Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 25 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, al questore.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire cinquecento.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio storica e attuale della norma
L'art. 25 TULPS si inserisce nel contesto del Regio Decreto 773/1931, emanato in un periodo in cui i rapporti tra Stato e confessioni religiose erano regolati dai Patti Lateranensi del 1929. La norma rifletteva l'esigenza di mantenere il controllo delle autorità di pubblica sicurezza sulla presenza religiosa nello spazio pubblico: non una soppressione della libertà di culto, ma un meccanismo di raccordo preventivo tra organizzatori di cerimonie e forze dell'ordine. Oggi la disposizione va letta alla luce dell'art. 19 della Costituzione, che garantisce la libertà di professare la fede in forma pubblica e privata, e degli accordi di revisione concordataria (L. 121/1985), che hanno modificato il rapporto tra ordinamento civile e Chiesa cattolica. Nondimeno, l'art. 25 non è stato abrogato e continua ad applicarsi come norma di sicurezza pubblica, nella misura in cui l'evento si svolga su suolo pubblico.
Ambito di applicazione
La norma identifica tre categorie di eventi soggetti all'obbligo di avviso: funzioni religiose fuori dai luoghi di culto, cerimonie e pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, e processioni tanto ecclesiastiche quanto civili. L'elemento comune è lo svolgimento su pubbliche vie: l'occupazione anche parziale della viabilità pubblica giustifica il coinvolgimento dell'autorità di sicurezza. Non rientrano nell'obbligo gli eventi religiosi che si svolgono interamente in luoghi privati o in edifici di culto, anche se accessibili al pubblico: in tali casi, il diritto di libero culto prevale sulla necessità di controllo. Quanto alle processioni civili - ad esempio cortei commemorativi laici o sfilate associative - la norma le equipara a quelle ecclesiastiche sul piano del preavviso, senza distinguere tra origine religiosa e laica della celebrazione.
Natura giuridica dell'avviso
L'«avviso» richiesto dall'art. 25 non è un'autorizzazione in senso tecnico, ma una comunicazione preventiva che si colloca a metà strada tra la semplice notifica e la richiesta di permesso. Il promotore non deve attendere il consenso dell'autorità per procedere: la cerimonia è consentita per default, salvo esplicito divieto del questore emesso nei termini dell'art. 26. Questa struttura - preavviso + silenzio-assenso temperato da potere di veto - distingue il meccanismo TULPS da quello delle riunioni in luogo pubblico (art. 17 Cost. + art. 18 TULPS), che richiedono anch'esse il preavviso, ma danno luogo a un diverso regime di interdizione. Il termine di tre giorni è perentorio e decorre dalla presentazione dell'avviso: l'avviso tardivo espone il promotore alla contravvenzione, ma non priva ex se l'autorità del potere di intervenire.
Il contenuto dell'avviso
Il TULPS non specifica il contenuto minimo dell'avviso, ma la prassi delle Questure e la dottrina hanno elaborato uno standard che comprende: identità del promotore o dell'organizzazione responsabile, tipo di evento (processione, benedizione esterna, via crucis, ecc.), data, ora di inizio e durata prevista, percorso o luogo specifico, numero atteso dei partecipanti, misure di sicurezza già predisposte dall'organizzatore. La Questura può richiedere integrazioni. L'avviso è di norma presentato in forma scritta, anche via PEC o sportello online dove disponibile; alcune questure mettono a disposizione moduli standardizzati.
Il regime sanzionatorio: un'analisi critica
L'art. 25, ultimo comma, commina l'arresto fino a tre mesi e ammenda fino a lire cinquecento. La sanzione pecuniaria, ferma al valore del 1931, è stata convertita in euro in misura minimale dal D.M. 22 dicembre 2001 (arrotondamento a poche unità di euro), rendendola di fatto priva di effetto deterrente. Sul fronte detentivo, l'arresto fino a tre mesi è una contravvenzione ex art. 17 c.p. che può essere oblata. La norma appare dunque anacronistica: il legislatore non è intervenuto ad adeguare il trattamento sanzionatorio, a differenza di quanto avvenuto per altre fattispecie del TULPS convertite in illeciti amministrativi. In pratica, le contestazioni per violazione dell'art. 25 sono rare, e l'autorità preferisce usare i poteri preventivi dell'art. 26 piuttosto che procedere penalmente a posteriori.
Rapporti con la libertà religiosa e il diritto di riunione
La questione più delicata riguarda la compatibilità dell'art. 25 con la libertà di culto (art. 19 Cost.) e di riunione (art. 17 Cost.). La dottrina prevalente ritiene che l'obbligo di avviso non sia di per sé incostituzionale, a condizione che venga interpretato come strumento di coordinamento e non come filtro contenutistico: l'autorità non può vietare l'evento sulla base del contenuto religioso, ma solo per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità (art. 26). Analogamente, l'art. 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione) e l'art. 11 CEDU (libertà di riunione) impongono che qualsiasi restrizione preventiva sia necessaria e proporzionata in una società democratica. Un divieto fondato su mere ragioni burocratiche o su riserve nei confronti di una confessione specifica violerebbe la CEDU.
Casi pratici
Caso 1: Via crucis organizzata senza avviso
Tizio, presidente di un'associazione parrocchiale, organizza una via crucis lungo le strade del centro storico per il Venerdì Santo. Convinto che si tratti di un evento tradizionale e di breve durata, non presenta alcun avviso alla Questura. La processione si svolge regolarmente, ma il giorno successivo Tizio viene raggiunto da una comunicazione della Questura che contesta la violazione dell'art. 25 TULPS per omessa comunicazione preventiva. Viene avviato il procedimento penale per contravvenzione; Tizio ricorre all'oblazione, pagando la somma prevista, e il reato si estingue. L'episodio induce l'associazione ad adottare una procedura interna per la presentazione del preavviso con almeno cinque giorni di anticipo per ogni futura iniziativa su suolo pubblico.
Caso 2: Cerimonia religiosa di comunità straniera
Caia, rappresentante legale di una comunità religiosa di rito orientale, intende organizzare una processione per la festività principale del proprio calendario liturgico, con sfilata su una via del quartiere. Presenta regolare avviso al questore sette giorni prima, indicando percorso, numero dei partecipanti (circa 200) e la presenza di musica tradizionale. Il questore, nei termini dell'art. 26, non emette alcun divieto ma prescrive modalità specifiche: l'uso di un percorso alternativo su strada a traffico limitato e la presenza di un servizio d'ordine privato. Caia recepisce le prescrizioni e la cerimonia si svolge regolarmente, con soddisfazione reciproca di organizzatori e autorità.
Caso 3: Avviso tardivo e conseguenze
Sempronio, membro del direttivo di un'associazione culturale, presenta l'avviso alla Questura solo il giorno prima di una processione civile commemorativa. Il termine di tre giorni non è rispettato. Il questore, informato della tardività, non ha tempo tecnico per valutare appieno l'evento e non emette né autorizzazione né divieto formale. La processione si svolge, ma Sempronio è denunciato per contravvenzione ex art. 25. In sede penale, il giudice considera la buona fede di Sempronio e la mancanza di conseguenze concrete per l'ordine pubblico, e applica la sanzione minima con oblazione. L'associazione aggiorna il proprio regolamento, fissando un preavviso interno di almeno una settimana.
Domande frequenti
Chi deve dare avviso al questore per una processione?
L'obbligo grava su chi 'promuove o dirige' l'evento, quindi sull'organizzatore principale: il parroco, il presidente dell'associazione, il responsabile del comitato civico. Se vi sono più co-organizzatori, è sufficiente che uno di essi presenti l'avviso, ma è consigliabile indicare tutti i soggetti responsabili nel documento.
L'avviso al questore è una richiesta di autorizzazione?
No. L'art. 25 TULPS prevede un semplice avviso-preavviso, non un'istanza di autorizzazione in senso stretto. La cerimonia è consentita per default; è il questore che deve attivarsi entro i termini dell'art. 26 per vietarla o prescrivere modalità, altrimenti l'evento può svolgersi liberamente.
Entro quanto tempo prima va presentato l'avviso?
Almeno tre giorni prima dell'evento. Il termine è perentorio: un avviso presentato con minore anticipo espone il promotore alla contravvenzione prevista dall'articolo, indipendentemente dal fatto che l'evento si svolga poi senza problemi.
Le funzioni religiose in chiesa richiedono l'avviso?
No. L'obbligo scatta solo per eventi 'fuori dei luoghi destinati al culto' e per processioni su pubbliche vie. Le funzioni svolte interamente all'interno di edifici di culto - anche con grande affluenza di fedeli - non rientrano nell'art. 25 TULPS.
Cosa rischia chi non rispetta l'obbligo di avviso?
Una contravvenzione penale punita con arresto fino a tre mesi e ammenda (storica, oggi di valore minimale). La pena è oblabile. Nella pratica, la contestazione avviene raramente; più frequente è l'intervento preventivo dell'autorità in caso di scoperta dell'evento non comunicato.
L'avviso va presentato anche per eventi religiosi di confessioni diverse dalla cattolica?
Sì. L'art. 25 TULPS si applica a tutte le cerimonie e processioni religiose su pubbliche vie, indipendentemente dalla confessione. Non vi è distinzione tra culti ammessi e non ammessi: il criterio è l'uso dello spazio pubblico, non il contenuto religioso dell'evento.