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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Possono essere iscritti nel registro aeronautico nazionale solo gli aeromobili appartenenti in tutto o in parte maggioritaria allo Stato, a enti pubblici e privati italiani o UE, a cittadini italiani o UE, o a società costituite in Italia o in un altro Stato membro UE.
  • Per le società, è necessario che il capitale appartenga in maggioranza a soggetti italiani o UE e che presidente, maggioranza degli amministratori e amministratore delegato siano cittadini italiani o UE.
  • L'ENAC può derogare ai requisiti di proprietà con provvedimento motivato, consentendo l'iscrizione di aeromobili nella disponibilità (ma non in proprietà) di società titolari di licenza di esercizio.
  • In caso di deroga, gli obblighi del proprietario relativi all'ammissione alla navigazione si trasferiscono al soggetto che ha l'effettiva disponibilità.
  • La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili iscritti in deroga restano disciplinati dalla legge italiana.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 756 Codice della Navigazione — Requisiti di nazionalità degli aeromobili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità, ancorché non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile. La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.

Commento

Ratio e contesto normativo

L'art. 756 del Codice della navigazione definisce i requisiti di nazionalità che un aeromobile deve possedere per essere iscritto nel registro aeronautico nazionale italiano. La norma, nella sua formulazione vigente risultante dalle successive modifiche che ne hanno adeguato il contenuto all'integrazione europea, riflette il principio per cui il registro aeronautico nazionale esprime la sovranità dello Stato sugli aeromobili che vi sono iscritti e, conseguentemente, l'applicazione dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza aerea, responsabilità dell'esercente e regime dei diritti reali. Il collegamento tra aeromobile e ordinamento è garantito attraverso i requisiti soggettivi dei proprietari, che devono avere un legame stabile con l'Italia o con un Paese dell'Unione europea.

I requisiti di nazionalità: persone fisiche, enti e Stato

I requisiti di nazionalità si articolano in tre categorie principali. La prima riguarda lo Stato italiano e gli enti pubblici e privati italiani, nonché i corrispondenti soggetti di altri Stati membri UE: regioni, province, comuni, enti pubblici economici e privati costituiti secondo l'ordinamento italiano o di un altro Stato membro. La seconda categoria comprende le persone fisiche: cittadini italiani e cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea. La terza riguarda le società, per le quali il requisito è più articolato: la società deve essere costituita o avere una sede in Italia o in un altro Stato membro UE, il capitale deve appartenere in tutto o in parte maggioritaria a cittadini o persone giuridiche italiani o UE, e le cariche apicali (presidente del consiglio di amministrazione, maggioranza degli amministratori, amministratore delegato) devono essere ricoperte da cittadini italiani o UE. Il requisito della parte maggioritaria nella proprietà dell'aeromobile ammette la comproprietà con soggetti extraeuropei, purché la quota maggioritaria sia detenuta da soggetti italiani o UE.

La deroga ENAC per le società esercenti

Il secondo comma introduce una rilevante deroga al principio della proprietà come fondamento del requisito di nazionalità. L'ENAC può, con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di una licenza di esercizio aereo abbiano l'effettiva disponibilità, anche se non ne sono proprietarie. Tale previsione risponde alle esigenze del mercato aeronautico contemporaneo, nel quale il leasing operativo e il leasing finanziario di aeromobili sono strumenti di uso generalizzato: le compagnie aeree, piuttosto che acquistare la proprietà degli aeromobili, li acquisiscono in locazione o leasing da società finanziarie o costruttori con sede spesso fuori dall'Unione europea. La deroga consente alle compagnie aeree titolari di licenza di esercizio (AOC) di registrare in Italia aeromobili di cui hanno la disponibilità operativa, anche se la proprietà è in capo a soggetti che non possiedono i requisiti di nazionalità.

Trasferimento degli obblighi e pubblicità

Quando l'iscrizione avviene in base alla deroga del secondo comma, il registro aeronautico nazionale e il certificato di immatricolazione devono indicare, in aggiunta alle informazioni ordinarie, il titolo (diverso dalla proprietà) in forza del quale l'iscrizione è effettuata. Questa pubblicità è funzionale alla tutela dei terzi, che possono così verificare la differenza tra proprietario formale e soggetto che esercita effettivamente l'aeromobile. Il terzo e il quarto comma stabiliscono che gli obblighi posti dal Titolo a carico del proprietario in materia di ammissione alla navigazione si trasferiscono al soggetto che ha l'effettiva disponibilità: si tratta di un trasferimento di responsabilità operativa che ha significativi riflessi in materia di responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione aerea.

Regime della proprietà e dei diritti reali di garanzia

Il quinto comma dell'art. 756 chiarisce che la proprietà e i diritti reali di garanzia (ipoteca aeronautica, privilegi) sugli aeromobili iscritti in deroga restano disciplinati dalla legge italiana. Questa norma di diritto internazionale privato riveste particolare importanza quando il proprietario dell'aeromobile è una società straniera: pur non possedendo i requisiti di nazionalità per l'iscrizione diretta nel registro, i suoi diritti sull'aeromobile sono comunque regolati dal diritto italiano, che offre tutele specifiche per i creditori garantiti attraverso l'ipoteca aeronautica. Il coordinamento con la Convenzione di Città del Capo del 2001 sulle garanzie internazionali sui beni mobili di attrezzatura, ratificata dall'Italia con L. 2005 n. 198, assume rilievo per le garanzie costituite su aeromobili iscritti in deroga quando il creditore garantito è un soggetto estero.

Casi pratici

Caso 1: Società con soci UE e cariche apicali miste

Tizio, cittadino italiano, e un socio tedesco costituiscono in Italia una società per azioni per la gestione di voli charter, con il 60% del capitale detenuto da Tizio. Poiché il capitale è in maggioranza in mano a un cittadino UE, la sede è in Italia e le cariche apicali sono ricoperte da cittadini italiani, la società soddisfa i requisiti dell'art. 756 e può iscrivere gli aeromobili di sua proprietà nel registro aeronautico nazionale.

Caso 2: Compagnia aerea e leasing di aeromobili da costruttore extraeuropeo

Caio gestisce una compagnia aerea italiana titolare di licenza di esercizio (AOC) e prende in leasing operativo tre aeromobili da una società finanziaria con sede negli Stati Uniti, che ne rimane proprietaria. Avvalendosi della deroga prevista dall'art. 756, secondo comma, Caio ottiene dall'ENAC l'iscrizione degli aeromobili nel registro aeronautico nazionale con indicazione del titolo di leasing, assumendo tutti gli obblighi normativi relativi all'ammissione alla navigazione.

Caso 3: Verifica dei requisiti di nazionalità in sede di successione

Sempronio eredita un aeromobile da un parente ed è cittadino di un Paese extraeuropeo. Non possedendo i requisiti di nazionalità previsti dall'art. 756, non può iscrivere l'aeromobile nel registro aeronautico nazionale a proprio nome e deve procedere, nei termini previsti dall'art. 758, alla denuncia all'ENAC e alla successiva cancellazione o trasferimento dell'aeromobile a un soggetto avente i requisiti.

Domande frequenti

Chi può essere proprietario di un aeromobile immatricolato in Italia?

Possono essere proprietari (o comproprietari in quota maggioritaria) lo Stato italiano e gli enti pubblici e privati italiani o UE, i cittadini italiani o UE, e le società costituite o con sede in Italia o in un altro Stato UE con capitale e cariche apicali prevalentemente italiani o UE, ai sensi dell'art. 756.

Una compagnia aerea italiana può immatricolare in Italia un aeromobile che non possiede ma prende in leasing?

Sì. L'ENAC può con provvedimento motivato consentire l'iscrizione di aeromobili nella disponibilità (anche senza proprietà) di società titolari di licenza di esercizio aereo, purché il titolo di disponibilità sia indicato nel registro e nel certificato di immatricolazione.

Cosa si intende per parte maggioritaria nella proprietà dell'aeromobile?

La quota di proprietà appartenente a soggetti italiani o UE deve essere superiore al 50% del valore dell'aeromobile. La comproprietà con soggetti extraeuropei è ammessa, purché la quota di questi ultimi non raggiunga o superi il 50%.

Quali obblighi assume chi ha la disponibilità dell'aeromobile in deroga?

Il soggetto che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile in forza della deroga ENAC subentra in tutti gli obblighi che il Codice pone a carico del proprietario in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, comprese le responsabilità in materia di sicurezza.

Quale legge regola la proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili iscritti in deroga?

Anche quando l'iscrizione avviene in deroga (proprietario extraeuropeo, disponibilità a compagnia aerea italiana), la proprietà e i diritti reali di garanzia sull'aeromobile restano disciplinati dalla legge italiana, in base all'art. 756, quinto comma.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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