← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di eccezionale gravità e urgenza, il soggetto legittimato può chiedere misure interinali ante causam al presidente del TAR competente, anche prima di notificare il ricorso di merito.
  • L'istanza deve essere notificata con le forme del ricorso e il presidente provvede sentite le parti ove necessario, omessa ogni altra formalità.
  • Il provvedimento di accoglimento perde efficacia se entro quindici giorni non viene notificato il ricorso con domanda cautelare e depositato nei successivi cinque giorni.
  • In ogni caso la misura ante causam decade entro sessanta giorni dalla sua emissione, e solo le misure confermate in corso di causa restano efficaci.
  • Il decreto che rigetta l'istanza non è impugnabile, ma la domanda può essere riproposta dopo l'inizio del giudizio di merito nelle forme ordinarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 61 Codice del Processo Amministrativo — Misure cautelari anteriori alla causa

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

2. L’istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all’articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

3. L’incompetenza del giudice è rilevabile d’ufficio.

4. Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 61 del codice del processo amministrativo disciplina le misure cautelari anteriori alla causa — comunemente dette ante causam — ossia quelle richieste prima ancora che il ricorso di merito venga proposto. Si tratta di uno strumento residuale ed eccezionale, concepito per situazioni in cui neanche la relativa celerità del decreto presidenziale inaudita altera parte (art. 56 c.p.a.) sarebbe sufficiente: l'urgenza deve essere così intensa da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la contemporanea proposizione della domanda cautelare con decreto. La norma rispecchia il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.), garantendo che nessuna situazione giuridica soggettiva rimanga priva di tutela per ragioni di ordine tecnico-processuale, quando il pericolo imminente richiederebbe un intervento immediato.

Presupposti e procedimento

Il comma 1 richiede la sussistenza di «eccezionale gravità e urgenza», una formula più stringente rispetto al semplice «pericolo nel ritardo» richiesto per le ordinanze cautelari ordinarie. Non basta un danno grave e irreparabile: occorre che la situazione non tolleri neppure il tempo necessario per notificare il ricorso e depositare la domanda cautelare contestuale. Il soggetto legittimato è colui che sarebbe abilitato a proporre il ricorso di merito, ossia il titolare di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo devoluto alla giurisdizione amministrativa. L'istanza si propone al presidente del TAR competente per il giudizio — o a un magistrato delegato — con le forme prescritte per la notificazione del ricorso. Il presidente, accertato il perfezionamento della notificazione, provvede sull'istanza sentite le parti ove necessario, omessa ogni altra formalità: la celerità è dunque massima. La notificazione può essere effettuata anche a mezzo fax dal difensore, il che amplia ulteriormente le possibilità di intervento urgente. In via ulteriore residuale, qualora l'esigenza cautelare non consenta neppure l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può provvedere comunque, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme dell'art. 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

Regime del provvedimento di rigetto

Il comma 4 stabilisce che il decreto che rigetta l'istanza ante causam non è impugnabile. Si tratta di una scelta legislativa coerente con la natura provvisoria e interinale del rimedio: il rigetto non impedisce alla parte di riproporre la domanda cautelare dopo l'inizio del giudizio di merito, nelle forme ordinarie degli artt. 55 e 56 c.p.a. L'inimpugnabilità serve a evitare che si inneschi un contenzioso incidentale sull'istanza ante causam, che vanificherebbe la rapidità dell'istituto. La parte che si vede respinto il decreto presidenziale dovrà quindi procedere con la notificazione del ricorso principale e, contestualmente, proporre domanda cautelare in corso di causa.

Regime del provvedimento di accoglimento: efficacia e decadenza

Il comma 5 è la parte più articolata della norma e disciplina gli effetti del provvedimento di accoglimento. Anzitutto, il richiedente deve notificare il decreto alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Se dagli effetti del decreto possono derivare conseguenze irreversibili, il presidente può condizionarne la concessione alla prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione. Il meccanismo di decadenza è duplice: la misura perde efficacia se entro quindici giorni dalla sua emanazione non viene notificato il ricorso con la domanda cautelare, oppure se nei successivi cinque giorni non viene depositato con istanza di fissazione di udienza. Anche qualora questi adempimenti siano rispettati, la misura ante causam cessa comunque di produrre effetti decorsi sessanta giorni dalla sua emissione, a meno che non sia nel frattempo confermata o sostituita da una misura cautelare in corso di causa. Il decreto di accoglimento non è appellabile, ma è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte, previamente notificata, fino a quando conserva efficacia. L'incompetenza del giudice, ai sensi del comma 3, è rilevabile d'ufficio.

Inapplicabilità in appello e profili pratici

Il comma 7 esclude espressamente l'applicabilità dell'art. 61 nei giudizi in grado di appello: le misure ante causam sono uno strumento del primo grado. Nel giudizio d'appello davanti al Consiglio di Stato, ove si ponga un'analoga esigenza di urgenza estrema, si applicano le norme sull'appello cautelare (art. 62) e le disposizioni generali sulla fase cautelare nel giudizio di appello. Dal punto di vista operativo, il ricorso all'art. 61 è statisticamente raro proprio per la severità del requisito dell'eccezionale urgenza: nella grande maggioranza dei casi, il difensore riesce a notificare contestualmente ricorso e domanda cautelare, attivando il procedimento ordinario. L'art. 61 è peraltro uno strumento prezioso in materie come gli appalti urgenti, i provvedimenti di sospensione o revoca di licenze con immediata esecutività, le misure di demolizione con esecuzione immediata, oppure in tutti i casi in cui un'azione amministrativa immediata e irreversibile minacci di produrre danni definitivi prima che il giudice possa intervenire nelle forme ordinarie.

Casi pratici

Caso 1: Sospensione urgente ante causam di un'ordinanza di demolizione

Tizio riceve alle 17:00 del venerdì un'ordinanza di demolizione di un manufatto con termine di esecuzione fissato per il lunedì mattina; impossibilitato a notificare il ricorso nei tempi tecnici necessari, il suo difensore presenta al presidente del TAR un'istanza ex art. 61 c.p.a. notificata via fax al Comune, ottenendo entro poche ore un decreto presidenziale che sospende l'esecuzione e assegnando termine per la notifica del ricorso principale.

Caso 2: Cauzione come condizione della misura ante causam

Caio chiede misure interinali ante causam per bloccare l'aggiudicazione definitiva di un appalto in corso di firma del contratto; il presidente, ravvisando che l'eventuale esecuzione del provvedimento cautelare potrebbe causare effetti irreversibili anche per la parte resistente, concede la misura condizionandola alla prestazione da parte di Caio di una fideiussione bancaria a favore della stazione appaltante.

Caso 3: Decadenza per mancata notifica del ricorso nel termine

Sempronio ottiene un decreto presidenziale ante causam che sospende la revoca di un'autorizzazione commerciale, ma per difficoltà organizzative del suo studio legale non riesce a notificare il ricorso principale entro i quindici giorni prescritti; la misura decade automaticamente per legge, e Sempronio è costretto a rivolgersi nuovamente al TAR nelle forme ordinarie non appena il ricorso viene notificato.

Domande frequenti

Quando si può chiedere una misura cautelare ante causam?

Solo in caso di eccezionale gravità e urgenza tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso. È un rimedio residuale, più stringente rispetto alla semplice urgenza richiesta per le misure cautelari ordinarie.

Quanti giorni ho per notificare il ricorso dopo il decreto ante causam?

Entro quindici giorni dalla concessione del decreto devi notificare il ricorso con domanda cautelare, e nei successivi cinque giorni depositarlo con istanza di fissazione udienza. Altrimenti la misura decade.

Il decreto presidenziale ante causam è appellabile al Consiglio di Stato?

No. Il decreto di accoglimento non è appellabile, ma è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte. Il decreto di rigetto non è impugnabile, ma la domanda può essere riproposta in corso di causa.

La misura ante causam dura indefinitamente se non viene revocata?

No. In ogni caso decade dopo sessanta giorni dall'emissione. Dopodiché restano efficaci solo le misure cautelari confermate o adottate in corso di causa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.