normale imposta di registro €200.

    Cosa succede se non trascrivo entro 30 giorni dall’atto?

    Il ritardo non rende invalido l’atto, ma espone a sanzioni amministrative e, soprattutto, lascia il bene esposto al rischio di formalitа prevalenti trascritte da terzi nel frattempo. Il pubblico ufficiale rogante и tenuto a provvedere tempestivamente e risponde dei ritardi.

    L’ipoteca volontaria a garanzia del mutuo costa sempre lo 0,5%?

    No. Se la banca opta per l’imposta sostitutiva ex D.P.R. 601/1973 (0,25% per prima casa, 2% in altri casi), l’iscrizione di ipoteca и esente da ipotecaria. Nei finanziamenti fuori sostitutiva (es. ipoteca tra privati) lo 0,5% si applica.

    Per la dichiarazione di successione le imposte ipo-catastali sono in misura fissa?

    Di norma no. Sui beni immobili caduti in successione si applicano ipotecaria 2% e catastale 1%, con minimo €200 ciascuna. La misura fissa €200+€200 vale solo se il bene и destinato a prima casa di uno degli eredi e ricorrono i requisiti.

    Vedi anche: art. 2 D.Lgs. 347/1990, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Imposta di registro su decreti ingiuntivi e sentenze, Imposta di registro e Imposta di registro sul preliminare.

  • Art. 21 D.Lgs. 74/2000 – Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute p…

    Art. 21 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. L'ufficio competente irroga ((…)) le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

    2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicali dall'articolo 19, comma 2, salvo che il procedimento penale ((sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento)) con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. ((Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e

    21-ter. I termini)) per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi. ((

    2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell' articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 . ))

    3. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa ((pecuniaria)) per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 del presente articolo opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

  • Art. 715-quater Codice della Navigazione

    Art. 715-quater Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 22 D.Lgs. 231/2001 – Prescrizione

    Art. 22 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Prescrizione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

    2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo

    59. 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

    4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

  • Art. 19 T.U. Stupefacenti – Requisiti soggettivi e cause di revoca dell’autorizzazione

    Art. 19 T.U. Stupefacenti – Requisiti soggettivi per l’autorizzazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

    2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al presente comma, persone fisiche o legali rappresentanti di enti, che abbiano avuto condanne o sanzioni ai sensi degli articoli 73, 74 e 75; in tali casi sono immediatamente revocate anche le autorizzazioni gia' rilasciate.

    3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

    4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.

    5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentate dell'ente il Ministero della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico. Torna al sommario

  • Art. 170 DPR 495/1992 – Segnali luminosi particolari

    Art. 170 DPR 495/1992 – Segnali luminosi particolari

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Segnali luminosi particolari sono: a) i segnali a messaggio variabile; b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente; c) delineatori di margine luminosi.

    2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.

    3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.

    4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.

    5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti…, oltre ai segnali di prescrizione necessari.

    6. È vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.

    7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre. 8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.

    9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno. 10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.

  • Art. 44 Reg. (UE) 2022/2065 – Norme

    Art. 44 Reg. (UE) 2022/2065 – Norme

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

    a) la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;

    b) modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni generali e sulle relative modifiche;

    c) la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

    d) interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;

    e) le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;

    f) l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

    g) la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

    h) misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni commerciali di cui all'articolo 26;

    i) interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;

    j) norme per misure mirate a tutela dei minori online.

    2. La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.