- Gli operatori con significativo potere di mercato possono offrire all'AGCOM impegni di coinvestimento nella realizzazione di nuove reti ad altissima capacità in fibra ottica, aprendo la partecipazione a tutti i fornitori interessati.
- Se l'AGCOM ritiene l'offerta di coinvestimento conforme alle condizioni stabilite dalla legge, può renderla vincolante e non imporre obblighi regolamentari supplementari sugli elementi di rete oggetto degli impegni.
- Le condizioni per il riconoscimento del coinvestimento includono: apertura a tutti i fornitori, condizioni eque e non discriminatorie, flessibilità di partecipazione, meccanismo di adeguamento per i non coinvestitori.
- L'AGCOM monitora costantemente il rispetto delle condizioni di coinvestimento e può imporre sanzioni in caso di inadempimento.
Testo dell'articoloVigente
Art. 87 D.Lgs. 259/2003 — Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
2. Quando valuta tali impegni, l’Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica; b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono: 1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento; 2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore; 3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; 4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento; c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete. d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa si che i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio; e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.
3. L’Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 91, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato.
4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l’Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
5. L’Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’Autorità di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.
6. L’Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all’ articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 87 Reg. (UE) 2024/1689 — Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti
- Art. 87 Cod. Amb. — acque destinate alla vita dei molluschi
- Art. 87 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio della comunicazione antimafia
- Art. 87 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 87 D.Lgs. 42/2004 — (Convenzione UNIDROIT)
- Art. 87 CAD — Articolo abrogato
Commento
Il coinvestimento come strumento regolamentare alternativo
L'articolo 87 introduce uno degli elementi più innovativi del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche: la possibilità per gli operatori con significativo potere di mercato di offrire impegni di coinvestimento come alternativa agli obblighi regolamentari tradizionali. La logica economica è semplice ma potente: se un operatore dominante apre genuinamente la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità al coinvestimento di terzi su basi eque e non discriminatorie, i problemi concorrenziali che la regolamentazione mirerebbe a risolvere vengono affrontati direttamente attraverso la struttura del mercato, anziché attraverso obblighi imposti dall'autorità. Il coinvestitore diventa comproprietario dell'infrastruttura, con diritti strutturali di accesso che non dipendono dalla regolamentazione.
Le condizioni per il riconoscimento dell'offerta di coinvestimento
Il secondo comma elenca in modo dettagliato le condizioni che l'offerta di coinvestimento deve soddisfare affinché l'AGCOM la riconosca come equivalente alla regolamentazione tradizionale. Deve essere: a) aperta a qualsiasi fornitore di reti o servizi in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete; b) capace di consentire ai coinvestitori di competere efficacemente sul lungo termine nei mercati a valle, con condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, flessibilità nella partecipazione e possibilità di aumentarla in futuro; c) resa pubblica tempestivamente, di norma almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione; d) tale da garantire ai richiedenti l'accesso non coinvestitori una qualità e velocità almeno equivalente a quella disponibile prima della nuova realizzazione, con un meccanismo di adeguamento nel tempo; e) conforme ai criteri dell'allegato 5 del Codice.
Gli effetti sulla regolamentazione
Se l'AGCOM conclude che l'impegno soddisfa le condizioni richieste e se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo con l'operatore dominante, rende l'impegno vincolante e, in conformità con il principio di proporzionalità, non impone obblighi regolamentari supplementari sugli elementi della nuova rete oggetto degli impegni. Questo costituisce un significativo incentivo al coinvestimento: l'operatore dominante può realizzare la nuova rete senza il peso degli obblighi di accesso regolamentato, purchè apra genuinamente la realizzazione ai concorrenti. Tuttavia il quarto comma introduce un'importante salvaguardia: l'AGCOM può derogare a questo principio e imporre misure correttive se esistono notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici che non potrebbero essere risolti altrimenti.
Monitoraggio e sanzioni
Il quinto comma prevede che l'AGCOM monitori costantemente il rispetto delle condizioni di coinvestimento e possa imporre all'impresa dominante di fornire una dichiarazione annuale di conformità. Se l'impresa non soddisfa gli impegni resi vincolanti, l'Autorità può comminare sanzioni e rivalutare gli obblighi regolamentari imposti ai sensi dell'articolo 79. Questo meccanismo di controllo è essenziale per evitare che gli impegni di coinvestimento si trasformino in un veicolo per eludere la regolamentazione senza realmente aprire la realizzazione della rete a concorrenti genuini.
Casi pratici
Caso 1: Offerta di coinvestimento per la realizzazione di una rete FTTH in area suburbana
Alfa S.p.A., designata come avente significativo potere di mercato, intende realizzare una nuova rete FTTH in trenta comuni dell'hinterland metropolitano. Anziché subire gli obblighi regolamentari tradizionali, offre all'AGCOM impegni di coinvestimento: tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica possono partecipare con investimenti proporzionali alla capacità richiesta, godendo di diritti di accesso strutturali all'intera rete. L'AGCOM conduce il test di mercato previsto, acquisisce il parere dell'Antitrust, verifica la conformità alle condizioni dell'allegato 5. L'operatore Beta S.r.l. aderisce al coinvestimento; l'AGCOM rende gli impegni vincolanti e non impone obblighi di accesso regolamentato sui nuovi elementi di rete.
Caso 2: Meccanismo di adeguamento per i richiedenti l'accesso non coinvestitori
L'operatore Gamma S.r.l. non aderisce al coinvestimento proposto da Alfa S.p.A. per la nuova rete FTTH, ma continua a richiedere l'accesso wholesale come operatore alternativo. Ai sensi del secondo comma, lettera d), Gamma ha diritto di accedere alla nuova rete con la stessa qualità e velocità disponibili prima della realizzazione, con un meccanismo di adeguamento graduale che l'AGCOM ha validato. Nel corso degli anni, man mano che i servizi retail sulla rete FTTH evolvono, il meccanismo di adeguamento garantisce a Gamma condizioni sempre più simili a quelle dei coinvestitori, incentivandola a partecipare al coinvestimento futuro.
Caso 3: Verifica del rispetto degli impegni di coinvestimento e sanzione
A due anni dalla stipula degli accordi di coinvestimento, l'AGCOM verifica la dichiarazione di conformità annuale di Alfa S.p.A. e riscontra che alcune condizioni di accesso offerte ai richiedenti non coinvestitori sono deteriorate rispetto agli impegni assunti: i livelli di servizio garantiti (SLA) per le attivazioni sono peggiorati significativamente. L'Autorità apre un procedimento di verifica, constata la violazione degli impegni vincolanti e impone ad Alfa una sanzione. Valutat anche la possibilità di reimposizione di obblighi regolamentari tradizionali per i mercati interessati, in sostituzione del regime agevolato basato sugli impegni.
Domande frequenti
Che vantaggio ha un operatore dominante nell'offrire impegni di coinvestimento?
Il principale vantaggio è la non imposizione di obblighi regolamentari supplementari sugli elementi della nuova rete. Questo consente all'operatore di realizzare la nuova infrastruttura con maggiore certezza regolatoria, di mantenere maggiore controllo sulla gestione della rete e di negoziare condizioni di coinvestimento commercialmente più vantaggiose rispetto alle tariffe di accesso regolamentate.
Chi può partecipare a un'offerta di coinvestimento?
Qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete. L'apertura totale è una condizione essenziale per il riconoscimento del coinvestimento: un'offerta limitata a un ristretto gruppo di operatori o a periodi definiti non soddisfa le condizioni della norma.
Cosa succede se un operatore non partecipa al coinvestimento?
Mantiene il diritto di accedere alla rete come richiedente l'accesso, con qualità e velocità almeno equivalenti a quelle precedenti la nuova realizzazione. Il meccanismo di adeguamento previsto dalla norma assicura che le condizioni migliorino nel tempo in modo proporzionato agli sviluppi del mercato retail, senza che la mancata partecipazione al coinvestimento si traduca in una penalizzazione permanente.
Per quanto tempo sono vincolanti gli impegni di coinvestimento?
Almeno sette anni, come previsto dall'articolo 90 che disciplina la procedura generale relativa agli impegni. L'AGCOM può renderli vincolanti per un periodo più lungo, corrispondente all'intera durata degli impegni offerti dall'operatore.
Vedi anche