Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Competenza per territorio
In vigore dal 15/04/2000
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell' articolo 8 del codice di procedura penale , è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall' articolo 335 del codice di procedura penale . Note all'art. 18: – Il testo degli articoli 8 e 335 del codice di procedura penale è il seguente: "Art. 8 (Regole generali). –
1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto". "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma l senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi l e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile".
Commento
L'art. 18 del D.Lgs. 74/2000 risolve un problema pratico rilevante nel diritto penale tributario: i reati fiscali hanno spesso una struttura geograficamente dispersa, con condotte che si sviluppano in luoghi diversi — la sede operativa dell'impresa, il domicilio fiscale del contribuente, la sede dell'ufficio fiscale competente. L'art. 8 c.p.p. prevede come criterio generale il luogo di consumazione del reato, ma per i delitti tributari questo criterio può essere di difficile applicazione diretta.
La soluzione adottata dalla norma è pragmatica: per i reati dichiarativi (dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa) il luogo di consumazione è convenzionalmente fissato nel domicilio fiscale del contribuente, che è l'elemento di collegamento più stabile e identificabile. Il domicilio fiscale, determinato ai sensi del TUIR, per le persone fisiche coincide generalmente con il comune di residenza, per le società con la sede legale o la sede dell'amministrazione. Questa scelta concentra la competenza in un unico tribunale, evitando frammentazioni processuali.
Per le ipotesi di emissione di fatture false con documenti prodotti in circondari diversi, la norma adotta il criterio di prevenzione procedurale: decide il giudice del circondario in cui il pubblico ministero che ha iscritto per primo la notizia di reato ha sede. Questo meccanismo, mutuato dalla disciplina dei reati connessi o complessi, evita conflitti di competenza che potrebbero rallentare i procedimenti. La norma è rimasta invariata dopo la riforma del 2015 e il D.Lgs. 87/2024, a conferma della sua adeguatezza sistematica. I conflitti di competenza in materia tributaria sono tuttavia ancora frequenti e richiedono assistenza legale qualificata per essere gestiti efficacemente.
Casi pratici
Caso 1: Domicilio fiscale come criterio principale
Caso 2: Prevenzione in caso di fatture emesse in più sedi
Domande frequenti
Quale tribunale è competente per i reati di dichiarazione fraudolenta?
Per i delitti del Capo I del Titolo II — come la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false (art. 2) o la dichiarazione infedele (art. 4) — il reato si considera consumato nel luogo del domicilio fiscale del contribuente. Se il domicilio fiscale è all'estero, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Come si determina la competenza quando le fatture false coinvolgono circondari diversi?
Nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, c.p.p. per l'emissione di fatture false, se i documenti sono stati emessi in luoghi appartenenti a diversi circondari è competente il giudice del circondario in cui ha sede il pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p. È il cosiddetto criterio di prevenzione.
Cosa succede se non è possibile determinare il luogo di consumazione di un reato tributario?
Se la competenza per territorio non può essere determinata in base ai criteri ordinari dell'art. 8 c.p.p. né con le regole speciali dell'art. 18, comma 2 (domicilio fiscale), è competente il giudice del luogo in cui il reato è stato accertato, cioè tipicamente la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza che ha condotto la verifica.
Vedi anche