- Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
- Alla cessazione della concessione, le opere non amovibili costruite sull'area demaniale sono acquisite dallo Stato, salvo diversa previsione nell'atto concessorio.
- L'ENAC può ordinare la demolizione delle opere e la restituzione del demanio al pristino stato; se il concessionario non ottempera, provvede d'ufficio ex art. 54.
- Alla scadenza naturale, il concessionario subentrante deve corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro, calcolato secondo criteri regolatori precisi.
- Le attività commerciali non soggette a regolazione tariffaria restano di proprietà dello Stato senza rimborso, con alcune eccezioni per gli impianti autorizzati dall'ENAC.
Testo dell'articoloVigente
Art. 703 Codice della Navigazione — Devoluzione delle opere non amovibili
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato. L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54. Alla scadenza naturale della concessione, il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente il valore di subentro. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, tale valore, per gli immobili e gli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse, inseriti nel contratto di programma e approvati dall'ENAC, è pari al valore delle opere alla data di subentro, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici, limitatamente alla quota di detti beni ascritta ai servizi soggetti a regolazione tariffaria rilevabile dalla contabilità analitica regolatoria certificata presentata dal concessionario uscente per l'annualità immediatamente precedente. Gli immobili e gli impianti fissi insistenti alla data del subentro sul sedime aeroportuale, realizzati o acquisiti dal concessionario uscente con proprie risorse e destinati allo svolgimento di attività di natura commerciale, come tali non soggette a regolazione tariffaria, restano di proprietà del demanio dello Stato, senza che sia dovuto alla società concessionaria alcun rimborso , salvo che per gli immobili e impianti fissi di natura commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la realizzazione o l'acquisizione degli stessi, in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo da contabilità analitica regolatoria . Il concessionario uscente è obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fissate all'atto di concessione sino al subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del relativo valore di subentro dovuto dallo stesso, salva diversa determinazione dell'ENAC motivata in ordine al corretto svolgimento del servizio. In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili, come indicato nei periodi precedenti riguardanti la scadenza naturale della concessione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile. La disciplina in materia di valore di subentro, rimborsi e indennizzi di cui al presente articolo non trova applicazione qualora meccanismi per la determinazione di valore di subentro, rimborsi e indennizzi siano già previsti nelle convenzioni di gestione aeroportuale vigenti, che restano in tal caso immodificate. Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
Commento
Ratio e collocazione sistematica
L'art. 703 del Codice della navigazione disciplina uno degli aspetti più delicati del regime concessorio aeroportuale: la sorte delle opere realizzate dal gestore sul sedime demaniale alla cessazione della concessione. Si tratta di un tema di grande rilevanza economica, dato l'enorme volume di investimenti che le società concessionarie realizzano sulle infrastrutture aeroportuali nel corso di concessioni che possono protrarsi per decenni.
La norma si muove in un campo di tensione tra due interessi contrapposti: da un lato l'interesse pubblico alla tutela del patrimonio demaniale e alla continuità del servizio aeroportuale; dall'altro l'interesse privato del concessionario a non vedersi espropriare senza indennizzo gli investimenti effettuati durante la concessione. Il legislatore ha costruito un sistema articolato che, pur prevedendo la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili, cerca di bilanciare queste esigenze attraverso il meccanismo del valore di subentro.
La proprietà delle opere durante la concessione
Fino alla cessazione della concessione, le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio. Questa previsione è coerente con i principi generali in materia di concessioni di beni demaniali: il concessionario che costruisce su area demaniale non acquisisce la proprietà del suolo, ma le opere da lui edificate entrano temporaneamente nel suo patrimonio per la durata della concessione, secondo un meccanismo per certi versi analogo al diritto di superficie ex artt. 952 e ss. del codice civile.
L'inclusione delle opere nel patrimonio del concessionario durante la vigenza della concessione ha importanti conseguenze: tali beni possono essere iscritti nell'attivo di bilancio, possono essere oggetto di ammortamento fiscale, possono essere dati in garanzia nell'ambito di operazioni di finanziamento (project finance), e la loro valorizzazione influisce sul contratto di programma con l'ENAC e sulla determinazione delle tariffe aeroportuali.
La devoluzione alla cessazione: regola generale ed eccezioni
Alla cessazione della concessione, le opere non amovibili costruite sull'area demaniale restano acquisite allo Stato, salvo diversa previsione nell'atto di concessione. La norma distingue tra:
Opere amovibili: strutture che possono essere rimosse senza danneggiare l'infrastruttura o senza richiedervi investimenti sproporzionati. Queste non rientrano nella devoluzione automatica e possono essere recuperate dal concessionario uscente.
Opere non amovibili: costruzioni incorporate stabilmente nel sedime aeroportuale — piste, raccordi, terminal, hangar fissi, torri di controllo, impianti tecnici integrati — che per loro natura non possono essere rimosse senza compromettere la funzionalità dell'aeroporto. Queste sono acquisite allo Stato alla cessazione della concessione.
La 'diversa previsione nell'atto di concessione' consente alle parti di derogare alla regola generale in fase di negoziazione della concessione, ad esempio prevedendo un indennizzo per categorie specifiche di opere o diversi meccanismi di valorizzazione.
Il potere demolitorio dell'ENAC
L'ENAC ha la facoltà di ordinare la demolizione delle opere e la restituzione del bene demaniale al pristino stato, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione. Questo potere riflette l'interesse dell'amministrazione a ripristinare la condizione originaria del demanio, in particolare quando le opere realizzate dal concessionario non siano compatibili con le nuove destinazioni d'uso dell'area aeroportuale o siano diventate obsolete.
Se il concessionario non esegue l'ordine di demolizione, l'ENAC può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'art. 54 del Codice della navigazione, che disciplina l'esecuzione coattiva degli ordini dell'autorità aeronautica. I costi dell'intervento d'ufficio sono a carico del concessionario inadempiente.
Il valore di subentro alla scadenza naturale
Il meccanismo del valore di subentro è il cuore del regime patrimoniale previsto dall'art. 703 per le concessioni che giungono a scadenza naturale. Il concessionario subentrante ha l'obbligo di corrispondere al concessionario uscente un valore determinato secondo criteri specifici:
Per gli immobili e gli impianti fissi soggetti a regolazione tariffaria, il valore di subentro è pari al valore delle opere alla data del subentro, al netto degli ammortamenti e degli eventuali contributi pubblici ricevuti, limitatamente alla quota ascritta ai servizi regolamentati come risulta dalla contabilità analitica regolatoria certificata.
Per gli immobili e impianti fissi destinati ad attività commerciali non soggette a regolazione tariffaria (negozi, parcheggi, hotel aeroportuali, ecc.), la norma prevede che restino di proprietà dello Stato senza alcun rimborso al concessionario uscente, con l'eccezione degli impianti commerciali che siano stati espressamente autorizzati dall'ENAC in quanto funzionali all'attività aeroportuale e alla valorizzazione dello scalo, per i quali spetta un rimborso pari al valore contabile residuo.
Questa distinzione riflette una scelta di politica economica: le rendite da attività commerciali non regolamentate restano allo Stato in quanto originate dall'uso di beni pubblici, mentre le opere funzionali al servizio aeroportuale regolamentato meritano una forma di indennizzo per non scoraggiare gli investimenti del concessionario nel corso della gestione.
L'obbligo di continuità gestionale e il subingresso anticipato
La norma prevede che il concessionario uscente sia obbligato a proseguire l'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle stesse condizioni fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del valore di subentro. Tale obbligo di continuità è fondamentale per evitare interruzioni del servizio pubblico, e l'ENAC può derogare a questa regola solo con motivazione riferita al corretto svolgimento del servizio.
In caso di subingresso anticipato — prima della scadenza naturale — o di cessazione della concessione prima del termine, si applica lo stesso meccanismo del valore di subentro, calcolato come valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. Resta fermo il diritto generale alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
Casi pratici
Caso 1: Cessazione della concessione e devoluzione del terminal
Tizio, concessionario uscente di un aeroporto regionale, ha costruito durante la concessione un nuovo terminal passeggeri del valore di 50 milioni di euro. Alla scadenza naturale della concessione, il terminal — opera non amovibile insistente sul demanio aeronautico — viene acquisito dallo Stato; il concessionario subentrante dovrà corrispondere a Tizio il valore di subentro calcolato al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici ricevuti per la costruzione.
Caso 2: Opere commerciali alla scadenza della concessione
Caio, gestore di un grande aeroporto nazionale, ha realizzato durante la concessione un complesso commerciale all'interno del terminal con negozi e ristoranti. Alla scadenza della concessione, questi impianti — destinati ad attività commerciali non soggette a regolazione tariffaria — restano di proprietà dello Stato senza alcun rimborso a Caio, a meno che non siano stati espressamente autorizzati dall'ENAC come funzionali alla valorizzazione dell'aeroporto.
Caso 3: Ordine di demolizione di opere non conformi
Sempronio, ex concessionario di un piccolo aeroporto privato, ha costruito durante la concessione alcuni hangar che non erano previsti nell'atto concessorio e non rispettano i requisiti di sicurezza attuali. L'ENAC, all'atto della cessazione della concessione, ordina a Sempronio la demolizione degli hangar e la restituzione dell'area al pristino stato; se Sempronio non ottempera entro il termine fissato, l'ENAC procede d'ufficio addebitando i costi al concessionario inadempiente.
Domande frequenti
Cosa succede alle opere costruite da un gestore aeroportuale quando la concessione scade?
Le opere non amovibili insistenti sul sedime demaniale sono acquisite dallo Stato alla cessazione della concessione, salvo diversa previsione nell'atto concessorio. Il concessionario subentrante deve corrispondere al concessionario uscente un valore di subentro calcolato secondo criteri regolativi previsti dalla norma.
Come si calcola il valore di subentro per gli impianti aeroportuali?
Per gli impianti soggetti a regolazione tariffaria, il valore di subentro è pari al valore delle opere al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici, limitatamente alla quota ascritta ai servizi regolamentati da contabilità analitica certificata. Per gli impianti commerciali non regolamentati, di regola non è dovuto alcun rimborso.
Il concessionario uscente può portare via le strutture costruite durante la concessione?
Solo se si tratta di opere amovibili. Le opere non amovibili restano acquisite allo Stato. L'ENAC può anche ordinare la demolizione e il ripristino del pristino stato, procedendo d'ufficio in caso di inadempimento.
Cosa succede se il concessionario uscente non vuole continuare a gestire l'aeroporto in attesa del nuovo gestore?
Il concessionario uscente è obbligato per legge a proseguire l'amministrazione ordinaria dell'aeroporto fino all'effettivo subentro del nuovo concessionario, previo pagamento del valore di subentro. L'ENAC può derogare a questo obbligo solo con motivazione riferita al corretto svolgimento del servizio.
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