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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Pertinenze della nave: le cose già costituenti pertinenze della nave (es. attrezzature, strumentazioni, apparati di bordo) possono essere vendute separatamente dalla nave stessa.
  • Applicazione del c.p.c. sulle cose mobili: alla procedura di vendita delle pertinenze separate si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.
  • Regime distinto dalla nave: la vendita separata delle pertinenze segue un regime processuale differente rispetto alla vendita della nave, che è soggetta alle norme speciali del Codice della navigazione.
  • Coordinamento: la norma raccorda il procedimento esecutivo navale con le regole dell'esecuzione mobiliare ordinaria per i beni accessori che abbiano perso il collegamento funzionale con la nave.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 671 Codice della Navigazione — Vendita di pertinenze separate

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Alla procedura di vendita di cose già costituenti pertinenze, si applicano le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili.

Commento

Le pertinenze della nave nel Codice della navigazione

Il Codice della navigazione dedica una disposizione specifica alla vendita esecutiva delle pertinenze della nave quando queste siano state separate dallo scafo e costituiscano oggetto autonomo di espropriazione. Nel diritto della navigazione, le pertinenze della nave comprendono tutto ciò che è destinato in modo durevole all'esercizio della nave stessa: l'armamento (alberi, vele, ancore, cordame), gli attrezzi, gli strumenti di navigazione, i mezzi di salvataggio, le attrezzature di bordo e le scorte. Ai sensi dell'art. 25 cod. nav., le pertinenze seguono la sorte giuridica della nave — sono comprese nel pignoramento, nell'ipoteca e nella vendita salvo diversa pattuizione — ma questa regola di connessione accessoria cessa di operare quando le pertinenze vengono fisicamente separate dalla nave e divengono beni autonomamente individuabili.

Presupposto della separazione

L'art. 671 si applica alle cose che erano pertinenze ma che, al momento dell'esecuzione, sono state già separate dalla nave. La norma non riguarda quindi le pertinenze ancora incorporate o funzionalmente connesse alla nave al momento del pignoramento, che rientrano nell'esecuzione navale ordinaria ai sensi degli artt. 655 e seguenti cod. nav. La separazione può essere avvenuta per varie ragioni: manutenzione ordinaria con sostituzione di componenti, dismissione di attrezzature obsolete, separazione disposta dal custode nell'ambito della gestione del bene pignorato, o separazione effettuata prima del pignoramento dall'armatore stesso. In tutti questi casi, le cose già pertinenze perdono il collegamento con la nave e devono essere vendute con procedure adeguate alla loro natura di beni mobili.

Il rinvio alle norme del c.p.c. sulla vendita di cose mobili

L'art. 671 dispone che alla vendita delle pertinenze separate si applichino le norme del codice di procedura civile relative alla vendita di cose mobili. Il riferimento è agli artt. 529 e seguenti cod. proc. civ., che disciplinano il pignoramento mobiliare e la successiva vendita mediante commissionario o all'incanto. Questa scelta normativa è coerente con la natura delle cose in questione: una volta separata dalla nave, la pertinenza cessa di essere soggetta al regime speciale dei beni navali registrati e torna a essere un bene mobile comune, soggetto alle regole ordinarie dell'esecuzione mobiliare. Non si applicano, dunque, le forme particolari della vendita navale all'incanto (artt. 656 e 657 cod. nav.), che presuppongono un bene registrato nel Registro delle Navi. La semplicità della norma riflette la scelta del legislatore del 1942 di non creare un regime ad hoc per una categoria di beni che, una volta separata, non presenta più le peculiarità del bene nave.

Profili pratici e coordinamento con la procedura esecutiva navale

Sul piano pratico, la vendita delle pertinenze separate può avvenire nell'ambito di una procedura esecutiva più ampia che include anche la nave, oppure in via autonoma se le pertinenze sono l'unico oggetto dell'esecuzione. Nel primo caso, il giudice dell'esecuzione coordina le due procedure — quella navale per la nave e quella mobiliare ordinaria per le pertinenze — in modo da massimizzare il realizzo e garantire la soddisfazione dei creditori. Nel secondo caso, la procedura è interamente disciplinata dalle norme del c.p.c. sulla vendita mobiliare, senza che si ponga il problema della competenza speciale navale ex art. 643 cod. nav. Un aspetto rilevante riguarda la stima: le pertinenze della nave — specialmente quelle di alta tecnologia (radar, sistemi AIS, motori ausiliari) — possono avere un valore commerciale significativo e richiedono una perizia specializzata per la corretta valutazione. Il giudice dell'esecuzione può nominare un esperto con competenze nautiche anche nell'ambito del procedimento mobiliare ordinario.

Relazione con il sistema dei privilegi navali

Un profilo delicato riguarda i privilegi navali che eventualmente gravano sulla nave e, per accessorietà, sulle pertinenze. L'art. 552 cod. nav. elenca i crediti privilegiati sulla nave 'e sulle sue pertinenze'. Quando le pertinenze vengono separate e vendute autonomamente, si pone la questione se i privilegi navali seguano le singole cose oppure si estinguano con la separazione. La soluzione prevalente in dottrina ritiene che il privilegio navale — in quanto diritto reale di garanzia che ha origine dalla navigazione della nave — non si trasferisca sulle pertinenze separate, poiché queste perdono la funzione che giustificava il privilegio. Diverso è il caso dell'ipoteca navale iscritta 'sulla nave e sue pertinenze' (art. 565 cod. nav.): se l'iscrizione è avvenuta con esplicita menzione delle pertinenze, l'ipoteca potrebbe persistere anche sulle cose separate, con le conseguenze che il creditore ipotecario può partecipare alla distribuzione del ricavato anche dalla vendita mobiliare delle pertinenze.

Casi pratici

Caso 1: Vendita separata delle scialuppe di salvataggio

La nave di Tizio è pignorata da Caio, creditore privilegiato. Le scialuppe di salvataggio, già pertinenze della nave, sono state rimosse e sostituite prima del pignoramento. Il custode giudiziario segnala la loro presenza a bordo del pontile. Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita separata delle scialuppe ai sensi dell'art. 671, applicando le norme del c.p.c. sulla vendita di cose mobili, con stima da parte di un esperto nautico.

Caso 2: Motore ausiliario separato durante la manutenzione

La nave di Sempronio è in cantiere per manutenzione quando viene pignorata su istanza di Caio. Il motore ausiliario è stato smontato e si trova in officina. Tizio, nuovo acquirente della nave all'asta, sostiene che il motore faccia parte del bene acquistato. Il giudice chiarisce che il motore, separato al momento del pignoramento, non rientra nella vendita navale e viene venduto separatamente ai sensi dell'art. 671 come bene mobile ordinario.

Caso 3: Attrezzature di bordo dismesse prima dell'esecuzione

Tizio ha dismesso e immagazzinato a terra un sistema di navigazione elettronica di pregio, già pertinenza della propria nave, in vista della sua sostituzione. Caio, creditore di Tizio, avvia l'esecuzione sulla nave e anche sul sistema di navigazione. Il giudice qualifica il sistema come cosa già pertinenza separata e lo include in una vendita autonoma con le forme dell'esecuzione mobiliare, mentre la nave viene posta all'asta con le procedure navali speciali.

Domande frequenti

Cosa si intende per pertinenze della nave nel Codice della navigazione?

Sono le cose destinate in modo durevole all'esercizio della nave: attrezzature di bordo, strumenti di navigazione, mezzi di salvataggio, armamento. Ai sensi dell'art. 25 cod. nav., seguono la sorte giuridica della nave salvo separazione.

Quando si applicano le norme del c.p.c. sulla vendita mobiliare alle pertinenze navali?

Quando le pertinenze sono già state separate dalla nave al momento dell'esecuzione. In quel caso perdono il collegamento con lo scafo e vengono vendute come beni mobili ordinari ai sensi degli artt. 529 e seguenti cod. proc. civ.

Le pertinenze ancora a bordo al momento del pignoramento seguono la procedura navale o quella mobiliare?

Seguono la procedura navale speciale, poiché sono ancora funzionalmente connesse alla nave. L'art. 671 si applica solo alle cose che erano pertinenze ma che risultano già separate al momento dell'esecuzione.

I privilegi navali si estendono alle pertinenze separate e vendute autonomamente?

In linea generale no: il privilegio navale segue la nave come complesso funzionale e non si trasferisce sulle singole pertinenze una volta separate. L'ipoteca navale esplicitamente iscritta sulle pertinenze può invece persistere anche sulla cosa separata.

Chi stima il valore delle pertinenze separate nell'esecuzione mobiliare?

Il giudice dell'esecuzione può nominare un perito specializzato. Per pertinenze di natura tecnica (motori, sistemi elettronici navali) è opportuno nominare un esperto con competenze nautiche per garantire una valutazione adeguata al mercato di settore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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