Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Art. 214 DPR 495/1992 – Motoveicoli ed autoveicoli d’epoca

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai veicoli d'epoca, iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.

    2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti: a) 40 km/h, in ogni caso; b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota; c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.

    3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.

    4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia. 5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

  • Art. 744 Codice della Navigazione – Aeromobili di Stato e aeromobili privati

    Art. 744 Codice della Navigazione – Aeromobili di Stato e aeromobili privati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato. Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati. Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

  • Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi

    Art. 92 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

    Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.

  • Art. 68 RD 12/1941 – Ufficio del massimario e del ruolo

    Art. 68 RD 12/1941 – Ufficio del massimario e del ruolo

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Ufficio del massimario e del ruolo. Presso la corte suprema di cassazione è costituito un ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato della corte medesima designato dal primo presidente. All’ufficio sono addetti, salvo il disposto del terzo comma dell’art. 135, nove magistrati, di grado non superiore a consigliere di corte d’appello o parificato, cinque dei quali possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura, entro i limiti numerici stabiliti nell’articolo 210 del presente ordinamento. Le attribuzioni dell’ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale del Re Imperatore.

  • Art. 196 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

    Art. 196 DPR 495/1992 – Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati: a) lunghezza massima 1,10 m; b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m; c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo; d) sedile monoposto; e) massa in ordine di marcia 40 kg; f) potenza massima del motore 1 kw; g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg).

    2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma

    1. 3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti e della navigazione può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.

  • Art. 8 D.Lgs. 231/2001 – Autonomia delle responsabilità dell’ente

    Art. 8 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Autonomia delle responsabilità dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

    2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

    3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

  • Art. 69 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    Art. 69 Reg. (UE) 2023/1114 – Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    I prestatori di servizi per le cripto-attività notificano senza indugio alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione prima che i nuovi membri esercitino attività e forniscono alla rispettiva autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 68.

  • Art. 39 DPR 445/2000 – Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

    Art. 39 DPR 445/2000 – Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

  • Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale

    Art. 110 c.c. – Celebrazione fuori della casa comunale

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.

  • Art. 26 CAD – Articolo abrogato

    Art. 26 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 33 D.Lgs. 141/2024 – Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta

    Art. 33 D.Lgs. 141/2024 – Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell’Agenzia la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di: a) radiazione dall’albo professionale degli spedizionieri doganali; b) perdita dei requisiti previsti dall’articolo 31, comma 2, lettere b) e c); c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.

    2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell’ articolo 545-bis del codice di procedura penale.

    3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all’albo, il provvedimento di revoca è adottato dall’Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

  • Art. 29 T.U. Stupefacenti – Vigilanza sulla coltivazione e produzione

    Art. 29 T.U. Stupefacenti – Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e' concordata tra il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed estenzione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario

    2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari dalla Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.

    3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

    4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.

    5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni. Torna al sommario