Autore: Andrea Marton

  • Art. 42-ter RD 12/1941

    Art. 42-ter RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 671 Codice della Navigazione – Vendita di pertinenze separate

    Art. 671 Codice della Navigazione – Vendita di pertinenze separate

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

  • Base imponibile IRAP: casi pratici art. 4 D.Lgs. 446/1997

    L’art. 4 IRAP definisce la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive come valore della produzione netta dell’attività esercitata nel territorio della regione. La logica è radicalmente diversa rispetto a IRES e IRPEF: l’IRAP non colpisce l’utile, ma la ricchezza prodotta a monte, prima della remunerazione dei fattori produttivi (capitale e, fino al 2015, lavoro). Per il contribuente questo significa che un’impresa in perdita IRES può comunque avere IRAP da versare, perché la base imponibile parte dalla differenza tra valore e costi della produzione (voci A-B dello schema di conto economico CEE) e segue regole proprie. Quando l’attività è esercitata in più regioni scatta inoltre la ripartizione territoriale del comma 2, che misura il peso di ciascuna regione sulla base delle retribuzioni del personale. Vediamo come si applica nei principali scenari operativi.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 4 D.Lgs. 446/1997 fissa due principi cardine: (i) l’IRAP si applica al valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione; (ii) se l’attività è svolta nel territorio di più regioni, il valore della produzione si considera prodotto in ciascuna regione in proporzione all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato presso gli stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ubicati in quel territorio, purché operanti per almeno tre mesi nel periodo d’imposta.

    Il quadro va letto insieme alle altre norme del decreto: l’art. 5 disciplina la determinazione della base per le imprese industriali e commerciali (società di capitali e enti commerciali) tramite la differenza tra voce A e voce B dello schema di bilancio CEE, con le correzioni indicate; l’art. 6 contiene le regole speciali per banche, intermediari finanziari, holding e SGR (margine di intermediazione invece di differenza A-B); l’art. 7 regola la base imponibile delle imprese di assicurazione (componenti positivi e negativi dei conti tecnici). L’art. 11 raccoglie le principali deduzioni, fra cui le componenti del cosiddetto cuneo fiscale introdotte dalla L. 296/2006 e ampliate fino alla integrale deducibilità del costo del lavoro a tempo indeterminato (in vigore dal periodo d’imposta 2015).

    Punto operativo: chi compila la dichiarazione IRAP non parte dalla dichiarazione dei redditi, ma dal bilancio CEE riclassificato, applicando le rettifiche del decreto. La differenza con la base IRES/IRPEF è strutturale.

    Valore della produzione netta: cosa entra e cosa esce

    In termini molto semplificati, per un’impresa industriale o commerciale soggetta all’art. 5, il valore della produzione netta è dato da:

    • Componenti positivi (voce A): ricavi delle vendite e delle prestazioni, variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso, variazione dei lavori in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, altri ricavi e proventi caratteristici.
    • Componenti negativi (voce B): costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; costi per servizi; costi per godimento beni di terzi; ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali; variazioni delle rimanenze di materie; oneri diversi di gestione.

    Restano indeducibili dalla base IRAP, in linea generale, gli interessi passivi, le perdite su crediti e le svalutazioni straordinarie. Per il personale, dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il costo dei dipendenti a tempo indeterminato è integralmente deducibile (tramite l’art. 11), mentre il costo dei dipendenti a tempo determinato e dei collaboratori autonomi resta indeducibile salvo casi specifici. Il messaggio sintetico è che dal 2015 l’IRAP non colpisce più il lavoro stabile, ma continua a colpire la ricchezza prodotta al netto degli altri fattori.

    L’ufficio amministrativo predispone il prospetto IRAP in cinque passi: (1) bilancio CEE; (2) selezione voci A e B; (3) applicazione indeducibilità art. 5 e deduzioni art. 11; (4) valore della produzione netta; (5) ripartizione regionale ex art. 4 c. 2 se ci sono unità pluri-regione.

    Ripartizione territoriale tra regioni

    Il comma 2 dell’art. 4 IRAP risolve un problema pratico: un’impresa che fattura in tutta Italia paga l’imposta in proporzione a dove produce, non a dove vende. Il criterio è il monte retribuzioni per regione, ponderato sulla presenza fisica (stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse) operativa per almeno tre mesi nell’anno.

    In concreto: il valore della produzione netta complessiva viene moltiplicato per il rapporto tra retribuzioni del personale operante in ciascuna regione e retribuzioni totali. La quota così ottenuta diventa la base imponibile regionale, su cui si applica l’aliquota stabilita dalla singola regione (che può maggiorare o ridurre l’aliquota ordinaria entro i limiti di legge). Per banche e assicurazioni il criterio territoriale resta retribuzioni, ma per gli istituti di credito si tiene anche conto dei depositi raccolti per regione, secondo le regole specifiche dell’art. 4 commi 2 e seguenti integrate dalla prassi.

    Scenario 1 – SRL manifatturiera con stabilimenti Lombardia e Veneto

    Caso. Alfa Meccanica SRL produce componenti industriali con sede legale e stabilimento principale a Brescia (Lombardia) e un secondo stabilimento attivo tutto l’anno a Vicenza (Veneto). Bilancio 2025: ricavi 12.000.000, costi della produzione 10.400.000 (di cui personale TI 2.500.000, materie 4.800.000, servizi 1.900.000, ammortamenti 700.000, altri 500.000).

    Calcolo. Valore lordo A-B = 1.600.000. Reintegrando il costo del personale TI (indeducibile in B ma deducibile via art. 11) il valore della produzione netta risulta pari a 1.600.000. Le retribuzioni totali sono 2.500.000, di cui 1.500.000 erogate a personale operante nello stabilimento di Brescia e 1.000.000 a Vicenza. Quota Lombardia: 1.600.000 × (1.500.000 / 2.500.000) = 960.000. Quota Veneto: 1.600.000 × (1.000.000 / 2.500.000) = 640.000. Su ciascuna quota si applica l’aliquota regionale vigente.

    Verifica. L’ufficio amministrativo controlla che il personale di Vicenza risulti operativo per almeno tre mesi e che le retribuzioni siano correttamente imputate al cedolino dello stabilimento di riferimento.

    Scenario 2 – Banca con base imponibile speciale art. 6

    Caso. Beta Banca SpA opera con filiali in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna. Per le banche la base IRAP segue l’art. 6 (margine di intermediazione, al netto del 50% dei dividendi, più o meno altre componenti tecniche), non l’art. 5.

    Calcolo. Ipotesi: margine di intermediazione 50.000.000, costi del personale TI 18.000.000 (integralmente deducibili ex art. 11), altri costi amministrativi rilevanti 8.000.000. Valore della produzione netta IRAP banca ≈ 50.000.000 − 8.000.000 − ulteriori deduzioni ex art. 6 (svalutazioni crediti deducibili per la quota di legge) = 40.000.000 (valore esemplificativo).

    Ripartizione. Le retribuzioni del personale di filiale ammontano a 10.000.000 in Piemonte, 6.000.000 in Lombardia, 2.000.000 in Emilia-Romagna. Le quote regionali si calcolano in proporzione, ma per le banche concorre anche il criterio dei depositi raccolti, da combinare secondo la disciplina dell’art. 4. La base imponibile resta quella dell’art. 6: il criterio dell’art. 4 incide solo sulla territorialità, non sull’ammontare complessivo.

    Scenario 3 – Ente non commerciale con parte commerciale

    Caso. Gamma APS è un’associazione che svolge prevalentemente attività istituzionale (corsi gratuiti finanziati da contributi pubblici) ma gestisce anche un bar interno aperto al pubblico (attività commerciale).

    Calcolo. Per la parte istituzionale la base IRAP è il metodo retributivo: somma di retribuzioni del personale dipendente, compensi a collaboratori coordinati e a lavoratori autonomi non occasionali destinati all’attività istituzionale. Per la parte commerciale (bar) la base IRAP è quella ordinaria dell’art. 5 (differenza A-B del bilancio del settore commerciale). I due regimi convivono ed entrambi confluiscono nella dichiarazione IRAP dell’ente.

    Verifica. Il punto critico è la separazione contabile tra attività istituzionale e commerciale: l’IRAP commerciale si calcola solo sui costi/ricavi della seconda.

    Scenario 4 – Deduzione cuneo fiscale lavoratore TI

    Caso. Delta SRL assume un nuovo dipendente a tempo indeterminato (RAL 35.000, contributi a carico azienda 10.000, TFR 2.500). Costo del lavoro lordo annuo: 47.500.

    Calcolo. Dal 2015, in base alla L. 190/2014 che ha integrato l’art. 11 D.Lgs. 446/1997, l’intero costo del lavoro a tempo indeterminato è deducibile dalla base IRAP (cuneo fiscale completo, evoluzione delle deduzioni introdotte dalla L. 296/2006). Nel quadro IRAP, l’ammontare di 47.500 entra come deduzione che abbatte direttamente il valore della produzione netta. Risparmio IRAP a regime: 47.500 × 3,9% (aliquota ordinaria) = 1.852,50 € (al netto delle maggiorazioni regionali).

    Verifica. Il contribuente deve compilare correttamente il rigo deduzioni del quadro IS o IQ/IP, distinguendo per tipo di contratto. I dipendenti a tempo determinato e i collaboratori non rientrano nella deduzione integrale.

    Scenario 5 – Smart working e ripartizione regionale

    Caso. Epsilon SRL ha sede a Milano e 30 dipendenti, di cui 12 in smart working stabile da Puglia, Sicilia e Calabria (residenze personali, non basi fisse aziendali). Le retribuzioni del personale in smart working ammontano a 600.000 sui 1.500.000 totali.

    Calcolo. La giurisprudenza e la prassi (in particolare la lettura dell’art. 4 c. 2) leggono lo “stabilimento” come presenza fisica organizzata dell’impresa, non come domicilio del lavoratore. Se l’azienda non ha aperto basi fisse al Sud, le retribuzioni dei dipendenti in smart working restano imputate alla regione della sede operativa di riferimento (Lombardia). L’intera base imponibile risulta quindi prodotta in Lombardia.

    Attenzione. Se l’impresa allestisse stabilmente un ufficio satellite, ad esempio a Bari, con almeno tre mesi di attività e personale assegnato, allora scatterebbe la ripartizione tra Lombardia e Puglia in proporzione alle retribuzioni.

    Quando e come verificare

    Il contribuente o l’ufficio amministrativo verifica la base IRAP con quattro controlli ricorrenti. Primo: riconciliazione bilancio CEE → quadro IRAP, partendo dalle voci A e B. Secondo: deduzioni art. 11, in particolare costo del lavoro TI integrale, contributi INAIL, apprendisti. Terzo: ripartizione regionale, con tabella delle retribuzioni per stabilimento attivo almeno tre mesi. Quarto: aliquota regionale, che può variare rispetto al 3,9% ordinario.

    Per casi complessi (gruppi multi-regione, banche, assicurazioni, enti misti) si richiama la prassi dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, si presenta interpello.

    Norme e fonti

    • Art. 4 D.Lgs. 446/1997 – Determinazione della base imponibile e ripartizione territoriale.
    • Art. 5 D.Lgs. 446/1997 – Base imponibile imprese industriali e commerciali (differenza A-B schema CEE).
    • Art. 6 D.Lgs. 446/1997 – Base imponibile banche e intermediari finanziari (margine di intermediazione).
    • Art. 7 D.Lgs. 446/1997 – Base imponibile imprese di assicurazione.
    • Art. 11 D.Lgs. 446/1997 – Deduzioni dalla base IRAP, comprese le componenti del cuneo fiscale.
    • L. 296/2006 (Finanziaria 2007) – Introduzione del cuneo fiscale IRAP.
    • L. 190/2014 (Stabilità 2015) – Deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato.
    • Decreti attuativi del D.Lgs. 446/1997 – Modalità dichiarative e quadri IS/IQ/IP/IC.

    Domande frequenti

    L’IRAP si paga anche se l’impresa è in perdita IRES?
    Sì. La base imponibile IRAP non coincide con il reddito IRES/IRPEF. Un’impresa che chiude in perdita d’esercizio può comunque avere un valore della produzione netta positivo (perché interessi passivi, perdite straordinarie e svalutazioni non sono deducibili in IRAP) e quindi dover versare l’imposta.

    Come si imputano gli stabilimenti aperti a metà anno?
    L’art. 4 comma 2 richiede che lo stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa sia operativo per almeno tre mesi nel periodo d’imposta. Se la soglia non è raggiunta, le retribuzioni del personale ivi addetto restano imputate alla regione della sede principale.

    Il costo dei dipendenti a tempo determinato è deducibile come quello dei dipendenti TI?
    No. La deduzione integrale del costo del lavoro vale per i contratti a tempo indeterminato. Per i dipendenti a tempo determinato e per i collaboratori autonomi continuano ad applicarsi solo le deduzioni specifiche (contributi INAIL, deduzione apprendisti, deduzione forfettaria base imponibile) previste dall’art. 11.

    Per una banca cambia il criterio territoriale dell’art. 4?
    Il principio resta quello del peso delle retribuzioni per regione, ma per le banche concorre anche il criterio dei depositi raccolti per regione, secondo la disciplina specifica del comma 2 e della prassi attuativa. La base imponibile complessiva resta però quella speciale dell’art. 6, non dell’art. 5.

    Vedi anche: IRAP: come si calcola la base imponibile, Art. 5 IRAP, Base imponibile IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona e Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione.

  • Art. 42 TULPS – Licenza di porto d’armi: rilascio e obblighi verso i conviventi

    Art. 42 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110 .

    COMMA ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110 .

    Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale .

    Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d'armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento.

    In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

  • Casi pratici art. 5-bis IRAP: valore produzione snc e sas

    L’art. 5-bis IRAP del D.Lgs. 446/1997 definisce il cosiddetto metodo fiscale di determinazione del valore della produzione netta per le societa di persone commerciali (snc e sas) e per gli enti equiparati. A differenza del metodo da bilancio applicabile alle societa di capitali ex art. 5, qui la base imponibile si costruisce a partire dai componenti positivi e negativi rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa, con alcune esclusioni mirate. I casi pratici che seguono mostrano come ricostruire correttamente il valore della produzione, quando ha senso optare per il metodo da bilancio e quali effetti hanno le deduzioni del costo del lavoro a tempo indeterminato. Tutti gli importi sono di scuola e servono solo a chiarire la logica di calcolo.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Dal periodo d’imposta 2022 la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 8 e 9) ha escluso dal perimetro IRAP le persone fisiche esercenti attivita d’impresa, arti e professioni: ditte individuali e lavoratori autonomi non sono piu soggetti passivi. Restano invece pienamente soggette le societa di persone commerciali (snc, sas), le societa di capitali, gli enti commerciali e non commerciali e le amministrazioni pubbliche, ciascuno con regole di calcolo proprie.

    Per snc e sas il regime ordinario e quello dell’art. 5-bis: la base imponibile e la differenza fra ricavi e altri proventi caratteristici (con esclusione dei proventi finanziari) e i costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo, delle merci, dei servizi, l’ammortamento e i canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali. Sono esclusi dal computo i costi del personale a tempo indeterminato (dedotti separatamente come previsto dall’art. 11) e gli oneri finanziari. La ripartizione su base regionale, quando l’attivita e esercitata in piu regioni, segue l’art. 4 del decreto.

    Metodo fiscale vs metodo da bilancio

    L’art. 5-bis prevede che le snc e le sas, nonche le persone fisiche imprenditrici fino al 2021, determinino il valore della produzione con criterio fiscale. L’art. 5, invece, riserva alle societa di capitali e agli enti commerciali la determinazione con il metodo da bilancio, prendendo le voci A e B del conto economico civilistico al netto delle componenti non rilevanti (interessi, perdite su crediti, costo del personale). Le differenze pratiche sono significative:

    • Componenti straordinarie e accantonamenti: nel metodo fiscale rilevano solo se hanno gia concorso alla formazione del reddito d’impresa; nel metodo da bilancio entrano se classificati nelle voci A e B.
    • Plusvalenze e minusvalenze: nel metodo fiscale rilevano quelle ordinarie su beni strumentali; le straordinarie restano escluse.
    • Spese di rappresentanza e auto aziendali: nel metodo fiscale i limiti sono quelli del TUIR; nel metodo da bilancio prevale la classificazione civilistica.

    Una snc o una sas che redige un bilancio in forma ordinaria puo optare per il metodo da bilancio, con vincolo triennale e successivo tacito rinnovo: la scelta va comunicata nel quadro IS della dichiarazione IRAP del primo anno di efficacia.

    Opzione e calcolo della base imponibile

    Il valore della produzione netta si ottiene sottraendo dai ricavi e altri proventi rilevanti i costi della produzione ammessi e poi applicando le deduzioni previste dall’art. 11. Le principali deduzioni in vigore sono il cosiddetto cuneo fiscale (deduzione del costo dei dipendenti a tempo indeterminato dal 2015), la deduzione forfettaria per i contributi assicurativi obbligatori, la deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente impiegato (fino a cinque dipendenti, per soggetti con base imponibile non superiore a determinati limiti) e la deduzione base decrescente per soggetti con base imponibile contenuta.

    L’aliquota ordinaria e il 3,9 per cento, salvo maggiorazioni o riduzioni stabilite dalle regioni nei limiti consentiti.

    Caso 1 – Snc con 500.000 euro di ricavi e due dipendenti a tempo indeterminato

    La Alfa snc esercita commercio all’ingrosso. Nel 2025 registra: ricavi 500.000 euro; costo del venduto 280.000; servizi e utenze 60.000; ammortamenti beni strumentali 20.000; canone leasing operativo 12.000; costo del personale TI lordo 70.000 (due dipendenti); interessi passivi 5.000.

    Calcolo del valore della produzione lordo ex art. 5-bis:

    • Ricavi rilevanti: 500.000
    • Costi rilevanti: 280.000 + 60.000 + 20.000 + 12.000 = 372.000
    • Costi esclusi (lavoro TI e interessi): 70.000 + 5.000 = 75.000
    • Valore della produzione lordo: 500.000 – 372.000 = 128.000

    Applicando la deduzione integrale del costo del personale a tempo indeterminato (cuneo fiscale, art. 11, comma 4-octies) per 70.000 euro, la base imponibile netta scende a 58.000 euro. L’imposta dovuta, ad aliquota ordinaria 3,9 per cento, e pari a 2.262 euro.

    Caso 2 – Sas con socio accomandante non operativo

    La Beta sas e una societa in accomandita semplice con un socio accomandatario amministratore e un socio accomandante che apporta solo capitale. Nel 2025 ha ricavi 220.000 euro, costi per materie e servizi 110.000, ammortamenti 8.000, un solo dipendente TI con costo lordo 30.000, compenso amministratore al socio accomandatario 25.000.

    Il compenso al socio amministratore, ai fini IRAP, segue le regole del reddito d’impresa: per le sas e indeducibile dal reddito della societa (e tassato in capo al socio per trasparenza), quindi non riduce la base imponibile IRAP. Il calcolo e:

    • Ricavi: 220.000
    • Costi rilevanti (esclusi compenso socio amministratore e personale TI): 110.000 + 8.000 = 118.000
    • Valore della produzione lordo: 220.000 – 118.000 = 102.000
    • Deduzione cuneo fiscale dipendente TI: 30.000
    • Base imponibile netta: 72.000 euro; imposta 3,9 per cento = 2.808 euro

    L’accomandante non incide sul calcolo IRAP: la societa resta soggetto passivo a prescindere dalla qualifica dei soci.

    Caso 3 – Societa di persone che opta per il metodo da bilancio

    La Gamma snc redige il bilancio in forma ordinaria e intende stabilizzare l’imponibile sulle voci civilistiche. Esercita l’opzione per il metodo da bilancio ex art. 5 nel quadro IS della dichiarazione IRAP 2025, con efficacia triennale 2025-2027.

    Con il metodo da bilancio, il valore della produzione e dato dalla somma algebrica delle voci della macroclasse A meno quelle della macroclasse B del conto economico, escluse: B.9 (costo del personale), B.10 lett. c e d (svalutazioni di immobilizzazioni e crediti), B.12 e B.13 (accantonamenti), oltre alle componenti finanziarie e straordinarie. L’effetto pratico tipico per una snc commerciale che gia rispetta i principi contabili e una base imponibile sostanzialmente simile, ma con regole piu lineari su accantonamenti e ammortamenti civilistici. Il vincolo triennale impone pero attenzione: in caso di crescita degli ammortamenti civilistici l’opzione puo risultare meno favorevole del metodo fiscale.

    Caso 4 – Calcolo del cuneo fiscale con dipendenti a tempo determinato e indeterminato

    La Delta snc ha tre dipendenti: due a tempo indeterminato (costo lordo 35.000 ciascuno) e uno a tempo determinato (costo lordo 28.000). Valore della produzione lordo: 180.000 euro.

    • Deduzione integrale costo TI (art. 11, comma 4-octies): 70.000
    • Costo dipendente TD: indeducibile a titolo di cuneo, salvo le deduzioni forfettarie residuali (contributi INAIL, deduzione 1.850 euro fino a cinque dipendenti se la base imponibile rientra nei limiti)
    • Ipotizzando 1.000 di contributi INAIL deducibili e 1.850 di deduzione forfettaria, la riduzione totale e 70.000 + 1.000 + 1.850 = 72.850
    • Base imponibile netta: 180.000 – 72.850 = 107.150; imposta 3,9 per cento = 4.179 euro

    Il messaggio operativo e che la stabilizzazione dei contratti a TI riduce in modo significativo l’IRAP, perche solo il personale stabile beneficia della deduzione integrale.

    Caso 5 – Dichiarazione IRAP autonoma e versamenti

    La Epsilon sas con esercizio coincidente con l’anno solare deve presentare la dichiarazione IRAP autonomamente (non nel modello Redditi) entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio. I versamenti seguono le scadenze proprie: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o il 31 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento), secondo acconto entro il 30 novembre. La dichiarazione e telematica e va trasmessa tramite Entratel o intermediario abilitato. L’omessa presentazione comporta sanzioni proporzionali, la presentazione tardiva entro 90 giorni e regolarizzabile con sanzione ridotta.

    Quando e come verificare

    Per il contribuente snc o sas la verifica utile e tracciabile passa da pochi passaggi ordinati. L’ufficio amministrativo della societa, o il responsabile contabile, dovrebbe procedere cosi:

    1. Estrarre dal bilancio o dalla contabilita semplificata il riepilogo dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini reddito d’impresa.
    2. Isolare le componenti escluse dall’art. 5-bis: costo del personale TI (gia deducibile a parte come cuneo), oneri finanziari, plusvalenze e minusvalenze straordinarie.
    3. Applicare le deduzioni art. 11 in ordine: cuneo fiscale, contributi INAIL, deduzione 1.850 euro, deduzione base decrescente se i limiti sono rispettati.
    4. Verificare se l’opzione metodo bilancio puo migliorare il risultato e valutarne la sostenibilita triennale.
    5. Controllare la ripartizione regionale ex art. 4 se l’attivita e svolta in piu regioni: il riparto si fa in base al costo del personale impiegato in ciascuna sede.

    Le evidenze documentali utili sono i prospetti contabili, il libro unico del lavoro, i contratti di locazione e leasing, l’elenco cespiti con piano di ammortamento e le ricevute telematiche dei versamenti F24. Per dubbi interpretativi e sempre prudente consultare le circolari dell’Agenzia delle Entrate sulla disciplina IRAP e le risposte agli interpelli pubblicate.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 (determinazione valore produzione societa di capitali con metodo bilancio)
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5-bis IRAP (determinazione valore produzione societa di persone con metodo fiscale)
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11 (deduzioni, cuneo fiscale, deduzioni forfettarie)
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4 (ripartizione territoriale del valore della produzione)
    • L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), art. 1, commi 8 e 9 – esonero IRAP per persone fisiche imprenditori e professionisti
    • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 2 – riforma deduzioni cuneo fiscale (successivamente estese con L. 190/2014 e modifiche)
    • Sito Agenzia delle Entrate – sezione IRAP per istruzioni dichiarazione e prassi

    Domande frequenti

    Una snc puo scegliere il metodo da bilancio anche se non e obbligata al bilancio ordinario?

    L’opzione per il metodo da bilancio richiede la redazione del bilancio in forma ordinaria secondo le regole del codice civile (artt. 2423 e seguenti). Una snc in contabilita semplificata non puo esercitare l’opzione: l’unica strada e passare prima al regime ordinario e poi optare nella dichiarazione IRAP del primo anno.

    Le ditte individuali sono ancora soggette IRAP?

    No, dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti attivita d’impresa, arti e professioni sono escluse dal perimetro IRAP per effetto dell’art. 1, commi 8 e 9, della L. 234/2021. Restano soggette solo le societa di persone, le societa di capitali e gli enti commerciali e non commerciali.

    Il compenso dell’amministratore socio di sas e deducibile ai fini IRAP?

    No. Il compenso erogato al socio accomandatario amministratore segue il regime di trasparenza fiscale della sas: e indeducibile dal reddito d’impresa della societa e quindi non riduce la base imponibile IRAP determinata con metodo fiscale ex art. 5-bis. Diverso il trattamento per gli amministratori non soci, soggetti a regole proprie.

    La deduzione del cuneo fiscale si applica anche al lavoro a tempo determinato?

    No: la deduzione integrale del costo del personale prevista dall’art. 11, comma 4-octies, riguarda solo i lavoratori a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato restano applicabili le sole deduzioni residuali (contributi INAIL e, nei limiti reddituali, la deduzione 1.850 euro per dipendente), oltre alle agevolazioni specifiche eventualmente introdotte in via temporanea dal legislatore.

    Vedi anche: Ritenute riattribuite ai soci di società di persone, Art. 5 IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione e IRAP: come si calcola la base imponibile.

  • Art. 13 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive all’aperto

    Art. 13 D.Lgs. 79/2011 – Strutture ricettive all’aperto

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell’esercizio del potere amministrativo statale di cui all’articolo 15, sono strutture ricettive all’aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche; d) i parchi di vacanza.

    2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    3. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    4. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping.

    5. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

    6. I campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono aree di ricezione all’aperto gestite da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante disciplina dell’agriturismo.

    7. Sono parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura.

    8. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

    9. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati: a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; b) la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.

  • Art. 32 D.Lgs. 171/2005 – Autorizzazione alla navigazione temporanea

    Art. 32 D.Lgs. 171/2005 – Autorizzazione alla navigazione temporanea

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. L’autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata, anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti: a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate; b) certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all’articolo 31, comma 2, del presente codice.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 718 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    Art. 718 Codice della Navigazione – Funzioni di polizia e di vigilanza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le funzioni di polizia degli aeroporti sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche , unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter). I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea.

  • Art. 78 D.Lgs. 174/2016 – Inefficacia del sequestro

    Art. 78 D.Lgs. 174/2016 – Inefficacia del sequestro

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.

    2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l’esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.

    3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.

    4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

  • CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: apprendistato professionalizzante 2024

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di inserimento dei giovani nel settore calzaturiero. Il CCNL prevede una struttura a tre periodi con inquadramento scalare e obblighi di formazione, distinguendosi dai contratti moda-artigianato applicati alle piccole botteghe.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria prevede l’apprendistato professionalizzante per i livelli 2°-8°, con durata standard di 36 mesi. Il trattamento economico è graduato in tre periodi con inquadramento scalare: due livelli sotto il finale nel primo periodo, un livello sotto nel secondo, livello finale nel terzo. Il CCNL impegna le aziende a formare l’apprendista.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 (apprendistato professionalizzante)
    Età apprendista
    18-29 anni (17 con diploma professionale)

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato

    Struttura apprendistato professionalizzante – contratti dal 1° agosto 2022
    Livello finale Durata 1° Periodo (15 mesi) 2° Periodo (15 mesi) 3° Periodo (6 mesi)
    2°, 3°, 4° 36 mesi Inquadramento 2 livelli sotto il finale Inquadramento 1 livello sotto Livello finale
    5° Super, 5°, 6° Super, 6° 36 mesi 2 livelli sotto (12 mesi) 1 livello sotto (18 mesi) Livello finale (6 mesi)

    Per i contratti stipulati prima del 1° agosto 2022 si applica il regime precedente: 36 mesi con retribuzione al 70% (1° anno), 80% (2° anno), 90% (3° anno) del livello finale. Per i livelli 6° Super e 6° la durata era 24 mesi (70% e 80%).

    Apprendistato professionalizzante: la struttura contrattuale

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) è il contratto a causa mista – lavoro e formazione – con cui le aziende calzaturiere assumono giovani per formarli nella professionalità caratteristica del settore. È distinto dall’apprendistato per la qualifica (scuola-lavoro) e da quello di alta formazione.

    Il contratto può essere stipulato con giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (29 anni e 364 giorni compiuti). Per i soggetti in possesso di diploma di istruzione professionale o di laurea l’età minima scende a 17 anni. Non ci sono limiti dimensionali per le aziende che possono assumere apprendisti.

    Trattamento economico a tre periodi

    Il CCNL Calzaturiero (nel testo coordinato del 2021, aggiornato con il rinnovo 2024) ha adottato per i contratti stipulati dal 1° agosto 2022 il sistema a inquadramento scalare in tre periodi. Il principio è che l’apprendista inizia con un inquadramento inferiore a quello finale e lo raggiunge progressivamente:

    • 1° periodo (15 mesi): inquadramento due livelli sotto il livello finale di destinazione. Se il livello finale è il 4°, si parte dal 2°;
    • 2° periodo (15 mesi): inquadramento un livello sotto. Si passa al 3°;
    • 3° periodo (6 mesi): livello finale. Si raggiunge il 4° e si completa il percorso.

    Formazione: obbligo contrattuale e aziendale

    Il CCNL impone all’azienda di garantire all’apprendista una formazione professionalizzante adeguata al livello di destinazione. Questa formazione è interna all’azienda (formazione on the job presso un tutor aziendale) e si integra con l’offerta formativa pubblica regionale o degli enti bilaterali di settore. Il tutor aziendale deve essere un lavoratore qualificato dello stesso settore.

    Il piano formativo individuale deve essere redatto per iscritto e allegato al contratto. Prevede le competenze tecnico-professionali da acquisire, i tempi di formazione e le modalità di valutazione. L’inadempimento degli obblighi formativi da parte del datore può comportare la trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato ordinario.

    Periodo di prova nell’apprendistato

    L’art. 62 del CCNL stabilisce che anche l’apprendista può essere soggetto a un periodo di prova, la cui durata non può essere superiore a quella prevista per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale (primo livello di inquadramento dell’apprendista). Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista orlatore (livello finale 3°)
    Tizio ha 20 anni e viene assunto come apprendista orlatore con livello finale di destinazione 3° (minimo 1.843,95 €). Con il contratto post-agosto 2022: nel 1° periodo (15 mesi) è inquadrato al 1° livello (1.530,00 €); nel 2° periodo (15 mesi) passa al 2° livello (1.751,40 €); nel 3° periodo (6 mesi) raggiunge il 3° livello (1.843,95 €). Dopo 36 mesi, se confermato, è assunto come operaio qualificato al 3° livello.
    Caia – Apprendista taglio (livello finale 3° Super)
    Caia, 22 anni, è assunta come apprendista per diventare tagliatore tomaia (livello finale 3° Super, minimo 1.884,57 €). Nel 1° periodo è inquadrata al 1° livello; nel 2° al 2° Super (1.787,21 €); nel 3° raggiunge il 3° Super. Al termine dei 36 mesi l’azienda la conferma a tempo indeterminato: Caia è diventata una tagliatore qualificata con una retribuzione garantita di 1.884,57 € mensili.
    Sempronio – Apprendistato ridotto per esperienza pregressa
    Sempronio, 25 anni, ha già svolto un periodo di apprendistato di 18 mesi come montatore presso un calzaturificio prima di cambiare azienda. Con il nuovo datore si conviene che il periodo già svolto viene computato ai fini della durata dell’apprendistato nel nuovo contratto, purché le attività siano analoghe e l’interruzione non superi un anno. Sempronio deve completare solo i restanti 18 mesi invece dei 36 previsti.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato professionalizzante nel CCNL Calzaturiero?
    La durata standard è di 36 mesi per i livelli 2°-5°. Per i livelli 6° e 6° Super la struttura contrattuale prevede 36 mesi articolati in periodi di diversa lunghezza. La durata massima legale è 36 mesi.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista calzaturiero?
    Con i contratti stipulati dal 1° agosto 2022: nel 1° periodo l’apprendista è inquadrato due livelli sotto il finale, nel 2° un livello sotto, nel 3° al livello finale. Per i vecchi contratti (ante agosto 2022) le percentuali erano 70%-80%-90%.
    Quanti anni ha l’apprendista nel settore calzaturiero?
    L’apprendistato professionalizzante si può stipulare con giovani dai 18 ai 29 anni. Per chi ha un diploma professionale o una laurea, il limite scende a 17 anni.
    Il periodo di apprendistato conta per il TFR?
    Sì. Il periodo di apprendistato viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, incluso il TFR, al momento della conferma.
    L’apprendistato può essere interrotto prima della scadenza?
    Sì. Durante il periodo formativo entrambe le parti possono recedere. Al termine del periodo formativo, il datore può confermare l’apprendista o risolvere il contratto con un preavviso equivalente a quello degli operai (2 settimane).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 D.Lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 TULPS – Procedura di scioglimento con intimazioni formali

    Art. 23 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

  • Art. 8 T.U. Stupefacenti – Sanzioni penali per opposizione alle ispezioni e ai controlli

    Art. 8 T.U. Stupefacenti – Opposizione alle ispezioni sanzioni

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire um milione a lire dieci milioni chiunque: a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6; b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata; c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo

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