Autore: Andrea Marton

  • Casi pratici art. 1 T.U. Edilizia: ambito di applicazione DPR 380/2001

    L’art. 1 T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) apre il Testo Unico stabilendo che le sue disposizioni costituiscono principi fondamentali e generali della materia edilizia: vincolano Stato, Regioni e Comuni, ma lasciano spazio a regimi speciali e a normative regionali di dettaglio. Questa pagina raccoglie scenari concreti in cui il proprietario o il richiedente di un titolo edilizio si trova a dover capire quale norma prevale, quando interviene il Comune e quando entrano in gioco i vincoli su beni culturali e paesaggio.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il T.U. Edilizia non e’ solo un elenco di procedure: e’ la cornice di principio entro cui Regioni e Comuni esercitano le loro competenze. L’art. 1 chiarisce due cose fondamentali. La prima: il decreto raccoglie le norme statali sull’edilizia in un corpo unico, dai titoli abilitativi (permesso di costruire, SCIA, CILA) alle sanzioni, passando per i requisiti tecnici. La seconda: restano ferme le discipline speciali su beni culturali, paesaggio, ambiente e sicurezza, regolate da altre fonti come il D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

    Per il richiedente significa che un intervento edilizio non si esaurisce mai in un solo “binario”: accanto al TUE possono attivarsi autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta della Soprintendenza, vincoli idrogeologici, regolamenti comunali. Capire l’ambito di applicazione del TUE serve proprio a riconoscere quali norme entrano in gioco e in che ordine.

    Riparto Stato/Regioni e principi fondamentali

    L’edilizia, nella Costituzione, ricade nel “governo del territorio”, materia di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 Cost. Lo Stato fissa i principi fondamentali; le Regioni dettano le norme di dettaglio. Il TUE e’ lo strumento con cui lo Stato esercita questa funzione: definisce categorie di intervento, titoli abilitativi, sanzioni, in modo che da Bolzano a Reggio Calabria il linguaggio di base sia lo stesso.

    Le Regioni intervengono con leggi proprie su aspetti come distanze, oneri di urbanizzazione, semplificazioni procedurali, edilizia residenziale pubblica, recupero dei sottotetti, piani casa. Possono modulare ma non possono contraddire i principi statali. Il Comune, infine, e’ il livello in cui le regole si traducono in concreto: rilascia il permesso di costruire, riceve la SCIA e la CILA, vigila sull’attivita’ edilizia. Per il proprietario, il punto di contatto operativo resta quasi sempre l’ufficio tecnico comunale, che applica al singolo intervento la combinazione di norme statali, regionali e di piano.

    Regimi speciali: beni culturali e paesaggistici

    L’art. 1 del TUE fa salvi i regimi speciali. In pratica: se l’immobile o l’area ricade in una zona tutelata, le regole edilizie ordinarie non bastano. Servono autorizzazioni aggiuntive, in genere preventive rispetto al titolo edilizio comunale.

    I due binari principali sono quelli del D.Lgs. 42/2004: la tutela dei beni culturali (edifici di interesse storico-artistico, dichiarati ai sensi degli artt. 10 e seguenti) e la tutela paesaggistica (aree vincolate ai sensi dell’art. 142 o per dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136). Nel primo caso il referente e’ la Soprintendenza territoriale; nel secondo l’autorizzazione paesaggistica e’ rilasciata dalla Regione o dall’ente delegato (spesso il Comune stesso), con parere della Soprintendenza. Senza questi atti, il titolo edilizio comunale non puo’ essere efficace.

    Scenario 1 – Intervento in zona vincolata paesaggisticamente

    Un proprietario possiede una casa indipendente in una localita’ costiera ricompresa nelle aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004, fascia di 300 metri dal mare). Vuole ampliare il portico e sostituire i serramenti con modelli moderni.

    Cosa si applica. Il TUE definisce la natura dell’intervento (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione) e quindi il titolo edilizio necessario (CILA, SCIA o permesso di costruire). In parallelo si applica il regime paesaggistico: serve l’autorizzazione paesaggistica, semplificata o ordinaria a seconda della tipologia di opera.

    Sequenza pratica. Il richiedente presenta al Comune l’istanza paesaggistica; il Comune istruisce e trasmette alla Soprintendenza per il parere. Solo a valle dell’autorizzazione paesaggistica si perfeziona il titolo edilizio. Iniziare i lavori con la sola SCIA edilizia, senza il via libera paesaggistico, espone a sanzioni e all’obbligo di rimessione in pristino.

    Scenario 2 – Regione con norma di dettaglio difforme

    Un richiedente in Toscana vuole recuperare un sottotetto a fini abitativi. La legge regionale toscana disciplina in dettaglio i requisiti minimi di altezza, rapporto aeroilluminante e modalita’ di calcolo della superficie utile, differenziandosi da altre Regioni.

    Cosa si applica. Il TUE detta i principi su categorie di intervento e definizione di ristrutturazione; la legge regionale fissa i parametri tecnici concreti per il sottotetto. Il regolamento edilizio comunale completa con prescrizioni locali (decoro, materiali, distanze).

    Cosa fa il richiedente. L’ufficio tecnico comunale verifica la coerenza con la legge regionale: se il sottotetto rispetta altezze e parametri toscani, il recupero e’ assentito; se non li rispetta, non basta invocare il TUE come fonte “superiore”. Il principio statale non sostituisce il dettaglio regionale, lo cornicia. Per il proprietario la regola pratica e’: leggere prima la legge regionale, poi il regolamento comunale, poi controllare la coerenza con il TUE.

    Scenario 3 – Ristrutturazione in centro storico vincolato

    Un’unita’ immobiliare si trova in un palazzo dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004. Il proprietario vuole rifare l’impianto idraulico, spostare un bagno, sostituire un controsoffitto.

    Cosa si applica. Sul piano edilizio puro si tratta in larga parte di manutenzione straordinaria, in alcuni casi di ristrutturazione leggera, riconducibili a CILA o SCIA secondo il TUE. Pero’ il vincolo culturale impone un’autorizzazione preventiva della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del Codice dei beni culturali: senza quella, l’opera non e’ eseguibile, anche se in astratto sarebbe CILA libera.

    Tempi e ordine. Il richiedente trasmette il progetto alla Soprintendenza, ottiene l’autorizzazione, allega l’atto alla pratica edilizia comunale. L’ufficio tecnico comunale verifica la presenza del nulla osta culturale e poi protocolla il titolo edilizio. In centro storico vincolato il TUE non e’ marginale, ma non agisce mai da solo.

    Scenario 4 – Pertinenza edilizia in area protetta

    Un proprietario vuole costruire una piccola pertinenza (ricovero attrezzi 8 mq) nel giardino di una casa in area inclusa in un parco regionale.

    Cosa si applica. Il TUE qualifica la pertinenza come intervento minore se rispetta i limiti di volume e di rapporto con l’edificio principale, eventualmente realizzabile con CILA o titolo equivalente in base alla legge regionale. L’area protetta aggiunge un livello: regolamento del parco, eventuale nulla osta dell’ente parco, vincolo paesaggistico spesso sovrapposto.

    Errore tipico. Pensare che, essendo “piccola pertinenza”, basti la pratica edilizia veloce. Nelle aree protette la disciplina speciale prevale: senza nulla osta dell’ente parco l’opera resta abusiva anche se formalmente coperta da CILA. Per il proprietario conviene chiedere prima un parere preventivo all’ente gestore.

    Scenario 5 – Rapporto tra TUE e regolamento edilizio comunale

    Un richiedente in un Comune di medie dimensioni vuole installare una tettoia in legno a copertura di un parcheggio privato. Il regolamento edilizio comunale prevede una specifica disciplina su materiali, altezza e arretramenti per le tettoie.

    Cosa si applica. Il TUE definisce a livello statale cosa sia una nuova costruzione, una pertinenza, un manufatto leggero; la legge regionale fissa il regime abilitativo (spesso CILA per tettoie pertinenziali entro limiti); il regolamento edilizio comunale aggiunge le regole di forma e inserimento. Tutti e tre i livelli concorrono.

    Logica del riparto. Il regolamento comunale non puo’ qualificare come permesso di costruire cio’ che la legge regionale, attuativa del TUE, ammette in CILA. Ma puo’ imporre vincoli formali (es. divieto di tettoie in PVC, obbligo di tinte neutre) compatibili con il principio statale. Il richiedente deve consultare l’ufficio tecnico comunale per la check-list integrata: titolo edilizio + conformita’ al regolamento + eventuali vincoli sovraordinati.

    Quando e come orientarsi

    Il primo passo, davanti a un intervento edilizio, e’ chiedersi se l’immobile o l’area sono soggetti a vincoli. La risposta non si trova sempre nel solo TUE: serve consultare il piano regolatore, la cartografia dei vincoli paesaggistici, il certificato di destinazione urbanistica, gli elenchi delle dichiarazioni di interesse culturale. L’ufficio tecnico comunale e’ il punto di partenza per il certificato di destinazione urbanistica e per la verifica dei vincoli noti.

    Il secondo passo e’ qualificare l’intervento secondo le categorie del TUE (artt. 3, 6, 22, 10): manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, nuova costruzione. Da questa qualificazione discende il titolo edilizio (attivita’ libera, CILA, SCIA, permesso di costruire). Il terzo passo e’ verificare la legge regionale: spesso modula soglie, semplifica titoli, introduce piani casa o bonus volumetrici. Solo a questo punto si entra nello sportello unico per l’edilizia (SUE).

    Per un proprietario alle prime armi, l’errore piu’ comune e’ ragionare per analogia (“a casa di mio cugino hanno fatto cosi’”). L’ambito di applicazione del TUE varia da Regione a Regione e da Comune a Comune: la stessa opera puo’ essere CILA in un territorio e SCIA in un altro, libera in centro abitato e vincolata in area paesaggistica.

    Norme e fonti

    • Art. 1 T.U. Edilizia – Ambito di applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
    • Art. 2 D.P.R. 380/2001 – Competenze delle Regioni in materia edilizia.
    • Art. 3 D.P.R. 380/2001 – Definizioni degli interventi edilizi.
    • Art. 117 Costituzione – Riparto di competenza legislativa Stato/Regioni; “governo del territorio” come materia concorrente.
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (in particolare artt. 10, 21, 136, 142, 146).
    • L. 17 agosto 1942, n. 1150 – Legge urbanistica fondamentale, base storica della disciplina del territorio.

    Domande frequenti

    Il TUE si applica anche se la mia Regione ha una legge urbanistica propria?

    Si’. Il TUE detta i principi fondamentali validi su tutto il territorio nazionale. La legge regionale aggiunge il dettaglio operativo, ma non puo’ contraddire i principi statali. In caso di conflitto apparente, prevalgono i principi del TUE; in caso di legittima specificazione, si applica la norma regionale.

    Per una piccola opera in zona vincolata serve davvero un doppio titolo?

    Quasi sempre si’. Il TUE individua il titolo edilizio (CILA, SCIA o permesso di costruire); la disciplina dei beni culturali o paesaggistici richiede in piu’ un’autorizzazione preventiva. Per alcuni interventi minimi esiste l’autorizzazione paesaggistica semplificata, ma non vale per ogni opera: meglio verificarlo con l’ufficio tecnico comunale prima di iniziare.

    Il regolamento comunale puo’ essere piu’ restrittivo del TUE?

    Si’, nei limiti del riparto di competenza. Il Comune puo’ imporre regole di decoro, materiali, distanze, inserimento paesaggistico, purche’ non riqualifichi giuridicamente l’opera (es. non puo’ chiedere un permesso di costruire dove la legge regionale, attuativa del TUE, prevede CILA). Il richiedente deve sempre leggere il regolamento edilizio insieme al piano regolatore.

    Cosa succede se faccio un intervento ignorando i regimi speciali?

    L’opera diventa abusiva sotto il profilo speciale, anche se formalmente coperta dal titolo edilizio comunale. Le conseguenze tipiche sono la sospensione dei lavori, le sanzioni pecuniarie, l’ordine di rimessione in pristino e, nei casi piu’ seri, profili di responsabilita’ penale ai sensi del Codice dei beni culturali. Per questo l’ambito di applicazione dell’art. 1 TUE va letto sempre insieme alle norme che il TUE stesso fa salve.

  • Art. 46 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta per la pubblicità online

    Art. 46 Reg. (UE) 2022/2065 – Codici di condotta per la pubblicità online

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione da parte dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, quali i fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online, altri soggetti coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 26 e 39.

    2. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, che rispetta pienamente i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, nonché un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione mira ad assicurare che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

    a) la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

    b) la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'articolo 39;

    c) informazioni significative sulla monetizzazione dei dati.

    3. La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.

    4. La Commissione incoraggia tutti i soggetti della catena di valore della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere gli impegni enunciati nei codici di condotta e ad onorarli.

  • Formazione controlli qualità revisori: casi pratici art. 5-bis D.Lgs. 39/2010

    L’articolo 5-bis del art. 5-bis D.Lgs. 39/2010 disciplina la formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione. È una norma di secondo livello, spesso ignorata, ma decisiva: dalla preparazione di chi ispeziona dipende la qualità dell’intero sistema di vigilanza, e quindi l’affidabilità dei bilanci certificati per banche, mercati, enti di interesse pubblico.

    Questi casi pratici mostrano come l’art. 5-bis si intreccia con l’attività delle società di revisione, con le ispezioni del MEF e della CONSOB, con la cooperazione internazionale (PCAOB statunitense) e con l’obbligo di formazione continua dei controllori, in particolare per chi ispeziona enti di interesse pubblico.

    Il quadro: chi ispeziona chi controlla i bilanci

    Il D.Lgs. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE e modificato dal D.Lgs. 135/2016 in recepimento della direttiva 2014/56/UE e del regolamento UE 537/2014, costruisce un sistema di vigilanza articolato. Da un lato c’è la revisione legale dei conti, affidata a revisori iscritti nel registro tenuto dal MEF. Dall’altro c’è il controllo di qualità su questi revisori, ispirato al principio per cui chi verifica non può autovalutarsi.

    L’art. 5 e l’art. 6 D.Lgs. 39/2010 stabiliscono i requisiti di formazione e di formazione continua del revisore. L’art. 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 135/2016, dedica un articolo specifico a chi quei revisori li ispeziona: i controllori della qualità. La logica è semplice: per giudicare il lavoro di un revisore esperto serve preparazione tecnica almeno pari, aggiornata su principi di revisione internazionali, principi contabili, normativa antiriciclaggio, vigilanza prudenziale per le banche e regole di mercato per le società quotate.

    Operativamente i controlli sono divisi: il MEF ispeziona i revisori che non operano su enti di interesse pubblico (EIP), la CONSOB ispeziona i revisori che certificano bilanci di EIP – banche quotate, assicurazioni, società quotate sui mercati regolamentati. Per gli enti sottoposti a regime intermedio (EIR), la competenza segue il decreto 39/2010 come riformato.

    Box 1 – Controllore di qualità interno alla società di revisione

    Una società di revisione iscritta al registro MEF affida a un proprio partner senior un ruolo interno di quality reviewer: rilegge i fascicoli prima del rilascio del giudizio sui bilanci più complessi (gruppi industriali, consolidati IFRS). Quel professionista non è il “controllore di qualità” pubblico di cui parla l’art. 5-bis: è una funzione interna, prevista dai principi internazionali di revisione (ISA) e dal sistema di controllo di qualità interno richiesto dall’art. 10-bis del decreto. L’art. 5-bis si rivolge invece agli ispettori esterni, dipendenti o incaricati dal MEF e dalla CONSOB.

    Box 2 – Controllo CONSOB su revisore di banca quotata

    Una banca quotata in Borsa fa certificare il proprio bilancio da una delle big four della revisione. Sul revisore designato per quell’incarico la CONSOB può avviare un’ispezione di qualità: l’ispettore CONSOB verifica completezza del fascicolo, indipendenza, applicazione corretta dei principi ISA ITALIA, valutazione dei crediti deteriorati, rapporto con la funzione di internal audit della banca. L’ispettore deve avere formazione iniziale documentata (revisione, bilancio bancario, vigilanza Banca d’Italia/BCE) e una formazione continua annuale, come richiesto dall’art. 5-bis.

    Box 3 – Revoca dell’incarico di ispettore per crediti formativi mancanti

    Un ispettore di qualità MEF, dopo due anni consecutivi senza completare i crediti di formazione continua previsti dai programmi del MEF, viene escluso dalla rotazione delle ispezioni. La conseguenza pratica non è solo disciplinare: i suoi verbali firmati nel periodo di non conformità rischiano contestazioni dalle società ispezionate, che possono eccepire vizi soggettivi del controllore. Per questo l’art. 5-bis richiama l’art. 5 e l’art. 6 del decreto: la formazione del controllore è requisito sostanziale, non burocratico.

    Box 4 – Raccordo con PCAOB statunitense

    Una società di revisione italiana certifica il bilancio di una controllata europea di un gruppo USA quotato a Wall Street. Il revisore italiano è iscritto anche al PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), regolatore USA dei revisori di società quotate. L’ispezione di qualità può essere svolta in cooperazione tra CONSOB e PCAOB ai sensi degli accordi internazionali. Gli ispettori CONSOB coinvolti devono avere formazione anche sui PCAOB Auditing Standards, oltre che sui principi ISA. L’art. 5-bis copre questo aspetto richiedendo programmi formativi adeguati alla complessità degli incarichi controllati.

    Box 5 – Ispezione triennale obbligatoria su revisore EIP

    Il regolamento UE 537/2014 impone un’ispezione di qualità almeno triennale sui revisori di enti di interesse pubblico. Una società di revisione che ha in portafoglio cinque banche quotate e tre assicurazioni viene ispezionata dalla CONSOB ogni tre anni a rotazione su almeno uno degli incarichi EIP. Il team ispettivo è formato da professionisti con specializzazione settoriale: revisione bancaria, attuariale per le compagnie assicurative, IFRS per il consolidato di gruppo. La selezione degli ispettori segue i criteri dell’art. 5-bis: formazione iniziale + formazione continua documentata.

    Quando rileva concretamente per un revisore

    Per il revisore legale o la società di revisione l’art. 5-bis ha tre conseguenze pratiche.

    Prima. Quando subisce un’ispezione del MEF o della CONSOB, l’ispettore che si presenta ha credenziali tecniche garantite per legge: non si tratta di un funzionario generico, ma di un soggetto formato sui principi di revisione, sui principi contabili italiani e IFRS, sulla normativa di settore. Il confronto tecnico durante l’ispezione avviene su base professionale, e i rilievi dell’ispettore devono essere motivati su base tecnica, non su impressioni.

    Seconda. Il revisore può eccepire la carenza formativa dell’ispettore. Se nel verbale finale emergono rilievi gravi che incidono sull’iscrizione al registro o sulla revoca dell’incarico, il revisore può chiedere in sede contenziosa di verificare il rispetto dei requisiti dell’art. 5-bis da parte del team ispettivo. Non è una difesa primaria, ma è un argomento procedurale legittimo davanti al TAR competente.

    Terza. Le società di revisione strutturate utilizzano l’art. 5-bis come parametro per il proprio sistema di controllo qualità interno. Se la legge richiede al controllore pubblico una formazione continua specialistica, anche il quality partner interno alla società di revisione deve avere standard analoghi, per allinearsi alle aspettative degli ispettori e ridurre i rilievi nelle ispezioni triennali sugli EIP.

    Norme rilevanti

    Le disposizioni che governano questa materia sono:

    • Art. 5-bis D.Lgs. 39/2010 – Formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualità.
    • Art. 5 D.Lgs. 39/2010 – Formazione iniziale del revisore legale.
    • Art. 6 D.Lgs. 39/2010 – Formazione continua del revisore legale.
    • Direttiva 2006/43/CE – Revisione legale dei conti annuali e consolidati.
    • Direttiva 2014/56/UE – Modifica alla direttiva 2006/43/CE, recepita con D.Lgs. 135/2016.
    • Regolamento UE 537/2014 – Revisione legale degli enti di interesse pubblico.
    • Art. 10-bis D.Lgs. 39/2010 – Organizzazione interna del revisore (sistemi di controllo di qualità).

    Domande frequenti

    Cosa disciplina l’art. 5-bis del D.Lgs. 39/2010?

    L’art. 5-bis disciplina la formazione iniziale e la formazione continua dei soggetti incaricati dei controlli di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione. Riguarda gli ispettori del MEF e della CONSOB, non i revisori sottoposti a ispezione.

    Chi controlla i revisori delle società quotate?

    La CONSOB controlla i revisori che certificano bilanci di enti di interesse pubblico (EIP) – banche e assicurazioni quotate, società sui mercati regolamentati. Il MEF si occupa dei revisori che non operano su EIP. La distinzione segue il D.Lgs. 39/2010 come riformato dal D.Lgs. 135/2016 in attuazione delle direttive UE.

    Posso eccepire la carenza formativa di un ispettore?

    In sede contenziosa amministrativa, davanti al TAR, è possibile eccepire il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 5-bis come vizio procedurale, soprattutto quando dal verbale ispettivo derivano provvedimenti gravi (revoca, cancellazione dal registro). Resta un argomento secondario rispetto al merito tecnico delle contestazioni.

    Ogni quanto è ispezionato un revisore di una banca quotata?

    Il regolamento UE 537/2014 prescrive un’ispezione di qualità almeno triennale per i revisori di enti di interesse pubblico. La CONSOB programma le ispezioni a rotazione sui diversi incarichi EIP del revisore, selezionando i fascicoli più rilevanti per dimensione e rischio.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: apprendistato professionalizzante

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di ingresso dei giovani nel settore del noleggio autobus. Permette all’impresa di formare un autista o un addetto tecnico-amministrativo con oneri contributivi ridotti e, al giovane, di acquisire una qualificazione professionale riconosciuta. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente regola la durata, la formazione e il trattamento economico dell’apprendista.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede l’apprendistato professionalizzante per giovani tra 18 e 29 anni, con durata da 6 a 36 mesi e formazione minima di 80 ore medie annue. Il periodo di prova per l’apprendista è di 6 settimane di prestazione effettiva. L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale. Al termine dell’apprendistato, il datore può confermare a tempo indeterminato o recedere senza motivazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    CCNL 6 ottobre 2022 (apprendistato professionalizzante)
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato); D.Lgs. 150/2015
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Aspetto Regola CCNL
    Età di accesso 18 anni (o 17 con qualifica triennale) fino a 29 anni e 364 giorni
    Durata Da 6 mesi a 36 mesi massimo
    Formazione Almeno 80 ore medie annue (tecnico-professionale e trasversale)
    Periodo di prova 6 settimane di prestazione effettiva
    Inquadramento Al livello di accesso del profilo professionale finale
    Tutor aziendale Obbligatorio; deve avere competenze professionali adeguate
    Conferma al termine Libera (con o senza motivazione); in caso di mancata conferma conta come licenziamento ai fini della NASpI

    Requisiti e accesso all’apprendistato nel settore

    L’apprendistato professionalizzante nel noleggio autobus e NCC è accessibile a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età). Il limite inferiore scende a 17 anni per chi è in possesso di qualifica professionale triennale conseguita nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

    Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata, del livello di inquadramento iniziale e finale, del piano formativo individuale (PFI) e del nome del tutor aziendale. Non è ammessa la forma verbale.

    Attenzione alla patente: nel settore noleggio autobus l’apprendista che aspira alla mansione di autista deve comunque essere in possesso della patente di guida di categoria D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) all’atto dell’assunzione, oppure ottenerli durante l’apprendistato. L’abilitazione professionale è un requisito di legge (Codice della strada, D.Lgs. 59/2011) distinto dal CCNL.

    Durata e struttura del percorso

    La durata dell’apprendistato professionalizzante è variabile tra 6 e 36 mesi, in base al profilo professionale di arrivo e alla complessità delle competenze da acquisire. In linea generale:

    • Percorsi brevi (6-12 mesi): per profili operativi di base (livelli C2-C1), con competenze già parzialmente acquisite.
    • Percorsi medi (12-24 mesi): per autisti (livelli B3-B2) con necessità di consolidamento professionale.
    • Percorsi lunghi (24-36 mesi): per autisti gran turismo o figure tecniche di livello B1-A2 con alta complessità formativa.

    La formazione: il piano formativo individuale

    La formazione è il cuore dell’apprendistato. Il CCNL prevede un monte ore di almeno 80 ore medie annue di formazione, suddivise in:

    • Formazione tecnico-professionale: specifica per la mansione (tecniche di guida sicura, normativa sui trasporti, regolamento CE 561/2006, manutenzione ordinaria, assistenza ai passeggeri, gestione emergenze, uso del tachigrafo, lingue straniere per il turismo internazionale).
    • Formazione trasversale: competenze relazionali, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), normativa contrattuale di base.

    Il piano formativo individuale (PFI) deve essere predisposto prima dell’inizio del rapporto e può essere redatto anche in forma sintetica. Il tutor aziendale (obbligatorio per legge) segue l’apprendista nel percorso formativo e attesta il raggiungimento delle competenze.

    Il trattamento economico: percentuali e inquadramento

    L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale previsto dal CCNL per la mansione di arrivo. La retribuzione durante l’apprendistato è quella del livello di inquadramento contrattuale assegnato. Non esistono percentuali sub-minimo nell’attuale contratto ANAV, a differenza di altri CCNL: l’apprendista percepisce il minimo tabellare del suo livello di accesso.

    Le agevolazioni per il datore di lavoro sono invece di natura contributiva (aliquote INPS ridotte per la durata dell’apprendistato, a carico aziendale).

    Fine dell’apprendistato: conferma o recesso

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato, senza necessità di nuova lettera di assunzione (il rapporto prosegue automaticamente).
    • Recedere liberamente senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 30 giorni (art. 42, D.Lgs. 81/2015). In caso di mancata conferma, il rapporto cessa e l’apprendista può accedere alla NASpI (indennità di disoccupazione) poiché la mancata conferma è equiparata al licenziamento ai fini previdenziali.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista di 21 anni, contratto di 24 mesi
    Tizio, 21 anni, ha appena conseguito la patente D e il CQC. Viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 24 mesi per formarsi come autista B2. Il periodo di prova è di 6 settimane effettive. Riceve il minimo tabellare del livello di accesso assegnato. Svolge 80 ore di formazione all’anno (guida sicura, uso del tachigrafo, normativa UE trasporti). Al termine dei 24 mesi il datore lo conferma a tempo indeterminato come B2.
    Caia – Apprendista amministrativa, 27 anni, contratto di 12 mesi
    Caia, 27 anni, viene assunta come apprendista per il ruolo di addetta prenotazioni e back-office (livello B3 finale). Il percorso è di 12 mesi, con 80 ore di formazione (software gestionali, customer care, normativa contrattuale). Al termine dell’apprendistato, il datore è soddisfatto delle prestazioni e la conferma come B3 a tempo indeterminato. L’anzianità maturata durante l’apprendistato si computa integralmente.
    Sempronio – Mancata conferma alla fine dell’apprendistato
    Sempronio, 28 anni, completa 18 mesi di apprendistato ma non viene confermato dal datore per scarsità di traffico. Il datore comunica il recesso con 30 giorni di preavviso come previsto dalla legge. Sempronio ha diritto alla NASpI perché la mancata conferma è equiparata al licenziamento. Riceve la liquidazione con TFR maturato, ferie residue e quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima.

    Domande frequenti

    Qual è l’età massima per l’apprendistato nel CCNL Noleggio Autobus?
    Fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni). Il limite inferiore è 18 anni (17 con qualifica professionale triennale).
    Quanto dura l’apprendistato nel settore noleggio autobus?
    Da 6 mesi a 36 mesi massimo, in base al profilo professionale di arrivo. Percorsi operativi semplici: 6-12 mesi. Autisti qualificati: 12-24 mesi. Profili complessi: fino a 36 mesi.
    Quanto viene pagato un apprendista autista di autobus?
    Il CCNL ANAV non prevede percentuali sub-minimo: l’apprendista riceve il minimo tabellare del livello di accesso assegnato al profilo professionale di arrivo. Le agevolazioni sono contributive (riduzione INPS a carico azienda).
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    Almeno 80 ore medie annue, suddivise tra formazione tecnico-professionale (guida sicura, normativa UE, tachigrafo) e formazione trasversale (sicurezza, relazionale, contrattuale).
    Se non vengo confermato alla fine dell’apprendistato posso prendere la disoccupazione?
    Sì. La mancata conferma al termine dell’apprendistato è equiparata al licenziamento ai fini previdenziali: l’ex apprendista ha diritto alla NASpI, se in possesso dei requisiti contributivi e di disoccupazione involontaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e al D.Lgs. 81/2015 sull’apprendistato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

    a) il certificato di immatricolazione;

    b) il certificato di navigabilità;

    c) il giornale di bordo;

    d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

    e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

  • Art. 79 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Art. 79 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679,… e 685 del codice di procedura civile.

  • Art. 15 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di riscontro

    Art. 15 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di riscontro

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

    2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall’eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall’Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.

    3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all’Agenzia affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.

    5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all’Agenzia, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

  • Certificazioni e documenti della dichiarazione: esempi pratici sull’art. 3 D.P.R. 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 3 D.P.R. 600/1973 disciplina la conservazione delle certificazioni dei sostituti d’imposta e dei documenti probatori dei crediti, ritenute e oneri indicati in dichiarazione.
    • Il termine di conservazione coincide con quello previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 per l’accertamento: cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (sette in caso di omessa dichiarazione).
    • I documenti devono essere esibiti o trasmessi all’ufficio competente entro il termine fissato nella richiesta, pena la possibile inutilizzabilita probatoria in sede contenziosa.
    • Per le persone fisiche con impresa commerciale ordinaria scattano obblighi aggiuntivi di redazione del bilancio e del prospetto di ricavi, costi e rimanenze.
    • I contribuenti in regime contabile semplificato sono esonerati dal bilancio, ma restano tenuti alla conservazione di fatture, ricevute e registri.
    • La conservazione vale anche per la documentazione digitale: file XML, copie PDF di CU, ricevute telematiche di versamento e scontrini parlanti.
    • L’onere della prova degli oneri detraibili e deducibili grava sul contribuente: senza giustificativo, la detrazione viene disconosciuta in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

    Prima degli esempi

    L’art. 3 del D.P.R. 600/1973 e una norma in apparenza tecnica ma di impatto pratico molto ampio: regola i documenti che ogni contribuente persona fisica deve conservare a supporto della propria dichiarazione dei redditi. La portata della norma va oltre l’impresa commerciale a cui si rivolge il primo comma, perche il secondo comma estende l’obbligo di conservazione alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (la Certificazione Unica) e a tutti i documenti probatori dei crediti d’imposta, dei versamenti e degli oneri che riducono il debito tributario.

    Il rinvio all’art. 43 del medesimo decreto fissa il termine di conservazione: cinque anni dal 31 dicembre dell’anno in cui e stata presentata la dichiarazione, sette anni in caso di omissione. Entro questo orizzonte temporale, l’Agenzia delle entrate puo richiedere l’esibizione dei documenti tramite controllo formale, questionario o invito a comparire. La mancata esibizione genera due conseguenze: il disconoscimento delle deduzioni o detrazioni e, nei casi piu gravi, l’inutilizzabilita del documento prodotto solo in fase contenziosa.

    Quali documenti rientrano nell’obbligo

    Sotto la categoria delle certificazioni e dei documenti rientrano: la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, committente di lavoro autonomo); le ricevute di versamento F24; gli scontrini parlanti per le spese sanitarie (con codice fiscale del contribuente e natura del prodotto); le fatture per prestazioni mediche, interventi di recupero edilizio e risparmio energetico; le ricevute dei premi assicurativi sulla vita e infortuni; i bollettini dei contributi previdenziali volontari; le attestazioni di erogazioni liberali; le quietanze di pagamento di mutui ipotecari per l’abitazione principale. La conservazione vale tanto per il cartaceo quanto per i file informatici e i PDF scaricati dal cassetto fiscale.

    Modalita di esibizione su richiesta dell’ufficio

    Quando l’Agenzia delle entrate avvia un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973, invia una comunicazione (cartacea o nel cassetto fiscale) chiedendo di trasmettere copia dei documenti giustificativi entro un termine, di norma trenta giorni. La trasmissione avviene tipicamente via PEC, tramite il servizio CIVIS o attraverso lo sportello fisico. Se il contribuente non risponde o trasmette documentazione incompleta, l’ufficio emette una comunicazione di irregolarita con il ricalcolo dell’imposta dovuta e l’addebito di sanzioni e interessi. Entro trenta giorni dalla notifica e ancora possibile produrre i documenti per ottenere lo sgravio totale o parziale.

    Casi pratici

    Caso 1 – Lo scontrino parlante smarrito per farmaci da banco

    Scenario. Tizio, lavoratore dipendente, nel 2024 ha sostenuto 980 euro di spese sanitarie, di cui 420 euro per farmaci da banco documentati con scontrini parlanti. In dichiarazione precompilata 2025 ha confermato il dato. Nel 2026 riceve una richiesta di esibizione documentale ai sensi dell’art. 36-ter, ma scopre che gli scontrini relativi a tre acquisti di marzo 2024 sono illeggibili perche stampati su carta termica scolorita.

    Come si legge. L’art. 3, secondo comma, impone la conservazione fino al termine dell’art. 43, ma non garantisce la prova se il documento si e deteriorato. Tizio puo richiedere alla farmacia un duplicato dello scontrino o, in alternativa, un’attestazione su carta intestata che riepiloghi gli acquisti collegati al suo codice fiscale: la farmacia conserva infatti i dati per finalita fiscali. Se non riesce a recuperare la prova, le 420 euro vengono escluse dal calcolo della detrazione del 19 per cento.

    Documenti utili. Scontrini parlanti originali; duplicato o attestazione della farmacia; estratto conto bancario con addebiti coerenti per data e importo.

    Caso 2 – La Certificazione Unica del secondo datore di lavoro

    Scenario. Caia ha lavorato nel 2024 per due datori di lavoro: da gennaio ad aprile presso un’azienda metalmeccanica, da maggio a dicembre presso una societa di servizi. Entrambi hanno operato ritenute IRPEF. In sede di dichiarazione 2025 ha conservato solo la CU del datore principale, perdendo la prima certificazione. L’Agenzia delle entrate invia una richiesta di esibizione perche dal sistema risultano due CU trasmesse, mentre i conguagli in dichiarazione sembrano calcolati su una sola.

    Come si legge. La CU e il documento che attesta redditi corrisposti e ritenute operate. La sua trasmissione al sistema Tessera Sanitaria avviene direttamente dal sostituto, ma il contribuente deve conservarne copia per fornire riscontro agli scostamenti. Caia puo recuperare la CU smarrita richiedendola al datore (obbligato a riconsegnarla anche dopo la cessazione del rapporto) oppure scaricandola dal proprio cassetto fiscale, dove l’Agenzia archivia copia delle CU trasmesse dai sostituti.

    Documenti utili. Copia delle due CU 2024; ultime buste paga di ciascun rapporto; ricevuta di invio telematico della dichiarazione.

    Caso 3 – Le ricevute del bonifico parlante per ristrutturazione

    Scenario. Sempronio, proprietario di un appartamento, nel 2024 ha sostenuto 28.000 euro di lavori di ristrutturazione edilizia con detrazione del 50 per cento ripartita in dieci quote annuali. Nel 2027 riceve una richiesta di esibizione per la quota detratta nella dichiarazione 2025: deve produrre fatture, bonifici parlanti, comunicazione preventiva all’ASL (ove dovuta) e dichiarazione di consenso del comproprietario.

    Come si legge. L’art. 3 impone la conservazione di tutta la catena documentale fino al termine dell’art. 43 calcolato sull’ultima quota detratta. Quindi, se la decima quota e indicata nella dichiarazione 2034, i documenti devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2040. La perdita di una sola ricevuta di bonifico parlante puo determinare il disconoscimento dell’intera quota annuale, perche il bonifico ordinario non sostituisce quello con la causale specifica prevista per la detrazione.

    Documenti utili. Fatture dell’impresa; ricevute di bonifico parlante con causale; visure catastali; eventuale comunicazione ENEA per interventi di efficientamento.

    Caso 4 – Il prospetto rimanenze per l’impresa individuale

    Scenario. Mevio gestisce in forma individuale un’attivita di commercio al dettaglio con ricavi annui pari a 720.000 euro: e quindi tenuto alla contabilita ordinaria. Nel 2025, in occasione di una verifica della Guardia di Finanza, gli viene chiesta esibizione del bilancio relativo al 2023 e del prospetto di dettaglio di ricavi, costi e rimanenze, perche le rimanenze finali esposte appaiono incongruenti con i ricarichi medi del settore.

    Come si legge. Il primo comma dell’art. 3 stabilisce che le persone fisiche esercenti impresa commerciale, anche se non obbligate dal codice civile, devono redigere e conservare bilancio e prospetto. La mancata esibizione consente all’ufficio di procedere con accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, con presunzioni semplici e inversione probatoria a carico del contribuente.

    Documenti utili. Bilancio 2023; libro inventari; registri IVA e dei beni ammortizzabili; documentazione di magazzino e DDT in entrata e in uscita.

    Caso 5 – Le erogazioni liberali al partito politico

    Scenario. Calpurnia nel 2024 ha effettuato due donazioni a un partito politico, per complessivi 600 euro, beneficiando della detrazione del 26 per cento. Nel controllo formale del 2026 l’ufficio chiede di provare l’esistenza e la tracciabilita dei versamenti. Lei ricorda di aver pagato in contanti la prima donazione direttamente alla sezione locale.

    Come si legge. La detrazione spetta solo per erogazioni effettuate tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta, bollettino postale). Il pagamento in contanti, anche se attestato da ricevuta del partito, non integra il requisito di tracciabilita e l’art. 3 non puo “sanare” l’assenza di un mezzo di pagamento ammesso. La quota relativa alla prima donazione viene esclusa dalla detrazione; resta valida la seconda, se documentata con bonifico nominativo.

    Documenti utili. Ricevute del partito; estratto conto bancario o postale; copia bonifico con causale.

    Quando chiedere una verifica

    I casi descritti mostrano come il piano documentale e quello sostanziale dell’imposta siano strettamente intrecciati: una conservazione incompleta puo trasformare una posizione legittima in un debito tributario. Se la richiesta di esibizione riguarda interventi pluriennali (recupero edilizio, superbonus, sismabonus), donazioni rilevanti, redditi cumulati di piu sostituti o situazioni d’impresa con scostamenti rispetto agli indici di settore, e opportuno valutare una verifica del fascicolo prima di rispondere all’ufficio. Per analizzare il proprio caso con un professionista qualificato e possibile rivolgersi al servizio Trova un esperto.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.P.R. 600/1973 – certificazioni e documenti relativi alla dichiarazione
    • Art. 36-ter D.P.R. 600/1973 – controllo formale delle dichiarazioni
    • Art. 39 D.P.R. 600/1973 – accertamento analitico e induttivo dei redditi d’impresa
    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 – termini per l’accertamento
    • Art. 15 TUIR – detrazioni per oneri
    • Art. 55 TUIR – definizione di reddito d’impresa

    Domande frequenti

    Per quanto tempo devo conservare la documentazione della dichiarazione?
    Cinque anni dal 31 dicembre dell’anno in cui e stata presentata la dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa il termine sale a sette anni. Per le detrazioni pluriennali il termine si calcola sull’anno di esposizione dell’ultima quota.

    Cosa succede se non trovo uno scontrino parlante?
    Si puo chiedere alla farmacia un duplicato o un’attestazione riepilogativa collegata al codice fiscale. Se la prova non viene reintegrata, la detrazione della spesa interessata viene esclusa in sede di controllo formale.

    La CU scaricata dal cassetto fiscale ha lo stesso valore di quella consegnata dal datore?
    Si: e una copia conforme messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati trasmessi dal sostituto d’imposta e puo essere prodotta in sede di esibizione documentale.

    Posso rispondere alla richiesta dell’ufficio con scansioni in PDF?
    Si. Le copie informatiche dei documenti, trasmesse via PEC o tramite CIVIS, sono pienamente ammesse, purche leggibili e complete delle informazioni essenziali (intestatario, data, importo, causale).

    Cosa rischio se non rispondo alla richiesta di esibizione?
    L’ufficio procede al ricalcolo dell’imposta disconoscendo gli oneri non documentati e applica sanzioni e interessi. In sede contenziosa, i documenti non esibiti tempestivamente possono essere dichiarati inutilizzabili.

  • Art. 25 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza doganale negli aeroporti

    Art. 25 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza doganale negli aeroporti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

  • Art. 201 DPR 495/1992 – Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

    Art. 201 DPR 495/1992 – Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

    2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

    3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

    4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e

    62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

    5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

  • Art. 60 RD 12/1941 – Sedi di corte di assise

    Art. 60 RD 12/1941 – Sedi di corte di assise

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Sedi di corte di assise. In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise. Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

  • Banche e SIM, IRAP e margine intermediazione: casi pratici art. 6 IRAP

    L’art. 6 IRAP stabilisce regole speciali per banche, SIM e altri intermediari finanziari: il valore della produzione parte dal margine di intermediazione del bilancio bancario, ridotto del 50% dei dividendi, con ammortamenti e altre spese amministrative deducibili al 90%. Cinque casi pratici per capire come si costruisce la base imponibile, come operano le deduzioni e come si ripartisce l’imposta tra le Regioni.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP e disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La regola generale (art. 5) per imprese commerciali e industriali calcola il valore della produzione netta come differenza tra ricavi tipici e costi della produzione, escludendo in linea di principio costo del lavoro e oneri finanziari. Per i soggetti del settore finanziario opera invece l’art. 6 IRAP, che riconosce la peculiarita della contabilita bancaria: in banca i ricavi tipici sono interessi attivi, commissioni e proventi da negoziazione, mentre i costi tipici comprendono interessi passivi e commissioni passive.

    La disciplina si appoggia allo schema di bilancio degli enti creditizi previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia (circolare 262/2005). Punto di partenza e il margine di intermediazione (voce 120), somma algebrica di interessi netti, dividendi e proventi simili, commissioni nette, risultato netto di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto. L’aliquota ordinaria IRAP e del 3,9% (art. 16 D.Lgs. 446/1997), ma per banche e altri enti finanziari sale al 4,65% e per le assicurazioni al 5,90%. Le Regioni possono incrementare l’aliquota base entro i limiti di legge; per la distribuzione del gettito opera la regola dell’art. 4 IRAP, basata sulle retribuzioni del personale addetto alle sedi in ciascun territorio.

    Banche e SIM: regole speciali rispetto alle altre imprese

    L’art. 6 IRAP individua un perimetro soggettivo preciso: banche, SIM, SGR, societa finanziarie iscritte all’albo dell’art. 106 TUB, holding finanziarie, societa fiduciarie dinamiche e altri soggetti che svolgono in via prevalente assunzione di partecipazioni, esercizio del credito o intermediazione finanziaria. Per questi soggetti il rinvio non e all’art. 5 ma allo schema di conto economico previsto dalle istruzioni di vigilanza.

    La differenza rispetto all’impresa commerciale ordinaria e strutturale: una banca produce valore aggiunto trasformando scadenze e offrendo servizi di pagamento, custodia titoli, gestione del risparmio e negoziazione. Voci come gli interessi passivi sui depositi e le commissioni passive verso reti distributive sono fisiologici: senza una norma dedicata, l’IRAP rischierebbe di non riconoscerne il carattere di costo della produzione tipica. Per le SIM la logica e coerente: la base imponibile muove dai ricavi e costi tipici dei servizi di investimento (commissioni attive e passive, risultato della negoziazione in conto proprio), con le medesime limitazioni adottate per le banche.

    Margine intermediazione, dividendi e deduzioni

    Sul margine di intermediazione l’art. 6 IRAP opera due correttivi qualificanti. Il primo riguarda i dividendi: rilevano per il 50% del loro ammontare, per attenuare la doppia imposizione su utili gia tassati in capo alla societa partecipata. Il secondo riguarda i costi: ammortamenti dei beni materiali e immateriali e altre spese amministrative sono deducibili al 90%. Resta indeducibile, salve le deduzioni per il personale, il costo del lavoro dipendente.

    Dal valore della produzione cosi determinato si applicano le deduzioni per il cuneo fiscale previste dall’art. 11 IRAP: per i lavoratori a tempo indeterminato e ammessa in deduzione l’intera differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate. Sono inoltre previste deduzioni forfetarie per contributi INAIL, apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro. Sul valore della produzione netta finale si applica l’aliquota del 4,65% (banche e intermediari) o del 5,90% (assicurazioni), maggiorata delle eventuali addizionali regionali.

    Caso 1: Banca Tizio con margine 200 milioni

    Scenario. Banca Tizio S.p.A. chiude con un margine di intermediazione di 200 milioni di euro: interessi netti 120, commissioni nette 60, dividendi 8, risultato netto di negoziazione 12. Spese amministrative complessive 80 milioni (50 di personale e 30 altre spese); ammortamenti 10 milioni.

    Come si legge in pratica. Si parte dal margine di 200 milioni. Si scomputa il 50% dei dividendi (4 milioni): base provvisoria 196 milioni. Si sottraggono le altre spese amministrative al 90% (27 su 30) e gli ammortamenti al 90% (9 su 10): base ante deduzioni cuneo 160 milioni di euro. Su tale base, prima delle deduzioni dell’art. 11 IRAP per il personale a tempo indeterminato, si applica l’aliquota del 4,65%.

    Documenti. Bilancio d’esercizio secondo istruzioni Banca d’Italia (circ. 262/2005), conto economico con dettaglio voce 120, libro mastro di spese amministrative e ammortamenti, prospetto deduzioni cuneo, dichiarazione IRAP sezione intermediari finanziari.

    Caso 2: SIM Caio specializzata in negoziazione conto proprio

    Scenario. SIM Caio S.p.A., autorizzata alla negoziazione in conto proprio e all’esecuzione di ordini, chiude con commissioni attive nette per 15 milioni, risultato di negoziazione in conto proprio per 5 milioni, costo del personale 8 milioni, altre spese amministrative 4 milioni, ammortamenti 0,5 milioni. La SIM non incassa dividendi rilevanti.

    Come si legge in pratica. Per la SIM la logica resta quella dell’art. 6 IRAP: il margine tipico e pari a 20 milioni (15 commissioni + 5 negoziazione). Si riducono al 90% altre spese amministrative e ammortamenti: 3,6 milioni e 0,45 milioni dedotti. La base imponibile ante deduzioni cuneo e 20 − 3,6 − 0,45 = 15,95 milioni di euro. Sul costo del personale a tempo indeterminato opereranno le deduzioni dell’art. 11 IRAP. L’aliquota e quella propria degli intermediari finanziari (4,65%, salvo addizionali regionali).

    Documenti. Bilancio SIM secondo schema Banca d’Italia, dettaglio del risultato di negoziazione per portafoglio di trading, registri delle commissioni attive e passive, prospetto deduzioni personale, dichiarazione IRAP intermediari finanziari.

    Caso 3: Gruppo bancario Sempronio e dividendi infragruppo

    Scenario. Gruppo Sempronio e composto da una capogruppo bancaria e da diverse controllate (una SGR, una societa finanziaria art. 106 TUB, una societa strumentale). La capogruppo incassa 30 milioni di dividendi dalle controllate; il margine di intermediazione individuale e di 150 milioni.

    Come si legge in pratica. Il calcolo IRAP si effettua su base individuale: ciascuna societa determina autonomamente il proprio valore della produzione, il bilancio consolidato non rileva. La capogruppo applica l’art. 6 IRAP sul conto economico individuale: i 30 milioni di dividendi infragruppo concorrono per il 50% (15 milioni). La base imponibile prima delle deduzioni e dunque 150 − 15 = 135 milioni di euro. SGR e societa finanziaria applicano l’art. 6, la societa strumentale non finanziaria applica l’art. 5.

    Documenti. Bilanci individuali del gruppo, prospetto dividendi infragruppo, mappatura per tipologia, dichiarazioni IRAP separate, eventuale opzione per il consolidato fiscale IRES (che non incide su IRAP).

    Caso 4: Deduzione cuneo lavoro per Banca Mevia

    Scenario. Banca Mevia S.p.A. ha 1.000 dipendenti, di cui 950 a tempo indeterminato (costo medio 60.000 euro lordi annui inclusi contributi) e 50 a tempo determinato. Il costo del lavoro complessivo e di 60 milioni di euro, di cui 57 milioni riferiti a personale stabile. La banca ha versato contributi INAIL e ha 5 dipendenti disabili.

    Come si legge in pratica. L’art. 6 IRAP, in coordinamento con l’art. 11 IRAP, riconosce la piena deducibilita del costo del lavoro stabile: i 57 milioni riferiti ai dipendenti a tempo indeterminato sono interamente deducibili come differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate (INAIL, deduzione forfetaria per disabili, ecc.). Restano fuori dal beneficio i contratti a termine. Il risparmio fiscale per Banca Mevia, sui 57 milioni di costo del personale stabile, e pari a circa 2,65 milioni di euro (57 × 4,65%) rispetto a uno scenario di indeducibilita integrale.

    Documenti. Libro unico del lavoro, prospetti retributivi e contributivi, ripartizione del costo per tipologia contrattuale, certificazioni INAIL, attestazioni disabilita, elenco apprendisti, prospetto deduzioni art. 11 nella dichiarazione IRAP.

    Caso 5: Ripartizione regionale per Banca Calpurnia multi-regionale

    Scenario. Banca Calpurnia S.p.A. ha sede a Milano e opera con 200 filiali tra Lombardia (110), Lazio (40), Campania (25) ed Emilia-Romagna (25). Valore della produzione netta complessivo: 80 milioni di euro. Costo del personale distribuito: Lombardia 50%, Lazio 22%, Campania 14%, Emilia-Romagna 14%.

    Come si legge in pratica. L’art. 4 IRAP prevede che, per chi opera in piu Regioni, il valore della produzione si ripartisca in proporzione all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale di stabilimenti, uffici o cantieri in ciascuna Regione. Applicando la chiave agli 80 milioni: Lombardia 40, Lazio 17,6, Campania 11,2, Emilia-Romagna 11,2 milioni. Su ciascuna quota si applica l’aliquota base del 4,65% maggiorata dell’addizionale regionale, dove prevista: l’IRAP dovuta e la somma delle quattro componenti regionali.

    Documenti. Elenco filiali con indirizzo e Regione, costo del personale per filiale, prospetto di ripartizione retribuzioni per Regione, delibere regionali sulle aliquote applicabili, sezione del modello IRAP dedicata alla ripartizione regionale.

    Quando e come verificare

    Il calcolo IRAP per banche, SIM e intermediari finanziari richiede una lettura coordinata dello schema di bilancio bancario (istruzioni Banca d’Italia) e delle regole tributarie dell’art. 6 IRAP, con attenzione alle percentuali di concorrenza dei dividendi e ai limiti di deducibilita di ammortamenti e altre spese amministrative. Per impostare il modello IRAP, valutare le aliquote regionali e applicare le deduzioni cuneo alle diverse tipologie contrattuali, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il canale qualificato un professionista qualificato permette di individuare uno specialista in fiscalita degli intermediari finanziari.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 4 IRAP — ripartizione del valore della produzione tra Regioni in funzione delle retribuzioni
    • Art. 5 IRAP — regola generale per imprese commerciali e industriali
    • Art. 6 IRAP — banche, SIM e altri intermediari finanziari (norma speciale)
    • Art. 11 IRAP — deduzioni per il personale e cuneo fiscale
    • Art. 16 IRAP — aliquote ordinaria e maggiorate
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Normattiva)
    • Banca d’Italia, circolare 262 del 22 dicembre 2005 — «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» (bancaditalia.it)
    • Agenzia delle Entrate — istruzioni al modello IRAP, sezione intermediari finanziari (agenziaentrate.gov.it)

    Domande frequenti

    1. Perche per le banche esiste una regola IRAP diversa?
    Perche il conto economico bancario ha struttura propria: ricavi tipici (interessi attivi, commissioni) e costi tipici (interessi passivi, commissioni passive). L’art. 6 IRAP fa partire il calcolo dal margine di intermediazione del bilancio Banca d’Italia (circ. 262/2005), invece che dallo schema generale dell’art. 5. Senza questa regola l’imposta graverebbe in modo distorto su componenti finanziarie fisiologiche.

    2. Come concorrono i dividendi al valore della produzione?
    I dividendi incassati su partecipazioni concorrono alla base imponibile IRAP per il 50% del loro ammontare. La ratio e attenuare la doppia imposizione: gli utili distribuiti sono gia stati tassati in capo alla societa partecipata. La meta non rilevante va esposta nella sezione dichiarativa dedicata.

    3. Quali costi sono deducibili e in che misura per banche e SIM?
    Ammortamenti e altre spese amministrative sono deducibili al 90% del loro ammontare. Il costo del lavoro a tempo indeterminato, operate le altre deduzioni (INAIL, disabili, apprendisti), e integralmente deducibile in forza dell’art. 11 IRAP. Restano indeducibili la quota residua oltre il 90% e, salve le deduzioni specifiche, il restante costo del lavoro.

    4. Quale aliquota IRAP si applica e come si ripartisce tra Regioni?
    Per banche e altri enti finanziari l’aliquota base e del 4,65% (5,90% per le assicurazioni), salvo addizionali regionali entro i limiti di legge. La ripartizione regionale segue l’art. 4 IRAP: il valore della produzione si distribuisce in proporzione al costo del personale addetto alle sedi presenti in ciascuna Regione. Per una banca multi-regionale l’IRAP totale e la somma delle componenti regionali, ciascuna con la propria aliquota effettiva.

    Vedi anche: Assicurazioni e IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e Regime del margine.