Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Enti del Terzo settore
In vigore dal 03/08/2017
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990 , e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 , in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e alle fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222 ,)) le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo
13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e le fabbricerie di cui all' articolo 72 della legge n. 222 del 1985 )) rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto ((o della fabbriceria)) non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.
Commento
L'art. 4 è la «porta d'ingresso» del Codice del Terzo settore. La riforma del 2017, attuata con il D.Lgs. 117/2017 in attuazione della delega contenuta nella L. 106/2016, e poi corretta dal D.Lgs. 105/2018, ha tentato un'operazione di razionalizzazione di un settore frammentato che fino ad allora viveva di leggi speciali stratificate: la L. 266/1991 sul volontariato, la L. 383/2000 sulle APS, il D.Lgs. 460/1997 sulle ONLUS, la L. 381/1991 sulle cooperative sociali, il D.Lgs. 155/2006 sull'impresa sociale. La scelta del legislatore è stata quella di costruire una «cornice unitaria» dentro la quale far convivere figure diverse, conservandone la specificità ma sottoponendole a regole comuni in materia di trasparenza, governance, pubblicità e devoluzione del patrimonio. Il modello unitario è stato lungamente preparato dal lavoro dottrinale e parlamentare sul cosiddetto «Libro bianco del Terzo settore», ed è oggi il riferimento sistematico per oltre 100.000 enti iscritti nelle varie sezioni del RUNTS.
La funzione sistematica della norma è duplice. In senso positivo, individua una categoria giuridica nuova, quella dell'ETS, che non sostituisce le forme civilistiche tradizionali ma vi si sovrappone come «qualifica» acquisibile attraverso l'iscrizione al RUNTS. La qualifica produce effetti rilevanti su tre piani: il primo è quello dell'identità sociale dell'ente, che si presenta ai terzi come parte del Terzo settore organizzato attraverso il sistema unitario del Codice; il secondo è quello dei benefici fiscali del titolo X (artt. 79-86), accessibili solo agli ETS iscritti; il terzo è quello dell'accesso ai meccanismi di collaborazione pubblico-privato regolati dagli articoli 55-57 CTS (coprogrammazione, coprogettazione, convenzioni), che il legislatore ha riservato in via prevalente agli ETS. In senso negativo, l'art. 4 opera un'esclusione netta nei confronti di soggetti che, pur potendo formalmente assumere la veste associativa, perseguono finalità eterogenee rispetto a quelle solidaristiche tipiche del Terzo settore. La distinzione è particolarmente importante per evitare effetti di «cattura» dei benefici fiscali e amministrativi da parte di sindacati, partiti politici, associazioni datoriali o associazioni professionali, che pur operando talvolta senza scopo di lucro hanno finalità di rappresentanza di interessi politici o economici di categoria, estranee alla logica della solidarietà di base che caratterizza il Terzo settore.
Sotto il profilo civilistico, l'art. 4 si coordina con gli articoli 14-42 del Codice civile sulle associazioni e fondazioni. Un'associazione iscritta al RUNTS rimane regolata dal Codice civile per quanto riguarda la struttura, gli organi e la responsabilità degli amministratori, ma deve adeguare lo statuto alle clausole obbligatorie previste dall'art. 21 CTS (oggetto sociale specifico, divieto di distribuzione degli utili e dei vantaggi indiretti ex art. 8, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ex art. 9, governance democratica ex art. 24, organo di controllo per ETS sopra le soglie ex art. 30, revisore legale ex art. 31 per gli ETS più grandi). Il sistema della «doppia veste» genera in concreto qualche complessità interpretativa: ad esempio, le associazioni non riconosciute che acquistano la personalità giuridica attraverso l'iscrizione al RUNTS ai sensi dell'art. 22 CTS conservano la struttura del libro I del Codice civile, ma con la peculiarità di una procedura di acquisto della personalità giuridica «semplificata» rispetto a quella ordinaria del D.P.R. 361/2000, che prevede la valutazione di adeguatezza patrimoniale dell'ente. La giurisprudenza ha già affrontato in più occasioni il rapporto tra disciplina civilistica generale e disciplina del Terzo settore, confermando il principio della specialità della seconda rispetto alla prima (Cons. Stato sez. III n. 4795/2024 in tema di accreditamento di ETS).
Sotto il profilo fiscale, la qualifica di ETS ex art. 4 è il presupposto per applicare il titolo X del Codice (artt. 79-86). L'art. 79 distingue tra ETS commerciali e non commerciali in base al rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale: si considerano non commerciali quando svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi, o quando i ricavi non superano di oltre il 6 per cento i costi per non più di tre periodi d'imposta consecutivi. L'art. 80 prevede inoltre un regime forfetario opzionale per la determinazione del reddito d'impresa, con coefficienti tra il 5 e il 17 per cento a seconda della tipologia di attività. L'art. 83 disciplina le erogazioni liberali agli ETS con detrazioni IRPEF del 30 per cento (35 per cento per le ODV) o deduzioni IRES fino al 10 per cento del reddito complessivo. È bene ricordare che la piena operatività delle disposizioni fiscali è subordinata, per alcune misure, all'autorizzazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato ex art. 108 TFUE: chi si avvicina alla qualifica di ETS deve quindi verificare lo stato di efficacia delle singole norme attraverso le note esplicative del Ministero del Lavoro e dell'Agenzia delle entrate (in particolare la circolare 9/E del 21 aprile 2022). Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti il comma 3 disegna un percorso «duale»: la qualifica di ETS si applica solo al ramo Terzo settore, separato attraverso patrimonio destinato e contabilità autonoma, mentre il resto dell'attività ecclesiale rimane regolata dalla L. 222/1985 e dai concordati con le confessioni religiose. Questo modello dualistico permette ad esempio a una parrocchia di gestire un'attività solidaristica (mensa, doposcuola, accoglienza) in regime di ETS senza che la qualifica si estenda all'intera vita ecclesiale dell'ente: una soluzione di equilibrio che riconosce l'autonomia della sfera religiosa e al tempo stesso apre il Terzo settore alle realtà ecclesiali storicamente attive nel sociale.
Prassi e linee guida
· Quesiti sulla disciplina generale degli ETS, organizzazione e rapporti con il RUNTS
Codice del Terzo settore
La nota chiarisce che il principio di assenza di scopo di lucro di cui all'art. 4 vieta la distribuzione anche indiretta degli utili: il compenso degli amministratori è ammissibile purché deliberato nel rispetto dei criteri dell'art. 8 CTS. La democrazia interna e la trasparenza verso gli associati sono valori irrinunciabili per tutti gli ETS.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.it· Costituzione da parte delle fabbricerie del ramo ETS (art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La nota interpreta l'art. 4, comma 3 CTS con riguardo alla possibilità per le fabbricerie di costituire un ramo ETS, chiarendo i requisiti soggettivi e i limiti dell'iscrizione al RUNTS per enti ecclesiastici con attività di interesse generale.
Leggi il documento su www.lavoro.gov.it· 24/01/2024
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCasi pratici
Caso 1: Associazione culturale storica che vuole diventare ETS
Un'associazione culturale costituita nel 2005, non riconosciuta, con 80 soci e attività di promozione della lettura attraverso un piccolo circolo cittadino, valuta la trasformazione in ETS. Verifica preliminare: l'oggetto sociale rientra nell'art. 5, comma 1, lettera i) CTS («organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale»). Adeguamento statutario necessario: clausola di assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione anche indiretta di utili (art. 8 CTS), devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altri ETS o a fini di pubblica utilità, regole di governance democratica con voto capitario (art. 24 CTS). Una volta approvato il nuovo statuto dall'assemblea, l'associazione presenta domanda di iscrizione al RUNTS attraverso il portale telematico, scegliendo la sezione delle APS se ricorrono i requisiti dell'art. 35 CTS oppure quella generale degli «altri enti del Terzo settore».
Caso 2: Parrocchia con mensa per indigenti
Una parrocchia gestisce da anni una mensa per persone in difficoltà economica, finanziata con offerte dei fedeli e contributi del Comune. Per accedere ai benefici fiscali del CTS e per partecipare ai bandi riservati agli ETS, il parroco valuta l'iscrizione al RUNTS. Per il comma 3 dell'art. 4, l'ente religioso non si iscrive «in toto», ma costituisce un ramo Terzo settore: redige un regolamento in atto pubblico o scrittura privata autenticata che individua il patrimonio destinato all'attività della mensa, recepisce le clausole obbligatorie del Codice, separa la contabilità dell'attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera a) - «interventi e servizi sociali») dalle altre attività pastorali. Il vantaggio è duplice: la parrocchia mantiene la sua natura di ente religioso ex L. 222/1985 e accede contemporaneamente al regime ETS per il solo ramo solidaristico.
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per diventare ETS?
Servono quattro requisiti cumulativi: assenza di scopo di lucro (con divieto di distribuzione anche indiretta degli utili ex art. 8 CTS), perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 CTS, e iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La forma giuridica può essere associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione, ODV, APS, ente filantropico, impresa sociale, cooperativa sociale, rete associativa o società di mutuo soccorso. Senza l'iscrizione al RUNTS, anche un'associazione che possiede tutti i requisiti sostanziali non è formalmente un ETS.
Un partito politico o un sindacato può diventare ETS?
No. Il comma 2 dell'art. 4 esclude espressamente dalla qualifica di ETS le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni dei datori di lavoro. L'esclusione si estende anche agli enti controllati o sottoposti a direzione e coordinamento di tali soggetti. La ratio è impedire che il regime di favore previsto per il Terzo settore venga utilizzato da soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi politici o economici, anche se in forma associativa e senza scopo di lucro formale.
Una parrocchia può iscriversi al RUNTS?
Sì, ma con regole particolari. L'art. 4, comma 3, prevede che agli enti religiosi civilmente riconosciuti il Codice si applichi limitatamente alle attività di interesse generale (art. 5 CTS) e alle eventuali attività diverse (art. 6 CTS). Condizioni: adozione di un regolamento in atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del Codice, costituzione di un patrimonio destinato separato e tenuta di scritture contabili distinte. In pratica, l'ente religioso opera con un «ramo Terzo settore» separato dal resto dell'attività ecclesiale.
Cosa succede se non mi iscrivo al RUNTS?
L'iscrizione al RUNTS è costitutiva della qualifica di ETS. Senza iscrizione, l'ente continua a esistere come associazione, fondazione o altra forma civilistica, ma non può: usare la dicitura «ETS» o le sigle qualificanti come «ODV» o «APS», accedere ai regimi fiscali agevolati del titolo X del Codice (artt. 79-86), beneficiare delle erogazioni liberali deducibili o detraibili previste dall'art. 83 CTS, partecipare alle procedure di affidamento riservate agli ETS ai sensi del titolo VII del Codice. Restano invece applicabili la disciplina civilistica generale e l'eventuale regime fiscale ordinario.
Vedi anche