Autore: Andrea Marton

  • Art. 66 D.Lgs. 174/2016 – Atti interruttivi della prescrizione

    Art. 66 D.Lgs. 174/2016 – Atti interruttivi della prescrizione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con l’invito a dedurre ai sensi dell’articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

    2. A seguito dell’interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso.

    3. Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.

  • Art. 21 TULPS – Manifestazioni sediziose: bandiere, emblemi e distintivi

    Art. 21 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità.

    È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

  • Art. 701 Codice della Navigazione – Aviosuperfici

    Art. 701 Codice della Navigazione – Aviosuperfici

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni. I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.

  • Art. 192 DPR 495/1992 – Omologazione ed approvazione

    Art. 192 DPR 495/1992 – Omologazione ed approvazione

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo

    405. 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

    3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma

    2. 4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso è comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.

    5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.

    6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice. Può essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.

    7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

    8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 60

  • Art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA

    Art. 50 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire direttamente con le persone fisiche sono progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche interessate siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dal punto di vista di una persona fisica ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenendo conto delle circostanze e del contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

    2. I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, garantiscono che gli output del sistema di IA siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. I fornitori garantiscono che le loro soluzioni tecniche siano efficaci, interoperabili, solide e affidabili nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, tenendo conto delle specificità e dei limiti dei vari tipi di contenuti, dei costi di attuazione e dello stato dell'arte generalmente riconosciuto, come eventualmente indicato nelle pertinenti norme tecniche. Tale obbligo non si applica se i sistemi di IA svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dal deployer o la rispettiva semantica, o se autorizzati dalla legge ad accertare, prevenire, indagare o perseguire reati.

    3. I deployer di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di un sistema di categorizzazione biometrica informano le persone fisiche che vi sono esposte in merito al funzionamento del sistema e trattano i dati personali in conformità dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e della direttiva (UE) 2016/680, a seconda dei casi. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA utilizzati per la categorizzazione biometrica e il riconoscimento delle emozioni autorizzati dalla legge per accertare, prevenire o indagare reati, fatte salve le tutele adeguate per i diritti e le libertà dei terzi e conformemente al diritto dell'Unione.

    4. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video che costituiscono un «deep fake» rendono noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati. Qualora il contenuto faccia parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza di cui al presente paragrafo si limitano all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera. I deployer di un sistema di IA che genera o manipola testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico rendono noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Tale obbligo non si applica se l'uso è autorizzato dalla legge per accertare, prevenire, indagare o perseguire reati o se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto.

    5. Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione. Le informazioni devono essere conformi ai requisiti di accessibilità applicabili.

    6. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicati i requisiti e gli obblighi di cui al capo III, così come gli altri obblighi di trasparenza stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale per i deployer dei sistemi di IA.

    7. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione per facilitare l'efficace attuazione degli obblighi relativi alla rilevazione e all'etichettatura dei contenuti generati o manipolati artificialmente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per approvare tali codici di buone pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 6. Se ritiene che il codice non sia adeguato, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifichi norme comuni per l'attuazione di tali obblighi secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

  • Art. 13 T.U. Stupefacenti – Le cinque tabelle delle sostanze sottoposte a controllo

    Art. 13 T.U. Stupefacenti – Tabelle soggette a controllo

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).

    2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

    3. (comma abrogato).

    4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

    5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e l'Istituto superiore di sanità ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati. Torna al sommario

  • Art. 23 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

    Art. 23 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nei rapporti fra coniugi

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La materia delle pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 38 RD 12/1941

    Art. 38 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Art. 53 Reg. (UE) 2024/1689 – Obblighi dei fornitori di modelli di IA per finalità generali

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. I fornitori di modelli di IA per finalità generali:

    a) redigono e mantengono aggiornata la documentazione tecnica del modello, compresi il processo di addestramento e prova e i risultati della sua valutazione, che contiene almeno le informazioni di cui all'allegato XI affinché possa essere trasmessa, su richiesta, all'ufficio per l'IA e alle autorità nazionali competenti;

    b) elaborano, mantengono aggiornate e mettono a disposizione informazioni e documentazione per i fornitori di sistemi di IA che intendono integrare il modello di IA per finalità generali nei loro sistemi di IA. Fatta salva la necessità di rispettare e proteggere i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali riservate o i segreti commerciali conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le informazioni e la documentazione: i) consentono ai fornitori di sistemi di IA di avere una buona comprensione delle capacità e dei limiti del modello di IA per finalità generali e di adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento; nonché ii) contengono almeno gli elementi di cui all'allegato XII; i) consentono ai fornitori di sistemi di IA di avere una buona comprensione delle capacità e dei limiti del modello di IA per finalità generali e di adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento; nonché ii) contengono almeno gli elementi di cui all'allegato XII;

    i) consentono ai fornitori di sistemi di IA di avere una buona comprensione delle capacità e dei limiti del modello di IA per finalità generali e di adempiere ai loro obblighi a norma del presente regolamento; nonché

    ii) contengono almeno gli elementi di cui all'allegato XII;

    c) attuano una politica volta ad adempiere al diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti ad esso collegati e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all'avanguardia, una riserva di diritti espressa a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/790;

    d) redigono e mettono a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l'addestramento del modello di IA per finalità generali, secondo un modello fornito dall'ufficio per l'IA.

    2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano ai fornitori di modelli di IA rilasciati con licenza libera e open source che consentono l'accesso, l'uso, la modifica e la distribuzione del modello e i cui parametri, compresi i pesi, le informazioni sull'architettura del modello e le informazioni sull'uso del modello, sono resi pubblici. Tale eccezione non si applica ai modelli di IA per finalità generali con rischi sistemici.

    3. I fornitori di modelli di IA per finalità generali collaborano, secondo necessità, con la Commissione e le autorità nazionali competenti nell'esercizio delle loro competenze e dei loro poteri a norma del presente regolamento.

    4. I fornitori di modelli di IA per finalità generali possono basarsi su codici di buone pratiche ai sensi dell'articolo 56 per dimostrare la conformità agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, finché non è pubblicata una norma armonizzata. La conformità alle norme armonizzate europee garantisce ai fornitori la presunzione di conformità nella misura in cui tali norme contemplano tali obblighi. I fornitori di modelli di IA per finalità generali che non aderiscono a un codice di buone pratiche approvato dimostrano mezzi alternativi adeguati di conformità ai fini di approvazione da parte della Commissione.

    5. Allo scopo di agevolare la conformità all'allegato XI, in particolare al punto 2, lettere d) ed e), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 97 per specificare le metodologie di misurazione e di calcolo al fine di consentire che la documentazione sia comparabile e verificabile.

    6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 97, paragrafo 2, per modificare gli allegati XI e XII alla luce degli sviluppi tecnologici in evoluzione.

    7. Le informazioni o la documentazione ottenute a norma del presente articolo, compresi i segreti commerciali, sono trattate in conformità degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 78.

  • Tassazione separata: casi pratici art. 17 TUIR (TFR, arretrati)

    La tassazione separata e’ un regime speciale che evita di applicare l’aliquota IRPEF marginale piu’ alta a redditi che, pur incassati in un singolo anno, maturano in un arco temporale lungo. Il TFR maturato in vent’anni, gli arretrati di stipendio sbloccati dopo un contenzioso, la plusvalenza per la cessione di un’azienda di famiglia: senza una regola di equita’, questi importi farebbero schizzare il contribuente nello scaglione del 43% solo perche’ fiscalmente concentrati in un singolo periodo d’imposta. L’art. 17 TUIR contiene proprio l’elenco tassativo di queste fattispecie e demanda al datore di lavoro o agli intermediari il calcolo dell’aliquota media. Vediamo come funziona con cinque scenari concreti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    La tassazione separata e’ disciplinata dagli articoli 17, 19 e 21 del TUIR (D.P.R. 917/1986). L’art. 17 individua i redditi che vi sono soggetti; l’art. 19 stabilisce la regola di calcolo specifica per TFR e altre indennita’ di fine rapporto; l’art. 21 definisce la modalita’ di applicazione dell’aliquota per gli altri redditi a formazione pluriennale. Il filo conduttore e’ che l’imposta non si calcola sulla somma del reddito ordinario dell’anno piu’ il provento straordinario, ma applicando un’aliquota “media” parametrata al biennio precedente, in modo da neutralizzare il salto di scaglione.

    Il calcolo viene effettuato automaticamente dal sostituto d’imposta in sede di Certificazione Unica e di modello 770: il contribuente trova gia’ la trattenuta operata. L’Agenzia delle Entrate, normalmente entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, riliquida l’imposta sulla base degli scaglioni effettivi del biennio e notifica eventuale conguaglio (a debito o a credito). Per alcune fattispecie e’ ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria, da esercitare in dichiarazione, quando essa risulta piu’ favorevole.

    Redditi a tassazione separata: l’elenco art. 17

    L’art. 17 elenca le ipotesi principali. Le piu’ frequenti, per le quali costruiremo i casi pratici, sono:

    • TFR e indennita’ equipollenti: il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, le indennita’ percepite a fronte della cessazione del rapporto e ogni altra somma corrisposta in conseguenza della cessazione (incluse le somme a titolo di incentivo all’esodo).
    • Arretrati di lavoro dipendente: emolumenti riferiti ad anni precedenti, corrisposti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, oppure per cause non dipendenti dalla volonta’ delle parti.
    • Plusvalenze da cessione d’azienda: realizzate dall’imprenditore individuale o dagli eredi, quando l’azienda e’ posseduta da piu’ di cinque anni.
    • Indennita’ per la perdita dell’avviamento commerciale: corrisposta al conduttore di immobili locati per uso diverso da quello abitativo alla cessazione del rapporto, ai sensi della L. 392/1978.
    • Indennita’ di preavviso non lavorato e altre somme una tantum connesse al rapporto di lavoro.
    • Redditi pluriennali imputati per trasparenza, redditi degli eredi connessi all’attivita’ di lavoro autonomo del de cuius, somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti.

    Come si calcola l’aliquota media biennio

    La regola base e’ contenuta nell’art. 21 TUIR e, per il TFR, specificata dall’art. 19. Si prende il reddito complessivo IRPEF dei due anni precedenti a quello in cui matura il diritto alla percezione del provento; si calcola l’imposta teorica su quel reddito complessivo applicando gli scaglioni vigenti; si determina l’aliquota media dividendo l’imposta teorica per il reddito complessivo e moltiplicando per cento; quell’aliquota media viene poi applicata all’importo soggetto a tassazione separata.

    Per il TFR, l’art. 19 introduce due peculiarita’: il reddito di riferimento e’ costituito dall’ammontare del TFR diviso per il numero di anni e frazioni di anno di durata del rapporto, moltiplicato per dodici; e la rivalutazione annuale del TFR e’ tassata separatamente con imposta sostitutiva del 17%. Sulla quota residua si applica l’aliquota corrispondente allo scaglione in cui rientra il reddito di riferimento cosi’ annualizzato.

    Scenario 1 – TFR di un dipendente con 20 anni di anzianita’

    Situazione: Marco lascia l’azienda a fine 2025 dopo 20 anni esatti di lavoro. Il datore di lavoro liquida un TFR lordo di 40.000 euro (gia’ al netto della rivalutazione, gia’ tassata col 17%).

    Calcolo: il reddito di riferimento e’ 40.000 / 20 anni x 12 mesi = 24.000 euro. Si applica l’aliquota corrispondente allo scaglione 15.001-28.000 euro (25%). L’imposta lorda sul TFR e’ 40.000 x 25% = 10.000 euro. Netto in busta paga di liquidazione: 30.000 euro.

    Cosa succede dopo: entro il quarto anno l’AdE riliquida l’imposta. Se l’aliquota media effettiva del biennio 2023-2024 di Marco era 23%, l’imposta dovuta scende a 9.200 euro e arrivera’ un rimborso di 800 euro tramite avviso bonario. Nessuna azione richiesta a Marco: il sostituto ha gia’ applicato la ritenuta, l’AdE gestisce il conguaglio d’ufficio.

    Scenario 2 – Arretrati stipendio per tre anni

    Situazione: Laura, dipendente pubblica, vince un ricorso al giudice del lavoro nel 2025 e riceve 18.000 euro di arretrati relativi a una qualifica superiore riconosciuta retroattivamente per gli anni 2022-2023-2024.

    Calcolo: il sostituto d’imposta applica l’aliquota media del biennio 2023-2024. Reddito medio Laura: 32.000 euro annui, imposta teorica circa 7.700 euro, aliquota media 24,06%. Sui 18.000 euro di arretrati l’IRPEF e’ 4.331 euro.

    Confronto con tassazione ordinaria: se quei 18.000 fossero stati cumulati al reddito 2025 (ipotizziamo 33.000 euro), Laura sarebbe finita nello scaglione 38% per la quota eccedente 28.000 euro, con un carico aggiuntivo stimato di 5.880 euro. Il regime separato le ha fatto risparmiare circa 1.500 euro. Nessuna opzione per ordinaria, quindi: in CU 2026 trovera’ gia’ la ritenuta.

    Scenario 3 – Plusvalenza da cessione d’azienda

    Situazione: Giulio, titolare di una ditta individuale dal 2008, cede l’azienda nel 2025 a un acquirente terzo per 250.000 euro. Il valore fiscale dei beni ceduti era 100.000 euro: plusvalenza realizzata 150.000 euro.

    Opzione: poiche’ l’azienda e’ posseduta da piu’ di cinque anni, Giulio puo’ optare per la tassazione separata in dichiarazione (quadro RM del modello Redditi PF). L’aliquota media del biennio 2023-2024, con reddito medio di 45.000 euro, e’ del 30%. Imposta sulla plusvalenza: 45.000 euro.

    Alternativa: tassazione ordinaria con accumulo al reddito 2025 – i 150.000 euro entrerebbero quasi tutti nello scaglione 43%, con imposta di circa 60.000 euro. Risparmio scegliendo la separata: 15.000 euro. Giulio puo’ anche optare per la rateizzazione ai sensi dell’art. 86 TUIR se la cessione e’ avvenuta nell’esercizio d’impresa (ipotesi alternativa, non cumulabile).

    Scenario 4 – Eredita’ di azienda agricola

    Situazione: Anna eredita dal padre nel 2025 un’azienda agricola con un valore fiscale di 80.000 euro. Decide di cedere immediatamente l’azienda a un cugino per 200.000 euro, realizzando una plusvalenza di 120.000 euro.

    Trattamento: la cessione e’ avvenuta entro cinque anni dall’acquisto a titolo gratuito, ma il legislatore consente comunque la tassazione separata in capo all’erede ai sensi dell’art. 17 TUIR per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito, indipendentemente dal periodo di possesso (regola specifica eredi). Aliquota media biennio 2023-2024 di Anna: 27%. Imposta: 32.400 euro.

    Imposta di successione: separatamente, la successione e’ soggetta all’imposta di registro sulle quote eccedenti la franchigia (1 milione tra coniuge e figli, quindi nessuna imposta sul valore di 80.000). I due tributi non si cumulano sullo stesso presupposto.

    Scenario 5 – Indennita’ di preavviso non lavorato

    Situazione: Davide, licenziato senza preavviso a giugno 2025, riceve un’indennita’ sostitutiva del preavviso pari a tre mensilita’ = 7.500 euro lordi, oltre al TFR maturato di 12.000 euro.

    Calcolo: entrambe le somme rientrano nella tassazione separata ex art. 17 lett. a) TUIR. L’aliquota media del biennio 2023-2024, con reddito medio di 25.000 euro, e’ del 22%. Sull’indennita’ di preavviso (7.500 euro) imposta = 1.650 euro; sul TFR (12.000 / 5 anni x 12 = reddito riferimento 28.800, scaglione 35% sulla quota eccedente 28.000) imposta circa 4.060 euro.

    Liquidazione: il datore di lavoro applica le ritenute, Davide riceve in CU 2026 il dettaglio. Non e’ richiesta opzione: la separata e’ la regola, l’ordinaria sarebbe svantaggiosa avendo Davide nel 2025 anche redditi NASpI a partire da luglio.

    Quando conviene optare per tassazione ordinaria

    Per alcune fattispecie (ad esempio plusvalenze, alcuni arretrati e i redditi pluriennali da partecipazione) il contribuente puo’ scegliere in dichiarazione di applicare la tassazione ordinaria, rinunciando alla separata. La scelta e’ conveniente quando il reddito complessivo del biennio precedente e’ stato significativamente piu’ alto di quello dell’anno corrente: in quel caso l’aliquota media “storicizzata” sarebbe penalizzante e l’IRPEF ordinaria, anche cumulando il provento straordinario, risulta inferiore.

    Tipico esempio: un libero professionista con un picco di fatturato nel biennio 2022-2023, che nel 2025 ha redditi modesti e incassa arretrati per parcelle pregresse. Calcolare entrambe le ipotesi (separata vs ordinaria) prima di compilare il quadro RM del modello Redditi e’ essenziale. Strumenti utili: il software di compilazione AdE che mostra entrambe le simulazioni; in alternativa, ci si puo’ rivolgere a un CAF abilitato per la liquidazione.

    Attenzione: l’opzione e’ irrevocabile una volta esercitata e va indicata barrando la specifica casella nel quadro. Il contribuente che ha gia’ subito ritenuta separata da parte del sostituto puo’ comunque optare in dichiarazione, e l’imposta sara’ ricalcolata in via ordinaria con scomputo della ritenuta gia’ operata.

    Norme e fonti

    Il quadro normativo si appoggia su queste fonti primarie:

    • Art. 17 TUIR (D.P.R. 917/1986): elenco delle fattispecie soggette a tassazione separata. Vedi art. 17 TUIR.
    • Art. 19 TUIR: regole specifiche per TFR e indennita’ equipollenti, aliquota media e tassazione della rivalutazione al 17%.
    • Art. 21 TUIR: meccanismo di calcolo dell’aliquota media per le fattispecie diverse dal TFR (plusvalenze pluriennali, arretrati, redditi pluriennali).
    • Art. 16 TUIR (ora rinumerato): scaglioni IRPEF utilizzati per il calcolo dell’aliquota teorica del biennio.
    • Art. 7 D.P.R. 600/1973: la norma originaria sui sostituti d’imposta e la riliquidazione AdE entro il quarto anno (parte abrogata, ora confluita nella disciplina della Certificazione Unica e del modello 770).

    Domande frequenti

    Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per riliquidare l’imposta in regime separato?

    Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui e’ confluito il reddito a tassazione separata. Il conguaglio (a debito o a credito) viene comunicato con avviso bonario, pagabile in unica soluzione o in otto rate trimestrali se l’importo supera i 100 euro.

    Il TFR destinato a un fondo pensione e’ tassato come gli altri TFR?

    No. Il TFR conferito alla previdenza complementare segue le regole del D.Lgs. 252/2005 (aliquota dal 15% al 9% in base agli anni di partecipazione al fondo, e non quella media del biennio). Solo il TFR lasciato in azienda o liquidato al lavoratore segue l’art. 19 TUIR.

    Se ricevo un arretrato di pensione di 5.000 euro relativo a tre anni precedenti, devo dichiararlo in qualche quadro speciale?

    L’INPS applica gia’ la ritenuta a titolo di tassazione separata e la riporta nella CU. Il contribuente trova l’importo nel quadro RM del modello Redditi PF (oppure non e’ obbligato a dichiararlo se non ha altri redditi che impongano la dichiarazione). Puo’ optare per l’ordinaria se ritiene piu’ conveniente.

    Posso rateizzare l’imposta sulla plusvalenza da cessione d’azienda?

    Si’, se la cessione e’ avvenuta nell’esercizio d’impresa l’art. 86 TUIR consente la rateizzazione in cinque quote annuali costanti, ma e’ un’opzione alternativa alla tassazione separata (non cumulabile). In sede di dichiarazione il contribuente sceglie l’opzione fiscalmente piu’ conveniente in base al proprio profilo reddituale prospettico.

    Vedi anche: TFR e tassazione separata, TFR al fondo pensione, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, Pensioni estere e Pensione complementare.

  • Art. 10 CTS – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    Art. 10 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel registro delle imprese possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile . Note all'art. 10: – Si riportano gli articoli 2447- bis e seguenti del codice civile : «Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). – La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.». «Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). – La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.». «Art. 2447-quater (Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato). – La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'art.

    2436. Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.».

  • Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura

    Art. 111 c.c. Celebrazione per procura

    In vigore

    I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.