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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Trattazione prioritaria: se la controversia richiede di risolvere una sola questione di diritto e le parti concordano sui fatti, il presidente fissa con priorità l'udienza di discussione.
  • Presupposti cumulativi: unica questione di diritto (anche per rinuncia a motivi o eccezioni) e accordo delle parti sui fatti di causa.
  • Verifica del collegio: se il collegio rileva l'assenza dei presupposti, dispone con ordinanza la prosecuzione con le modalità ordinarie, senza effetti preclusivi sul merito.
  • Economia processuale: l'istituto mira a trattare in via accelerata le cause che, per la loro semplicità fattuale, richiedono solo un chiarimento giuridico.
  • Autonomia delle parti: la convergenza sui fatti e la rinuncia a motivi/eccezioni possono essere raggiunte in qualsiasi fase anteriore alla decisione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 Codice del Processo Amministrativo — Priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Se al fine della decisione della controversia occorre risolvere una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa, il presidente fissa con priorità l’udienza di discussione.

2. Il collegio, se rileva l’insussistenza dei presupposti di cui al comma 1, dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie.

Commento

Ratio e inquadramento

L'art. 72 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) introduce un meccanismo di accelerazione processuale riservato alle controversie in cui la dimensione fattuale non è controversa e occorre risolvere esclusivamente una questione di diritto. La norma riflette una scelta di pragmatismo legislativo: quando le parti sono d'accordo sui fatti — e la loro concordanza non è fortuita ma è il frutto di un esplicito convergere — sarebbe controproducente assoggettare la causa ai tempi ordinari della trattazione, quando il giudice può invece concentrarsi immediatamente sulla questione giuridica e risolverla con priorità.

Il raccordo sistematico è con gli artt. 71, 71-bis e 74 c.p.a.: l'art. 72 si inserisce nel medesimo disegno deflativo, offrendo un percorso accelerato che, diversamente dall'art. 71-bis (che richiede l'istanza di prelievo), può essere attivato anche in assenza di un'espressa urgenza, purché sussistano i presupposti della questione unica e del consensus sui fatti.

I presupposti applicativi

Il comma 1 individua due presupposti cumulativi, entrambi necessari.

Il primo presupposto è che «al fine della decisione della controversia occorra risolvere una singola questione di diritto». Non è sufficiente che vi sia prevalenza di una questione giuridica sulle altre: deve trattarsi dell'unica questione rilevante, nel senso che la sua soluzione è decisiva per la definizione dell'intera controversia. Il legislatore precisa che questa condizione può essere raggiunta «anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni»: le parti possono cioè rinunciare a motivi o eccezioni ulteriori, concentrando volutamente la controversia su un solo punto di diritto, per attivare il meccanismo della priorità. La rinuncia in questione è una rinuncia processuale parziale, che non implica la rinuncia al ricorso: la parte concentra la propria difesa su un solo argomento, abbandonando gli altri.

Il secondo presupposto è che «le parti concordino sui fatti di causa». Non è prevista una forma particolare per questa concordanza: può risultare dalle memorie, dai verbali di udienza o da un atto congiunto depositato nel fascicolo. L'accordo sui fatti non equivale ad ammissione di responsabilità o di illegittimità: le parti possono concordare sulla ricostruzione della sequenza fattuale pur discordando radicalmente sulla sua qualificazione giuridica e sulle conseguenze da trarne.

La verifica del collegio e il contropotere correttivo

Il comma 2 introduce un contropotere del collegio: se il giudice «rileva l'insussistenza dei presupposti di cui al comma 1», dispone con ordinanza che la trattazione della causa prosegua con le modalità ordinarie. Questa previsione è essenziale per evitare che le parti possano artificiosa­mente costruire un accordo sui fatti o una finta rinuncia a motivi con il solo scopo di ottenere la trattazione prioritaria, a danno delle altre cause in ruolo.

Il potere di verifica del collegio è dunque un potere di controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti. Il collegio non può negare la priorità per ragioni di mero carico di ruolo o di opportunità: deve verificare se davvero la controversia si riduca a una sola questione giuridica e se l'accordo sui fatti sia genuino e non simulato. Il provvedimento con cui si dispone la prosecuzione ordinaria è un'ordinanza non definitiva, impugnabile solo congiuntamente alla sentenza finale.

Rapporto con altri meccanismi di accelerazione

L'art. 72 si distingue dall'art. 72-bis c.p.a. (decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione), che è attivato d'ufficio dal presidente quando i ricorsi siano suscettibili di definizione immediata, senza necessità di accordo delle parti sui fatti. La differenza è significativa: l'art. 72 richiede la collaborazione delle parti nel costruire il presupposto della questione unica, mentre l'art. 72-bis è un potere officioso che prescinde da tale accordo.

Va anche distinto dall'art. 71-bis, che richiede l'istanza di prelievo e la completezza dell'istruttoria, ma non postula necessariamente un accordo sui fatti. I due istituti possono, in astratto, concorrere nella stessa causa (una causa in cui vi sia stata istanza di prelievo, accordo sui fatti e questione unica), ma operano su presupposti parzialmente diversi e con procedure distinte.

Profili pratici e valore strategico per le parti

Dal punto di vista dell'avvocatura, l'art. 72 offre uno strumento di particolare interesse strategico nei contenziosi in cui le parti abbiano ragioni per preferire una rapida definizione della sola questione giuridica. Ciò accade frequentemente:

— nei ricorsi contro atti di pianificazione urbanistica, dove i fatti sono spesso documentati e non contestati, e la controversia si riduce alla corretta applicazione di norme tecniche o di pianificazione;

— nei ricorsi in materia di accesso ai documenti (L. 241/1990), dove la fattispecie concreta è quasi sempre chiara e la questione è esclusivamente giuridica (sussistenza del diritto di accesso, qualificazione del documento, prevalenza di interessi contrapposti);

— nei contenziosi su procedure concorsuali o di aggiudicazione, dove i fatti del procedimento sono documentati negli atti amministrativi e la parte contesta esclusivamente la loro qualificazione giuridica.

La strategia di rinunciare a motivi o eccezioni per concentrare la controversia su un'unica questione deve essere valutata attentamente: la rinuncia è processuale, non sostanziale, ma ha riflessi pratici sull'ampiezza del petitum e sulle possibilità di impugnazione in appello.

Casi pratici

Caso 1: Priorità in una controversia di pianificazione urbanistica

Tizio impugna una variante al piano regolatore del Comune, deducendo inizialmente tre motivi di illegittimità. In vista dell'udienza, Tizio e il Comune concordano sui fatti ricostruttivi della procedura di approvazione e Tizio rinuncia a due motivi, concentrando il ricorso sull'unica questione giuridica dell'obbligo di previa acquisizione del parere regionale. Il presidente fissa la causa con priorità ai sensi dell'art. 72 c.p.a.

Caso 2: Rilevazione della mancanza dei presupposti da parte del collegio

Caio deposita un accordo con il Ministero resistente sui fatti e chiede la trattazione prioritaria. Il collegio, in sede di verifica, rileva che il ricorso pone in realtà due questioni giuridiche distinte e non riducibili ad una sola, e che l'accordo sui fatti è parziale. Con ordinanza ai sensi dell'art. 72, comma 2, c.p.a., il collegio dispone la prosecuzione con modalità ordinarie, rinviando la causa al normale ruolo di udienza.

Caso 3: Rinuncia strategica a motivi per ottenere la priorità

Sempronio impugna il diniego di rilascio di un'autorizzazione paesaggistica, allegando inizialmente vizi formali e sostanziali. L'amministrazione non contesta la sequenza fattuale del procedimento. Sempronio rinuncia ai motivi formali, concentrando il ricorso sull'unico motivo sostanziale dell'erronea valutazione dell'impatto paesaggistico. Le parti concordano sui fatti e il presidente fissa la causa con priorità, consentendo una rapida definizione della questione giuridica centrale.

Domande frequenti

Quali sono i presupposti per la trattazione prioritaria ai sensi dell'art. 72 c.p.a.?

Due presupposti cumulativi: la controversia deve richiedere di risolvere una sola questione di diritto (anche per effetto di rinuncia a motivi o eccezioni) e le parti devono concordare sui fatti di causa.

Le parti devono presentare un atto formale di accordo sui fatti?

No. L'accordo può risultare dalle memorie, dai verbali di udienza o da qualsiasi atto processuale da cui emerga in modo non equivoco che la fattispecie concreta non è controversa.

Cosa succede se il collegio non ritiene sussistenti i presupposti?

Il collegio dispone con ordinanza che la trattazione prosegua con le modalità ordinarie; la causa perde la priorità e rientra nel normale ruolo di udienza, senza altri effetti processuali.

La rinuncia a motivi per ottenere la priorità è definitiva?

Sì. La rinuncia processuale ai motivi o alle eccezioni è un atto processuale tipico e produce effetti preclusivi; la parte non può reintrodurre i motivi rinunciati in un momento successivo.

Qual è la differenza tra l'art. 72 e l'art. 72-bis c.p.a.?

L'art. 72 richiede l'accordo delle parti sui fatti e la questione unica; l'art. 72-bis è un potere officioso del presidente che può intervenire quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, indipendentemente dall'accordo tra le parti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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