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Art. 77 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

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Art. 77 D.Lgs. 259/2003 — Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’ articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.

2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l’Autorità, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2. articolo precedente articolo successivo