Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 D.Lgs. 259/2003 – Gestione dello spettro radio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l’uso dello spettro radio o di diritti d’uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e altri accordi adottati nel quadro dell’UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell’ articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE, tra l’altro: ù a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) agevolando il rapido sviluppo nell’Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale; c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine; d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine; e) promuovendo l’uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza; f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all’articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio; g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d’uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione; h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l’Unione europea, delle modalità con cui l’uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della raccomandazione 1999/519/CE; i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un approccio coerente nell’Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l’uso della banda.

3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l’uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l’uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che: a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l’uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell’articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato; b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l’uso di tale banda in altri Stati membri; c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l’uso a lungo termine di tale banda nell’Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall’uso dello spettro radio armonizzato nell’Unione.

4. L’eventuale decisione di consentire l’uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l’uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE; c) assicurare la qualità tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio; e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell’Unione. È fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell’UIT.

7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell’Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo: a) garantire la sicurezza della vita; b) promuovere e favorire, nell’imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio; e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell’Unione europea.

9. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6,… e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Lo spettro radio è un bene pubblico di valore sociale, culturale ed economico; la sua gestione spetta a Ministero e AGCOM secondo criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.
  • Le autorità promuovono l'armonizzazione europea dell'uso dello spettro, la copertura banda larga su tutto il territorio e le principali direttrici di trasporto, lo sviluppo di nuove tecnologie e la prevedibilità normativa per gli investitori.
  • Il principio di neutralità tecnologica impone che tutti i tipi di tecnologia e di servizio possano essere usati nelle bande disponibili, salvo limitazioni proporzionate e non discriminatorie per ragioni di interferenze, salute pubblica, qualità tecnica o interesse pubblico.
  • In assenza di domanda di mercato per una banda armonizzata, è possibile un uso alternativo temporaneo, soggetto a consultazione pubblica e riesame periodico.
  • La sicurezza della vita è il solo obiettivo che giustifica il divieto assoluto di qualsiasi altro servizio in una banda specifica.
Indice dei contenuti

Lo spettro radio come bene pubblico scarso e strategico

L'articolo 58 del Codice delle comunicazioni elettroniche pone le fondamenta giuridiche della gestione dello spettro radio in Italia. Il comma 1 apre con un enunciato di principio che ha rilevanza sistematica: lo spettro radio «è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico». Questa qualificazione non è retorica: è la premessa logica dell'intera disciplina regolatoria che segue. Lo spettro non appartiene a nessun operatore; appartiene alla collettività, e le autorità pubbliche - Ministero e AGCOM - ne gestiscono le modalità di utilizzo nell'interesse generale. Da questa premessa discendono tutti i principi che governano l'assegnazione delle frequenze: il piano nazionale di ripartizione delle frequenze (strumento di pianificazione del Ministero), i piani di assegnazione (di competenza AGCOM), le gare per le frequenze, la disciplina delle interferenze. La gestione efficace dello spettro è una condizione per la qualità dei servizi mobili e radio su cui si basa l'economia digitale.

I principi di gestione: obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità

Il comma 1 prescrive che sia i piani di ripartizione e assegnazione sia il rilascio delle autorizzazioni debbano essere fondati su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Questi cinque principi operano su piani diversi: obiettività e trasparenza garantiscono che le decisioni siano fondate su criteri predefiniti e pubblici, escludendo l'arbitrio; la promozione della concorrenza impone che le decisioni tengano conto degli effetti sulla struttura del mercato; la non discriminazione vieta trattamenti differenziati tra operatori in posizione analoga; la proporzionalità esclude misure regolatorie che eccedano quanto necessario agli obiettivi perseguiti. Questi criteri sono la base per impugnare provvedimenti di gestione dello spettro che si discostino da essi senza adeguata motivazione.

La promozione dell'armonizzazione europea

Il comma 2 elenca una serie di obiettivi specifici che Ministero e AGCOM devono perseguire nella gestione dello spettro, tutti orientati all'armonizzazione europea. Tra essi spiccano: la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e lungo le principali direttrici di trasporto (autostrade, ferrovie, navigazione - la cosiddetta «connettività mobile continua»); lo sviluppo rapido di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili; la prevedibilità e la coerenza normativa per promuovere gli investimenti a lungo termine; la prevenzione delle interferenze dannose; la promozione dell'uso condiviso dello spettro. L'elemento della prevedibilità normativa - la certezza che le regole di assegnazione non cambieranno retroattivamente - è fondamentale per gli operatori che devono investire miliardi di euro nelle gare per le frequenze 5G con orizzonti temporali di vent'anni.

La neutralità tecnologica e i servizi nell'uso dello spettro

I commi 5 e 6 sanciscono il principio di neutralità tecnologica nell'uso dello spettro: nelle bande dichiarate disponibili per le comunicazioni elettroniche, tutti i tipi di tecnologia e tutti i tipi di servizio possono essere utilizzati, salvo limitazioni proporzionate e non discriminatorie. Per le tecnologie, le eccezioni ammesse includono: prevenzione di interferenze, protezione della salute, qualità tecnica, massima condivisione dello spettro, uso efficiente, obiettivi di interesse generale. Per i servizi, le eccezioni possono includere anche il soddisfacimento di requisiti del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (ad esempio, la destinazione di una banda alla sola telefonia di emergenza). Il comma 7 specifica che le misure che impongono la fornitura di un servizio specifico in una banda (ad esempio, l'obbligo di usare la banda 700 MHz per la rete 5G) devono essere giustificate da un obiettivo di interesse generale: sicurezza della vita, coesione sociale, prevenzione di sprechi di spettro, diversità culturale e pluralismo dei media.

L'uso alternativo delle bande armonizzate in assenza di domanda

Il comma 3 affronta un problema reale: cosa fare quando una banda frequenziale è stata armonizzata a livello europeo per un determinato uso (ad esempio, il 5G), ma nel territorio nazionale non vi è ancora domanda di mercato per quell'uso? La norma consente un uso alternativo temporaneo, condizionato a una consultazione pubblica che accerti l'effettiva mancanza di domanda, alla condizione che l'uso alternativo non ostacoli la disponibilità o l'uso della banda negli altri Stati membri e tenga conto delle economie di scala derivanti dall'uso armonizzato in tutta l'Unione. L'uso alternativo deve essere soggetto a riesame periodico e, su richiesta giustificata, deve cedere al ripristino dell'uso armonizzato originario. Il Ministero comunica le proprie decisioni alla Commissione europea.

Casi pratici

Caso 1: Impugnazione di un piano di assegnazione per mancanza di trasparenza

AGCOM adotta un piano di assegnazione delle frequenze nella banda 3,5 GHz per il 5G senza pubblicare preventivamente i criteri di selezione tra le domande concorrenti. L'operatore Alfa S.p.A. impugna il piano davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione del principio di trasparenza sancito dall'art. 58, comma 1, e il difetto di motivazione: AGCOM non ha reso pubblici i parametri di valutazione delle domande prima del loro ricevimento. Il TAR accoglie il ricorso per eccesso di potere, ordinando ad AGCOM di rifare il procedimento con pubblicazione preventiva dei criteri, in conformità agli obblighi di trasparenza del Codice.

Caso 2: Uso alternativo di una banda armonizzata 5G in assenza di domanda

Il Ministero riscontra che in alcune zone montane remote la domanda di mercato per l'uso della banda 3,6-3,8 GHz per servizi 5G è inesistente: nessun operatore ha richiesto di installare infrastrutture in quelle aree. Seguendo la procedura del comma 3, il Ministero avvia una consultazione pubblica che conferma la mancanza di domanda. Il Ministero decide di consentire l'uso alternativo temporaneo della banda per sistemi di telerilevamento ambientale, notificando la decisione alla Commissione europea. La decisione è soggetta a riesame ogni due anni, con l'impegno di ripristinare l'uso 5G non appena emerga domanda di mercato.

Caso 3: Limitazione tecnologica in una banda per interferenze con servizi di sicurezza

Il Ministero adotta un provvedimento che vieta l'uso della tecnologia LTE (4G) nella banda 410-430 MHz, riservandola esclusivamente ai sistemi di radiocomunicazione PPDR (protezione pubblica e disaster relief) usati da polizia, vigili del fuoco e protezione civile. Tizio, responsabile tecnico di un operatore IoT, contesta la limitazione tecnologica, sostenendo la violazione del principio di neutralità tecnologica del comma 5. Il Ministero motiva la misura con le lettere a) ed e) del comma 5 (interferenze e uso efficiente dello spettro per la sicurezza della vita), che costituiscono basi legali esplicite per limitazioni proporzionate. Il TAR ritiene la motivazione sufficiente e la misura proporzionata allo scopo.

Domande frequenti

Chi decide come vengono usate le frequenze radio in Italia?

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy predispone il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e rilascia i diritti d'uso individuali. AGCOM elabora i piani di assegnazione e gestisce le procedure di selezione tra operatori concorrenti. Entrambe le autorità devono seguire criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati.

Un operatore può usare le frequenze 5G anche per altri servizi?

In linea di principio sì, grazie al principio di neutralità tecnologica e di servizio sancito dai commi 5 e 6. Tuttavia, il Ministero e AGCOM possono imporre limitazioni proporzionate e non discriminatorie per ragioni di interferenze, salute pubblica, qualità tecnica, uso efficiente dello spettro o obiettivi di interesse generale. Le limitazioni devono essere giustificate e possono essere impugnate se sproporzionate.

Cosa succede se nessun operatore vuole usare le frequenze assegnate?

Il comma 3 consente un uso alternativo temporaneo della banda, ma solo dopo una consultazione pubblica che accerti l'effettiva assenza di domanda, a condizione che l'uso alternativo non ostacoli l'uso della stessa banda negli altri Paesi UE. L'uso alternativo è soggetto a riesame periodico e deve cedere non appena emerga domanda per l'uso armonizzato originario.

Una banda di frequenze può essere riservata esclusivamente alle forze dell'ordine?

Sì. Il comma 8 prevede che il divieto assoluto di qualsiasi altro servizio in una banda specifica sia giustificato quando è necessario per proteggere i servizi di sicurezza della vita (PPDR: protezione pubblica e disaster relief). In via eccezionale, il divieto può essere esteso anche ad altri obiettivi di interesse generale previsti dalla normativa UE.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.