Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 129 c.p.: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Art. 129 c.p.: Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    Art. 129 c.p. Irrevocabilità ed estensione della richiesta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La richiesta dell’Autorità è irrevocabile.

    Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si applicano anche alla richiesta.

  • Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Articolo 130 Codice Penale: Istanza della persona offesa

    Art. 130 c.p. Istanza della persona offesa

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa, l’istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

  • Art. 132 c.p.: Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Art. 132 c.p.: Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tal potere discrezionale.

    Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

  • Art. 109 c.p.: Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

    Art. 109 c.p.: Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

    Art. 109 c.p. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.

    La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l’esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

    La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.

    La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.

  • Articolo 110 Codice Penale: Pena per coloro che concorrono nel reato

    Articolo 110 Codice Penale: Pena per coloro che concorrono nel reato

    Art. 110 c.p. Pena per coloro che concorrono nel reato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

    Spiegazione

    Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. È il principio del concorso di persone: tutti i partecipi rispondono del reato comune, a prescindere dal diverso apporto materiale di ciascuno.

    Come funziona e quando si applica

    Servono: pluralità di agenti, realizzazione di un fatto di reato, contributo causale (materiale o morale, come istigazione o agevolazione) e volontà di concorrere. Le circostanze possono poi differenziare le pene (artt. 112-114, aggravanti e attenuanti del concorso).

    Esempio pratico

    Chi fa da palo durante un furto risponde del furto in concorso, pur non avendo materialmente sottratto la cosa: ha fornito un contributo causale all’azione comune.

    Domande frequenti

    Risponde del reato anche chi non lo esegue materialmente?

    Sì: chi fornisce un contributo causale, anche solo morale (istigazione, agevolazione), concorre nel reato e soggiace alla relativa pena.

    Norme collegate

    Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.

  • Art. 111 c.p.: Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

    Art. 111 c.p.: Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

    Art. 111 c.p. – Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

    Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale , la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

  • Art. 115 c.p.: Accordo per commettere un reato. Istigazione

    Art. 115 c.p.: Accordo per commettere un reato. Istigazione

    Art. 115 c.p. Accordo per commettere un reato. Istigazione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo.

    Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

    Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

    Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d’istigazione a un delitto, l’istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

  • Art. 116 c.p.: Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

    Art. 116 c.p.: Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

    Art. 116 c.p. Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

    Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.(1)

  • Art. 100 Codice Penale: Abrogato

    Art. 100 Codice Penale: Abrogato

    Art. 100 c.p.

    Articolo abrogato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99 , Convertito Con Modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 220. Fonte: Normattiva.

  • Articolo 101 Codice Penale: Reati della stessa indole

    Articolo 101 Codice Penale: Reati della stessa indole

    Art. 101 c.p. Reati della stessa indole

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

  • Articolo 102 Codice Penale: Abitualità presunta dalla legge

    Articolo 102 Codice Penale: Abitualità presunta dalla legge

    Art. 102 c.p. – Abitualità presunta dalla legge

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti.

    Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o è stato sottoposto a misure di sicurezza detentive.

  • Art. 106 c.p.: Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    Art. 106 c.p.: Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    Art. 106 c.p. Effetti dell’estinzione del reato o della pena

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

    Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli effetti penali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.