Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1 CAD – Definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 82/2005 CAD – Definizioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Ai fini del presente codice si intende per: 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all' articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ; a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; (( l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; )) m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 ; (( n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE , di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale; )) (( n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica; )) o) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; q-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; r) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare ((di firma elettronica)) tramite la chiave privata ((e a un soggetto terzo)) tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; z) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; aa) titolare ((di firma elettronica)) : la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la ((sua)) creazione ((nonché alle applicazioni per la sua apposizione)) della firma elettronica; bb) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità; dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi; ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.)) (( ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo

    71. ))

    1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

    1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato ((qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS)) .

  • Art. 6 L. 300/1970 – Visite personali di controllo

    Art. 6 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Visite personali di controllo

    In vigore dal 20/05/1970

    Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

  • Part-time: orizzontale, verticale e misto a confronto

    Guida pratica · Lavoro · Orario di lavoro

    In sintesi

    Il contratto a tempo parziale può essere orizzontale (orario ridotto ogni giorno), verticale (lavoro a tempo pieno ma solo in alcuni giorni/settimane/mesi) o misto. Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del full-time, con trattamenti economici e normativi proporzionali all’orario.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12

    Tabella riepilogativa

    Tipi di part-time a confronto (D.Lgs. 81/2015)
    Tipo Struttura oraria Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, 5 giorni alla settimana
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni periodi 5 giorni pieni a settimana per 6 mesi, fermo i restanti 6
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale 4 ore al giorno per 3 giorni alla settimana, solo 9 mesi l’anno

    Part-time orizzontale

    Nel part-time orizzontale il lavoratore svolge ogni giorno lavorativo un orario inferiore al normale. È la forma più diffusa: ad esempio chi lavora 4 ore al giorno invece di 8. Il rapporto è continuo durante tutto il periodo contrattuale e la retribuzione è proporzionata alle ore lavorate.

    Part-time verticale

    Nel part-time verticale l’attività lavorativa è svolta a orario pieno ma solo per determinati giorni della settimana, determinate settimane del mese o determinati mesi dell’anno. Nei periodi di inattività il lavoratore non presta servizio, ma il rapporto rimane attivo. È frequente nei settori stagionali.

    Principio di non discriminazione e proporzionalità

    Il D.Lgs. 81/2015 sancisce il principio di non discriminazione: il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del collega a tempo pieno (ferie, TFR, scatti di anzianità, ecc.), con trattamenti economici e normativi proporzionali all’orario. Il datore non può riservare ai part-time condizioni peggiorative non giustificate da ragioni oggettive.

    Casi pratici

    Tizio – part-time orizzontale 50%

    Tizio lavora 4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana (20 ore totali invece di 40). Percepisce il 50% della retribuzione full-time, matura TFR e ferie proporzionali, e ha gli stessi diritti normativi del collega a tempo pieno.

    Caia – part-time verticale stagionale

    Caia lavora a tempo pieno (8 ore/giorno) da aprile a settembre e non lavora da ottobre a marzo. Il suo part-time è verticale annuale al 50%: la retribuzione è proporzionata ai mesi di effettivo lavoro e i contributi previdenziali seguono le stesse regole.

    Sempronio – part-time misto

    Sempronio lavora 5 ore al giorno dal lunedì al giovedì (no venerdì) e solo 8 mesi all’anno. Ha un part-time misto che combina riduzione giornaliera e verticale: tutti i suoi istituti contrattuali sono commisurati all’orario effettivo complessivo.

    Domande frequenti

    Il part-time si può trasformare in full-time?

    Sì, ma richiede il consenso di entrambe le parti o l’esercizio del diritto di precedenza previsto per legge (ad esempio chi ha trasformato il rapporto da full-time a part-time ha diritto di precedenza nel passaggio inverso).

    Il lavoratore part-time ha diritto alle stesse ferie del full-time?

    Ha diritto allo stesso numero di giorni di ferie contrattual, ma nel part-time orizzontale le ferie si computano in ore proporzionali all’orario giornaliero.

    Il TFR si calcola allo stesso modo nel part-time?

    Sì. La formula (retribuzione utile ÷ 13,5) si applica alla retribuzione effettivamente percepita, che nel part-time è proporzionale all’orario: il TFR sarà quindi inferiore rispetto a un full-time con la stessa mansione.

    Posso svolgere un secondo lavoro mentre sono in part-time?

    In linea di principio sì, salvo obblighi di fedeltà e non concorrenza previsti dal contratto o dal CCNL. È consigliabile verificare le clausole del proprio contratto individuale.

    Il part-time verticale dà diritto alla NASpI nei periodi di inattività?

    Di norma no, perché il rapporto di lavoro è sospeso ma non cessato. Al termine del rapporto, se si è in possesso dei requisiti, si può accedere alla NASpI. Verificare con il patronato la situazione specifica.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Assicurazioni ANIA: scatti di anzianita’, 13ª mensilita’ e premio aziendale

    CCNL Assicurazioni ANIA

    In sintesi

    Il CCNL ANIA prevede scatti di anzianita’ che maturano ogni due anni di servizio, per un numero massimo di scatti variabile per area, con importi crescenti a seconda del livello. La tredicesima mensilita’ e’ garantita a tutti i lavoratori in misura proporzionale ai mesi lavorati. Molte compagnie assicuratrici erogano anche un premio aziendale o una quattordicesima mensilita’ per accordo di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIA · First-CISL · Fisac-CGIL · Fna · Uilca · Snfia (funzionari)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2024 (accordo di rinnovo siglato febbraio 2024)
    Vigenza
    Quadriennio 2024-2027
    Platea
    ~60.000 dipendenti imprese assicuratrici

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita’ CCNL ANIA – Schema indicativo
    Area / Categoria Cadenza scatto Importo indicativo per scatto Numero massimo scatti
    Area A Ogni 2 anni ~18-22 € mensili 8 scatti
    Area B Ogni 2 anni ~25-30 € mensili 8 scatti
    Area C Ogni 2 anni ~30-40 € mensili 8 scatti
    Funzionari Ogni 2 anni ~40-55 € mensili 8 scatti

    Importi indicativi. Gli scatti si sommano e si computano nella retribuzione utile ai fini del TFR e della tredicesima. Dopo il raggiungimento del numero massimo di scatti, non maturano ulteriori incrementi di anzianita’.

    Gli scatti di anzianita': meccanismo e maturazione

    Gli scatti di anzianita’ sono incrementi automatici della retribuzione che maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. Hanno funzione di premialita’ della fidelizzazione e si aggiungono al minimo tabellare.

    Il computo dell’anzianita’ parte dalla data di assunzione, includendo il periodo di prova. Le assenze per malattia, maternita’ e congedi retribuiti non interrompono il decorso dell’anzianita’. Le assenze per aspettativa non retribuita possono essere escluse dal computo per accordo.

    La tredicesima mensilita'

    La tredicesima mensilita’ e’ erogata entro il 21 dicembre di ogni anno. Il suo importo e’ pari a una mensilita’ di retribuzione globale (minimo + scatti + indennita’ fisse) per chi ha lavorato l’intero anno.

    Per chi non ha completato l’anno (assunzioni o cessazioni nel corso dell’anno), la tredicesima e’ proporzionale ai mesi lavorati: si calcolano i dodicesimi. Anche il periodo di maternita’ e i congedi retribuiti danno diritto ai ratei.

    La quattordicesima e i premi aziendali

    Il CCNL ANIA non garantisce universalmente una quattordicesima mensilita’ contrattuale per tutte le categorie, a differenza del CCNL Commercio. Tuttavia, gran parte delle compagnie assicuratrici eroga:

    • Una quattordicesima mensilita’ di primo livello per accordo aziendale, generalmente a giugno o luglio.
    • Un premio aziendale o di produttivita’ variabile, legato a obiettivi individuali, di team o aziendali (utile, raccolta premi, indici di sinistrosita’, soddisfazione cliente).
    • Un piano di incentivazione a lungo termine (stock option, restricted share units) per i funzionari delle principali compagnie quotate.

    Cumulo scatti e confronto con il mercato

    Un dipendente di Area C con 16 anni di servizio avra’ maturato 8 scatti. Con importi medi di 35 € a scatto, l’incremento complessivo da scatti e’ di circa 280 € mensili lordi, pari a circa il 10-12% del minimo tabellare di partenza. Questo evidenzia l’importanza degli scatti nella composizione retributiva di lungo periodo.

    Il CCNL ANIA prevede la non assorbibilita’ degli scatti gia’ maturati in caso di accordi individuali successivi o aumenti tabellari contrattuali, salvo espressa pattuizione.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima proporzionale
    Tizio viene assunto il 1° aprile. A dicembre ha lavorato 9 mesi. Tredicesima = retribuzione mensile x 9/12. Con retribuzione di 2.200 € lordi: tredicesima = 1.650 €. Non percepisce i 3/12 relativi a gennaio-marzo, mesi non lavorati.
    Caia – Scatti e impatto sul TFR
    Caia (Area B, 10 anni di servizio, 5 scatti a ~28 € = 140 € mensili aggiuntivi) ha una retribuzione di 2.000 € base + 140 € scatti = 2.140 € mensili. Il TFR annuo si calcola su 2.140 x 12 + 13ª = 28.520 € / 13,5 = 2.112 € accantonati per quell’anno. Gli scatti aumentano il TFR maturato.
    Sempronio – Premio aziendale detassato
    Sempronio (funzionario) riceve un premio aziendale di 4.500 € lordi per il raggiungimento degli obiettivi. Il premio rientra nella disciplina dei premi di risultato (D.P.C.M. vigente): tassazione sostitutiva al 5% invece dell’IRPEF ordinaria (aliquota marginale, es. 33%). Risparmio fiscale: circa 1.260 €.

    Domande frequenti

    Con quale frequenza maturano gli scatti nel CCNL ANIA?
    Ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Si aggiungono automaticamente alla retribuzione senza necessita’ di richiesta formale.
    La tredicesima e' proporzionale in caso di assunzione durante l'anno?
    Sì. Si calcola in dodicesimi per i mesi lavorati. Anche le frazioni di mese superiori a 15 giorni lavorativi danno diritto al dodicesimo.
    Tutti i dipendenti ANIA ricevono la quattordicesima?
    Non e’ garantita dal CCNL nazionale, ma la maggior parte delle compagnie la eroga per accordo aziendale, generalmente a giugno-luglio. Verificare il contratto integrativo aziendale.
    Gli scatti si perdono in caso di demansionamento?
    No. Gli scatti maturati si conservano anche in caso di demansionamento autorizzato. Sono computati sull’anzianita’ di servizio, non sul livello di inquadramento corrente.
    Il premio aziendale e' detassato?
    Sì, se rientra nei premi di risultato ai sensi della normativa vigente (aliquota sostitutiva IRPEF al 5%, fino al limite annuo di legge). Richiede accordo sindacale aziendale o territoriale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per area, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita’, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 68 Reg. (UE) 2023/1114 – Dispositivi di governance

    Art. 68 Reg. (UE) 2023/1114 – Dispositivi di governance

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I membri dell’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le capacità e l’esperienza adeguate, individualmente e collettivamente, per svolgere le loro funzioni. In particolare, i membri dell’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività non sono stati condannati per reati connessi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che possano incidere sulla loro onorabilità. Essi dimostrano inoltre di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per svolgere efficacemente le loro funzioni.

    2. Gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nei prestatori di servizi per le cripto-attività possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e, in particolare, non sono state condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo o per altri reati che potrebbero incidere sul loro onorabilità.

    3. Laddove l’influenza esercitata dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate in un prestatore di servizi per le cripto-attività sia suscettibile di pregiudicare la gestione sana e prudente di tale prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti adottano le opportune misure per affrontare tali rischi. Tali misure possono includere la richiesta di provvedimenti giudiziari o l’imposizione di sanzioni nei confronti degli amministratori e dei dirigenti, o la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute dagli azionisti o dai soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono le partecipazioni qualificate.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività impiegano personale con le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’assolvimento delle responsabilità loro assegnate, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati.

    6. L’organo di amministrazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività valuta e riesamina periodicamente l’efficacia delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi agli obblighi di cui ai capi 2 e 3 del presente titolo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure ragionevoli per garantire la continuità e la regolarità della prestazione dei loro servizi per le cripto-attività. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività utilizzano risorse e procedure adeguate e proporzionate, compresi sistemi TIC resilienti e sicuri in conformità del regolamento (UE) 2022/2554. I prestatori di servizi per le cripto-attività stabiliscono una politica di continuità operativa, che comprende i piani di continuità operativa in materia di TIC e piani di risposta e risanamento relativi alle TIC predisposti ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2022/2554 volti a garantire, in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure TIC, la conservazione dei dati e delle funzioni essenziali e il mantenimento dei servizi per le cripto-attività o, qualora ciò non sia possibile, il tempestivo recupero di tali dati e funzioni e la rapida ripresa dei servizi per le cripto-attività.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di meccanismi, sistemi e procedure in conformità del regolamento (UE) 2022/2554, nonché di procedure e dispositivi efficaci per la valutazione del rischio, al fine di rispettare le disposizioni di diritto nazionale che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849. Essi controllano e valutano periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia di tali meccanismi, sistemi e procedure, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, e adottano le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze a tale riguardo. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di sistemi e procedure per salvaguardare la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554.

    9. I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati. Tali registrazioni sono sufficienti per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e di adottare le misure di attuazione e, in particolare, di accertare se i prestatori di servizi per le cripto-attività abbiano rispettato tutti gli obblighi, compresi quelli relativi ai clienti effettivi o potenziali e all’integrità del mercato. Le registrazioni conservate a norma del primo comma sono fornite ai clienti su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni e, se richiesto dall’autorità competente prima della scadenza dei cinque anni, per un periodo fino a sette anni.

    10. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) le misure che garantiscono la continuità e la regolarità della prestazione dei servizi per le cripto-attività di cui al paragrafo 7;

    b) le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati di cui al paragrafo 9.

    L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 4 L. 68/1999 – Criteri di computo della quota di riserva

    Art. 4 L. 68/1999 – Criteri di computo della quota di riserva

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’ articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’ articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’ articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’ articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

    2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

    3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’ articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva. 3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

    4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8.

    5. Le disposizioni di cui all’ articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

    6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’ articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’ articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’ articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”. articolo precedente articolo successivo

  • Licenziamento per superamento del periodo di comporto

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Il datore può licenziare il lavoratore malato solo dopo il superamento del periodo di comporto stabilito dal CCNL. Prima di quel termine il licenziamento è nullo. Il comporto può essere semplice (unica malattia) o per sommatoria (più malattie nell’arco di un periodo): la distinzione è fondamentale per contare correttamente i giorni.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Periodo di comporto: schema riepilogativo
    Tipo di comporto Descrizione Fonte
    Comporto semplice Unica malattia continuativa; si computa dalla data di inizio Art. 2110 c.c. + CCNL
    Comporto per sommatoria Somma di più assenze per malattia in un arco di tempo (es. 12 mesi) CCNL (varia per settore)
    Durata minima Stabilita dal CCNL; in assenza, criteri equitativi del giudice Art. 2110, co. 2, c.c.
    Preavviso Non spetta se il lavoratore è ancora malato; si può sostituire con indennità sostitutiva Art. 2110, co. 1, c.c.
    Impugnazione 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento L. 604/1966

    Cos'è il periodo di comporto e come si conta

    Il periodo di comporto è il lasso di tempo durante il quale il lavoratore in malattia non può essere licenziato. È fissato dal CCNL e varia considerevolmente da settore a settore. Il comporto semplice conta i giorni di una singola malattia continuativa. Il comporto per sommatoria somma le assenze per malattia (anche di pochi giorni ciascuna) verificatesi nell’arco di un periodo di riferimento (ad es. 12 o 18 mesi), che il CCNL può far scorrere o fissare su base solare.

    Quando il licenziamento è valido e quando è nullo

    Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo: il lavoratore ha diritto alla reintegra e al risarcimento, indipendentemente dal regime di tutela applicabile (art. 18 o D.Lgs. 23/2015). Il licenziamento è invece legittimo se intimato dopo il superamento, ma il datore deve aver correttamente contato i giorni secondo le regole del CCNL. Eventuali giorni di malattia dovuti a causa di servizio o infortuni sul lavoro non si computano nel comporto.

    Il preavviso e le altre conseguenze

    Se al momento del licenziamento il lavoratore è ancora malato, il preavviso non decorre: il datore può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il TFR e le altre spettanze di fine rapporto maturano normalmente. I giorni di malattia durante il comporto sono retribuiti o indennizzati secondo le regole del CCNL e dell’INPS (indennità di malattia dal 4° giorno per i lavoratori del settore privato).

    Casi pratici

    Tizio – 180 giorni di malattia continuativa, CCNL con comporto a 180 giorni

    Tizio raggiunge esattamente il 180° giorno di malattia. Il datore può intimare il licenziamento il giorno dopo il superamento. Se lo fa prima, il licenziamento è nullo.

    Caia – molte malattie brevi accumulate

    Caia è assente 10 giorni ad aprile, 8 a giugno e 15 ad agosto per patologie diverse. Il suo CCNL prevede comporto per sommatoria di 90 giorni in 12 mesi mobili. Alla 91ª giornata il datore può legittimamente licenziarla se il comporto è esaurito.

    Sempronio – malattia da infortunio sul lavoro

    Sempronio è assente per 60 giorni a seguito di un infortunio sul lavoro. Quei giorni non si computano nel comporto: il datore non può includerli nel conteggio per arrivare al superamento del limite.

    Domande frequenti

    Prima del superamento del comporto si può licenziare?

    No. Il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto è nullo e il lavoratore ha diritto alla reintegra, a prescindere dalla data di assunzione.

    Dove trovo la durata del mio periodo di comporto?

    Nel CCNL applicato al rapporto di lavoro. Cerca le sezioni dedicate a malattia e comporto; il valore varia molto da settore a settore (da 90 a 365 giorni o più).

    I giorni di infortunio sul lavoro contano nel comporto?

    No. Le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale non si computano nel periodo di comporto.

    Se vengo licenziato durante la malattia, ho diritto al TFR?

    Sì. Il TFR e le altre spettanze maturano sempre alla cessazione del rapporto, anche se causata dal superamento del comporto.

    Come si impugna il licenziamento per comporto se ritengo errato il conteggio?

    Con impugnazione scritta entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, contestando il computo dei giorni. È consigliabile farsi assistere da un consulente del lavoro o dal sindacato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 66 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti

    Art. 66 Reg. (UE) 2023/1114 – Obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nel migliore interesse dei clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività agiscono in modo onesto, corretto e professionale secondo il migliore interesse dei loro clienti effettivi e potenziali.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nelle comunicazioni di marketing, che sono identificate come tali. I prestatori di servizi per le cripto-attività non inducono in errore un cliente, deliberatamente o per negligenza, in relazione ai vantaggi reali o percepiti di qualsiasi cripto-attività.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività avvertono i clienti dei rischi associati alle operazioni in cripto-attività. Quando gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, scambiano cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono ai loro clienti hyperlink ai White Paper sulle cripto-attività concernenti le cripto-attività in relazione alle quali prestano tali servizi.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche le loro politiche in materia di prezzi, costi e commissioni, in una posizione ben visibile del loro sito web.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività rendono pubbliche, in una posizione ben visibile del loro sito web, informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo di consenso utilizzato per emettere ciascuna cripto-attività in relazione alla quale prestano servizi. Tali informazioni possono essere ottenute dai White Paper sulle cripto-attività.

    6. L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente. Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 6 L. 68/1999 – Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

    Art. 6 L. 68/1999 – Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati “uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato. I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti.

    2. All’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”; b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1”.

  • Deroghe distanze fra fabbricati: casi pratici art. 2-bis T.U.E.

    L’art. 2-bis T.U.E. è la valvola che permette al diritto urbanistico italiano di adattare alla realtà locale i limiti rigidi del D.M. 1444/1968 su densità edilizia, altezze, distanze tra fabbricati e standard urbanistici. Non è una norma per addetti ai lavori: tocca direttamente chiunque voglia sopraelevare una palazzina, recuperare un fabbricato rurale, ricostruire un edificio crollato o intervenire in un centro storico. Gli esempi che seguono mostrano in che modo la deroga regionale opera nei casi più frequenti, dove il proprietario può spingersi, e dove invece l’ufficio tecnico comunale risponderà con un diniego nonostante la previsione astratta della deroga.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.M. 1444/1968 è il decreto interministeriale che fissa, dal 1968, gli standard urbanistici minimi: la distanza minima di dieci metri fra pareti finestrate di edifici antistanti, le altezze massime in funzione della zona omogenea, la densità edilizia per ettaro, le quantità minime di parcheggi e verde pubblico. Per decenni quei numeri sono stati intoccabili: un ricorso al T.A.R. fondato sulla violazione del decreto del 1968 era praticamente vincente.

    L’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia rovescia questa logica. Introdotto dal D.L. 69/2013 e poi ritoccato più volte fino alla novella del Salva-casa 2024, riconosce a Regioni e Province autonome la potestà di disciplinare in modo diverso quei limiti, purché ciò avvenga nell’ambito di strumenti urbanistici unitari (piani particolareggiati, piani di recupero, piani di rigenerazione) oppure su aree territoriali specifiche individuate dalla legge regionale.

    Il principio guida non è la deregolamentazione, ma la rigenerazione: recupero del patrimonio esistente, efficientamento energetico, riduzione del consumo di suolo, densificazione dei tessuti già urbanizzati. La deroga non è mai un favore al singolo: nasce per liberare interventi che altrimenti resterebbero bloccati dai numeri rigidi del 1968, oggi tecnicamente superati.

    Cosa può derogare la Regione: densità, altezze, distanze, standard

    La deroga regionale può toccare quattro famiglie di parametri. Sulla densità edilizia, la Regione può consentire indici fondiari superiori a quelli minimi di zona, premiando interventi di riqualificazione che concentrano volumetria in aree già servite. Sulle altezze, può ammettere sopraelevazioni oltre il limite di zona omogenea, soprattutto quando il fabbricato preesistente è sottodimensionato rispetto al contesto.

    Sulle distanze fra fabbricati, è il fronte più delicato: il D.M. 1444 impone dieci metri fra pareti finestrate antistanti, ma la legge regionale può ridurli, o consentire la ricostruzione sul sedime preesistente anche se inferiore. Sugli standard urbanistici (parcheggi, verde, servizi), la Regione può modulare le quantità in funzione della reale densità del tessuto.

    Quattro condizioni operano sempre come limiti esterni: la deroga deve avvenire dentro uno strumento urbanistico (non con un permesso a costruire isolato), deve riguardare interventi su patrimonio esistente o aree già urbanizzate, non può toccare vincoli paesaggistici e codice dei beni culturali, e deve rispettare il principio di non aggravamento del carico urbanistico.

    La novella Salva-casa 2024 (D.L. 69/2024)

    Il D.L. 69/2024, convertito con la L. 105/2024 (il cosiddetto Salva-casa), ha ampliato l’art. 2-bis su due fronti. Primo: ha chiarito che la ricostruzione di edifici demoliti può avvenire sul sedime preesistente anche se la distanza dal confine o dal fabbricato vicino è inferiore ai dieci metri, purché non si aumenti la sagoma e si rispetti l’altezza preesistente. Secondo: ha esteso il concetto di rigenerazione urbana fino a includere interventi di efficientamento energetico che comportino un modesto incremento volumetrico (cappotti termici, vani tecnici per pompe di calore, locali per impianti fotovoltaici), riconoscendoli come deroghe ammesse.

    Resta fermo che la novella non incide sui vincoli sovraordinati: in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice beni culturali e paesaggio), la deroga del 2-bis non è sufficiente, serve sempre l’autorizzazione paesaggistica e il parere della Soprintendenza.

    Caso 1 – Sopraelevazione di palazzina a meno di dieci metri dal vicino

    Una palazzina a due piani in zona B di un comune di pianura padana è distante sette metri dal fabbricato antistante, anch’esso a due piani. Il proprietario vuole sopraelevare un terzo piano per ricavare due alloggi. Il D.M. 1444/1968 imporrebbe il rispetto dei dieci metri sull’intero sviluppo verticale, bloccando l’intervento. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., ha però previsto la possibilità di sopraelevare mantenendo il sedime e l’allineamento esistente, purché nel quadro di un piano di rigenerazione del tessuto consolidato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica che la zona sia inclusa nel perimetro di rigenerazione approvato dal consiglio comunale, accerta l’assenza di vincoli paesaggistici e rilascia il permesso a costruire. Il vicino non può opporsi sulla base del D.M. 1444: la deroga regionale è legittima e produce effetti diretti sul rapporto fra privati.

    Caso 2 – Bolzano regola le altezze nel centro storico

    Bolzano, in quanto Provincia autonoma, esercita la potestà concorrente in materia urbanistica. La legge provinciale, sull’art. 2-bis, ha fissato altezze massime in centro storico modulate per isolato, derogando ai parametri standard di zona omogenea. Un richiedente che vuole rialzare di un piano un edificio nel centro Gries trova quindi un parametro di altezza diverso da quello generico del D.M. 1444: è il regime locale a prevalere, perché la Provincia ha legiferato dentro la cornice del 2-bis. Il tecnico comunale applicherà l’altezza prevista dal piano provinciale, non quella del decreto del 1968.

    Caso 3 – Riqualificazione di un comparto con piano attuativo unitario

    Tre proprietari adiacenti decidono di riqualificare un comparto degradato di periferia, demolendo capannoni dismessi e ricostruendo edifici residenziali. Presentano al comune un piano attuativo unitario che, in deroga all’art. 7 del D.M. 1444, prevede densità superiore alla media di zona, in cambio di una cessione di superficie a verde pubblico. La Regione, con la propria legge urbanistica, ha autorizzato questo schema premiale per interventi di rigenerazione su aree dismesse. Il consiglio comunale approva il piano attuativo; il singolo permesso a costruire è poi rilasciato in coerenza con esso. Senza l’art. 2-bis, l’operazione sarebbe stata bloccata dalla densità massima di zona.

    Caso 4 – Recupero di un fabbricato rurale fuori dalla zona B

    Un proprietario possiede un vecchio fienile in zona agricola, di volumetria significativa, da decenni dismesso. Vuole recuperarlo a residenza, mantenendo la sagoma. Il D.M. 1444/1968 e la disciplina di zona E (agricola) sarebbero ostative, perché non consentono il cambio d’uso a residenza al di fuori della pertinenzialità del fondo. La legge regionale, sull’art. 2-bis T.U.E., consente però il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente con cambio di destinazione, purché nell’ambito di un piano di recupero approvato.

    L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza dei requisiti (volumetria preesistente legittima, assenza di vincoli idrogeologici, conformità al piano di recupero) e rilascia il permesso. Si tratta di un esempio classico di rigenerazione che riduce consumo di suolo recuperando l’esistente, anziché costruire ex novo.

    Caso 5 – Deroga negata in zona vincolata dal codice del paesaggio

    Un proprietario di un casale in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 vuole sopraelevare di un piano, contando sulla deroga regionale che, in astratto, lo permetterebbe. La Soprintendenza esprime parere negativo: l’altezza aggiuntiva alterebbe il rapporto fra costruito e paesaggio circostante. L’art. 2-bis T.U.E. non vince sul codice dei beni culturali: la deroga regionale opera solo dove non vi siano vincoli paesaggistici o, in presenza di vincoli, solo se l’autorizzazione paesaggistica è favorevole.

    Il diniego dell’ufficio tecnico comunale è legittimo. Il richiedente può impugnare il parere della Soprintendenza davanti al T.A.R., ma non può far valere la deroga regionale come superamento automatico del vincolo. È uno dei limiti strutturali del 2-bis che il Salva-casa 2024 non ha modificato.

    Quando e come orientarsi

    Prima di immaginare un intervento in deroga, il proprietario o il richiedente verifica tre passaggi presso l’ufficio tecnico comunale. Primo: esiste una legge regionale o provinciale che, sull’art. 2-bis T.U.E., abbia disciplinato la deroga al D.M. 1444 per il tipo di intervento ipotizzato? Senza la legge regionale, il 2-bis è norma astratta non operativa.

    Secondo: l’area rientra nel perimetro dello strumento urbanistico che attua la deroga (piano di rigenerazione, piano di recupero, piano attuativo, ambito di rigenerazione individuato dal PRG o PUG)? Se l’immobile è fuori dal perimetro, la deroga non si applica anche se la legge regionale c’è.

    Terzo: ci sono vincoli paesaggistici, storico-artistici, idrogeologici, sismici, di tutela ambientale? In presenza di vincoli, la deroga 2-bis non basta: serve l’autorizzazione del soggetto preposto al vincolo.

    Se i tre passaggi sono favorevoli, il richiedente può presentare istanza di permesso a costruire o, nei casi previsti, SCIA, allegando relazione tecnica che dimostri la conformità allo strumento urbanistico in deroga. L’ufficio tecnico comunale istruisce e rilascia il titolo. Le opere realizzate in conformità alla deroga legittimamente approvata sono opponibili anche ai vicini, che non possono invocare la violazione del D.M. 1444 come se fosse ancora la regola assoluta.

    Norme e fonti

    • art. 2-bis T.U.E. – deroga ai limiti del D.M. 1444/1968 per Regioni e Province autonome.
    • art. 9-bis T.U.E. – documentazione amministrativa e legittimità dello stato preesistente.
    • D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 – standard urbanistici minimi (distanze, altezze, densità, dotazioni).
    • D.L. 21 giugno 2013 n. 69 – introduce l’art. 2-bis nel Testo Unico Edilizia.
    • D.L. 29 maggio 2024 n. 69 conv. L. 24 luglio 2024 n. 105 (Salva-casa) – estende la deroga a ricostruzione su sedime preesistente ed efficientamento energetico.
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (limite esterno alla deroga).

    Domande frequenti

    La deroga del 2-bis vale anche se la Regione non ha emanato una legge specifica?

    No. L’art. 2-bis T.U.E. attribuisce alle Regioni e Province autonome la potestà di derogare, ma non è auto-applicativo. Senza la legge regionale o provinciale che disciplini concretamente la deroga e individui aree, parametri e procedimenti, restano in vigore i limiti generali del D.M. 1444/1968.

    Il vicino può opporsi alla sopraelevazione realizzata in deroga regionale?

    Se l’intervento è conforme alla legge regionale, allo strumento urbanistico attuativo della deroga e al titolo edilizio rilasciato, il vicino non può invocare il D.M. 1444 come se fosse l’unica regola. Può però contestare la legittimità dello strumento urbanistico o del permesso davanti al T.A.R.

    La novella Salva-casa 2024 consente di costruire più vicino al confine?

    Solo in caso di ricostruzione di un edificio demolito sul sedime preesistente, mantenendo sagoma e altezza precedenti. Non autorizza nuove costruzioni a distanza ridotta in aree libere, né consente di superare i limiti civilistici sulle distanze fra privati senza accordo specifico.

    In zona vincolata posso usare la deroga 2-bis se la legge regionale lo prevede?

    La deroga regionale opera, ma non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica del D.Lgs. 42/2004. Servono entrambi i titoli: la legittimazione regionale alla deroga e il parere favorevole della Soprintendenza. In caso di diniego paesaggistico, l’intervento non si fa, anche se la legge regionale lo consentirebbe.

  • Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Art. 171 DPR 495/1992 – Frequenza dei lampeggiatori

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a

    80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.

  • CCNL Consorzi di Bonifica: apprendistato 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Apprendistato nel CCNL Consorzi di Bonifica 2026

    Formare un operaio idraulico o un tecnico consortile richiede tempo e pratica sul campo: il contratto di apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale che permette ai consorzi di inserire giovani lavoratori con retribuzione graduale e un piano formativo strutturato.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nei Consorzi di Bonifica è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL. La durata massima è di 3 anni (5 per i Quadri). La retribuzione parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione, crescente nel tempo. Il CCNL prevede l’obbligo del tutore aziendale e un piano formativo individuale concordato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie CCNL
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza CCNL
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Base legge
    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzione per area

    Schema indicativo di apprendistato professionalizzante – CCNL Consorzi di Bonifica
    Area di destinazione Durata indicativa Retribuzione (% del minimo destinazione) Note
    D (operai comuni/qualificati) 12-18 mesi 1° anno: ~85%; 2° anno: ~90-95% Percorso breve per profili con bassa qualificazione richiesta
    C (operai specializzati) 24-36 mesi 1° anno: ~80-85%; 2° anno: ~88-92%; 3° anno: ~95-100% Tipico per apprendisti idraulici specializzati
    B (capi operai, impiegati esecutivi) 24-36 mesi Scala analoga all’area C Comprende la formazione alla leadership per i capi operai
    A (impiegati di concetto) 36-48 mesi 1° biennio: ~80-88%; 2° biennio: ~90-98% Per figure tecnico-amministrative laureate o diplomate
    AQ (Quadri) Fino a 5 anni Progressiva secondo CCNL Raro; per percorsi di alta formazione direttiva

    Avvertenza: Le percentuali retributive riportate sono orientative. Le percentuali esatte vigenti nel CCNL Consorzi di Bonifica (testo 2023-2025) si trovano nel testo integrale del contratto, disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL. Il D.Lgs. 81/2015 stabilisce che le percentuali minime non possano essere inferiori al 80% del minimo contrattuale per il primo periodo e all’85% per il secondo.

    La tipologia: apprendistato professionalizzante

    Nei consorzi di bonifica, l’unica tipologia di apprendistato concretamente applicata è l’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. 81/2015), finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale tramite un piano formativo individuale che alterna formazione teorica interna e pratica sul campo.

    Le altre tipologie (apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovani under 25 con percorsi scolastici duali; apprendistato di alta formazione e ricerca, per laureati) sono tecnicamente applicabili ma meno diffuse nel settore dei consorzi.

    Il piano formativo individuale

    Il piano formativo individuale (PFI) è il documento cardine del contratto di apprendistato. Deve essere redatto prima dell’assunzione e firmato dall’apprendista, dal datore di lavoro e dal tutore aziendale. Deve contenere:

    • L’obiettivo formativo (le competenze che l’apprendista acquisirà).
    • La durata del contratto.
    • Il livello contrattuale di destinazione (cioè a quale area/parametro l’apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato).
    • Le modalità di svolgimento della formazione (ore di formazione teorica interna, attività pratiche sul campo, eventuale formazione esterna).
    • Il nome e i dati del tutore aziendale.

    Per i consorzi di bonifica, il PFI per un operaio idraulico di area C includerà tipicamente: conduzione di impianti di sollevamento, manutenzione di manufatti idraulici, gestione delle emergenze, sicurezza sul lavoro in ambienti acquatici e su argini.

    Il tutore aziendale: obblighi e responsabilità

    Il tutore aziendale (o referente aziendale) è la figura designata dal consorzio per seguire l’apprendista nel suo percorso formativo. Il D.Lgs. 81/2015 prevede che il tutore:

    • Abbia qualifiche professionali adeguate (pari o superiori a quelle di destinazione dell’apprendista).
    • Affianchi l’apprendista nelle attività pratiche quotidiane.
    • Verifichi periodicamente l’acquisizione delle competenze.
    • Certifichi il percorso formativo alla fine del contratto.

    Il tutore ha anche la responsabilità di segnalare eventuali difficoltà o inadeguatezze dell’apprendista, che potrebbero giustificare (sempre con il dovuto processo disciplinare) il recesso anticipato dal contratto.

    Contribuzione agevolata e incentivi per il datore

    L’apprendistato offre al datore di lavoro (il consorzio) significativi vantaggi contributivi stabiliti dalla legge:

    • Per i consorzi con meno di 9 dipendenti: aliquota contributiva INPS agevolata (1,5% nel primo anno, 3% nel secondo, ordinaria dal terzo).
    • Per i consorzi con 10 o più dipendenti: aliquota INPS del 10% (vs la normale 23,81%) durante tutto l’apprendistato.
    • L’esonero dalla contribuzione per le ore di formazione teorica.
    • In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato, incentivi normativi per i 12 mesi successivi.

    Questi incentivi rendono l’apprendistato uno strumento attrattivo anche per i consorzi di bonifica, che devono rinnovare una forza lavoro operaia spesso anziana e garantire la trasmissione delle conoscenze idrauliche specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista operaio idraulico area C
    Tizio, 22 anni, viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 3 anni, destinazione area C (operaio specializzato). Il suo minimo tabellare di destinazione è circa 1.921 €. Durante il primo anno percepisce indicativamente l’85% = circa 1.633 €; nel secondo anno circa l’90% = 1.729 €; nel terzo circa il 95% = 1.825 €. Al termine dei 3 anni, se il consorzio non recede, Tizio è stabilizzato a tempo indeterminato all’area C con il minimo pieno di 1.921 € (più gli scatti maturati).
    Caia – Apprendista impiegata tecnica area A con laurea
    Caia, 25 anni, è neo-laureata in ingegneria idraulica. Il consorzio la assume in apprendistato professionalizzante per 36 mesi, con destinazione area A (par. 134, meno di 6 anni nell’area). Il tutore è l’ingegnere capo del settore tecnico. Caia partecipa a corsi di sicurezza, progettazione di interventi di bonifica e gestione appalti. Al termine, sarà inquadrata come impiegata tecnica di area A con tutti i diritti contrattuali pieni.
    Sempronio – Consorzio che non stabilizza l’apprendista
    Sempronio ha completato i 3 anni di apprendistato come operaio qualificato di area D. Il consorzio, in difficoltà finanziarie, decide di non stabilizzarlo. Deve comunicare il recesso con il preavviso previsto dal D.Lgs. 81/2015 (30 giorni). Sempronio riceve il TFR maturato in 3 anni, il pro-rata tredicesima/quattordicesima e le ferie non godute. Ha anche diritto alla NASpI (disoccupazione INPS) se ha maturato i requisiti contributivi richiesti.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato professionalizzante nei consorzi di bonifica?
    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è di 3 anni per la maggior parte delle qualifiche (aree B, C, D). Per le figure di più elevata qualificazione (area A e AQ) il D.Lgs. 81/2015 consente fino a 5 anni. Il CCNL Consorzi di Bonifica definisce le durate per area di destinazione: per le durate esatte si rimanda al testo integrale CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL o FILBI-UIL.
    Come viene retribuito un apprendista dei consorzi di bonifica?
    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale del minimo tabellare del livello contrattuale di destinazione. Il D.Lgs. 81/2015 non fissa percentuali rigide: le determina il CCNL. In genere, la retribuzione parte da circa l’80-85% del minimo del livello di destinazione nel primo anno e cresce progressivamente fino al 100% al termine del contratto. Per le percentuali esatte del CCNL Consorzi di Bonifica consultare il testo integrale.
    È obbligatorio un tutore aziendale per l’apprendista?
    Sì. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 42) e il CCNL prevedono la figura del tutore aziendale (o referente aziendale), che affianca l’apprendista, verifica l’acquisizione delle competenze e certifica il percorso formativo. Il tutore deve avere qualifiche adeguate (superiori o almeno pari a quella di destinazione dell’apprendista).
    Un apprendista ha diritto alle ferie e alla malattia?
    Sì. L’apprendista ha diritto a tutte le tutele del lavoratore subordinato: ferie (proporzionali), malattia (con integrazione INPS e consorzio), maternità/paternità, TFR (che matura dall’inizio del contratto).
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Al termine del periodo di apprendistato, se il datore di lavoro non recede (comunicando con il preavviso previsto dal D.Lgs. 81/2015), il rapporto prosegue come contratto a tempo indeterminato ordinario al livello di destinazione. L’anzianità maturata durante l’apprendistato si computa integralmente ai fini degli scatti, del TFR e del comporto.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Le percentuali retributive e le durate riportate hanno carattere indicativo; per i valori esatti si rimanda al testo integrale CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL o un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.