Autore: Andrea Marton

  • Casi pratici art. 7 D.P.R. 600/1973: dal vecchio modello al 770

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ una norma abrogata: dal 1998 la disciplina della dichiarazione dei sostituti d’imposta non vive piu’ nel decreto sull’accertamento, ma e’ confluita nel D.P.R. 322/1998 e, sul piano operativo, nei Modelli 770 (ordinario e semplificato) e nella Certificazione Unica. Comprendere il vecchio art. 7 serve oggi a leggere correttamente atti, contenziosi e ravvedimenti che ancora richiamano periodi d’imposta lontani nel tempo: i casi pratici che seguono spiegano come quella dichiarazione storica si traduce negli adempimenti attuali del sostituto d’imposta.

    Prima degli esempi: il quadro normativo (norma abrogata)

    L’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella sua versione originaria, imponeva ai sostituti d’imposta (datori di lavoro, enti pensionistici, banche, societa’, condomini) di presentare una dichiarazione unica annuale dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. La norma aveva una caratteristica oggi inusuale: la dichiarazione era unica anche ai fini contributivi (INPS) e assicurativi (INAIL), in un tentativo di semplificazione che pero’ generava sovrapposizioni con i flussi propri degli enti previdenziali.

    Con il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (“Modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni”) l’art. 7 e’ stato superato: gli articoli 4 e 7 del 322/1998 disciplinano oggi la dichiarazione dei sostituti d’imposta e i suoi termini. Il modello che il sostituto utilizza si chiama 770 e si articola in due dichiarativi:

    • 770 ordinario: ritenute su redditi di capitale, dividendi, proventi finanziari, locazioni brevi (art. 4 D.L. 50/2017), redditi diversi e operazioni straordinarie;
    • 770 semplificato: storicamente dedicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo. Dopo le modifiche del 2015 i dati “semplificato” confluiscono in larga parte nella Certificazione Unica (CU), mentre il 770 trasmette dati riepilogativi delle ritenute e dei versamenti.

    Il risultato e’ che il vecchio art. 7 oggi non si applica piu’, ma molti termini, sanzioni e logiche di compensazione delle ritenute ne discendono direttamente. Sapere da dove arriviamo aiuta a non sbagliare il presente.

    Dalla vecchia dichiarazione al Modello 770

    Il passaggio dall’art. 7 D.P.R. 600/1973 all’attuale modello 770 si puo’ riassumere in tre movimenti:

    1. Separazione dei canali. La dichiarazione fiscale del sostituto e’ stata scorporata dagli adempimenti contributivi (UNIEMENS mensile verso INPS) e assicurativi (autoliquidazione INAIL): il 770 e’ una dichiarazione esclusivamente tributaria.
    2. Telematica obbligatoria. La presentazione cartacea e’ scomparsa: il 770 si trasmette esclusivamente via Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (art. 3 D.P.R. 322/1998).
    3. Certificazione Unica. Dal 2015 il sostituto rilascia al percipiente la CU entro il 16 marzo dell’anno successivo (31 marzo se contiene solo redditi esenti o non dichiarabili tramite 730 precompilato) e la trasmette all’Agenzia delle Entrate negli stessi termini: e’ la CU, e non piu’ il vecchio modello, a costituire la prova del prelievo per il contribuente.

    Il termine ordinario di presentazione del 770 e’ il 31 ottobre dell’anno successivo a quello cui si riferisce (art. 4, comma 4-bis, D.P.R. 322/1998). In caso di cessazione di attivita’, il termine si calcola in modo specifico (vedi sotto). La tardivita’ entro 90 giorni e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso; oltre, la dichiarazione e’ considerata omessa.

    Obblighi attuali: 770 ordinario, semplificato e CU

    Schematicamente, il sostituto d’imposta oggi deve:

    • operare le ritenute alla fonte sui compensi corrisposti (lavoro dipendente, autonomo, capitali, locazioni brevi se intermediario, ecc.);
    • versare le ritenute con F24 entro il giorno 16 del mese successivo;
    • trasmettere mensilmente all’INPS la denuncia UNIEMENS per la parte contributiva (non tributaria);
    • rilasciare e trasmettere la CU entro i termini di marzo;
    • presentare il 770 entro il 31 ottobre, riepilogando ritenute, versamenti, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.

    Vediamo ora cinque scenari pratici frequenti.

    Caso 1: il datore di lavoro presenta il 770 entro il 31 ottobre

    Una S.r.l. con 25 dipendenti ha operato nel 2025 ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e ritenute d’acconto sui compensi a professionisti. A marzo 2026 ha gia’ trasmesso le CU 2026 (riferite al 2025). Entro il 31 ottobre 2026 deve presentare il 770/2026, riportando il riepilogo dei versamenti F24 (codici tributo 1001, 1040, ecc.), eventuali compensazioni orizzontali (ad esempio crediti IVA usati per pagare ritenute), e i prospetti SX/ST/SV. Se i versamenti tornano con il flusso F24 e con le CU trasmesse, la dichiarazione e’ coerente: il sostituto chiude l’anno fiscale ritenute senza pendenze.

    Caso 2: societa’ che cessa attivita’ e termine speciale

    Una S.r.l. delibera la cessazione dell’attivita’ il 15 marzo 2026 e nomina il liquidatore. Per la frazione 2026 fino alla cessazione, il termine di presentazione del 770 e’ il fine del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento o della cessazione (art. 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998, richiamati anche per i sostituti). Il liquidatore deve quindi predisporre le CU dei dipendenti e dei collaboratori cessati e trasmettere il 770 nei termini, anche se l’azienda non e’ piu’ operativa: gli obblighi del sostituto sopravvivono fino alla chiusura.

    Caso 3: banca con ritenute su redditi di capitale

    Una banca corrisponde nel 2025 interessi su conti correnti, dividendi su azioni in deposito amministrato e proventi di obbligazioni: opera ritenute a titolo d’imposta (26% o aliquote specifiche). Questi flussi non confluiscono nella CU del cliente in quanto ritenute definitive: la banca li dichiara nel 770 ordinario, quadri SF, SG, SI, SK, e versa con F24 mensile. Il contribuente persona fisica non vede questi importi in dichiarazione precompilata, ma sa di averli pagati grazie alla contabile bancaria. Errori frequenti: confondere quadri tra dividendi qualificati e non qualificati, oppure trasmettere flussi su persone giuridiche non residenti senza il prospetto SH.

    Caso 4: condominio sostituto d’imposta su contratti d’appalto

    Un condominio commissiona nel 2025 lavori di manutenzione straordinaria per 90.000 euro a una ditta artigiana. L’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 impone al condominio di operare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi. L’amministratore versa la ritenuta con F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1019/1020) e a marzo 2026 trasmette la CU al fornitore; entro ottobre 2026 invia il 770 con il quadro ST. Il vecchio art. 7 D.P.R. 600/1973 non parlava di condomini, perche’ l’obbligo e’ stato introdotto successivamente: e’ un esempio chiaro di come la disciplina del sostituto si sia stratificata oltre la norma originaria.

    Caso 5: ravvedimento del 770 tardivo

    Una piccola impresa scopre a novembre 2026 di aver dimenticato l’invio del 770/2026 (scadenza 31 ottobre). Sono trascorsi 15 giorni dalla scadenza, quindi siamo entro i 90 giorni: la dichiarazione e’ tardiva, non omessa, ed e’ regolarizzabile con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Va versata la sanzione ridotta per tardiva presentazione e le eventuali sanzioni proporzionali sui versamenti non eseguiti, oltre agli interessi legali. Se invece l’omissione si scopre dopo i 90 giorni, la dichiarazione e’ omessa e la sanzione e’ molto piu’ pesante (dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con minimo): conviene comunque trasmetterla per ridurre il danno, ma il ravvedimento non e’ piu’ possibile per l’omissione.

    Quando e come adempiere

    In sintesi operativa, il sostituto d’imposta dovrebbe presidiare tre scadenze:

    • 16 di ogni mese: versamento F24 delle ritenute operate nel mese precedente;
    • 16 marzo: invio CU all’Agenzia delle Entrate e consegna ai percipienti;
    • 31 ottobre: invio Modello 770 ordinario.

    Buone pratiche per chi gestisce il flusso ritenute:

    • conservare per almeno 5 anni (estendibili in caso di contenzioso) F24, ricevute Entratel, CU trasmesse e prospetti di quadratura;
    • verificare la quadratura mensile tra busta paga/parcella, F24 versato e prospetto ST del 770;
    • monitorare codici tributo specifici per ritenute particolari (locazioni brevi 1919, condomini 1019/1020, lavoro autonomo 1040);
    • in caso di errore nel versamento, ravvedere subito con sanzione ridotta anziche’ attendere l’avviso.

    Il sostituto che non opera la ritenuta resta comunque debitore d’imposta verso l’Erario (art. 64 D.P.R. 600/1973): l’omissione della ritenuta non si trasferisce sul percipiente, ma genera responsabilita’ diretta del sostituto, con sanzioni che possono arrivare al 20% dell’importo non trattenuto.

    Norme e fonti

    • art. 7 D.P.R. 600/1973 – testo originario, oggi abrogato;
    • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, artt. 4 e 7 – disciplina vigente della dichiarazione dei sostituti d’imposta e dei termini di presentazione;
    • art. 25-ter D.P.R. 600/1973 – ritenuta del 4% sugli appalti condominiali;
    • art. 64 D.P.R. 600/1973 – definizione e responsabilita’ del sostituto d’imposta;
    • art. 13 D.Lgs. 472/1997 – ravvedimento operoso;
    • Modello 770 e istruzioni – pubblicati annualmente dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica – istruzioni AdE per la trasmissione telematica.

    Domande frequenti

    L’art. 7 D.P.R. 600/1973 e’ ancora applicabile a periodi d’imposta passati?

    No, e’ stato abrogato dal D.P.R. 322/1998. Le dichiarazioni dei sostituti d’imposta si presentano oggi con il Modello 770 secondo le regole del D.P.R. 322/1998. Per accertamenti su annualita’ coperte dall’art. 7 nella sua vigenza, la norma e’ richiamata storicamente ma il procedimento segue le regole attuali del contenzioso tributario.

    Qual e’ la differenza tra CU e 770?

    La Certificazione Unica certifica al singolo percipiente i compensi corrisposti e le ritenute operate (un documento per ciascun lavoratore o professionista). Il Modello 770 e’ la dichiarazione complessiva del sostituto, con i riepiloghi mensili dei versamenti, le compensazioni e i prospetti per tipologia di ritenuta. Le CU si inviano a marzo, il 770 a ottobre.

    Il condominio e’ davvero un sostituto d’imposta?

    Si’, limitatamente ai contratti d’appalto di opere e servizi (art. 25-ter D.P.R. 600/1973): per quelle prestazioni opera la ritenuta del 4% e poi presenta il 770. Per gli stipendi del portiere e per i compensi all’amministratore valgono le regole ordinarie dei sostituti.

    Cosa succede se non si presenta il 770 entro il 31 ottobre?

    Entro 90 giorni la dichiarazione e’ tardiva e si puo’ ravvedere; oltre, e’ considerata omessa, con sanzioni dal 60% al 120% delle ritenute non versate e perdita della possibilita’ di ravvedimento sulla dichiarazione (resta ravvedibile l’imposta non versata, con sanzioni autonome). La trasmissione tardiva, pur non sanando l’omissione, attenua il quadro sanzionatorio rispetto al silenzio totale.

  • Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione e classificazione delle tabelle

    Art. 14 T.U. Stupefacenti – Criteri per la formazione delle tabelle

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri: a) nella tabella I devono essere indicati: 1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi; 3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale; 4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate; 5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali; 6) le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo; 7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); b) nella tabella II devono essere indicati: 1) la cannabis e i prodotti da essa ottenuti; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); c) nella tabella III devono essere indicati: 1) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali, sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); d) nella tabella IV devono essere indicate: 1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III; 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera, in conformita' alle modalita' indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lettera e); e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi; 2) i medicinali di cui all'allegato III -bis al presente testo unico; 3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili; f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica; h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione; 2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine; 3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali, in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali utilizzati in terapia del dolore elencati nell'allegato III-bis, limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale; i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati: 1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C o D.

    2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta espressa eccezione.

    3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.

    4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

    5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia' tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio

    2006. 6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nonche' le limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di salute pubblica. Torna al sommario

  • Sovranità popolare e lavoro: esempi pratici sull’art. 1 della Costituzione

    Sovranità popolare e lavoro: esempi pratici sull’art. 1 della Costituzione

    A cura di Andrea Marton · Aggiornato il 19 maggio 2026
    Informazione giuridica di carattere generale. Il contenuto illustra principi costituzionali e situazioni-tipo per finalità divulgative; non costituisce parere né sostituisce la valutazione su una situazione concreta.

    In sintesi

    • L’art. 1 Cost. fonda la Repubblica su tre pilastri: forma repubblicana, carattere democratico e lavoro come valore fondante.
    • La sovranità appartiene al popolo, ma si esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: nessun potere è illimitato, neppure quello della maggioranza.
    • La forma repubblicana è sottratta a revisione costituzionale dall’art. 139 Cost., come confermato dal referendum del 2 giugno 1946.
    • Il principio lavorista permea gli artt. 4 e 35-40 Cost. e si traduce in diritti concreti su retribuzione, sicurezza, organizzazione sindacale e sciopero.
    • Gli istituti di democrazia diretta (artt. 48, 75, 71 Cost.) e quelli rappresentativi convivono dentro limiti procedurali e materiali rigorosi.

    Prima degli esempi: perché l’art. 1 è una norma viva

    L’articolo 1 della Costituzione non è una semplice dichiarazione retorica: è la chiave di lettura dell’intero ordinamento. Nato dal compromesso tra le culture politiche dell’Assemblea Costituente (cattolica, socialista, liberale, azionista), recepisce il rifiuto del totalitarismo e dello Statuto albertino del 1848, che era una carta concessa dal sovrano. La scelta repubblicana fu ratificata dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, mentre la Costituzione entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

    La giurisprudenza costituzionale, fin dalle prime pronunce, ha qualificato i Princìpi fondamentali come nucleo identitario: anche le leggi di revisione costituzionale incontrano qui un limite invalicabile. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), all’art. 31, riprende del resto i valori del lavoro dignitoso e della tutela della persona che l’art. 1 Cost. iscrive a fondamento dello Stato italiano.

    I tre nuclei normativi dell’art. 1

    Forma repubblicana. È il primo nucleo: nessun potere ereditario, legittimità dal basso. L’art. 139 Cost. la rende immodificabile. Carattere democratico. Implica pluralismo, alternanza, controllo dei governanti da parte dei governati: si declina negli artt. 48 (voto), 49 (partiti), 67 (divieto di mandato imperativo) e 75 (referendum abrogativo). Fondazione sul lavoro. Il lavoro è valore costituzionale e criterio di partecipazione alla vita economica e sociale: trova attuazione negli artt. 4 (diritto-dovere al lavoro), 35-40 (tutela, retribuzione, organizzazione sindacale, sciopero) e 53 (concorso alle spese pubbliche secondo capacità contributiva). La sovranità, infine, appartiene al popolo, ma si esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: argine espresso contro derive plebiscitarie.

    Caso 1: il referendum abrogativo e i limiti dell’art. 75 Cost.

    Scenario

    Un comitato promotore raccoglie le firme per un referendum abrogativo su una legge tributaria. La Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità, deve verificare la compatibilità del quesito con l’art. 75, secondo comma, Cost., che esclude espressamente le leggi tributarie e di bilancio dal perimetro referendario.

    Come si legge in pratica

    Il caso illustra come la sovranità popolare, pur centrale, sia incanalata in forme e limiti: il popolo decide direttamente solo su materie costituzionalmente ammesse e con quorum dei votanti. Il giudizio di ammissibilità tutela contemporaneamente la volontà popolare (rendendola effettiva su ciò che può abrogare) e la stabilità di funzioni essenziali dello Stato (gettito, copertura della spesa). È un esempio classico di democrazia «temperata» dalla Costituzione rigida.

    Documenti

    Quesito referendario, raccolta firme presso Cassazione, sentenza di ammissibilità della Corte costituzionale, decreto di indizione del Presidente della Repubblica.

    Caso 2: il diritto al lavoro tra art. 1 e art. 4 Cost.

    Scenario

    Tizio, lavoratore di un’impresa in crisi, contesta un licenziamento collettivo lamentando la mancata osservanza delle procedure di consultazione sindacale. Invoca, insieme alla normativa di settore, gli artt. 1, 4 e 35 Cost. come parametro di interpretazione delle norme applicabili.

    Come si legge in pratica

    L’art. 1 fonda la Repubblica sul lavoro, l’art. 4 riconosce il diritto al lavoro come diritto-dovere e l’art. 35 lo tutela «in tutte le sue forme». La giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che da queste norme non discende un diritto soggettivo perfetto a un posto di lavoro specifico, ma un vincolo positivo per il legislatore a promuovere l’occupazione e a circondare il licenziamento di garanzie sostanziali e procedurali. Il caso mostra come l’art. 1 operi come norma-cornice nell’interpretazione delle leggi ordinarie.

    Documenti

    Lettera di licenziamento, verbali della procedura di consultazione sindacale, accordi collettivi applicabili, ricorso al giudice del lavoro, eventuale questione di legittimità costituzionale incidentale.

    Caso 3: l’art. 139 Cost. e l’inviolabilità della forma repubblicana

    Scenario

    Si ipotizza un disegno di legge costituzionale che intenda introdurre una figura monocratica con poteri ereditari, presentato seguendo il procedimento aggravato dell’art. 138 Cost. Caio, cittadino elettore, si interroga sulla legittimità di un tale percorso.

    Come si legge in pratica

    L’art. 139 Cost. stabilisce in modo netto che «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale». La Corte costituzionale, nella propria giurisprudenza consolidata, ha esteso il concetto di limiti impliciti alla revisione, ricomprendendovi i Princìpi supremi dell’ordinamento. Un’eventuale legge di revisione che intacchi la forma repubblicana o il principio democratico contenuti nell’art. 1 Cost. risulterebbe quindi sindacabile e, ove approvata, incostituzionale. È il segno più chiaro che la sovranità popolare è sovrana, ma non onnipotente.

    Documenti

    Testo della proposta di revisione, verbali parlamentari delle due deliberazioni, eventuale richiesta di referendum confermativo ex art. 138 Cost., ricorso incidentale di costituzionalità.

    Caso 4: voto, eleggibilità e qualità della rappresentanza (artt. 48 e 51 Cost.)

    Scenario

    Sempronia, neomaggiorenne, esercita per la prima volta il diritto di voto in occasione delle elezioni politiche. Contestualmente, si discute pubblicamente di una legge elettorale che introdurrebbe soglie di sbarramento elevate e premi di maggioranza significativi.

    Come si legge in pratica

    L’art. 48 Cost. qualifica il voto come «personale ed eguale, libero e segreto» e ne fa un dovere civico; l’art. 51 garantisce l’accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza. La Corte costituzionale ha affermato in più occasioni che il legislatore elettorale gode di discrezionalità, ma incontra limiti nel principio di rappresentatività e nel divieto di alterare in modo manifestamente irragionevole il rapporto fra voti e seggi. Il caso mostra come l’art. 1 Cost., letto con l’art. 48, presieda alla qualità della democrazia rappresentativa: non basta che si voti, occorre che il voto sia effettivo.

    Documenti

    Tessera elettorale, scheda di voto, legge elettorale applicabile, eventuali ricorsi al giudice ordinario o questioni di costituzionalità sollevate in via incidentale.

    Caso 5: sciopero, art. 40 Cost. e bilanciamento con i diritti dei cittadini-utenti

    Scenario

    Un sindacato proclama uno sciopero generale nei servizi pubblici essenziali. Tizio, utente del trasporto ferroviario, si interroga sui limiti che il diritto di sciopero incontra rispetto ai diritti di altri cittadini.

    Come si legge in pratica

    L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero «nell’ambito delle leggi che lo regolano»: è manifestazione tipica del principio lavorista dell’art. 1 Cost. e degli artt. 35-39 Cost. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che si tratta di un diritto soggettivo perfetto, ma non assoluto: deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali (salute, libertà di circolazione, istruzione). Per questo la legge sui servizi pubblici essenziali impone preavviso, durata massima e prestazioni indispensabili. Il caso mostra come la sovranità popolare, calata nel mondo del lavoro, generi conflitti che la Costituzione affida al bilanciamento legislativo e al sindacato della Corte.

    Documenti

    Proclamazione dello sciopero, comunicazione alla Commissione di garanzia, accordi sui servizi minimi, eventuali ordinanze di precettazione.

    Quando chiedere una verifica

    Le situazioni che intrecciano diritti costituzionali e norme ordinarie richiedono sempre una lettura calata sui fatti concreti: ammissibilità di un referendum, validità di un atto elettorale, legittimità di un licenziamento, perimetro di uno sciopero. In presenza di un caso reale, è opportuno raccogliere documentazione completa e rivolgersi a chi può esaminarla nel rispetto delle proprie competenze.

    Norme e fonti collegate

    • Statuto albertino del 4 marzo 1848 (per il contesto storico pre-repubblicano)
    • Esiti del referendum istituzionale del 2 giugno 1946
    • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), artt. 27-31
    • Giurisprudenza della Corte costituzionale sui Princìpi supremi

    Domande frequenti

    L’art. 1 Cost. può essere modificato?

    Solo entro limiti molto stretti. La forma repubblicana è esplicitamente sottratta a revisione dall’art. 139 Cost., e la giurisprudenza costituzionale considera i Princìpi supremi (fra cui il carattere democratico e il principio lavorista) come limiti impliciti alla revisione costituzionale.

    Cosa significa «fondata sul lavoro»?

    Significa che il lavoro, in tutte le sue forme, è valore costituzionale e criterio di partecipazione: orienta il legislatore (artt. 4, 35-40 Cost.), giustifica la fiscalità progressiva (art. 53 Cost.) e definisce la concezione della cittadinanza come responsabilità attiva.

    La sovranità popolare è illimitata?

    No. L’art. 1 Cost. afferma che si esercita «nelle forme e nei limiti della Costituzione»: la maggioranza politica trova confini nei diritti fondamentali, nella rigidità costituzionale e nel controllo della Corte costituzionale.

    Che ruolo ha il referendum del 2 giugno 1946?

    È l’atto fondativo della forma repubblicana: la scelta dei cittadini fra Monarchia e Repubblica costituisce il presupposto storico dell’art. 1 e ne giustifica l’irriducibilità ai sensi dell’art. 139 Cost.

    L’art. 1 ha valore solo simbolico?

    No. Pur essendo norma di principio, viene costantemente utilizzato come parametro interpretativo dalla Corte costituzionale e dai giudici comuni, soprattutto nelle materie del lavoro, della rappresentanza politica e dei limiti alla revisione.

    Andrea Marton
    Autore e divulgatore di leggeinchiaro.it. Cura contenuti di taglio storico-costituzionale e civile, con attenzione al rapporto fra principi fondamentali e applicazioni concrete.
  • Art. 713 Codice della Navigazione – Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea

    Art. 713 Codice della Navigazione – Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.

  • Art. 19 RD 12/1941 – Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o

    Art. 19 RD 12/1941 – Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede). I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario. La ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un’unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un’unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l’altro in sede centrale. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali. I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell’ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni. I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell’incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all’articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

  • Art. 694 Codice della Navigazione – Aeroporti privati

    Art. 694 Codice della Navigazione – Aeroporti privati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali e delle convenzioni vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aeroporti e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.

  • Art. 715-ter Codice della Navigazione

    Art. 715-ter Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 10 septies L. 212/2000 – (Circolari)

    Art. 10 septies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Circolari)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. L'amministrazione finanziaria pubblica circolari per fornire: a) la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti; b) approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali; c) inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità; d) istruzioni operative ai suoi uffici.

    2. Nella elaborazione delle circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione.

    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, il suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, adotta su proposta dell'Amministrazione finanziaria gli atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai quali devono attenersi le circolari di cui al comma 1, lettere a), b) e c). ))

  • Art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Accordi contrattuali

    Art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992 – Accordi contrattuali

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l’ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilità riservate alla regione e di quelle attribuite alle unità sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determinazione del piano delle attività relative alle alte specialità ed alla rete dei servizi di emergenza; d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell’ articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all’articolo 8-quater, comma 7.

    2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalità di cui al comma 1-bis, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l’erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell’azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall’articolo 8-octies. e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all’ articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l’attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonché sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell’ articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.

  • Art. 42-bis RD 12/1941 – Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario

    Art. 42-bis RD 12/1941 – Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario). Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione. Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. 110a

  • Art. 703 Codice della Navigazione – Devoluzione delle opere non amovibili

    Art. 703 Codice della Navigazione – Devoluzione delle opere non amovibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54. Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente. Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso , salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria . Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salva diversa determinazione dell'ENAC motivata in ordine al corretto svolgimento del servizio. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile. La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate. Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

  • Art. 188 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere

    Art. 188 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.

    2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.

    3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.