Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 D.Lgs. 141/2024 – Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

    Art. 14 D.Lgs. 141/2024 – Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arrivo dall’estero. In tali casi alla competenza del personale dell’Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

  • Territorialità imposta successione: casi pratici art. 2 D.Lgs. 346/1990

    La territorialità dell’imposta di successione decide quali beni finiscono nella dichiarazione presentata in Italia: una scelta che dipende quasi sempre dalla residenza del defunto al momento del decesso. Gli esempi raccolti qui mostrano come si applica il criterio del worldwide taxation per i residenti, quello territoriale per i non residenti e come intervengono le convenzioni bilaterali quando lo stesso patrimonio rischia di essere tassato in due Stati. La cornice di riferimento è l’art. 2 D.Lgs. 346/1990, letto insieme alla nozione di residenza fiscale dell’art. 2 TUIR.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’imposta italiana sulle successioni e donazioni si applica con due logiche distinte. Se il defunto o il donante era fiscalmente residente in Italia, l’imposta colpisce l’intera massa ereditaria ovunque si trovino i beni: conti correnti svizzeri, immobili in Spagna, partecipazioni in società lussemburghesi, quote di fondi negli Stati Uniti. È il principio del worldwide taxation, fissato dall’art. 2 comma 1 D.Lgs. 346/1990.

    Se invece il defunto o il donante era residente all’estero, l’imposta si applica solo ai beni e diritti esistenti in Italia: immobili sul territorio nazionale, conti aperti presso banche italiane, partecipazioni in società con sede in Italia, crediti verso debitori italiani. È il principio di territorialità del comma 2, che limita la potestà impositiva ai cespiti localizzati nel Paese.

    La residenza si accerta secondo l’art. 2 TUIR: per le persone fisiche conta l’iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo d’imposta, oppure il domicilio o la residenza civilistica in Italia. La sola iscrizione AIRE non basta a escludere la residenza fiscale italiana se domicilio o residenza effettivi restano nel territorio. Il D.Lgs. 139/2024 ha riordinato l’imposta confermando questi due criteri, mentre l’art. 1 del decreto identifica i fatti generatori e l’art. 9 elenca cosa rientra nell’attivo ereditario.

    Residente vs non residente: due regimi distinti

    Distinguere correttamente lo status del defunto è il primo passaggio operativo. Un residente fiscale italiano lascia agli eredi l’obbligo di dichiarare in Italia ogni bene mobile e immobile, in qualunque Paese si trovi; il valore complessivo concorre a determinare franchigie e aliquote (coniuge e figli 4% oltre il milione di franchigia, fratelli 6% oltre 100.000 euro, altri parenti e estranei 6% o 8%).

    Un non residente, invece, fa scattare l’imposta italiana solo sui beni “esistenti nello Stato”: l’art. 2 c. 3 D.Lgs. 346/1990 contiene una presunzione di territorialità che considera comunque esistenti in Italia, salvo prova contraria, i beni iscritti in pubblici registri italiani, le azioni e quote di società italiane, le obbligazioni e i titoli emessi da soggetti residenti, i crediti verso debitori italiani e i beni custoditi in cassette di sicurezza presso istituti italiani. Sono incluse anche le navi e gli aeromobili registrati in Italia.

    L’eredità di un non residente che comprende solo beni esteri non genera alcun obbligo dichiarativo in Italia. Se invece anche un solo bene rientra nel perimetro territoriale italiano, gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione entro dodici mesi dal decesso, limitata però a quel cespite.

    Convenzioni bilaterali e doppia imposizione

    Quando lo stesso patrimonio è potenzialmente tassabile sia in Italia sia in un altro Stato (per esempio perché il defunto era residente in Italia ma possedeva un immobile in Francia, dove la tassazione successoria è territoriale), si rischia la doppia imposizione. L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali specifiche con un numero limitato di Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Danimarca, Svezia, Grecia e Israele. Con la Germania non esiste una convenzione sulle successioni, pur essendo in vigore quella sulle imposte sui redditi.

    Le convenzioni stabiliscono di solito che gli immobili siano tassati nello Stato dove si trovano e che i beni mobili seguano la residenza del defunto. Per evitare la doppia tassazione, l’art. 26 D.Lgs. 346/1990 riconosce comunque un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in via definitiva su beni ivi esistenti, anche in assenza di convenzione, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente attribuibile a quei beni.

    Caso 1 – Defunto residente in Italia con conto in Svizzera

    Situazione. Carla muore a Milano, dove ha sempre vissuto. Lascia agli eredi un appartamento a Milano (350.000 euro), un portafoglio titoli presso una banca italiana (180.000 euro) e un conto cifrato a Lugano (220.000 euro).

    Soluzione. Residenza fiscale italiana piena: opera il worldwide taxation. La dichiarazione di successione deve indicare tutti e tre i cespiti, conto svizzero compreso. La franchigia di 1 milione per ciascun figlio assorbe l’imposta principale; restano dovuti imposta ipotecaria e catastale sull’immobile e imposta di bollo sulla dichiarazione. Sul conto svizzero la banca elvetica può applicare la propria imposta cantonale: l’eventuale tassazione svizzera, se definitiva e documentata, può essere portata in credito ai sensi dell’art. 26.

    Caso 2 – Defunto residente negli Stati Uniti con immobile a Roma

    Situazione. Robert, cittadino americano residente a Boston da trent’anni, muore lasciando un trilocale in centro a Roma (valore catastale rivalutato 220.000 euro) e un patrimonio mobiliare di 3 milioni di dollari custodito in banche statunitensi.

    Soluzione. Non residente: l’Italia tassa solo l’immobile romano. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione italiana limitata al trilocale, pagano imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale, più l’eventuale imposta di successione se manca il rapporto di parentela in linea retta. Il patrimonio americano resta fuori dal perimetro italiano. La convenzione Italia-USA del 1955 conferma il criterio della tassazione immobiliare nello Stato di ubicazione e regola eventuali crediti d’imposta sul versante statunitense.

    Caso 3 – Donazione tra italiani residenti nel Regno Unito

    Situazione. Famiglia italiana trasferita stabilmente a Londra: padre e figlio iscritti AIRE, contratti di lavoro UK, vita familiare oltremanica. Il padre dona al figlio 500.000 euro tramite bonifico tra due conti londinesi.

    Soluzione. Il donante è non residente in Italia: l’imposta italiana di donazione non si applica perché i beni (denaro su conto UK) non sono “esistenti nello Stato”. La convenzione Italia-UK del 1966 sulle successioni e donazioni copre anche le donazioni, attribuendo la potestà impositiva al Regno Unito. Nessuna dichiarazione in Italia, salvo la valutazione su eventuali aspetti civilistici (collazione, lesione di legittima) se in futuro si apre una successione in Italia.

    Caso 4 – Emigrato italiano AIRE con eredità in Sicilia

    Situazione. Giuseppe vive a Buenos Aires da quarant’anni, iscritto AIRE, residenza fiscale argentina pacifica. Muore lasciando ai figli (uno in Argentina, uno in Italia) una casa di campagna a Caltanissetta e un terreno agricolo nello stesso comune.

    Soluzione. Non residente: l’Italia tassa solo i beni immobili siciliani. Gli eredi presentano la dichiarazione di successione in Italia tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, indicando esclusivamente immobile e terreno con valori catastali rivalutati. La franchigia di 1 milione per figlio in linea retta assorbe l’imposta di successione; restano dovute ipotecaria 2% e catastale 1%. Per gli eredi non residenti l’Agenzia richiede la nomina di un rappresentante fiscale in Italia (art. 36 D.Lgs. 346/1990).

    Caso 5 – Doppia tassazione coperta dalla convenzione Italia-Francia

    Situazione. Elena, residente fiscale a Torino, muore lasciando alla figlia un appartamento a Nizza (valore di mercato 280.000 euro) oltre a beni italiani per 600.000 euro. La Francia tassa la successione sull’immobile francese (droits de succession) con aliquote variabili 5%-45% per linea diretta oltre franchigia di 100.000 euro.

    Soluzione. Worldwide taxation italiano: la dichiarazione di successione include anche l’immobile francese. La convenzione Italia-Francia del 1990 attribuisce alla Francia la potestà impositiva sull’immobile situato sul suo territorio; l’Italia tassa comunque l’intero asse ma riconosce, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 346/1990 e della convenzione, un credito d’imposta per i droits de succession pagati in Francia in via definitiva, nei limiti della quota di imposta italiana riferibile all’immobile di Nizza. La figlia, unica erede in linea retta, beneficia della franchigia di 1 milione e probabilmente non versa imposta italiana di successione; restano ipotecaria e catastale sui beni italiani.

    Quando e come verificare

    L’erede o il beneficiario che si trova davanti a un patrimonio internazionale deve, prima di tutto, ricostruire con certezza la residenza fiscale del defunto al momento del decesso: certificato anagrafico storico, iscrizione AIRE, eventuale residenza estera ufficiale e indicatori di domicilio (utenze, contratti, scuole dei figli, conti correnti operativi).

    Verificato lo status, si compila l’inventario dei beni distinguendo Italia ed estero. Se il defunto era residente italiano, ogni cespite va dichiarato; se era residente estero, solo i beni “esistenti nello Stato” finiscono nella dichiarazione. Il notaio incaricato della pubblicazione del testamento o della redazione della dichiarazione di successione integra i dati patrimoniali, mentre per gli aspetti fiscali internazionali può essere utile contattare il consolato italiano del Paese di residenza del defunto, che spesso fornisce schede pratiche aggiornate sulle convenzioni in vigore.

    La dichiarazione di successione si presenta entro dodici mesi dal decesso tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per i non residenti è obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale italiano. Se sono dovute imposte estere su beni ricompresi nel worldwide taxation, le ricevute di pagamento estero vanno conservate per dieci anni per documentare il credito d’imposta in caso di controllo.

    Norme e fonti

    • art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta (residenza e principio di territorialità)
    • art. 1 D.Lgs. 346/1990 – Oggetto dell’imposta e fatti generatori
    • art. 9 D.Lgs. 346/1990 – Composizione dell’attivo ereditario
    • art. 26 D.Lgs. 346/1990 – Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
    • art. 36 D.Lgs. 346/1990 – Rappresentante fiscale per i non residenti
    • art. 2 TUIR (D.P.R. 917/1986) – Nozione di residenza fiscale delle persone fisiche
    • D.Lgs. 139/2024 – Riordino dell’imposta di successione e donazione
    • Convenzioni bilaterali in vigore: Italia-USA (1955), Italia-UK (1966), Italia-Francia (1990), Italia-Danimarca, Italia-Svezia, Italia-Grecia, Italia-Israele

    Domande frequenti

    L’iscrizione AIRE basta a evitare la tassazione italiana sui beni esteri?
    No. L’AIRE è solo uno degli elementi che concorrono ad accertare la residenza fiscale. Se il defunto manteneva in Italia il domicilio (centro degli affari e degli interessi) o la residenza civilistica per la maggior parte del periodo d’imposta, è considerato residente fiscale italiano e scatta il worldwide taxation. L’iscrizione AIRE va supportata da una residenza estera effettiva e documentata.

    Un conto corrente cointestato in Svizzera del defunto residente italiano va dichiarato?
    Sì, integralmente per la quota di pertinenza del defunto. Il worldwide taxation include tutti i rapporti bancari esteri intestati o cointestati al de cuius residente in Italia. La banca svizzera può rilasciare un estratto al valore di data decesso utilizzabile per la dichiarazione.

    Esiste una convenzione contro la doppia imposizione con la Germania per le successioni?
    No. Tra Italia e Germania non esiste una convenzione bilaterale specifica sulle successioni. In presenza di doppia tassazione si applica direttamente l’art. 26 D.Lgs. 346/1990, che riconosce comunque un credito d’imposta per le imposte tedesche pagate in via definitiva su beni situati in Germania, nei limiti dell’imposta italiana proporzionalmente riferibile a quei beni.

    Il beneficiario di una donazione da donante non residente deve dichiarare qualcosa in Italia?
    Solo se l’oggetto della donazione è un bene esistente in Italia (immobile italiano, partecipazione in società italiana, conto presso banca italiana). Donazioni di beni esteri da donante non residente non rientrano nell’imposta italiana, anche se il beneficiario è residente in Italia. Restano gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) se il bene ricevuto è detenuto all’estero.

    Vedi anche: Aliquote successione, Ufficio competente imposta successione, Successione con beni in Italia e all’estero, Morte del socio di SRL e successione delle quote, Successione legittima e Imposta di registro e ipocatastali sulla donazione.

  • Art. 1 D.Lgs. 231/2001 – Soggetti

    Art. 1 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Soggetti

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

    2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

    3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: – Si riporta il testo dell' art. 76 della Costituzione : "Art.

    76. – L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". – L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Si riporta il testo dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 14 (Decreti legislativi). –

    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di decreto legislativo e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". – Si riporta il testo degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre

    1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica): "Art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) . -1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale ; b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale ; c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 , dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 , dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 , dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 , dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 , dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 , dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 , dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 , e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ; e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma; g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta; h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale; i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente; l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie: 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi; 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione; 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi; 7) pubblicazione della sentenza; m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a ), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo; n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata; o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti; p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o); q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale , assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale; r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i ) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a ), b) c ) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile ; s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma; t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile ; prevedere altresì che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia; u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q ), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità; v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

    2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

    3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.". "Art. 14 (Esercizio delle deleghe). –

    1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.".

  • Art. 63 DPR 230/2000 – Comunicazione di infermità e di decessi

    Art. 63 DPR 230/2000 – Comunicazione di infermità e di decessi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.

    2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.

    3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.

  • SINP Sistema Informativo Nazionale Prevenzione: casi pratici art. 8 T.U. Sicurezza

    L’art. 8 T.U. Sicurezza istituisce il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, comunemente noto come SINP. Si tratta di una banca dati integrata che raccoglie e mette a sistema informazioni provenienti da una pluralità di soggetti pubblici e privati, con la finalità di fornire al decisore politico, agli organi di vigilanza e alla comunità scientifica una base conoscitiva affidabile per orientare le politiche di prevenzione e l’attività di controllo sui luoghi di lavoro.

    A differenza di altri istituti del Testo Unico, il SINP non impone obblighi diretti sul singolo datore di lavoro: è un’infrastruttura informativa di sistema. Tuttavia i dati che esso elabora e pubblica diventano uno strumento operativo prezioso anche per chi gestisce la sicurezza in azienda, perché consentono di confrontare il proprio profilo di rischio con benchmark settoriali e territoriali oggettivi.

    Quadro normativo e finalità

    Il SINP è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 81/2008 e dal Decreto Interministeriale 25 maggio 2016, n. 183, che ne ha definito regole tecniche, contenuti, modalità di accesso e flussi alimentanti. La finalità dichiarata dalla norma è duplice:

    • Orientare, programmare e valutare le politiche nazionali e regionali di prevenzione;
    • Pianificare e indirizzare l’attività di vigilanza degli organi ispettivi attraverso il coordinamento e la condivisione delle informazioni.

    In altre parole, il SINP serve a passare da una vigilanza basata su segnalazioni episodiche a una vigilanza guidata dai dati: gli ispettori possono concentrare le risorse sui settori, sui territori e sulle tipologie di azienda dove il rischio statistico è più elevato.

    Architettura del Sistema e fonti dei dati

    Il SINP è un sistema federato. La gestione tecnica e operativa è affidata all’INAIL, che opera in qualità di gestore tecnico, mentre la titolarità istituzionale è condivisa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, e vede il coinvolgimento dell’ISTAT e dell’IPSEMA per i flussi statistici.

    Le fonti che alimentano la banca dati sono molteplici:

    • Denunce di infortunio trasmesse dai datori di lavoro a INAIL;
    • Denunce di malattia professionale a INAIL e ASL competente;
    • Dati anagrafici delle aziende e dei lavoratori (matricola, settore ATECO, dimensione);
    • Esiti dell’attività di vigilanza delle ASL e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
    • Informazioni sui DVR, sulle sorveglianze sanitarie e sulle attività di formazione, nei limiti tecnici previsti;
    • Cartelle cliniche e dati epidemiologici provenienti dalle strutture sanitarie pubbliche.

    Il decreto interministeriale del 2016 ha individuato i tracciati record, i protocolli di interoperabilità e le garanzie di anonimizzazione, fondamentali per il rispetto della normativa privacy.

    Accesso ai dati

    L’accesso al SINP è differenziato per livello di profondità informativa:

    • Istituzioni e organi di vigilanza: accesso pieno, anche a dati nominativi, per finalità di programmazione e controllo;
    • Parti sociali e organismi paritetici: accesso a dati aggregati e statistiche utili per la contrattazione e per l’azione bilaterale;
    • Cittadini, aziende, ricercatori: accesso a report e statistiche pubbliche tramite il portale INAIL (Open Data, Banca Dati Statistica, Cruscotto Infortuni).

    Quest’ultimo livello è quello che più interessa il datore di lavoro: chiunque può consultare gratuitamente, online, gli indicatori di rischio per settore ATECO, area geografica e dimensione aziendale.

    Casi pratici

    Caso 1: il datore di lavoro consulta il benchmark settoriale

    Un’azienda metalmeccanica di 35 dipendenti sta aggiornando il DVR. Il RSPP, prima di rivedere le misure di prevenzione, accede al Cruscotto Infortuni INAIL alimentato dal SINP e seleziona il codice ATECO 25 (Fabbricazione di prodotti in metallo). Ottiene l’indice di frequenza infortunistica medio del settore, scompone i dati per tipologia di evento (schiacciamento, taglio, caduta dall’alto) e li confronta con quelli interni dell’azienda. Scopre che il tasso aziendale di infortuni da movimentazione manuale è doppio rispetto alla media. Sulla base di questa evidenza statistica giustifica nel DVR investimenti aggiuntivi in carrelli elevatori e formazione mirata.

    Caso 2: l’INAIL pubblica i report annuali

    Ogni anno l’INAIL, in qualità di gestore del SINP, pubblica la Relazione annuale e il Rapporto annuale infortuni e malattie professionali. Sono documenti che rappresentano la sintesi narrativa dei dati SINP, con focus tematici (lavoratori stranieri, donne, settore edile, agricoltura, lavoratori giovani). Un’associazione di categoria utilizza questi report per impostare una campagna informativa sulle cadute dall’alto in edilizia, settore che il SINP segnala come quello a più alto tasso di infortuni mortali.

    Caso 3: l’ASL identifica un cluster di rischio territoriale

    Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (PSAL) di un’ASL piemontese, attraverso l’accesso al SINP, rileva una concentrazione anomala di malattie muscolo-scheletriche denunciate da operatori del settore logistico in una specifica area industriale. Il dato, incrociato con le anagrafiche aziendali, evidenzia che dieci aziende del comparto presentano tassi superiori alla media regionale. L’ASL programma una campagna ispettiva mirata, anziché effettuare controlli a campione casuale, ottimizzando le risorse e concentrandosi dove il rischio è statisticamente più alto.

    Caso 4: ricerca epidemiologica universitaria

    Un dipartimento di Medicina del Lavoro presenta a INAIL una richiesta motivata di accesso a microdati anonimizzati del SINP per uno studio sulla correlazione tra esposizione professionale a polveri di legno e tumori naso-sinusali. Dopo valutazione del comitato etico e della direzione INAIL, riceve un dataset aggregato per ATECO, età e regione. Lo studio, pubblicato su rivista scientifica, alimenta nuove evidenze che possono confluire nei futuri aggiornamenti delle tabelle delle malattie professionali.

    Caso 5: trasparenza e statistiche pubbliche

    Un giornalista economico utilizza la Banca Dati Statistica INAIL, alimentata dal SINP, per realizzare un’inchiesta sulle morti bianche nelle costruzioni. I dati Open Data, scaricabili in formato aperto, mostrano l’evoluzione decennale del fenomeno per regione. L’inchiesta produce pressione mediatica che si traduce in un rafforzamento dei controlli ispettivi nella provincia indicata come più critica.

    Quando rileva per il datore di lavoro

    Per la corretta gestione del SINP nella prospettiva aziendale, il datore di lavoro deve sapere che non occorre rivolgersi a consulenti specializzati o professionista abilitato: la consultazione è libera e gratuita tramite il portale INAIL. Le figure di riferimento interne sono il datore di lavoro stesso (o un suo delegato), il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per l’analisi tecnica dei dati di benchmark, il medico competente per i dati sanitari aggregati e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza), che possono utilizzare i dati per esercitare le funzioni consultive previste dall’art. 50 D.Lgs. 81/2008.

    Per chiarimenti operativi sul funzionamento del Sistema, il canale istituzionale è il portale INAIL (sezione Statistiche e Banca Dati) oppure la Direzione regionale INAIL competente per territorio.

    Norme di riferimento

    • Art. 8 T.U. Sicurezza — Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro;
    • Art. 5 D.Lgs. 81/2008 — Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    • Art. 6 D.Lgs. 81/2008 — Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
    • D.M. 25 maggio 2016, n. 183 — Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP;
    • D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — trattamento dei dati personali e anonimizzazione dei flussi informativi.

    FAQ

    Il SINP impone obblighi diretti al datore di lavoro?

    No. Il SINP è un sistema informativo di sistema, alimentato da flussi istituzionali (denunce INAIL, esiti vigilanza, dati sanitari). Il datore di lavoro non deve effettuare comunicazioni dedicate al SINP: i dati arrivano automaticamente attraverso gli adempimenti già previsti (denuncia di infortunio, denuncia di malattia professionale, autoliquidazione, comunicazioni obbligatorie). L’obbligo è solo indiretto: rispettare gli adempimenti di base alimenta correttamente il Sistema.

    Come faccio a consultare i dati SINP per il mio settore?

    Tramite il portale INAIL, sezione «Statistiche» o il Cruscotto Infortuni. L’accesso ai dati aggregati è libero, gratuito e non richiede credenziali per la consultazione di base. Per dataset Open Data il download è in formato CSV o JSON, utilizzabile per analisi più approfondite. Codici ATECO, area geografica e dimensione aziendale sono i principali filtri di interrogazione.

    I dati nominativi sono accessibili al pubblico?

    No. I dati nominativi (anagrafica azienda con denominazione, P.IVA, dati personali del lavoratore) sono accessibili solo agli organi di vigilanza e alle istituzioni titolari del SINP, per finalità ispettive e di programmazione. Al pubblico e alle aziende sono accessibili solo dati aggregati e anonimizzati, in conformità al GDPR e al D.M. 183/2016, che impongono soglie di aggregazione per evitare la riconoscibilità dei singoli soggetti.

    Posso usare i dati SINP nel mio DVR?

    Sì, ed è una pratica raccomandata. I dati di benchmark settoriale del SINP costituiscono una fonte oggettiva e ufficiale per giustificare la valutazione dei rischi, soprattutto per l’individuazione delle priorità di intervento. Citare nel DVR il confronto con l’indice di frequenza infortunistica del settore ATECO di appartenenza rafforza la coerenza tecnica del documento e dimostra che la valutazione non è meramente formale ma basata su evidenze statistiche pubbliche e verificabili.

  • Art. 35 T.U. Espropriazione – Regime fiscale

    Art. 35 T.U. Espropriazione – Regime fiscale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Si applica l’articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un’opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici.

    2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. .

    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.

    4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze.

    5. Si applica l’articolo 28, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.

    6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l’indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.

  • Art. 681 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 681 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose già costituenti pertinenze separabili è regolata dalle norme del codice di procedura civile riguardanti la distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita di cose mobili. La distribuzione tanto delle somme depositate ai sensi dell'articolo 677 di questo codice, quanto del ricavato della vendita forzata di nave o carati è regolata dagli articoli 510 a 512; 596 a 598 del codice di procedura civile. Dei procedimenti cautelari

  • Art. 25 TULPS – Avviso al questore per cerimonie religiose e processioni

    Art. 25 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.

    Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.

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  • Whistleblowing TUF segnalazioni: casi pratici art. 4-undecies TUF

    I soggetti vigilati operanti nel mercato finanziario – banche d’investimento, SIM, SGR, SICAV, SICAF, gestori di fondi, intermediari assicurativi finanziari, gestori di sedi di negoziazione – non possono limitarsi a rispettare formalmente la disciplina di settore: devono dotarsi di procedure interne di whistleblowing che consentano al personale di segnalare violazioni della normativa, garantendo riservatezza e tutela contro le ritorsioni. L’art. 4-undecies TUF impone questo obbligo, integrato dal D.Lgs. 24/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937. La materia è tecnica e l’errore – canale assente, identità del segnalante non protetta, ritorsione mascherata da provvedimento disciplinare – espone l’intermediario a sanzioni CONSOB e Banca d’Italia, oltre che a contenzioso giuslavoristico. Questa pagina raccoglie cinque casi pratici per inquadrare la disciplina.

    Il quadro normativo: perché il TUF impone canali di segnalazione

    L’art. 4-undecies del D.Lgs. 58/1998 è stato introdotto per allineare l’ordinamento italiano agli standard europei in materia di prevenzione degli abusi nei mercati finanziari. La logica è che chi lavora dentro un intermediario vigilato – un trader, un addetto al risk management, un compliance officer, un addetto al back office – è spesso il primo ad accorgersi di una violazione (manipolazione del mercato, insider trading, conflitti di interesse occultati, mancato rispetto delle regole di condotta verso la clientela). Senza un canale protetto, la segnalazione non parte: chi sa tace per paura del licenziamento, del demansionamento, dell’isolamento professionale. Il whistleblowing trasforma il dipendente in un presidio di legalità.

    La norma opera su tre livelli: (i) canali interni all’intermediario, che ogni soggetto vigilato deve istituire; (ii) canali esterni verso CONSOB e Banca d’Italia, attivabili quando il canale interno non funziona o sussistono ragioni per non utilizzarlo; (iii) divulgazione pubblica, residuale, prevista dal D.Lgs. 24/2023 per i casi più gravi. La riservatezza del segnalante è il cuore del sistema: l’identità non può essere rivelata senza il consenso, salvo obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.

    I soggetti obbligati: chi deve istituire il canale

    L’obbligo riguarda i soggetti vigilati nelle Parti II e III del TUF: SIM (società di intermediazione mobiliare), SGR (società di gestione del risparmio), SICAV e SICAF, gestori di portafogli, consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede strutturati in società, gestori di sedi di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF), depositari centrali, controparti centrali. Per le banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento si cumula la disciplina del TUB. L’estensione è ampia: anche intermediari piccoli – una SIM con quindici dipendenti – devono dotarsi di procedure proporzionate alla dimensione.

    Le procedure non sono uguali per tutti: per intermediari complessi possono prevedere un team dedicato (responsabile whistleblowing + compliance + risorse umane), per piccole realtà è sufficiente individuare una funzione che riceva e istruisca le segnalazioni in modo riservato. CONSOB e Banca d’Italia hanno emanato regolamenti attuativi che disciplinano contenuti minimi, modalità di gestione, registrazione e archiviazione delle segnalazioni.

    Le procedure interne e i canali europei

    Il canale interno deve garantire: (a) presentazione della segnalazione in forma scritta o orale, anche tramite linea telefonica registrata o piattaforma informatica dedicata; (b) riservatezza dell’identità del segnalante, della persona segnalata e del contenuto; (c) protezione da atti ritorsivi (licenziamento, trasferimento, demansionamento, mobbing); (d) riscontro al segnalante entro tre mesi dall’avviso di ricevimento; (e) registrazione e conservazione delle segnalazioni per il tempo necessario, nel rispetto della disciplina privacy. Il D.Lgs. 24/2023 prevede inoltre la possibilità di segnalazione anonima, che però richiede comunque registrazione e tracciabilità.

    Il canale esterno verso le autorità (CONSOB per gli intermediari mobiliari, Banca d’Italia per quelli bancari) è alternativo o successivo: il segnalante può rivolgersi direttamente all’autorità senza prima utilizzare il canale interno se ha fondato timore di ritorsione, se il canale interno non risponde o se la violazione presenta carattere d’urgenza. Le autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA) ricevono segnalazioni nei settori di competenza, soprattutto in materia di abusi di mercato (MAR – Market Abuse Regulation).

    Caso 1: SIM e segnalazione anonima di violazione delle regole di best execution

    Un addetto al desk di una SIM milanese si accorge che, da mesi, gli ordini della clientela retail vengono sistematicamente eseguiti su una sede di negoziazione meno conveniente di altre, in violazione del principio di best execution. Sospetta che il routing sia influenzato da un accordo di payment for order flow non dichiarato. Teme ritorsioni del suo capo, che è coinvolto. Utilizza la piattaforma whistleblowing della SIM, presentando segnalazione anonima con dati e screenshot dei tabulati. Il responsabile whistleblowing istruisce il caso: verifica i log di routing, conferma l’anomalia. La SIM avvia procedimento disciplinare interno, modifica le procedure di esecuzione e comunica a CONSOB l’irregolarità riscontrata. Il segnalante riceve riscontro tramite il canale anonimo entro tre mesi e non subisce conseguenze.

    Caso 2: SGR e canale dedicato per conflitto di interessi del gestore

    Un risk manager di una SGR scopre che il gestore di un fondo comune ha investito quote rilevanti in obbligazioni emesse da una società partecipata da un familiare, senza che il conflitto sia stato disclosato al comitato investimenti. La SGR ha istituito un canale dedicato presso il responsabile compliance, raggiungibile via casella di posta elettronica criptata e linea telefonica registrata. Il risk manager segnala con il proprio nome, chiedendo riservatezza. Il responsabile whistleblowing acquisisce documentazione, sente il gestore, conferma il conflitto non gestito. La SGR adotta provvedimenti, dismette le posizioni e informa CONSOB. Il risk manager mantiene il proprio ruolo: l’identità non è stata rivelata se non al collegio sindacale e al consiglio di amministrazione in forma anonimizzata.

    Caso 3: CONSOB e canale esterno per insider trading sospetto

    Un dipendente di una società quotata, addetto all’investor relations, viene a conoscenza che un dirigente della finanza ha comunicato a un broker amico, prima della pubblicazione di una trimestrale negativa, l’imminenza dei dati. Il broker ha venduto allo scoperto. Il dipendente non si fida del canale interno – sospetta che il responsabile compliance sia in rapporti stretti con il dirigente – e si rivolge direttamente al canale esterno di CONSOB. La segnalazione, presentata tramite portale dedicato dell’autorità, attiva un’istruttoria della divisione vigilanza. CONSOB acquisisce documentazione, dispone accertamenti, trasmette gli atti alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). Il segnalante è tutelato dalla disciplina del D.Lgs. 24/2023: la sua identità non viene comunicata alla società.

    Caso 4: ritorsione mascherata da provvedimento disciplinare

    Un addetto al back office di una SIM segnala internamente che alcune operazioni di clienti istituzionali presentano caratteristiche di wash trading. Due mesi dopo la segnalazione, riceve un richiamo disciplinare per presunto ritardo nell’esecuzione di altri ordini, viene trasferito a un ufficio periferico e gli viene tolta la firma su alcune procedure. Il dipendente impugna i provvedimenti come ritorsioni ai sensi dell’art. 4-undecies TUF e del D.Lgs. 24/2023. Si rivolge al canale esterno CONSOB e, parallelamente, al giudice del lavoro. La normativa whistleblowing prevede l’inversione dell’onere della prova: spetta alla SIM dimostrare che i provvedimenti sarebbero stati adottati a prescindere dalla segnalazione. La SIM non riesce a provarlo: i provvedimenti vengono annullati e il dipendente reintegrato, con riconoscimento del danno.

    Caso 5: segnalazione MAR per manipolazione del mercato

    Un dipendente di un emittente quotato osserva che, in prossimità di una scadenza di stock option per i manager, vengono diffusi comunicati selettivi e ottimistici non supportati dai fondamentali, mentre alcuni dirigenti acquistano titoli sul mercato. Sospetta una manipolazione informativa ai sensi del Regolamento UE 596/2014 (MAR). Segnala tramite il canale interno; in parallelo, data la gravità, invia segnalazione anche a CONSOB. L’istruttoria CONSOB verifica le tempistiche, il contenuto dei comunicati, le operazioni dei dirigenti. L’autorità avvia procedimento sanzionatorio amministrativo per manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), con possibile esposizione penale per i casi più gravi (art. 185 TUF). Il segnalante resta tutelato dalla disciplina di riservatezza e dalle tutele antiritorsione, applicabili anche alle violazioni MAR.

    Quando attivare la procedura: bussola operativa

    Il whistleblowing nel mercato finanziario è materia tecnica e ad alto rischio: non rivolgersi a generici consulenti. La bussola corretta è: (i) per i dipendenti di intermediari vigilati, utilizzare prima il canale interno presso il responsabile whistleblowing, conservando copia della segnalazione; (ii) se il canale interno non risponde, se vi è timore di ritorsione o se la violazione è urgente, ricorrere al canale esterno CONSOB o Banca d’Italia, secondo competenza; (iii) per violazioni transfrontaliere o relative a MAR, possibile coinvolgimento di ESMA o autorità europee; (iv) in caso di ritorsione, attivare contemporaneamente impugnazione lavoristica e segnalazione antiritorsione; (v) per orientarsi prima di esporsi, consultare la funzione compliance dell’intermediario o un avvocato specializzato in diritto del mercato finanziario tramite il canale qualificato di leggeinchiaro.it nella sezione “consultare un professionista”.

    La consulenza fai-da-te è pericolosa: una segnalazione imprecisa, generica o calunniosa espone a responsabilità civile e penale. Il D.Lgs. 24/2023 tutela il segnalante in buona fede e con fondato motivo: chi segnala con dolo o colpa grave informazioni false perde le tutele e risponde dei danni.

    Le norme di riferimento

    • Art. 4-undecies TUF (D.Lgs. 58/1998): sistemi interni di segnalazione delle violazioni
    • D.Lgs. 24/2023: attuazione della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione
    • Direttiva UE 2019/1937 (whistleblowing): standard minimi europei di protezione del segnalante
    • Regolamento UE 596/2014 (MAR): segnalazioni in materia di abusi di mercato e insider trading
    • Artt. 184, 185, 187-bis, 187-ter TUF: abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
    • Regolamenti CONSOB e Banca d’Italia attuativi: contenuti minimi delle procedure interne

    FAQ

    Posso segnalare in forma anonima?

    Sì. Il D.Lgs. 24/2023 e l’art. 4-undecies TUF consentono la segnalazione anonima, che deve comunque essere registrata e tracciata. L’intermediario non può scartare la segnalazione solo perché anonima: se contiene elementi circostanziati, deve essere istruita. La tutela antiritorsione si applica però pienamente solo quando, in caso di disvelamento dell’identità, sia possibile collegare i provvedimenti pregiudizievoli alla segnalazione.

    Cosa rischio se subisco ritorsioni dopo la segnalazione?

    Le ritorsioni sono vietate e nulle: licenziamento, demansionamento, trasferimento, sanzioni disciplinari, mobbing, esclusione da formazione, mancata promozione. La normativa prevede inversione dell’onere della prova: spetta al datore dimostrare che il provvedimento sarebbe stato adottato a prescindere dalla segnalazione. Puoi impugnare i provvedimenti davanti al giudice del lavoro e ottenere reintegrazione e risarcimento; in parallelo puoi segnalare la ritorsione a CONSOB, Banca d’Italia o ANAC.

    Se sospetto insider trading o manipolazione, devo segnalare a CONSOB o al mio datore?

    Dipende dalla situazione. Se ritieni che il canale interno sia compromesso (es. coinvolge dirigenti apicali), se temi ritorsioni o se la violazione è grave e urgente, puoi rivolgerti direttamente a CONSOB tramite il portale dedicato. Altrimenti, il percorso ordinato prevede prima il canale interno. In ogni caso, le tutele antiritorsione si applicano sia che tu segnali internamente, sia che tu segnali all’autorità di vigilanza.

    Le procedure whistleblowing si applicano anche alle banche che svolgono servizi di investimento?

    Sì. Per le banche autorizzate alla prestazione di servizi di investimento si applicano contemporaneamente le procedure previste dal TUB (vigilanza Banca d’Italia) e dal TUF (vigilanza CONSOB). In pratica, la banca deve avere un sistema unitario che gestisce segnalazioni sia su violazioni bancarie sia su violazioni di mercato finanziario, con canali esterni differenziati a seconda della natura della violazione. La materia è coordinata dai protocolli d’intesa tra le due autorità.

  • Art. 216 DPR 495/1992 – Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

    Art. 216 DPR 495/1992 – Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

    2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.

    3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e

    2. Nota all'art. 216: – La direttiva 85/3 è stata recepita con D. M. 22 gennaio 1988, n. 78: "Attuazione delle direttive CEE n. 85/3 e n. 86/630 relative ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1988.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento 2026: livelli di inquadramento, categorie e mansioni

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda articola i lavoratori in sette livelli retributivi, con declaratorie distinte per operai e impiegati. Il 1° livello (o livello A in alcune revisioni) raggruppa le figure con minima qualificazione; i livelli superiori (fino al 7° o equivalente) comprendono quadri e tecnici specializzati. Il passaggio di livello avviene per maturazione stabile di mansioni superiori ai sensi dell’art. 2103 c.c.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Tessile-Abbigliamento – Profili tipici operai e impiegati
    Livello Profilo operaio tipico Profilo impiegatizio tipico Autonomia
    7° (Quadro/Spec. superiore) Tecnico specializzato di laboratorio, responsabile qualità Quadro, direttore tecnico, responsabile area Alta – coordinamento e responsabilità funzionale
    Operaio specializzato capo turno Impiegato con funzioni direttive, capo ufficio Autonomia tecnica elevata
    Operaio specializzato senior (tintore, tessitore esperto) Impiegato specializzato (contabile, disegnatore tecnico) Autonomia operativa qualificata
    Operaio qualificato (confezionista, tagliatore) Impiegato d’ordine qualificato Mansioni qualificate con limitata autonomia
    Operaio qualificato junior (rammendatrice, rifinitrice) Impiegato d’ordine Mansioni standardizzate con qualifica
    Operaio comune, addetto macchinario semplice Ausiliario impiegatizio Mansioni esecutive semplici
    Manovalanza generica, pulizie, portineria Fattorino, addetto servizi generali Mansioni elementari

    Il sistema di classificazione nel tessile-moda

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda, rinnovato nel 2022 da Sistema Moda Italia (SMI) per la componente datoriale e da Femca-CISL, Filctem-CGIL e Uiltec-UIL per quella sindacale, si applica alle imprese operanti nella filiera tessile, nell’abbigliamento, nella maglieria, nelle calzature e nella pelletteria.

    L’inquadramento è organizzato in sette livelli. A ogni livello corrisponde una declaratoria che descrive le caratteristiche del profilo professionale: grado di specializzazione, autonomia operativa, responsabilità verso terzi e verso il processo produttivo. Le declaratorie operaie e impiegatizie sono parallele, con profili specifici per ciascuna categoria.

    I livelli superiori: dal 5° al 7°

    Il 7° livello (o livello equivalente nei testi di rinnovo che adottano lettere) ricomprende i Quadri – lavoratori che, pur senza qualifica dirigenziale, svolgono funzioni di rilevante importanza organizzativa – e i tecnici con altissima specializzazione (es. chimici tintori con responsabilità di laboratorio, responsabili qualità di linea).

    Il 6° livello raggruppa capi turno, responsabili di reparto produttivo, impiegati con funzioni direttive su un ufficio. Il 5° livello comprende operai altamente specializzati (tessitori esperti, rammendatrici di alta gamma) e impiegati specializzati (disegnatori tessili CAD, contabili esperti).

    I livelli intermedi e di ingresso: dal 1° al 4°

    Il 4° livello è il principale livello di inquadramento per operai qualificati: confezionisti, tagliatrici, stiratori, addetti al controllo qualità. Nel comparto moda include anche il cucitore su macchine multiple e l’addetto alle operazioni di finissaggio qualificato.

    Il 3° livello raccoglie operai con qualifica acquisita ma minor esperienza rispetto al 4°: rammendatrici, rifinitori, addetti a macchine semplici con avanzamento in corso. Il 2° livello comprende operai comuni addetti a macchinari elementari, il 1° livello la manovalanza generica.

    I lavoratori in apprendistato professionalizzante possono essere inquadrati temporaneamente a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale, secondo quanto previsto dal CCNL.

    Passaggi di livello e art. 2103 c.c.

    Il passaggio al livello superiore avviene quando il lavoratore svolge stabilmente le mansioni della declaratoria superiore. L’art. 2103 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 81/2015) impone al datore di formalizzare il passaggio entro il termine di legge (di norma 6 mesi per le mansioni superiori continuative), salvo che si tratti di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto.

    Il contratto tessile prevede altresì specifici passaggi automatici per i lavoratori che permangono a determinati livelli per periodi definiti, in assenza di contestazioni disciplinari o variazioni organizzative. L’accordo aziendale può derogare in melius rispetto al CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio dal 3° al 4° livello
    Tizio è cucitore al 3° livello da 14 mesi. Da 8 mesi esegue stabilmente operazioni di assemblaggio su macchinari multipli, proprie del 4° livello, senza contestazioni. Ai sensi dell’art. 2103 c.c. e del CCNL, il datore è tenuto ad attribuirgli il 4° livello formalmente. Tizio ottiene il passaggio con un incremento di circa 80-100 € lordi mensili rispetto al minimo del 3°.
    Caia – Disegnatrice tessile e inquadramento al 5°
    Caia lavora nell’ufficio stile come disegnatrice CAD per campionari di moda. La direzione la aveva inquadrata al 4° livello impiegatizio. Il CCNL prevede il 5° livello per impiegati specializzati con competenze tecniche specifiche. Caia chiede la verifica dell’inquadramento, documenta le attività svolte e ottiene la rettifica al 5°.
    Sempronio – Capo turno e riconoscimento del 6°
    Sempronio coordina da oltre un anno il turno notturno in un reparto di tessitura (10 addetti). Formalmente è al 5° livello. Il CCNL qualifica il capo turno con responsabilità di reparto al 6°. Sempronio presenta istanza, supportata dal delegato sindacale, e ottiene il passaggio al 6° con aumento di circa 130 € mensili lordi.

    Domande frequenti

    Quanti livelli prevede il CCNL Tessile?
    Sette livelli, dall’1° (mansioni elementari) al 7° (Quadri e tecnici con alta specializzazione). Ogni livello ha declaratorie distinte per operai e impiegati.
    Come avviene il passaggio di livello?
    Per maturazione stabile delle mansioni superiori (art. 2103 c.c.) o per accordo individuale. Il datore deve formalizzare il passaggio entro i termini previsti dalla legge.
    I lavoratori in apprendistato come vengono inquadrati?
    Possono essere collocati temporaneamente a un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con progressione prevista dal piano formativo individuale.
    Il livello influisce su ferie e preavviso?
    Sì: i livelli più alti corrispondono a periodi di preavviso più lunghi e, per i Quadri, a specifici diritti (es. formazione, previdenza complementare di categoria).
    Che differenza c'è tra operaio e impiegato nello stesso livello?
    Le declaratorie sono parallele ma descrivono profili distinti: l’operaio svolge mansioni produttive manuali o su macchinario, l’impiegato mansioni amministrative, tecniche o commerciali. Il trattamento economico del livello è identico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 54 TULPS – Licenza ministeriale per l’importazione di esplosivi

    Art. 54 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. 148

    La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

    Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.