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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 18-bis del D.Lgs. 74/2000 disciplina la custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali tributari, consentendo all'autorità giudiziaria di affidare in custodia gli asset sequestrati — diversi da denaro e disponibilità finanziarie — agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Il comma 1-bis dispone che i beni acquisiti dallo Stato a seguito di confisca definitiva siano assegnati, su richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria, creando un circuito virtuoso di reimpiego delle risorse confiscate nell'ambito della stessa struttura statale che si occupa di riscossione e controllo fiscale. La norma si inserisce nel sistema penale tributario come strumento di tutela cautelare del patrimonio nel corso del procedimento e di recupero pubblico dei proventi illeciti a esito definitivo. Il collegamento con la disciplina dei sequestri penali ordinari e con il Codice Antimafia è mantenuto attraverso il rinvio alle disposizioni del D.L. 112/2008 e del D.L. 143/2008. Il D.Lgs. 87/2024 non ha modificato questo articolo, che rimane un presidio procedurale importante nella gestione patrimoniale dei procedimenti per reati tributari di maggiore entità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Custodia giudiziale dei beni sequestrati

In vigore dal 15/04/2000

1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria)) .

2. Restano ferme le disposizioni dell' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .

Commento

L'art. 18-bis del D.Lgs. 74/2000, introdotto in una fase successiva rispetto al nucleo originario del decreto, risponde a un'esigenza pratica rilevante: i procedimenti penali tributari di maggiore entità coinvolgono spesso il sequestro di beni aziendali — macchinari, veicoli, attrezzature, magazzini — che non possono essere semplicemente depositati o lasciati inutilizzati senza subire un rapido deterioramento del valore. L'affidamento all'Amministrazione finanziaria consente di garantire la conservazione operativa dei beni e, nei casi più complessi, la continuità dell'attività produttiva nel periodo cautelare.

Il meccanismo opera su richiesta degli organi dell'Amministrazione finanziaria (tipicamente l'Agenzia delle Entrate — Riscossione o la Guardia di Finanza), che assumono la custodia e ne rispondono in termini di conservazione e restituzione al termine del procedimento in caso di dissequestro. Questo schema differisce dalla custodia giudiziaria ordinaria affidata a un custode privato e si avvicina invece ai modelli previsti dal Codice Antimafia per i beni sequestrati alle mafie, in cui l'utilizzo pubblico è preferito all'immobilismo cautelare.

Il comma 1-bis riguarda invece la fase post-confisca: quando il procedimento si chiude con una confisca definitiva dei beni, questi non affluiscono al patrimonio dello Stato in modo indistinto ma possono essere specificamente assegnati all'Amministrazione finanziaria. Questa soluzione valorizza il collegamento funzionale tra la repressione dei reati tributari e il recupero delle entrate erariali, trasformando i beni illeciti in risorse operative per lo Stato. Chi subisce il sequestro di beni aziendali in un procedimento tributario deve acquisire immediatamente assistenza legale qualificata per monitorare le modalità di custodia e verificare i presupposti per eventuali istanze di dissequestro.

Casi pratici

Caso 1: Sequestro di automezzi aziendali

Caso 2: Assegnazione post-confisca di attrezzature industriali

Domande frequenti

Quali beni possono essere affidati in custodia giudiziale all'Amministrazione finanziaria?

Possono essere affidati in custodia giudiziale all'Amministrazione finanziaria i beni sequestrati in procedimenti per reati tributari o altri delitti tributari, con esclusione del denaro e delle disponibilità finanziarie. Si tratta tipicamente di beni strumentali d'impresa: macchinari, veicoli aziendali, attrezzature, merci in magazzino, che richiedono una gestione attiva per mantenere il loro valore durante il procedimento.

Cosa avviene ai beni confiscati definitivamente in un processo tributario?

Il comma 1-bis dell'art. 18-bis prevede che i beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca siano assegnati, su richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria. Questo meccanismo consente al patrimonio confiscato di essere reimpiegato direttamente nell'apparato statale preposto al controllo e alla riscossione fiscale.

Il sequestro di beni aziendali in un procedimento tributario interrompe l'attività d'impresa?

Non necessariamente. L'affidamento in custodia giudiziale all'Amministrazione finanziaria può consentire la prosecuzione dell'utilizzo operativo dei beni durante il procedimento. Tuttavia la continuità aziendale dipende dalle specifiche modalità del sequestro e dalle decisioni dell'autorità giudiziaria. In questi casi è essenziale acquisire tempestivamente assistenza legale qualificata per valutare ogni opzione cautelare disponibile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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