← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 21 TULPS definisce come manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta, oppure che esprimono vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità.
  • È parimenti considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di distintivi di associazioni faziose, ossia di organizzazioni caratterizzate da finalità anticostituzionali o eversive.
  • La norma integra quella dell'art. 20 TULPS, specificando che la presenza di tali simboli costituisce di per sé un presupposto per lo scioglimento della riunione o dell'assembramento.
  • L'applicazione della disposizione richiede una valutazione contestuale del significato del simbolo, con riguardo al contesto storico, sociale e alle finalità della manifestazione, nel rispetto delle garanzie costituzionali sulla libertà di espressione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Commento

Ratio e collocazione nel sistema del TULPS

L'art. 21 TULPS ha una funzione di specificazione rispetto all'art. 20: mentre quest'ultimo stabilisce i presupposti generali per lo scioglimento di riunioni pubbliche, l'art. 21 individua in modo tassativo e presuntivo una categoria di comportamenti — l'esposizione di determinati simboli — che la legge qualifica automaticamente come manifestazione sediziosa. Si tratta di una presunzione legale relativa che semplifica la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza in sede di intervento, ancorando la qualificazione del comportamento a un dato obiettivo (l'esposizione del simbolo) anziché richiedere un'indagine caso per caso sulle intenzioni dei partecipanti.

Il contesto di origine della norma — il regime fascista del 1931 — ne spiega la formulazione ampia e la carica autoritativa. Nel quadro repubblicano, tuttavia, la disposizione deve essere letta in conformità con la Costituzione, e in particolare con l'art. 17 (libertà di riunione), l'art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e il principio pluralistico che informa l'ordinamento democratico. Ciò impone un'interpretazione restrittiva del concetto di «sedizioso» e una valutazione contestuale dell'esposizione del simbolo.

Le bandiere e gli emblemi di sovversione o rivolta

Il primo comma qualifica come sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano «simbolo di sovversione sociale o di rivolta». La nozione di sovversione sociale richiama comportamenti diretti a rovesciare l'ordine costituito attraverso la violenza o l'illegalità organizzata, non la mera proposta politica di cambiamento radicale dell'assetto sociale o istituzionale. La rivolta allude invece a forme di opposizione aperta e violenta all'autorità costituita.

È essenziale sottolineare che nel sistema democratico pluralista la semplice esposizione di simboli storicamente associati a movimenti politici radicali — di destra o di sinistra — non integra automaticamente la fattispecie dell'art. 21 TULPS se il contesto non è connotato da incitamento alla violenza o da finalità eversive concrete. La valutazione deve tener conto della natura dell'evento, del messaggio complessivo veicolato e dell'effettivo pericolo per l'ordine pubblico.

Il vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità

La seconda ipotesi del primo comma riguarda l'esposizione di simboli che esprimono vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità. Il vilipendio implica un attacco al prestigio e alla dignità delle istituzioni che supera la critica politica — per quanto aspra — e si pone sul piano dell'offesa e della delegittimazione radicale. La distinzione tra critica legittima (anche severa) e vilipendio non è sempre agevole nella pratica e ha dato luogo a contrasti interpretativi. In ogni caso, la libertà di critica politica — incluse forme incisive e provocatorie di espressione — è garantita dall'art. 21 Cost. e non può essere repressa invocando l'art. 21 TULPS.

I distintivi di associazioni faziose

Il secondo comma estende la qualificazione di sedizioso all'esposizione di «distintivi di associazioni faziose». Il concetto di associazione faziosa richiama le organizzazioni caratterizzate da finalità anticostituzionali, eversive o comunque incompatibili con i valori fondamentali dell'ordinamento democratico. Si pensi a organizzazioni che perseguono la sovversione violenta dell'ordine costituito o che fanno apologia di regimi totalitari in modo attivo e operativo. La sola adesione ideologica a posizioni radicali non è sufficiente: occorre che l'associazione sia connotata da organizzazione e finalità concretamente eversive.

Rapporto con le norme penali sul vilipendio e sulla propaganda eversiva

L'art. 21 TULPS non è una norma penale autonoma ma si raccorda con le fattispecie del codice penale relative al vilipendio dello Stato e delle istituzioni (artt. 290 ss. c.p.) e con quelle sulla istigazione a delinquere e sulla propaganda eversiva (artt. 302-305 c.p.). La qualificazione di «sediziosa» ai sensi dell'art. 21 TULPS ha rilievo principalmente sul piano amministrativo — legittima lo scioglimento della riunione ex art. 20 TULPS — ma può coesistere con la rilevanza penale delle condotte.

Profili pratici

Nella prassi, l'art. 21 TULPS viene invocato in occasione di cortei e manifestazioni pubbliche in cui vengono esibiti simboli controversi. L'autorità di pubblica sicurezza che intende procedere allo scioglimento della riunione sulla base dell'art. 21 TULPS deve documentare l'esposizione del simbolo e la sua riconducibilità alle fattispecie previste dalla norma. È consigliabile, prima di procedere allo scioglimento, tentare di rimuovere i singoli simboli sediziosi e invitare i responsabili a cessare la condotta, limitando così l'intervento al minimo necessario.

Casi pratici

Caso 1: Esposizione di bandiere di organizzazione eversiva durante un corteo

Durante un corteo politico autorizzato, Tizio e altri partecipanti espongono bandiere riportanti simboli di un'organizzazione iscritta nel registro delle organizzazioni terroristiche, accompagnate da slogan che incitano apertamente alla sovversione dell'ordine costituito. Il funzionario di pubblica sicurezza presente riconosce che i simboli integrano la fattispecie dell'art. 21 TULPS — manifestazione sediziosa per esposizione di simboli di sovversione — e, dopo aver tentato senza successo di far rimuovere le bandiere, ai sensi degli artt. 20 e 22 TULPS invita i manifestanti a disperdersi. Tizio e gli altri non ottemperano e vengono identificati per i reati conseguenti.

Caso 2: Distintivo di associazione faziosa e valutazione contestuale

All'esterno di un stadio, Caia porta al collo una medaglia con il simbolo di un gruppo ultras considerato associazione faziosa per pregressi episodi di violenza organizzata. Gli agenti di polizia presenti all'evento rilevano l'esposizione del distintivo e valutano se applicare l'art. 21 TULPS. Tenuto conto che Caia non è accompagnata da altri portatori del simbolo e che non è in corso alcun assembramento suscettibile di scioglimento, gli agenti procedono a identificarla e a redigere verbale, segnalando il fatto all'autorità di pubblica sicurezza per i provvedimenti di competenza, senza disporre lo scioglimento di alcuna riunione (circostanza inesistente nel caso specifico).

Caso 3: Contestazione sulla natura sediziosa di un simbolo storico

Durante una commemorazione storica, Sempronio espone una bandiera recante un simbolo del periodo fascista. L'autorità di pubblica sicurezza valuta se il simbolo integri la fattispecie dell'art. 21 TULPS. Sempronio sostiene che l'esposizione ha finalità esclusivamente storico-memoriale, non di propaganda eversiva. L'autorità, tenuto conto del contesto commemorativo e dell'assenza di slogan o comportamenti concretamente pericolosi per l'ordine pubblico, non procede allo scioglimento, pur rilevando nel verbale l'esposizione del simbolo e riservandosi ogni valutazione sulla eventuale rilevanza penale della condotta ai sensi delle norme sul vilipendio.

Domande frequenti

L'art. 21 TULPS si applica a qualsiasi simbolo politico controverso?

No. La norma richiede che il simbolo sia oggettivamente simbolo di sovversione sociale o di rivolta, ovvero che esprima vilipendio verso lo Stato, il Governo o le Autorità, oppure che appartenga a un'associazione faziosa. La mera controversialità o il carattere politicamente radicale di un simbolo non è sufficiente.

Qual è la differenza tra critica politica e vilipendio alle istituzioni ai sensi dell'art. 21 TULPS?

La critica politica, anche aspra e provocatoria, è protetta dall'art. 21 Cost. Il vilipendio implica un attacco alla dignità e al prestigio delle istituzioni che supera la critica legittima e si pone sul piano dell'offesa radicale. La distinzione è valutata caso per caso dall'autorità e, in sede di giudizio, dal giudice.

L'esposizione di un simbolo sedizioso determina automaticamente lo scioglimento della riunione?

Non automaticamente. La presenza del simbolo integra un presupposto per lo scioglimento ex art. 20 TULPS, ma l'autorità deve valutare la proporzionalità dell'intervento. Prima dello scioglimento dell'intera riunione, può essere sufficiente richiedere la rimozione del simbolo o l'allontanamento dei singoli responsabili.

L'art. 21 TULPS si applica anche all'esposizione di simboli su abbigliamento o oggetti personali?

La norma parla di 'esposizione' di bandiere, emblemi e distintivi: la disposizione è suscettibile di applicazione anche a simboli esposti su indumenti, accessori o oggetti personali, purché ricorrano i presupposti sostanziali previsti dalla norma (simbolo di sovversione, vilipendio, associazione faziosa).

Cosa si intende per 'associazione faziosa' ai sensi dell'art. 21 TULPS?

Le associazioni faziose sono organizzazioni caratterizzate da finalità anticostituzionali, eversive o incompatibili con i valori fondamentali dell'ordinamento democratico. Non è sufficiente la mera radicalità ideologica; occorre che l'associazione persegua concretamente la sovversione violenta o illegale dell'ordine costituito.

L'art. 21 TULPS ha rilevanza penale autonoma?

No. L'art. 21 TULPS è una norma amministrativa che specifica i presupposti dello scioglimento previsto dall'art. 20 TULPS. La rilevanza penale delle condotte ivi descritte dipende dalle fattispecie del codice penale applicabili (artt. 290 ss. c.p. per il vilipendio, artt. 302 ss. per la propaganda eversiva).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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