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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se la domanda di vendita non è proposta nei termini o è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente diventa definitivo e non è più contestabile.
  • L'acquirente deve eseguire il deposito del prezzo presso la cancelleria per attivare la procedura di liberazione.
  • Il pretore o il presidente del tribunale emette un decreto di cancellazione o restrizione delle trascrizioni ipotecarie gravanti sulla nave.
  • Il decreto viene trasmesso d'ufficio all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per la pubblicità prevista dall'art. 250 del codice della navigazione.
  • Il meccanismo garantisce la liberazione del bene da ipoteche e privilegi a seguito del completamento della procedura di deposito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 677 Codice della Navigazione — Provvedimento di liberazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato. Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

In sintesi

  • Se la domanda di vendita non è proposta nei termini o è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente diventa definitivo e non è più contestabile.
  • L'acquirente deve eseguire il deposito del prezzo presso la cancelleria per attivare la procedura di liberazione.
  • Il pretore o il presidente del tribunale emette un decreto di cancellazione o restrizione delle trascrizioni ipotecarie gravanti sulla nave.
  • Il decreto viene trasmesso d'ufficio all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per la pubblicità prevista dall'art. 250 del codice della navigazione.
  • Il meccanismo garantisce la liberazione del bene da ipoteche e privilegi a seguito del completamento della procedura di deposito.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 677 del Codice della navigazione disciplina il c.d. «provvedimento di liberazione» della nave dalle ipoteche e dai privilegi, nell'ambito del procedimento speciale che consente al terzo acquirente di acquistare l'unità navale libera da oneri reali preesistenti. La norma si inserisce nel sistema di tutela dei creditori ipotecari e privilegiati che caratterizza il diritto marittimo, bilanciando l'interesse del terzo acquirente in buona fede a ottenere la proprietà della nave sgombra da vincoli con quello dei creditori a soddisfarsi sul bene o sul suo valore.

Il procedimento richiamato dalla disposizione si articola nella fase precedente disciplinata dall'art. 676, che prevede la possibilità per i creditori di richiedere la vendita in asta pubblica entro un termine perentorio. Laddove tale facoltà non sia esercitata o la domanda sia respinta, si apre la fase conclusiva contemplata dall'art. 677, nella quale il prezzo offerto dal terzo acquirente si consolida.

Il meccanismo di definitività del prezzo

Il primo effetto giuridico rilevante che la norma produce è la definitività del prezzo offerto. Quando il termine per la domanda di vendita decorre inutilmente, oppure la domanda è proposta ma respinta dal giudice, il prezzo che l'acquirente aveva indicato nella sua offerta non è più suscettibile di modifica. Questo meccanismo di cristallizzazione del valore ha una duplice funzione: da un lato tutela l'acquirente che si è vincolato a una determinata offerta, dall'altro assicura ai creditori la certezza del quantum sul quale si distribuiranno in sede di riparto.

La definitività del prezzo non implica, tuttavia, che i creditori abbiano rinunciato ai loro diritti: essi potranno soddisfarsi sul prezzo depositato, secondo le regole del riparto disciplinate dagli articoli successivi del codice.

Il deposito del prezzo e il ruolo del giudice

Una volta che il prezzo è divenuto definitivo, l'acquirente è tenuto a eseguire il deposito presso la cancelleria del giudice competente individuato ai sensi dell'art. 643. Tale deposito costituisce il presupposto indefettibile per l'emissione del provvedimento di liberazione: fino a quando il prezzo non è materialmente depositato, il giudice non può emettere il decreto.

Il pretore — e, nei casi di competenza, il presidente del tribunale — è l'autorità giudiziaria deputata a emanare il decreto con cui ordina la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie. La cancellazione è totale quando la garanzia reale viene del tutto eliminata; la restrizione, invece, riduce l'oggetto dell'ipoteca (ad esempio limitandola a determinati carati della nave e non all'intera unità). La scelta tra i due provvedimenti dipende dalla situazione concreta e dalla natura dell'ipoteca.

La pubblicità del decreto e l'ufficio di iscrizione

Il decreto emesso dal giudice non rimane confinato nell'ambito processuale: esso deve essere portato a conoscenza degli uffici amministrativi competenti per il registro navale. La trasmissione avviene d'ufficio da parte del cancelliere, senza necessità di un'ulteriore iniziativa delle parti, e il destinatario è l'ufficio competente per l'iscrizione della nave o del galleggiante.

La pubblicità è effettuata nelle forme previste dall'art. 250 del Codice della navigazione, che disciplina il sistema generale di pubblicità dei diritti reali sulla nave. Tale meccanismo garantisce che i terzi che consultano il registro possano verificare l'inesistenza o la riduzione delle ipoteche, consentendo così la circolazione della nave in modo trasparente sul mercato.

Coordinamento con le norme sul riparto e profili pratici

Il provvedimento di liberazione non esaurisce la procedura: una volta che la nave è liberata dalle ipoteche, il prezzo depositato deve essere distribuito tra i creditori secondo le regole degli articoli 680 e 681 del codice, che rinviano in parte al codice di procedura civile. L'art. 681, in particolare, richiama gli artt. 510-512 e 596-598 c.p.c. in materia di distribuzione del ricavato.

Dal punto di vista pratico, il meccanismo dell'art. 677 è di fondamentale importanza nelle operazioni di compravendita di navi gravate da ipoteche: consente al compratore di pagare un prezzo «tutto compreso» e di ottenere la purga del bene, analogamente a quanto avviene nell'espropriazione immobiliare con la purgazione delle ipoteche. Il registro navale viene aggiornato tempestivamente, assicurando la coerenza tra la situazione giuridica reale e quella risultante dai registri pubblici.

Casi pratici

Caso 1: Terzo acquirente e prezzo definitivo

Tizio acquista da un armatore insolvente una nave gravata da tre ipoteche, offrendo un prezzo di 800.000 euro. I creditori ipotecari non propongono domanda di vendita nel termine stabilito dall'art. 676: il prezzo di 800.000 euro diventa così definitivo. Tizio deposita la somma presso la cancelleria del tribunale competente e il presidente del tribunale emette il decreto di cancellazione delle tre ipoteche, trasmesso d'ufficio all'ufficio di iscrizione della nave.

Caso 2: Domanda di vendita respinta

Caio, creditore ipotecario, presenta domanda di vendita all'asta della nave acquistata da Sempronio, ritenendo il prezzo offerto insufficiente. Il giudice, verificate le condizioni di legge, respinge la domanda perché proposta fuori termine. A seguito del rigetto, il prezzo offerto da Sempronio si cristallizza: Sempronio esegue il deposito e ottiene il decreto di cancellazione dell'ipoteca di Caio.

Caso 3: Restrizione dell'ipoteca su carati

Tizio è proprietario di sei carati di una nave su dodici totali e li vende a Caia. La nave è gravata da ipoteca sull'intero bene. Caia esegue la procedura di liberazione per i soli sei carati acquistati: il presidente del tribunale, eseguito il deposito, emette decreto di restrizione dell'ipoteca, che continua a gravare sui restanti sei carati di pertinenza degli altri comproprietari.

Domande frequenti

Cosa succede se i creditori non chiedono la vendita entro il termine?

Il prezzo offerto dal terzo acquirente diventa definitivamente fissato e non è più modificabile. L'acquirente può procedere al deposito per ottenere la liberazione della nave dalle ipoteche.

Chi emette il decreto di cancellazione delle ipoteche?

Il pretore o il presidente del tribunale competente ai sensi dell'art. 643 del Codice della navigazione, dopo che l'acquirente ha eseguito il deposito del prezzo.

Il cancelliere deve attendere un'istanza per trasmettere il decreto all'ufficio di iscrizione?

No. La trasmissione avviene d'ufficio da parte del cancelliere, senza necessità di un'ulteriore iniziativa delle parti, a tutela della celerità della procedura.

Qual è la differenza tra cancellazione e restrizione dell'ipoteca?

La cancellazione elimina totalmente l'ipoteca; la restrizione riduce l'oggetto su cui essa grava, ad esempio limitandola a determinati carati della nave invece che all'intera unità.

Il deposito del prezzo è sufficiente per ottenere la liberazione?

Sì, ma è necessario che il prezzo sia divenuto definitivo (per decorso del termine o rigetto della domanda di vendita) e che il deposito sia eseguito prima dell'emissione del decreto giudiziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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