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Ultimo aggiornamento: 27 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I salvagenti pedonali prefabbricati in calcestruzzo sono utilizzati esclusivamente nelle zone urbane per creare isole di rifugio per i pedoni o piattaforme di carico.
  • Le corsie riservate (bus, taxi, ciclabili) possono essere delimitate fisicamente con elementi in rilievo in materiale plastico o gomma di colore giallo, in alternativa alle strisce gialle sull'asfalto.
  • Gli elementi in rilievo devono essere saldamente fissati alla pavimentazione per resistere alle sollecitazioni del traffico, consentire il deflusso dell'acqua piovana e permettere il sormonto in caso di emergenza.
  • Le dimensioni ammesse sono: larghezza 15-30 cm, altezza 5-15 cm; possono essere dotati di inserti catarifrangenti per la visibilità notturna.
  • L'approvazione del Ministero delle infrastrutture e un'ordinanza dell'ente stradale sono condizioni necessarie per la messa in opera.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 178 DPR 495/1992 — Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico. 2. Le corsie riservate, in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.

3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.

4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.

5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.

In sintesi

  • I salvagenti pedonali prefabbricati in calcestruzzo sono utilizzati esclusivamente nelle zone urbane per creare isole di rifugio per i pedoni o piattaforme di carico.
  • Le corsie riservate (bus, taxi, ciclabili) possono essere delimitate fisicamente con elementi in rilievo in materiale plastico o gomma di colore giallo, in alternativa alle strisce gialle sull'asfalto.
  • Gli elementi in rilievo devono essere saldamente fissati alla pavimentazione per resistere alle sollecitazioni del traffico, consentire il deflusso dell'acqua piovana e permettere il sormonto in caso di emergenza.
  • Le dimensioni ammesse sono: larghezza 15-30 cm, altezza 5-15 cm; possono essere dotati di inserti catarifrangenti per la visibilità notturna.
  • L'approvazione del Ministero delle infrastrutture e un'ordinanza dell'ente stradale sono condizioni necessarie per la messa in opera.
Indice dei contenuti

La funzione dei salvagenti pedonali nella sicurezza urbana

L'articolo 178 del DPR 495/1992 disciplina due categorie di manufatti stradali che hanno in comune la tecnica costruttiva prefabbricata e la funzione di separazione fisica degli spazi di traffico: i salvagenti pedonali e i delimitatori di corsia. La norma si inserisce nel quadro più ampio della segnaletica orizzontale e degli elementi di arredo stradale che completano le indicazioni pittoriche sull'asfalto con barriere fisiche reali.

I salvagenti pedonali (detti anche isole pedonali di rifugio) sono manufatti collocati nella carreggiata per offrire ai pedoni in attraversamento un punto di sosta intermedio sicuro, fuori dalla traiettoria dei veicoli. Sono realizzati in calcestruzzo, con sezioni componibili mediante incastri, il che consente di adattare la lunghezza dell'isola alla larghezza della carreggiata e alle esigenze del sito. La norma ne limita l'impiego alle zone urbane, dove la combinazione di velocità moderate e flussi pedonali elevati rende questa soluzione efficace e proporzionata.

Delimitatori di corsia: dalla striscia gialla al cordolo fisico

Il secondo istituto disciplinato dall'art. 178 riguarda le corsie riservate — quelle in cui è consentito il transito solo a determinate categorie di veicoli, tipicamente bus, taxi, veicoli di emergenza, biciclette in controflusso — che possono essere delimitate non solo con le strisce gialle sull'asfalto (di cui all'art. 140, commi 6 e 7 del Regolamento) ma anche con elementi in rilievo che realizzano una vera e propria cordolatura longitudinale. In questo caso, gli elementi fisici sostituiscono a tutti gli effetti la striscia gialla.

Questa soluzione offre vantaggi concreti rispetto alla sola segnaletica orizzontale: rende la separazione visivamente più evidente, riduce le invasioni involontarie di corsia da parte dei veicoli non autorizzati, e aumenta la percezione di sicurezza per i ciclisti o i passeggeri degli autobus. È particolarmente indicata nelle corsie preferenziali di nuova istituzione o nelle situazioni in cui la frequenza delle violazioni è elevata.

Caratteristiche tecniche e materiali

Il Regolamento prescrive caratteristiche precise per gli elementi in rilievo:

  • Materiale: plastica o gomma, di colore giallo (lo stesso colore delle strisce riservate che sostituiscono).
  • Fissaggio: deve essere solido e tale da impedire lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal passaggio dei veicoli, compresi i bus pesanti. La stabilità è un requisito di sicurezza: un elemento in rilievo non ancorato che si sposti in carreggiata può causare incidenti.
  • Deflusso idrico: il posizionamento deve consentire lo scorrimento delle acque piovane. I delimitatori non devono creare ristagni d'acqua che riducano l'aderenza o danneggino il manto stradale.
  • Sormontabilità: il profilo deve permettere il sormonto in caso di necessità — ad esempio in emergenza o per il transito di veicoli di soccorso. Questa caratteristica distingue i delimitatori di corsia dalle vere e proprie barriere invalicabili.
  • Dimensioni: larghezza tra 15 e 30 cm, altezza tra 5 e 15 cm. Le dimensioni ridotte garantiscono la funzione di segnalazione fisica senza costituire un ostacolo insuperabile per i veicoli autorizzati in emergenza.
  • Visibilità notturna: gli elementi possono essere dotati di inserti rifrangenti o catadiottrici, analogamente ai delineatori di margine.

Procedura autorizzativa e responsabilità

Il comma 5 fissa un doppio requisito per la messa in opera dei delimitatori di corsia:

  1. Approvazione ministeriale: i modelli di delimitatori devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Questo controllo preventivo garantisce che solo prodotti conformi agli standard tecnici e di sicurezza siano immessi nel mercato.
  2. Ordinanza dell'ente proprietario della strada: la posa in opera dei singoli delimitatori avviene in base a un'ordinanza viabilistica dell'ente proprietario, che ne autorizza l'installazione nel contesto specifico, con l'indicazione del tratto di strada interessato e della durata (nel caso di installazioni temporanee).

La responsabilità per la corretta manutenzione degli elementi in opera è dell'ente proprietario della strada. Un delimitatore danneggiato, divelto o non visibile che costituisca pericolo per la circolazione impegna la responsabilità dell'ente per omessa vigilanza sulla manutenzione delle dotazioni stradali.

Contesto operativo: l'uso pratico nelle città italiane

I salvagenti pedonali e i delimitatori di corsia sono ormai elementi comuni nelle città italiane, spesso utilizzati in combinazione: si trovano alle isole spartitraffico, agli attraversamenti pedonali su arterie a più corsie, alle fermate del trasporto pubblico con piattaforma rialzata. La loro diffusione è favorita dalla facilità di installazione e rimozione (si tratta di elementi prefabbricati) e dalla capacità di modificare rapidamente la geometria dello spazio stradale senza interventi sull'asfalto. Questa flessibilità li rende ideali per configurazioni sperimentali o temporanee, prima di eventuali interventi definitivi di riqualificazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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