Art. 737 Codice della Navigazione
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
L’art. 2 T.U. Edilizia e’ la chiave per capire chi decide cosa quando si costruisce, si ristruttura o si recupera un sottotetto: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni li declinano con leggi di dettaglio, i Comuni applicano in concreto attraverso regolamento edilizio, strumenti urbanistici e Sportello Unico per l’Edilizia. Capire questo riparto a tre livelli evita ricorsi inutili, pratiche bloccate e contenziosi con l’Ufficio tecnico, perche’ la stessa identica opera puo’ essere legittima in una regione e impossibile a pochi chilometri di distanza, oltre il confine amministrativo.
L’edilizia in Italia non e’ una materia di competenza esclusiva dello Stato ne’ delle Regioni: l’art. 117 della Costituzione, riformato nel 2001, la colloca tra le materie di legislazione concorrente, dove allo Stato spetta la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio. L’art. 2 T.U.E. recepisce questa impostazione e identifica i principi fondamentali in quelli contenuti nello stesso Testo Unico (D.P.R. 380/2001).
Significa, in concreto, che una legge regionale non puo’ contraddire i principi statali (per esempio le definizioni unificate di intervento edilizio fissate all’art. 3 T.U.E.) ma puo’ modulare procedure, casi di esenzione, parametri quantitativi e materie specifiche come il recupero dei sottotetti o l’edilizia in zona agricola. I Comuni, infine, esercitano la funzione amministrativa: rilasciano permessi di costruire, ricevono SCIA e CILA, irrogano le sanzioni e adottano regolamento edilizio e strumenti urbanistici (PRG, PUC, PGT a seconda del nome regionale).
Per orientarsi su qualunque pratica conviene chiedersi sempre, in quest’ordine, quali siano le fonti applicabili.
Stato. Fornisce le definizioni base degli interventi (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione), i titoli edilizi tipici (permesso di costruire, SCIA, CILA, attivita’ edilizia libera), i parametri minimi di sicurezza e abitabilita’, le regole su agibilita’ e vigilanza. Il T.U.E. e’ il riferimento principale, integrato dal Codice dei beni culturali per gli immobili vincolati e dal Codice civile per le distanze.
Regioni. Disciplinano nel dettaglio: governo del territorio, contenuti minimi di PRG/PUC, recupero dei sottotetti, edilizia rurale, distanze derogate, piano casa, semplificazioni procedurali, dotazione di standard urbanistici. Ogni Regione ha le sue leggi: la stessa pratica per ampliare un sottotetto puo’ essere ammessa in Lombardia e Veneto con limiti diversi e non ammessa o limitata in altre Regioni. Le Regioni a statuto speciale (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna) hanno margini ancora piu’ ampi.
Comuni. Adottano il regolamento edilizio (oggi tendenzialmente conforme al Regolamento Edilizio Tipo nazionale), gli strumenti urbanistici e le loro varianti, le zonizzazioni, i piani attuativi. Stabiliscono in concreto, per ogni singola particella catastale, l’indice di edificabilita’, l’altezza massima, la destinazione d’uso ammessa. L’Ufficio tecnico comunale e’ l’interfaccia operativa del proprietario.
Il T.U.E. all’art. 5 prevede lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), presso ogni Comune, come unica interfaccia per il richiedente verso tutte le amministrazioni coinvolte (paesaggio, vigili del fuoco, ASL, soprintendenza). Oggi quasi tutti i Comuni hanno il SUE telematico: il richiedente accede con SPID/CIE, compila la modulistica regionale unificata, allega elaborati firmati digitalmente dal tecnico, paga oneri e diritti online.
La digitalizzazione non cambia il riparto di competenze, ma sposta il dialogo dal banco fisico al portale: tempi, integrazioni, pareri, comunicazioni di preavviso di rigetto arrivano via PEC o tramite il portale stesso. Per il proprietario significa avere uno storico tracciabile della pratica e poter consultare via web lo stato di avanzamento.
Una proprietaria in una Regione del Nord vuole recuperare il sottotetto della casa unifamiliare per ricavarne un appartamento. La l.r. di quella Regione consente il recupero abitativo dei sottotetti con altezze medie ponderate ridotte rispetto a quelle minime previste dal D.M. 5 luglio 1975 (statale) per la abitabilita’. Il Comune chiede pero’ il rispetto dell’altezza media statale, sostenendo che la norma sull’igiene edilizia rappresenta un principio fondamentale non derogabile dalla Regione.
La questione e’ classicamente “da art. 2 T.U.E.”: ricostruire il rapporto tra principio statale (tutela della salute, requisiti abitativi minimi) e disciplina regionale di dettaglio sul recupero a fini abitativo. La giurisprudenza amministrativa, in casi analoghi, ha riconosciuto la legittimita’ di leggi regionali che derogano alle altezze minime ai soli fini del recupero di sottotetti esistenti, perche’ inquadrate come incentivo al riuso del patrimonio edilizio. La proprietaria, in pratica, presenta il progetto sulla base della l.r. e, se il Comune rifiuta, dispone di un ricorso al T.A.R. con buone chance, ma deve mettere in conto tempi lunghi.
Un richiedente in un piccolo Comune di un’area collinare presenta SCIA per realizzare una pergola bioclimatica sul terrazzo. La legge regionale qualifica espressamente queste strutture come edilizia libera, quindi senza titolo edilizio. Il regolamento edilizio comunale, pero’, stabilisce che ogni opera di copertura, anche leggera e amovibile, richiede SCIA con relazione tecnica.
Qui il quadro e’ invertito: la fonte gerarchicamente superiore (l.r.) e’ piu’ permissiva, quella inferiore (regolamento comunale) e’ piu’ restrittiva. Il principio generale e’ che il regolamento edilizio non puo’ aggravare regimi gia’ qualificati come edilizia libera dalla legge, salvo che lo faccia per ragioni urbanistiche o paesaggistiche puntuali, motivate, e ancorate a previsioni di strumento urbanistico. Il richiedente, in concreto, ha tre opzioni: 1) presentare comunque CILA per stare tranquillo; 2) chiedere parere preventivo al SUE; 3) procedere come edilizia libera e farsi assistere in caso di contestazione, citando la l.r. La via piu’ pragmatica e’ spesso la prima: il costo procedurale e’ contenuto e si evita il contenzioso.
Una proprietaria toscana vuole frazionare un appartamento in due unita’ immobiliari senza modifiche al volume e alle superfici, mantenendo la stessa destinazione d’uso residenziale. La l.r. Toscana 65/2014 disciplina puntualmente la CILA con un elenco di interventi tipici e modulistica regionale unificata. La proprietaria scarica il modello dal portale regionale, lo fa firmare dal tecnico abilitato, lo presenta al SUE telematico del Comune con asseverazione, elaborati grafici e dichiarazione del rispetto delle norme sismiche.
L’asse competenza qui e’ tutto sull’asse Regione-Comune: la regione fissa contenuti minimi e modulistica, il comune riceve, protocolla, controlla a campione. La proprietaria non deve aspettare un provvedimento espresso: la CILA produce effetti dalla data di presentazione, salvo verifica successiva. Se nei controlli emerge una carenza, scatta la procedura di regolarizzazione o la sanzione.
Un richiedente lombardo vuole costruire una nuova abitazione su un lotto a destinazione residenziale, edificabile secondo il PGT comunale. Il regime e’ quello del permesso di costruire (art. 10 T.U.E.). In Lombardia tutta la filiera passa dal portale Impresa in un Giorno o dalla piattaforma SUE comunale: registrazione con SPID, scelta del procedimento (“nuova costruzione”), compilazione del modulo unificato regionale, upload elaborati firmati digitalmente, calcolo automatico degli oneri (urbanizzazione primaria e secondaria, costo di costruzione), pagamento via PagoPA.
Il SUE attiva la conferenza dei servizi telematica se servono pareri esterni (Soprintendenza, ARPA, parere paesaggistico se il lotto e’ vincolato). I termini sono: 60 giorni per l’istruttoria, 30 ulteriori per il provvedimento, salvo sospensioni per integrazioni. Decorso il termine senza diniego, si forma il silenzio-assenso nei casi previsti. Il richiedente segue lo stato della pratica online.
Un Comune adotta una variante al PRG che reintroduce, sulla base di una legge regionale, una zona omogenea con un mix funzionale che non corrisponde alle zone A, B, C, D, E, F del D.M. 1444/1968 (norma statale di principio). Un proprietario, danneggiato perche’ il suo lotto viene riclassificato in modo meno edificabile, sostiene davanti al T.A.R. che la l.r. invade competenza statale modificando le definizioni di zona.
La questione e’ tipica del riparto art. 117 Cost.: il D.M. 1444/1968 contiene standard urbanistici considerati principi fondamentali, ma la Corte Costituzionale ha ammesso che le Regioni possano introdurre articolazioni piu’ flessibili purche’ rispettino le finalita’ di tutela e gli standard quantitativi minimi. Il proprietario puo’ impugnare la variante e contestare la l.r. in via incidentale, ma deve dimostrare la violazione concreta dello standard, non la sola difformita’ lessicale.
Prima di acquistare un immobile, iniziare un cantiere o presentare una pratica conviene seguire una checklist a tre livelli, partendo dal Comune e risalendo.
In caso di dubbio, lo strumento piu’ efficace e’ il parere preventivo all’Ufficio tecnico del Comune o l’incontro al SUE: e’ gratuito o a costo contenuto e consente di evitare di presentare una pratica destinata a essere respinta.
Una legge regionale puo’ rendere un intervento piu’ semplice di quanto previsto dal T.U.E.?
Sì, se interviene nel margine della disciplina di dettaglio (es. ampliando l’edilizia libera o introducendo regimi semplificati) senza intaccare i principi fondamentali statali. Se contrasta con principi del T.U.E., e’ impugnabile davanti alla Corte Costituzionale.
Se regolamento comunale e legge regionale dicono cose diverse, quale prevale?
In generale prevale la legge regionale, perche’ gerarchicamente superiore. Il regolamento comunale puo’ aggiungere regole di dettaglio coerenti, non contraddire o aggravare cio’ che la l.r. ha qualificato come libero o semplificato, salvo motivazioni urbanistiche puntuali.
Cos’e’ e a cosa serve il SUE?
E’ lo Sportello Unico per l’Edilizia previsto dall’art. 5 T.U.E.: e’ l’unica interfaccia del richiedente verso il Comune e le altre amministrazioni (paesaggio, vigili del fuoco, ASL). Oggi e’ quasi sempre telematico, con accesso via SPID/CIE.
Le Regioni a statuto speciale hanno regole completamente diverse?
Hanno margini piu’ ampi rispetto alle Regioni ordinarie, derivanti dai rispettivi statuti. In materia edilizia possono disciplinare con maggiore autonomia, ma restano comunque vincolate ai principi fondamentali costituzionali e ai limiti di tutela paesaggistica e ambientale.
In vigore dal 15/04/2000
((
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. ))
L’apprendistato professionalizzante è il contratto di ingresso privilegiato nel settore chimico-farmaceutico, in particolare per figure tecniche di produzione GMP, laboratorio e ricerca. Il CCNL ne regola la durata, la formazione obbligatoria e le condizioni di stabilizzazione, integrando la disciplina del D.Lgs. 81/2015.
L’apprendistato nel CCNL Chimico-Farmaceutico dura da 6 mesi a 3 anni. Il Piano Formativo Individuale definisce le competenze in 10 aree funzionali. La retribuzione è quella del livello di destinazione (senza IPO nella prima fase). Per le aziende con oltre 50 dipendenti: obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti degli ultimi 36 mesi per assumerne nuovi.
| Parametro | Valore / regola CCNL |
|---|---|
| Durata minima | 6 mesi |
| Durata massima | 3 anni |
| Formazione annua obbligatoria | 80-120 ore (trasversale + tecnico-professionale) |
| Piano Formativo Individuale (PFI) | Obbligatorio per iscritto, entro 30 gg dalla firma del contratto |
| Aree funzionali del PFI | 10: produzione, qualità, ricerca, commerciale, logistica, amministrazione, manutenzione, sicurezza, informatica, comunicazione |
| Retribuzione | Minimo contrattuale del livello di destinazione (senza IPO nella prima fase per livelli A-B) |
| Tredicesima | Dovuta, proporzionale al periodo di servizio |
| Limite assunzioni | 100% dei qualificati in organico (150% per imprese < 10 dip.) |
| Obbligo stabilizzazione (aziende > 50 dip.) | 20% degli apprendisti degli ultimi 36 mesi |
| Forma contrattuale | Contratto scritto obbligatorio (pena nullità) |
L’apprendistato professionalizzante nel settore chimico-farmaceutico è disciplinato sia dal D.Lgs. 81/2015 (art. 44) sia dall’apposita sezione del CCNL. In caso di divergenza prevale il CCNL se più favorevole al lavoratore.
Il PFI è il documento che trasforma il rapporto di lavoro in un percorso di qualificazione professionale certificato. Deve essere redatto per iscritto entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve indicare:
Il CCNL Chimico-Farmaceutico identifica 10 aree funzionali in cui strutturare la formazione tecnico-professionale specifica: produzione, qualità/assicurazione qualità, ricerca e sviluppo, area commerciale, logistica, amministrazione, manutenzione e ingegneria, sicurezza e ambiente, informatica/sistemi informativi, comunicazione e relazioni. La scelta delle aree dipende dalla figura professionale di destinazione.
Il Libretto Formativo del Cittadino deve essere aggiornato al termine di ogni anno di apprendistato, documentando le competenze acquisite. Al termine dell’apprendistato il lavoratore può richiedere il riconoscimento delle qualifiche acquisite.
L’apprendista ha diritto alla retribuzione ordinaria del livello di destinazione. Tuttavia, nella prima fase del contratto (normalmente la prima metà), per i livelli A e B il datore può non corrispondere l’IPO (Indennità di Posizione Organizzativa), che viene riconosciuta solo dalla seconda fase. Per i livelli C-F l’EAR (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) viene riconosciuto progressivamente.
Gli altri istituti contrattuali si applicano in modo pieno o proporzionale:
Nel settore farmaceutico, le norme GMP (Good Manufacturing Practice) impongono requisiti stringenti di qualifica del personale. Gli apprendisti destinati a mansioni di produzione o controllo qualità GMP devono quindi seguire percorsi formativi specifici che includono:
Il PFI deve tenere conto di questi requisiti aggiuntivi, che si integrano con la formazione obbligatoria prevista dal CCNL.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può recedere dal contratto con un preavviso pari a quello previsto per il livello di destinazione in caso di dimissioni (cioè la metà del preavviso ordinario). In mancanza di recesso entro i termini, il contratto si converte automaticamente a tempo indeterminato.
Per le aziende con più di 50 dipendenti, è necessario aver stabilizzato almeno il 20% degli apprendisti assunti nei 36 mesi precedenti per poterne assumere di nuovi. Questa norma incentiva la stabilizzazione e garantisce qualità del percorso formativo.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Industria Chimica, Chimico-Farmaceutica e affini del 15 aprile 2025. L’apprendistato professionalizzante è regolato anche dal D.Lgs. 81/2015: in caso di dubbi sull’applicazione concreta consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. articolo precedente articolo successivo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri Reali.
Individuare l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione di successione sembra un dettaglio burocratico, ma in pratica orienta tutta la corrispondenza con il fisco: dove inviare la dichiarazione, dove chiedere copie conformi, a chi rivolgersi per ravvedimenti, controlli, voltura catastale e rimborsi. L’art. 6 D.Lgs. 346/1990 fissa una regola semplice ma piena di insidie quando la storia anagrafica del defunto si complica.
La competenza per l’imposta di successione spetta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza anagrafica. Se il defunto era residente all’estero, vale l’ultima residenza conosciuta in Italia; se questa non è ricostruibile, è competente in via residuale l’ufficio territoriale di Roma (oggi Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Territoriale Roma 6 – EUR Torrino). Per le donazioni la competenza segue invece le regole dell’imposta di registro (luogo di registrazione dell’atto). Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 ha sostituito il vecchio riferimento all’”ufficio del registro” con “ufficio dell’Agenzia delle Entrate”: cambia il nome, non la sostanza.
La residenza rilevante è quella risultante dai registri anagrafici al momento della morte. Non conta il luogo del decesso, né dove si trova la maggior parte dei beni, né dove vivono gli eredi, né dove il defunto era domiciliato di fatto. Conta soltanto il dato anagrafico formale al giorno dell’apertura della successione (art. 456 c.c.). Questo principio dà certezza ma può sorprendere: una persona ricoverata da anni in una RSA fuori regione, ma rimasta iscritta nel Comune d’origine, fa scattare la competenza dell’ufficio del Comune d’origine, non di quello dove è materialmente morta.
Se il defunto era iscritto AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o comunque non aveva più una residenza italiana, occorre verificare l’ultima residenza conosciuta in Italia prima dell’espatrio: di norma è quella indicata nei registri AIRE come Comune di provenienza. Solo se questa è davvero ignota o non ricostruibile si attiva la competenza residuale dell’ufficio di Roma. In pratica, l’AIRE quasi sempre conserva il Comune italiano di iscrizione, quindi il caso “Roma” è meno frequente di quanto si creda.
Caso 1 – Defunto residente a Milano. Tizio muore il 15 marzo a Milano, dove era anagraficamente residente da trent’anni in via Washington. Possedeva un appartamento a Milano, una casa al mare a Sanremo e un conto titoli a Lugano. Gli eredi (la moglie Caia e due figli) vivono uno a Bergamo, uno a Torino e la madre a Milano. La competenza è dell’Ufficio Territoriale di Milano nella cui circoscrizione cade via Washington (Direzione Provinciale I o II di Milano a seconda dello zone code). Né la casa di Sanremo, né i beni in Svizzera, né la residenza degli eredi spostano la competenza. La dichiarazione va presentata telematicamente, ma per istanze, rimborsi e voltura catastale dei beni esteri il punto di contatto resta l’ufficio milanese.
Caso 2 – Defunto AIRE Lugano, ultima residenza Como. Sempronio si era trasferito a Lugano nel 2010 iscrivendosi all’AIRE; l’ultima residenza italiana prima dell’espatrio era Como, via Milano 22. Muore in Svizzera nel 2026 lasciando un immobile a Como, conti svizzeri e una quota di SRL italiana. Poiché il defunto era residente all’estero, scatta la regola del secondo periodo dell’art. 6: si guarda all’ultima residenza conosciuta in Italia, che il registro AIRE riporta come Como. Competenza dunque dell’Ufficio Territoriale di Como, non di Roma. L’ufficio di Roma sarebbe competente solo se il defunto fosse emigrato in epoca così remota da non avere alcun riscontro italiano (caso raro).
Caso 3 – Defunto deceduto in viaggio. Caio, residente a Bari, muore durante un viaggio in Sicilia per un infarto in albergo a Palermo. Il decesso viene certificato dall’ASP palermitana. Nessuna rilevanza per la competenza fiscale: il luogo del decesso non sposta nulla. La residenza anagrafica al momento della morte è Bari, dunque competente è l’Ufficio Territoriale di Bari. Il certificato di morte sarà rilasciato a Palermo (Comune dell’evento) e poi trascritto a Bari (Comune di residenza), ma per il fisco l’unico dato che conta è l’iscrizione anagrafica.
Caso 4 – Eredi residenti in regioni diverse. Mevia muore a Napoli, dove risiedeva da sempre. I tre figli vivono a Trento, Bologna e Catania. Spesso ci si chiede se ciascun erede possa rivolgersi all’ufficio della propria città: la risposta è no. La dichiarazione di successione è unitaria e va presentata all’ufficio della circoscrizione di Napoli, anche se materialmente la presenta uno solo degli eredi per conto di tutti (o un delegato comune, tipicamente un notaio o un CAF). I rapporti successivi – istanze di rimborso, ravvedimenti, comunicazioni – restano centralizzati su Napoli. Gli eredi possono comunque richiedere copie e visure presso qualunque ufficio AdE, ma la “casa madre” del procedimento è una sola.
Caso 5 – Cambio di residenza poco prima del decesso. Filano, vedovo, vive da decenni a Verona. A novembre si trasferisce dalla figlia a Padova e ufficializza il cambio di residenza in anagrafe il 10 dicembre. Muore il 27 dicembre dello stesso anno. La residenza che conta è quella risultante in anagrafe al 27 dicembre: Padova. Competente è dunque l’Ufficio Territoriale di Padova, non quello di Verona, anche se l’immobile principale e quasi tutti i beni sono ancora a Verona. Attenzione al caso opposto: se il cambio era stato solo richiesto ma non ancora perfezionato dall’anagrafe alla data della morte, la residenza valida resta quella vecchia. In situazioni borderline può essere utile chiedere al Comune un certificato storico di residenza per cristallizzare il dato.
Individuare l’ufficio competente è un’operazione che chiunque sia coinvolto nella successione può fare senza ricorrere a un professionista fiscale: basta partire dal certificato di residenza storico del defunto (rilasciato dal Comune dell’ultima residenza) e incrociarlo con la mappa delle circoscrizioni dei singoli Uffici Territoriali pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Nei Comuni medio-grandi spesso esistono più uffici territoriali con competenza per zone (quartieri o CAP): il dato CAP della residenza è il discrimine.
Nella prassi familiare il compito è quasi sempre svolto dall’erede più operativo (figlio, coniuge, fratello) oppure dal notaio incaricato della pubblicazione del testamento o dell’atto di accettazione, che già conosce la rete degli uffici e i criteri di assegnazione. In assenza di un notaio, anche un CAF o un patronato è in grado di indirizzare. Per le pratiche più complesse (defunti AIRE, residenze borderline, beni in più giurisdizioni) può essere utile un confronto preliminare con l’ufficio individuato come competente, anche tramite il canale telematico CIVIS, per evitare di scoprire dopo mesi che la dichiarazione era stata indirizzata altrove.
Sbagliare ufficio non rende invalida la dichiarazione né fa scattare sanzioni automatiche: l’ufficio ricevente trasmette gli atti a quello competente. Però si perdono tempo prezioso e tracciabilità: per questo conviene fissare bene il dato dell’ultima residenza prima di trasmettere.
Art. 6 D.Lgs. 346/1990 – competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate della circoscrizione di ultima residenza del defunto; residenza estera con ultima residenza conosciuta in Italia; competenza residuale dell’ufficio di Roma; donazioni secondo le regole dell’imposta di registro. Testo riformulato dal D.Lgs. 139/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025.
Art. 27 D.Lgs. 346/1990 – obblighi dichiarativi e termini di presentazione della dichiarazione di successione (dodici mesi dall’apertura) presso l’ufficio individuato in base all’art. 6; è la norma operativa che traduce la regola di competenza in adempimento concreto.
Per il quadro completo si rinvia al testo dell’art. 6 D.Lgs. 346/1990.
1. Posso presentare la dichiarazione di successione all’ufficio della mia città invece di quella del defunto?
No. La competenza è ancorata alla residenza del defunto, non a quella degli eredi. Se la invii a un ufficio sbagliato non sei sanzionato in automatico, ma la pratica viene inoltrata d’ufficio a quello competente con possibili ritardi nella liquidazione.
2. Il defunto è morto in ospedale fuori regione: cambia qualcosa?
No. Il luogo del decesso è irrilevante. Conta solo la residenza anagrafica risultante al giorno della morte. Anche se il decesso viene certificato dall’ASL della città dove si trovava l’ospedale, per il fisco l’ufficio competente è quello della circoscrizione di residenza.
3. Mio padre era iscritto AIRE da vent’anni: l’ufficio competente è davvero Roma?
Non in automatico. Si cerca prima l’ultima residenza conosciuta in Italia, che l’AIRE conserva quasi sempre come Comune italiano di iscrizione. Solo se quel dato è davvero introvabile o se non esiste alcun riscontro italiano (caso raro) si applica la regola residuale dell’ufficio di Roma.
4. Il defunto aveva cambiato residenza pochi giorni prima di morire: vale la nuova o la vecchia?
Vale quella formalmente iscritta in anagrafe alla data del decesso. Se il cambio era stato perfezionato, si guarda alla nuova; se era stato solo richiesto ma non ancora registrato, resta valida la vecchia. Un certificato storico di residenza del Comune è lo strumento per chiarire i casi borderline.
Vedi anche: Aliquote successione, Territorialità imposta successione, Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima, Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione e Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili.
In vigore dal 04/07/2001
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. L’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l’amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l’idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l’impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all’atto dell’immissione in servizio. articolo precedente articolo successivo
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 78, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l’Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
2. L’Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi: a) gli articoli 72 e 73; b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I quale applicata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli 80 a 85 e gli articoli 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all’ articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 una decisione che autorizza o vieta l’adozione di tali misure.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo: a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 77; b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici; c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 4; d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33.
5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l’Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 33.
6. L’Autorità prende in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 78, l’Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo