Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La base imponibile dell’imposta di successione non coincide con il valore lordo dei beni ricevuti: l’art. 8 D.Lgs. 346/1990 stabilisce che si calcola sul valore netto dell’asse ereditario, cioè la differenza tra attivo (beni e diritti del defunto) e passivo (debiti, oneri, spese deducibili). Dopo le novità del D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, la determinazione della base imponibile resta ancorata alla differenza attivo-passivo, ma la riforma ha consolidato l’autoliquidazione e ridefinito alcune regole di valutazione. Capire come si costruisce questo valore netto evita errori in dichiarazione e contestazioni fiscali.

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Il quadro normativo: attivo, passivo e oneri

L’art. 8 D.Lgs. 346/1990 si combina con altre norme tecniche che dettagliano come valutare i singoli beni. L’attivo ereditario comprende tutti i beni e diritti trasferiti per causa di morte: immobili, partecipazioni societarie, conti correnti, titoli, crediti, aziende, beni mobili registrati. La valutazione segue criteri specifici stabiliti dagli artt. 14-19 D.Lgs. 346/1990: gli immobili al valore catastale rivalutato, le partecipazioni in società non quotate al patrimonio netto contabile, i titoli quotati al valore di Borsa, i crediti al valore nominale.

Il passivo deducibile è disciplinato dagli artt. 20-24 D.Lgs. 346/1990 e include i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, purché risultanti da atto scritto avente data certa anteriore al decesso. Sono deducibili anche le spese mediche e funerarie, queste ultime entro 1.549,37 euro. Gli oneri imposti agli eredi o ai legatari (es. obbligo di pagare un legato a un terzo) riducono la base imponibile dell’erede gravato e si sommano alla quota del beneficiario dell’onere.

Criteri di valutazione degli immobili (art. 14)

Il valore catastale è il criterio più usato perché blocca la base imponibile e mette al riparo da rettifiche dell’Agenzia delle Entrate. Si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti di legge: 110 per abitazioni con benefici prima casa, 120 per fabbricati ordinari di categoria A (esclusi A/10), 140 per uffici A/10 e fabbricati B, 60 per fabbricati C/1 e D, 40,8 per fabbricati C (esclusi C/1). Per i terreni agricoli il moltiplicatore è 90 sul reddito dominicale rivalutato del 25%. Indicare in dichiarazione il valore catastale (anche se inferiore al valore di mercato) preclude rettifiche da parte dell’Ufficio, salvo casi specifici.

Caso 1 – Eredità con immobili, conto corrente e debiti

Luca eredita dal padre un appartamento (rendita catastale 800 €, prima casa per il defunto ma non per Luca), un conto corrente di 50.000 € e mobilia. Il defunto aveva un mutuo residuo di 30.000 € risultante da contratto bancario.

Calcolo attivo: valore catastale immobile = 800 × 1,05 × 120 = 100.800 €; conto corrente = 50.000 €; presunzione mobilia (10% asse ex art. 9) = 15.080 €. Totale attivo: 165.880 €.

Calcolo passivo: mutuo 30.000 €; spese funerarie 1.549 € (limite massimo deducibile). Totale passivo: 31.549 €.

Base imponibile: 165.880 − 31.549 = 134.331 €. Essendo Luca figlio del defunto, gode della franchigia di 1.000.000 € per parente in linea retta: nessuna imposta dovuta. Restano però le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’immobile.

Caso 2 – Eredità con quota SRL e mutuo aziendale

Marco eredita il 40% di una SRL il cui patrimonio netto contabile risulta da bilancio approvato pari a 800.000 €. Il defunto aveva contratto un mutuo personale di 50.000 € e aveva debiti tributari per 12.000 € da cartelle notificate prima del decesso.

Calcolo attivo: quota SRL = 40% × 800.000 = 320.000 € (art. 16 D.Lgs. 346/1990 – valore patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio).

Calcolo passivo: mutuo 50.000 €; debiti tributari 12.000 €; spese funerarie 1.549 €. Totale: 63.549 €.

Base imponibile: 320.000 − 63.549 = 256.451 €. Marco è figlio: franchigia 1.000.000 €, nessuna imposta. Se invece l’erede fosse stato un nipote ex frater (aliquota 6%, franchigia 100.000 €), l’imposta sarebbe stata: (256.451 − 100.000) × 6% = 9.387 €.

Caso 3 – Eredità con BTP, azioni e debiti tributari

Anna eredita dalla zia (nessun parente in linea retta) BTP per 200.000 € nominali (quotazione al 31/12 anno decesso = 98%), azioni Eni per 50.000 € (valore Borsa data decesso), e un conto deposito di 30.000 €. La zia aveva debiti per imposte sui redditi pre-decesso da cartella notificata per 8.000 €.

Calcolo attivo: BTP = 200.000 × 0,98 = 196.000 € (art. 16 – valore Borsa); azioni = 50.000 €; conto deposito = 30.000 €. Totale: 276.000 €. La presunzione 10% mobilia non si applica perché beni mobili registrati non presenti.

Calcolo passivo: debiti tributari 8.000 €; spese funerarie 1.549 €. Totale: 9.549 €.

Base imponibile: 276.000 − 9.549 = 266.451 €. Anna è nipote (figlia del fratello della zia): aliquota 6%, franchigia 100.000 € (regime parenti collaterali fino al 4° grado). Imposta: (266.451 − 100.000) × 6% = 9.987 €.

Caso 4 – Donazione immobile con vincolo prima casa

Carla riceve in donazione dalla madre un appartamento (rendita 600 €) gravato da onere: pagare 20.000 € al fratello entro 12 mesi. Carla ha i requisiti prima casa.

Calcolo attivo: valore catastale = 600 × 1,05 × 110 = 69.300 € (coefficiente prima casa). L’onere a favore del fratello (20.000 €) si sottrae dalla base imponibile di Carla e si somma a quella del fratello (art. 58 D.Lgs. 346/1990 – disciplina parallela donazioni).

Base imponibile Carla: 69.300 − 20.000 = 49.300 €. Carla è figlia: franchigia 1.000.000 €, nessuna imposta sulla donazione. Imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) ridotte a 200 € ciascuna per prima casa. Il fratello dichiara 20.000 € come donazione indiretta (rientra ampiamente nella sua franchigia).

Caso 5 – Coacervo donazioni-successioni

Il coacervo è il meccanismo che impone di sommare alle quote ereditarie il valore delle donazioni ricevute in vita dallo stesso de cuius, al fine di verificare l’erosione della franchigia. Dopo la Cassazione e la riforma D.Lgs. 139/2024 il coacervo successorio classico è stato superato, ma resta rilevante il coacervo donativo per le donazioni multiple e per il consumo della franchigia.

Giorgio riceve nel 2020 una donazione di 400.000 € dal padre, e nel 2025 eredita 800.000 € dallo stesso padre. La franchigia parente in linea retta è 1.000.000 €. La donazione 2020 ha già eroso 400.000 €: franchigia residua 600.000 €. Sull’eredità 2025: (800.000 − 600.000) × 4% = 8.000 € di imposta. Senza il meccanismo del coacervo donativo, Giorgio avrebbe goduto due volte di una franchigia piena, distorcendo la progressività dell’imposta.

Quando e come calcolare la base imponibile

Il calcolo della base imponibile va fatto in sede di dichiarazione di successione, da presentare entro 12 mesi dall’apertura (data del decesso). Dal 2025, con il D.Lgs. 139/2024, vige il sistema di autoliquidazione: l’erede calcola e versa l’imposta principale entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione, salvo controllo successivo dell’Agenzia delle Entrate.

Non serve necessariamente un commercialista per il calcolo: per successioni semplici (un solo immobile, conti correnti, eredi in linea retta sotto franchigia) può occuparsene direttamente l’erede con la dichiarazione precompilata sul portale Entrate, oppure il notaio già incaricato della pubblicazione del testamento o degli atti immobiliari. Per situazioni complesse (partecipazioni societarie, aziende, immobili esteri, beni in trust, debiti contestati) è opportuno affidarsi a un professionista abilitato, ma il valutatore tecnico naturale è il notaio per la parte immobiliare e dichiarativa.

Tre attenzioni operative: (1) verificare che i debiti abbiano data certa anteriore al decesso e siano documentati (atto scritto, fattura registrata, cartella esattoriale); (2) usare sempre il valore catastale per gli immobili quando possibile, per evitare rettifiche; (3) conservare estratti conto e bilanci societari alla data del decesso per giustificare la valutazione di partecipazioni e crediti.

Norme di riferimento

Domande frequenti

Posso dedurre i debiti del defunto se sono solo verbali?

No. L’art. 22 D.Lgs. 346/1990 richiede che i debiti risultino da atto scritto con data certa anteriore al decesso (contratto registrato, fattura, cartella, atto pubblico). Debiti solo verbali o ricostruiti a posteriori non sono deducibili. Per i debiti bancari (mutui, finanziamenti) basta il contratto sottoscritto; per debiti privati serve almeno una scrittura privata autenticata o registrata.

Conviene sempre usare il valore catastale per gli immobili?

Quasi sempre sì. Il valore catastale è in genere molto inferiore al valore di mercato (anche un terzo o un quarto) e dichiarandolo si preclude la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’unica eccezione è quando l’immobile viene venduto a breve a un prezzo molto superiore: in quel caso il valore dichiarato in successione diventa il costo fiscale di partenza per la futura plusvalenza, e dichiarare valore di mercato può convenire per ridurre la plusvalenza tassabile (regime quinquennale).

Le spese funerarie sono sempre deducibili?

Sì, ma con il limite massimo di 1.549,37 euro (art. 24 D.Lgs. 346/1990), indipendentemente dall’importo effettivo. Devono essere documentate da fattura intestata a uno degli eredi o al defunto. Anche le spese mediche degli ultimi sei mesi di vita del defunto sono deducibili senza limiti, purché documentate.

Cosa è cambiato con il D.Lgs. 139/2024 per la base imponibile?

La definizione di base imponibile (differenza attivo-passivo) resta invariata. Le principali novità: (1) introduzione generalizzata dell’autoliquidazione dell’imposta da parte degli eredi entro 90 giorni dalla dichiarazione; (2) chiarimenti sui trasferimenti di partecipazioni di controllo (esenzione confermata e ridefinita); (3) superamento del coacervo successorio classico (le donazioni pregresse non si sommano più alla massa ereditaria per applicare l’aliquota progressiva, ma erodono comunque la franchigia). Le aliquote (4% linea retta, 6% fratelli e collaterali, 8% altri) restano confermate.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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