- Il collegio dispone la verificazione con ordinanza che individua l'organismo verificatore, formula i quesiti e fissa i termini.
- Il responsabile del compimento delle operazioni è il capo dell'organismo o il suo delegato, se autorizzato dal giudice.
- Il collegio può disporre il pagamento di un anticipo sul compenso all'organismo verificatore.
- A conclusione della verificazione, il presidente liquida il compenso con decreto; il regolamento definitivo delle spese avviene con la sentenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 Codice del Processo Amministrativo — Verificazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.
3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.
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Commento
Ratio e collocazione nel codice
La verificazione è l'istituto istruttorio tipico del processo amministrativo, che lo distingue significativamente dal processo civile. Mentre il giudice civile ricorre prevalentemente alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) affidata a un esperto privato, il giudice amministrativo dispone di uno strumento ulteriore: affidare l'accertamento tecnico a un organismo pubblico, il cui personale è dotato di competenze istituzionali specifiche e di accesso privilegiato alle informazioni settoriali. L'art. 66 c.p.a. regola in modo analitico la procedura di verificazione, dall'ordinanza istitutiva fino alla liquidazione del compenso, configurando un meccanismo processuale autonomo rispetto alla CTU disciplinata dall'art. 67 c.p.a. L'art. 63 comma 4 c.p.a. chiarisce il rapporto gerarchico tra i due strumenti: la verificazione è il mezzo ordinario; la CTU è disposta solo quando essa sia «indispensabile», ovvero quando la verificazione non sia praticabile o sufficiente.
L'ordinanza di verificazione: contenuto e destinatari
Il comma 1 disciplina il contenuto obbligatorio dell'ordinanza con cui il collegio dispone la verificazione. L'ordinanza deve: (i) individuare l'organismo verificatore; (ii) formulare i quesiti; (iii) fissare un termine per il compimento delle operazioni e per il deposito della relazione conclusiva. La scelta dell'organismo verificatore è rimessa alla discrezionalità del collegio, che di norma individua un ente pubblico dotato di competenza tecnica specifica rispetto alla materia del contendere: ad esempio, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per controversie agrarie, il Genio Civile per questioni idrogeologiche, enti pubblici di controllo ambientale per controversie sull'impatto ambientale, e così via. La formulazione dei quesiti è cruciale: essi definiscono il perimetro dell'accertamento tecnico e devono essere precisi, circostanziati e coerenti con i fatti rilevanti per la decisione. Una formulazione lacunosa o eccessivamente generica rischia di produrre una relazione inutilizzabile o parziale. Il comma 1 stabilisce anche che il capo dell'organismo — o il suo delegato, se il giudice ha preventivamente autorizzato la delega — è responsabile del compimento delle operazioni: la responsabilità è pertanto personalizzata e non si disperde nell'anonimato dell'ente.
Comunicazione dell'ordinanza e anticipo sul compenso
Il comma 2 impone alla segreteria di comunicare l'ordinanza all'organismo verificatore: si tratta di un adempimento formale necessario per dare avvio alle operazioni. La comunicazione vale anche come atto di conferimento dell'incarico e come dies a quo per il termine fissato nell'ordinanza. Il comma 3 attribuisce al collegio la facoltà — non l'obbligo — di disporre il pagamento di un anticipo sul compenso all'organismo o al suo delegato. L'anticipo ha la funzione di coprire le spese immediate delle operazioni e di incentivare l'organismo a procedere con sollecitudine. La copertura finanziaria dell'anticipo è a carico provvisorio di una delle parti, con regolamento definitivo nella sentenza, secondo il meccanismo comune alle spese di giustizia.
Liquidazione del compenso e regolamento definitivo delle spese
Il comma 4 disciplina la fase finale del procedimento di verificazione. Terminato il compimento delle operazioni, l'organismo — o il suo delegato — presenta istanza di liquidazione; il presidente del TAR o del Consiglio di Stato liquida il compenso con decreto. Il comma prevede due criteri alternativi per la determinazione del compenso: si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico in materia di spese di giustizia), ovvero, se inferiori, le tariffe eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Il criterio del minimo tra le due tariffe mira a contenere l'onere per le parti e per l'erario. Il decreto di liquidazione ha natura provvisoria: con la sentenza che definisce il giudizio, il collegio regola definitivamente l'onere delle spese di verificazione, attribuendolo alla parte soccombente o ripartendolo secondo il proprio apprezzamento, in analogia con le regole generali sulle spese di giudizio di cui all'art. 26 c.p.a.
Profili pratici: verificazione vs CTU e raccordo con le altre norme
Nella pratica del processo amministrativo, la verificazione è utilizzata in numerose materie: urbanistica (conformità di opere edilizie a norme tecniche), ambiente (accertamento dei livelli di inquinamento), appalti pubblici (verifica della conformità dell'offerta tecnica), pubblico impiego (accertamento dell'idoneità fisica di un dipendente). La scelta tra verificazione e CTU dipende principalmente dalla disponibilità di un organismo pubblico competente e dalla complessità tecnica dell'accertamento: se la questione richiede un esperto privato con specializzazione molto settoriale, la CTU è preferibile. Il raccordo tra l'art. 66 e l'art. 67 c.p.a. (CTU) è fondamentale: quest'ultimo rinvia espressamente all'art. 66 comma 4 per la liquidazione del compenso del consulente d'ufficio, creando un sistema coerente di regole sulle spese tecniche. L'art. 68 c.p.a. regola poi i termini e le modalità comuni a entrambi gli strumenti istruttori.
Casi pratici
Caso 1: Verificazione su conformità edilizia
Tizio impugna al TAR l'ordinanza di demolizione del Comune, contestando che l'opera realizzata rispetti le distanze legali; il collegio, ravvisando la necessità di un accertamento tecnico, emette un'ordinanza ai sensi dell'art. 66 comma 1 c.p.a. nominando il locale Ufficio Tecnico regionale come organismo verificatore, formulando tre quesiti sulla conformità dell'opera alle norme urbanistiche e fissando un termine di sessanta giorni per il deposito della relazione.
Caso 2: Anticipo sul compenso e liquidazione finale
In una controversia ambientale instaurata da Caio contro la Regione per impugnare un'autorizzazione integrata ambientale, il collegio dispone la verificazione affidandola all'ARPA, stabilendo con la stessa ordinanza un anticipo sul compenso di duemila euro posto provvisoriamente a carico del ricorrente; a conclusione delle operazioni, il presidente liquida il compenso definitivo con decreto e, con la sentenza di accoglimento, pone l'intero onere a carico della Regione soccombente.
Caso 3: Responsabilità del delegato dell'organismo verificatore
Sempronio contesta dinanzi al TAR la valutazione tecnica posta a base di un provvedimento di revoca di un contributo agricolo; il collegio individua come organismo verificatore un ente pubblico di settore e autorizza la delega al suo dirigente tecnico, il quale assume la responsabilità personale del compimento di tutte le operazioni ai sensi dell'art. 66 comma 1 c.p.a.
Domande frequenti
Cos'è la verificazione nel processo amministrativo?
È un mezzo istruttorio tipico del processo amministrativo con cui il collegio affida l'accertamento tecnico a un organismo pubblico dotato di competenze specialistiche, disciplinato dall'art. 66 c.p.a.
Qual è la differenza tra verificazione e CTU?
La verificazione (art. 66 c.p.a.) è affidata a un ente pubblico ed è il mezzo ordinario; la CTU (art. 67 c.p.a.) è affidata a un esperto privato e si dispone solo quando la verificazione non sia sufficiente o indispensabile.
Chi paga il compenso dell'organismo verificatore?
L'onere è posto provvisoriamente a carico di una delle parti con l'ordinanza o il decreto di liquidazione; con la sentenza il collegio regola definitivamente le spese, di norma a carico del soccombente.
Cosa succede se l'organismo verificatore non rispetta il termine fissato nell'ordinanza?
Il c.p.a. non prevede sanzioni automatiche, ma il giudice può sollecitare l'organismo, prorogare il termine o, nei casi più gravi, valutare l'eventuale sostituzione con altro organismo o con un CTU.
Le parti possono intervenire nelle operazioni di verificazione?
L'art. 66 non prevede espressamente il contraddittorio tecnico delle parti durante le operazioni, a differenza dell'art. 67 sulla CTU che lo disciplina analiticamente; tuttavia il principio del giusto processo suggerisce che le parti debbano essere messe in condizione di conoscere e contraddire i risultati della relazione.
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