Autore: Andrea Marton

  • Art. 5 CTS – Attività di interesse generale

    Art. 5 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Attività di interesse generale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 , e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 , e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 , e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 , e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ((alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 , nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 )) ;; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 , e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 , e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 , e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 ; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

    2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 , nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

  • Detrazioni per carichi di famiglia: casi pratici art. 12 TUIR

    L’art. 12 TUIR regola le detrazioni dall’imposta lorda per i familiari fiscalmente a carico: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli (in determinate condizioni e fasce d’eta) e altri familiari conviventi. Dopo la riforma introdotta dal D.Lgs. 230/2021, l’Assegno Unico e Universale per i figli ha sostituito sia gli assegni familiari sia le detrazioni IRPEF per i figli sotto i 21 anni: per questa platea, dal marzo 2022, la detrazione di cui all’art. 12 non spetta piu. In questa guida raccogliamo cinque scenari pratici per capire quando spetta la detrazione, come si calcola e quali errori evitare in dichiarazione o in busta paga.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    La logica dell’art. 12 TUIR e quella di una detrazione “decrescente” sul reddito complessivo: piu alto e il reddito del contribuente, piu bassa e la detrazione spettante, fino ad azzerarsi oltre una determinata soglia. Si tratta quindi di un meccanismo diverso dalle deduzioni (che riducono il reddito imponibile): qui si interviene direttamente sull’IRPEF dovuta.

    I parametri fondamentali da tenere a mente sono tre:

    • Limite di reddito per essere considerati a carico: 2.840,51 euro lordi annui (reddito complessivo del familiare, al lordo degli oneri deducibili). Per i figli fino a 24 anni di eta il limite e elevato a 4.000 euro.
    • Detrazione teorica per il coniuge a carico: 800 euro fino a un reddito complessivo del contribuente di 15.000 euro; importi differenziati e decrescenti fra 15.000 e 80.000 euro; zero oltre 80.000 euro.
    • Figli a carico: dal 1 marzo 2022 la detrazione spetta solo per i figli di eta pari o superiore a 21 anni (art. 12 comma 1 lett. c, come riformulato dal D.Lgs. 230/2021); dal 2025 la L. 207/2024 ha aggiunto il limite superiore dei 30 anni, quindi la detrazione spetta per i figli da 21 a 29 anni e, senza limite di eta, solo per i figli con disabilita accertata (L. 104/1992). Per i figli sotto i 21 anni opera l’Assegno Unico erogato dall’INPS.

    Esiste poi la categoria degli altri familiari, che dal 2025 (L. 207/2024) e limitata ai soli ascendenti conviventi (genitori e nonni): suoceri, fratelli, sorelle, generi e nuore non danno piu diritto alla detrazione. Per l’ascendente convivente fiscalmente a carico spetta una detrazione teorica di 750 euro, decrescente fino ad azzerarsi a 80.000 euro di reddito complessivo.

    Coniuge a carico: come si calcola la detrazione

    La detrazione per il coniuge non e fissa: dipende dallo scaglione di reddito complessivo del contribuente. La formula prevista dall’art. 12 TUIR si articola in tre fasce:

    • fino a 15.000 euro: 800 euro meno 110 euro moltiplicato per il rapporto fra reddito complessivo e 15.000;
    • oltre 15.000 e fino a 40.000 euro: 690 euro fissi, con maggiorazioni di 10 o 20 euro per alcuni scaglioni intermedi (29.000-29.200 e 29.200-34.700, ad esempio);
    • oltre 40.000 e fino a 80.000 euro: 690 euro moltiplicato per il rapporto (80.000 – reddito) / 40.000;
    • oltre 80.000 euro: detrazione pari a zero.

    Per godere della detrazione, il coniuge deve risultare a carico, cioe avere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro lordi nell’anno. Sono inclusi tutti i redditi del coniuge (lavoro dipendente, autonomo, redditi diversi), con alcune esclusioni specifiche come la rendita catastale dell’abitazione principale.

    Figli e Assegno Unico: cosa e cambiato dal 2022

    Il D.Lgs. 230/2021 ha riscritto in profondita la disciplina dei carichi di famiglia. Dal 1 marzo 2022:

    • figli sotto i 21 anni: niente detrazione IRPEF dell’art. 12, ma Assegno Unico e Universale erogato dall’INPS sulla base dell’ISEE; l’importo e cumulabile con altre prestazioni e sostituisce sia gli ex assegni per il nucleo familiare sia le detrazioni;
    • figli da 21 a 29 anni (limite dei 30 anni introdotto dal 2025; nessun limite di eta per i figli con disabilita): torna in gioco la detrazione IRPEF dell’art. 12, con una detrazione teorica di 950 euro a figlio, decrescente in funzione del reddito secondo la formula (95.000 – reddito) / 95.000, moltiplicata per il numero di figli;
    • condizione di “a carico”: il figlio resta a carico se il suo reddito complessivo annuo non supera 4.000 euro (fino a 24 anni di eta) oppure 2.840,51 euro (dai 25 anni in su).

    In presenza di piu figli, il denominatore della formula aumenta di 15.000 euro per ciascun figlio successivo al primo (quindi 110.000 per due figli, 125.000 per tre, e cosi via). Per i figli con disabilita riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 la detrazione spetta senza limite superiore di eta (anche dai 30 anni in su) ed e cumulabile con l’assegno unico eventualmente percepito; la maggiorazione di 400 euro apparteneva alla disciplina in vigore fino al 28 febbraio 2022.

    Caso 1 – Coniuge a carico con piccoli redditi occasionali

    Situazione: Maria e casalinga e nel 2025 percepisce 2.000 euro lordi da prestazioni occasionali; il marito Luca ha un reddito complessivo di 28.000 euro come lavoratore dipendente.

    Analisi: Maria e sotto la soglia di 2.840,51 euro: e quindi fiscalmente a carico. Luca rientra nel secondo scaglione (15.000-40.000 euro) e ha diritto a una detrazione di 690 euro, eventualmente maggiorata se il suo reddito ricade nelle fasce 29.000-34.700 euro.

    Operativo: Luca comunica al sostituto d’imposta (il datore di lavoro) il diritto alla detrazione, che viene ripartita mese per mese in busta paga. In dichiarazione, il dato e verificato nel quadro dedicato ai familiari a carico.

    Caso 2 – Figlio di 19 anni studente piu figlio di 22 anni

    Situazione: Giulia ha due figli: Marco, 19 anni, studente universitario senza redditi propri, e Anna, 22 anni, con borsa di studio esente e un piccolo reddito da lavoro per 3.500 euro nell’anno. Reddito complessivo di Giulia: 45.000 euro.

    Analisi: Per Marco (19 anni) non si applica l’art. 12 TUIR: spetta l’Assegno Unico, che Giulia deve richiedere all’INPS in funzione dell’ISEE familiare. Per Anna (22 anni), invece, si torna nell’art. 12: il suo reddito complessivo (3.500 euro) e sotto il limite di 4.000 euro previsto per i figli fino a 24 anni, quindi e fiscalmente a carico.

    Calcolo Anna: detrazione teorica 950 euro x (95.000 – 45.000) / 95.000 = 950 x 0,5263 = circa 500 euro lordi annui di detrazione. La detrazione si applica al 100% se Giulia e l’unica genitrice ad averla in carico fiscalmente o se c’e accordo con l’altro genitore.

    Caso 3 – Genitori separati con figlio 22enne a carico

    Situazione: Stefano e Laura sono separati. Hanno una figlia di 22 anni, studentessa, senza redditi propri. Stefano ha reddito complessivo di 35.000 euro; Laura di 28.000 euro. Non hanno previsto accordi specifici sull’attribuzione della detrazione.

    Analisi: In assenza di accordo diverso, la detrazione spetta nella misura del 50% a ciascun genitore. In alternativa, possono concordare per iscritto di attribuirla interamente al genitore con reddito complessivo piu elevato (Stefano), cosi da massimizzare il beneficio quando uno dei due ha capienza IRPEF maggiore.

    Operativo: entrambi devono indicare correttamente nel modello dichiarativo (o nella comunicazione al sostituto d’imposta) la percentuale di spettanza. Errori in questa fase (es. entrambi al 100%) generano avvisi bonari in fase di liquidazione.

    Caso 4 – Genitore anziano convivente

    Situazione: Roberto ha 50 anni, reddito complessivo 38.000 euro, e convive con sua madre vedova di 78 anni, titolare di pensione di reversibilita per 2.500 euro lordi annui.

    Analisi: La madre rientra fra gli “altri familiari” indicati dall’art. 433 del codice civile (ascendenti). E convivente con Roberto e ha reddito sotto la soglia di 2.840,51 euro: e quindi fiscalmente a carico.

    Calcolo: detrazione teorica 750 euro x (80.000 – 38.000) / 80.000 = 750 x 0,525 = circa 394 euro annui. Va indicata nel quadro dei familiari a carico, specificando il codice di parentela e la convivenza. Se la madre fosse non convivente, ma percepisse alimenti dal contribuente in forza di provvedimento del giudice, varrebbe la deduzione e non la detrazione: situazione diversa, da non confondere.

    Caso 5 – Reddito sopra 95.000 euro: detrazioni figli azzerate

    Situazione: Andrea ha reddito complessivo di 110.000 euro e due figli, uno di 23 e uno di 25 anni, entrambi studenti senza redditi.

    Analisi: Per i figli si applica la formula (95.000 + 15.000 – 110.000) / 110.000 con due figli a carico (denominatore 110.000). Il numeratore e zero: la detrazione e azzerata. Solo se Andrea avesse tre figli, il denominatore salirebbe a 125.000 e parte della detrazione tornerebbe disponibile.

    Operativo: Andrea non perde lo status di “genitore di figli a carico” ai fini di altre prestazioni (Assegno Unico, agevolazioni varie), ma sull’IRPEF dell’art. 12 non ha nulla da scomputare. E un classico caso in cui conviene verificare se altre detrazioni o deduzioni (spese sanitarie, istruzione, locazione) possono compensare il carico fiscale.

    Quando e come verificare

    Per il contribuente lavoratore dipendente o pensionato, le detrazioni dell’art. 12 sono in genere applicate gia in busta paga o sul cedolino di pensione dal sostituto d’imposta, sulla base della comunicazione annuale dei familiari a carico (con codice fiscale di ciascuno). E essenziale aggiornare la comunicazione ogni volta che cambia la situazione: matrimonio, separazione, nascita di un figlio, raggiungimento dei 21 anni di eta del figlio (passaggio da Assegno Unico a detrazione), variazione del reddito del familiare.

    Per il lavoratore autonomo o per chi presenta la dichiarazione tramite Modello Redditi PF, le detrazioni sono calcolate direttamente in dichiarazione, nel quadro dedicato. Il CAF e il software dichiarativo riconoscono automaticamente le formule, ma e responsabilita del contribuente fornire i dati corretti (codice fiscale, mesi a carico, percentuale di spettanza).

    Tre punti di controllo utili prima dell’invio:

    • verificare il reddito complessivo del familiare, includendo redditi esteri eventualmente esenti in Italia ma rilevanti ai fini del limite (es. pensioni estere imponibili);
    • controllare la somma delle percentuali attribuite a entrambi i genitori (il totale non puo superare il 100% per ciascun figlio);
    • se nel corso dell’anno un figlio compie 21 anni, ricordare che la detrazione decorre dal mese del compimento e cessa contestualmente l’Assegno Unico.

    Norme e fonti

    • art. 12 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) – Detrazioni per carichi di famiglia.
    • D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 – Istituzione dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico.
    • Art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e applicazione delle detrazioni da parte del sostituto d’imposta.
    • Art. 433 codice civile – Soggetti obbligati agli alimenti (rilevante per la nozione di “altri familiari”).

    Domande frequenti

    Posso continuare a chiedere la detrazione per mio figlio di 18 anni?

    No. Dal 1 marzo 2022 per i figli sotto i 21 anni la detrazione dell’art. 12 TUIR non spetta piu: e stata sostituita dall’Assegno Unico erogato dall’INPS, da richiedere separatamente. La detrazione torna applicabile dal mese in cui il figlio compie 21 anni, se restano soddisfatti i requisiti di reddito.

    Mio padre vive in un’altra citta: posso considerarlo a carico come “altro familiare”?

    Dal 2025 (L. 207/2024) la detrazione per gli “altri familiari” spetta esclusivamente per gli ascendenti che convivono con il contribuente. Un genitore che vive in un’altra citta non puo quindi essere considerato a carico ai fini della detrazione di 750 euro, anche se contribuisci al suo mantenimento; restano detraibili alcune spese sostenute nel suo interesse (per esempio quelle sanitarie, se ha una patologia che da diritto all’esenzione).

    Il reddito di lavoro occasionale del coniuge conta ai fini del limite di 2.840,51 euro?

    Si. Il limite si riferisce al reddito complessivo, che include redditi da lavoro dipendente, autonomo, occasionale, da pensione, da terreni e fabbricati (con esclusione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) e altri redditi imponibili. Se la somma supera 2.840,51 euro (o 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), il familiare perde lo status di “a carico” per l’intero anno.

    Cosa succede se entrambi i genitori indicano per errore il 100% della detrazione sullo stesso figlio?

    L’Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle dichiarazioni, rileva l’incongruenza e invia una comunicazione di irregolarita (avviso bonario) ad almeno uno dei due genitori, chiedendo di rettificare la percentuale o di restituire la detrazione indebitamente fruita. Conviene definire l’accordo prima dell’invio della dichiarazione e conservare traccia scritta dell’attribuzione.

    Vedi anche: Quota del TFR all’ex coniuge dopo il divorzio, Mantenimento del coniuge nella separazione, Mantenimento dei figli, Spese istruzione scolastica figli, Figli maggiorenni studenti a carico e Mensa scolastica e spese scuola.

  • Art. 71 D.Lgs. 174/2016 – Accesso al fascicolo istruttorio

    Art. 71 D.Lgs. 174/2016 – Accesso al fascicolo istruttorio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il destinatario dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.

    2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

    3. Il destinatario dell’invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L’ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell’invito a dedurre al fine del loro reperimento.

    4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l’opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

    5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

  • Casi pratici art. 7-ter T.U.IVA: territorialita servizi B2B/B2C

    Stabilire dove una prestazione di servizi e rilevante ai fini IVA e uno dei nodi piu delicati per chi fattura cross-border. La regola generale e contenuta nell’art. 7-ter T.U.IVA, introdotto nel 2010 in recepimento della Direttiva 2008/8/CE: il criterio cambia radicalmente a seconda che il committente sia un soggetto passivo IVA (B2B) o un consumatore finale (B2C). In questa guida pratica analizziamo cinque scenari ricorrenti, con il ragionamento operativo da seguire passo dopo passo.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Dal 1 gennaio 2010, con il D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18 che ha trasposto la Direttiva 2008/8/CE, la territorialita delle prestazioni di servizi e stata ridisegnata. La logica e duplice: per le prestazioni rese a soggetti passivi (B2B) il luogo di tassazione e quello in cui il committente e stabilito; per le prestazioni rese a privati (B2C) il luogo di tassazione resta quello del prestatore.

    Questa regola generale si applica salvo eccezioni tipizzate negli articoli 7-quater (prestazioni immobiliari, ristorazione, locazione mezzi di trasporto a breve termine) e 7-quinquies (accesso a manifestazioni culturali, sportive, scientifiche). Per i servizi digitali B2C verso consumatori UE vale invece il principio del Paese del consumo, gestito tramite il regime speciale OSS (gia MOSS fino al 30 giugno 2021).

    Le definizioni operative di soggetto passivo e di luogo di stabilimento sono dettagliate nel Regolamento UE 282/2011, che resta la bussola interpretativa quando i contorni soggettivi non sono cristallini.

    B2B vs B2C: la regola generale

    La distinzione e netta sulla carta. B2B (business to business): la prestazione si considera effettuata nel Paese in cui e stabilito il committente. Se il prestatore italiano fattura a un’azienda tedesca, l’operazione e fuori campo IVA in Italia (art. 7-ter), il committente DE assolve l’imposta in reverse charge nel proprio Paese.

    L’ufficio fatturazione italiano emettera fattura senza addebito di IVA, con la dicitura “inversione contabile – art. 7-ter D.P.R. 633/1972” e indicazione del numero VIES del cliente.

    B2C (business to consumer): la prestazione e tassata nel Paese del prestatore. Se la stessa societa italiana fattura a un privato francese, l’operazione e rilevante in Italia e va assoggettata a IVA italiana al 22%. Eccezione importante: per i servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione (TTE) verso privati UE si applica il regime OSS.

    Il discrimine pratico: prima di fatturare bisogna sempre qualificare il committente. La prova si ottiene tramite il numero di partita IVA estera validata sul portale VIES della Commissione europea. Una validazione VIES con esito positivo, conservata insieme alla fattura, e l’elemento probatorio principale richiesto dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

    Reverse charge e identificazione VIES

    Il meccanismo del reverse charge intra-UE per i servizi B2B funziona cosi: il prestatore italiano emette fattura elettronica senza IVA (codice natura N6.9 o equivalente, fuori campo art. 7-ter), il committente UE autofattura nel proprio Paese applicando l’aliquota locale, detrae l’IVA come pre-IVA secondo le regole nazionali. L’operazione genera un debito e un credito IVA dello stesso importo per il committente, con effetto finanziario neutro.

    Adempimenti italiani: presentazione del modello Intrastat servizi resi (modello INTRA-1 quater) entro il giorno 25 del mese successivo al trimestre o al mese di riferimento, a seconda della soglia. La fattura va trasmessa via Sistema di Interscambio (SdI) con codice destinatario XXXXXXX se il cliente UE non e censito su SdI, oppure tramite l’esterometro confluito in fattura elettronica dal 1 luglio 2022.

    Errore tipico: emettere fattura con IVA italiana al 22% a un cliente UE soggetto passivo, magari perche la validazione VIES non e stata effettuata. In caso di controllo, l’IVA addebitata e indetraibile per il cliente estero e l’operatore italiano deve rettificare la fattura con nota di credito, riemettere senza IVA e correggere gli Intrastat.

    Caso 1 – Consulenza marketing IT verso azienda DE (B2B intra-UE)

    Situazione: Studio italiano di consulenza marketing fattura 8.000 euro a societa tedesca per analisi di mercato e brand positioning. Il cliente fornisce VAT number DE123456789.

    Inquadramento: prestazione di servizi generica B2B, ricade nella regola dell’art. 7-ter. Luogo di tassazione: Germania (Paese del committente). Operazione fuori campo IVA in Italia.

    Adempimenti: validazione VIES preventiva del VAT number DE, fattura elettronica via SdI senza IVA con dicitura “inversione contabile – art. 7-ter D.P.R. 633/1972”, codice natura N6.9, presentazione INTRA-1 quater entro il 25 del mese successivo. Il cliente DE assolve l’IVA al 19% in reverse charge.

    Errore da evitare: addebitare IVA italiana 22% perche “il servizio e stato erogato da Milano”. Il luogo di erogazione fisica non rileva per i servizi generici B2B; conta lo stabilimento del committente.

    Caso 2 – Servizio cloud IT verso consumatore FR (B2C servizio digitale)

    Situazione: SaaS italiana vende abbonamento annuale 120 euro a privato francese per piattaforma di storage cloud. Nessun VAT number, pagamento con carta.

    Inquadramento: servizio elettronico B2C verso consumatore UE. Non si applica la regola dell’art. 7-ter (servizio del prestatore) ma la deroga per i servizi digitali B2C: tassazione nel Paese del consumo, cioe Francia, con IVA al 20%.

    Adempimenti: registrazione al regime OSS (One Stop Shop) presso l’Agenzia delle Entrate italiana, applicazione IVA francese 20% in fattura, dichiarazione OSS trimestrale, versamento dell’IVA estera all’Italia che la ridistribuisce ai Paesi membri di destinazione.

    Soglia di tolleranza: fino a 10.000 euro annui di vendite TTE+beni a distanza verso privati UE complessivamente, l’operatore italiano puo continuare ad applicare IVA italiana 22% (regola di franchigia art. 7-octies). Sopra soglia, OSS obbligatorio.

    Caso 3 – Consulenza IT verso privato extra-UE

    Situazione: Professionista italiano (associato di studio) eroga consulenza strategica via videocall a privato residente in Svizzera per 2.500 euro.

    Inquadramento: prestazione di servizi generica B2C verso privato extra-UE. Regola dell’art. 7-ter comma 1 lettera b): tassazione nel Paese del prestatore (Italia). Operazione rilevante IVA in Italia al 22%.

    Eccezione: per alcune categorie di servizi immateriali (consulenza, elaborazione dati, prestazioni di pubblicita, cessione di diritti) verso privati extra-UE, l’art. 7-septies prevede la non territorialita in Italia. Una consulenza strategica generica rientra tipicamente fra le prestazioni di consulenza tecnica e quindi puo qualificarsi come operazione non rilevante in Italia, fatturabile fuori campo IVA con riferimento all’art. 7-septies.

    Verifica caso per caso: la natura specifica della consulenza determina l’inquadramento. Se si tratta di puro coaching motivazionale e dubbio l’art. 7-septies sia applicabile; se si tratta di consulenza tecnica/legale/economica il riferimento e piu solido. Documentare bene il contenuto della prestazione e la residenza extra-UE del cliente.

    Caso 4 – Licenza software cross-border (B2B intra-UE)

    Situazione: Software house italiana cede licenza d’uso annuale di un gestionale a societa olandese per 15.000 euro. Cliente fornisce VAT number NL.

    Inquadramento: la cessione di licenze software a soggetti passivi UE costituisce prestazione di servizi (non cessione di beni) e segue la regola dell’art. 7-ter B2B. Luogo di tassazione: Paesi Bassi.

    Adempimenti: identico al Caso 1 – fattura fuori campo IVA italiana, reverse charge per il cliente NL (IVA 21%), Intrastat servizi resi. Differenza rispetto alla cessione di beni: l’INTRA-1 quater riguarda i servizi, non l’INTRA-1 bis dei beni; valore in colonna “servizi resi”.

    Attenzione: se il software fosse venduto in formato fisico (DVD, chiavetta) spedito materialmente in NL, sarebbe cessione intracomunitaria di beni con regole proprie (art. 41 D.L. 331/1993). La modalita di consegna cambia l’inquadramento.

    Caso 5 – Ristorazione durante evento DE in Italia (eccezione 7-quinquies)

    Situazione: Societa di catering italiana fornisce servizio ristorazione a societa tedesca DE durante fiera B2B a Milano per 12.000 euro. Cliente DE soggetto passivo con VAT number valido.

    Inquadramento: la prestazione di ristorazione e catering rientra fra le eccezioni dell’art. 7-quater lettera c) (per somministrazioni a bordo) o piu in generale, per il catering durante eventi, dell’art. 7-quinquies. La tassazione segue il luogo di materiale esecuzione: Italia. Quindi IVA italiana 10% (aliquota ristorazione) si applica anche se il cliente e un’azienda DE.

    Non vale il reverse charge: nonostante il rapporto B2B intra-UE, l’eccezione territoriale prevale sulla regola generale dell’art. 7-ter. L’ufficio fatturazione italiano emette fattura con IVA 10%, il cliente DE puo eventualmente recuperarla tramite procedura di rimborso IVA estera (Dir. 2008/9/CE).

    Errore da evitare: applicare il reverse charge perche “il cliente e un’azienda UE”. La regola generale dell’art. 7-ter cede il passo alle eccezioni tipizzate negli artt. 7-quater e 7-quinquies.

    Quando e come applicare

    Operativamente l’ufficio fatturazione deve seguire questo flusso decisionale, in ordine:

    1. Qualificare il committente: soggetto passivo IVA (B2B) o privato consumatore (B2C)? La prova si ottiene con la validazione VIES per i clienti UE, con dichiarazione del cliente piu evidenze documentali per clienti extra-UE.
    2. Verificare se la prestazione rientra in una eccezione: prestazioni immobiliari (art. 7-quater lett. a), ristorazione e catering (lett. c-d), locazioni mezzi di trasporto breve termine (lett. e), accesso a manifestazioni (art. 7-quinquies). Se si, applicare la regola speciale.
    3. Se nessuna eccezione, applicare l’art. 7-ter: B2B luogo del committente (fuori campo se UE, reverse charge), B2C luogo del prestatore (IVA italiana se prestatore IT).
    4. Per servizi digitali B2C verso UE: verificare soglia 10.000 euro annui. Sopra soglia, regime OSS obbligatorio con IVA del Paese del consumo.
    5. Documentare la prova di territorialita: validazione VIES stampata, contratto con indicazione del committente, prove di stabilimento (sede legale, indirizzo IP per servizi digitali). Conservare insieme alla fattura.

    Se la fattispecie e complessa o coinvolge piu Paesi, prima di emettere fattura conviene confrontarsi con un operatore IVA esperto in fiscalita internazionale. L’errore territoriale comporta sanzioni proporzionali all’IVA non versata o indebitamente addebitata: dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024) la sanzione per fatturazione o registrazione irregolare e’ fissata al 70% dell’imposta, con un minimo di 300 euro (in precedenza la forbice era dal 90% al 180%, minimo 500 euro).

    Norme e fonti

    • Art. 7-ter D.P.R. 633/1972 (T.U.IVA): regola generale territorialita prestazioni di servizi – B2B Paese committente, B2C Paese prestatore.
    • Art. 7-quater D.P.R. 633/1972: eccezioni territoriali (immobili, ristorazione, locazioni mezzi trasporto breve termine, somministrazioni a bordo).
    • Art. 7-quinquies D.P.R. 633/1972: deroga per accesso a manifestazioni culturali, sportive, scientifiche, educative.
    • Art. 7-septies D.P.R. 633/1972: deroga per prestazioni immateriali a privati extra-UE.
    • D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18: recepimento Direttiva 2008/8/CE in tema di luogo delle prestazioni di servizi.
    • Direttiva 2008/8/CE: modifica della Direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA, riforma territoriale prestazioni servizi.
    • Regolamento UE 282/2011: disposizioni di applicazione della Direttiva IVA, definizioni operative di soggetto passivo, luogo di stabilimento, prove di territorialita.
    • D.L. 331/1993 conv. L. 427/1993: disciplina IVA scambi intracomunitari (Intrastat).

    Domande frequenti

    Devo sempre validare il VAT number del cliente UE su VIES prima di fatturare in reverse charge?
    Si. La validazione VIES e l’elemento probatorio principale dello status di soggetto passivo del committente. Una validazione con esito negativo o un VAT number non riconosciuto obbliga il prestatore italiano ad applicare IVA italiana 22% (trattando l’operazione come B2C). Conservare la stampa della verifica VIES con data e ora.

    Cosa succede se sbaglio e addebito IVA italiana a un cliente UE soggetto passivo?
    L’IVA addebitata e indetraibile per il cliente estero (non puo recuperarla nel proprio Paese). Va emessa nota di credito a storno della fattura errata e riemessa fattura corretta fuori campo art. 7-ter. Vanno corretti gli Intrastat. Se l’errore e rilevato in autonomia prima del controllo, sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso.

    Per servizi digitali B2C verso UE sotto la soglia di 10.000 euro applico IVA italiana o OSS?
    Sotto la soglia annua di 10.000 euro complessiva (servizi TTE + vendite a distanza beni verso privati UE), si applica IVA italiana 22% come se fosse vendita interna. Sopra soglia o per opzione, regime OSS obbligatorio con IVA del Paese del consumo. La soglia e cumulativa e si calcola guardando l’anno precedente e quello in corso.

    Una consulenza erogata via videocall da Milano a un privato statunitense e tassata in Italia?
    Dipende dalla natura della consulenza. Per consulenze tecniche, legali, economiche, di elaborazione dati o pubblicita verso privati extra-UE si applica l’art. 7-septies: operazione non rilevante in Italia, fatturazione fuori campo IVA. Per consulenze di natura generica (life coaching, motivazionale) non rientranti nelle categorie tipizzate, vale la regola B2C dell’art. 7-ter: IVA italiana 22%. Verificare caso per caso il contenuto della prestazione.

    Vedi anche: Territorialità IVA nei servizi esteri, Territorialità IVA, Buono-corrispettivo monouso (SPV), Agenzie di viaggio, Rimborso IVA e IVA presupposti applicativi.

  • Art. 14 DPR 487/1994

    Art. 14 DPR 487/1994

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    Articolo abrogato.

  • Art. 39 L. 354/1975 – Sanzioni disciplinari

    Art. 39 L. 354/1975 – Sanzioni disciplinari

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:
    1) richiamo del direttore;
    2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;
    3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;
    4) isolamento durante la permanenza all’aria aperta per non più di dieci giorni;
    5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.
    La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.
    L’esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

  • Art. 9 L. 40/2004 – Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre

    Art. 9 L. 40/2004 – Divieto del disconoscimento della paternità e dell’anonimato della madre

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l’azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall’ articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l’impugnazione di cui all’articolo 263 dello stesso codice.

    2. La madre del nato a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

    3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

  • Art. 683 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    Art. 683 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario e al comandante della nave. Esso deve essere notificato anche al proprietario non armatore, se chi agisce è creditore dell'armatore non proprietario ed è assistito da privilegio sulla nave, e al terzo proprietario, se si tratta di nave o di carati di nave, gravati da privilegi navali od ipoteche. Se si tratta di nave in corso di navigazione, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del provvedimento al comandante sia eseguita secondo le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 650.

  • Art. 4 T.U. Stupefacenti – Composizione del Servizio centrale per le dipendenze

    Art. 4 T.U. Stupefacenti – Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Al Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.

    2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma

    3. 3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti modifiche: a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita'; b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita'; c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'.

    4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n.

    162. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Torna al sommario

  • Dichiarazione IRES e modello REDDITI SC: esempi pratici sull’art. 4 D.P.R. 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 4 D.P.R. 600/1973 disciplina il contenuto della dichiarazione per i soggetti passivi IRES: societa di capitali, cooperative, enti commerciali e non commerciali, trust.
    • La dichiarazione deve indicare i dati identificativi del soggetto e di almeno un rappresentante legale, oltre agli elementi necessari per determinare imponibile, imposte e per consentire i controlli.
    • Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i dati che l’Amministrazione finanziaria gia possiede o puo acquisire autonomamente, in coerenza con lo Statuto del contribuente (L. 212/2000).
    • Il contenuto concreto e definito anno per anno dal modello REDDITI SC approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
    • I quadri principali sono RF (determinazione del reddito d’impresa con variazioni in aumento e diminuzione) e RS (prospetti vari: perdite, ACE, deduzioni, ROL).
    • Il secondo comma originario, sulla stabile organizzazione dei soggetti esteri, e stato abrogato dal D.Lgs. 175/2014 (decreto semplificazioni fiscali).
    • Il perimetro soggettivo richiama l’art. 73 TUIR; la base imponibile si determina secondo gli artt. 83 e seguenti TUIR.

    Prima degli esempi: la logica della dichiarazione IRES

    La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES non e un semplice elenco di numeri: e l’atto con cui societa ed enti rappresentano all’Amministrazione finanziaria la propria capacita contributiva relativa al periodo d’imposta. L’art. 4 del D.P.R. 600/1973 fissa il perimetro contenutistico, mentre il contenuto puntuale viene calato di anno in anno nel modello REDDITI SC e nelle relative istruzioni approvate dall’Agenzia delle Entrate.

    La specificita sta nella complessita organizzativa dei dichiaranti: sono richiesti l’identificazione del rappresentante legale, i dati dell’organo amministrativo, il codice ATECO, l’eventuale appartenenza a un gruppo e l’adesione a regimi opzionali (consolidato nazionale, trasparenza fiscale, tonnage tax).

    Struttura del modello REDDITI SC e quadri rilevanti

    Il modello REDDITI SC e articolato in frontespizio e quadri. Il frontespizio raccoglie i dati identificativi della societa, del rappresentante e dell’incaricato della trasmissione telematica. I quadri raccolgono invece le informazioni reddituali, di base imponibile e di imposta. I principali sono:

    • Quadro RF: determinazione del reddito d’impresa partendo dal risultato civilistico di bilancio, con variazioni in aumento e in diminuzione previste dagli artt. 83-110 TUIR (principio di derivazione rafforzata, costi non deducibili, plusvalenze rateizzate, ammortamenti, interessi passivi).
    • Quadro RN: liquidazione dell’IRES, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 24% prevista dall’art. 77 TUIR.
    • Quadro RS: prospetti accessori (perdite riportabili ex art. 84 TUIR, prospetto ACE, ROL fiscale, deduzioni varie, dati di bilancio sintetici).
    • Quadri RU, RQ, RX: rispettivamente crediti d’imposta agevolativi, imposte sostitutive e compensazioni/rimborsi.

    La trasmissione e telematica, ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 600/1973, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

    Dati che non vanno indicati: il principio di non duplicazione

    Un aspetto sottovalutato dell’art. 4 e l’esclusione dei dati che l’Amministrazione gia conosce o puo acquisire autonomamente. La regola attua il principio di proporzionalita degli oneri formali sancito dallo Statuto del contribuente. Le istruzioni al modello REDDITI SC riducono progressivamente le informazioni gia presenti in altri flussi (anagrafe tributaria, comunicazioni IVA, catasto, registro imprese), ma resta onere del dichiarante verificare la coerenza dei dati pre-popolati.

    Caso 1: Alfa S.r.l. e la prima dichiarazione dopo la costituzione

    Scenario. Alfa S.r.l., societa di capitali costituita il 15 marzo dell’anno X con sede a Milano, chiude il primo esercizio sociale al 31 dicembre. L’amministratore unico, Tizio, deve presentare la prima dichiarazione IRES utilizzando il modello REDDITI SC per il periodo d’imposta X.

    Come si legge in pratica. Nel frontespizio Tizio indica la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, il codice attivita ATECO prevalente, la data di costituzione e i propri dati come rappresentante legale (con la qualifica di amministratore unico). Nel quadro RF parte dal risultato civilistico del primo bilancio e applica le variazioni in aumento e in diminuzione previste dal TUIR. Trattandosi di primo esercizio, e probabile una perdita fiscale: andra riportata nel quadro RS, prospetto perdite, indicando se rientra nei limiti dell’art. 84 TUIR per il riporto integrale dei primi tre periodi.

    Documenti. Atto costitutivo, bilancio civilistico approvato, libro giornale, registri IVA, prospetti di raccordo civilistico-fiscale, eventuale relazione del revisore.

    Caso 2: Beta S.p.A. e l’utilizzo delle perdite pregresse

    Scenario. Beta S.p.A., societa per azioni con tre esercizi alle spalle, presenta nell’anno X un utile fiscale di 500.000 euro. Negli esercizi precedenti aveva accumulato 800.000 euro di perdite fiscali riportabili. Il presidente del consiglio di amministrazione, Caio, chiede di impostare correttamente la dichiarazione per minimizzare l’IRES dovuta.

    Come si legge in pratica. Nel quadro RF Beta determina il reddito imponibile di 500.000 euro. Nel quadro RS, prospetto perdite, indica le perdite pregresse e le utilizza nella misura massima consentita dall’art. 84 TUIR: ottanta per cento del reddito, pari a 400.000 euro. Sul residuo imponibile di 100.000 euro applica l’aliquota IRES del 24% (quadro RN), per un’imposta di 24.000 euro. Le perdite non utilizzate (400.000 euro) restano riportabili nei successivi periodi senza limite di tempo.

    Documenti. Dichiarazioni IRES dei periodi precedenti, prospetto storico delle perdite, bilanci, verbali assembleari di approvazione dei bilanci, libro inventari.

    Caso 3: Gamma Coop e la dichiarazione di una cooperativa a mutualita prevalente

    Scenario. Gamma Cooperativa, societa cooperativa a mutualita prevalente iscritta all’apposito albo, chiude l’esercizio con un utile di 200.000 euro. Sempronia, presidente del consiglio di amministrazione, deve compilare la dichiarazione IRES considerando il regime agevolativo previsto per le cooperative.

    Come si legge in pratica. Nel frontespizio Gamma indica la propria natura di cooperativa a mutualita prevalente e l’iscrizione all’albo. Nel quadro RF determina il reddito ordinario e poi applica, nel quadro RS, le variazioni in diminuzione previste dalla disciplina speciale (legge 904/1977 per la riserva indivisibile, art. 12 L. 904/1977 e norme successive sulla parziale esclusione dell’utile destinato a riserva legale). La dichiarazione deve esporre con chiarezza la base agevolata e quella imponibile, perche e proprio sulla coerenza tra natura mutualistica e quote agevolate che si concentrano i controlli.

    Documenti. Statuto cooperativo, verbale dell’assemblea che destina l’utile a riserva indivisibile, certificato di iscrizione all’albo delle cooperative, bilancio, relazione sulla gestione, libro soci.

    Caso 4: Delta Holding S.p.A. e l’adesione al consolidato nazionale

    Scenario. Delta Holding S.p.A., consolidante, ha esercitato l’opzione per il consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR) insieme a due controllate residenti, Epsilon S.r.l. ed Eta S.r.l.. Mevio, direttore amministrativo, deve coordinare la presentazione delle dichiarazioni.

    Come si legge in pratica. Ciascuna societa del perimetro presenta autonomamente il proprio modello REDDITI SC, in cui determina il proprio reddito (o perdita) fiscale e barra la casella che segnala la partecipazione al consolidato. Il reddito imponibile non viene tassato a livello individuale: viene trasmesso alla consolidante. Delta Holding presenta poi il modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale), nel quale somma algebricamente i redditi e le perdite delle societa aderenti, applica eventuali rettifiche di consolidamento e liquida l’IRES di gruppo. La corretta compilazione del frontespizio e del quadro GN del modello SC e essenziale per non incorrere in disallineamenti tra il quadro individuale e il modello CNM.

    Documenti. Comunicazione di opzione per il consolidato, contratti di consolidamento, bilanci di tutte le societa del perimetro, prospetti di consolidamento, modello CNM dell’anno precedente.

    Caso 5: Theta Ente del Terzo Settore e dichiarazione di ente non commerciale

    Scenario. Theta APS, associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, svolge in via principale attivita di interesse generale non commerciale e, in misura marginale, attivita commerciale connessa. Calpurnia, presidente, deve presentare la dichiarazione per il periodo d’imposta.

    Come si legge in pratica. Theta rientra fra i soggetti IRES dell’art. 73 TUIR come ente non commerciale. Presenta il modello REDDITI ENC (specifico per gli enti non commerciali, analogo al REDDITI SC ma con quadri dedicati). Nel frontespizio indica natura giuridica, iscrizione al RUNTS e codice fiscale; nei quadri reddituali dichiara separatamente i redditi delle attivita commerciali (quadro RG o RF a seconda del regime contabile) e degli eventuali immobili o capitali. Le entrate da attivita istituzionali non commerciali non concorrono a formare reddito d’impresa. La dichiarazione deve evidenziare con cura il perimetro dell’attivita commerciale, perche da esso dipende la qualificazione complessiva dell’ente.

    Documenti. Statuto, atto costitutivo, iscrizione al RUNTS, rendiconto economico-finanziario, libro inventari delle attivita commerciali, prospetto contabile separato fra gestione istituzionale e commerciale.

    Quando chiedere una verifica

    La predisposizione della dichiarazione IRES di una societa o di un ente coinvolge scelte complesse: regimi opzionali, gestione delle perdite, deduzioni e crediti d’imposta, coordinamento con il bilancio civilistico, raccordo con il regime IVA. Errori o omissioni possono esporre a recupero d’imposta, sanzioni e contenzioso. Per impostare correttamente la dichiarazione e valutare la convenienza dei regimi opzionali, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it permette di individuare uno specialista in fiscalita d’impresa.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    1. Chi e tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 600/1973?
    Sono tenuti tutti i soggetti passivi IRES elencati dall’art. 73 TUIR: societa per azioni, societa a responsabilita limitata, societa in accomandita per azioni, societa cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, trust e societa o enti non residenti che producono redditi in Italia. La dichiarazione e obbligatoria anche in assenza di redditi imponibili.

    2. Quale modello si utilizza concretamente?
    Per le societa di capitali e gli enti commerciali si utilizza il modello REDDITI SC; per gli enti non commerciali il modello REDDITI ENC; per le societa di persone il modello REDDITI SP. I modelli sono approvati annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e pubblicati sul sito istituzionale, insieme alle istruzioni di compilazione.

    3. Cosa si intende per dati che l’Amministrazione gia possiede?
    L’art. 4 esclude dall’obbligo dichiarativo i dati che l’Agenzia delle Entrate puo acquisire autonomamente da altre banche dati pubbliche, come l’anagrafe tributaria, il registro delle imprese, il catasto, le comunicazioni IVA, le certificazioni uniche. Il principio attua lo Statuto del contribuente; nella pratica si traduce nel pre-popolamento progressivo del modello.

    4. Come si dichiarano le perdite fiscali?
    Le perdite fiscali del periodo emergono nel quadro RF come risultato negativo. Quelle pregresse non utilizzate sono iscritte nel prospetto perdite del quadro RS e possono essere portate in diminuzione del reddito dei periodi successivi nei limiti dell’art. 84 TUIR (ottanta per cento del reddito; integralmente nei primi tre periodi dalla costituzione, per attivita produttive nuove).

    5. Cosa succede se la dichiarazione e incompleta o non veritiera?
    La dichiarazione incompleta o infedele espone alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 471/1997 (sanzione proporzionale all’imposta non dichiarata), oltre al recupero dell’imposta e degli interessi. Nei casi piu gravi, con superamento delle soglie di legge, si configurano i reati tributari del D.Lgs. 74/2000. La dichiarazione puo essere integrata, in aumento o in diminuzione, mediante dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell’accertamento.

  • Art. 18 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

    Art. 18 D.Lgs. 79/2011 – Definizioni

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Le agenzie di viaggio e turismo sono le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercenti in via principale l’organizzazione dell’attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che svolge attività ricollegabili alle precedenti.

    3. Sono escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio.

    4. Fatta salva l’ulteriore competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di uniformare il regime delle cauzioni eventualmente richieste alle agenzie di viaggio delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare e di evitare l’alterazione del mercato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli standard minimi comuni, nonché il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni.

    5. Le agenzie di viaggio e turismo adottano denominazioni o ragioni sociali, anche in lingua straniera, che non traggano in inganno il consumatore sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

    6. È vietato l’uso, nella ragione o nella denominazione sociale ai soggetti che non svolgono l’attività di cui al comma 1, o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole: ‘agenzia di viaggiò, ‘agenzia di turismò, ‘tour operator’, ‘mediatore di viaggio ovvero di altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di cui al comma 1.

    7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano competenti.

    8. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente decreto, utilizzano parole o locuzioni vietate ai sensi dei commi 5 e 6, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno da tale data, eliminando o integrando la ragione o denominazione sociale, nonché ogni pubblicità o comunicazione al pubblico, in modo da non ingenerare equivoci in ordine alle attività effettivamente svolte.

    9. Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione dei cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.

  • Art. 42-quinquies RD 12/1941

    Art. 42-quinquies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.