Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Licenziamento disciplinare: la procedura dell’art. 7 Statuto

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    Prima di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare, compreso il licenziamento, il datore deve contestare per iscritto il fatto addebitato, concedere al lavoratore almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni e solo dopo, valutate le difese, irrogare la sanzione. Saltare anche uno solo di questi passaggi rende il licenziamento inefficace.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, art. 7 (Statuto dei Lavoratori)

    Tabella riepilogativa

    Le fasi della procedura disciplinare (art. 7 Statuto)
    Fase Contenuto Adempimento del datore
    1. Affissione del codice disciplinare Pubblicazione delle infrazioni e sanzioni in luogo accessibile Obbligatoria preventivamente
    2. Contestazione scritta Comunicazione scritta del fatto addebitato, specifica e tempestiva Obbligatoria prima di qualunque sanzione
    3. Termine per la difesa Almeno 5 giorni per presentare difese scritte o richiedere audizione Non può essere ridotto unilateralmente
    4. Audizione (su richiesta) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale Il datore deve consentirla
    5. Irrogazione della sanzione Solo dopo aver valutato le giustificazioni Motivata, tempestiva, proporzionata

    La contestazione disciplinare: requisiti di validità

    La contestazione deve essere specifica (indicare i fatti con data, ora, luogo e modalità), tempestiva (non a distanza di mesi dal fatto) e immutabile (il licenziamento non può basarsi su fatti diversi da quelli contestati). La genericità o la tardività della contestazione inficiano la legittimità della sanzione.

    Il codice disciplinare deve essere preventivamente affisso in modo accessibile a tutti i lavoratori: senza questo requisito le sanzioni previste non possono essere irrogate.

    Il diritto di difesa del lavoratore

    Ricevuta la contestazione, il lavoratore ha almeno 5 giorni di calendario per presentare le proprie giustificazioni in forma scritta o richiedere un’audizione orale. In questo secondo caso ha diritto di farsi assistere da un rappresentante sindacale della sua organizzazione.

    Il datore è tenuto a valutare le giustificazioni prima di irrogare la sanzione: se la difesa del lavoratore dimostra l’insussistenza del fatto o la sua attribuibilità a causa di forza maggiore, la sanzione non può essere irrogata.

    Vizi procedurali e conseguenze

    Se il datore omette la contestazione preventiva, non concede il termine di difesa o irroga la sanzione prima che scadano i 5 giorni, il licenziamento è proceduralmente illegittimo. Le conseguenze variano in base al regime applicabile:

    • Lavoratori tutelati dall’art. 18 Statuto (vecchi assunti): possibile reintegrazione o indennità elevata a seconda della gravità del vizio.
    • Lavoratori tutelati dal D.Lgs. 23/2015 (assunti dal 7/3/2015): indennità indennitaria ridotta per i soli vizi formali/procedurali.

    Casi pratici

    Tizio – contestazione generica

    L’azienda contesta a Tizio di aver «tenuto un comportamento non consono» senza specificare data, luogo o fatti precisi. Tizio impugna il licenziamento: il giudice ritiene la contestazione troppo generica e dichiara il licenziamento illegittimo per vizio procedurale.

    Caia – sanzione irrogata prima dei 5 giorni

    Caia riceve la contestazione disciplinare un lunedì mattina e già il giovedì successivo (3 giorni dopo) riceve la lettera di licenziamento. Il termine minimo di 5 giorni non è stato rispettato. Il licenziamento è procedurale­mente illegittimo.

    Sempronio – audizione con il sindacato

    Sempronio riceve la contestazione e chiede un’audizione orale con il delegato sindacale. L’azienda fissa l’audizione, ascolta Sempronio e le sue giustificazioni, poi – ritenendole insufficienti – irroga il licenziamento disciplinare per giusta causa. La procedura è rispettata.

    Domande frequenti

    Il codice disciplinare deve essere sempre affisso?

    Sì. Il codice disciplinare deve essere pubblicato in un luogo accessibile a tutti i dipendenti prima di poter irrogare qualsiasi sanzione. In mancanza, le sanzioni previste non sono applicabili.

    I 5 giorni per la difesa sono lavorativi o di calendario?

    Sono giorni di calendario. Il lavoratore ha almeno 5 giorni dalla ricezione della contestazione per presentare le proprie giustificazioni o richiedere l’audizione.

    Il datore può irrogare il licenziamento prima che scadano i 5 giorni?

    No. Il licenziamento irrogato prima della scadenza del termine di difesa è proceduralmente illegittimo, con conseguenze diverse a seconda del regime applicabile al lavoratore.

    Il lavoratore può farsi assistere da un avvocato all'audizione?

    La legge prevede l’assistenza di un rappresentante sindacale, non necessariamente di un avvocato. Il CCNL o l’accordo aziendale possono ampliare questa facoltà.

    Il datore può aggiungere nuovi addebiti dopo la prima contestazione?

    No. Il principio di immutabilità della contestazione vieta al datore di fondare il licenziamento su fatti diversi da quelli contestati nella lettera disciplinare. Per nuovi fatti occorre una nuova, separata contestazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 731 Codice della Navigazione – Il personale aeronautico

    Art. 731 Codice della Navigazione – Il personale aeronautico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale è previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione. Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:

    a) il personale di volo;

    b) il personale non di volo.

  • Art. 7 ter L. 212/2000 – (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    Art. 7 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.

    2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. ))

  • Art. 6 ter CAD – Indice dei domicili digitali delle pubbliche amminis…

    Art. 6 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.

    1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell' articolo 1, commi 209 , 210 , 211 , 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 .

    2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche , incluso l'elenco di cui all' articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196

    2-bis. L'iscrizione ((nell'Indice di cui al comma 1)) avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo

    6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice ((di cui al medesimo comma 1)) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.

  • Art. 21 D.Lgs. 198/2006

    Art. 21 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 29-septies DPR 445/2000

    Art. 29-septies DPR 445/2000

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    Articolo abrogato

  • Art. 709 Codice della Navigazione – Ostacoli alla navigazione

    Art. 709 Codice della Navigazione – Ostacoli alla navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che , anche in virtù delle loro destinazioni d'uso, interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento. La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea è subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.

  • Art. 28 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione retributiva

    Art. 28 D.Lgs. 198/2006 – Divieto di discriminazione retributiva ( legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

    2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni. articolo precedente articolo successivo

  • Il superminimo individuale: cos’è e si può togliere?

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    Il superminimo è una voce retributiva che supera il minimo tabellare del CCNL e può essere di natura individuale (concordato nel contratto individuale) o collettiva (previsto da accordo aziendale). Il superminimo individuale può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali se non è dichiarato ‘non assorbibile’; quello collettivo segue le regole dell’accordo che lo ha istituito.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Superminimo individuale vs collettivo
    Caratteristica Superminimo individuale Superminimo collettivo
    Fonte Accordo tra datore e singolo lavoratore Accordo aziendale o integrativo
    Forma Di norma nel contratto individuale o lettera di assunzione Contratto collettivo aziendale
    Assorbibilità Assorbibile dagli aumenti CCNL salvo clausola di non assorbibilità Segue le regole dell’accordo istitutivo
    Riduzione/eliminazione Di norma non unilateralmente riducibile; richiede accordo salvo casi specifici Modificabile con accordo collettivo
    Imponibile IRPEF/INPS Sì, concorre alla retribuzione imponibile

    Cos'è il superminimo e perché viene corrisposto

    Il superminimo è una somma aggiuntiva rispetto al minimo tabellare fissato dal CCNL, riconosciuta al lavoratore per meriti particolari, per attrarre o trattenere personale qualificato, o in virtù di accordi individuali. Può essere denominato in busta paga con varie diciture: "superminimo individuale", "assegno ad personam", "elemento distinto della retribuzione". Non va confuso con la retribuzione variabile (es. premi di produzione), che dipende dal raggiungimento di obiettivi.

    L'assorbimento da parte degli aumenti contrattuali

    Il profilo più critico è l’assorbibilità: per orientamento consolidato della giurisprudenza, il superminimo individuale può essere ridotto o azzerato quando il CCNL aumenta il minimo tabellare, salvo che nella lettera di assunzione o in un accordo separato sia espressamente dichiarato "non assorbibile". Il lavoratore deve quindi verificare la propria lettera di assunzione per capire se il superminimo è protetto o no.

    Il datore può eliminarlo unilateralmente?

    In linea generale, il superminimo individuale non può essere eliminato unilateralmente dal datore al di fuori dei meccanismi di assorbimento previsti. Una riduzione arbitraria configurerebbe una modifica peggiorativa del contratto individuale, non consentita ex art. 2103 c.c. (come interpretato dalla giurisprudenza post-Jobs Act). Fanno eccezione le clausole specifiche di accordo e i casi in cui il superminimo è stato concesso a fronte di condizioni che sono venute meno (es. mansioni superiori non più svolte).

    Casi pratici

    Tizio – superminimo assorbito dal rinnovo CCNL

    Tizio riceve un superminimo di 80 € mensili non dichiarato "non assorbibile". Il rinnovo del CCNL porta un aumento di 60 € sul minimo tabellare: il datore assorbe 60 € del superminimo, che scende a 20 €. L’operazione è legittima secondo la giurisprudenza prevalente.

    Caia – superminimo con clausola di non assorbibilità

    Nella lettera di assunzione di Caia il superminimo di 150 € è espressamente dichiarato "non assorbibile e non riassorbibile". A ogni rinnovo CCNL, il suo superminimo rimane invariato: gli aumenti tabellari si sommano alla retribuzione complessiva senza incidere su quella voce.

    Sempronio – datore che tenta la riduzione unilaterale

    Il datore di Sempronio comunica una riduzione del superminimo non giustificata da assorbimento CCNL. Sempronio può contestarla: salvo accordo scritto, la riduzione unilaterale non è consentita. Può rivolgersi al sindacato o proporre ricorso al giudice del lavoro.

    Domande frequenti

    Il superminimo è obbligatorio per legge?

    No. È una voce aggiuntiva rispetto al minimo tabellare del CCNL, che può essere riconosciuta per accordo individuale o collettivo. Non esiste un obbligo di legge generalizzato di corrisponderlo.

    Come faccio a sapere se il mio superminimo è assorbibile?

    Occorre leggere la lettera di assunzione o il contratto individuale: se non c’è alcuna clausola di non assorbibilità, la giurisprudenza prevalente lo considera assorbibile dagli aumenti CCNL.

    Il superminimo entra nel TFR?

    Sì. Essendo parte della retribuzione mensile contrattuale, il superminimo concorre alla retribuzione utile ai fini del TFR, salvo diverse previsioni del CCNL.

    Il datore può ridurre il superminimo per mansioni cambiate?

    Se il superminimo è stato riconosciuto specificamente per lo svolgimento di mansioni superiori o particolari funzioni, e tali mansioni cessano, il datore potrebbe avere argomenti per ridiscuterne l’importo. La questione è tuttavia controversa e dipende dalla formulazione del contratto individuale: è consigliabile verificare con un legale o con il sindacato.

    Cosa devo fare se il datore riduce il superminimo senza accordo?

    Inviare una lettera di contestazione al datore, documentando la voce retributiva originaria. Se la riduzione persiste, è possibile rivolgersi al sindacato, alla Direzione Territoriale del Lavoro o proporre ricorso al giudice del lavoro per ottenere le differenze retributive.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento prevede scatti di anzianità biennali, fino a un massimo di 5 scatti, con importo variabile per livello (indicativamente 18-45 € mensili per scatto). La tredicesima mensilità è erogata entro il 20 dicembre. La quattordicesima non è prevista dal CCNL nazionale, ma può essere introdotta da accordi aziendali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2024, per il triennio 1° aprile 2024 – 31 marzo 2027
    Vigenza
    1° aprile 2024 – 31 marzo 2027. Aumento del trattamento economico complessivo di 232 euro al 4° livello, pari a circa il 13%; i minimi (TEM) crescono di 200 euro in tre tranche: 95 euro dal 1° dicembre 2024, 57 dal 1° gennaio 2026 e 48 dal 1° gennaio 2027. In più 200 euro l’anno di welfare aggiuntivo
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianità biennali indicativi – CCNL Tessile-Abbigliamento
    Livello Importo per scatto (indicativo) Max scatti Importo massimo cumulato
    7° (Quadro) ~45 €/mese 5 ~225 €/mese
    ~38 €/mese 5 ~190 €/mese
    ~32 €/mese 5 ~160 €/mese
    ~27 €/mese 5 ~135 €/mese
    ~22 €/mese 5 ~110 €/mese
    ~20 €/mese 5 ~100 €/mese
    ~18 €/mese 5 ~90 €/mese

    Importi indicativi. Gli scatti esatti vanno verificati sulle tabelle contrattuali vigenti. Gli scatti si computano nella base di calcolo del TFR e della tredicesima.

    Scatti di anzianità: maturazione e riassorbimento

    Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, a prescindere dal livello di inquadramento. Sono previsti fino a 5 scatti massimi, per cui dopo 10 anni di anzianità il lavoratore ha raggiunto il massimo contrattuale degli scatti.

    Gli scatti sono non assorbibili: anche in caso di aumenti tabellari del CCNL o di superminimi, gli scatti maturati restano separati e non possono essere riassorbiti dagli aumenti successivi.

    In caso di passaggio di livello, gli scatti maturati al livello precedente sono sostituiti dagli scatti del nuovo livello, con riconoscimento dell’anzianità già maturata per il calcolo del successivo scatto.

    Tredicesima mensilità

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno, in misura pari alla retribuzione mensile in godimento (minimo tabellare + scatti + superminimi continuativi + indennità continuative).

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno (assunti in corso d’anno, dimessi, licenziati), la tredicesima è corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato: ogni mese intero vale 1/12 della tredicesima piena. La frazione di mese superiore a 15 giorni è computata come mese intero.

    La tredicesima si computa nel TFR (come quota annua già inclusa nella retribuzione utile) e ai fini dell’indennità di preavviso.

    Quattordicesima: accordi aziendali

    Il CCNL Tessile-Abbigliamento nazionale non prevede la quattordicesima mensilità. Tuttavia, alcuni accordi aziendali o integrativi di settore (es. nel distretto pratese o in grandi gruppi della moda) hanno introdotto la quattordicesima, solitamente erogata a giugno-luglio.

    Dove la quattordicesima è prevista da accordo aziendale, si applica la stessa disciplina di maturazione proporzionale della tredicesima.

    Calcolo pratico: retribuzione annua lorda effettiva

    Per calcolare la retribuzione annua lorda effettiva di un lavoratore del tessile, occorre sommare:

    • Minimo tabellare mensile × 12;
    • Tredicesima (1 mensilità piena);
    • Scatti di anzianità maturati × 13 (inclusa tredicesima);
    • Indennità continuative × 13 (es. indennità turno);
    • Premio aziendale (variabile, al lordo).

    Esempio operaio 4° livello, 6 anni anzianità (3 scatti × 27 €), nessuna indennità, nessun premio: (1.750 + 81) × 13 = 23.803 € lordi annui.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima proporzionale per dimissioni a giugno
    Tizio (3° livello) si dimette il 30 giugno. Ha diritto a 6/12 di tredicesima: 1.630 € / 2 = 815 € lordi, liquidati con l’ultima busta paga. Si sommano i ratei di ferie non godute e il TFR maturato.
    Caia – Scatti e cambio di livello
    Caia è al 4° livello da 5 anni (2 scatti × 27 € = 54 €/mese). Viene promossa al 5° livello. Il CCNL riconosce l’anzianità maturata: il terzo scatto del 5° livello scatterà tra un anno (completamento del biennio in corso). Caia percepisce subito il minimo del 5° livello (~1.900 €) + i 2 scatti al valore 5° (~64 € complessivi).
    Sempronio – Scatti dopo 10 anni
    Sempronio (6° livello) ha 10 anni di anzianità: ha raggiunto il 5° scatto (massimo). Incremento scatti totale: 5 × 38 € = 190 € mensili. Retribuzione mensile lorda: 2.050 + 190 = 2.240 €. Su 13 mensilità: circa 29.120 € lordi annui.

    Domande frequenti

    Ogni quanti anni matura lo scatto di anzianità nel CCNL Tessile?
    Ogni 2 anni di servizio continuativo, fino a un massimo di 5 scatti (raggiunti dopo 10 anni).
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio livello?
    No: in caso di passaggio di livello, l’anzianità maturata viene riconosciuta per il calcolo del successivo scatto al nuovo livello, con importo corrispondente al livello superiore.
    La tredicesima è obbligatoria nel tessile?
    Sì, è prevista dal CCNL ed è corrisposta entro il 20 dicembre. La quattordicesima, invece, non è prevista dal contratto nazionale ma può esserlo da accordi aziendali.
    Come si calcola la tredicesima per chi è stato assunto a metà anno?
    In proporzione ai mesi di servizio: ogni mese intero vale 1/12 della tredicesima. La frazione superiore a 15 giorni conta come mese intero.
    Gli scatti si computano nel TFR?
    Sì: gli scatti di anzianità rientrano nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

    Art. 75 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L’Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33. articolo precedente articolo successivo

  • Incremento fondo alimentari: casi pratici comma 6 LB 2026

    Il comma 6 LB 2026 stanzia 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta di un’integrazione marginale ma stabile per il fondo destinato alle finalità indicate dal comma 5, ovvero il sostegno all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari in condizione di disagio economico. Vediamo, con scenari concreti, come questa cifra si traduce in pratica per beneficiari, Comuni, INPS e Parlamento.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il comma 6 non istituisce un nuovo strumento: si limita a rifinanziare in modo aggiuntivo la misura già esistente, comunemente nota come «carta solidale» o «carta dedicata a te», introdotta dall’articolo 1, comma 450 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e successivamente modificata e prorogata dalla legge n. 213/2023 e dai provvedimenti attuativi. La cifra di 2.231.000 euro per anno va letta in coordinato disposto con il comma 5 della stessa legge n. 199/2025, che a sua volta dispone l’incremento principale del fondo.

    In sintesi: il comma 5 alza la dotazione complessiva, il comma 6 vi aggiunge un’ulteriore quota di 2.231.000 euro annui per il biennio 2026-2027. La sommatoria delle due voci forma la disponibilità effettiva su cui INPS e Comuni lavoreranno per il riparto annuale.

    Rapporto con il comma 5: integrazione del fondo

    La tecnica legislativa utilizzata è quella dell’incremento «per relationem»: il legislatore non riscrive la disciplina sostanziale, ma agisce solo sulla copertura finanziaria. Questo comporta due conseguenze operative:

    • i criteri di accesso restano quelli fissati dal D.M. attuativo della misura madre (residenza, ISEE entro la soglia, composizione del nucleo, esclusione di redditi da NASpI/DIS-COLL o pensioni);
    • la quota aggiuntiva confluisce nel medesimo capitolo di bilancio e segue gli stessi tempi di erogazione, evitando duplicazioni amministrative.

    Per il beneficiario non cambia nulla in termini di importo individuale automatico: la carta resta nominativa, prepagata, ricaricata dall’INPS sulla base degli elenchi trasmessi dai Comuni. La differenza la si vede sul numero di nuclei raggiunti o sull’importo unitario, a seconda delle scelte del decreto interministeriale di riparto.

    Riparto, DM e controlli

    L’attuazione concreta del comma 6 passa per tre passaggi:

    1. Decreto interministeriale di riparto tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’economia e Ministero del lavoro. Il DM fissa la quota per Comune sulla base dei residenti e di indicatori di disagio.
    2. Trasmissione INPS degli elenchi nominativi ai Comuni, che individuano i beneficiari secondo i criteri del DM.
    3. Controlli antifrode INPS a campione e a tappeto, con verifica ISEE, anagrafe tributaria e incrocio con altre prestazioni assistenziali.

    La trasparenza verso il Parlamento è garantita da una relazione annuale che il Ministero competente trasmette alle Camere, con il dettaglio delle somme erogate, dei nuclei beneficiari e dei recuperi a seguito di controlli.

    Cinque scenari concreti

    Scenario 1 – Rifinanziamento ad annualità chiuse

    Il Comune di Verona ha esaurito a ottobre 2026 la quota assegnata sul fondo madre del comma 5, perché il numero di nuclei aventi diritto è risultato superiore al previsto. Con l’entrata in vigore del comma 6, il DM di riparto dei 2.231.000 euro aggiuntivi attribuisce a Verona ulteriori 18.400 euro. Il Comune può riaprire la finestra di erogazione per i 92 nuclei rimasti in lista d’attesa, con ricarica media di 200 euro pro capite. Operativamente, la dirigenza dei servizi sociali aggiorna la determina di assegnazione e comunica all’INPS gli elenchi integrativi entro 30 giorni dal DM.

    Scenario 2 – Incremento per un Comune capoluogo

    Il Comune di Bari, capoluogo di città metropolitana, riceve sulla quota base del comma 5 circa 1,2 milioni di euro per il 2026. L’integrazione del comma 6, ripartita pro-quota in base ai residenti ISTAT, porta ulteriori 41.200 euro circa. La somma marginale non basta per ampliare la platea complessiva ma viene destinata, con delibera di Giunta, a coprire i nuclei monoreddito con minori a carico individuati come priorità nel regolamento comunale. Il dirigente del Settore Welfare predispone la modifica del bando interno e la pubblica sull’albo pretorio.

    Scenario 3 – Controllo antifrode INPS con SOS al Comune

    Durante i controlli a campione previsti dal D.M., l’INPS individua per un beneficiario di Genova una difformità tra ISEE dichiarato e patrimonio mobiliare risultante dall’anagrafe tributaria. Il sistema genera una «segnalazione operativa di servizio» (SOS) al Comune, che blocca temporaneamente la carta in attesa di verifica. Il beneficiario riceve comunicazione, può produrre documentazione integrativa entro 30 giorni. Se la difformità è confermata, l’importo già caricato sulla carta viene recuperato secondo le procedure di indebito INPS. La cifra recuperata torna nella disponibilità del fondo e, su input del MEF, può essere riassegnata nel DM successivo.

    Scenario 4 – Rendicontazione tramite ANCI

    L’ANCI, in qualità di interlocutore istituzionale dei Comuni, raccoglie a marzo 2027 i dati di erogazione 2026 da 6.400 Comuni italiani. La piattaforma di rendicontazione, integrata con il portale del Ministero dell’agricoltura, distingue le somme provenienti dal comma 5 e quelle aggiuntive del comma 6. Il rapporto ANCI evidenzia che la quota del comma 6 è stata utilizzata per il 96,8 per cento, con residui di 71.000 euro in Comuni con bassa platea ISEE. I residui rientrano nel fondo per la successiva annualità 2027, secondo il principio di reiscrizione previsto dal D.M.

    Scenario 5 – Trasparenza al Parlamento via relazione

    Entro il 30 giugno 2027, il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette alle Camere la relazione annuale prevista per la misura. La relazione, depositata in Commissione Bilancio e Affari sociali, evidenzia separatamente l’utilizzo dei 2.231.000 euro del comma 6: numero di nuclei beneficiari (circa 11.000 stimati), importo unitario medio (circa 200 euro), Comuni assegnatari, recuperi antifrode (1,8 per cento del totale). Su questi dati i deputati e i senatori possono presentare interrogazioni e emendamenti per la successiva legge di bilancio. Le commissioni possono inoltre richiedere audizioni del Ministro o di rappresentanti INPS e ANCI per approfondire criticità emerse nei territori, ad esempio differenze di copertura tra Nord e Sud o tempi di erogazione anomali. Il ciclo trasparenza-controllo-rifinanziamento rappresenta uno dei tratti qualificanti della misura, e il comma 6 vi si inserisce confermandone la logica.

    Cosa cambia per cittadini e Comuni

    Per il beneficiario il comma 6 non introduce nuovi diritti soggettivi: la carta solidale resta una misura di sostegno discrezionale, contingentata dalle disponibilità di bilancio e selezionata su graduatoria comunale. L’effetto pratico è una probabilità leggermente più alta di rientrare in graduatoria, soprattutto nei Comuni con liste d’attesa, e una tenuta del meccanismo per il biennio 2026-2027.

    Per il Comune aumenta lievemente la quota da gestire e, soprattutto, si conferma l’impianto operativo già sperimentato: predisposizione elenchi, dialogo con INPS, controllo dei requisiti, rendicontazione. Resta cruciale la tempestività nella pubblicazione degli avvisi e nella trasmissione degli elenchi, per evitare slittamenti di cassa che rischiano di far slittare l’erogazione al beneficiario.

    Per l’INPS resta fermo il ruolo di soggetto pagatore e controllore, con verifiche antifrode rafforzate e con la responsabilità della tracciabilità contabile delle somme aggiuntive previste dal comma 6. La logica complessiva è quella di una misura mantenuta in vita con dotazioni progressive, senza un’espansione strutturale ma con un segnale di continuità che permette ai Comuni di pianificare la spesa sociale del biennio.

    Va sottolineato che il comma 6 si inserisce in un quadro più ampio di sostegno al disagio alimentare, dove convivono fondi statali (carta solidale, social card storica, assegno di inclusione per i nuclei con i requisiti), interventi regionali e contributi del Terzo settore (banco alimentare, parrocchie, fondazioni). L’integrazione di 2.231.000 euro va dunque letta come tassello e non come misura autonoma; il suo impatto effettivo dipende dalla capacità dei Comuni di coordinare le diverse fonti e di evitare sovrapposizioni con altre prestazioni assistenziali.

    Norme e fonti

    • Art. 1, comma 6, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026)
    • Art. 1, comma 5, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (incremento principale del fondo)
    • Art. 1, comma 451-bis, L. 29 dicembre 2022, n. 197 (autorizzazione di spesa originaria)
    • Art. 1, commi 450 e seguenti, L. 197/2022 (istituzione fondo carta solidale)
    • L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, commi 199-203 (proroga e modifica misura)
    • D.M. interministeriale Agricoltura-MEF-Lavoro di riparto annuale (atto attuativo)
    • Circolari INPS in materia di controlli antifrode su prestazioni assistenziali

    Domande frequenti

    1. I 2.231.000 euro del comma 6 vanno a tutti i nuclei già beneficiari della carta solidale?

    No, non in automatico. La somma confluisce nel fondo madre e viene ripartita ai Comuni con D.M. Sono i Comuni a individuare in concreto i nuclei, secondo i criteri del decreto interministeriale e dei regolamenti locali; il beneficiario non deve presentare una nuova domanda specifica per la quota del comma 6.

    2. La quota aggiuntiva può essere usata per beni diversi da quelli alimentari?

    No. Il rinvio al comma 5 vincola la destinazione: i fondi del comma 6 servono esclusivamente per le finalità ivi previste, quindi l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (con eventuali estensioni a carburanti o trasporti solo se previste dal D.M. attuativo per quella annualità).

    3. Cosa succede se un Comune non spende interamente la quota assegnata sul comma 6?

    I residui non utilizzati rientrano nel fondo per la successiva annualità o vengono riassegnati ad altri Comuni con maggiore platea, secondo il principio di flessibilità previsto dal D.M. La rendicontazione ANCI e il monitoraggio ministeriale assicurano la tracciabilità di queste movimentazioni.

    4. Chi controlla l’effettivo utilizzo delle somme aggiuntive del comma 6?

    Il controllo è multilivello: INPS effettua i controlli antifrode sui singoli beneficiari; i Comuni rendicontano l’utilizzo all’ANCI e al Ministero; il Parlamento riceve una relazione annuale dettagliata che evidenzia anche l’uso della quota aggiuntiva del comma 6. La Corte dei conti può inoltre svolgere verifiche di legittimità e di regolarità contabile.