Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale

    Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale

    Art. 94 c.p. Ubriachezza abituale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.

    Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.

    L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze.

  • Art. 95 c.p.: Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

    Art. 95 c.p.: Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

    Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.

  • Art. 72 c.p.: (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

    Art. 72 c.p.: (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

    Art. 72 c.p. (Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

    Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

    L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

  • Art. 74 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

    Art. 74 c.p.: (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

    Art. 74 c.p. (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

    La pena dell’arresto è eseguita per ultima.

  • Art. 75 c.p.: (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

    Art. 75 c.p.: (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

    Art. 75 c.p. (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

    Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall’ammontare della multa.

  • Articolo 77 Codice Penale: Determinazione delle pene accessorie

    Articolo 77 Codice Penale: Determinazione delle pene accessorie

    Art. 77 c.p. Determinazione delle pene accessorie

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

    Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

  • Art. 79 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    Art. 79 c.p.: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    Art. 79 c.p. (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

    :1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

    :2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

  • Art. 80 c.p.: Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

    Art. 80 c.p.: Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

    Art. 80 c.p. Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

  • Art. 83 c.p.: (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    Art. 83 c.p.: (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    Art. 83 c.p. (Evento diverso da quello voluto dall’agente)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

    Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.

  • Articolo 84 Codice Penale: (Reato complesso)

    Articolo 84 Codice Penale: (Reato complesso)

    Art. 84 c.p. (Reato complesso)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.

    Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

  • Articolo 70 Codice Penale: (Circostanze oggettive e soggettive)

    Articolo 70 Codice Penale: (Circostanze oggettive e soggettive)

    Art. 70 c.p. (Circostanze oggettive e soggettive)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Agli effetti della legge penale:

    :1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

    :2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

    Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, e la recidiva

  • Art. 71 c.p.: (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

    Art. 71 c.p.: (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

    Art. 71 c.p. (Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

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