- L'AGCOM definisce i mercati rilevanti tenendo conto della raccomandazione europea sui mercati rilevanti e delle linee guida SPM, adattandoli alla situazione nazionale.
- Particolare attenzione è riservata ai mercati geografici, con valutazione del grado di concorrenza infrastrutturale nelle diverse aree del territorio.
- I risultati della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22 possono essere utilizzati come ulteriore elemento di analisi.
- Se l'Autorità intende definire mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione europea, deve prima seguire le procedure di consultazione degli articoli 23 e 33.
- Il procedimento garantisce coerenza tra la dimensione europea del quadro regolatorio e le specificità del mercato italiano delle comunicazioni elettroniche.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L’Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato
- Art. 75 Reg. (UE) 2024/1689 — Assistenza reciproca, vigilanza del mercato e controllo dei sistemi di IA per finalità generali
- Art. 75 Cod. Amb. — competenze
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
Commento
La funzione regolatoria dell'analisi dei mercati rilevanti
L'articolo 75 costituisce il punto di avvio della catena regolamentare che porta all'imposizione di obblighi specifici agli operatori con significativo potere di mercato. La disposizione assegna all'AGCOM il compito di definire i mercati rilevanti, con riferimento tanto alla dimensione merceologica (prodotti e servizi) quanto a quella geografica. Questa distinzione è cruciale: un mercato può essere effettivamente competitivo a livello nazionale ma presentare criticità in aree geografiche specifiche, come le zone rurali o le regioni a minore densità abitativa, dove il dispiegamento delle infrastrutture risulta meno remunerativo per gli operatori privati.
Il raccordo con le raccomandazioni europee
L'Autorità non opera in modo del tutto autonomo: deve tenere «nella massima considerazione» la raccomandazione della Commissione europea relativa ai mercati rilevanti e le linee guida SPM (Significant Market Power). Si tratta di atti di diritto derivato europeo che identificano ex ante i mercati suscettibili di regolamentazione settoriale in ragione delle loro caratteristiche strutturali. Il vincolo non è assoluto — l'Autorità conserva un margine di adattamento alla situazione nazionale — ma la deroga rispetto all'elenco europeo richiede il rispetto delle procedure di consultazione e notifica previste dagli articoli 23 e 33, garantendo trasparenza e controllo della Commissione europea.
I mercati geografici e il ruolo della mappatura
Un elemento qualificante introdotto dal recepimento della direttiva europea 2018/1972 è la valorizzazione della mappatura geografica delle reti (articolo 22). L'analisi della copertura infrastrutturale esistente e prevista permette all'Autorità di segmentare il territorio in zone competitive, transitoriamente competitive e non competitive, orientando la regolamentazione in modo proporzionato. L'obiettivo è evitare che obblighi regolamentari gravosi vengano imposti in aree dove la concorrenza tra infrastrutture è già sufficiente a tutelare gli utenti, e al contempo garantire che nelle aree a fallimento di mercato siano attivati i meccanismi correttivi necessari.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per le imprese attive nel settore, la definizione del mercato rilevante da parte dell'AGCOM è il presupposto logico di ogni successiva decisione regolatoria. Un operatore incluso in un mercato definito come non effettivamente competitivo rischia di essere designato come avente significativo potere di mercato e quindi assoggettato agli obblighi degli articoli 80-91. La partecipazione alle consultazioni pubbliche ex articolo 23 costituisce quindi un'opportunità difensiva fondamentale: è la sede in cui gli operatori possono contestare la perimetrazione del mercato, presentare dati alternativi sulla struttura concorrenziale effettiva e orientare la successiva analisi regolamentare.
Casi pratici
Caso 1: Definizione del mercato dell'accesso fisso a banda larga in aree rurali
L'operatore Alfa S.p.A., unico fornitore di accesso in fibra ottica in un distretto montano del Nord Italia, contesta la perimetrazione del mercato proposta dall'AGCOM che lo include in un mercato geografico ristretto, separato dalle aree urbane limitrofe. Alfa sostiene che la pressione concorrenziale esercitata dal mobile broadband e dalle connessioni satellitari dovrebbe ampliare i confini del mercato rilevante. L'Autorità, valutati i dati sulla mappatura geografica e le caratteristiche della domanda locale, conferma la segmentazione geografica ristretta: nelle aree montane i consumatori dipendono strutturalmente dalla rete fissa di Alfa, e la sostituibilità con il mobile è limitata per esigenze di qualità e continuità del servizio. Alfa viene quindi designata come detentrice di significativo potere di mercato e assoggettata a obblighi di accesso.
Caso 2: Definizione di un mercato non incluso nella raccomandazione europea
L'AGCOM ritiene di dover regolamentare il mercato della trasmissione dati business su reti dedicate, che non figura nell'elenco della raccomandazione europea. Prima di procedere alla definizione, avvia la procedura di consultazione pubblica prevista dall'articolo 23, acquisisce i pareri degli operatori e notifica alla Commissione europea il progetto di misura secondo le modalità dell'articolo 33. L'operatore Beta S.r.l. partecipa alla consultazione contestando la definizione proposta. L'AGCOM, tenuto conto dei contributi ricevuti, adatta la perimetrazione del mercato e procede all'analisi regolamentare sul mercato così ridefinito.
Caso 3: Aggiornamento della definizione di mercato a seguito della mappatura geografica
A seguito della mappatura geografica aggiornata che evidenzia la progressiva diffusione della fibra ottica in alcune aree precedentemente classificate come a scarsa concorrenza, l'AGCOM avvia il riesame periodico dei mercati rilevanti. Tizio, legale rappresentante di un piccolo operatore locale, partecipa alla consultazione pubblica segnalando che la mappatura non tiene conto degli investimenti in corso nel proprio distretto. L'Autorità integra le informazioni, ridefinisce i confini geografici del mercato interessato e, nel successivo ciclo di analisi, conclude che in quella specifica area le condizioni di concorrenza infrastrutturale non giustificano più l'imposizione di obblighi regolamentari.
Domande frequenti
Che cos'è un mercato rilevante nel settore delle comunicazioni elettroniche?
È la definizione, elaborata dall'AGCOM, dell'ambito — geografico e merceologico — entro cui si valuta se esista concorrenza effettiva tra operatori. Solo sui mercati rilevanti che risultano non competitivi l'Autorità può imporre obblighi specifici agli operatori dominanti.
Perché l'AGCOM deve seguire le raccomandazioni europee nella definizione dei mercati?
Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Direttiva UE 2018/1972) mira a creare un quadro regolatorio coerente in tutta l'Unione. Le raccomandazioni della Commissione individuano ex ante i mercati strutturalmente non competitivi; derogarvi è possibile ma richiede procedure di consultazione e notifica specifiche, per garantire uniformità di approccio a livello europeo.
Un operatore può contestare la definizione del mercato proposta dall'AGCOM?
Sì. Le procedure di consultazione pubblica previste dall'articolo 23 consentono a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni. Gli operatori possono fornire dati alternativi, contestare i confini geografici o merceologici del mercato, e le loro posizioni devono essere valutate dall'Autorità nella decisione finale.
Che rilevanza ha la mappatura geografica per la definizione dei mercati?
La mappatura geografica (articolo 22) fotografa la copertura infrastrutturale effettiva sul territorio. Permette all'Autorità di distinguere aree con concorrenza infrastrutturale sufficiente — dove la regolamentazione può essere alleggerita — da aree con fallimento di mercato, dove occorre intervenire con obblighi di accesso o servizio universale.
Con quale frequenza l'AGCOM rivede la definizione dei mercati rilevanti?
In genere ogni cinque anni, come previsto dall'articolo 78. La revisione può avvenire prima se intervengono sviluppi significativi del mercato, come investimenti infrastrutturali rilevanti o cambiamenti tecnologici che alterano le dinamiche competitive.
Vedi anche