Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 46 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni

    Art. 46 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Costituzione delle sezioni). Il tribunale ordinario può essere costituito in piu sezioni. Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preli-minare. A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. (110a) I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare.

  • Art. 60 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Art. 60 D.Lgs. 259/2003 – Condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio in conformità dell’articolo 13, comma 1, in modo da garantire l’uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell’assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l’attuazione di dette condizioni in conformità dell’articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d’uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l’esercizio dei diritti d’uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l’Autorità, a revocare i diritti d’uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d’uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

    2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d’uso individuali dello spettro radio, l’Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti: a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso; b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche; c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio.

    3. Il Ministero e l’Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d’uso dello spettro radio. L’attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter , 617-quater , 617-quinquies , 635-bis , 635-ter , 635-quater e 635-quinquies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((da duecento a settecento quote)) . ((1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 629, terzo comma, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote))

    2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e ((635-quater.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria ((sino a quattrocento quote)) .

    3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all' articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

    4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). ((Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni)) . Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

  • Art. 715 Codice della Navigazione – Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

    Art. 715 Codice della Navigazione – Valutazione di rischio delle attività aeronautiche

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attività aeronautiche alle comunità presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio. Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: turni, CIG, sospensioni e distretti della moda

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il settore tessile-abbigliamento presenta specificità che lo distinguono da altri comparti manifatturieri: forte stagionalità legata alle collezioni moda, diffuso ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni nei cali di commesse, lavoro su tre turni continui nelle filature e tessiture, e l’organizzazione in distretti industriali (Prato, Biella, Carpi, Veneto) con tradizioni produttive e contrattuali specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche operative del settore tessile-moda
    Caratteristica Dettaglio Impatto sul contratto
    Stagionalità collezioni 2 campagne annue (PE febbraio-maggio; AI agosto-novembre) Multiperiodale, contratti a termine stagionali, somministrazione
    CIG Ordinaria (CIGO) Calo temporaneo di commesse, crisi di mercato Integrazione INPS 80% retrib. (max ~1.321 €/mese), durata max 13 settimane/anno
    CIG Straordinaria (CIGS) Ristrutturazione, crisi aziendale prolungata Fino a 24 mesi, accordo sindacale obbligatorio
    Lavoro a turni fissi Filature, tessiture, tintorie (ciclo continuo) Indennità turno 20% (notte), rotazione domenicale, riposo compensativo
    Distretti industriali Prato (cardato), Biella (laniero), Carpi (maglieria), Veneto (lana, seta) Accordi integrativi locali, prassi contrattuali specifiche

    La stagionalità delle collezioni moda

    L’industria della moda organizza la produzione attorno a due campagne principali: la collezione primavera-estate (sviluppo e produzione tra settembre e febbraio, lancio commerciale febbraio-maggio) e la collezione autunno-inverno (sviluppo marzo-agosto, lancio agosto-novembre). Questo ciclo crea intense fasi di lavoro seguite da periodi di relativa stasi.

    Il CCNL Tessile riconosce questa stagionalità come elemento strutturale del settore: il regime multiperiodale (orario medio annuo, non settimanale rigido) è il principale strumento contrattuale per gestire i picchi produttivi senza ricorrere sistematicamente allo straordinario o alla CIG. Le aziende possono programmare settimane da 48 ore durante le campagne e settimane ridotte nei periodi di pausa.

    Cassa Integrazione Guadagni nel tessile

    Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è storicamente frequente nel settore tessile, in particolare durante i cali di commesse dall’estero (mercato cinese, lento-ordini da grandi griffes) o per eventi eccezionali (materie prime, crisi energetiche).

    La CIGO integra la retribuzione all’80% delle ore non lavorate, fino a un massimale INPS (circa 1.321 €/mese nel 2026 per i redditi fino a 2.425 €; circa 1.589 € per redditi superiori). La durata massima è di 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 settimane nel biennio mobile.

    La CIGS si attiva per ristrutturazioni aziendali, riorganizzazione o crisi conclamate. Richiede accordo sindacale e autorizzazione ministeriale, con durata massima di 24 mesi (36 in casi eccezionali) e stesse aliquote di integrazione.

    I lavoratori in CIG mantengono il diritto all’anzianità, al TFR (calcolato sulla retribuzione teorica piena) e alla continuazione della previdenza complementare.

    I distretti industriali della moda

    Il tessile-moda italiano è organizzato in distretti industriali con forti identità produttive e tradizioni contrattuali:

    • Prato: distretto del tessuto cardato (lana rigenerata, filati riciclati); forte presenza di imprese terziste, subfornitura, filiera corta. Accordi integrativi storicamente solidi.
    • Biella: laniero di alta gamma, produzione di tessuti per grandi marchi del lusso. Salari mediamente superiori alla media di settore; accordi aziendali con welfare integrativo sviluppato.
    • Carpi (MO): maglieria industriale, produzione di capi a maglia. Distretto con elevata automazione nelle fasi di cucitura e assemblaggio.
    • Veneto (Vicenza, Treviso, Verona): lana, seta (Como per la seta), abbigliamento sportivo. Forte export verso mercati europei.

    In ciascun distretto gli accordi integrativi territoriali o aziendali possono migliorare le condizioni del CCNL nazionale: premi di distretto, maggiorazioni specifiche, welfare locali.

    Made in Italy e tutele contrattuali

    Il crescente interesse dei mercati internazionali per il Made in Italy ha portato a richieste di tracciabilità e certificazione della produzione italiana lungo la filiera. Questo ha implicazioni contrattuali: le aziende che vogliono mantenere la lavorazione in Italia devono rispettare integralmente il CCNL (incluse le norme su orario, sicurezza e welfare), elemento che differenzia la produzione italiana dalla concorrenza a basso costo.

    Il CCNL Tessile include disposizioni sulla responsabilità solidale nella filiera: il committente (es. il marchio della moda) risponde in solido con il subappaltatore per il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nella lavorazione commissionata.

    Il D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese) e le nuove norme sulla due diligence obbligatoria nella catena di fornitura (direttiva UE 2024/1760) stanno rafforzando queste tutele anche per i lavoratori della filiera estera dei brand italiani.

    Casi pratici

    Tizio – CIG ordinaria per calo commesse
    L’azienda di Tizio (4° livello, 1.750 €/mese) subisce un calo di ordini per 8 settimane. Attiva la CIGO: Tizio lavora 20 ore a settimana invece di 40. L’INPS integra il 80% delle 20 ore non lavorate: circa 700 €/mese. Tizio percepisce 875 € (50% retrib. dalle ore lavorate) + ~700 € INPS = ~1.575 €. L’anzianità e il TFR maturano sulla retribuzione teorica piena.
    Caia – Multiperiodale nel distretto pratese
    Caia lavora in un’azienda pratese con regime multiperiodale. Nei mesi di picco (settembre-novembre) lavora 48 ore a settimana; a gennaio lavora 32 ore. La media annua resta 40 ore. Le ore eccedenti nelle settimane a 48h non sono pagate come straordinario ma accumulate in banca ore, da recuperare nel periodo di minor carico.
    Sempronio – Accordo integrativo di distretto a Biella
    Sempronio lavora in una tintoria biellese di fascia alta. L’accordo integrativo territoriale prevede un premio di distretto annuo di 1.200 €, contributo sanitario integrativo potenziato e 2 giorni aggiuntivi di ferie rispetto al CCNL. Il premio è detassato al 5% come premio di risultato.

    Domande frequenti

    Perché nel tessile si usa spesso la CIG?
    Per la forte stagionalità del settore e la dipendenza dalle commesse dei grandi marchi. I cali improvvisi di ordini rendono la CIG uno strumento strutturale per evitare licenziamenti durante le fasi di stasi.
    Cosa succede al TFR durante la CIG?
    Matura sulla retribuzione teorica piena (come se il lavoratore lavorasse normalmente), non sulla retribuzione ridotta effettivamente percepita.
    Cos'è il multiperiodale e come tutela il lavoratore?
    È un sistema di orario medio annuo che evita il pagamento dello straordinario nei periodi di picco e la CIG nei periodi di calo. Le eccedenze confluiscono in banca ore, liquidate con maggiorazione del 25% se non recuperate.
    Gli accordi integrativi di distretto si applicano a tutti?
    Si applicano ai lavoratori delle aziende che aderiscono all’associazione datoriale firmataria dell’accordo. Non vincolano le aziende che non ne fanno parte, salvo che il contratto individuale li incorpori per rinvio.
    La responsabilità solidale copre i lavoratori del subappaltatore?
    Sì: il committente risponde in solido con il subappaltatore per i trattamenti economici e normativi dovuti ai lavoratori impiegati nella lavorazione commissionata, per tutta la durata del contratto di appalto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 18 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale terrestre

    Art. 18 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale terrestre

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.

    2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l’interno: a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre; b) per cinque chilometri dal lido del mare.

    3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze: a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata e modificata; b) l’estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), può essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade; c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l’interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

  • Riposi per allattamento: le due ore giornaliere

    Guida pratica · Lavoro · Maternità, paternità e genitorialità

    In sintesi

    Nei primi 12 mesi di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero retribuito (o una sola ora se l’orario è inferiore a sei ore). In alternativa può optare per un’uscita anticipata o un ingresso posticipato. Le ore di riposo sono a carico INPS e indennizzate al 100%.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 39

    Tabella riepilogativa

    Riposi per allattamento – sintesi
    Situazione Ore di riposo spettanti
    Orario giornaliero ≥ 6 ore 2 ore di riposo
    Orario giornaliero < 6 ore 1 ora di riposo
    Indennità 100% della retribuzione, a carico INPS
    Durata del diritto Fino al compimento di 12 mesi del bambino
    Chi ne beneficia Di norma la madre; il padre in casi specifici previsti dalla legge

    Il diritto alle ore di riposo

    L’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice madre il diritto a due ore di riposo al giorno durante il primo anno di vita del bambino, se lavora almeno 6 ore al giorno. Se l’orario è inferiore, il riposo scende a una sola ora. Le ore di riposo non sono straordinario: sono pienamente retribuite al 100% e a carico INPS, con anticipo del datore.

    Come si fruiscono i riposi

    Le due ore possono essere fruite in modo flessibile: uscita anticipata di due ore, ingresso posticipato di due ore, oppure un’uscita anticipata e un ritardo all’ingresso di un’ora ciascuno. Le modalità si concordano con il datore. Non possono essere cumulati in giornate libere intere: si tratta di permessi orari giornalieri, non di un monte-ore accumulabile.

    Il padre e i casi in cui subentra

    Il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi per allattamento in alternativa alla madre, se la madre non è lavoratrice dipendente, se la madre non se ne avvale, o in caso di morte o grave infermità della madre. La domanda all’INPS deve indicare la condizione che consente la sostituzione.

    Casi pratici

    Tizio – lavoratrice full-time che sceglie uscita anticipata

    Elena lavora 8 ore al giorno. Nel primo anno del figlio chiede all’INPS e al datore di fruire delle 2 ore di riposo come uscita anticipata giornaliera di 2 ore. L’indennità (100% della retribuzione oraria) è corrisposta dall’INPS attraverso il datore.

    Caia – part-time di 5 ore: una sola ora

    Giovanna ha un contratto part-time di 5 ore giornaliere. Poiché non raggiunge le 6 ore, ha diritto a un’ora sola di riposo giornaliero. Sceglie di posticipare l’ingresso di un’ora.

    Sempronio – padre che subentra alla madre

    La moglie di Luca è libera professionista e non ha diritto ai riposi INPS. Luca, dipendente, presenta domanda all’INPS per fruire delle 2 ore di riposo giornaliero al posto della madre, allegando la documentazione sullo status della moglie.

    Domande frequenti

    Le ore di allattamento sono pagate?

    Sì, al 100% della retribuzione, a carico INPS. Il datore anticipa il pagamento e recupera in sede di conguaglio contributivo.

    Fino a quando spettano i riposi per allattamento?

    Fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Si possono cumulare in giornate libere?

    No. I riposi sono permessi orari giornalieri e non possono essere accumulati per ottenere giorni interi di assenza.

    Cosa succede con un part-time di 4 ore?

    Con un orario inferiore a 6 ore spetta un’ora sola di riposo al giorno, retribuita al 100%.

    Il padre può chiedere le ore di allattamento?

    Sì, in alternativa alla madre, se lei non è lavoratrice dipendente, se rinuncia al diritto, o in caso di morte o grave infermità della madre.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 TULPS – Sanzioni penali residuali per violazioni TULPS

    Art. 17 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale , sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

    2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

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  • Art. 75 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

    Art. 75 Reg. (UE) 2023/1114 – Prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti concludono un accordo con i loro clienti per specificare i loro compiti e le loro responsabilità. Tale accordo comprende almeno gli elementi seguenti:

    a) l’identità delle parti dell’accordo;

    b) la natura del servizio per le cripto-attività prestato e una descrizione di tale servizio;

    c) la politica di custodia;

    d) i mezzi di comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente, compreso il sistema di autenticazione del cliente;

    e) una descrizione dei sistemi di sicurezza utilizzati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    f) le commissioni, i costi e gli oneri applicati dal prestatore di servizi per le cripto-attività;

    g) il diritto applicabile.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti tengono un registro delle posizioni, aperte a nome di ciascun cliente, corrispondenti ai diritti di ciascun cliente sulle cripto-attività. Ove opportuno, i prestatori di servizi per le cripto-attività inseriscono quanto prima in tale registro qualsiasi movimento effettuato seguendo le istruzioni dei loro clienti. In tali casi, le loro procedure interne garantiscono che qualsiasi movimento che incida sulla registrazione delle cripto-attività sia corroborato da un’operazione regolarmente registrata nel registro delle posizioni del cliente.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti stabiliscono una politica di custodia con norme e procedure interne per garantire la custodia o il controllo di tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività. La politica di custodia di cui al primo comma minimizza il rischio di perdita delle cripto-attività dei clienti, dei diritti connessi a tali cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a causa di frodi, minacce informatiche o negligenza. Una sintesi della politica di custodia è messa a disposizione dei clienti, su loro richiesta, in formato elettronico.

    4. Se del caso, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti facilitano l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività. Qualsiasi evento suscettibile di creare o modificare i diritti del cliente è registrato immediatamente nel registro delle posizioni del cliente. In caso di modifiche alla tecnologia a registro distribuito sottostante o di qualsiasi altro evento che possa creare o modificare i diritti del cliente, il cliente ha diritto a qualsiasi cripto-attività o a qualsiasi diritto recentemente creato sulla base e nella misura delle posizioni del cliente al verificarsi di tale modifica o evento, salvo diversa disposizione esplicita di un valido accordo concluso prima di tale modifica o evento con il prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti a norma del paragrafo 1.

    5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti, almeno una volta ogni tre mesi e su richiesta del cliente interessato, un rendiconto di posizione delle cripto-attività registrate a nome di tali clienti. Tale rendiconto di posizione è redatto in formato elettronico. Il rendiconto di posizione indica le cripto-attività interessate, il loro saldo, il loro valore e il trasferimento delle cripto-attività effettuato nel periodo in questione. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti forniscono quanto prima ai loro clienti qualsiasi informazione sulle operazioni relative alle cripto-attività che richiedono una risposta da parte di tali clienti.

    6. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti garantiscono che siano messe in atto le procedure necessarie affinché le cripto-attività detenute per conto dei loro clienti, o i mezzi di accesso, siano restituiti quanto prima a tali clienti.

    7. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti separano le partecipazioni di cripto-attività detenute per conto dei loro clienti dalle proprie partecipazioni e garantiscono che i mezzi di accesso alle cripto-attività dei loro clienti siano chiaramente identificati come tali. Essi assicurano che, nel registro distribuito, le cripto-attività dei loro clienti siano detenute in modo distinto rispetto alle proprie cripto-attività. Le cripto-attività detenute in custodia sono giuridicamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività, nell’interesse dei clienti del prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente al diritto applicabile, in modo che i creditori del prestatore di servizi per le cripto-attività non abbiano diritto di rivalsa sulle cripto-attività detenute in custodia dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in particolare in caso di insolvenza. Il prestatore di servizi per le cripto-attività garantisce che le cripto-attività detenute in custodia siano operativamente separate dal patrimonio del prestatore di servizi per le cripto-attività.

    8. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti sono responsabili nei confronti dei loro clienti della perdita di cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività a seguito di un incidente loro attribuibile. La responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività è limitata al valore di mercato della cripto-attività persa al momento della sua perdita. Gli incidenti non attribuibili al prestatore di servizi per le cripto-attività includono gli eventi rispetto ai quali il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce prova che sono avvenuti indipendentemente dalla prestazione del servizio in questione o indipendentemente dalle operazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività, come un problema inerente al funzionamento del registro distribuito, che sfugge al controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività.

    9. Qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi, essi si avvalgono solo di prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a norma dell’articolo 59. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti qualora ricorrano ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano tali servizi.

  • Art. 22 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale marittima

    Art. 22 D.Lgs. 141/2024 – Zona di vigilanza doganale marittima

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia.

  • Art. 12 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’infor…

    Art. 12 D.Lgs. 82/2005 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

    1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente Codice.

    1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente Codice ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

    2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida. (28)

    3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, adottano ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati, tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei e internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro dei dispositivi, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando, tra l'altro l'uso di webcam e microfoni ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    3-ter. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e progettano e sviluppano i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio 1970, n. 300 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della legge 22 maggio 2017, n. 81 , assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché ((a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione)) sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione di apposite linee guida, e disciplinando anche la tipologia di attività che possono essere svolte ((, previa informazione alle organizzazioni sindacali)) .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 85 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003

    Art. 85 D.Lgs. 259/2003 – Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi) (ex art. 74 eecc – art. 50 Codice 2003

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ai sensi dell’articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, l’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l’Autorità consente all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L’Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, l’Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

    2. L’Autorità provvede affinchè tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

    3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

    4. L’Autorità provvede affinchè, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. articolo precedente articolo successivo