Autore: Andrea Marton

  • Art. 199 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

    Art. 199 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.

    2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.

    3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.

    4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate o integrate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.

  • Art. 5 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione addizionale

    Art. 5 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione addizionale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile. 1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell’ articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell’anno 2019 la riduzione concordata dell’orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L’esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L’accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell’accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell’accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4. 1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari: a) al 6 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

  • Art. 704 Codice della Navigazione – Rilascio della concessione di gestione aeroportuale

    Art. 704 Codice della Navigazione – Rilascio della concessione di gestione aeroportuale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa. 80 Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, è adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione. 80 Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità. L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità, e quella recata dall'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio reso agli operatori e agli utenti alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonché le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore. ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521". ————— AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, e in ipotesi di delocalizzazione funzionale, nonché ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521".

  • Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un

    Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un

    Art. 113 c.c. Matrimonio celebrato davanti a un

    In vigore

    apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

  • Art. 13 L. 300/1970 – Mansioni del lavoratore

    Art. 13 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Mansioni del lavoratore

    In vigore dal 20/05/1970

    L' articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".

  • Responsabilita civile del giudice: esempi pratici sull’art. 55 c.p.c. (abrogato) e disciplina vigente

    Attenzione: l’art. 55 del codice di procedura civile e stato abrogato. Disciplinava la responsabilita personale del giudice per dolo o colpa grave, ma non e piu in vigore. La materia oggi e regolata dalla L. 13 aprile 1988, n. 117 (cosiddetta Legge Vassalli), come modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18. Anche il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) ha inciso su istituti correlati del processo civile, pur senza reintrodurre la responsabilita diretta del magistrato.

    In sintesi

    • L’art. 55 c.p.c. non e applicabile: chi subisce un danno da un provvedimento del giudice non puo agire direttamente contro il magistrato sulla base di quella norma.
    • L’azione risarcitoria va proposta contro lo Stato, ai sensi della L. 117/1988, davanti al tribunale del distretto di Corte d’appello competente.
    • Lo Stato, se condannato, esercita rivalsa sul magistrato nei casi e nei limiti tassativi indicati dalla legge.
    • La riforma del 2015 ha ampliato la nozione di colpa grave e ha eliminato il filtro preliminare di ammissibilita, rendendo l’azione piu accessibile.
    • Restano esclusi dalla responsabilita gli atti di interpretazione di norme e di valutazione del fatto e delle prove, salvo dolo, colpa grave o diniego di giustizia.

    Prima degli esempi: cosa cambia per chi vuole agire

    Capire che l’art. 55 c.p.c. e stato abrogato e il primo passo per non incorrere in errori procedurali. Una citazione fondata su quella norma sarebbe oggi infondata in radice, perche la disposizione non e piu vigente. Chi ritiene di aver subito un danno ingiusto a causa di un comportamento doloso o gravemente colposo di un magistrato, oppure a causa di un diniego di giustizia, deve seguire il percorso tracciato dalla Legge Vassalli e dalla sua riforma del 2015.

    Il punto centrale e che la responsabilita e indiretta: il cittadino agisce verso lo Stato, e solo in un secondo momento lo Stato puo rivalersi sul magistrato. Questa scelta legislativa nasce dall’esigenza di salvaguardare l’indipendenza e la serenita di giudizio del magistrato, evitando che il timore di cause personali possa condizionare le decisioni.

    Il regime ante riforma e l’abrogazione dell’art. 55 c.p.c.

    Nella sua formulazione originaria, l’art. 55 c.p.c. prevedeva una responsabilita personale del giudice per dolo, frode o concussione, e nei casi in cui la legge lo dichiarava civilmente responsabile. La norma era applicata raramente: la giurisprudenza imponeva oneri probatori molto stringenti e le ipotesi tipizzate erano interpretate in modo restrittivo. Di fatto, il rimedio era piu teorico che pratico.

    Dopo il referendum abrogativo del 1987, il legislatore e intervenuto con la L. 117/1988, che ha riorganizzato l’intera materia in un testo autonomo, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile incompatibili, tra cui l’art. 55. Da quel momento la responsabilita civile dei magistrati non e piu disciplinata dal codice di rito, ma da una legge speciale.

    La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e successivi interventi hanno modernizzato il processo civile su molti fronti (procedimento semplificato, mediazione, esecuzione, famiglia), ma non hanno reintrodotto un regime di responsabilita personale del giudice analogo al vecchio art. 55. La cornice resta quella della L. 117/1988.

    La disciplina vigente: L. 117/1988 e L. 18/2015

    La Legge Vassalli, nella versione novellata dalla L. 18/2015 (adottata anche in adeguamento ai principi euro-unionali in materia di responsabilita degli Stati per violazione del diritto comunitario), stabilisce alcune coordinate essenziali:

    • Soggetto convenuto: l’azione e proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza dello Stato, davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello individuato secondo i criteri di legge.
    • Presupposti: dolo, colpa grave o diniego di giustizia nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
    • Colpa grave: la riforma del 2015 ha ampliato la definizione, includendo la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza e incontrastabilmente esclusa o risulta dagli atti.
    • Clausola di salvaguardia: l’attivita di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove non puo dar luogo a responsabilita, salvo che si traduca in dolo o colpa grave nei termini di legge.
    • Filtro preliminare: il vaglio di ammissibilita previsto nella versione originaria del 1988 e stato eliminato dalla L. 18/2015, semplificando l’accesso al giudizio.
    • Termini: la domanda deve essere proposta entro tre anni dal momento in cui l’azione e esperibile, e comunque dopo l’esaurimento dei mezzi di impugnazione o degli altri rimedi disponibili.
    • Rivalsa: in caso di condanna, lo Stato esercita azione di rivalsa sul magistrato, con limiti quantitativi calcolati sulla retribuzione e secondo le percentuali fissate dalla legge.

    Casi pratici

    Caso 1 – Citazione fondata sull’art. 55 c.p.c.: inammissibilita di principio

    Tizio, dopo aver perso una causa civile in primo grado, ritiene che il giudice abbia deciso in modo manifestamente errato e propone direttamente una citazione personale contro il magistrato, richiamando l’art. 55 c.p.c.. La domanda e destinata a non essere accolta: la norma e stata abrogata e non puo costituire fondamento dell’azione. Il difensore avrebbe dovuto inquadrare la pretesa nella L. 117/1988, indirizzandola contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dimostrando dolo, colpa grave o diniego di giustizia.

    Caso 2 – Travisamento manifesto delle prove

    Caia perde una causa di lavoro perche il giudice, nella motivazione, afferma l’esistenza di un documento mai depositato e nega l’esistenza di una circostanza pacificamente ammessa dalle parti. Esauriti i mezzi di impugnazione, Caia agisce contro lo Stato ai sensi della L. 117/1988, deducendo colpa grave per travisamento del fatto e delle prove, secondo la nozione introdotta dalla L. 18/2015. Il tribunale competente valuta la sussistenza del presupposto e, in caso di accoglimento, condanna lo Stato al risarcimento. Lo Stato potra poi esercitare la rivalsa sul magistrato nei limiti previsti.

    Caso 3 – Diniego di giustizia per inerzia ingiustificata

    Sempronio attende per oltre quattro anni una decisione su un’istanza urgente, nonostante ripetute sollecitazioni e l’assenza di motivi oggettivi di rinvio. Dopo aver tentato i rimedi acceleratori previsti dall’ordinamento, propone azione ex L. 117/1988 deducendo diniego di giustizia. La legge definisce questa figura come il rifiuto, l’omissione o il ritardo nel compimento di atti dovuti, quando, decorsi i termini di legge, la parte abbia chiesto al magistrato di provvedere e non sia intervenuta risposta entro un termine ragionevole.

    Caso 4 – Errore di interpretazione: confine della clausola di salvaguardia

    Mevio impugna una sentenza ritenendo errata l’interpretazione di una norma di diritto. Ottenuta la riforma in appello, propone anche azione di responsabilita contro lo Stato. La domanda viene respinta: l’attivita interpretativa e, di regola, coperta dalla clausola di salvaguardia. Sarebbe stato necessario dimostrare che l’errore integrava una violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, secondo i parametri della L. 18/2015 (chiarezza della norma violata, carattere intenzionale, mancanza di giustificazione plausibile).

    Caso 5 – Rivalsa dello Stato sul magistrato

    Dopo una sentenza che condanna lo Stato al risarcimento per colpa grave, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove l’azione di rivalsa contro il magistrato responsabile. La legge fissa limiti quantitativi: la somma oggetto di rivalsa non puo superare una determinata percentuale dell’annualita di stipendio, salvo i casi di dolo. La rivalsa e obbligatoria nei casi previsti e si svolge davanti al giudice ordinario. Questo passaggio chiarisce perche, nel sistema vigente, il magistrato non e mai convenuto diretto del cittadino: l’eventuale ricaduta patrimoniale avviene in un secondo momento, a iniziativa dello Stato.

    Quando chiedere il supporto di un professionista

    Le azioni fondate sulla L. 117/1988 richiedono un’analisi tecnica accurata: ricostruzione del provvedimento contestato, esaurimento dei rimedi, individuazione del presupposto (dolo, colpa grave nelle figure tipizzate, diniego di giustizia), calcolo dei termini e scelta del foro. Per valutare la concreta percorribilita della domanda e utile rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilita civile e contenzioso pubblico. Su fiscoinvestimenti.it e possibile entrare in contatto con professionisti qualificati per un primo orientamento.

    Norme e fonti

    • Art. 55 c.p.c. (abrogato) – testo storico e nota di abrogazione.
    • Art. 56 c.p.c. – disposizioni connesse al regime previgente.
    • L. 13 aprile 1988, n. 117 – Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita civile dei magistrati (Legge Vassalli).
    • L. 27 febbraio 2015, n. 18 – Disciplina della responsabilita civile dei magistrati: ampliamento della colpa grave, eliminazione del filtro di ammissibilita, adeguamento al diritto UE.
    • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – Riforma Cartabia del processo civile: non interviene sulla responsabilita personale del giudice ma riorganizza istituti processuali correlati.

    FAQ

    L’art. 55 c.p.c. e ancora in vigore?

    No. La disposizione e stata abrogata. La materia della responsabilita civile dei magistrati e oggi regolata dalla L. 117/1988, come modificata dalla L. 18/2015.

    Posso citare direttamente il giudice che ha emesso una sentenza che ritengo sbagliata?

    No. L’azione va proposta contro lo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Solo in caso di condanna lo Stato potra esercitare rivalsa sul magistrato nei limiti di legge.

    Cosa si intende per colpa grave dopo la L. 18/2015?

    Rientrano nella colpa grave, tra l’altro, la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione o negazione di circostanze incontrastabilmente escluse o risultanti dagli atti.

    L’errore di interpretazione di una norma puo generare responsabilita?

    In linea di principio no, perche l’attivita interpretativa e coperta da una clausola di salvaguardia. Puo rilevare solo se integra una violazione manifesta o si traduce in dolo o colpa grave secondo le figure tipizzate.

    Entro quanto tempo si deve agire?

    Il termine ordinario e di tre anni dal momento in cui l’azione e esperibile, e comunque dopo l’esaurimento dei rimedi processuali disponibili. E fondamentale verificare i termini con un professionista, perche la decorrenza dipende dal singolo caso.

  • Art. 677 Codice della Navigazione – Provvedimento di liberazione

    Art. 677 Codice della Navigazione – Provvedimento di liberazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se la vendita non è domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda è respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato. Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.

  • Art. 67 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti prudenziali

    Art. 67 Reg. (UE) 2023/1114 – Requisiti prudenziali

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono in ogni momento di tutele prudenziali pari almeno al più elevato degli elementi seguenti:

    a) l’importo dei requisiti patrimoniali minimi permanenti di cui all’allegato IV, in funzione del tipo dei servizi per le cripto-attività prestati;

    b) un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente, soggette a revisione annuale.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che non sono in attività da un anno a decorrere dalla data in cui hanno iniziato a prestare servizi utilizzano, per il calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), le spese fisse generali previste incluse nelle loro proiezioni per i primi 12 mesi di prestazione di servizi, quali trasmesse unitamente alla domanda di autorizzazione.

    3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i prestatori di servizi per le cripto-attività calcolano le loro spese fisse generali dell’anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo gli elementi seguenti dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti e ai soci dei profitti del bilancio annuale sottoposto alla più recente revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall’autorità nazionale di vigilanza:

    a) bonus per il personale e altra remunerazione, nella misura in cui tali bonus e tale remunerazione dipendono da un profitto netto dei prestatori di servizi per le cripto-attività nell’anno in questione;

    b) quote di partecipazione ai profitti per dipendenti, amministratori e soci;

    c) altre forme di partecipazione ai profitti e altra remunerazione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

    d) spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

    4. Le tutele prudenziali di cui al paragrafo 1 assumono una delle forme seguenti o una combinazione delle stesse:

    a) fondi propri, costituiti da elementi e strumenti del capitale primario di classe 1 di cui agli articoli da 26 a 30 del regolamento (UE) n. 575/2013 dopo la piena deduzione, a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, senza l’applicazione di soglie per l’esenzione a norma degli articoli 46 e 48 di tale regolamento;

    b) una polizza assicurativa che copra i territori dell’Unione in cui sono prestati servizi per le cripto-attività o una garanzia analoga.

    5. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), è resa pubblica sul sito web del prestatore di servizi per le cripto-attività e presenta almeno le caratteristiche seguenti:

    a) ha una durata iniziale non inferiore ad un anno;

    b) il termine di preavviso per la cancellazione è di almeno 90 giorni;

    c) è sottoscritta con un’impresa autorizzata a fornire un’assicurazione, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale;

    d) è fornita da un soggetto terzo.

    6. La polizza assicurativa di cui al paragrafo 4, lettera b), comprende una copertura contro tutti i rischi seguenti:

    a) perdita di documenti;

    b) rilascio di dichiarazioni false o fuorvianti;

    c) atti, errori od omissioni che determinano la violazione: i) di obblighi legali e regolamentari; ii) dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti; iii) degli obblighi di riservatezza; i) di obblighi legali e regolamentari; ii) dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti; iii) degli obblighi di riservatezza;

    i) di obblighi legali e regolamentari;

    ii) dell’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale nei confronti dei clienti;

    iii) degli obblighi di riservatezza;

    d) omissione di stabilire, attuare e mantenere procedure appropriate per prevenire i conflitti di interesse;

    e) perdite dovute a interruzioni dell’operatività o a disfunzioni del sistema;

    f) ove applicabile al modello di business, negligenza grave nella tutela delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

    g) responsabilità dei prestatori di servizi per le cripto-attività nei confronti dei clienti a norma dell’articolo 75, paragrafo 8.

  • Art. 21 T.U. Stupefacenti – Revoca e sospensione dell’autorizzazione

    Art. 21 T.U. Stupefacenti – Revoca e sospensione dell’autorizzazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentate o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.

    2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' virificatesi anche per colpa del personale addetto.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

    4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

    5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita' adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Torna al sommario

  • Art. 36 RD 12/1941

    Art. 36 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: apprendistato professionalizzante

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: apprendistato professionalizzante

    L’apprendistato professionalizzante è la porta d’ingresso principale al settore orafo per i giovani: permette di imparare il mestiere affiancando maestri incassatori, cesellatori, fonditori e modellisti, con una retribuzione crescente e la garanzia di un inquadramento definitivo al termine del percorso.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri prevede una retribuzione all’85% del minimo del livello di arrivo nella prima metà e al 90% nella seconda. Il piano formativo va comunicato entro 5 giorni dall’assunzione. Con il rinnovo 2021 l’inquadramento di partenza è direttamente al livello di approdo e il primo livello è stato abolito.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (modifiche rinnovo precedente: 23 dicembre 2021)
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Formazione obbligatoria
    24 ore pro-capite ogni 3 anni (obbligo formativo)

    Tabella riepilogativa retribuzione apprendisti

    Retribuzione apprendisti per livello di approdo – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Livello di approdo Prima metà percorso (85%) Seconda metà percorso (90%) Al termine (100%)
    Livello 2 1.338,23 € 1.416,95 € 1.574,39 €
    Livello 3 1.474,40 € 1.561,13 € 1.734,59 €
    Livello 4 1.534,14 € 1.624,38 € 1.804,87 €
    Livello 5 1.638,99 € 1.735,40 € 1.928,22 €
    Livello 6 1.880,54 € 1.991,16 € 2.212,40 €

    Calcolo indicativo basato sui minimi del 1° giugno 2025. Le percentuali (85%/90%) si applicano al minimo tabellare del livello di approdo, non al livello di partenza. Per percorsi di durata non superiore a 12 mesi la retribuzione è del 90% per tutta la durata.

    Cos’è l’apprendistato professionalizzante nel CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa mista (lavoro + formazione), disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act). Nel settore orafo è lo strumento privilegiato per formare le figure più specializzate, poiché molte lavorazioni (incassatura, cesellatura, fusione a cera persa, modellazione CAD) richiedono competenze pratiche che si acquisiscono solo lavorando a fianco di maestri esperti.

    Con il rinnovo del 23 dicembre 2021 è stata introdotta una modifica significativa: l’apprendista viene inquadrato direttamente nel livello di approdo (non più nel primo livello, che è stato soppresso), con retribuzione iniziale all’85% del minimo di quel livello.

    Durata massima del percorso

    La durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata dal CCNL in relazione alla qualifica da conseguire:

    • Livelli 2-3 (addetti a mansioni di base e qualificate): durata massima indicativamente 3 anni.
    • Livelli 4-5 (specializzati e qualificati superiori): durata massima indicativamente 4 anni.
    • Livelli 6-7 (alta specializzazione): durata massima indicativamente 5 anni.

    Il contratto può durare meno se l’apprendista raggiunge le competenze previste in anticipo. La durata minima è di 6 mesi.

    Il piano formativo individuale e la formazione obbligatoria

    Il datore di lavoro è obbligato a elaborare un piano formativo individuale (PFI), che deve essere comunicato all’apprendista entro 5 giorni dall’assunzione. Il PFI descrive:

    • Le competenze da acquisire durante l’apprendistato (tecniche di lavorazione, uso di macchinari, normativa sicurezza).
    • Il programma di formazione interna (affiancamento al tutor aziendale) e esterna (corsi presso enti formativi accreditati dalla Regione o dall’associazione di categoria).
    • Il tutor aziendale designato: deve avere adeguata esperienza professionale e non può seguire più di 3 apprendisti contemporaneamente.

    L’obbligo formativo previsto dal CCNL è di 24 ore pro-capite ogni tre anni, valido per tutti i lavoratori del settore (non solo apprendisti), a garanzia dell’aggiornamento professionale continuo.

    Diritti dell’apprendista

    L’apprendista ha diritto, in misura proporzionale al periodo lavorato:

    • Ferie (4 settimane annue).
    • Tredicesima (in dodicesimi per i mesi lavorati).
    • TFR (calcolato sull’effettiva retribuzione percepita).
    • Copertura INAIL in caso di infortunio.
    • Indennità di malattia INPS (con carenza).
    • Welfare aziendale (200 €/anno, anche per i lavoratori in somministrazione dal rinnovo 2021).

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista incassatore, livello 5 di approdo
    Tizio viene assunto il 1° settembre 2026 come apprendista con qualifica di arrivo al livello 5 (orafo specializzato). La durata massima è 4 anni. Nei primi 2 anni percepisce l’85% del minimo del livello 5: 1.928,22 × 0,85 = 1.638,99 €/mese. Nei successivi 2 anni percepisce il 90%: 1.928,22 × 0,90 = 1.735,40 €/mese. Al termine è confermato al livello 5 con minimo pieno.
    Caia — Apprendista modellista CAD, percorso breve (<12 mesi)
    Caia viene assunta con un contratto di apprendistato di 10 mesi per conseguire la qualifica di addetta CAD al livello 4. Trattandosi di un percorso non superiore a 12 mesi, la retribuzione è del 90% per tutta la durata: 1.804,87 × 0,90 = 1.624,38 €/mese. Al termine, se confermata, viene inquadrata definitivamente al livello 4.
    Sempronio — Datore che forma un giovane cesellatore
    L’azienda orafa di Sempronio (datore di lavoro) assume un giovane come apprendista cesellatore con qualifica di approdo al livello 6. Deve consegnargli il PFI entro 5 giorni, nominare un tutor aziendale (il maestro cesellatore con 15 anni di esperienza), garantire la formazione interna e iscriverlo ai corsi di sicurezza obbligatori. Il costo retributivo è l’85% del minimo del livello 6 = 2.212,40 × 0,85 = 1.880,54 €/mese, con agevolazioni contributive INPS previste dalla legge per l’apprendistato.

    Domande frequenti

    Quanti anni dura l’apprendistato professionalizzante nel settore orafo?
    La durata massima varia da 3 a 5 anni in base alla qualifica di approdo. Per i livelli 2-3 è di circa 3 anni; per i livelli 4-5 circa 4 anni; per i livelli 6-7 fino a 5 anni. La durata minima è 6 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore orafo?
    La retribuzione è pari all’85% del minimo tabellare del livello di approdo nella prima metà del percorso e al 90% nella seconda. Per percorsi fino a 12 mesi la retribuzione è dell’90% per tutta la durata.
    Cos’è il piano formativo individuale?
    È il documento che descrive le competenze da acquisire, il programma di formazione e il tutor aziendale. Nel settore orafo deve essere comunicato entro 5 giorni dall’assunzione.
    L’apprendista ha diritto alle ferie, alla tredicesima e al TFR?
    Sì. L’apprendista ha diritto a tutti gli istituti contrattuali in misura proporzionale: ferie (4 settimane), tredicesima (in dodicesimi) e TFR (calcolato sull’effettiva retribuzione percepita).
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il datore può confermare il rapporto (il lavoratore viene inquadrato al livello di approdo) oppure recedere con preavviso. Se confermato, l’anzianità decorre dall’inizio dell’apprendistato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026 e al CCNL del 23 dicembre 2021. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 30 D.Lgs. 141/2024 – Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

    Art. 30 D.Lgs. 141/2024 – Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l’obbligazione doganale.