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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Surrogazione presidenziale: quando il magistrato delegato all'istruttoria non può compiere uno o più atti istruttori, il presidente del collegio provvede alla sua sostituzione o alla nomina di un altro magistrato.
  • Provvedimento del presidente: la surrogazione è disposta con provvedimento presidenziale, che ha natura amministrativo-organizzativa interna al tribunale.
  • Irrilevanza della forma della delega originaria: la sostituzione può essere disposta anche se la delega iniziale era stata conferita con ordinanza collegiale, senza che occorra un nuovo atto collegiale.
  • Continuità dell'istruttoria: la norma garantisce che la fase istruttoria non si blocchi per ragioni contingenti legate alla persona del giudice delegato, assicurando la prosecuzione del giudizio.
  • Collocazione sistematica: l'art. 69 chiude il Titolo III (Prove) del c.p.a. prima che il Titolo IV disciplini la riunione, la discussione e la decisione dei ricorsi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 Codice del Processo Amministrativo — Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Titolo IV – Riunione, discussione e decisione dei ricorsi

Capo I – Riunione dei ricorsi

Commento

Ratio e collocazione nel codice

L'art. 69 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) disciplina un meccanismo organizzativo di carattere interno al collegio giudicante: la surrogazione del magistrato delegato all'istruttoria. La norma si colloca al termine del Titolo III, dedicato alle prove nel processo amministrativo, ed è funzionale a garantire che la fase istruttoria possa sempre essere portata a compimento anche quando sopravvengono ragioni — di salute, di astensione, di incompatibilità sopravvenuta o di qualsiasi altra natura — che impediscano al magistrato originariamente delegato di compiere uno o più atti relativi all'assunzione o all'esecuzione della prova.

La disposizione si inserisce in un sistema in cui l'istruttoria è tendenzialmente collegiale nelle decisioni, ma può essere materialmente affidata a un singolo magistrato (il delegato) per l'esecuzione concreta degli atti (audizioni testimoniali, verifiche, ispezioni, acquisizioni documentali). La necessità di surrogare tale figura risponde al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 della Costituzione, che impone l'assenza di ostacoli procedurali capaci di bloccare il corso del giudizio per ragioni meramente organizzative.

Disciplina e presupposti della surrogazione

La fattispecie normativa è semplice nel suo enunciato: «la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente». La norma contempla due ipotesi distinte ma funzionalmente equivalenti: (a) la surrogazione in senso stretto, ossia la sostituzione integrale del delegato per tutti gli atti istruttori residui; (b) la nomina di un altro magistrato per il compimento di un singolo atto o di alcuni specifici atti, lasciando al delegato originario la gestione dei restanti adempimenti.

Il presupposto è che sopravvenga una situazione di impossibilità, anche temporanea, che impedisca al magistrato delegato di compiere l'atto. La norma non specifica le cause dell'impedimento, lasciando ampio margine al presidente, il quale esercita un potere organizzativo discrezionale finalizzato alla continuità del processo. Il riferimento agli «atti relativi all'esecuzione della prova» delimita l'ambito operativo della norma alla sola fase istruttoria: non riguarda, dunque, la decisione del merito né l'adozione di misure cautelari, che restano di competenza del collegio nella sua composizione ordinaria.

Il ruolo del presidente e la derogabilità della forma collegiale

Il profilo più significativo della disposizione è il secondo periodo: la surrogazione può essere disposta «ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale». Ciò significa che il presidente può provvedere in via monocratica anche quando la delega originaria era stata conferita dal collegio nella sua composizione plenaria, senza che occorra tornare in camera di consiglio per revocare o modificare l'ordinanza collegiale di delega.

Questa soluzione risponde a un'esigenza pratica evidente: convocare il collegio ogni volta che si renda necessaria una sostituzione del delegato comporterebbe ritardi non giustificati, soprattutto nelle fasi istruttorie tecnicamente complesse (come le consulenze tecniche d'ufficio o le verificazioni). Il legislatore ha scelto di attribuire al presidente un potere di surrogazione semplificato, che si concretizza in un atto presidenziale (decreto o provvedimento monocratico) di natura organizzativa, distinto dall'ordinanza collegiale sul merito istruttorio.

Il provvedimento presidenziale non è soggetto a impugnazione autonoma, in quanto atto interno di organizzazione del lavoro giudiziario. L'eventuale vizio nella composizione del collegio istruttorio potrà, al limite, essere fatto valere in sede di impugnazione della sentenza definitiva, qualora si dimostri un pregiudizio concreto al contraddittorio.

Rapporto con la disciplina generale dell'istruttoria nel c.p.a.

L'art. 69 va letto in combinato disposto con le disposizioni che lo precedono nel Titolo III, in particolare con l'art. 63 c.p.a. (mezzi di prova), l'art. 64 (onere della prova e poteri istruttori del giudice), l'art. 65 (verificazione), l'art. 66 (consulenza tecnica d'ufficio) e l'art. 67 (ispezione). Tutte queste norme prevedono la possibilità che il collegio deleghi a un singolo magistrato specifici adempimenti istruttori; l'art. 69 funge da norma di chiusura che assicura la continuità anche in caso di impedimento del delegato.

Il meccanismo della delega a un magistrato singolo per compiti istruttori riflette la tradizione del processo civile (cfr. artt. 202 e ss. c.p.c. sulla delega al giudice istruttore), adattata alle peculiarità del processo amministrativo, dove il collegio è sempre l'organo decisore e il delegato ha funzioni meramente esecutive-istruttorie. A differenza del processo civile, nel quale il giudice istruttore ha poteri più ampi e autonomi, nel processo amministrativo la delega è circoscritta all'esecuzione materiale della prova, con la decisione sull'ammissibilità che resta riservata al collegio (art. 63, comma 5, c.p.a.).

Profili pratici

Dal punto di vista operativo, la surrogazione si concretizza in un decreto presidenziale (o provvedimento equivalente) con cui si designa il nuovo magistrato e si indicano gli atti che questi è chiamato a compiere. Le parti vengono portate a conoscenza della sostituzione tramite comunicazione della segreteria, e gli atti istruttori già compiuti dal delegato originario conservano piena validità: la surrogazione non determina alcuna nullità processuale retroattiva.

In termini pratici, ciò significa che se il delegato ha già assunto testimonianze o acquisito documenti, queste prove rimangono nel fascicolo e il nuovo delegato prosegue dall'atto successivo. Solo in ipotesi eccezionali — per esempio se l'impedimento del delegato originario è sopravvenuto nel corso di un'audizione non ancora completata — potrebbe rendersi necessario ripetere parzialmente l'atto, ma tale scelta spetta alla valutazione discrezionale del presidente e del collegio.

Casi pratici

Caso 1: Impedimento del magistrato delegato durante una verificazione

Il TAR dispone con ordinanza collegiale una verificazione ai sensi dell'art. 65 c.p.a. e delega un magistrato per seguire le operazioni. Prima dell'udienza fissata per il deposito della relazione, il magistrato delegato è colpito da un improvviso impedimento. Il presidente, con provvedimento monocratico, designa un altro magistrato della sezione per completare la verificazione, senza necessità di una nuova ordinanza collegiale.

Caso 2: Sostituzione del delegato per un singolo atto istruttorio

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento espropriativo, il collegio ha delegato il giudice Tizio all'audizione di alcuni testimoni. Tizio deve astenersi per sopravvenuta incompatibilità; il presidente nomina il giudice Caio per il solo atto dell'audizione, lasciando a Tizio gli ulteriori adempimenti istruttori una volta cessata la causa di incompatibilità.

Caso 3: Conservazione degli atti istruttori già compiuti

In un ricorso proposto da Sempronio contro il Ministero, il delegato ha già acquisito documenti e disposto una CTU prima di dover essere sostituito. Il presidente nomina un nuovo magistrato per proseguire l'istruttoria; gli atti già compiuti dal predecessore sono pienamente validi e non devono essere ripetuti, garantendo così la continuità del processo senza pregiudizio per le parti.

Domande frequenti

Chi può disporre la surrogazione del giudice delegato?

Il presidente del collegio, con provvedimento monocratico, anche se la delega originaria era stata disposta con ordinanza collegiale.

La surrogazione rende nulli gli atti già compiuti dal delegato originario?

No. Gli atti istruttori già eseguiti conservano piena validità; il nuovo magistrato prosegue dall'atto successivo senza necessità di ripetere quanto già compiuto.

La surrogazione può riguardare anche un solo atto istruttorio?

Sì. Il presidente può nominare un altro magistrato per il compimento di uno specifico atto, lasciando al delegato originario la gestione dei restanti adempimenti.

Il provvedimento di surrogazione è impugnabile autonomamente?

No. Si tratta di un atto interno di organizzazione giudiziaria; eventuali vizi possono essere fatti valere, se del caso, in sede di impugnazione della sentenza definitiva.

Qual è la ratio dell'art. 69 c.p.a.?

Garantire la continuità della fase istruttoria e l'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) evitando che impedimenti contingenti del delegato blocchino il corso del processo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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