Autore: Andrea Marton

  • Esame idoneita revisore legale MEF: casi pratici art. 4 D.Lgs. 39/2010

    L’accesso alla professione di revisore legale dei conti non si conquista soltanto con un tirocinio triennale presso uno studio abilitato: la chiave di volta resta l’esame di idoneita professionale previsto dall’art. 4 D.Lgs. 39/2010. E’ la prova che separa l’aspirante revisore dall’iscrizione nel Registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed e’ regolata da un meccanismo preciso: indizione annuale a cura del MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia, commissione mista, programma fissato per decreto e materie che spaziano dalla contabilita alla revisione, dal diritto societario alla fiscalita.

    In questa guida pratica vediamo, attraverso casi concreti, come funziona davvero l’esame: chi puo presentarsi, come si articolano le prove, cosa fare se si viene bocciati, se e quando puo essere sostenuto in lingua diversa dall’italiano. L’obiettivo non e sostituire le fonti ufficiali, ma orientare il candidato verso i canali corretti (MEF, Ministero della Giustizia, portale “Aspirante revisore”) riducendo il rischio di prepararsi sulle informazioni sbagliate.

    Il quadro normativo: cosa dice l’art. 4 D.Lgs. 39/2010

    L’art. 4 D.Lgs. 39/2010 stabilisce che l’iscrizione nel Registro dei revisori legali e’ subordinata al superamento di un esame di idoneita professionale. La norma non si limita a richiamare l’esame: ne fissa i pilastri.

    • Indizione: l’esame e’ indetto dal MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia, almeno una volta all’anno;
    • Oggetto: la prova verifica sia le conoscenze teoriche sia la capacita applicativa di tali conoscenze, perche’ la revisione e’ attivita pratica che richiede competenza operativa e non solo dottrinale;
    • Programma: e’ definito con decreto ministeriale e copre le materie indicate dall’art. 4, comma 2, del decreto;
    • Commissione: e’ nominata dal MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia e ha composizione qualificata (rappresentanti dei ministeri, accademici, professionisti).

    L’art. 4 va letto in combinato disposto con l’art. 3 (tirocinio triennale, requisito di accesso all’esame) e con l’art. 5 (formazione continua dopo l’iscrizione). I tre articoli compongono la sequenza completa: formazione di base + tirocinio art. 3 -> esame art. 4 -> iscrizione + formazione continua art. 5.

    Commissione e programma d’esame

    La commissione di esame opera presso il MEF. La sua composizione mista garantisce che la valutazione tenga conto sia del profilo amministrativo (rappresentanti del MEF e del Ministero della Giustizia) sia di quello tecnico-professionale (docenti universitari, revisori legali, commercialisti).

    Il programma e’ contenuto in un decreto ministeriale attuativo dell’art. 4 e si articola tipicamente in quattro grandi aree:

    1. Contabilita generale e analitica, bilancio e principi contabili: redazione del bilancio d’esercizio e consolidato, OIC e IAS/IFRS, analisi di bilancio;
    2. Revisione legale e principi di revisione: ISA Italia, pianificazione, rischio, controllo interno, procedure di validita, giudizio professionale, relazione del revisore;
    3. Diritto commerciale e societario: societa di capitali, governance, collegio sindacale, operazioni straordinarie, bilancio civilistico, responsabilita degli amministratori e dei sindaci;
    4. Diritto tributario e fiscalita d’impresa: IRES, IRAP, IVA, sostituto d’imposta, deduzioni e detrazioni, accertamento e contenzioso tributario nelle sue interazioni con il bilancio.

    A questi temi si aggiungono diritto del lavoro nei riflessi sul bilancio, statistica ed economia aziendale, sistemi informativi e gestione del rischio. Il candidato non deve solo conoscere ciascun ambito ma sapere come interagiscono nella revisione concreta di un bilancio.

    Cinque casi pratici

    Caso 1 – Laureata in Economia che completa il tirocinio e affronta l’esame

    Situazione: Chiara, 27 anni, laureata magistrale in Economia (classe LM-77), conclude il triennio di tirocinio art. 3 D.Lgs. 39/2010 presso uno studio iscritto al Registro. Vuole iscriversi al Registro dei revisori legali.

    Cosa dice l’art. 4: l’iscrizione non e’ automatica al termine del tirocinio. Chiara deve sostenere l’esame di idoneita indetto dal MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia, almeno annualmente, e superarlo.

    Cosa fare in pratica: Chiara monitora il portale MEF “Aspirante revisore” per il bando, presenta la domanda nei termini, documenta il tirocinio e si presenta alle prove. Solo dopo aver superato l’esame potra richiedere l’iscrizione.

    Caso 2 – Superamento dell’esame e iscrizione al Registro

    Situazione: Marco supera l’esame con esito positivo in tutte le prove.

    Cosa dice l’art. 4: il superamento dell’esame e’ titolo per chiedere l’iscrizione nel Registro tenuto dal MEF. L’esame attesta sia la conoscenza teorica sia la capacita applicativa.

    Cosa fare in pratica: Marco presenta domanda di iscrizione al MEF allegando il provvedimento di idoneita, i documenti del tirocinio, l’autocertificazione dei requisiti di onorabilita e il versamento del contributo dovuto. Da quel momento e’ soggetto agli obblighi di formazione continua art. 5.

    Caso 3 – Candidato con titolo conseguito in Paese extra-UE

    Situazione: Andres, cittadino di un Paese extra-UE, ha conseguito un titolo di revisore nel suo Paese e si trasferisce in Italia.

    Cosa dice l’art. 4: la disciplina italiana prevede percorsi di ammissione speciale per chi proviene da ordinamenti esteri, secondo i principi del decreto e in coerenza con la direttiva europea sulla revisione legale. Per i titoli extra-UE puo essere richiesta una prova attitudinale e la verifica della normativa italiana rilevante.

    Cosa fare in pratica: Andres si informa attraverso il MEF e il Ministero della Giustizia sui requisiti di riconoscimento del titolo, sulla eventuale prova attitudinale e sulla documentazione necessaria. Le condizioni cambiano a seconda dell’accordo bilaterale con il Paese d’origine.

    Caso 4 – Bocciatura e reiterazione dell’esame

    Situazione: Sofia non supera la prova scritta di revisione e bilancio.

    Cosa dice l’art. 4: l’esame e’ indetto almeno una volta all’anno. La normativa non preclude la possibilita di ripresentarsi alle sessioni successive. Le condizioni di ammissione e la documentazione gia presentata possono essere riutilizzate, salvo aggiornamenti del bando.

    Cosa fare in pratica: Sofia rivede la sessione fallita, analizza le aree dove ha ottenuto un punteggio insufficiente, integra la preparazione sulle materie debolI (tipicamente principi di revisione e diritto tributario) e si candida alla sessione successiva. Non e’ previsto un numero massimo di tentativi nel testo dell’art. 4.

    Caso 5 – Esame in lingua italiana o inglese

    Situazione: Luca, laureato in un’universita straniera, ha familiarita maggiore con l’inglese tecnico contabile.

    Cosa dice l’art. 4: l’esame e’ in lingua italiana. Costituisce la lingua ufficiale dell’attivita di revisione in Italia. Eventuali eccezioni o prove parziali in altra lingua dipendono dai bandi specifici e dalla disciplina attuativa.

    Cosa fare in pratica: Luca consulta il bando MEF della sessione di interesse per verificare la lingua delle prove, eventuali ausilii per candidati non madrelingua, e si prepara comunque in italiano sui principi contabili e di revisione applicati in Italia (OIC, ISA Italia, codice civile, TUIR).

    Quando e come prepararsi

    La preparazione all’esame e’ un percorso che si snoda in parallelo al tirocinio, non a tirocinio concluso. Il tempo di studio efficace, secondo l’esperienza riportata sui forum istituzionali e nei manuali, e’ di almeno 9-12 mesi se condotto in modo strutturato.

    • Mappare le materie: partire dal programma ufficiale del decreto attuativo dell’art. 4, evidenziando le aree dove la preparazione universitaria e’ piu debole;
    • Studiare sulle fonti primarie: testo del D.Lgs. 39/2010 (artt. 3, 4, 5 e le definizioni dell’art. 1), codice civile (libro V, in particolare titolo V su societa e titolo VI su bilancio), principi contabili OIC, ISA Italia, normativa tributaria;
    • Consultare le fonti ufficiali: portale MEF “Aspirante revisore”, sezione “Esami” e “Bandi” del MEF, sito del Ministero della Giustizia per la parte di intesa, Gazzetta Ufficiale per i decreti di indizione;
    • Allenarsi sui casi: simulare la redazione di una relazione del revisore, la valutazione del controllo interno, la pianificazione del lavoro di revisione, il calcolo della soglia di significativita;
    • Aggiornarsi sulla giurisprudenza e prassi: circolari MEF, comunicazioni della Consob per gli enti di interesse pubblico, documenti di ricerca del CNDCEC.

    Cosa evitare: rivolgersi a sedicenti consulenti privati che promettono “corsi garantiti” senza accreditamento ufficiale. La preparazione si fa sulle fonti istituzionali e su manuali editi da case editrici professionali. Per dubbi specifici sul bando, le risposte ufficiali arrivano dal MEF.

    Le norme di riferimento

    • Art. 3 D.Lgs. 39/2010 – Tirocinio triennale presso un revisore o una societa di revisione iscritta nel Registro; requisito di ammissione all’esame;
    • Art. 4 D.Lgs. 39/2010 – Esame di idoneita professionale indetto dal MEF d’intesa con il Ministero della Giustizia almeno una volta all’anno; programma, commissione, prove, valutazione delle conoscenze teoriche e della capacita applicativa;
    • Art. 5 D.Lgs. 39/2010 – Formazione continua obbligatoria per gli iscritti al Registro;
    • Decreti ministeriali attuativi – Definiscono il programma d’esame, le modalita di svolgimento delle prove, la composizione della commissione, i criteri di valutazione e le date di indizione.

    Domande frequenti

    1. Si puo affrontare l’esame senza aver completato il tirocinio?

    No. Il tirocinio art. 3 D.Lgs. 39/2010, della durata di tre anni presso un revisore iscritto al Registro, e’ un requisito di ammissione. Il bando di esame richiede la documentazione del tirocinio completato.

    2. Quante volte all’anno si tiene l’esame?

    L’art. 4 prevede che l’esame sia indetto almeno una volta all’anno. In pratica le sessioni si concentrano tipicamente nel periodo autunnale, ma le date precise sono pubblicate nel bando del MEF e sulla Gazzetta Ufficiale.

    3. Cosa succede se vengo bocciato in una prova?

    La bocciatura non preclude la ripresentazione. Il candidato puo riproporsi nelle sessioni successive, con eventuale aggiornamento della documentazione e della preparazione sulle materie risultate carenti.

    4. L’esame e’ valido per iscriversi anche all’albo dei dottori commercialisti?

    No. L’esame ex art. 4 D.Lgs. 39/2010 abilita esclusivamente all’iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF. L’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili richiede l’esame di Stato disciplinato dal D.Lgs. 139/2005, che e’ procedura distinta anche se in molti casi i due percorsi vengono affrontati in modo coordinato.

  • Festività che cadono di domenica: cosa spetta al lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Quando una festività nazionale cade di domenica, la legge non prevede automaticamente un giorno di riposo compensativo né una quota aggiuntiva di retribuzione: è il contratto collettivo a disciplinare il trattamento. La maggior parte dei CCNL attribuisce una quota aggiuntiva in busta paga o un giorno di recupero.

    Riferimento normativo

    CCNL; L. 260/1949; Cass. orientamenti consolidati

    Tabella riepilogativa

    Trattamento delle festività cadenti di domenica nei principali CCNL
    CCNL (es.) Trattamento prevalente Note
    Commercio (Confcommercio) Quota aggiuntiva in busta paga Valore pari a 1/26 della retribuzione mensile
    Metalmeccanici industria Quota aggiuntiva giornaliera Determinata dalle tabelle CCNL
    Edilizia Quota aggiuntiva Calcolata sulla paga base
    Pubblica Amministrazione Giorno di riposo compensativo Da fruire secondo le disposizioni interne
    Dipendenti enti locali Giorno compensativo o quota Varia per ente e comparto

    Il quadro normativo: cosa dice la legge

    La legge 260/1949 elenca le festività nazionali ma non prevede espressamente un meccanismo di compensazione quando queste cadono di domenica. La domenica è già di per sé giorno di riposo settimanale: se la festività coincide con la domenica, la retribuzione ordinaria domenicale è dovuta, ma non vi è per legge un obbligo aggiuntivo.

    È la contrattazione collettiva a intervenire, quasi sempre riconoscendo al lavoratore qualcosa in più, per non far «perdere» la festività. La giurisprudenza ha confermato che, in mancanza di CCNL più favorevole, il lavoratore non ha un diritto legale al recupero.

    Le soluzioni più comuni nei CCNL

    I contratti collettivi adottano tre approcci principali:

    • Quota aggiuntiva in busta paga: il lavoratore riceve un importo pari a una giornata di retribuzione in più nel mese in cui cade la festività domenicale.
    • Giorno di riposo compensativo: il lavoratore ha diritto a un giorno aggiuntivo di assenza retribuita da godere entro un certo periodo (es. 3 mesi).
    • Nulla: alcuni contratti, specie per settori con orari articolati su 6 o 7 giorni, non prevedono compensazione aggiuntiva.

    La misura esatta (es. 1/26 della retribuzione mensile) dipende dal contratto applicato.

    Come verificare cosa spetta nel proprio CCNL

    Il lavoratore deve consultare il capitolo del proprio CCNL dedicato a festività e trattamento economico. Di solito si trova nella sezione «istituti retributivi» o «orario di lavoro». I termini chiave da cercare sono «festività coincidenti con la domenica», «quota supplementare» o «giorno compensativo». In caso di dubbio, ci si può rivolgere al sindacato di categoria o al consulente del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – CCNL commercio, festività di domenica

    Il CCNL Commercio (Confcommercio) prevede che quando una festività cade di domenica il lavoratore riceva in busta paga una quota aggiuntiva pari a 1/26 della retribuzione mensile. Tizio, con RAL mensile di 1.800 €, riceverà circa 69 € in più nel mese in cui cade la festività domenicale.

    Caia – dipendente pubblico, festività che cadono nel weekend

    Caia lavora in un ente locale: il contratto del comparto funzioni locali prevede un giorno di riposo compensativo per ogni festività caduta di domenica. Caia deve concordare con l’ufficio la fruizione entro i termini contrattuali, di norma entro 30 giorni dall’evento.

    Sempronio – CCNL con settimana corta, 25 aprile di sabato

    Sempronio lavora su 5 giorni (lunedì-venerdì): il 25 aprile 2026 cade di sabato, giorno in cui non lavora. Il suo CCNL riconosce una quota aggiuntiva anche per le festività cadenti in un giorno non lavorativo: riceverà la quota in busta paga senza fruire di un giorno sostitutivo.

    Domande frequenti

    Se una festività cade di domenica, ho diritto per legge a un giorno libero in più?

    No, non per legge. La L. 260/1949 non prevede un automatico recupero o compensazione. È il CCNL a determinare se spetta qualcosa: molti contratti riconoscono una quota aggiuntiva o un giorno compensativo, ma non tutti.

    Quanto vale la quota aggiuntiva per festività domenicale?

    Dipende dal CCNL. Una formula frequente è 1/26 della retribuzione mensile (per i lavoratori con settimana di 6 giorni) o 1/21,67 per chi lavora 5 giorni a settimana, ma la misura esatta varia: consultare il proprio contratto collettivo.

    Nel 2026 quante festività cadono di domenica o in giorno non lavorativo?

    Nel 2026 la Pasqua cade di domenica (5 aprile), il 25 aprile di sabato, il 15 agosto di sabato, il 1° novembre di domenica e il 26 dicembre di sabato. I lavoratori che non lavorano il sabato o la domenica potrebbero avere diritto a compensazione secondo il proprio CCNL.

    Se lavoro di domenica in un giorno festivo, ricevo una maggiorazione doppia?

    Sì, di norma si cumulano la maggiorazione domenicale e quella festiva, ma la misura complessiva dipende dal CCNL. Alcuni contratti prevedono un’unica percentuale omnicomprensiva per il lavoro domenicale-festivo.

    Dove posso trovare l'articolo del mio CCNL sulle festività?

    Consultare la sezione «festività» o «orario di lavoro e riposi» del proprio CCNL, reperibile sul sito del CNEL, sui siti dei sindacati firmatari o tramite il portale del Ministero del Lavoro. In azienda, il responsabile HR può indicare la disposizione esatta.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 66 Codice del Processo Amministrativo – Verificazione

    Art. 66 Codice del Processo Amministrativo – Verificazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

    2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.

    3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.

    4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.

  • Art. 1289 Codice della Navigazione – Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna

    Art. 1289 Codice della Navigazione – Navigabilità della nave e libri di bordo nella navigazione interna

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) sono stabiliti i termini entro i quali le navi della navigazione interna costruite prima dell’entrata in vigore del codice devono essere sottoposte a prima visita per l’accertamento delle condizioni di navigabilità, ed essere provviste delle dotazioni di bordo e dei certificati di navigabilità. Con decreto del ministro [per le comunicazioni] (1) sono altresì stabiliti i termini entro i quali le navi anzidette devono essere provviste dei libri di bordo stabiliti dal codice. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 24 RD 12/1941

    Art. 24 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 8 CAD – Alfabetizzazione informatica dei cittadini

    Art. 8 D.Lgs. 82/2005 CAD – Alfabetizzazione informatica dei cittadini

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.))

  • Riserve auree BdI Popolo italiano: casi pratici comma 2 LB 2026

    Il comma 2 LB 2026 introduce una norma interpretativa autentica destinata a chiudere un dibattito storico: le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, cosi come iscritte nel suo bilancio, appartengono al Popolo italiano. Non si tratta di una novita strutturale sull’ordinamento valutario, ma di una cristallizzazione interpretativa dell’art. 4 c. 2 del D.P.R. 148/1988 (T.U. valutario). In questa pagina vediamo come la regola si traduce in scenari concreti, quali conseguenze ha sulla gestione operativa dell’oro e quale spazio di manovra residua per le istituzioni coinvolte, dall’Eurosistema al Parlamento.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Per leggere bene i casi pratici occorre fissare tre coordinate. La prima e che la Banca d’Italia, nel sistema attuale, e una banca centrale appartenente al SEBC (Sistema europeo di banche centrali) e all’Eurosistema, con indipendenza funzionale e gestionale garantita dall’art. 130 TFUE e dallo Statuto BCE/SEBC. La seconda e che le riserve auree italiane, accumulate storicamente, sono iscritte nel bilancio della Banca d’Italia e gestite secondo regole proprie e accordi europei (CBGA in passato, oggi sostituito da una cornice differente). La terza e che il T.U. valutario del 1988 disciplina la circolazione e la detenzione di valuta e oro monetario, e l’art. 4 c. 2 e stato letto, prima dell’intervento del 2025, in modo non univoco rispetto al soggetto titolare ultimo del patrimonio aureo.

    Il comma 2 della Legge di Bilancio 2026 entra in questo punto: dichiara, con efficacia di norma interpretativa autentica, che l’oro custodito e gestito dalla Banca d’Italia appartiene al Popolo italiano. Le funzioni operative restano invariate. Per i casi pratici, questo significa che ogni decisione potenzialmente impattante sul perimetro o sulla disponibilita delle riserve va letta alla luce di una titolarita collettiva del bene, anche se l’esercizio quotidiano della gestione continua a fare capo all’Istituto.

    Norma interpretativa autentica: cosa significa giuridicamente

    Una norma interpretativa autentica non crea diritto nuovo ma chiarisce il significato di una disposizione preesistente, con efficacia retroattiva al momento di entrata in vigore della norma interpretata. In questo caso, l’interpretazione vale per l’intero arco di vigenza del D.P.R. 148/1988. La conseguenza tecnica e che eventuali atti di disposizione, contratti, garanzie o trasferimenti relativi alle riserve auree vanno riletti come se il principio della titolarita collettiva fosse sempre stato esplicito.

    Il punto delicato e il bilanciamento con l’indipendenza della Banca d’Italia nell’Eurosistema. Le competenze di gestione, valutazione contabile, operazioni di mercato e collaborazione con la BCE non sono toccate dal comma 2. Il Popolo italiano e individuato come titolare sostanziale del patrimonio, non come gestore. In termini di casi pratici, il passaggio rilevante e questo: la Banca d’Italia conserva la regia operativa, ma ogni atto di dismissione, trasferimento o vincolo deve essere coerente con la titolarita collettiva e con il rispetto dei vincoli europei sull’indipendenza delle banche centrali.

    Conseguenze pratiche sulla gestione delle riserve

    Le ricadute operative si misurano su tre piani. Sul piano interno, la titolarita popolare rafforza il legame fra riserve auree e patrimonio della Repubblica, con implicazioni di trasparenza e accountability verso il Parlamento. Sul piano europeo, il vincolo dell’art. 130 TFUE impedisce ingerenze politiche dirette sulla gestione, ma non vieta che il legislatore nazionale qualifichi la titolarita del bene. Sul piano contabile, le riserve restano iscritte nel bilancio della Banca d’Italia secondo i principi armonizzati dell’Eurosistema, ma la loro lettura sostanziale cambia: non sono patrimonio dell’Istituto come ente, sono patrimonio della collettivita gestito dall’Istituto.

    Scenario 1 – Proposta politica di vendita di oro a copertura del debito pubblico

    Situazione: in un dibattito parlamentare, un gruppo propone di alienare una quota delle riserve auree per finanziare il rimborso anticipato di titoli di Stato e ridurre lo stock di debito.

    Cosa cambia con il comma 2: la proposta non e per se illegittima, ma si scontra con due vincoli letti in combinato. Primo, la titolarita collettiva del bene impone una procedura trasparente e una motivazione robusta, perche la dismissione incide sul patrimonio della Repubblica. Secondo, l’indipendenza della Banca d’Italia nell’Eurosistema impedisce che l’esecutivo o il Parlamento impongano operazioni di mercato sull’oro. La via tecnica passa quindi da una concertazione con l’Istituto e da una compatibilita con le regole BCE/SEBC sulla gestione delle riserve.

    Esito pratico: la proposta puo essere discussa, ma difficilmente puo tradursi in un ordine vincolante per la Banca d’Italia. Il comma 2 rafforza il dovere di trasparenza verso il cittadino, non l’autorita politica di disporre del metallo.

    Scenario 2 – Trasferimento di riserve a fini Eurosistema

    Situazione: la Banca Centrale Europea richiede ai membri dell’Eurosistema un riequilibrio delle quote di riserve auree conferite, in linea con i meccanismi previsti dallo Statuto BCE/SEBC.

    Cosa cambia con il comma 2: i conferimenti e i riequilibri previsti dai trattati restano legittimi. La titolarita popolare non blocca gli obblighi europei a cui l’Italia ha aderito, ma rende piu stringente l’esigenza di rendicontazione interna sui movimenti del metallo. La Banca d’Italia continua a operare nel quadro Eurosistema, ma il cittadino e idealmente messo nella condizione di sapere quanto oro e dove e quali movimenti hanno modificato il perimetro.

    Esito pratico: trasferimenti tecnici verso la BCE compatibili con il quadro europeo restano possibili. Cambia il livello di trasparenza atteso e l’accountability verso il Parlamento sulle dinamiche del portafoglio aureo.

    Scenario 3 – Costituzione di garanzia su operazioni di rifinanziamento BCE

    Situazione: nell’ambito di operazioni straordinarie di liquidita, si valuta l’uso di una porzione di riserve auree come collaterale o garanzia in operazioni con la BCE o all’interno di meccanismi di stabilita.

    Cosa cambia con il comma 2: l’oro, in quanto patrimonio del Popolo italiano, puo essere oggetto di operazioni tecniche solo nel rispetto dei vincoli europei e con piena tracciabilita. La doppia veste della Banca d’Italia, banca centrale dell’Eurosistema e custode del patrimonio aureo nazionale, deve conciliarsi con la nuova qualificazione: ogni gravame sulle riserve va valutato come gravame su un bene collettivo, non come operazione interna dell’Istituto.

    Esito pratico: le operazioni restano possibili nel quadro Eurosistema, ma aumenta l’esigenza di motivazione, trasparenza e reporting al Parlamento sulle finalita e sull’impatto della garanzia. Il cittadino diventa interlocutore informativo indiretto attraverso le istituzioni rappresentative.

    Scenario 4 – Valutazione contabile in bilancio della Banca d’Italia

    Situazione: la chiusura dell’esercizio richiede di iscrivere a bilancio le riserve auree al fair value, con effetti significativi sulle riserve di rivalutazione e sui margini economici dell’Istituto.

    Cosa cambia con il comma 2: i principi contabili armonizzati dell’Eurosistema continuano ad applicarsi. Il bilancio della Banca d’Italia resta lo strumento dove l’oro e iscritto. Cambia la lettura sostanziale: le riserve di rivalutazione sull’oro non sono utile distribuibile dell’Istituto come ente proprietario, ma riflettono il valore di un bene collettivo gestito. Questa distinzione e gia presente nella prassi, ma la norma interpretativa la cristallizza.

    Esito pratico: la valutazione e le scritture contabili non cambiano nella forma. Cambia, nel discorso pubblico e nel raccordo con il Parlamento, il peso simbolico e giuridico della voce, che non puo essere trattata come riserva libera dell’ente.

    Scenario 5 – Trasparenza al Parlamento e diritto di informazione del cittadino

    Situazione: un parlamentare presenta un’interrogazione per conoscere consistenza, ubicazione e movimentazioni recenti delle riserve auree, chiedendo dati storici e prospettici.

    Cosa cambia con il comma 2: la titolarita popolare giustifica una pretesa rafforzata di trasparenza, sempre nei limiti tecnici e di riservatezza necessari a non compromettere la gestione operativa e la stabilita. La Banca d’Italia gia pubblica relazioni annuali e dati aggregati; la norma rafforza il fondamento giuridico per un dialogo strutturato con il Parlamento, senza intaccare l’indipendenza dell’Istituto.

    Esito pratico: le risposte istituzionali si muovono nel solco gia esistente, ma il riferimento al Popolo come titolare orienta la prassi verso una rendicontazione piu leggibile per il cittadino, con dati comprensibili e ricorrenti.

    Cosa cambia per cittadini e istituzioni

    Per il cittadino, la norma e prima di tutto un segnale di chiarezza: l’oro detenuto dalla Banca d’Italia non e patrimonio privato dell’Istituto ne risorsa libera dell’esecutivo, ma bene della collettivita. Questo non si traduce in un diritto individuale di disporre del metallo, ma in un diritto diffuso a essere informati e tutelati rispetto a operazioni che incidono sul perimetro delle riserve.

    Per il Parlamento, il comma 2 rafforza il ruolo di interlocutore privilegiato sulle vicende del patrimonio aureo, nel rispetto dell’indipendenza tecnica della Banca d’Italia. Le interrogazioni, le audizioni e le relazioni periodiche trovano un fondamento esplicito nella qualificazione popolare del bene.

    Per la Banca d’Italia, la cornice operativa resta solida. La gestione delle riserve, la partecipazione all’Eurosistema, la cooperazione con la BCE e con le altre banche centrali nazionali non sono compromesse. Cambia il quadro narrativo e di responsabilita: ogni decisione che incide sul perimetro del metallo va comunicata e motivata in chiave di gestione di un patrimonio collettivo.

    Per il Governo, la norma non amplia i poteri di disporre dell’oro. Anzi, li circoscrive simbolicamente, perche la titolarita popolare e l’indipendenza dell’Istituto convivono in un equilibrio che impedisce iniziative unilaterali sull’uso delle riserve.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 2, Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – norma interpretativa autentica sulla titolarita delle riserve auree.
    • D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 – Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria; art. 4 comma 2 oggetto di interpretazione autentica.
    • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 130 – indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali.
    • Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, allegato ai Trattati – competenze, gestione delle riserve ufficiali, rapporti tra BCN e BCE.
    • Relazioni annuali della Banca d’Italia e documenti di bilancio – informazione contabile sulle riserve auree.

    Domande frequenti

    La Banca d’Italia perde il controllo dell’oro?

    No. La gestione operativa, la custodia, le scritture contabili e le operazioni nell’Eurosistema restano in capo all’Istituto. Cambia la qualificazione del bene: non e patrimonio dell’ente come tale, ma del Popolo italiano. La regia tecnica e ancora della Banca d’Italia, in coerenza con l’art. 130 TFUE.

    Il Governo puo decidere di vendere l’oro per ridurre il debito?

    Il Governo non puo imporre operazioni di mercato sulle riserve auree, perche la Banca d’Italia agisce in autonomia nell’Eurosistema. La titolarita popolare rafforza il vincolo di trasparenza e motivazione, ma non trasferisce all’esecutivo un potere di disposizione diretta. Iniziative del genere richiederebbero un percorso istituzionale complesso e compatibilita europee non scontate.

    Cosa significa norma interpretativa autentica?

    Significa che il legislatore chiarisce il senso di una disposizione preesistente, in questo caso l’art. 4 comma 2 del T.U. valutario del 1988, con efficacia retroattiva al momento della sua entrata in vigore. Non si crea diritto nuovo, si esplicita un significato gia desumibile e si chiude il dibattito interpretativo. Ogni atto passato va riletto alla luce della titolarita popolare.

    Cambiano i diritti del singolo cittadino sull’oro?

    No nel senso individuale. Nessun cittadino acquista una quota o un diritto di prelievo. La titolarita popolare e collettiva e diffusa, e si traduce in un rafforzamento del dovere di trasparenza delle istituzioni e in un diritto diffuso a essere informati sulle operazioni che incidono sulle riserve. La tutela passa attraverso il Parlamento e gli strumenti di rendicontazione della Banca d’Italia.

  • Art. 13 DPR 448/1988 – Divieto di pubblicazione e di divulgazione

    Art. 13 DPR 448/1988 – Divieto di pubblicazione e di divulgazione

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.

    2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 700 Codice della Navigazione – Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile

    Art. 700 Codice della Navigazione – Uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aeroporti privati non aperti al traffico civile è richiesto il consenso del gestore dell'aeroporto.

  • Malattia del figlio: i congedi per i genitori lavoratori

    Guida pratica · Lavoro · Malattia e infortunio

    In sintesi

    I genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi per assistere il figlio malato senza limiti di giorni fino ai 3 anni di età del bambino (senza retribuzione ma con contribuzione figurativa). Da 3 a 8 anni il congedo è di 5 giorni l’anno per genitore. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 47

    Tabella riepilogativa

    Congedo per malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001)
    Età del figlio Durata Retribuzione Contribuzione
    Fino a 3 anni Illimitata (intera durata della malattia) Non retribuito Figurativa (copre periodi illimitati)
    Da 3 a 8 anni Max 5 giorni per genitore per anno Non retribuito Figurativa (nel limite dei 5 giorni)

    Fino ai 3 anni: congedo illimitato

    Entrambi i genitori (anche alternandosi) hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata della malattia del figlio che non abbia compiuto 3 anni. Non è previsto un tetto di giorni: il congedo dura quanto la malattia certificata. Il periodo non è retribuito ma è coperto da contribuzione figurativa utile per la pensione. Il lavoratore deve esibire il certificato del pediatra o del medico curante.

    Da 3 a 8 anni: cinque giorni l'anno

    Una volta che il figlio ha compiuto 3 anni e fino agli 8, ciascun genitore ha diritto a 5 giorni l’anno di congedo non retribuito per malattia del figlio. Anche in questo caso è richiesto il certificato medico. I 5 giorni sono per genitore, non per coppia: se entrambi i genitori ne fruiscono, in totale possono essere fino a 10 giorni (ma non simultaneamente per lo stesso evento di malattia, salvo condizioni particolari).

    Documenti e procedure

    Per fruire del congedo occorre: (1) certificato medico del pediatra o del medico curante del figlio; (2) comunicazione al datore prima o contestualmente all’assenza; (3) per il congedo oltre i 3 anni, indicare che si rientra nei 5 giorni annui. Alcuni CCNL prevedono una parziale retribuzione o un numero di giorni superiore ai minimi di legge: verificare il proprio contratto.

    Casi pratici

    Tizio – figlio di 2 anni con bronchite da 4 giorni

    Tizio ha un figlio di 2 anni. Può assentarsi per tutti i 4 giorni di malattia del bambino senza limite legale. L’assenza non è retribuita ma coperta da contribuzione figurativa.

    Caia – figlia di 5 anni, già usati 3 giorni l'anno

    La figlia di Caia ha 5 anni. Caia ha già usato 3 dei 5 giorni annui: le restano 2 giorni per l’anno. Se la malattia dura più a lungo, dovrà concordare con il datore altre soluzioni (permessi, ferie).

    Sempronio – CCNL prevede 3 giorni retribuiti

    Il CCNL di Sempronio prevede 3 giorni retribuiti per malattia del figlio: una condizione migliorativa rispetto alla legge. Sempronio fruisce di quei 3 giorni retribuiti prima di utilizzare i 5 non retribuiti di legge.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di congedo ho per la malattia del figlio?

    Fino ai 3 anni del bambino: illimitati (durata della malattia). Da 3 a 8 anni: 5 giorni per genitore per anno. Il CCNL può prevedere condizioni migliori.

    Il congedo per malattia del figlio è retribuito?

    Per legge no. Alcuni CCNL prevedono però una retribuzione parziale o totale per un numero determinato di giorni.

    Serve il certificato medico del bambino?

    Sì. Il certificato del pediatra o del medico curante del bambino è obbligatorio per fruire del congedo.

    Entrambi i genitori possono assentarsi contemporaneamente?

    No. La legge non consente che entrambi i genitori si assentino contemporaneamente per lo stesso evento di malattia del figlio.

    Il congedo vale anche per i figli adottivi?

    Sì. Le stesse tutele si applicano ai figli adottivi e affidatari, con i medesimi limiti di età.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 72 Codice del Processo Amministrativo – Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

    Art. 72 Codice del Processo Amministrativo – Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.

    2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

  • Art. 58 Reg. (UE) 2024/1689 – Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Art. 58 Reg. (UE) 2024/1689 – Modalità dettagliate e funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Onde evitare la frammentazione nell'intera Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano le modalità dettagliate per l'istituzione, lo sviluppo, l'attuazione, il funzionamento e la supervisione degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. Tali atti di esecuzione comprendono principi comuni sulle questioni seguenti:

    a) criteri di ammissibilità e selezione per la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

    b) procedure per la domanda, la partecipazione, il monitoraggio, l'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'IA e la sua cessazione, compresi il piano dello spazio di sperimentazione e la relazione di uscita;

    c) i termini e le condizioni applicabili ai partecipanti.

    Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 98, paragrafo 2.

    2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 garantiscono:

    a) che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA siano aperti a qualsiasi fornitore o potenziale fornitore richiedente di un sistema di IA che soddisfi criteri di ammissibilità e selezione trasparenti ed equi, e che le autorità nazionali competenti informino i richiedenti della loro decisione entro tre mesi dalla domanda;

    b) che gli spazi di sperimentazione normativa consentano un accesso ampio e paritario e tengano il passo con la domanda di partecipazione; i fornitori e i potenziali fornitori possono anche presentare domande in partenariato con gli deployers e con altri terzi interessati;

    c) che le modalità dettagliate e le condizioni relative agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sostengano la flessibilità, nella massima misura possibile, affinché le autorità nazionali competenti istituiscano e gestiscano i loro spazi di sperimentazione normativa per l'IA;

    d) che l'accesso agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sia gratuito per le PMI, comprese le start-up, fatti salvi i costi straordinari che le autorità nazionali competenti possono recuperare in maniera equa e proporzionata;

    e) che i fornitori e i potenziali fornitori siano agevolati, attraverso i risultati dell'apprendimento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, a conformarsi agli obblighi di valutazione della conformità di cui al presente regolamento e all'applicazione volontaria dei codici di condotta di cui all'articolo 95;

    f) che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA facilitino il coinvolgimento di altri attori pertinenti nell'ambito dell'ecosistema dell'IA, quali organismi notificati e organizzazioni di normazione, PMI, comprese start-up, imprese, innovatori, impianti di prova e sperimentazione, laboratori di ricerca e sperimentazione e poli europei dell'innovazione digitale, centri di eccellenza e singoli ricercatori, al fine di consentire e facilitare la cooperazione con i settori pubblico e privato;

    g) che le procedure, i processi e i requisiti amministrativi per l'applicazione, la selezione, la partecipazione e l'uscita dallo spazio di sperimentazione normativa per l'IA siano semplici, facilmente intelligibili, comunicati chiaramente per agevolare la partecipazione delle PMI, comprese le start-up, con capacità giuridiche e amministrative limitate e siano razionalizzati in tutta l'Unione, al fine di evitare la frammentazione e che la partecipazione a uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA istituito da uno Stato membro o dal Garante europeo della protezione dei dati sia reciprocamente e uniformemente riconosciuta e produca gli stessi effetti giuridici nell'intera Unione;

    h) che la partecipazione allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA sia limitata a un periodo adeguato alla complessità e alla portata del progetto, che può essere prorogato dall'autorità nazionale competente;

    i) che gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA agevolino lo sviluppo di strumenti e infrastrutture per la sperimentazione, l'analisi comparativa, la valutazione e la spiegazione delle dimensioni dei sistemi di IA pertinenti per l'apprendimento normativo, quali l'accuratezza, la robustezza e la cibersicurezza, nonché le misure per attenuare i rischi per i diritti fondamentali e la società in generale.

    3. I potenziali fornitori degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA, soprattutto le PMI e le start-up, sono indirizzati, se del caso, a servizi di pre-diffusione, quali gli orientamenti sull'attuazione del presente regolamento, ad altri servizi a valore aggiunto, quali l'assistenza per i documenti di normazione e la certificazione, gli impianti di prova e sperimentazione, i poli europei dell'innovazione digitale e i centri di eccellenza.

    4. Quando valutano la possibilità di autorizzare prove in condizioni reali sottoposte a controllo nel quadro di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA da istituire a norma del presente articolo, le autorità nazionali competenti concordano in modo specifico con i partecipanti i termini e le condizioni di tali prove e, in particolare, le tutele adeguate al fine di proteggere i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza. Se del caso, cooperano con altre autorità nazionali competenti al fine di garantire pratiche coerenti in tutta l'Unione.