Autore: Andrea Marton

  • Art. 5 D.Lgs. 175/2016 – Oneri di motivazione analitica

    Art. 5 D.Lgs. 175/2016 – Oneri di motivazione analitica

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

    2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

    3. L’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta… all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’ articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

    4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 773 Codice della Navigazione – Libri dell’aeromobile

    Art. 773 Codice della Navigazione – Libri dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, nonché del quaderno tecnico di bordo, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.

  • Art. 70 Reg. (UE) 2023/1114 – Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

    Art. 70 Reg. (UE) 2023/1114 – Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che detengono cripto-attività appartenenti a clienti o i mezzi di accesso a tali cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti, in particolare in caso di insolvenza del prestatore di servizi per le cripto-attività, e per prevenire l’uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio.

    2. Qualora i loro modelli di business o i servizi per le cripto-attività richiedano la detenzione di fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività adottano disposizioni adeguate per tutelare i diritti di titolarità dei clienti e prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio.

    3. Entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno in cui sono stati ricevuti i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica, i prestatori di servizi per le cripto-attività depositano tali fondi presso un ente creditizio una banca centrale. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano tutte le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti diversi dai token di moneta elettronica detenuti presso un ente creditizio o una banca centrale siano detenuti in un conto distinto da quelli utilizzati per detenere fondi appartenenti ai prestatori di servizi per le cripto-attività.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività possono prestare essi stessi, o tramite terzi, servizi di pagamento connessi al servizio per le cripto-attività che offrono, a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attività stesso, o il soggetto terzo, sia autorizzato a prestare tali servizi a norma della direttiva (UE) 2015/2366. Qualora siano prestati servizi di pagamento, i prestatori di servizi per le cripto-attività informano i rispettivi clienti di tutti gli elementi seguenti:

    a) la natura nonché i termini e le condizioni di tali servizi, fornendo riferimenti al diritto nazionale applicabile e ai diritti dei clienti;

    b) se tali servizi sono offerti direttamente da essi o da terzi.

    5. I paragrafi 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai prestatori di servizi per le cripto-attività che sono istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento o enti creditizi.

  • Definizioni TU Sicurezza: casi pratici art. 2 D.Lgs. 81/2008

    L’art. 2 T.U. Sicurezza e’ il glossario che apre il D.Lgs. 81/2008 e che, in pratica, decide chi risponde di che cosa quando in azienda accade un infortunio o quando l’ispettore ASL bussa alla porta. Datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, RLS, medico competente: dietro ogni etichetta c’e’ una responsabilita’ precisa, spesso penalmente rilevante. Questa pagina raccoglie casi concreti per capire come queste definizioni vivono nei luoghi reali (SRL manifatturiera, cantiere, distacco, cooperativa, tirocinio).

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e’ il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’art. 2 T.U. Sicurezza raccoglie in un unico elenco le definizioni che il legislatore utilizza poi negli oltre 300 articoli successivi: dalla figura del datore di lavoro a quella del lavoratore, dai concetti tecnici di pericolo e rischio fino alla valutazione, alla prevenzione e alla protezione.

    La logica e’ rigorosa: il T.U. non guarda al titolo formale (amministratore, capo reparto, socio), bensi’ al ruolo sostanziale. Chi organizza e ha poteri di spesa e’ datore di lavoro anche se nel contratto figura come “responsabile di stabilimento”; chi controlla i lavoratori sul campo e’ preposto anche senza inquadramento da quadro. L’art. 2 va letto con l’art. 299 (esercizio di fatto), che estende le responsabilita’ a chi agisce come DL, dirigente o preposto senza investitura formale.

    Da queste definizioni discendono obblighi diversi e non delegabili nel loro nucleo: il datore di lavoro non puo’ delegare la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP (art. 17), il dirigente attua le direttive ricevute, il preposto vigila in tempo reale (art. 19), il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri (art. 20).

    Le figure chiave: DL, dirigente, preposto

    Il datore di lavoro e’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione, ha la responsabilita’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle societa’ di capitali e’ di norma l’amministratore unico o il legale rappresentante; nelle realta’ complesse puo’ essere il direttore di stabilimento, se gli e’ stata attribuita autonomia gestionale e budget.

    Il dirigente e’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attivita’ lavorativa e vigilando su di essa. Tipico esempio: il direttore di produzione che riceve dal CEO le politiche di sicurezza e le traduce in procedure operative per i reparti.

    Il preposto e’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attivita’ lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Capisquadra, capireparto, capoturno, capocantiere sono i preposti tipici.

    Lavoratore, RSPP, RLS, medico competente

    Il lavoratore e’ la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita’ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o di societa’, anche di fatto; l’associato in partecipazione; il tirocinante e il soggetto in alternanza scuola-lavoro; il volontario di Protezione Civile e dei VVF nei limiti di legge.

    Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e’ la persona designata dal datore di lavoro, in possesso delle capacita’ e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, per coordinare il servizio interno o esterno di prevenzione. Non e’ un consulente qualsiasi: ha compiti tipizzati (individuare i fattori di rischio, elaborare misure preventive, proporre programmi di informazione e formazione) e deve essere effettivamente messo in condizione di operare.

    Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e’ eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli sulle questioni di salute e sicurezza. Puo’ essere aziendale, territoriale o di sito produttivo. Il medico competente e’ il medico in possesso dei titoli e requisiti dell’art. 38, che collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria.

    Caso 1 – SRL manifatturiera: chi e’ il datore di lavoro?

    Alfa Componenti S.r.l. produce minuteria metallica con 42 dipendenti. Il consiglio di amministrazione e’ composto da tre membri; uno solo, Tizio, ha procura per atti di ordinaria amministrazione, gestione del personale e poteri di spesa fino a 100.000 euro. Gli altri due si occupano di finanza e commerciale.

    Inquadramento: ai sensi dell’art. 2 T.U. Sicurezza il datore di lavoro e’ Tizio, perche’ e’ lui ad avere la responsabilita’ organizzativa effettiva e i poteri di spesa. Spetta a Tizio nominare il RSPP, redigere il DVR, designare gli addetti emergenze e firmare la delega di funzioni se vuole trasferire parte degli obblighi al direttore di stabilimento. Gli altri amministratori, privi di poteri operativi sulla produzione, non rispondono a titolo di datore di lavoro per la sicurezza, salvo prova di un esercizio di fatto.

    Caso 2 – Preposto in cantiere edile

    Beta Costruzioni S.r.l. opera in un cantiere stradale. Il capocantiere Caio coordina ogni giorno sei operai, distribuisce i compiti, controlla l’uso dei DPI e ferma le lavorazioni se nota condizioni pericolose. Non ha potere di spesa ne’ di assunzione; segue le direttive del direttore tecnico.

    Inquadramento: Caio e’ preposto, non dirigente. La sua responsabilita’ ex art. 19 e’ chiara: sovrintendere e vigilare, intervenire in caso di non conformita’, segnalare carenze a chi sta sopra di lui. Se un operaio sale su un’impalcatura senza imbracatura e Caio lo vede e non interviene, risponde penalmente. Dopo il D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021) la sua individuazione e’ obbligatoria e formalizzata, e la formazione specifica e’ rafforzata.

    Caso 3 – Lavoratore in distacco

    Gamma S.p.A. distacca per sei mesi il tecnico Sempronio presso Delta S.r.l. per un progetto di automazione. Sempronio resta dipendente di Gamma, ma lavora ogni giorno nei reparti di Delta usando macchinari di Delta.

    Inquadramento: Sempronio e’ lavoratore sia ai fini del T.U. sia presso il distaccatario. Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico di Delta (distaccataria), ad eccezione dell’obbligo di informarlo e formarlo sui rischi tipici della propria mansione, che resta in capo a Gamma (distaccante). Delta deve aggiornare il proprio DVR considerando la presenza di Sempronio e dotarlo dei DPI necessari per le lavorazioni svolte nei suoi reparti.

    Caso 4 – Socio di cooperativa equiparato

    Cooperativa Logistica Epsilon ha 30 soci lavoratori che effettuano facchinaggio in magazzino. Non c’e’ contratto di lavoro subordinato classico: i soci percepiscono un ristorno e un anticipo mensile.

    Inquadramento: ciascun socio lavoratore e’ lavoratore ai sensi dell’art. 2 T.U. Sicurezza. La cooperativa, come datore di lavoro, deve redigere il DVR, fornire DPI, attivare la sorveglianza sanitaria del medico competente, organizzare la formazione (generale + specifica in base al rischio dell’attivita’) e nominare il RSPP. La forma cooperativistica non riduce gli obblighi: il T.U. guarda alla sostanza della prestazione, non al titolo giuridico.

    Caso 5 – Tirocinante in stage curriculare

    Zeta S.r.l. ospita per tre mesi una tirocinante, studentessa universitaria, in un ufficio amministrativo videoterminalista per circa 25 ore settimanali.

    Inquadramento: la tirocinante e’ equiparata a lavoratore. Zeta deve: includerla nel computo dei lavoratori ai fini dei rischi videoterminale; informarla e formarla sui rischi specifici (postura, illuminazione, pause); valutare se la durata e l’orario fanno scattare la sorveglianza sanitaria del medico competente (visita preassuntiva e periodica); fornire una postazione conforme. Il fatto che lo stage sia gratuito non rileva: la definizione di lavoratore copre espressamente chi presta attivita’ “al solo fine di apprendere un mestiere”.

    Quando e come applicare

    Prima di redigere o aggiornare il DVR, conviene costruire un “organigramma della sicurezza” che applichi concretamente le definizioni dell’art. 2 T.U. Sicurezza alla propria realta’. La sequenza pratica e’ questa:

    1. Identificare il datore di lavoro: chi ha poteri decisionali e di spesa? Se ci sono piu’ unita’ produttive autonome, ci possono essere piu’ datori di lavoro distinti.
    2. Mappare dirigenti e preposti: chi attua le politiche di sicurezza? Chi vigila in tempo reale sui lavoratori? Le posizioni vanno formalizzate (lettere di incarico, organigramma firmato) e i preposti vanno effettivamente formati.
    3. Censire tutti i lavoratori in senso ampio: dipendenti, soci, collaboratori, tirocinanti, lavoratori in somministrazione, volontari. Per ciascuno verificare obblighi formativi e sorveglianza sanitaria.
    4. Nominare RSPP e medico competente dove richiesto, verificando i requisiti dell’art. 32 e dell’art. 38.
    5. Indire le elezioni del RLS (o richiederlo a livello territoriale nelle aziende sotto i 15 dipendenti che non lo eleggono internamente).
    6. Documentare: la responsabilita’ segue la realta’ organizzativa, non solo la carta, ma in caso di ispezione o infortunio i documenti fanno la differenza tra l’archiviazione e il rinvio a giudizio.

    Un errore frequente per il datore di lavoro e’ confondere la delega di funzioni (art. 16) con la mera assegnazione di compiti operativi: la delega trasferisce responsabilita’ penali solo se rispetta tutti i requisiti di forma e sostanza (atto scritto con data certa, accettazione, autonomia, idoneita’ del delegato). Un altro errore e’ non aggiornare l’organigramma quando l’azienda cresce o si riorganizza: una promozione interna puo’ trasformare un lavoratore in preposto senza che nessuno lo metta nero su bianco.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.Lgs. 81/2008 – Definizioni (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, RSPP, ASPP, medico competente, RLS, ecc.)
    • Art. 1 D.Lgs. 81/2008 – Finalita’ e ambito di applicazione del Testo Unico.
    • Art. 17 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi e nomina del RSPP).
    • Art. 18 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
    • Art. 19 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi del preposto.
    • Art. 20 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori.
    • Art. 299 D.Lgs. 81/2008 – Esercizio di fatto di poteri direttivi.
    • D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021 – Rafforzamento del ruolo del preposto e formazione.

    Domande frequenti

    Un amministratore di SRL e’ sempre datore di lavoro ai fini della sicurezza?

    Non automaticamente. La qualifica di datore di lavoro segue la titolarita’ dei poteri decisionali e di spesa. Se in un CdA solo uno degli amministratori ha la procura e la responsabilita’ organizzativa, e’ lui il datore di lavoro. Negli altri casi puo’ essere identificato l’amministratore delegato o il legale rappresentante. In assenza di indicazioni precise, la responsabilita’ tende a ricadere sull’organo gestorio nel suo complesso.

    Un capoturno senza nomina formale e’ preposto?

    Si’, se di fatto sovrintende all’attivita’ e controlla i lavoratori. L’art. 299 estende le responsabilita’ del preposto a chi esercita concretamente quei poteri, anche senza investitura scritta. La nomina formale serve a regolarizzare il rapporto, ma la responsabilita’ nasce dall’attivita’ svolta.

    Un tirocinante e’ lavoratore anche se non e’ retribuito?

    Si’. La definizione di lavoratore dell’art. 2 T.U. Sicurezza include espressamente chi svolge attivita’ “con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”. Tirocinanti, stagisti e studenti in alternanza vanno informati, formati, dotati di DPI e, se previsto dal rischio, sottoposti a sorveglianza sanitaria.

    Il RSPP puo’ essere esterno all’azienda?

    Si’, ma a condizioni precise. Il datore di lavoro puo’ affidare il servizio di prevenzione e protezione a un professionista esterno se in azienda mancano persone con i requisiti dell’art. 32 oppure se la natura dell’attivita’ lo richiede. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio aziende industriali con oltre 200 dipendenti, centrali termoelettriche, strutture sanitarie con oltre 50 dipendenti) il servizio deve essere organizzato internamente.

  • Cessione del quinto dello stipendio: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    La cessione del quinto è una forma di prestito personale rimborsabile mediante trattenuta diretta sullo stipendio, nel limite massimo di un quinto (20%) dello stipendio netto mensile. Disponibile per dipendenti pubblici e privati e per i pensionati, richiede il consenso scritto del lavoratore e la comunicazione al datore di lavoro che diventa sostituto.

    Riferimento normativo

    D.P.R. 180/1950

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    Tabella riepilogativa

    Cessione del quinto: caratteristiche principali (D.P.R. 180/1950)
    Aspetto Regola
    Trattenuta massima 1/5 (20%) dello stipendio netto mensile
    Durata massima 120 rate mensili (10 anni)
    Doppia cessione Consentita: cessione + delega di pagamento = max 2/5 netto
    Chi può accedere Dipendenti pubblici, dipendenti privati con contratto stabile, pensionati
    Consenso Atto scritto del lavoratore; comunicazione obbligatoria al datore
    TFR a garanzia Il TFR maturato funge da garanzia residua per l’ente finanziatore

    Il meccanismo: chi paga chi

    Con la cessione del quinto il lavoratore cede a un istituto finanziario autorizzato il diritto a ricevere una quota dello stipendio, nel limite del 20% del netto. Il datore di lavoro trattiene la rata direttamente dalla busta paga e la versa al finanziatore, diventando sostituto. Il lavoratore riceve il prestito in un’unica soluzione.

    Doppia cessione: cessione + delega

    La legge consente di affiancare alla cessione del quinto una delega di pagamento (secondo quinto), portando così la trattenuta complessiva fino al 40% del netto. La delega è facoltativa e richiede il consenso del datore di lavoro, che non è obbligato ad accettarla.

    Estinzione anticipata e cambio datore

    Il lavoratore può estinguere anticipatamente il prestito, con riduzione degli interessi residui. In caso di licenziamento o dimissioni il debito residuo è saldato prioritariamente dal TFR maturato, che funge da garanzia. Se il TFR è insufficiente, interviene la polizza assicurativa obbligatoria stipulata dall’istituto finanziatore.

    Casi pratici

    Tizio – stipendio netto 1.400 €, cessione base

    Tizio ha un netto di 1.400 € mensili. La trattenuta massima per la cessione del quinto è 280 € (1.400 ÷ 5). Il prestito richiesto determinerà il numero di rate entro il limite di 120.

    Caia – doppia cessione per esigenze straordinarie

    Caia, dipendente pubblica con netto 1.800 €, ha già una cessione da 360 €. Chiede anche la delega di pagamento: il datore accetta e la trattenuta totale sale a 720 € (2 × 360 €), pari al 40% del netto, limite massimo consentito.

    Sempronio – licenziamento prima della fine del piano

    Sempronio viene licenziato con 30 rate ancora da pagare. Il datore versa il TFR maturato (8.000 €) all’istituto finanziatore a copertura del debito residuo (6.200 €). Il saldo positivo di 1.800 € è corrisposto a Sempronio.

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo della trattenuta per la cessione del quinto?

    La trattenuta non può superare il 20% dello stipendio netto mensile (un quinto). Con la delega di pagamento aggiuntiva si può arrivare al 40% del netto.

    Il datore di lavoro può rifiutare la cessione del quinto?

    No: il datore è obbligato ad applicare la trattenuta e a versarla al finanziatore una volta ricevuta la comunicazione. Può invece rifiutare la delega di pagamento (secondo quinto), che è facoltativa.

    Cosa succede al debito se cambio lavoro?

    Il prestito non si estingue automaticamente. Il nuovo datore subentrerà nella trattenuta; se il nuovo stipendio è inferiore, le rate saranno ricalcolate o si potrà rinegoziare con l’istituto.

    La cessione del quinto è disponibile per i dipendenti privati?

    Sì, anche i dipendenti privati con contratto a tempo indeterminato possono accedere alla cessione del quinto. L’anzianità aziendale e la stabilità del contratto sono criteri valutati dall’istituto finanziatore.

    Si può estinguere la cessione del quinto in anticipo?

    Sì. Il lavoratore può estinguere anticipatamente il prestito, recuperando parte degli interessi non ancora maturati. Le modalità e i costi di estinzione devono essere indicati nel contratto di finanziamento.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 18 D.Lgs. 74/2000 – Competenza per territorio

    Art. 18 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Competenza per territorio

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell' articolo 8 del codice di procedura penale , è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

    3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall' articolo 335 del codice di procedura penale . Note all'art. 18: – Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente: "Art. 8 (Regole generali). –

    1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.

    2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

    3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

    4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto". "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".

  • Formazione personale PA e SNA: casi pratici art. 7-bis TUPI

    L’art. 7-bis TUPI (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) disciplinava la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e il ruolo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. La norma e’ stata abrogata dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che ha riordinato l’intero sistema della formazione dei dipendenti pubblici, concentrandolo presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Capire la disciplina previgente serve comunque: molti regolamenti interni, contratti collettivi e atti di programmazione (PIAO) richiamano ancora il vecchio art. 7-bis TUPI o ne riproducono la logica, e diverse controversie pendenti riguardano periodi in cui la norma era in vigore. Per il dipendente PA e per il dirigente, la formazione non e’ piu’ una facolta’ marginale ma una leva di carriera, di responsabilita’ e di legittimita’ della spesa pubblica.

    Quadro abrogativo: cosa e’ cambiato dal 2013

    Prima del 2013 l’art. 7-bis TUPI imponeva alle amministrazioni statali di destinare almeno l’1% della spesa complessiva per il personale alla formazione, da svolgersi in via prioritaria presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) e le scuole di settore. Il D.P.R. 70/2013 ha riscritto l’architettura: la SSPA e’ confluita nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), e’ stato istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione e sono stati ridefiniti programmi, modalita’ di accesso e obblighi delle amministrazioni. L’attuale fonte primaria della formazione PA e’ quindi il D.P.R. 70/2013 letto insieme all’art. 7 TUPI sulla gestione delle risorse umane e all’art. 8 TUPI sul trattamento economico.

    Disciplina previgente vs disciplina attuale

    Sotto il regime previgente l’obbligo formativo era diffuso ma poco vincolante: l’1% della spesa per il personale era un tetto programmatico, raramente sanzionato. La Scuola superiore della pubblica amministrazione fungeva da hub centrale, ma le singole amministrazioni potevano organizzare percorsi propri con margini di discrezionalita’ ampi e tracciamento limitato. Con il D.P.R. 70/2013 e poi con il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (cd. decreto reclutamento PNRR), la formazione e’ diventata obbligatoria, programmata nel Piano integrato di attivita’ e organizzazione (PIAO) e correlata alla valutazione della performance e al riconoscimento di progressioni economiche. La SNA e’ l’unica scuola statale di riferimento; le amministrazioni possono comunque convenzionarsi con universita’ e altri enti formativi accreditati. Per il dirigente, in particolare, il rifiuto immotivato di partecipare ai percorsi previsti puo’ integrare inadempimento agli obblighi gestionali.

    PIAO e formazione obbligatoria

    Il Piano integrato di attivita’ e organizzazione, introdotto dall’art. 6 D.L. 80/2021, contiene la sezione “valore pubblico, performance e anticorruzione” e quella su “organizzazione e capitale umano”, dove va indicato il fabbisogno formativo del personale, i percorsi obbligatori e i destinatari. Le amministrazioni inadempienti rischiano il blocco delle assunzioni e dei meccanismi premiali. La SNA pubblica annualmente il catalogo dei corsi obbligatori per dirigenti e funzionari, dalla cybersicurezza alla gestione PNRR, dal procurement digitale alla valutazione della performance. Il dipendente PA che frequenta corsi obbligatori vede riconosciuti crediti formativi spendibili nella progressione economica orizzontale e, per il dirigente, nell’accesso a fasce superiori.

    Casi pratici

    Caso 1 – Dirigente in formazione obbligatoria

    Una dirigente di seconda fascia di un ministero viene inserita nel programma SNA “Leadership pubblica per il PNRR” (12 giornate non consecutive). Il PIAO la individua come destinataria, l’amministrazione concede il distacco e copre la quota di iscrizione. La partecipazione e’ considerata servizio a tutti gli effetti, con conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio. Il mancato superamento del test finale non determina sanzioni dirette, ma incide sulla scheda di valutazione annuale e puo’ precludere l’accesso a incarichi dirigenziali di livello superiore. Il previgente art. 7-bis TUPI prevedeva un meccanismo analogo ma meno strutturato: la mancata frequenza era priva di conseguenze concrete.

    Caso 2 – Corso SNA per neoassunti

    Un Comune capoluogo assume 30 funzionari amministrativi vincitori di concorso PNRR. Il D.P.R. 70/2013 impone un percorso formativo iniziale obbligatorio. La SNA eroga un modulo base di 80 ore (diritto amministrativo, contabilita’ pubblica, anticorruzione, digitalizzazione) entro i primi sei mesi. Il superamento e’ condizione per il completamento del periodo di prova. Sotto il vecchio art. 7-bis TUPI l’obbligo era genericamente previsto ma rimesso alle singole amministrazioni; oggi e’ standardizzato a livello nazionale e tracciato sul portale SNA.

    Caso 3 – Aggiornamento amministrativo dei dipendenti

    Una ASL pianifica nel PIAO 2026 un percorso di aggiornamento sul nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per 120 dipendenti dell’area acquisti. L’aggiornamento si svolge in modalita’ blended: 16 ore online sulla piattaforma SNA, 8 ore in presenza con docenti universitari convenzionati. La spesa rientra nel budget formazione (oggi non piu’ soggetto al tetto storico dell’1%, sostituito da indicatori di efficacia). Il previgente art. 7-bis TUPI avrebbe richiesto comunque di privilegiare la SSPA, ma con margini di flessibilita’ meno tracciabili.

    Caso 4 – Formazione PNRR e capacita’ amministrativa

    Un Comune medio (45.000 abitanti) e’ titolare di interventi PNRR per 18 milioni di euro. Il D.L. 80/2021 e i decreti attuativi prevedono percorsi specifici della SNA sulla gestione dei fondi europei, sulla rendicontazione e sui controlli. Sei funzionari vengono iscritti al corso “Project management PNRR” (40 ore). La frequenza e’ rendicontata come spesa ammissibile a carico della quota “capacity building” del progetto. La mancata partecipazione del Responsabile Unico del Procedimento puo’ incidere sulla validita’ dell’accreditamento del soggetto attuatore. La logica del previgente art. 7-bis TUPI non prevedeva uno strumento equivalente: la connessione tra formazione e gestione di fondi nazionali/europei e’ frutto della riforma del 2021.

    Caso 5 – Controllo della Corte dei conti sui costi della formazione

    La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti analizza i rendiconti di un ente pubblico non economico, rilevando che nel triennio 2018-2020 la spesa formativa era stata gonfiata con corsi affidati senza gara a una societa’ privata, in spregio sia all’art. 7-bis TUPI vigente all’epoca sia alle regole del D.P.R. 70/2013 sull’accreditamento. La Sezione segnala alla Procura regionale possibili profili di danno erariale per circa 180.000 euro. Nel giudizio di responsabilita’ il giudice contabile valuta sia la violazione delle regole sull’evidenza pubblica sia l’assenza di tracciabilita’ degli output formativi (registri presenze, test di apprendimento, ricadute organizzative). Il caso dimostra che, anche dopo l’abrogazione, l’art. 7-bis TUPI puo’ essere richiamato come parametro normativo per rapporti gestori chiusi prima del 2013 e che il dirigente firmatario degli atti rimane esposto a responsabilita’ patrimoniale anche a distanza di anni.

    Quando l’art. 7-bis TUPI rileva ancora

    Pur formalmente abrogato, l’art. 7-bis TUPI conserva rilievo applicativo in alcune ipotesi tipiche, in cui il dipendente PA, il dirigente o la stessa amministrazione devono fare i conti con la disciplina previgente. In primo luogo le controversie pensionistiche o disciplinari riferite a periodi anteriori al 2013, in cui si lamenta la mancata fruizione di percorsi formativi obbligatori o, viceversa, l’illegittimo distacco per formazione. In secondo luogo l’interpretazione di clausole dei contratti collettivi che riproducono testualmente il vecchio impianto: molti CCNL del comparto Funzioni centrali e Funzioni locali rinviano ancora a categorie elaborate sotto l’art. 7-bis TUPI. In terzo luogo gli atti di programmazione regionale che, in assenza di un richiamo aggiornato al D.P.R. 70/2013, continuano a citare l’art. 7-bis. Infine i giudizi di responsabilita’ erariale davanti alla Corte dei conti per spese formative pre-2013, dove la Sezione giurisdizionale ricostruisce la legittimita’ degli affidamenti applicando la norma vigente all’epoca. In tutti questi scenari il giudice applica il principio tempus regit actum: la norma abrogata regge i fatti compiuti sotto la sua vigenza. Per il dirigente che opera oggi su pratiche risalenti, il consiglio operativo e’ di verificare sempre la versione storica del TUPI al momento del fatto e di non sovrapporre acriticamente la SNA alla previgente SSPA.

    Norme rilevanti

    • art. 7-bis TUPI (D.Lgs. 165/2001) – formazione del personale e Scuola superiore PA (abrogato dal D.P.R. 70/2013, ma rilevante per fatti pregressi).
    • art. 8 TUPI (D.Lgs. 165/2001) – trattamento economico del personale e correlazione con la formazione.
    • D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 – Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
    • D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (decreto reclutamento PNRR), conv. L. 6 agosto 2021, n. 113 – formazione obbligatoria, PIAO, capacita’ amministrativa per il PNRR.

    FAQ

    L’art. 7-bis TUPI e’ ancora in vigore?

    No: e’ stato abrogato dal D.P.R. 70/2013. Rileva tuttavia per rapporti, controversie e responsabilita’ riferite a periodi in cui era ancora vigente, in base al principio tempus regit actum.

    Qual e’ oggi la scuola di riferimento per la formazione dei dipendenti pubblici?

    La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), istituita dal D.P.R. 70/2013 in luogo della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA). Gestisce reclutamento dirigenziale, formazione iniziale e aggiornamento continuo, anche per il PNRR.

    La formazione del dipendente PA e’ obbligatoria?

    Si’. Con il D.L. 80/2021 e il PIAO la formazione e’ obbligatoria, programmata annualmente e correlata alla valutazione della performance. Il mancato rispetto degli obblighi formativi puo’ precludere progressioni economiche e incidere sulla responsabilita’ dirigenziale.

    Chi controlla la spesa per la formazione?

    La Corte dei conti, attraverso le Sezioni regionali di controllo e la Sezione giurisdizionale per le responsabilita’ erariali. Anche se l’1% di spesa minima previsto dal vecchio art. 7-bis TUPI non e’ piu’ un parametro vincolante, i costi formativi devono essere coerenti con il PIAO, con i principi di economicita’ e con le regole sull’accreditamento dei soggetti formatori. Affidamenti diretti irrituali a societa’ private, sovrapprezzi rispetto al catalogo SNA e doppi rimborsi per la stessa giornata formativa sono tra le voci piu’ frequentemente contestate.

  • Dimissioni per mancato pagamento dello stipendio

    Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

    In sintesi

    Il mancato pagamento della retribuzione, quando è reiterato e il datore non provvede nonostante la diffida, costituisce una grave inadempienza che può giustificare le dimissioni per giusta causa. Il lavoratore non deve preavviso e può accedere alla NASpI. È fondamentale documentare l’inadempienza prima di dimettersi.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Mancato pagamento stipendio: opzioni del lavoratore
    Azione Effetto
    Diffida scritta al datore Costituisce in mora il datore; fa decorrere interessi
    Dimissioni per giusta causa Nessun preavviso; diritto a NASpI (se INPS riconosce)
    Decreto ingiuntivo per arretrati Recupero rapido degli stipendi non pagati
    Segnalazione all’ITL Ispezione e eventuale sanzione al datore
    Ritenzione della prestazione Possibile in certi casi (eccezione di inadempimento), ma richiede cautela

    Quando il mancato pagamento è giusta causa

    Non ogni singolo ritardo configura automaticamente la giusta causa: la giurisprudenza richiede che l’inadempienza sia grave, cioè reiterata o prolungata nel tempo, tale da compromettere il rapporto fiduciario. Un ritardo di qualche giorno non è sufficiente; il mancato pagamento di più mensilità consecutive, o anche di una sola mensilità se accompagnato da rifiuto esplicito del datore di provvedere, è considerato grave.

    Prima di dimettersi è fortemente consigliabile inviare una diffida formale con raccomandata A/R o PEC, indicando il credito preciso e un termine ragionevole per l’adempimento. La diffida rafforza la posizione in sede INPS e in giudizio.

    Diritto alla NASpI e recupero degli arretrati

    Le dimissioni per mancato pagamento, se riconosciute come giusta causa dall’INPS, danno diritto alla NASpI. Per la domanda bisogna allegare: buste paga non pagate (o la documentazione che prova il mancato pagamento), la diffida inviata al datore, eventuali comunicazioni del datore. Parallelamente il lavoratore può agire per il recupero degli stipendi arretrati con un decreto ingiuntivo, che è un procedimento rapido basato su prove documentali.

    Segnalazione all'Ispettorato del Lavoro

    Il lavoratore può anche segnalare la situazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente, che può avviare un’ispezione e, se accerta l’inadempienza, adottare provvedimenti sanzionatori. La segnalazione ITL non sostituisce le azioni giudiziarie per il recupero del credito, ma può accelerare la risoluzione o fungere da deterrente nei confronti del datore.

    Casi pratici

    Tizio – tre mensilità non pagate

    Tizio non riceve lo stipendio da tre mesi. Invia diffida raccomandata al datore con richiesta di pagamento entro 15 giorni. Scaduto il termine senza risposta, si dimette per giusta causa via cliclavoro e presenta domanda NASpI all’INPS allegando le buste paga non onorate. Contemporaneamente deposita ricorso per decreto ingiuntivo per i tre stipendi arretrati.

    Caia – ritardi cronici ma mai un mese intero

    Il datore di Caia paga sempre, ma con ritardi anche di 20-30 giorni ogni mese. Un ritardo reiterato e sistematico può configurare giusta causa, ma è una valutazione che richiede il parere di un sindacalista o avvocato: la sola cronicità dei ritardi, senza un rifiuto esplicito, rende il caso meno lineare.

    Sempronio – datore promette ma non paga

    Il datore di Sempronio riconosce il debito ma promette pagamento a rate senza rispettarle. Sempronio ha già una diffida inviata. A questo punto può dimettersi per giusta causa e avviare il recupero crediti: le promesse non mantenute rafforzano, semmai, la posizione del lavoratore in sede INPS e in giudizio.

    Domande frequenti

    Quante mensilità non pagate bastano per dimettersi per giusta causa?

    Non esiste un numero fisso stabilito dalla legge. In genere il mancato pagamento di due o più mensilità è considerato grave dalla giurisprudenza. Anche una sola mensilità può essere sufficiente se accompagnata da rifiuto esplicito del datore di pagare. È consigliabile consultare un sindacalista.

    Se mi dimetto per stipendio non pagato ho diritto alla NASpI?

    Sì, se l’INPS riconosce la giusta causa. È fondamentale documentare l’inadempienza (buste paga, diffida inviata, comunicazioni del datore) e allegarla alla domanda NASpI.

    Posso smettere di lavorare senza dimettermi finché il datore non paga?

    È tecnicamente possibile invocare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), ma è una strada rischiosa che richiede valutazione giuridica attenta: il datore potrebbe contestare l’assenza e avviare procedura disciplinare. Meglio consultare un avvocato o sindacalista prima di procedere.

    Come recupero gli stipendi arretrati dopo le dimissioni?

    Tramite decreto ingiuntivo (procedimento rapido basato su buste paga e CU), ricorso al giudice del lavoro o, prima di arrivare in giudizio, tramite conciliazione sindacale o tentativo di mediazione.

    La segnalazione all'ITL aiuta a recuperare lo stipendio?

    Indirettamente sì: l’ITL può accertare l’inadempienza e sanzionare il datore, ma non sostituisce il giudice nel condannarlo a pagare gli arretrati. Le due vie (ITL e giudiziale) si possono percorrere in parallelo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 178 DPR 495/1992 – Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

    Art. 178 DPR 495/1992 – Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.

    3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.

    4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.

    5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

  • Provvedimenti MEF, CONSOB e BdI: casi pratici applicati art. 3 TUF

    L’art. 3 TUF disciplina la gerarchia delle fonti secondarie del mercato finanziario: regolamenti ministeriali del MEF emanati con decreto ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, e provvedimenti delle autorita di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB) che fissano autonomamente termini e procedure dei propri atti. I provvedimenti di carattere generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Questa pagina raccoglie casi pratici applicati a situazioni reali in cui operatori, intermediari e risparmiatori si confrontano con queste fonti.

    Il quadro normativo: una gerarchia a tre livelli

    Il TUF (D.Lgs. 58/1998) e’ una legge-cornice: rinvia per la disciplina di dettaglio a tre livelli di fonti secondarie. Al primo livello stanno i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), spesso adottati di concerto con altri ministeri, che integrano la disciplina primaria sulle materie indicate dallo stesso TUF. Al secondo livello operano i regolamenti e i provvedimenti di Banca d’Italia e CONSOB, autorita indipendenti dotate di potesta regolamentare attribuita direttamente dalla legge. Al terzo livello si collocano gli atti di natura amministrativa puntuale, come autorizzazioni, dinieghi, sanzioni o raccomandazioni rivolte a singoli soggetti vigilati.

    La logica di questo assetto e’ chiara: il legislatore primario detta i principi, la fonte ministeriale interviene quando occorre una scelta di indirizzo politico-economico, mentre le autorita di settore traducono i principi in regole tecniche dettagliate, capaci di stare al passo con l’evoluzione dei mercati. Il principio di legalita richiede pero che ogni atto secondario trovi una base esplicita nella legge: senza copertura normativa, il provvedimento e’ illegittimo e impugnabile davanti al giudice amministrativo.

    Gerarchia delle fonti del TUF: dal decreto al provvedimento individuale

    Quando il TUF rinvia a un decreto del MEF, ci si trova davanti a un regolamento ministeriale che ha forza normativa: deve rispettare l’art. 17, comma 3, della L. 400/1988, il che significa parere del Consiglio di Stato, controllo della Corte dei conti, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I regolamenti di Banca d’Italia e CONSOB, invece, seguono procedure proprie definite dalle stesse autorita: di norma includono una consultazione pubblica del mercato (notice and comment), una relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la pubblicazione finale sui bollettini ufficiali e in GU se hanno carattere generale.

    I provvedimenti individuali – autorizzazioni, sanzioni, ordini, dinieghi – seguono invece la disciplina del procedimento amministrativo della L. 241/1990: comunicazione di avvio, partecipazione, motivazione, accesso agli atti, impugnabilita davanti al TAR Lazio. La distinzione tra atto generale e provvedimento puntuale e’ cruciale perche cambia il regime di pubblicita, i termini di impugnazione e la legittimazione a ricorrere.

    Pubblicita e impugnazione: perche conta la natura dell’atto

    Un atto generale – per esempio un regolamento CONSOB sugli intermediari – si considera conosciuto dai destinatari con la pubblicazione in GU e nel bollettino dell’autorita: i 60 giorni per il ricorso al TAR Lazio decorrono da quel momento. Un provvedimento individuale, invece, va notificato al destinatario e i termini partono dalla notifica. Per chi opera nel risparmio gestito o nell’intermediazione, sapere se si e’ davanti a un atto normativo o a un provvedimento puntuale determina la strategia difensiva e gli strumenti utilizzabili.

    Cinque casi pratici applicati al mercato finanziario italiano

    Caso 1: il decreto MEF di emanazione e modifica del TUF

    Una societa di gestione del risparmio scopre che il MEF ha emanato un decreto che modifica i requisiti di capitale minimo per le SGR specializzate nei FIA immobiliari. Il decreto e’ adottato ai sensi dell’art. 6 TUF, di concerto con la Banca d’Italia, e segue la procedura dell’art. 17, comma 3, L. 400/1988: parere del Consiglio di Stato, registrazione della Corte dei conti, pubblicazione in GU. La SGR ha 60 giorni dalla pubblicazione per valutare un ricorso al TAR Lazio se ritiene di subire un pregiudizio diretto, attuale e concreto.

    Cosa fare in pratica: l’operatore vigilato deve monitorare costantemente la GU e i siti istituzionali (MEF, Banca d’Italia, CONSOB) per cogliere subito le modifiche regolamentari. La compliance interna deve aggiornare procedure, modelli organizzativi e piani di adeguamento entro i termini transitori previsti dal decreto stesso. Affidarsi a un intermediario vigilato significa anche delegare a strutture interne specializzate il monitoraggio normativo, evitando errori di interpretazione.

    Caso 2: il provvedimento CONSOB di carattere generale sugli intermediari

    CONSOB pubblica una delibera che modifica il regolamento intermediari sulle regole di condotta per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Il provvedimento e’ di carattere generale: si applica a tutti i soggetti che esercitano attivita di consulenza finanziaria abilitata. La pubblicazione avviene nel bollettino CONSOB e in Gazzetta Ufficiale; e’ preceduta da una consultazione pubblica con relazione di sintesi delle osservazioni ricevute.

    Per il singolo risparmiatore questo significa che ogni consulente finanziario abilitato deve adeguare il proprio modello di servizio: nuovi questionari di adeguatezza, nuove informative precontrattuali, nuovi obblighi di rendicontazione periodica. Se il risparmiatore percepisce che il proprio intermediario non si e’ adeguato, puo segnalarlo a CONSOB tramite l’apposito modulo telematico, attivando un procedimento di vigilanza.

    Caso 3: la raccomandazione di Banca d’Italia ai soggetti vigilati

    Banca d’Italia diffonde una comunicazione rivolta agli intermediari bancari e finanziari sui rischi di liquidita derivanti da esposizioni concentrate in strumenti finanziari illiquidi. La comunicazione non e’ un regolamento, ma una raccomandazione (soft law) che pero rileva fortemente in sede di vigilanza prudenziale: gli intermediari che non si conformano devono giustificare alla Vigilanza le ragioni dello scostamento (principio comply or explain).

    L’effetto pratico e’ significativo: anche un atto formalmente non vincolante orienta i comportamenti del mercato. Il consiglio di amministrazione della banca destinataria deve esaminare la comunicazione in seduta dedicata, deliberare le eventuali misure correttive e documentare il processo decisionale. Un mancato adeguamento puo emergere nelle successive ispezioni e tradursi in misure di intervento precoce o, nei casi piu gravi, in provvedimenti sanzionatori individuali.

    Caso 4: impugnazione di un provvedimento individuale sanzionatorio

    Un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede riceve da CONSOB una delibera di sospensione cautelare dall’albo per gravi violazioni delle regole di condotta. Si tratta di un provvedimento individuale, motivato, notificato al destinatario. Il termine per l’impugnazione decorre dalla notifica: il consulente puo proporre opposizione davanti alla Corte d’appello competente (art. 195 TUF) entro 30 giorni, oppure – per i provvedimenti non sanzionatori – ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni.

    La strategia di difesa parte dall’accesso agli atti del procedimento (L. 241/1990), per ricostruire l’iter istruttorio, verificare il rispetto del contraddittorio e individuare eventuali vizi di motivazione, eccesso di potere o violazione di legge. La sospensione cautelare puo essere a sua volta impugnata con istanza cautelare al giudice competente, chiedendo la sospensione dell’esecutivita per evitare un danno grave e irreparabile.

    Caso 5: modifica del regolamento intermediari in attuazione di MiFID II

    Una banca privata adegua le proprie procedure interne dopo che CONSOB e Banca d’Italia hanno congiuntamente modificato il regolamento intermediari per recepire un atto delegato della Commissione europea sulla profilatura dei clienti retail. Il provvedimento congiunto e’ di carattere generale, e’ stato preceduto da consultazione pubblica e pubblicato in GU con un periodo transitorio di sei mesi.

    L’adeguamento richiede un progetto interfunzionale: aggiornamento dei sistemi informativi, rifacimento dei questionari MiFID, formazione del personale di rete, revisione della documentazione contrattuale. Il risparmiatore percepisce il cambiamento al primo contatto utile: nuove domande nel questionario, nuove informative consegnate, nuova reportistica trimestrale. Chi si avvale di un intermediario vigilato beneficia automaticamente dell’adeguamento, senza dover ricostruire da solo la disciplina applicabile.

    Quando e come adeguarsi alle nuove fonti secondarie

    Il TUF e i suoi regolamenti attuativi sono tra le materie piu tecniche e mutevoli dell’ordinamento. Per i risparmiatori, la regola pratica e’ una sola: non improvvisarsi consulenti. La normativa di settore richiede figure abilitate, iscritte ad albi, soggette a vigilanza continua. Affidarsi a un intermediario vigilato (banca, SIM, SGR, consulente finanziario abilitato) significa avere una controparte che assorbe il rischio di interpretazione normativa, aggiorna le proprie procedure ad ogni modifica regolamentare e risponde patrimonialmente in caso di violazioni.

    Per gli operatori vigilati, il presidio organizzativo include: monitoraggio sistematico delle fonti (GU, bollettini CONSOB e Banca d’Italia, EBA, ESMA), unita di compliance dedicata, pianificazione degli adeguamenti con tempistiche allineate ai periodi transitori, formazione continua del personale, audit interno periodico. Le sanzioni in caso di inadempimento possono essere significative, non solo sotto il profilo pecuniario ma anche reputazionale.

    Norme di riferimento

    • Art. 3 TUF – Provvedimenti: disciplina i regolamenti ministeriali e gli atti delle autorita.
    • Art. 1 TUF – Definizioni: identifica intermediari, strumenti finanziari, servizi di investimento.
    • Art. 6 TUF – Vigilanza regolamentare di Banca d’Italia e CONSOB sugli intermediari.
    • L. 400/1988, art. 17, comma 3 – Procedura per i regolamenti ministeriali.
    • L. 241/1990 – Procedimento amministrativo: comunicazioni, motivazione, accesso, impugnazione.
    • Art. 195 TUF – Procedura sanzionatoria CONSOB e Banca d’Italia, opposizione in Corte d’appello.

    Domande frequenti

    Un regolamento CONSOB puo derogare al TUF?

    No. I regolamenti delle autorita di vigilanza sono fonti secondarie subordinate al TUF e alle altre fonti primarie: possono solo dare attuazione, dettagliare e integrare le disposizioni di legge, mai contraddirle. Una deroga al TUF richiederebbe un intervento legislativo, non un atto regolamentare. Se un regolamento si pone in contrasto con la legge primaria, e’ illegittimo e puo essere disapplicato dal giudice ordinario o annullato dal TAR.

    Dove trovo i provvedimenti di Banca d’Italia e CONSOB?

    I provvedimenti di carattere generale sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale; quelli di rilevanza prudenziale o di vigilanza sono raccolti nei bollettini ufficiali delle due autorita, disponibili sui rispettivi siti istituzionali. CONSOB pubblica anche le delibere sanzionatorie con i nomi dei destinatari (per le persone fisiche, dopo il termine di opposizione). Banca d’Italia rende disponibili le proprie circolari, lettere al sistema e disposizioni di vigilanza in sezioni dedicate del sito.

    Posso impugnare un regolamento CONSOB che mi danneggia come risparmiatore?

    In linea di principio si’, ma occorre dimostrare un interesse diretto, attuale e concreto all’annullamento. Il giudice competente e’ il TAR Lazio, con termine di 60 giorni dalla pubblicazione in GU. La giurisprudenza amministrativa tende a richiedere una lesione qualificata: per il singolo risparmiatore non basta il generico interesse al buon andamento del mercato, occorre un pregiudizio individualizzato. Piu spesso, sono le associazioni di categoria a impugnare i regolamenti generali.

    Cosa cambia se l’atto e’ una raccomandazione e non un regolamento?

    Una raccomandazione non e’ formalmente vincolante: non genera obblighi giuridici diretti e non e’ impugnabile come un provvedimento. Tuttavia, in materia di vigilanza prudenziale e di condotta, le raccomandazioni operano secondo il principio comply or explain: l’intermediario che non si conforma deve spiegare alla Vigilanza le ragioni dello scostamento. In caso di esito non soddisfacente, possono seguire interventi formali di vigilanza, fino a provvedimenti sanzionatori se emergono violazioni delle regole sottostanti.

  • Art. 22 CAD – (Copie informatiche di documenti analogici)

    Art. 22 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Copie informatiche di documenti analogici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile , se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

    1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

    2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.

    3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

    4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma

    5. 4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad ((assolvere agli obblighi)) di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

    5. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 699 Codice della Navigazione – Uso degli aeroporti aperti al traffico civile

    Art. 699 Codice della Navigazione – Uso degli aeroporti aperti al traffico civile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo . Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.