Testo dell'articoloVigente
Art. 77 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. L’Autorità può presentare, unitamente ad almeno un’altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all’ articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972.
2. Qualora il BEREC, a seguito dell’individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l’Autorità, nell’espletamento dei propri compiti di regolazione nell’ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.
3. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
Indice dei contenuti
La domanda transnazionale come tema regolatorio emergente
L'articolo 77 affronta un fenomeno crescente nel mercato delle comunicazioni: la domanda di prodotti e servizi da parte di utenti finali - in prevalenza grandi imprese con sedi in più Stati membri - che richiedono connettività e prestazioni omogenee attraverso i confini nazionali. Una multinazionale con uffici in Italia, Germania e Francia può necessitare di soluzioni di connettività wholesale con caratteristiche tecniche, livelli di qualità e condizioni contrattuali uniformi; se l'offerta commerciale disponibile non soddisfa questa esigenza, e se la frammentazione regolamentare contribuisce al problema, si configura quel «grave problema di domanda» che l'articolo 77 intende affrontare.
La procedura di richiesta al BEREC
Il primo comma stabilisce che l'AGCOM, congiuntamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di un diverso Stato membro, può presentare al BEREC una richiesta motivata e circostanziata di analisi sulla domanda transnazionale. La richiesta deve concernere prodotti e servizi «forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione», cioè deve riguardare segmenti di mercato già identificati dalla Commissione europea come suscettibili di regolamentazione. La procedura richiama quella dell'articolo 66 della direttiva UE 2018/1972. Il requisito del coinvolgimento di almeno due autorità nazionali evita richieste unilaterali non rappresentative di un'effettiva dimensione transfrontaliera del problema.
Le linee guida del BEREC sugli approcci comuni
Se il BEREC individua, a seguito dell'analisi, una significativa domanda di carattere transnazionale che non è sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o da interventi regolamentari esistenti, può emanare linee guida su «approcci comuni» per le autorità nazionali di regolamentazione. Si tratta di atti di soft law: non sono giuridicamente vincolanti come regolamenti europei, ma le autorità nazionali sono tenute a «tenerne in massima considerazione» il contenuto nello svolgimento delle proprie funzioni regolamentari. Questa formula, ricorrente nel diritto europeo delle comunicazioni, assicura un grado significativo di armonizzazione senza richiedere il formale recepimento delle linee guida in ciascun ordinamento nazionale.
L'interoperabilità come obiettivo delle linee guida
Il terzo comma indica che le linee guida del BEREC «possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione». L'interoperabilità dei prodotti wholesale è fondamentale per soddisfare la domanda transnazionale: un operatore che vuole offrire un servizio pan-europeo deve poter costruirlo assemblando prodotti di accesso forniti da diversi operatori nazionali, con interfacce tecniche compatibili e condizioni economiche comparabili. Le linee guida possono dunque spingere verso un'armonizzazione tecnica delle specifiche di accesso, riducendo i costi di integrazione per gli operatori che servono clienti business con esigenze transfrontaliere.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di analisi sulla domanda transnazionale di connettività business
Un'associazione di grandi imprese europee segnala all'AGCOM e all'omologa autorità spagnola che il mercato dei servizi di connettività Ethernet per clienti corporate presenta una domanda transnazionale significativa e non soddisfatta: le offerte degli operatori nazionali hanno caratteristiche tecniche incompatibili, rendendo difficile costruire soluzioni pan-europee. Le due autorità presentano congiuntamente al BEREC una richiesta motivata di analisi. Il BEREC avvia la procedura prevista, raccoglie dati dagli operatori e dagli utenti finali, e pubblica le proprie conclusioni che confermano l'esistenza del problema.
Caso 2: Emanazione di linee guida BEREC sull'armonizzazione tecnica dei prodotti wholesale
A seguito dell'analisi che ha confermato una domanda transnazionale non soddisfatta per i prodotti di accesso virtuale disaggregato, il BEREC emana linee guida che raccomandano alle autorità nazionali di includere nelle offerte di riferimento degli operatori dominanti specifiche tecniche armonizzate per le interfacce di accesso. L'AGCOM recepisce le linee guida nel successivo ciclo di analisi di mercato, imponendo all'operatore Alfa S.p.A. - designato come avente significativo potere di mercato - di adeguare la propria offerta di riferimento alle specifiche raccomandate, riducendo i costi di integrazione per gli operatori che servono clienti multinazionali.
Caso 3: Applicazione delle linee guida BEREC all'analisi di mercato nazionale
L'AGCOM, nel condurre la revisione quinquennale del mercato della connettività a banda larga per le imprese, tiene in massima considerazione le linee guida del BEREC emanate ai sensi dell'articolo 77. Tizio, consulente dell'operatore Beta S.r.l., partecipa alla consultazione pubblica sostenendo che le specifiche raccomandate dal BEREC non si adattano alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura italiana. L'AGCOM valuta le osservazioni e adatta parzialmente i requisiti tecnici alla situazione nazionale, mantenendo tuttavia l'impostazione di fondo delle linee guida per garantire un sufficiente grado di interoperabilità con i mercati degli altri paesi europei.
Domande frequenti
Che cosa si intende per domanda transnazionale nel settore delle comunicazioni?
È la domanda proveniente da utenti finali - principalmente grandi imprese con sedi in più Stati europei - che necessitano di prodotti e servizi di comunicazione con caratteristiche omogenee attraverso i confini nazionali. Quando questa domanda non è adeguatamente soddisfatta dall'offerta di mercato, può giustificare un intervento regolamentare coordinato a livello europeo.
Le linee guida del BEREC sulla domanda transnazionale sono vincolanti per l'AGCOM?
Non sono vincolanti in senso stretto come regolamenti europei, ma l'AGCOM è tenuta a tenerne «la massima considerazione» nello svolgimento delle proprie funzioni regolatorie. Si tratta di soft law con forte effetto orientativo, che in pratica produce un significativo grado di armonizzazione tra i diversi ordinamenti nazionali.
Qual è la differenza tra mercato transnazionale (art. 76) e domanda transnazionale (art. 77)?
Il mercato transnazionale (art. 76) riguarda l'offerta: si tratta di mercati la cui struttura si estende su più paesi, dove gli stessi operatori sono attivi con prodotti simili. La domanda transnazionale (art. 77) parte dal lato opposto: sono gli utenti finali - tipicamente grandi imprese - a richiedere soluzioni omogenee in più paesi, indipendentemente dalla struttura formale dei mercati.
Perché l'interoperabilità dei prodotti di accesso wholesale è importante per gli utenti finali?
Se un operatore vuole offrire connettività a un cliente con uffici in più paesi europei, deve poter combinare prodotti di accesso wholesale forniti da diversi operatori nazionali. Se questi prodotti non sono tecnicamente interoperabili, il costo di costruire un'offerta pan-europea aumenta, riducendo la concorrenza e, in ultima analisi, la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali.