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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I diritti d'uso individuali dello spettro devono avere una durata adeguata agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alla certezza degli investimenti e all'ammortamento delle infrastrutture.
  • Per lo spettro armonizzato destinato alla banda larga senza fili, la prevedibilità regolamentare deve essere garantita per almeno vent'anni; la durata minima dei diritti è di quindici anni, con possibilità di proroga.
  • I criteri generali per la proroga della durata devono essere resi pubblici prima della concessione dei diritti, nell'ambito delle condizioni del procedimento competitivo.
  • Il Ministero può concedere diritti a tempo indeterminato per lo spettro usato per reti a lunga vita tecnica ed economica (ad esempio, reti di distribuzione di programmi radiotelevisivi), subordinandoli a revisioni periodiche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 62 D.Lgs. 259/2003 — Durata dei diritti

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Qualora autorizzino l’uso dello spettro radio mediante diritti d’uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d’uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell’articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l’uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l’innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d’uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della decisione n. 676/2002/CE al fine di permetterne l’uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d’uso in conformità dell’articolo 18. A tal fine, il Ministero e l’Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un’adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l’Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso in modo trasparente prima di concedere diritti d’uso, nell’ambito delle condizioni stabilite all’articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono: a) all’esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all’articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all’esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; b) all’esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all’esigenza di garantire l’omogeneità dei regimi autorizzatori.

4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d’uso individuale, l’Autorità, d’intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d’uso alla luce dell’articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d’uso a norma dell’articolo 32, il Ministero, sentita l’Autorità, concede la proroga della durata del diritto d’uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d’uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l’articolo 61 per la concessione di diritti d’uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all’articolo 23, le parti interessate hanno l’opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l’applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d’uso, il Ministero e l’Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l’Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi: a) in zone geografiche limitate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 58, comma 2; b) per specifici progetti a breve termine; c) per uso sperimentale; d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all’articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili; e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all’articolo 58, comma 3 e 4.

6. Il Ministero, sentita l’Autorità, può adeguare la durata dei diritti d’uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande. articolo precedente articolo successivo

Commento

La durata dei diritti d'uso come fattore chiave per gli investimenti

L'articolo 62 del Codice delle comunicazioni elettroniche affronta uno degli aspetti più critici per la pianificazione degli investimenti nel settore delle comunicazioni mobili: la durata dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Un operatore che investe miliardi di euro in una rete 5G — acquistando le frequenze in una gara, installando migliaia di stazioni radio base, posando la rete di backhaul in fibra — ha bisogno di una ragionevole certezza che potrà usare quelle frequenze per un periodo sufficiente a recuperare l'investimento e generare redditività. Se i diritti d'uso avessero durata breve o fossero rinnovabili solo a condizioni incerte, il rischio per l'investitore diventerebbe insostenibile, con un effetto depressivo sullo sviluppo delle reti. La norma risponde a questa esigenza stabilendo minimi di durata e criteri di prevedibilità regolamentare.

La regola generale: durata adeguata e ammortamento degli investimenti

Il comma 1 stabilisce la regola generale: i diritti d'uso per un periodo limitato devono avere una durata adeguata, tenuto conto degli obiettivi perseguiti e della necessità di assicurare la concorrenza, l'uso effettivo ed efficiente dello spettro, l'innovazione e gli investimenti efficienti. In particolare, la norma menziona espressamente «un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti»: le autorità non possono concedere diritti così brevi da rendere economicamente irrazionale l'investimento nelle infrastrutture che usano quelle frequenze. La determinazione della durata adeguata è una valutazione discrezionale delle autorità, ma vincolata dai criteri della norma e sindacabile dal TAR se manifestamente irragionevole.

La garanzia di prevedibilità ventennale per lo spettro armonizzato in banda larga

Il comma 2 introduce una regola speciale per una categoria specifica e fondamentale di spettro: quello armonizzato a livello europeo per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (praticamente le frequenze per 4G e 5G). Per questa categoria, le autorità devono garantire per almeno vent'anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento. In concreto, ciò significa che i diritti devono essere validi per almeno quindici anni e devono comprendere, se necessario per rispettare il principio del comma 1 sull'ammortamento degli investimenti, un'adeguata proroga. I criteri generali per la proroga devono essere resi pubblici prima della concessione dei diritti: un operatore che partecipa a una gara per le frequenze 5G deve sapere in anticipo a quali condizioni potrà chiedere la proroga dei propri diritti alla scadenza.

La prevedibilità e le sue componenti

La garanzia di prevedibilità ventennale si articola in componenti specifiche: la certezza che i diritti rimarranno validi per il periodo previsto (salvo le ipotesi di revoca per inadempimento alle condizioni), la certezza che le condizioni associate ai diritti non vengano modificate unilateralmente senza consultazione e senza adeguati periodi di transizione, la chiarezza sui criteri di proroga prima ancora che la gara si svolga. Queste garanzie sono state introdotte nel recepimento della direttiva 2018/1972 proprio in risposta alle preoccupazioni degli investitori europei sulle comunicazioni mobili, che avevano segnalato come l'incertezza normativa nei vari Paesi membri stesse frenando gli investimenti nelle reti 5G. L'Italia, attraverso questa norma, si impegna a non cambiare le regole del gioco a partita in corso per la durata ventennale coperta dalla garanzia.

Casi pratici

Caso 1: Proroga di diritti d'uso 4G per garantire il periodo di ammortamento

L'operatore Alfa S.p.A. ha acquistato diritti d'uso nella banda 1800 MHz con durata di quindici anni. A due anni dalla scadenza, Alfa verifica i criteri di proroga pubblicati dal Ministero prima della gara e constata di soddisfarli: ha rispettato tutti gli obblighi di copertura, non ha ceduto i diritti e ha completato gli investimenti programmati. Alfa chiede la proroga ai sensi dell'art. 62. Il Ministero, verificato il rispetto dei criteri predeterminati, accorda la proroga per cinque anni aggiuntivi, garantendo ad Alfa il completamento dell'ammortamento delle infrastrutture costruite nella fase finale del periodo originario.

Caso 2: Contestazione della durata dei diritti in una gara per frequenze rurali

Il Ministero lancia una gara per l'assegnazione di frequenze nella banda 450 MHz per la copertura delle aree rurali, con diritti d'uso della durata di dieci anni. L'operatore Beta contesta la durata, sostenendo che per infrastrutture rurali (stazioni radio base su terreni isolati con costi di realizzazione elevati) dieci anni siano insufficienti per ammortare l'investimento e che la norma dell'art. 62, comma 1, richieda una durata adeguata all'ammortamento. Beta calcola che il periodo di ammortamento minimo è di tredici anni. Il TAR valuta la ragionevolezza della scelta ministeriale, tenendo conto che la banda 450 MHz non rientra nella categoria dello spettro armonizzato per la banda larga del comma 2.

Caso 3: Diritti a tempo indeterminato per una rete di distribuzione televisiva

Un operatore di rete televisiva che gestisce la distribuzione di programmi in tutta Italia chiede diritti d'uso a tempo indeterminato per le frequenze della propria rete di distribuzione, citando l'articolo 62 che consente diritti indefiniti per reti a lunga vita tecnica ed economica. Il Ministero, dopo una consultazione pubblica e una verifica tecnica, concede i diritti a tempo indeterminato subordinandoli a revisioni periodiche ogni cinque anni: in occasione di ciascuna revisione verifica il rispetto delle condizioni associate e la compatibilità con la pianificazione delle frequenze aggiornata.

Domande frequenti

Per quanti anni durano le frequenze 5G assegnate in una gara?

Per lo spettro armonizzato destinato alla banda larga senza fili (tipicamente le bande 5G), la durata minima è di quindici anni, con garanzia di prevedibilità regolamentare per almeno vent'anni. I criteri per un'eventuale proroga devono essere pubblicati prima della gara. Questi minimi sono introdotti dall'art. 62, comma 2, per proteggere gli investimenti degli operatori.

Le frequenze possono essere assegnate per sempre?

Sì, in certi casi. Il Codice consente diritti d'uso a tempo indeterminato per lo spettro utilizzato per reti a lunga vita tecnica ed economica (ad esempio, reti di distribuzione televisiva). In questi casi i diritti sono subordinati a revisioni periodiche, durante le quali si verifica il rispetto delle condizioni e la coerenza con la pianificazione aggiornata delle frequenze.

Se la normativa sullo spettro cambia, possono essere revocati i diritti acquisiti in una gara?

La revoca è prevista in caso di inadempimento alle condizioni associate ai diritti (art. 60 del Codice). Per lo spettro armonizzato per la banda larga, la garanzia di prevedibilità ventennale dell'art. 62 limita la possibilità delle autorità di modificare unilateralmente le condizioni durante il periodo di garanzia, salvo casi giustificati e previo adeguato periodo di transizione.

Come si calcolano le proroghe dei diritti d'uso alle frequenze?

I criteri generali per la proroga devono essere resi pubblici prima della concessione dei diritti, nell'ambito delle condizioni del procedimento di assegnazione. In genere si valutano: il rispetto degli obblighi di copertura, l'adempimento delle condizioni associate, le esigenze di ammortamento degli investimenti residui e la compatibilità con la pianificazione futura delle frequenze. L'operatore che soddisfa i criteri predeterminati ha diritto a richiedere la proroga.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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