Autore: Andrea Marton

  • Incompetenza CGT e translatio: casi pratici art. 5 D.Lgs. 546/1992

    L’art. 5 D.Lgs. 546/1992 disciplina l’incompetenza delle Corti di giustizia tributaria, una delle questioni preliminari piu delicate del processo tributario riformato dalla L. 130/2022. Quando un ricorrente sbaglia la Corte da adire – per esempio impugna un avviso di accertamento davanti a una CGT di primo grado diversa da quella della sede dell’ente impositore – il rischio non e perdere la causa nel merito, ma vedersi dichiarare incompetente il giudice e dover riassumere la causa altrove entro un termine perentorio. Sbagliare la riassunzione equivale a perdere la possibilita di difendersi.

    Questa pagina raccoglie cinque casi pratici che mostrano come funziona l’incompetenza territoriale e per materia, il meccanismo della translatio iudicii (la trasmigrazione della causa al giudice competente con salvezza degli effetti del ricorso originario), i termini di riassunzione, l’eccezione in primo grado e la competenza per connessione. L’obiettivo e aiutare il ricorrente a capire quando agire, quali termini contano e quali errori sono ancora rimediabili senza perdere il diritto a una pronuncia nel merito.

    Il quadro: incompetenza nel processo tributario riformato

    L’art. 5 D.Lgs. 546/1992 stabilisce un principio chiave: la competenza delle Corti di giustizia tributaria e inderogabile. Non puo essere modificata da accordi tra le parti, ne dal silenzio del resistente, salvo le ipotesi tipiche previste dalla legge (in primis l’eccezione tempestiva in primo grado). La competenza territoriale segue la regola dell’art. 4 D.Lgs. 546/1992: ricorre la CGT di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’ente impositore, dell’agente della riscossione o del soggetto che ha emesso l’atto impugnato. La competenza per materia spetta sempre al giudice tributario per le controversie di cui all’art. 2 D.Lgs. 546/1992 (tributi di ogni genere, sanzioni amministrative tributarie, interessi e accessori).

    Il giudice rileva d’ufficio la propria incompetenza, ma solo nel primo grado e fino all’udienza di trattazione. Dopo, l’incompetenza non e piu rilevabile (eccetto i casi di difetto assoluto di giurisdizione, che e questione diversa e disciplinata dall’art. 3 D.Lgs. 546/1992). La sentenza che dichiara l’incompetenza non e di rigetto: e una pronuncia processuale che indica al ricorrente quale Corte e competente e apre la finestra per la riassunzione. Il sistema, in linea con l’art. 111 Cost. sul giusto processo e con l’art. 38-bis c.p.c. richiamato in chiave sistematica, tutela il diritto alla pronuncia nel merito attraverso la translatio iudicii: gli effetti del ricorso (tempestivita, interruzione di decadenze) sono salvi se la causa viene riassunta nei termini.

    Incompetenza per territorio e per materia

    L’incompetenza per territorio e di gran lunga la piu frequente. Riguarda i casi in cui il ricorso viene proposto alla CGT di primo grado di una circoscrizione diversa da quella prevista dall’art. 4: tipicamente quando il contribuente confonde la sede dell’ente impositore con il proprio domicilio fiscale, o quando un avviso e emesso da un ufficio centrale ma riferito a un periodo d’imposta legato a un ufficio territoriale specifico. L’incompetenza per materia, piu rara nel rito tributario, si verifica quando si porta davanti al giudice tributario una controversia che spetta al giudice ordinario o amministrativo (per esempio una pura questione civilistica di proprieta o un atto autoritativo non tributario): in quel caso, tuttavia, si parla piu propriamente di difetto di giurisdizione, non di mera incompetenza interna.

    Eccezioni e rilievi: chi, come, quando

    L’eccezione di incompetenza puo essere sollevata da una parte resistente (Agenzia delle entrate, ente locale, agente della riscossione) solo nel primo grado e entro la prima udienza di trattazione. Se non viene sollevata in tempo, si forma una sorta di acquiescenza processuale e il giudice non potra piu rilevarla: la competenza resta radicata nella Corte adita, anche se astrattamente incompetente per territorio. Il giudice puo rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale negli stessi termini in cui puo farlo la parte. Diverso il caso del difetto assoluto di giurisdizione, rilevabile in ogni stato e grado.

    5 casi pratici da conoscere

    Caso 1 – Ricorso depositato alla CGT sbagliata per territorio

    Situazione. Un contribuente residente a Bologna riceve un avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale di Firenze. Il difensore deposita per errore il ricorso alla CGT di primo grado di Bologna, perche legge male il domicilio fiscale dell’ufficio.

    Cosa succede. Alla prima udienza l’Agenzia eccepisce l’incompetenza per territorio (oppure il giudice la rileva d’ufficio). La CGT di Bologna dichiara la propria incompetenza con sentenza, indicando come competente la CGT di Firenze. Il ricorso non viene rigettato nel merito: gli effetti restano salvi se il ricorrente riassume la causa.

    Cosa fare. Riassumere il giudizio davanti alla CGT di Firenze entro il termine indicato dalla sentenza (di norma sei mesi dalla notifica della sentenza che dichiara l’incompetenza, secondo le regole della translatio). La riassunzione conserva la tempestivita dell’impugnazione originaria, anche se i sessanta giorni dalla notifica dell’atto sono ormai scaduti.

    Caso 2 – Translatio iudicii: come riassumere la causa

    Situazione. Dopo la sentenza che dichiara l’incompetenza, il ricorrente deve trasferire il giudizio alla Corte competente. Si chiama translatio iudicii e ha lo scopo di non vanificare il diritto di difesa per un errore tecnico sulla competenza.

    Cosa succede. La riassunzione si effettua con un ricorso (o istanza) depositato presso la CGT competente, contenente il riferimento alla sentenza che ha dichiarato l’incompetenza, le parti, l’atto impugnato e le domande. Si allega copia della sentenza. La causa prosegue come se fosse stata proposta davanti al giudice competente fin dall’origine: gli effetti sostanziali e processuali del ricorso originario (in particolare la tempestivita dell’impugnazione) sono salvi.

    Cosa fare. Controllare il termine di riassunzione indicato in sentenza (o, in mancanza, applicare il termine semestrale di legge). Non aspettare che la sentenza diventi definitiva: il termine decorre di norma dalla notifica della sentenza alla parte. Verificare di indicare correttamente la nuova Corte e di allegare tutta la documentazione originaria.

    Caso 3 – Decadenza per mancata riassunzione: il ricorso muore

    Situazione. Il ricorrente riceve la sentenza di incompetenza ma, per disattenzione o per cambio di difensore, non riassume entro il termine perentorio.

    Cosa succede. Decorso il termine, il processo si estingue. L’effetto e gravissimo: il ricorso originario perde ogni efficacia, l’atto impositivo diventa definitivo e l’importo accertato e iscritto a ruolo come dovuto, non piu contestabile. Non e possibile riproporre un nuovo ricorso davanti alla Corte competente, perche i sessanta giorni dall’atto sono scaduti e la translatio avrebbe potuto salvare gli effetti solo con la riassunzione tempestiva.

    Cosa fare. Annotare immediatamente la scadenza appena ricevuta la sentenza. Se il termine e gia spirato, valutare se sussistono cause di rimessione in termini (forza maggiore, impedimento non imputabile) ai sensi delle norme sul processo civile applicabili in via di rinvio: e una via stretta e raramente concessa.

    Caso 4 – Eccezione di incompetenza in primo grado: tempi e modi

    Situazione. L’Agenzia delle entrate, controllando i fascicoli, si accorge che il contribuente ha depositato il ricorso a una CGT diversa da quella della sede dell’ufficio impositore. Vuole far valere l’incompetenza per chiudere subito il giudizio.

    Cosa succede. L’eccezione di incompetenza territoriale e ammissibile solo se sollevata nelle controdeduzioni o, comunque, non oltre la prima udienza di trattazione del primo grado. Se l’Agenzia non la solleva tempestivamente, la competenza si radica davanti alla CGT adita, anche se astrattamente incompetente. In appello l’eccezione non e piu proponibile e il giudice non puo rilevarla d’ufficio.

    Cosa fare. Lato ricorrente: se la prima udienza si tiene senza che l’eccezione venga sollevata, l’incompetenza e “sanata” processualmente. Conviene verificare nel verbale e, se possibile, eccepire la tardivita di una eccezione tardiva. Lato resistente: l’eccezione va inserita gia nelle controdeduzioni, indicando la Corte ritenuta competente.

    Caso 5 – Competenza per connessione: cause collegate, stessa Corte

    Situazione. Un contribuente impugna l’avviso di accertamento davanti alla CGT di primo grado di Milano (sede dell’ufficio impositore). Successivamente riceve la cartella di pagamento conseguente e impugna anche questa: la cartella e emessa da un agente della riscossione con sede a Roma.

    Cosa succede. In presenza di cause oggettivamente connesse (stesso atto presupposto, stessa pretesa tributaria), il sistema processuale ammette la competenza per connessione: la causa successiva puo essere attratta davanti alla Corte gia adita per la causa principale, evitando giudizi paralleli con possibili contraddizioni. La regola tutela l’unitarieta dell’accertamento e l’economia processuale, in coerenza con il principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

    Cosa fare. Quando si impugnano atti consecutivi (accertamento + cartella + ipoteca, oppure piu cartelle riferite allo stesso accertamento), chiedere espressamente la riunione dei giudizi davanti alla Corte gia adita per il primo atto. Indicare nel ricorso la connessione e gli estremi del giudizio gia pendente. Sara la Corte a valutare se ricorrono i presupposti per trattare congiuntamente le cause.

    Quando agire: la finestra di sicurezza del ricorrente

    Il momento decisivo per evitare l’incompetenza e il deposito del ricorso. Prima di depositare, il ricorrente (o il suo difensore tecnico, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 546/1992, per le controversie sopra soglia) deve verificare: la sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (non il domicilio fiscale del contribuente), la circoscrizione di competenza della relativa CGT di primo grado, l’eventuale presenza di atti gia impugnati in altre Corti (per la connessione).

    Se l’errore e gia stato fatto, la finestra si sposta sulla riassunzione: il termine perentorio indicato in sentenza non e mai ridotto, ma puo essere prorogato solo nei casi tipici di sospensione feriale o impedimenti non imputabili. La regola generale e di non aspettare: riassumere subito dopo la notifica della sentenza, anche se restano mesi al termine, riduce il rischio di decadenza.

    Per i casi piu complessi (incompetenza che si intreccia con difetto di giurisdizione, atti emessi da uffici accentrati, controversie con piu enti impositori) si consiglia di farsi assistere da un difensore tributarista abilitato. Per orientarsi nella scelta del professionista, e disponibile la rubrica consultare un professionista sul portale partner di leggeinchiaro.it.

    Norme di riferimento

    • art. 5 D.Lgs. 546/1992 – Incompetenza delle Corti di giustizia tributaria, rilievo e regime processuale
    • art. 4 D.Lgs. 546/1992 – Competenza territoriale delle CGT di primo grado
    • art. 1 D.Lgs. 546/1992 – Disposizioni generali sul processo tributario e rinvio al c.p.c.
    • art. 2 D.Lgs. 546/1992 – Oggetto della giurisdizione tributaria
    • art. 3 D.Lgs. 546/1992 – Difetto di giurisdizione, distinzione rispetto all’incompetenza
    • art. 38-bis c.p.c. – Principi sulla competenza e translatio iudicii, applicabili in via di rinvio
    • art. 111 Cost. – Giusto processo e diritto a una pronuncia nel merito
    • L. 130/2022 – Riforma della giustizia tributaria e delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

    Domande frequenti

    Cosa succede se deposito il ricorso a una Corte tributaria incompetente per territorio?

    Il ricorso non viene rigettato nel merito. La Corte adita dichiara la propria incompetenza con sentenza e indica la Corte competente. Il ricorrente puo riassumere la causa davanti alla Corte competente entro il termine perentorio indicato in sentenza (di norma sei mesi): la riassunzione conserva la tempestivita del ricorso originario grazie alla translatio iudicii.

    Entro quanto tempo va riassunta la causa dopo la sentenza di incompetenza?

    Il termine e indicato direttamente nella sentenza che dichiara l’incompetenza. In mancanza di un termine espresso, si applica il termine semestrale dalla notifica della sentenza, secondo le regole della translatio iudicii richiamate in via sistematica dall’art. 1 D.Lgs. 546/1992. Si tratta di un termine perentorio: se scade senza riassunzione, il processo si estingue e l’atto impugnato diventa definitivo.

    Puo l’Agenzia delle entrate eccepire l’incompetenza in appello?

    No. L’eccezione di incompetenza territoriale e ammissibile solo nel primo grado, entro la prima udienza di trattazione. In appello l’eccezione non e proponibile e il giudice non puo rilevarla d’ufficio. Se l’eccezione non viene sollevata in tempo nel primo grado, la competenza si radica davanti alla Corte adita, anche se astrattamente incompetente.

    Cosa cambia tra incompetenza e difetto di giurisdizione?

    L’incompetenza riguarda la ripartizione interna tra Corti tributarie (per esempio Milano vs Firenze) ed e rilevabile solo nel primo grado, entro la prima udienza. Il difetto di giurisdizione riguarda invece la ripartizione tra giudice tributario, giudice ordinario e giudice amministrativo (per esempio una controversia che spetta al giudice ordinario per la sua natura non tributaria) ed e rilevabile in ogni stato e grado, ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 546/1992. La translatio iudicii si applica in entrambi i casi, ma con regole proprie.

  • Art. 741 Codice della Navigazione

    Art. 741 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Casi pratici art. 1 T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): finalita e ambito

    L’art. 1 T.U. Sicurezza apre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 chiarendo che la norma attua la delega della L. 123/2007 e raccoglie in un unico corpus tutte le regole su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Capire la portata di questa norma di apertura significa orientarsi su cosa il testo unico copre, chi tutela e con quali principi di coordinamento europeo e costituzionale. In questa guida applicativa traduciamo l’articolo in situazioni reali che imprese, pubbliche amministrazioni e singoli lavoratori incontrano ogni giorno.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 1 D.Lgs. 81/2008 indica la cornice del cosiddetto Testo Unico Sicurezza. La norma dichiara che il provvedimento attua l’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123, recante delega al Governo per il riassetto e la riforma della disciplina di salute e sicurezza sul lavoro. Tre sono i tasselli sostanziali da fissare prima di leggere gli esempi.

    Primo: la finalita generale e garantire l’uniformita della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sull’intero territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). Secondo: il riassetto consiste nel raccogliere, riorganizzare e armonizzare norme prima sparse (D.Lgs. 626/1994, D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956, D.Lgs. 277/1991 e altre) in un testo coordinato. Terzo: la riforma avviene nel rispetto dei principi UE, in particolare della Direttiva quadro 89/391/CEE e delle direttive figlie, oltre che delle convenzioni OIL.

    Per le imprese e i lavoratori questo significa che, dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore), ogni obbligo prevenzionistico va cercato dentro il D.Lgs. 81/2008. L’art. 1 non e una dichiarazione di intenti scollegata: e la chiave di lettura dell’intero impianto, perche fissa criteri uniformi di controllo e indirizza l’interprete verso un coordinamento con la normativa di settore (ambiente, rifiuti, antincendio, radiazioni ionizzanti).

    L’unificazione del sistema sicurezza lavoro

    Per anni la sicurezza sul lavoro e stata regolata da una stratificazione di norme tecniche risalenti agli anni Cinquanta (D.P.R. 547/1955 sugli infortuni, D.P.R. 303/1956 sull’igiene del lavoro) e poi dal D.Lgs. 626/1994 di matrice comunitaria. Il D.Lgs. 81/2008 abroga e sostituisce questo mosaico, creando un sistema unitario imperniato sulla valutazione dei rischi e sulla partecipazione attiva di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

    L’art. 1, comma 1, specifica che la riforma assicura uniformita della tutela su tutto il territorio nazionale e che la disciplina del testo unico si applica con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si tratta di un principio di metodo che attraversa tutto il decreto: dalla composizione della Commissione consultiva permanente (art. 6) al ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (artt. 47-50), fino agli accordi Stato-Regioni in materia di formazione.

    Un secondo profilo qualificante e il coordinamento con normative settoriali: l’art. 1 richiama esplicitamente la necessita di un raccordo con la disciplina ambientale, antincendio, dei rifiuti, delle radiazioni ionizzanti, della prevenzione incendi e degli incidenti rilevanti (Seveso). Per il datore di lavoro questo significa che gli obblighi prevenzionistici del T.U. Sicurezza non assorbono ne sostituiscono quelli ambientali o antincendio: si sommano, si integrano e vanno gestiti in modo coerente.

    Ambito soggettivo: tutti i datori, tutti i lavoratori

    Il principio di tutela integrale e forse il portato piu importante dell’art. 1. Il T.U. si applica a tutti i settori di attivita, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio (art. 3, comma 1, D.Lgs. 81/2008). La nozione di lavoratore (art. 2, lett. a) e ampia: comprende non solo il dipendente subordinato a tempo indeterminato, ma anche apprendisti, collaboratori, tirocinanti, soci lavoratori, volontari in certi contesti e, con adattamenti, anche il lavoro autonomo occasionale presente in azienda.

    La nozione di datore di lavoro (art. 2, lett. b) e funzionale: nel settore privato e il titolare del rapporto o, comunque, il soggetto che ha la responsabilita dell’organizzazione e dei poteri decisionali e di spesa. Nel pubblico impiego e il dirigente al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui sia preposto a un ufficio con autonomia gestionale e formalmente individuato.

    Da questa impostazione discende un corollario pratico: nessun datore di lavoro puo ritenersi escluso dall’applicazione del T.U. solo perche ha pochi dipendenti, opera in un ufficio o ha un’attivita immateriale. Cambia la modalita di adempimento (es. autocertificazione del DVR fino al 2013 per micro-imprese, oggi non piu disponibile), non l’obbligo. Allo stesso modo nessun lavoratore puo essere considerato fuori dal perimetro solo per la forma contrattuale: cio che conta e l’inserimento nell’organizzazione e l’esposizione a un rischio lavorativo.

    Caso 1: SRL manifatturiera di nuova costituzione e obbligo DVR

    Una SRL viene costituita per produrre componenti meccanici e assume i primi cinque dipendenti il 1 marzo. Il legale rappresentante chiede se, dato che l’attivita e appena partita, possa rinviare gli adempimenti.

    La risposta dell’art. 1 letto insieme all’art. 28 D.Lgs. 81/2008 e netta: l’obbligo di valutazione dei rischi e di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sorge contestualmente all’inizio dell’attivita. In caso di nuova costituzione il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed elaborare il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attivita (art. 28, comma 3-bis). Nelle more, deve gia adottare le misure di prevenzione essenziali: formazione base, dispositivi di protezione, nomina del medico competente, designazione degli addetti emergenze e antincendio, nomina del RSPP. La finalita di tutela uniforme imposta dall’art. 1 non tollera buchi temporali a danno della salute dei nuovi assunti.

    Caso 2: pubblica amministrazione e dirigenti responsabili

    Un Comune di medie dimensioni ha appena nominato un nuovo dirigente del settore lavori pubblici, con autonomia gestionale, budget assegnato e personale dipendente. Il dirigente chiede se, lavorando per un ente pubblico, sia davvero soggetto al T.U. Sicurezza come un imprenditore privato.

    L’art. 1 chiarisce che la tutela e estesa al pubblico impiego senza riduzioni. L’art. 2, lett. b, n. 2 individua nel dirigente pubblico, dotato di autonomia gestionale e formalmente individuato dall’organo di vertice, il datore di lavoro ai fini prevenzionistici. Il dirigente quindi assume in proprio gli obblighi non delegabili (valutazione di tutti i rischi, redazione del DVR, designazione del RSPP) ed e penalmente responsabile in caso di omissioni. Nel Comune dell’esempio dovra organizzare la valutazione dei rischi del proprio settore, garantire formazione e informazione ai dipendenti, dotarli dei DPI e attivare la sorveglianza sanitaria dove richiesta.

    Caso 3: appalto in cantiere e coordinamento sicurezza

    Un’impresa edile di Bologna assume in appalto la ristrutturazione di un capannone industriale. Sul cantiere operano contemporaneamente l’impresa edile, un subappaltatore per gli impianti elettrici e un lavoratore autonomo per la posa serramenti. Il committente, proprietario del capannone, chiede se debba occuparsene oppure se sia tutta responsabilita dell’impresa appaltatrice.

    La finalita di uniformita della tutela imposta dall’art. 1 D.Lgs. 81/2008 trova qui declinazione nel Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) e nell’art. 26 (obblighi connessi a contratti di appalto). Il committente resta titolare degli obblighi di verifica dell’idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) tramite il coordinatore per la progettazione e di nomina del coordinatore per l’esecuzione. L’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice elaborano i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS). Il principio dell’art. 1 di coordinamento tra fonti e tra soggetti e in azione: ogni attore assume la sua quota di obblighi, ma nessuno puo scaricare integralmente la responsabilita sull’altro.

    Caso 4: smart working e adeguamento della tutela

    Una societa di servizi con quaranta dipendenti decide di passare al lavoro agile per il 60% dei collaboratori. Il datore di lavoro chiede se il T.U. Sicurezza si applichi anche al lavoro da casa o se la responsabilita sull’ambiente domestico ricada interamente sul lavoratore.

    L’art. 1 estende la tutela in modo integrale: la prestazione lavorativa resta soggetta al D.Lgs. 81/2008 anche quando si svolge fuori dai locali aziendali. La L. 81/2017 sul lavoro agile, all’art. 22, conferma che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile e gli consegna, almeno annualmente, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici. Il datore di lavoro deve fornire strumenti di lavoro adeguati, sensibilizzare sull’ergonomia della postazione e sui rischi da videoterminale (Titolo VII D.Lgs. 81/2008) e mantenere attiva la copertura assicurativa INAIL. Il lavoratore, dal canto suo, e tenuto a cooperare ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 e a usare correttamente le attrezzature.

    Caso 5: tirocinante equiparato al lavoratore

    Uno studio professionale ospita una tirocinante curricolare per sei mesi. Il titolare chiede se la ragazza vada considerata lavoratrice ai fini sicurezza, dato che non e dipendente e non riceve retribuzione.

    L’art. 2, lett. a, D.Lgs. 81/2008 equipara al lavoratore chi, anche senza retribuzione, svolge un’attivita lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, comprese le persone in formazione, i tirocinanti, gli apprendisti e i partecipanti a corsi di istruzione professionale. La tirocinante, dunque, e a tutti gli effetti destinataria delle tutele del T.U.: va informata e formata sui rischi specifici, dotata dei dispositivi necessari e inclusa nella sorveglianza sanitaria se l’attivita lo richiede. L’art. 1, che impone uniformita della tutela, non consente di escludere chi non ha un contratto subordinato classico: cio che conta e la presenza fisica e funzionale nell’organizzazione.

    Quando e come orientarsi

    Per il datore di lavoro, l’art. 1 e una bussola: ogni volta che si valuta un nuovo rischio, un nuovo contratto, una nuova modalita di lavoro (smart working, distacco, somministrazione, appalto), occorre verificare se la situazione rientra nell’ambito del T.U. (di norma si). In caso affermativo, vanno applicate le regole generali (Titolo I) e quelle specifiche di settore (Titoli II-XI), nel rispetto del coordinamento con le altre normative tecniche.

    Per il lavoratore, l’art. 1 garantisce che la tutela e identica a Milano e a Palermo, in fabbrica e in ufficio, nel privato e nel pubblico. Conoscere questa cornice consente di pretendere formazione, informazione, dispositivi e sorveglianza sanitaria adeguati, e di rivolgersi al RLS o agli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato del Lavoro) in caso di carenze.

    Per chi si occupa di amministrazione pubblica, l’art. 1 ricorda che la qualifica di datore di lavoro segue il principio di effettivita: non basta il nominativo, servono autonomia gestionale, poteri di spesa e individuazione formale. Senza questi requisiti, la responsabilita risale al vertice politico-amministrativo.

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Finalita del Testo Unico Sicurezza.
    • Art. 2 D.Lgs. 81/2008 – Definizioni di lavoratore, datore di lavoro, dirigente, preposto, RSPP.
    • Art. 3 D.Lgs. 81/2008 – Campo di applicazione (tutti i settori, pubblici e privati).
    • Art. 17 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi non delegabili del datore di lavoro (DVR e nomina RSPP).
    • Art. 28 D.Lgs. 81/2008 – Oggetto della valutazione dei rischi e termini per il DVR.
    • L. 3 agosto 2007 n. 123 – Delega per il riassetto della disciplina sicurezza lavoro.
    • D.Lgs. 626/1994 – Abrogato e confluito nel T.U. Sicurezza.
    • D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 303/1956 – Abrogati, sostituiti dal T.U.
    • Direttiva 89/391/CEE – Direttiva quadro UE su sicurezza e salute dei lavoratori.
    • L. 22 maggio 2017 n. 81 – Lavoro agile, art. 22 su salute e sicurezza.
    • Art. 117, comma 2, lett. m, Cost. – Livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

    Domande frequenti

    Il T.U. Sicurezza si applica anche alle micro-imprese con uno o due dipendenti?

    Si. L’art. 1 D.Lgs. 81/2008 fissa il principio di uniformita della tutela e l’art. 3 estende il T.U. a tutti i settori e a tutte le dimensioni aziendali. Anche un’impresa con un solo dipendente deve effettuare la valutazione dei rischi, redigere il DVR, nominare il RSPP (anche interno, se sussistono i requisiti), informare e formare il lavoratore.

    Un volontario di un’associazione di promozione sociale e considerato lavoratore?

    Dipende dal contesto. L’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/2008 prevede che per i volontari (compresi quelli di protezione civile e croce rossa) si applichino le sole disposizioni in materia di informazione sui rischi e fornitura dei DPI quando inseriti in un’organizzazione di un datore di lavoro. Negli altri casi vale un regime semplificato: non sono lavoratori in senso stretto, ma godono comunque di una tutela minima.

    Il T.U. Sicurezza copre solo gli infortuni o anche le malattie professionali e i rischi psicosociali?

    Copre entrambi. La finalita dell’art. 1 e la tutela della salute e sicurezza, intese in senso ampio. L’art. 28, comma 1, impone di valutare tutti i rischi, inclusi quelli da stress lavoro-correlato, da lavoro notturno, da differenze di genere, eta e provenienza da altri paesi. Le malattie professionali (sordita da rumore, patologie muscoloscheletriche, esposizione ad agenti chimici, biologici, cancerogeni) sono al centro dei Titoli VIII-X del decreto.

    Cosa succede se un datore di lavoro non applica il T.U. Sicurezza?

    Le sanzioni sono articolate: amministrative pecuniarie per le violazioni meno gravi, penali (arresto o ammenda) per le violazioni piu serie (omessa valutazione dei rischi, omessa nomina del medico competente in casi obbligatori, mancata formazione). In caso di infortunio o malattia professionale, possono aggiungersi i reati di lesioni colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 590 e 589 c.p.), oltre alla responsabilita amministrativa dell’ente ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septies).

  • Art. 12 D.Lgs. 148/2015 – Durata

    Art. 12 D.Lgs. 148/2015 – Durata

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.

    2. Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

    3. L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n), e o).

    5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale.

    6. Con riferimento all’unità produttiva oggetto di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale l’impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: apprendistato e allievo ufficiale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: apprendistato e allievo ufficiale

    Diventare ufficiale di marina mercantile richiede anni di navigazione formativa regolata dalla STCW internazionale. Lavorare in banchina prevede oggi un percorso di apprendistato professionalizzante appena esteso a tutti i profili del CCNL Porti.

    In sintesi

    Il CCNL Armatoriale prevede la figura dell’allievo ufficiale (coperta e macchina) con retribuzione specifica e percorso STCW. Il rinnovo CCNL Porti 2024 ha esteso l’apprendistato professionalizzante a tutti i profili del contratto, con un protocollo attuativo da definire entro 60 giorni dalla firma. Il rinnovo 2024 del CCNL Armatoriale ha anche migliorato le condizioni economiche degli allievi.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    D.Lgs. 81/2015 (apprendistato) · Convenzione STCW 1978 (aggiornata 2010) · D.Lgs. 71/2015 (recepimento STCW)

    L’allievo ufficiale nel CCNL Armatoriale

    Nel settore della marina mercantile, l’ingresso nella carriera ufficiale avviene attraverso un percorso di formazione a bordo regolato dalla Convenzione STCW. L’allievo ufficiale è il giovane che, dopo aver frequentato un istituto nautico o un’accademia marittima, si imbarca per accumulare il servizio in mare necessario a sostenere gli esami per i brevetti IMO.

    Il CCNL Armatoriale disciplina la figura dell’allievo ufficiale in due varianti:

    • Allievo ufficiale di coperta: segue i turni di guardia in plancia affiancando gli ufficiali, apprende la condotta della nave, la navigazione astronomica, la gestione del carico e le manovre di porto.
    • Allievo ufficiale di macchina: opera in sala macchine, apprende la conduzione degli impianti propulsivi e ausiliari, le procedure di manutenzione preventiva.

    Il rinnovo 2024 ha dedicato attenzione specifica alla figura dell’allievo, migliorandone le condizioni economiche rispetto al contratto precedente. I minimi retributivi degli allievi sono i più bassi del CCNL (la scala va da circa 16 euro di aumento per gli allievi fino a 116 euro per i comandanti).

    La Convenzione STCW e i requisiti di imbarco

    La Convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, adottata dall’IMO nel 1978 e significativamente aggiornata nel 1995 e 2010) stabilisce gli standard internazionali minimi per la formazione e certificazione del personale navigante. In Italia è recepita con D.Lgs. 71/2015.

    I requisiti chiave per il brevetto di ufficiale di turno di coperta (Officer in Charge of a Navigational Watch) includono:

    • Completamento di un programma di formazione approvato dall’Autorità Marittima.
    • Almeno 12 mesi di servizio in mare come parte di un programma di formazione approvato, oppure 36 mesi di servizio (percorso alternativo).
    • Superamento degli esami di Stato presso la Capitaneria di Porto competente.

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Porti

    Il D.Lgs. 81/2015 disciplina l’apprendistato professionalizzante come contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla qualificazione professionale del lavoratore. Il CCNL Porti storicamente aveva un’applicazione limitata dell’apprendistato. Il rinnovo del 18 novembre 2024 ha segnato una svolta: l’apprendistato professionalizzante è stato esteso a tutti i profili disciplinati dal contratto.

    Le caratteristiche generali dell’apprendistato professionalizzante nel settore portuale:

    • Durata: da 6 mesi a 3 anni, a seconda del livello di arrivo e delle disposizioni del protocollo attuativo.
    • Retribuzione: percentuale della retribuzione ordinaria del livello di arrivo, crescente nel corso del contratto (tipicamente 70-80% nel primo anno, con incrementi progressivi).
    • Formazione: almeno 120 ore per il triennio (D.Lgs. 81/2015), comprese le 2 ore aggiuntive di formazione sulla sicurezza introdotte dal rinnovo 2024.
    • Trasformazione: al termine del contratto, senza recesso, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

    Tabella riepilogativa

    Percorsi di ingresso nel settore marittimo-portuale
    Percorso Contratto Durata Requisiti Esito
    Allievo ufficiale di coperta CCNL Armatoriale Min. 12 mesi imbarco STCW Diploma nautico / accademia marittima + certificati STCW di base Brevetto ufficiale di turno
    Allievo ufficiale di macchina CCNL Armatoriale Min. 12 mesi imbarco STCW Diploma nautico meccanici / accademia + certificati STCW Brevetto ufficiale di macchina
    Apprendistato professionalizzante portuale CCNL Porti 6 mesi – 3 anni Età 15-29 anni (D.Lgs. 81/2015) Assunzione a T.I. al livello di arrivo

    Nota: i dettagli dell’apprendistato portuale saranno definiti nel protocollo attuativo da adottare entro 60 giorni dall’accordo del 18 novembre 2024. Verificare le modalità aggiornate presso Assoporti o le organizzazioni sindacali.

    Casi pratici

    Tizio — Allievo ufficiale che completa la campagna di imbarco

    Tizio ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Nautico e i certificati STCW di base (PSSR, First Aid, Fire Fighting). Si imbarca come allievo ufficiale di coperta su una portarinfuse con un contratto specifico per allievi, retribuito secondo le tabelle del CCNL Armatoriale. Dopo 15 mesi di imbarco effettivo in un programma approvato, può presentare domanda per il brevetto di ufficiale di turno alla Capitaneria di Porto. Al conseguimento del brevetto, può essere assunto come terzo ufficiale di coperta.

    Caio — Apprendista portuale assunto come operatore di banchina

    Caio, 22 anni, viene assunto come apprendista professionalizzante per la qualifica di operatore di banchina (4° livello) in un terminal container. Il contratto dura 2 anni con retribuzione progressiva. Caio segue 120 ore di formazione obbligatoria (incluse le 2 ore aggiuntive sulla sicurezza previste dal rinnovo 2024) e viene affiancato da un tutor aziendale. Al termine dei 2 anni, se il terminal non recede, viene confermato a tempo indeterminato al 4° livello.

    Sempronia — Ex apprendista portuale che chiede il riconoscimento dell’anzianità

    Sempronia ha completato un apprendistato di 18 mesi e viene confermata a tempo indeterminato. Al momento della conferma rivendica che il periodo di apprendistato sia computato nell’anzianità di servizio ai fini del TFR, degli scatti e del comporto in caso di malattia. Il CCNL Porti e il D.Lgs. 81/2015 confermano che il periodo di apprendistato è integralmente computato nell’anzianità contrattuale.

    Domande frequenti

    Chi è l’allievo ufficiale nel CCNL Armatoriale?
    L’allievo ufficiale è la figura in formazione per accedere alla carriera di ufficiale di coperta o di macchina. Segue un programma di imbarco conforme alla Convenzione STCW, con retribuzione specifica, inferiore a quella degli ufficiali qualificati. Il rinnovo 2024 ha migliorato le condizioni economiche degli allievi.
    Qual è la durata minima dell’imbarco per diventare ufficiale?
    La Convenzione STCW richiede almeno 12 mesi di servizio in mare come parte di un programma di formazione approvato, oppure 36 mesi senza programma approvato, per il brevetto di ufficiale di turno di coperta.
    L’apprendistato portuale è stato esteso con il rinnovo 2024?
    Sì. Il rinnovo CCNL Porti del 18 novembre 2024 ha previsto l’estensione dell’apprendistato professionalizzante a tutti i profili del contratto, con protocollo attuativo da definire entro 60 giorni.
    Quanto guadagna un apprendista portuale?
    La retribuzione dell’apprendista è una percentuale (tipicamente 70-80%) della retribuzione ordinaria del livello di arrivo, con aumenti progressivi. I valori esatti saranno nel protocollo attuativo del CCNL Porti 2024.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Se il datore di lavoro non recede con 30 giorni di preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato viene computato nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 69 Codice del Processo Amministrativo – Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

    Art. 69 Codice del Processo Amministrativo – Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

    Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

    Capo I – Riunione dei ricorsi

  • Art. 8-quater D.Lgs. 502/1992 – Accreditamento istituzionale

    Art. 8-quater D.Lgs. 502/1992 – Accreditamento istituzionale

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui all’articolo 9. La regione provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 1-bis. Per le medesime finalità di cui all’articolo 8-ter, comma 5-bis, limitatamente agli interventi del PNRR ivi indicati, l’accreditamento si intende rilasciato contestualmente all’autorizzazione all’esercizio. Entro dodici mesi dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 8-ter, comma 5-bis, le amministrazioni competenti provvedono, secondo quanto previsto dalla rispettiva normativa regionale, alla verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori di qualificazione dichiarati ovvero della loro permanenza, ai fini dell’adozione del provvedimento espresso.

    2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l’accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall’articolo 8- quinquies.

    3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell’ articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all’accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: a) la definizione dei requisiti ulteriori per l’esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività; b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate; c) le procedure ed i termini per l’accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell’istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

    4. L’atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire l’eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell’accreditamento e per la sua verifica periodica; b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi; d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali; g) prevedere l’accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell’articolo 8-octies; h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell’attività svolta e alla formulazione di proposte rispetto all’accessibilità dei servizi offerti, nonché l’adozione e l’utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f); i) disciplinare l’esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all’assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; l) indicare i requisiti specifici per l’accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessità organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all’attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all’attività svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili; n) definire i termini per l’adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l’adeguamento organizzativo delle strutture già autorizzate; o) indicare i requisiti per l’accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell’ambito del programma di formazione continua di cui all’articolo 16-ter; p) individuare l’organizzazione dipartimentale minima e le unità operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessità dell’organizzazione interna; q) prevedere l’estensione delle norme di cui al presente comma alle attività e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.

    5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformità ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l’accreditamento, nonché il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l’accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati.

    6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’ articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti.

    7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’ articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

    8. In presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalità di cui all’ articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

  • Art. 13 CTS – Scritture contabili e bilancio

    Art. 13 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Scritture contabili e bilancio

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

    2. Il bilancio degli enti del Terzo settore ((privi di personalità giuridica)) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate ((non superiori a 300.000)) euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. ((2-bis. Per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata)) ((3. Il bilancio di cui ai commi 1, 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al comma 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia))

    4. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all' articolo 2214 del codice civile .

    5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile . ((Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3)) .

    6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

    7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

  • Bonus asilo nido 2026: importi e domanda

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Il bonus asilo nido è un contributo INPS per le rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati, oppure per l’assistenza domiciliare ai bambini con gravi patologie. L’importo dipende dall’ISEE del nucleo familiare; la domanda si presenta all’INPS entro il 31 dicembre dell’anno solare.

    Riferimento normativo

    Normativa INPS – Legge di Bilancio 2020 e aggiornamenti

    Tabella riepilogativa

    Bonus asilo nido 2026 – importi per fascia ISEE (circ. INPS n. 29/2026)
    Fascia ISEE Importo massimo annuo indicativo
    Nati dal 1° gennaio 2024 – ISEE fino a 40.000 € 3.600 € annui (max 11 mensilità)
    Nati prima del 2024 – ISEE fino a 25.000,99 € 3.000 € annui
    Nati prima del 2024 – ISEE da 25.001 € a 40.000 € 2.500 € annui
    ISEE oltre 40.000 € o non presentato 1.500 € annui

    Chi può chiederlo e per quali spese

    Il bonus asilo nido è destinato ai genitori di bambini fino a 36 mesi che frequentano un asilo nido pubblico o privato autorizzato, oppure che non possono frequentarlo a causa di gravi patologie croniche (in questo caso il contributo copre l’assistenza domiciliare). Non è cumulabile con la detrazione IRPEF per le stesse rette nello stesso anno fiscale.

    Gli importi e le fasce ISEE

    L’importo del bonus varia in base all’ISEE del nucleo familiare. Per il 2026 (circolare INPS n. 29/2026) l’importo massimo è di 3.600 euro annui per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 con ISEE fino a 40.000 euro; per i nati prima del 2024 spettano 3.000 euro annui con ISEE fino a 25.000,99 euro e 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro. Con ISEE oltre 40.000 euro, o senza ISEE, l’importo è di 1.500 euro. Il contributo è erogato per un massimo di 11 mensilità e non può superare la retta effettivamente pagata.

    Come e quando presentare la domanda

    La domanda si presenta sul portale INPS (con SPID, CIE o CNS), tramite patronato o contact center. Va presentata entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento, allegando: ISEE aggiornato, ricevute delle rette pagate, codice fiscale del bambino e del nido frequentato. I pagamenti avvengono in rate, di norma mensili, direttamente al genitore richiedente.

    Casi pratici

    Tizio – ISEE basso, nido privato autorizzato

    Paolo e Marta hanno un ISEE di 18.000 € e il figlio frequenta un nido privato autorizzato dal Comune. Rientrano nella fascia ISEE più bassa e hanno diritto all’importo massimo previsto dalla circolare INPS 2026. Presentano domanda online con l’ISEE aggiornato entro dicembre.

    Caia – secondo figlio con primogenito under 10

    Silvia ha già un figlio di 7 anni e ha appena iscritto al nido il secondo, nato nel 2024. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 l’importo potenziato di 3.600 euro annui spetta con ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di altri figli: Silvia presenta la domanda per il figlio al nido allegando la documentazione richiesta.

    Sempronio – bambino con patologia cronica

    Il figlio di Andrea non può frequentare il nido per una grave patologia cronica certificata dal pediatra. La famiglia chiede il bonus per l’assistenza domiciliare: la domanda richiede il certificato medico attestante la patologia e la documentazione relativa all’assistente domiciliare.

    Domande frequenti

    Entro quando va presentata la domanda del bonus nido?

    Entro il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento. Le domande tardive non vengono accettate per l’anno precedente.

    Il bonus asilo nido è compatibile con la detrazione IRPEF?

    No, non è cumulabile con la detrazione IRPEF per le stesse rette nello stesso anno fiscale. Il contribuente dovrà scegliere l’agevolazione più conveniente o utilizzarle su spese diverse.

    Serve l'ISEE per fare domanda?

    Sì, l’ISEE del nucleo familiare è obbligatorio per determinare la fascia di importo. Va aggiornato ogni anno.

    Cosa succede se il nido non è autorizzato?

    Il bonus spetta solo per nidi pubblici o privati autorizzati dalle autorità competenti. Frequentare una struttura non autorizzata esclude il diritto al contributo.

    Il bonus spetta anche per il nido aziendale?

    Sì, se la struttura aziendale è autorizzata come asilo nido ai sensi della normativa regionale. Verificare con il datore e l’INPS.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 756 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità degli aeromobili

    Art. 756 Codice della Navigazione – Requisiti di nazionalità degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

    a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

    b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

    c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

  • Art. 2 CAD – Finalità e ambito di applicazione

    Art. 2 D.Lgs. 82/2005 CAD – Finalità e ambito di applicazione

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

    2. Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione , ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

    4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.

    5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ;

    6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali , nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico. ((52))

    6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

  • Art. 14 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

    Art. 14 D.Lgs. 82/2005 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

    In vigore dal 01/01/2006

    1. In attuazione del disposto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione , lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

    2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. ((La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi dell'AgID,)) assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati ((assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro dei suddetti sistemi informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida che disciplinano anche la tipologia di attività che possono essere svolte.)) .

    2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

    2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma

    2. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .