In sintesi
- Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali (es. carta d'identità, passaporto) sono obbligate a legalizzare le fotografie presentate personalmente dall'interessato.
- Su richiesta del cittadino, le fotografie possono essere legalizzate anche dal dipendente incaricato dal Sindaco, senza necessità di presentarsi all'ufficio competente per il documento principale.
- La legalizzazione delle fotografie per documenti personali è esente dall'imposta di bollo, a differenza di altre tipologie di legalizzazione.
- La presentazione deve essere personale: l'interessato deve recarsi fisicamente allo sportello per consentire all'agente di verificare la corrispondenza tra foto e persona.
- L'art. 34 si distingue dalla legalizzazione di firma (art. 21) e dall'autenticazione di copie (art. 18): qui si tratta esclusivamente della certificazione di corrispondenza della fotografia alla persona.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 34 DPR 445/2000 — Legalizzazione di fotografie
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 34 L. 184/1983: Diritti del minore straniero adottato all'ingresso
- Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 34 Cod. Amb. — Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Cos'è la legalizzazione di fotografie e quando serve
La legalizzazione di fotografie è un'operazione con la quale un pubblico ufficiale attesta che la fotografia presentata dal cittadino corrisponde effettivamente alla persona che la esibisce. Si tratta di un istituto diverso dall'autenticazione di firma (art. 21 DPR 445/2000) e dall'autenticazione di copie (art. 18), e va distinto anche dall'apposizione di firma sul retro della fotografia come avviene nel rinnovo di alcuni documenti.
L'art. 34 si applica specificamente alle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali: carta d'identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, tessere di riconoscimento e simili. In questi casi, la legalizzazione non è una formalità aggiuntiva facoltativa: le amministrazioni competenti sono tenute a eseguirla.
Chi può legalizzare e come avviene l'operazione
La legalizzazione può essere effettuata in due modi:
In entrambi i casi è indispensabile la presenza personale dell'interessato: la norma richiede che le fotografie siano «presentate personalmente dall'interessato». Il funzionario deve poter verificare de visu la corrispondenza tra la persona presente e l'immagine fotografica. Non è quindi ammessa la legalizzazione tramite delega o spedizione postale.
Esenzione dall'imposta di bollo
Il comma 2 dell'art. 34 prevede un'importante agevolazione fiscale: la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali è esente dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo. Ciò si giustifica con la natura obbligatoria dell'adempimento: il cittadino non ha alternativa alla legalizzazione per ottenere il documento, e sarebbe iniquo gravarlo con un'imposta per un'operazione che la PA è tenuta a eseguire.
Questa esenzione non si estende a tutte le legalizzazioni di fotografie: qualora un cittadino chiedesse la legalizzazione di fotografie per scopi diversi (es. per usi privati o professionali non legati a documenti personali), l'imposta di bollo tornerebbe ad essere dovuta secondo le regole ordinarie del DPR 642/1972.
Raccordo con la semplificazione amministrativa
Nell'ottica della semplificazione che pervade l'intero DPR 445/2000, l'art. 34 va letto come uno strumento di facilitazione dell'accesso ai documenti personali. La possibilità di rivolgersi al dipendente comunale incaricato dal Sindaco — anche per documenti rilasciati da altra amministrazione — riduce i costi e i tempi per il cittadino. Si tratta di un'applicazione pratica del principio di buon andamento (art. 97 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), che impone di non gravare il cittadino di oneri sproporzionati per l'esercizio di diritti fondamentali come quello di ottenere un documento di identità.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
È obbligatorio presentarsi di persona per la legalizzazione delle fotografie?
Sì, l'art. 34 richiede che le fotografie siano 'presentate personalmente dall'interessato'. Il funzionario deve poter verificare visivamente la corrispondenza tra la persona e l'immagine. Non è possibile delegare o inviare le fotografie per posta.
Ci sono costi per la legalizzazione delle fotografie per documenti personali?
No. Il comma 2 dell'art. 34 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per la legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali (carta d'identità, passaporto, ecc.). L'esenzione si applica solo a questa specifica tipologia.
Qual è la differenza tra legalizzazione di fotografie (art. 34) e autenticazione di firma (art. 21)?
La legalizzazione di fotografie attesta che la foto corrisponde alla persona presente. L'autenticazione di firma attesta che la firma è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale da una persona la cui identità è stata verificata. Sono operazioni diverse, disciplinate da norme diverse.
Posso far legalizzare le fotografie in comune anche se il documento è rilasciato da un altro ente?
Sì. Su richiesta del cittadino, il dipendente comunale incaricato dal Sindaco può legalizzare le fotografie anche se il documento finale sarà rilasciato da un'altra amministrazione (es. Questura per il passaporto). Questo semplifica il procedimento evitando spostamenti inutili.
La legalizzazione di fotografie è necessaria anche per i documenti digitali?
La disposizione dell'art. 34 fa riferimento al documento cartaceo con fotografia fisica. Per i documenti digitali (come la CIE — Carta d'Identità Elettronica) le procedure di acquisizione biometrica seguono regole specifiche del regolamento tecnico di emissione, che esulano dall'art. 34 e trovano disciplina nel CAD (D.Lgs. 82/2005) e nella normativa sull'identità digitale.
Vedi anche