Autore: Andrea Marton

  • Art. 25 D.Lgs. 1/2018 – Ordinanze di protezione civile

    Art. 25 D.Lgs. 1/2018 – Ordinanze di protezione civile ( Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all’attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all’articolo 28.

    3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

    4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

    6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

    7. Per coordinare l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale…. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.

    8. Per l’esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l’ articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

    9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione, anche sotto l’aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime…. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell’azione di monitoraggio…, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

    11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 7. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47-quater L. 354/1975 – Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria

    Art. 47-quater L. 354/1975 – Misure alternative alla detenzione nei confronti
    dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
    immunitaria

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

    2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

    3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

    4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.

    5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

    6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

    7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

    8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 47-ter.

    9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

    10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate

  • Art. 62 Reg. (UE) 2023/1114 – Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

    Art. 62 Reg. (UE) 2023/1114 – Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le persone giuridiche o altre imprese che intendono prestare servizi per le cripto-attività presentano la domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività all’autorità competente del loro Stato membro d’origine.

    2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:

    a) il nome, compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata, l’identificativo della persona giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, il sito web gestito da tale prestatore, un indirizzo di posta elettronica di contatto, un numero di telefono di contatto e il suo indirizzo fisico;

    b) la forma giuridica del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    c) lo statuto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, ove applicabile;

    d) un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

    e) la prova che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente soddisfa i requisiti per le tutele prudenziali di cui all’articolo 67;

    f) una descrizione dei dispositivi di governance del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    g) la prova che i membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono sufficienti requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare detto prestatore;

    h) l’identità di qualsiasi azionista e socio, siano essi diretti o indiretti, che detiene partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e gli importi di tali partecipazioni, nonché la prova che tali persone possiedono sufficienti requisiti di onorabilità;

    i) una descrizione dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure per individuare, valutare e gestire i rischi, inclusi i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e del piano di continuità operativa del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente;

    j) la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza e una descrizione della stessa in linguaggio non tecnico;

    k) una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi del cliente;

    l) una descrizione delle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente per il trattamento dei reclami;

    m) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di custodia e amministrazione;

    n) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione e della procedura e del sistema per individuare gli abusi di mercato;

    o) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività, una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività;

    p) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende eseguire ordini di cripto-attività per conto di clienti, una descrizione della politica di esecuzione;

    q) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare consulenza sulle cripto-attività o prestare servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività, una prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi;

    r) se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare servizi di trasferimento di cripto-attività per conto di clienti, informazioni sulle modalità con cui saranno prestati tali servizi di trasferimento;

    s) il tipo di cripto-attività cui fa riferimento il servizio per le cripto-attività.

    3. Ai fini del paragrafo 2, lettere g) e h), un prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente fornisce la prova di tutti gli elementi seguenti:

    a) per tutti i membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne e l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale;

    b) che i membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possiedono nel loro insieme le conoscenze, le competenze e l’esperienza adeguate per amministrare il prestatore di servizi per le cripto-attività e che tali persone sono tenute a dedicare tempo sufficiente all’esercizio delle loro funzioni;

    c) per tutti gli azionisti e soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente, l’assenza di precedenti penali in relazione a condanne o l’assenza di sanzioni imposte a norma del diritto commerciale, del diritto fallimentare e del diritto in materia di servizi finanziari applicabili, o in relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla frode o alla responsabilità professionale.

    4. Le autorità competenti non impongono al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di fornire qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo già ricevuta nell’ambito delle rispettive procedure di autorizzazione a norma della direttiva 2009/110/CE, della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2015/2366, o del diritto nazionale applicabile ai servizi per le cripto-attività prima del 29 giugno 2023, a condizione che tali informazioni o documenti precedentemente presentati siano ancora aggiornati.

    5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    6. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 67 DPR 230/2000 – Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

    Art. 67 DPR 230/2000 – Garanzie di sorteggio delle rappresentanze

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Le modalità dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze, previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali possibilità di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro sostituti.

    2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze, previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica quattro mesi.

  • Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 – (Razzismo e xenofobia)

    Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Razzismo e xenofobia)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

    2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 43 L. 354/1975 – Dimissione

    Art. 43 L. 354/1975 – Dimissione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell’istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
    Il direttore dell’istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l’istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.
    Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l’ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall’istituto.
    Il consiglio di disciplina dell’istituto, all’atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l’eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.
    I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

    I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio.
    L’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.

  • Art. 6 CdS: casi pratici sulla circolazione fuori dai centri abitati

    L’art. 6 del Codice della Strada disciplina la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati e attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione, imporre divieti per particolari categorie di veicoli e introdurre limitazioni di massa, di orario o di percorrenza. Lo strumento operativo è l’ordinanza prefettizia, che convive con le competenze del sindaco previste dall’art. 6 CdS e art. 7 CdS rispettivamente fuori e dentro i centri abitati. In questa guida proviamo a tradurre la norma in scenari concreti che chi guida, chi organizza trasporti o chi vive in una zona attraversata da arterie extraurbane si trova davanti molto spesso.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 CdS si applica alle strade statali, regionali, provinciali e comunali che corrono fuori dai centri abitati, cioè al di fuori dei perimetri delimitati dai cartelli di inizio e fine centro abitato. Sulla stessa strada le competenze cambiano in funzione del segnale: dentro il cartello vale l’art. 7, fuori vale l’art. 6.

    La norma elenca i poteri del prefetto: sospensione temporanea della circolazione per ragioni di sicurezza, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, divieti permanenti o temporanei a determinate categorie di utenti (autocarri pesanti, veicoli che trasportano merci pericolose, ciclomotori, mezzi inquinanti), limiti di massa, di sagoma o di velocità diversi da quelli ordinari, fino alla riserva di corsie a specifiche categorie. Il regolamento di attuazione, il D.P.R. 495/1992, integra l’art. 6 con disposizioni operative su segnaletica, durata delle ordinanze e modalità di pubblicazione.

    Le ordinanze prefettizie devono essere motivate, pubblicate e segnalate con cartelli regolamentari: la violazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi previsti, la decurtazione dei punti dalla patente o il fermo del veicolo.

    Competenza del prefetto e differenze con il sindaco

    La chiave per leggere correttamente l’art. 6 è tenere ben distinte due autorità:

    • Prefetto: provvede sulle strade extraurbane e sui tratti di strada statale o provinciale che attraversano comuni con meno di 10.000 abitanti, salvo deleghe specifiche. Interviene con ordinanze valide su porzioni di territorio anche molto ampie, spesso interprovinciali (per esempio i divieti di circolazione ai mezzi pesanti nei giorni festivi).
    • Sindaco (art. 7): opera all’interno del centro abitato. Le sue ordinanze valgono solo all’interno del perimetro segnalato e perdono efficacia non appena la strada esce dal cartello.

    Nei tratti di passaggio (per esempio un raccordo che entra in città) può accadere che convivano due regimi: ZTL comunale entro il centro abitato e divieto prefettizio ai mezzi pesanti subito fuori. Leggere correttamente l’art. 6 significa quindi anche saper distinguere quale autorità ha emesso il cartello che si sta vedendo.

    Strumenti: ordinanze, divieti, limitazioni

    Gli strumenti più ricorrenti previsti dall’art. 6 CdS sono:

    • Calendario annuale dei divieti per i mezzi pesanti: ogni anno il Ministero pubblica un decreto e il prefetto può adottare ordinanze attuative su scala locale, con divieti per autocarri di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate nei giorni festivi e prefestivi.
    • Ordinanze contingibili e urgenti: emanate per eventi imprevisti (frane, nevicate, manifestazioni, incidenti con sversamento), possono sospendere la circolazione o imporre deviazioni per il tempo strettamente necessario.
    • Divieti per categorie inquinanti: blocchi temporanei della circolazione per veicoli sopra una certa classe Euro o limiti di traffico per esigenze ambientali, spesso coordinati con le ordinanze sindacali nei centri abitati.
    • Targhe alterne e limitazioni straordinarie: misure a rotazione disposte in concomitanza con picchi di traffico o con esigenze di sicurezza pubblica.
    • Limiti di massa, sagoma o velocità: validi per ponti, viadotti o tratti deformati, segnalati con cartelli specifici che integrano i limiti generali di legge.

    Caso Scenario 1 – Autotrasportatore fermato il sabato pomeriggio

    Mario guida un autoarticolato da 26 tonnellate. Il sabato pomeriggio, su una statale extraurbana, viene fermato dalla Polizia stradale: l’ordinanza prefettizia vieta la circolazione ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate dalle 14 di sabato fino alle 22 di domenica.

    Come si legge l’art. 6: il prefetto, in attuazione del calendario nazionale, ha disposto un divieto temporaneo per categoria di veicoli (autocarri pesanti) fuori dai centri abitati. Mario, salvo che dimostri di rientrare in una delle deroghe (trasporti deperibili, emergenze, derrate alimentari), incorre in sanzione amministrativa pecuniaria.

    Documenti/azioni: conservare bolla di consegna, eventuale autorizzazione di deroga, contratto di trasporto. In caso di sanzione, valutare ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di Pace entro 30, documentando l’eventuale causa di forza maggiore o la copertura della deroga.

    Caso Scenario 2 – Nevicata e ordinanza urgente

    Una nevicata abbondante blocca un tratto di strada provinciale. Il prefetto, sentita la provincia, emana un’ordinanza che impone catene a bordo o pneumatici invernali e vieta la circolazione ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate per 48 ore.

    Come si legge l’art. 6: si tratta di una ordinanza contingibile e urgente per ragioni di sicurezza della circolazione, ammessa espressamente dall’art. 6. Non occorre il calendario annuale: la motivazione è l’evento meteorologico straordinario.

    Documenti/azioni: chi si mette in viaggio deve verificare i bollettini, ricordarsi che l’obbligo vale anche se il manto stradale appare pulito (l’ordinanza si applica per l’intero periodo indicato) e dotarsi della prova del rispetto della prescrizione (foto delle gomme invernali, scontrino dell’acquisto delle catene).

    Caso Scenario 3 – Limite di massa su un ponte

    Su una strada provinciale, dopo una perizia tecnica, viene segnalato un limite di massa complessiva a 18 tonnellate per un viadotto. Un camion da 24 tonnellate transita ugualmente e viene fermato.

    Come si legge l’art. 6: il prefetto ha disposto, in raccordo con l’ente proprietario della strada, una limitazione di massa per esigenze statiche dell’opera. La segnaletica è obbligatoria e l’art. 6 richiede che il cartello sia adeguatamente visibile in entrambi i sensi di marcia.

    Documenti/azioni: documenti di carico, libretto del veicolo con massa complessiva, eventuale piano viario alternativo. In caso di sanzione, verificare se la segnaletica era conforme: la mancanza di cartelli o la loro inadeguata visibilità può essere motivo di ricorso.

    Caso Scenario 4 – Targhe alterne per emergenza ambientale

    Per quindici giorni, su una porzione di territorio extraurbano, il prefetto dispone targhe alterne nei giorni feriali tra le 8 e le 20 per ridurre le emissioni dopo un superamento prolungato dei limiti di PM10.

    Come si legge l’art. 6: l’ordinanza è un divieto temporaneo a categorie di veicoli (basato sull’ultima cifra della targa) motivato da ragioni ambientali e di pubblico interesse. La misura coesiste con le ordinanze sindacali ex art. 7 nei centri abitati attraversati dall’arteria.

    Documenti/azioni: verificare le deroghe (servizi essenziali, veicoli elettrici, soggetti con esigenze sanitarie) e la fascia oraria. Conservare eventuali permessi rilasciati.

    Caso Scenario 5 – Manifestazione sportiva su strada provinciale

    Una gara ciclistica attraversa diverse province. Il prefetto, su richiesta del comitato organizzatore, sospende la circolazione su determinati tratti per 4 ore.

    Come si legge l’art. 6: la sospensione temporanea della circolazione è uno dei poteri tipici previsti dalla norma, soprattutto per ragioni di pubblico interesse e sicurezza. L’ordinanza individua orari, tratti, percorsi alternativi e responsabili della segnaletica.

    Documenti/azioni: chi vive lungo il percorso può consultare l’ordinanza pubblicata, programmare gli spostamenti, segnalare in anticipo necessità particolari (assistenza sanitaria, accessi a fondi agricoli). In caso di danni da chiusura, l’eventuale richiesta di ristoro va indirizzata all’organizzatore secondo le condizioni autorizzative.

    Quando agire e come

    Davanti a un’ordinanza ex art. 6, ci sono alcuni momenti chiave in cui conviene attivarsi:

    • Prima del viaggio: verificare il calendario nazionale dei divieti per i mezzi pesanti, consultare il sito della prefettura competente per le ordinanze locali, controllare segnali variabili e bollettini meteo.
    • Durante il fermo: chiedere copia dell’atto contestato, leggere con attenzione la norma richiamata (art. 6 CdS e gli articoli del D.P.R. 495/1992 di volta in volta indicati), annotare orario, luogo e segnaletica presente.
    • Dopo la sanzione: valutare i rimedi possibili. Il ricorso al Prefetto entro 60 giorni è gratuito ma non sospende automaticamente l’efficacia; il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni consente di chiedere la sospensione e di articolare meglio le difese. In entrambi i casi, è essenziale produrre prova dell’eventuale forza maggiore o della deroga applicabile.
    • Quando l’ordinanza è di lungo periodo: organizzare percorsi alternativi e, se si svolge un’attività imprenditoriale impattata, presentare istanze motivate alla prefettura per ottenere deroghe stabili.

    Non serve essere esperti per orientarsi: basta tenere a mente che ogni divieto fuori dai centri abitati nasce, di regola, da un’ordinanza scritta del prefetto, con motivazione e durata definite. Quella stessa motivazione è la base per valutare se la misura è stata applicata correttamente al singolo caso.

    Norme e fonti

    • Art. 6 CdS (D.Lgs. 285/1992) – Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
    • Art. 7 CdS – Regolamentazione della circolazione nei centri abitati (competenza del sindaco).
    • D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, con particolare riguardo alle disposizioni su segnaletica e ordinanze.
    • Decreto annuale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Calendario dei divieti di circolazione per veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t.

    Domande frequenti

    D. Come faccio a sapere se sto entrando in una zona soggetta a ordinanza prefettizia?
    R. Le ordinanze sono pubblicate dalle prefetture e segnalate sulla strada con cartelli regolamentari. Per i divieti ai mezzi pesanti esiste un calendario nazionale annuale, integrato dalle prefetture per esigenze locali. Prima di un viaggio extraurbano è buona pratica controllare il sito della prefettura della provincia attraversata.

    D. Se rispetto un cartello che vieta la circolazione e poi scopro che l’ordinanza è scaduta, vengo sanzionato?
    R. La regola operativa è semplice: il cartello presente in strada va rispettato. Se ritieni che la segnaletica sia rimasta in essere oltre la scadenza dell’ordinanza, puoi segnalarlo all’ente proprietario della strada e alla prefettura. In sede di eventuale contenzioso, l’efficacia o meno dell’ordinanza al momento del fatto è un elemento valutato caso per caso.

    D. L’ordinanza del prefetto si applica anche dentro il centro abitato?
    R. No, all’interno del centro abitato la competenza è del sindaco ai sensi dell’art. 7 CdS. Solo se la stessa strada esce dal cartello di inizio centro abitato torna applicabile l’art. 6 CdS e quindi l’ordinanza prefettizia.

    D. Posso chiedere una deroga personale a un’ordinanza prefettizia?
    R. Sì, in molti casi (trasporti speciali, esigenze sanitarie, soccorso, derrate deperibili) le ordinanze prevedono esplicite deroghe oppure consentono di chiederne il riconoscimento alla prefettura. La domanda va presentata in anticipo, allegando la documentazione che giustifica la richiesta.

  • Art. 4 CTS – Enti del Terzo settore

    Art. 4 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Enti del Terzo settore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

    2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma

    4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990 , e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 , in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

    3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e alle fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ,)) le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo

    13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge n. 222 del 1985 )) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto ((o della fabbriceria)) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

  • Art. 28 RD 12/1941

    Art. 28 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Pubblici Esercizi 2026: livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione classifica i lavoratori in Quadri e sei livelli numerati dal 1° (più elevato) al 6°. Le figure tipiche spaziano dal maître e dallo chef al barista, cameriere, commis e addetto mensa. Ogni livello ha una declaratoria che descrive responsabilità, autonomia e competenze tecniche richieste.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Pubblici Esercizi – Profili tipici per settore
    Livello Profilo tipo Autonomia/Responsabilità
    Quadro Direttore di esercizio complesso, responsabile operativo di catena Alta autonomia, gestione di risorse umane ed economiche
    Maître, chef/capo cuoco, responsabile di sala, sommelier senior Coordinamento di brigata o sala, responsabilità di prodotto e servizio
    Cuoco capo partita, barman senior, capo cameriere, responsabile pasticceria Autonomia tecnica elevata, guida di un reparto
    Cuoco, barista qualificato, cameriere esperto, addetto buffet Mansioni qualificate, applicazione autonoma di procedure
    Aiuto cuoco, barista, cameriere, addetto mensa, cassiere bar Mansioni d’ordine qualificate, supporto ai livelli superiori
    Commis di sala/cucina, banconiere, addetto alla distribuzione mensa Mansioni di supporto con limitata autonomia
    Lavapiatti, addetto pulizie, mansioni elementari Mansioni esecutive semplici, nessuna autonomia operativa

    La struttura di inquadramento del settore

    Il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo (comunemente detto CCNL Fipe o CCNL Pubblici Esercizi) si applica a circa un milione di lavoratori impiegati in bar, caffè, ristoranti, pizzerie, trattorie, mense aziendali, servizi di catering e ristorazione collettiva. È distinto dal CCNL Turismo che disciplina gli esercizi alberghieri.

    Il sistema di inquadramento prevede la categoria dei Quadri al vertice, seguita da sei livelli numerati dall’1° al 6° in ordine decrescente di complessità. A ogni livello corrisponde una declaratoria, ossia la descrizione delle competenze tecniche, del grado di autonomia e del livello di responsabilità richiesti.

    Quadri e primo livello: ruoli direttivi e di alta specializzazione

    La qualifica di Quadro riguarda i lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza per l’organizzazione: direttori di grandi esercizi, responsabili operativi di catene di ristorazione, food and beverage manager di strutture complesse.

    Il 1° livello comprende le figure di punta della brigata di cucina e di sala: il maître d’hôtel, il chef/capo cuoco con responsabilità sull’intera produzione, il sommelier con funzioni di responsabilità, il barman con qualifica di responsabile del reparto. Questi lavoratori coordinano altri addetti e sono responsabili della qualità del prodotto e del servizio.

    Dal 2° al 4° livello: la colonna portante operativa

    Il 2° livello include il cuoco capo partita, il barman senior, il capo cameriere e il responsabile della pasticceria: figure con alta competenza tecnica che guidano un reparto specifico.

    Il 3° livello è il più numeroso: cuochi, baristi qualificati, camerieri esperti, addetti al buffet. Sono lavoratori in grado di operare in autonomia sulle mansioni di competenza.

    Il 4° livello raggruppa l’aiuto cuoco, il barista, il cameriere ordinario, l’addetto alla distribuzione in mensa e il cassiere di bar: mansioni qualificate che richiedono conoscenze di base ma non responsabilità di coordinamento.

    5° e 6° livello e passaggi di categoria

    Il 5° livello comprende i commis di sala e di cucina, i banconieri e gli addetti alla distribuzione: mansioni di supporto con limitata autonomia, spesso punto di ingresso per i nuovi lavoratori del settore.

    Il 6° livello include i lavapiatti, gli addetti alle pulizie dei locali e le mansioni elementari. I lavoratori di 6° livello possono essere promossi al 5° livello dopo un periodo di permanenza e acquisizione di competenze, come previsto dalla disciplina dei passaggi di categoria.

    I passaggi automatici per svolgimento stabile di mansioni superiori seguono l’art. 2103 c.c.: dopo 6 mesi continuativi in mansioni del livello superiore, il lavoratore ha diritto all’inquadramento definitivo.

    Casi pratici

    Tizio – Passaggio da 5° a 4° livello
    Tizio è assunto come commis di cucina (5° livello, minimo ~1.480 €). Dopo 8 mesi lavora stabilmente come aiuto cuoco autonomo. Avendo svolto mansioni di 4° livello per più di 6 mesi continuativi, chiede l’applicazione dell’art. 2103 c.c. Il datore gli riconosce il 4° livello con minimo di ~1.570 €, con un incremento di circa 90 € lordi mensili.
    Caia – Chef a capo brigata promossa a 1° livello
    Caia è cuoca di 2° livello da quattro anni. L’azienda le affida la responsabilità dell’intera brigata di cucina (6 persone) con potere di organizzazione del lavoro e degli acquisti. Il CCNL inquadra questa funzione al 1° livello. Caia ottiene la promozione con un aumento del minimo da ~1.700 € a ~1.900 €, oltre all’indennità di responsabilità.
    Sempronio – Addetto mensa con scatti accumulati
    Sempronio lavora come addetto alla distribuzione (4° livello) in una mensa aziendale da 12 anni. Ha maturato 4 scatti di anzianità (circa 15 € ciascuno). Il suo stipendio base è: minimo 4° livello ~1.570 € + 4 scatti × 15 € = 60 € + eventuali indennità mensa. Totale lordo mensile indicativo: ~1.680 €.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Pubblici Esercizi?
    Sette categorie: i Quadri al vertice, seguiti da 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° livello in ordine decrescente di complessità e retribuzione.
    Dove si colloca il barista nel CCNL?
    Il barista qualificato è inquadrato al 3° livello; il barista con mansioni più semplici o in fase di apprendimento al 4° livello; il barman senior o responsabile reparto al 2° livello.
    Come si ottiene il passaggio al livello superiore?
    Per svolgimento stabile di mansioni del livello superiore per almeno 6 mesi continuativi (art. 2103 c.c.), o per accordo individuale scritto. Il datore è tenuto all’inquadramento definitivo al superamento del termine.
    Il CCNL Pubblici Esercizi vale anche per le mense?
    Sì, si applica anche alla ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche, ospedaliere) gestita da operatori aderenti a Fipe, Angem, Legacoop o Confcooperative.
    Qual è la differenza con il CCNL Turismo?
    Il CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione riguarda bar, ristoranti, mense e catering. Il CCNL Turismo (CCNL Alberghi) disciplina gli esercizi alberghieri e le strutture ricettive. Sono contratti distinti con tabelle retributive e norme differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 119 Codice Civile: Interdizione

    Art. 119 Codice Civile: Interdizione

    Art. 119 c.c. Interdizione

    In vigore

    Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l’infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l’interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L’azione non può essere proposta se, dopo revocata l’interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

  • Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 – Codici di buone pratiche

    Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 – Codici di buone pratiche

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di buone pratiche a livello dell'Unione al fine di contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli approcci internazionali.

    2. L'ufficio per l'IA e il comitato mirano a garantire che i codici di buone pratiche contemplino almeno gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, compreso quanto segue:

    a) i mezzi per garantire che le informazioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere a) e b), siano mantenute aggiornate alla luce degli sviluppi tecnologici e di mercato;

    b) un adeguato livello di dettaglio nella sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento;

    c) l'individuazione del tipo e della natura dei rischi sistemici a livello dell'Unione, comprese le rispettive fonti, se del caso;

    d) le misure, le procedure e le modalità per la valutazione e la gestione dei rischi sistemici a livello dell'Unione, compresa la relativa documentazione, che devono essere proporzionate ai rischi e tenere conto della loro gravità e probabilità e delle sfide specifiche nell'affrontare tali rischi alla luce dei modi possibili in cui tali rischi possono emergere e concretizzarsi lungo la catena del valore dell'IA.

    3. L'ufficio per l'IA può invitare tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali, nonché le pertinenti autorità nazionali competenti, a partecipare all'elaborazione dei codici di buone pratiche. Le organizzazioni della società civile, l'industria, il mondo accademico e altri pertinenti portatori di interessi, quali i fornitori a valle e gli esperti indipendenti, possono sostenere il processo.

    4. L'ufficio per l'IA e il comitato mirano a garantire che i codici di buone pratiche definiscano chiaramente i loro obiettivi specifici e contengano impegni o misure, compresi, se del caso, indicatori chiave di prestazione, volti ad assicurare il conseguimento di tali obiettivi e che tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, anche delle persone interessate, a livello dell'Unione.

    5. L'ufficio per l'IA mira a garantire che i partecipanti all'elaborazione dei codici di buone pratiche riferiscano periodicamente all'ufficio per l'IA in merito all'attuazione degli impegni, alle misure adottate e ai loro esiti, anche rispetto agli indicatori chiave di prestazione, se del caso. Gli indicatori chiave di prestazione e gli impegni di comunicazione riflettono le differenze in termini di dimensioni e capacità tra i vari partecipanti.

    6. L'ufficio per l'IA e il comitato monitorano e valutano periodicamente il conseguimento degli obiettivi dei codici di buone pratiche da parte dei partecipanti e il loro contributo alla corretta applicazione del presente regolamento. L'ufficio per l'IA e il comitato valutano se i codici di buone pratiche contemplano gli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, 4e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. Essi pubblicano la loro valutazione riguardante l'adeguatezza dei codici di buone pratiche. La Commissione può approvare, mediante atto di esecuzione, un codice di buone pratiche e conferire ad esso una validità generale all'interno dell'Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    7. L'ufficio per l'IA può invitare tutti i fornitori di modelli di IA per finalità generali ad aderire ai codici di buone pratiche. Per i fornitori di modelli di IA per finalità generali che non presentano rischi sistemici, tale adesione può essere limitata agli obblighi di cui all'articolo 53, a meno che essi dichiarino esplicitamente il loro interesse ad aderire al codice nella sua interezza.

    8. L'ufficio per l'IA incoraggia e agevola, se del caso, anche il riesame e l'adeguamento dei codici di buone pratiche, in particolare alla luce di norme emergenti. L'ufficio per l'IA fornisce assistenza per quanto riguarda la valutazione delle norme disponibili.

    9. I codici di buone pratiche sono pronti al più tardi entro il 2 maggio 2025. L'ufficio per l'IA adotta le misure necessarie, compreso l'invito ai fornitori di cui al paragrafo 7. Qualora entro il 2 agosto 2025, un codice di buone pratiche non possa essere portato a termine, o qualora l'ufficio per l'IA lo ritenga non adeguato a seguito della valutazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione può prevedere, mediante atti di esecuzione, norme comuni per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 53 e 55, comprese le questioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.