- In caso di grave infermità o decesso del detenuto, la direzione dell'istituto deve dare comunicazione immediata a un congiunto e alla persona indicata dal detenuto stesso, a cura e spese dell'amministrazione.
- Quando è la famiglia del detenuto a essere colpita da grave infermità o decesso, la direzione deve informare immediatamente il detenuto con modalità adeguate alla delicatezza della notizia.
- Del decesso del detenuto deve essere data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza, a garanzia del controllo giurisdizionale sull'esecuzione della pena.
- La norma attua l'art. 45 L. 354/1975 sui rapporti con la famiglia e tutela il diritto del detenuto a mantenere i legami affettivi anche nelle situazioni di emergenza.
- Il principio di umanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.) impone che il detenuto non sia lasciato all'oscuro di eventi gravi che riguardano sé o i propri cari.
Testo dell'articoloVigente
Art. 63 DPR 230/2000 — Comunicazione di infermità e di decessi
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. In caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne dà immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo più rapido e le modalità più opportune.
2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto o dell'internato, o di altra persona con cui questi è abitualmente in contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle forme più convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato è data immediata comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 63 D.Lgs. 504/1995 — Licenze di esercizio e diritti annuali
- Articolo 63 L. 184/1983: Modifica del capo II del titolo VIII del codice civile
- Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 — Deroghe per operatori specifici
- Art. 63 Cod. Amb. — Autorità di bacino distrettuale
- Art. 63 D.Lgs. 159/2011 — Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro
- Art. 63 D.Lgs. 209/2005 — (Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario)
In sintesi
L'articolo 63 del DPR 230/2000 disciplina uno degli aspetti più delicati dell'esecuzione penale: la comunicazione delle notizie più gravi — infermità e decessi — che possono toccare il detenuto o le persone a lui care durante la detenzione. La norma interviene in situazioni di emergenza umana, in cui il ritardo o l'omissione di una comunicazione può aggravare una sofferenza già intensa. Il tono della disposizione è tecnicamente asciutto, ma il suo contenuto tocca dimensioni profondamente umane.
Il fondamento nella legge penitenziaria e nella Costituzione
L'articolo 63 attua l'art. 45 L. 354/1975, che disciplina i rapporti del detenuto con la famiglia e riconosce l'importanza dei legami affettivi come elemento fondamentale del trattamento penitenziario. La legge penitenziaria muove dal presupposto che i rapporti familiari siano una risorsa trattamentale, non una minaccia all'ordine dell'istituto: mantenerli vivi, anche nelle situazioni di crisi, serve la finalità rieducativa della pena.
L'art. 27 co. 3 Cost. — che vieta pene contrarie al senso di umanità — è il fondamento costituzionale più diretto. Tenere un detenuto all'oscuro di una grave infermità o del decesso di un familiare, o non avvertire tempestivamente i familiari della malattia o morte del loro congiunto ristretto, sarebbe un trattamento contrario al senso di umanità nella forma più elementare. L'art. 32 Cost. viene in rilievo per la tutela della salute: la comunicazione tempestiva di una grave infermità consente di attivare misure di cura adeguate e, se necessario, di disporre l'eventuale autorizzazione a uscire dall'istituto per ricevere cure esterne. L'art. 3 Cost. impone che il detenuto non sia trattato come privo di affetti e legami solo perché privato della libertà.
La comunicazione in caso di grave infermità o decesso del detenuto
Il comma 1 prevede che, in caso di grave infermità fisica o psichica o di decesso del detenuto o dell'internato, la direzione dia comunicazione immediata a due soggetti distinti: un congiunto e la persona eventualmente indicata dal detenuto stesso. Questa doppia destinazione della comunicazione è significativa: riconosce che la rete affettiva del detenuto può non coincidere con i legami familiari formali. Il detenuto può aver indicato come persona di riferimento un amico, un convivente non coniugato, un compagno o una compagna. La norma rispetta questa scelta e impone alla direzione di informare anche chi il detenuto ha segnalato come destinatario privilegiato.
La comunicazione è immediata — non entro un termine ragionevole, ma senza ritardo — e avviene a cura e spese dell'amministrazione, con il mezzo più rapido e le modalità più opportune. L'onere economico non può ricadere sulla famiglia già provata dalla notizia. La scelta del mezzo è rimessa alla discrezionalità della direzione, che deve selezionare quello più rapido nella situazione concreta: telefono, telegramma, comunicazione diretta attraverso le forze dell'ordine. Il riferimento alle «modalità più opportune» suggerisce una certa sensibilità nella forma: una notizia grave va comunicata con la necessaria delicatezza.
La comunicazione al detenuto di notizie gravi sui familiari
Il comma 2 disciplina la situazione speculare: quando è la direzione a venire a conoscenza della grave infermità o del decesso di un congiunto del detenuto — o di altra persona con cui il detenuto è abitualmente in contatto — deve darne comunicazione immediata all'interessato «nelle forme più convenienti». La formula «nelle forme più convenienti» è un invito alla sensibilità istituzionale: non si tratta di notificare un atto amministrativo, ma di comunicare una notizia che può sconvolgere il detenuto. L'educatore, il cappellano, il medico, o lo stesso direttore possono essere le figure più adatte a fare da intermediari umani in queste circostanze.
La norma estende la comunicazione anche a persone diverse dai congiunti in senso stretto: basta che si tratti di qualcuno con cui il detenuto è «abitualmente in contatto». Questa formulazione ampia è coerente con il riconoscimento della complessità dei legami affettivi del detenuto: non solo i parenti, ma anche conviventi, amici intimi, figure di riferimento personale.
La comunicazione al magistrato di sorveglianza in caso di decesso
Il comma 3 prevede un obbligo aggiuntivo e formalmente distinto: in caso di decesso di un detenuto o di un internato, la comunicazione immediata deve essere data anche al magistrato di sorveglianza. Questa previsione risponde a una logica di controllo giurisdizionale sull'esecuzione della pena: il magistrato di sorveglianza è il giudice che vigila sull'esecuzione e ha il compito di garantire che essa avvenga nel rispetto dei diritti del detenuto. Il decesso in carcere è un evento che richiede il controllo dell'autorità giudiziaria, sia per escludere eventuali cause violente o riconducibili a condotte omissive dell'amministrazione, sia per gli adempimenti connessi alla posizione giuridica del defunto (estinzione della pena, comunicazione all'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione).
La comunicazione al magistrato di sorveglianza si aggiunge — non si sostituisce — a quella ai familiari: entrambe devono avvenire immediatamente, in parallelo. Non è ammissibile un ordine di priorità che ritardi l'una o l'altra.
Le implicazioni pratiche per la direzione dell'istituto
L'articolo 63 pone in capo alla direzione un obbligo procedurale che richiede una certa organizzazione interna. Gli istituti devono disporre di registri aggiornati con i dati dei congiunti di riferimento di ciascun detenuto e delle persone eventualmente indicate da quest'ultimo come destinatari delle comunicazioni di emergenza. La raccolta di questi dati avviene tipicamente al momento dell'ingresso in istituto, ma deve essere aggiornata nel corso della detenzione, poiché le relazioni possono cambiare.
Il rispetto dell'obbligo di comunicazione immediata è verificabile anche in sede di reclamo al magistrato di sorveglianza: un detenuto che abbia saputo in ritardo di una grave infermità o del decesso di un familiare, o i cui familiari abbiano ricevuto tardivamente la notizia della sua malattia, può rappresentare la violazione come lesione del suo diritto alla tutela dei rapporti familiari, con conseguente possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti