Autore: Andrea Marton

  • Art. 73 D.Lgs. 259/2003 – Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

    Art. 73 D.Lgs. 259/2003 – Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n.2, parte 1.

    2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 78, comma 1, l’Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se: a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca: i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

    3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate con un adeguato preavviso.

    4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all’Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

    5. In deroga al comma 1, l’Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate. articolo precedente articolo successivo

  • Diritto UE e banche: CRR, CRD, MiCA – casi pratici art. 6 T.U.B.

    L’art. 6 T.U.B. stabilisce che le autorità creditizie italiane esercitano i poteri attribuiti dal Testo Unico Bancario in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano direttamente i regolamenti e le decisioni UE e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia. La norma non è una clausola di stile: traduce nel diritto bancario italiano il primato del diritto UE e l’obbligo di interpretazione conforme, con conseguenze operative concrete per ogni intermediario vigilato. In questa guida vediamo come si raccordano le fonti, quali regolamenti sono direttamente applicabili (CRR, MiCA, SSM), come trattare le raccomandazioni EBA in regime di comply-or-explain e quali scelte operative deve compiere chi opera nel settore bancario o crypto-asset in Italia.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6 T.U.B. va letto in combinato disposto con l’art. 5 T.U.B. (finalità della vigilanza) e con l’art. 117 Cost., che impone il rispetto dei vincoli dell’ordinamento comunitario. Le fonti applicabili al settore creditizio si articolano su quattro livelli.

    Primo livello – Trattati e principi UE. Libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) sono il fondamento del passaporto europeo bancario.

    Secondo livello – Regolamenti UE direttamente applicabili. Reg. UE 575/2013 (CRR) sui requisiti prudenziali, Reg. UE 1024/2013 (SSM) sulla vigilanza BCE per le banche significative, Reg. UE 806/2014 (SRM) sulla risoluzione e, dal 30 dicembre 2024, Reg. UE 2023/1114 (MiCA) sulle cripto-attività vincolano gli intermediari italiani senza recepimento.

    Terzo livello – Direttive UE recepite. Direttiva 2013/36/UE (CRD IV/V, con CRD VI 2024/1619), BRRD (2014/59/UE) e PSD2 (2015/2366) operano tramite le disposizioni del T.U.B. e delle norme di attuazione.

    Quarto livello – Soft law EBA. Gli orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea non sono formalmente vincolanti ma operano in regime di comply-or-explain: le autorità nazionali devono dichiarare entro due mesi se intendono conformarsi.

    Regolamenti UE direttamente applicabili: CRR e MiCA

    Il regolamento UE entra in vigore nel diritto interno senza atti di recepimento, prevale su disposizioni nazionali confliggenti e può essere invocato davanti ai giudici italiani. In caso di contrasto, il giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare la norma interna. L’intermediario non solo può ma deve applicare il regolamento UE direttamente: Banca d’Italia, in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 6 T.U.B., emana al massimo disposizioni attuative o chiarimenti, mai modifiche o deroghe.

    Scenario 1 – Banca applica direttamente il CRR per i fondi propri

    Situazione. Alfa Banca S.p.A., istituto significativo sotto vigilanza BCE, deve calcolare il CET1 ratio al 31 dicembre. Il responsabile risk management si chiede se debba seguire la Circolare Banca d’Italia 285/2013 o il CRR direttamente.

    Soluzione operativa. Il CRR (Reg. UE 575/2013), agli artt. 25-91, disciplina in modo esaustivo composizione dei fondi propri (CET1, AT1, T2), deduzioni e calcolo degli RWA. È norma direttamente applicabile, perciò Alfa Banca calcola il CET1 ratio secondo CRR. La Circolare 285 rinvia espressamente al CRR e contiene solo le opzioni nazionali che il regolamento stesso lascia alle autorità competenti. In caso di dubbio il risk manager consulta prima il CRR consolidato (CRR3 da Reg. UE 2024/1623, applicabile da gennaio 2025), poi le Q&A EBA, infine la Circolare 285. L’art. 6 T.U.B. è la base giuridica di questo ordine gerarchico.

    Scenario 2 – Intermediario crypto applica MiCA

    Situazione. Beta Crypto S.r.l., iscritta nel registro OAM degli operatori in valute virtuali, vuole offrire custodia e scambio di token su tutto il territorio UE dal 2026.

    Soluzione operativa. Il Reg. UE 2023/1114 (MiCA) è in piena applicazione dal 30 dicembre 2024 per i CASP (Crypto-Asset Service Providers) e disciplina autorizzazione, requisiti patrimoniali, governance e tutela dei clienti. Beta Crypto deve chiedere a Banca d’Italia/Consob l’autorizzazione CASP secondo MiCA, non basarsi sull’iscrizione OAM (regime transitorio in superamento). Ottenuta l’autorizzazione può operare in passaporto europeo nei 27 Stati membri. L’art. 6 T.U.B. garantisce che la disciplina italiana sia armonica con MiCA e che Banca d’Italia non possa imporre requisiti più stringenti del regolamento.

    Raccomandazioni EBA e comply-or-explain

    L’art. 6 T.U.B. stabilisce che le autorità creditizie «provvedono in merito alle raccomandazioni» in materia creditizia delle istituzioni europee. La norma recepisce il meccanismo dell’art. 16 del Reg. UE 1093/2010 istitutivo dell’EBA: le autorità nazionali devono dichiarare entro due mesi dalla pubblicazione di un orientamento se intendono conformarsi e, in caso negativo, motivare la scelta.

    Le linee guida EBA non sono formalmente vincolanti per gli intermediari, ma quando Banca d’Italia dichiara di volersi conformare ed eventualmente le recepisce in una disposizione di vigilanza diventano di fatto cogenti. Ignorarle espone a rilievi ispettivi, richieste di rafforzamento patrimoniale (Pillar 2) e sanzioni ex art. 144 T.U.B.

    Scenario 3 – Raccomandazione EBA su NPL recepita da Banca d’Italia

    Situazione. Gamma Banca riceve nel 2025 una comunicazione che richiama gli EBA Guidelines on management of non-performing exposures (EBA/GL/2018/06), invitandola a dotarsi di una strategia NPL formalizzata con obiettivi triennali, governance dedicata e reporting al CdA.

    Soluzione operativa. Le EBA Guidelines NPL sono state recepite da Banca d’Italia tramite disposizione di vigilanza nel 2019: l’autorità ha dichiarato conformità e ne ha integrato il contenuto nelle istruzioni. Per Gamma Banca sono quindi sostanzialmente cogenti: la mancata adozione di una strategia NPL conforme espone a un giudizio SREP negativo, a un add-on di capitale Pillar 2 e, nei casi gravi, a un provvedimento ex art. 53-bis T.U.B. Il CdA delibera l’adozione del piano NPL secondo lo schema EBA, documentandone l’attuazione nei verbali.

    Scenario 4 – Banca d’Italia conforma una disposizione a orientamento EBA

    Situazione. Nel 2025 EBA pubblica nuove Guidelines on ICT and security risk management a seguito di DORA. Banca d’Italia, entro i due mesi, dichiara conformità e aggiorna la Circolare 285, Parte I, Titolo IV, Capitolo 4, recependo obblighi su ICT risk framework, incident reporting e third-party risk management.

    Soluzione operativa. L’iter è il tipico raccordo art. 6 T.U.B.: EBA emana orientamenti, Banca d’Italia dichiara conformità, recepisce nelle istruzioni di vigilanza, gli intermediari adeguano governance, processi e sistemi entro 12-18 mesi. Delta Banca pianifica un progetto di adeguamento con gap analysis, road-map al CdA e nomina di un ICT risk officer. La Funzione Compliance monitora l’aderenza e l’Internal Audit verifica l’effettiva implementazione entro la deadline.

    Scenario 5 – Banca UK come paese terzo dopo Brexit

    Situazione. Epsilon Bank Ltd, con sede a Londra, vuole continuare a offrire corporate banking a clienti italiani dopo il 31 dicembre 2020. Si chiede se possa ancora operare in passaporto europeo.

    Soluzione operativa. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più Stato membro UE né SEE: Epsilon è ora una «banca di paese terzo» ai sensi degli artt. 14 e 47 CRD V. Il passaporto è venuto meno: Epsilon non può più offrire servizi cross-border in libera prestazione. Le opzioni sono (a) costituire una succursale italiana autorizzata da Banca d’Italia ex artt. 14 e ss. T.U.B.; (b) costituire una controllata italiana con autorizzazione piena; (c) operare in reverse solicitation, modalità limitata in cui è il cliente italiano a contattare spontaneamente la banca UK. L’art. 6 T.U.B. conferma che il regime dei paesi terzi va applicato in armonia con CRD V e regolamenti delegati.

    Quando e come adeguarsi

    Per un intermediario vigilato in Italia il presidio dell’art. 6 T.U.B. si traduce in alcune prassi operative.

    Mappatura continua delle fonti UE. La Funzione Compliance mantiene un registro aggiornato dei regolamenti direttamente applicabili (CRR, SSM, SRM, MiCA, DORA, AML Regulation 2024/1624) e degli orientamenti EBA/ESMA rilevanti, con lo stato (in vigore, comply, non-comply motivato).

    Gerarchia delle fonti. Le procedure operative – risk management, segnalazioni di vigilanza, antiriciclaggio, ICT – devono richiamare prima il regolamento UE, poi la direttiva recepita nel T.U.B., poi la disposizione di Banca d’Italia, infine eventuali interpretazioni interne.

    Monitoraggio comply-or-explain. Quando EBA pubblica nuove guidelines, l’intermediario attende la dichiarazione di Banca d’Italia (sito EBA e comunicati Bd’I) e pianifica l’adeguamento entro le scadenze indicate.

    Disapplicazione di norme nazionali confliggenti. In caso di contrasto con un regolamento UE l’intermediario applica il regolamento e documenta la motivazione, anche con parere legale interno. Il principio è sancito dagli artt. 11 e 117 Cost. e ribadito dalla Corte costituzionale.

    Rapporti con BCE/SSM. Le banche italiane significative (oltre 30 miliardi di attività o tra le tre maggiori del Paese) interagiscono direttamente con il Joint Supervisory Team, che applica CRR/CRD e SREP secondo metodologie unificate.

    Norme e fonti

    • Art. 6 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) – Rapporti con il diritto dell’Unione europea.
    • Art. 5 T.U.B. – Finalità e destinatari della vigilanza.
    • Reg. UE 575/2013 (CRR) e CRR3 (Reg. UE 2024/1623) – requisiti prudenziali enti creditizi.
    • Direttiva 2013/36/UE (CRD IV/V) – accesso all’attività bancaria e vigilanza prudenziale.
    • Reg. UE 1024/2013 (SSM) – Meccanismo di vigilanza unico, competenze BCE.
    • Reg. UE 2023/1114 (MiCA) – mercati cripto-attività, piena applicazione dal 30 dicembre 2024.
    • Reg. UE 1093/2010 – istituzione EBA e art. 16 sul comply-or-explain.
    • Banca d’Italia, Circolare n. 285/2013 – disposizioni di vigilanza per le banche.

    Domande frequenti

    Un regolamento UE prevale su una norma del T.U.B. che lo contraddice?

    Sì. Il regolamento UE è direttamente applicabile e gode di primazia: in caso di contrasto la norma interna va disapplicata, sia dal giudice sia dall’intermediario. L’art. 6 T.U.B. recepisce questo principio nel diritto bancario italiano.

    Le linee guida EBA sono obbligatorie per la mia banca?

    Non in senso formale: sono soft law. Però quando Banca d’Italia dichiara conformità in regime di comply-or-explain ed eventualmente le recepisce nelle proprie disposizioni diventano sostanzialmente cogenti. Ignorarle espone a rilievi, add-on Pillar 2 e sanzioni ex art. 144 T.U.B.

    Una banca UK può ancora operare in Italia dopo Brexit?

    Non in passaporto europeo. Dal 2021 il Regno Unito è paese terzo: per servire clienti italiani la banca UK deve aprire una succursale autorizzata, una controllata italiana o operare in reverse solicitation. Il regime è quello degli artt. 14 e ss. T.U.B. e degli artt. 47-48 CRD V.

    Chi vigila sulla mia banca: Banca d’Italia o BCE?

    Dipende dalla significatività. Le banche significative (oltre 30 miliardi di attività o tra le tre maggiori del Paese) sono vigilate direttamente dalla BCE nell’ambito dell’SSM. Le meno significative restano sotto vigilanza Banca d’Italia, che applica comunque le metodologie SSM armonizzate.

  • Art. 8-sexies D.Lgs. 502/1992 – Remunerazione

    Art. 8-sexies D.Lgs. 502/1992 – Remunerazione

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell’ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef- inite per prestazione. 1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

    2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell’ambito delle attività che rispondono alle seguenti caratteristiche generali: a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona; c) attività svolte nell’ambito della partecipazione a programmi di prevenzione; d) programmi di assistenza a malattie rare; e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992; f) programmi sperimentali di assistenza; g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l’espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l’organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.

    3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell’attività svolta.

    4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.

    5. Il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’ articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante “Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.

    6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi.

    7. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalità di erogazione e di remunerazione dell’assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, anche preved- endo il ricorso all’assistenza in forma indiretta.

    8. Il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

  • Art. 6 quinquies CAD – Consultazione e accesso

    Art. 6 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – Consultazione e accesso

    In vigore dal 01/01/2006

    1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.

    2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.

    3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo ((per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 )) .

    4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.

  • Adeguati assetti e doveri del debitore: esempi pratici sull’art. 3 CCII

    In sintesi

    • L’art. 3 CCII impone al debitore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi senza indugio per fronteggiarla.
    • L’imprenditore individuale e tenuto a misure idonee; l’imprenditore collettivo deve istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c.
    • Gli assetti devono permettere di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilita dei debiti a 12 mesi e cogliere i segnali di crisi.
    • La norma indica indicatori operativi: debiti scaduti, esposizioni verso banche, dipendenti, fisco e previdenza; il CNDCEC ha pubblicato indici di allerta di riferimento.
    • L’inadeguatezza degli assetti incide sulla responsabilita degli amministratori e sull’accesso ai benefici premiali (artt. 25-bis e ss. CCII).

    Prima degli esempi: perche l’art. 3 CCII e cosi importante

    L’articolo 3 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) e il cuore del cambio di paradigma introdotto dalla riforma. Per la prima volta nel nostro ordinamento, la rilevazione anticipata della crisi non e piu una mera buona pratica gestionale ma un preciso obbligo giuridico, sanzionato sul piano della responsabilita e premiato in caso di tempestiva reazione. La norma traduce in precetto cogente quanto enunciato in via programmatica dalla Direttiva UE 2019/1023 (cosiddetta Insolvency).

    Il legislatore distingue tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo, calibrando gli obblighi sulla natura del debitore. Cambia la prospettiva: non si interviene piu solo quando l’insolvenza e conclamata, ma si chiede all’imprenditore di organizzarsi per intercettare lo squilibrio quando il risanamento e ancora possibile. Questo principio si collega direttamente all’art. 2086 c.c., comma 2, novellato dal D.Lgs. 14/2019, che impone l’istituzione di assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

    Gli obblighi dell’imprenditore individuale e di quello collettivo

    Il comma 1 dell’art. 3 CCII si rivolge all’imprenditore individuale: deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. La formula “misure idonee” e volutamente elastica, calibrata sulle dimensioni concrete dell’attivita: dal piccolo artigiano alla ditta individuale con dieci dipendenti, l’asticella si modula sulla complessita organizzativa effettiva.

    Il comma 2 impone invece all’imprenditore collettivo (societa di persone, di capitali, cooperative, consorzi) di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., funzionale all’emersione precoce della crisi. Non si tratta di scelta facoltativa: e un dovere strutturale degli amministratori, la cui violazione integra inadempimento al dovere di diligenza professionale e puo fondare la responsabilita ex artt. 2392 e 2476 c.c.

    Il comma 3 elenca le funzioni minime che gli assetti devono garantire: rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, verificare la sostenibilita dei debiti per almeno i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo particolareggiata e i test pratici per l’avvio della composizione negoziata.

    Gli indicatori di allerta e i segnali da monitorare

    Il comma 4 dell’art. 3 CCII tipizza alcuni segnali di crisi che gli assetti devono intercettare. Sono parametri concreti, costruiti su grandezze reperibili dalla contabilita e dalla gestione quotidiana:

    • Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
    • Esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
    • Esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari scadute da piu di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purche rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni.
    • Esistenza di una o piu delle esposizioni debitorie qualificate previste per le segnalazioni dei creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, INAIL, Agenzia Entrate-Riscossione) ai sensi dell’art. 25-novies CCII.

    Accanto a questi indicatori “di legge”, il CNDCEC ha pubblicato indici di allerta di riferimento (DSCR a sei mesi, patrimonio netto negativo, indici di sostenibilita degli oneri finanziari) che integrano in chiave finanziaria il quadro normativo. Si tratta di strumenti tecnici cui amministratori e organi di controllo possono ancorare la propria valutazione, sebbene non vincolanti in modo automatico.

    Casi pratici

    Caso 1: SRL artigiana senza assetti formalizzati

    La Officina Meccanica Tizio SRL produce componentistica per il settore automotive, ha 14 dipendenti e ricavi annui di 2,3 milioni di euro. L’amministratore unico Tizio gestisce “a vista” la tesoreria: nessun budget di cassa, contabilita generale tenuta dal commercialista esterno con ritardo di sessanta giorni sulla competenza, nessuna procedura formalizzata per il controllo dei debiti scaduti. Nel marzo 2026, alcuni fornitori segnalano insoluti per 180.000 euro e la banca comunica lo sconfinamento dell’affidamento da settantadue giorni.

    Inquadramento: la SRL e imprenditore collettivo e soggiace pienamente all’art. 3, comma 2, CCII e all’art. 2086 c.c. L’assenza di un budget di cassa prospettico, di reportistica mensile e di un monitoraggio dei debiti scaduti rende gli assetti palesemente inadeguati. La situazione attiva due dei segnali del comma 4 (fornitori scaduti oltre novanta giorni e sconfinamento bancario oltre sessanta giorni). Tizio, come amministratore, e tenuto ad attivarsi senza indugio, valutando l’accesso alla composizione negoziata. L’inerzia esporrebbe a responsabilita per i danni causati dalla prosecuzione dell’attivita in difetto di assetti.

    Caso 2: Imprenditore individuale e la “misura idonea” proporzionata

    Caio gestisce in forma individuale un’enoteca con vendita al dettaglio e somministrazione, due dipendenti e ricavi di 380.000 euro. Non e tenuto, in quanto imprenditore individuale, agli assetti dell’art. 2086, comma 2, c.c., ma il comma 1 dell’art. 3 CCII gli impone comunque misure idonee al monitoraggio. Caio adotta un foglio di cassa settimanale, una pianificazione trimestrale delle scadenze fiscali e contributive, e un controllo mensile della redditivita per linea di prodotto.

    Inquadramento: la dimensione dell’attivita non richiede ne un sistema ERP ne una funzione di controllo di gestione strutturata. Le misure adottate da Caio sono ragionevolmente proporzionate e soddisfano l’obbligo del comma 1. La giurisprudenza di merito ha ribadito che il principio di proporzionalita governa la lettura della norma: cio che sarebbe inadeguato per una SRL di trenta dipendenti puo essere sufficiente per una microimpresa individuale.

    Caso 3: SpA con assetti formalmente esistenti ma non funzionanti

    La Sempronio Industrie SpA ha 110 dipendenti, ricavi di 28 milioni e una funzione amministrativa strutturata con CFO, controller e collegio sindacale. Sulla carta, gli assetti esistono: c’e un budget annuale, una reportistica mensile e un manuale procedure. Nella prassi, pero, il budget non viene aggiornato, gli scostamenti non sono analizzati, e il DSCR a sei mesi non e mai stato calcolato. Nel dicembre 2025, il collegio sindacale rileva debiti tributari scaduti per 920.000 euro e segnala formalmente all’organo amministrativo l’esistenza di indicatori di crisi.

    Inquadramento: l’adeguatezza degli assetti si misura sulla loro effettiva funzionalita, non sulla mera esistenza formale. Un sistema documentato ma non utilizzato e equivalente, ai fini dell’art. 3 CCII, a un sistema inesistente. Il collegio sindacale ha correttamente attivato i propri doveri di segnalazione ex art. 25-octies CCII. Gli amministratori sono tenuti a riferire entro trenta giorni sulle iniziative assunte e a valutare l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi.

    Caso 4: Cooperativa agricola con squilibrio finanziario prospettico

    La Cooperativa Mevia, attiva nella trasformazione di prodotti ortofrutticoli con 45 soci e 22 dipendenti, chiude il bilancio 2025 con utile di esercizio ma con DSCR prospettico a sei mesi pari a 0,7. Il direttore generale, in collaborazione con il revisore, predispone un piano di tesoreria che evidenzia un fabbisogno scoperto di 480.000 euro nel terzo trimestre 2026, legato all’investimento in un nuovo impianto di confezionamento.

    Inquadramento: l’art. 3, comma 3, CCII richiede di verificare la sostenibilita dei debiti per i dodici mesi successivi. Il bilancio in utile non e di per se rassicurante: il flusso di cassa prospettico segnala un disequilibrio che, se non gestito, rendera probabile l’insolvenza. Gli amministratori della cooperativa devono attivarsi senza indugio. Possono valutare la rinegoziazione del debito bancario, l’apporto di capitale dai soci o, in caso di insufficienza, l’accesso alla composizione negoziata. La tempestivita della reazione e elemento costitutivo dell’adempimento dell’obbligo dell’art. 3.

    Caso 5: Holding familiare e segnali consolidati

    La Holding Calpurnia SRL detiene partecipazioni totalitarie in tre societa operative (manifatturiera, immobiliare, commerciale). L’amministratrice unica Calpurnia riceve dal CFO del gruppo un report che evidenzia, in una delle controllate, debiti verso fornitori scaduti da centoventi giorni per 1,1 milioni di euro e un’esposizione bancaria sconfinata da settanta giorni. A livello consolidato, il gruppo presenta indici di equilibrio finanziario in peggioramento.

    Inquadramento: l’art. 3 CCII si applica anche al gruppo di imprese, in coordinamento con gli artt. 284 e ss. CCII. Gli assetti devono permettere di rilevare la crisi a livello sia individuale sia di gruppo. Calpurnia deve attivare un confronto immediato con gli amministratori della controllata, valutare interventi infragruppo (finanziamenti, ricapitalizzazioni) e, se necessario, accedere agli strumenti di regolazione della crisi previsti per i gruppi (composizione negoziata di gruppo, concordato di gruppo). L’inerzia o l’attesa passiva integrerebbe violazione del dovere di vigilanza.

    Quando chiedere una verifica

    Capire se gli assetti aziendali sono adeguati ai sensi dell’art. 3 CCII richiede una valutazione tecnica strutturata, che incrocia organizzazione, contabilita, pianificazione finanziaria e indicatori di allerta. Non esiste un “modello standard”: l’adeguatezza si misura sul caso concreto, in funzione di dimensione, settore, complessita e rischi. Quando un amministratore percepisce che la propria struttura potrebbe non intercettare per tempo un segnale di crisi, oppure quando ricorrono uno o piu indicatori del comma 4, e opportuno chiedere una verifica indipendente a chi conosce sia la prassi del Codice della Crisi sia gli indicatori CNDCEC. Per cercare un professionista qualificato in materia di crisi d’impresa e composizione negoziata si puo consultare fiscoinvestimenti.it, che mette a disposizione una rete di esperti del settore.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 3 CCII – Adeguatezza degli assetti e doveri del debitore
    • Art. 2086 c.c. – Gestione dell’impresa e assetti adeguati
    • Art. 2 CCII – Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
    • Art. 12 CCII – Composizione negoziata della crisi
    • Art. 25-octies CCII – Segnalazioni dell’organo di controllo
    • Art. 25-novies CCII – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
    • Art. 2392 c.c. – Responsabilita degli amministratori
    • Art. 2476 c.c. – Responsabilita amministratori SRL
    • Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency)
    • CNDCEC – Documenti su indicatori di allerta e DSCR

    Domande frequenti (FAQ)

    L’imprenditore individuale deve istituire gli stessi assetti della SRL?

    No. Il comma 1 dell’art. 3 CCII parla di “misure idonee”, proporzionate alla dimensione concreta dell’attivita. Solo l’imprenditore collettivo (comma 2) e tenuto agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ex art. 2086, comma 2, c.c.

    Cosa rischia un amministratore che non istituisce assetti adeguati?

    Risponde dei danni causati dalla violazione del dovere di diligenza professionale (artt. 2392 e 2476 c.c.) e perde l’accesso ai benefici premiali per il debitore che si attivi tempestivamente (artt. 25-bis e ss. CCII). In sede concorsuale, l’inadeguatezza puo fondare azioni di responsabilita del curatore.

    Quali sono gli indicatori di crisi tipizzati dall’art. 3?

    Debiti per retribuzioni scaduti oltre trenta giorni superiori a meta del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti oltre novanta giorni superiori al non scaduto, esposizioni bancarie sconfinate o scadute da oltre sessanta giorni con peso superiore al cinque per cento del totale, esposizioni debitorie qualificate verso creditori pubblici ex art. 25-novies CCII.

    Bastano gli assetti formalmente documentati?

    No. L’adeguatezza si misura sull’effettiva funzionalita: un manuale procedure non utilizzato e un budget non monitorato sono equivalenti, ai fini dell’art. 3 CCII, a un’organizzazione inesistente. Cio che conta e la capacita reale di intercettare i segnali di crisi.

    Gli indici CNDCEC sono vincolanti?

    Non in modo automatico. Sono parametri tecnici di riferimento (DSCR a sei mesi, indici di sostenibilita degli oneri finanziari, patrimonio netto) cui amministratori e organi di controllo possono ancorare la valutazione, ma la qualificazione della crisi resta affidata a un giudizio complessivo che incrocia dati contabili, prospettici e di settore.

  • Art. 42 L. 354/1975 – Trasferimenti

    Art. 42 L. 354/1975 – Trasferimenti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

    Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
    Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.

    I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
    COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.

  • Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione

    Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione

    Art. 107 c.c. Forma della celebrazione

    In vigore

    Nel giorno indicato dalle parti l’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L’atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

  • Art. 28 CTS – Responsabilità

    Art. 28 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Responsabilità

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli amministratori, i direttori ((generali)) , i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392 , 2393 , 2393-bis , 2394 , 2394-bis , 2395 , 2396 e 2407 del codice civile e dell' articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , in quanto compatibili.

  • Casi pratici art. 2 D.Lgs. 347/1990 – base imponibile ipotecaria e catastale

    La determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale rappresenta uno snodo decisivo in ogni trasferimento immobiliare: dal valore dichiarato dipendono non solo gli importi proporzionali delle due imposte indirette, ma anche la coerenza con il valore assunto ai fini del registro o della successione. L’art. 2 D.Lgs. 347/1990 non costruisce una base imponibile autonoma: rinvia integralmente alla disciplina del registro o delle successioni e donazioni. Capire questo rinvio significa evitare i due errori più frequenti: dichiarare un valore diverso tra atto e nota di trascrizione, oppure dimenticare il regime fisso da 50 euro previsto per la prima casa.

    Il quadro normativo: un rinvio, non una base autonoma

    Il sistema delle imposte ipotecaria e catastale, per i trasferimenti soggetti a imposta proporzionale, non possiede una base imponibile propria. L’art. 2 stabilisce che la base coincide con quella valida ai fini dell’imposta di registro o, in alternativa, di quella di successione e donazione. La logica è di economia normativa: il valore dichiarato nell’atto vale per tutti i prelievi indiretti collegati al trasferimento, senza duplicazioni di accertamento. Se l’atto è esente da registro o sconta solo l’imposta fissa, la base ad valorem si applica comunque alle imposte ipotecaria e catastale proporzionali, salvo i casi in cui anch’esse siano dovute in misura fissa.

    L’effetto pratico è duplice. Da un lato chi predispone l’atto deve scegliere una sola base imponibile, coerente in tutte le sezioni del rogito e della nota. Dall’altro l’eventuale rettifica dell’Agenzia delle Entrate sul valore dichiarato ai fini del registro si propaga automaticamente all’ipotecaria e alla catastale, con avvisi di liquidazione collegati. Per questo conviene ragionare a monte sul criterio di valutazione corretto, prima ancora di firmare la proposta o l’atto.

    Prezzo-valore e base catastale: il meccanismo per le abitazioni

    Quando l’acquirente è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione, e l’immobile è abitativo (più pertinenze), può chiedere al notaio l’applicazione del regime cosiddetto «prezzo-valore». In questo regime l’imposta di registro, e di riflesso le imposte ipotecaria e catastale proporzionali, si calcola sul valore catastale dell’immobile anche se il prezzo pattuito e dichiarato in atto è più alto. Il valore catastale si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i coefficienti previsti (110 per la prima casa, 120 per le altre abitazioni di soggetti privati).

    Per gli immobili non abitativi (uffici, negozi, capannoni, terreni edificabili), o quando l’acquirente è un soggetto imprenditore, il prezzo-valore non si applica: la base imponibile coincide con il corrispettivo pattuito o, se superiore, con il valore venale in comune commercio. Lo stesso vale per le donazioni e le successioni, dove la base si determina sul valore catastale per i fabbricati censiti e sul valore di mercato per gli altri beni, salvo regole specifiche per aziende e partecipazioni.

    Esiste poi una deroga importante: per i trasferimenti che godono dell’agevolazione «prima casa» le imposte ipotecaria e catastale non sono proporzionali, ma fisse di 50 euro ciascuna se l’atto è soggetto a registro, e di 200 euro ciascuna se è soggetto a IVA. In questi casi il problema della base imponibile è marginale, perché l’importo è predeterminato dalla legge.

    Cinque casi pratici per orientarsi

    Caso 1 – Prima casa con rendita catastale di 800 euro

    Tizio acquista da Caio l’appartamento in cui andrà ad abitare. Rendita catastale 800 euro, prezzo pattuito 220.000 euro. Tizio dichiara nell’atto i requisiti per la prima casa, chiede il regime prezzo-valore al notaio e l’agevolazione fiscale di prima casa. Il valore catastale è 800 × 1,05 × 110 = 92.400 euro, base imponibile per il registro al 2%. Le imposte ipotecaria e catastale, però, non si calcolano sul valore catastale: trattandosi di prima casa agevolata, sono dovute in misura fissa di 50 euro ciascuna. In totale: 92.400 × 2% = 1.848 euro di registro, più 100 euro di ipotecaria-catastale fisse.

    Caso 2 – Immobile commerciale rivenduto a valore di mercato

    Una società di persone vende un negozio ad altro privato. Prezzo concordato 180.000 euro, valore catastale 95.000 euro. Il prezzo-valore non si applica perché l’immobile non è abitativo. La base imponibile per il registro è il prezzo dichiarato (180.000 euro), e su quella stessa base si calcolano le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) proporzionali. Risultato: 3.600 euro di ipotecaria più 1.800 euro di catastale, oltre al registro. Se l’Agenzia delle Entrate dovesse contestare il valore venale superiore al dichiarato, la rettifica si rifletterebbe su tutti e tre i tributi simultaneamente.

    Caso 3 – Donazione genitore-figlio del valore di 200.000 euro

    Mevia dona alla figlia un appartamento abitativo. Valore catastale 120.000 euro, valore di mercato dichiarato 200.000 euro. La donazione tra genitore e figlio rientra nella franchigia di 1 milione di euro, quindi l’imposta sulle donazioni non è dovuta. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, restano dovute in misura proporzionale (2% e 1%), perché non rientrano nella franchigia. La base imponibile, per rinvio, è quella prevista per le successioni e donazioni: nel caso di fabbricati abitativi privati, il valore catastale. Imposte dovute: 120.000 × 2% = 2.400 euro ipotecaria; 120.000 × 1% = 1.200 euro catastale.

    Caso 4 – Trasferimento d’azienda con avviamento

    Sempronio cede un’azienda commerciale che comprende anche un immobile strumentale di proprietà. Prezzo complessivo 500.000 euro, di cui 250.000 euro attribuiti all’immobile e 100.000 euro all’avviamento; il resto a magazzino, attrezzature e crediti. Le imposte ipotecaria e catastale si calcolano sul solo valore attribuito all’immobile (250.000 euro), perché il rinvio normativo opera sulla quota della base imponibile del registro riferibile ai beni immobili. Avviamento e altri beni mobili non concorrono. Ipotecaria 2% = 5.000 euro; catastale 1% = 2.500 euro. È utile esplicitare in atto l’attribuzione del prezzo alle singole categorie di beni, per evitare contestazioni di ricalcolo da parte dell’ufficio.

    Caso 5 – Nuda proprietà con riserva di usufrutto

    Caia, 65 anni, vende la nuda proprietà del proprio appartamento al nipote Tizio, riservandosene l’usufrutto vitalizio. Valore catastale pieno dell’immobile 100.000 euro. Per quantificare la nuda proprietà si applica il coefficiente legato all’età dell’usufruttuario: a 65 anni l’usufrutto vale il 50% e la nuda proprietà il 50%. La base imponibile per registro e, di riflesso, per ipotecaria e catastale è quindi 50.000 euro. Se Tizio è acquirente privato e l’immobile è abitativo, può chiedere il prezzo-valore: il valore catastale 50.000 euro vale come base imponibile anche se il prezzo dichiarato fosse superiore. Ipotecaria 2% = 1.000 euro; catastale 1% = 500 euro, salvo agevolazione prima casa in misura fissa.

    Quando e come orientarsi

    Il primo passaggio operativo è chiarire la natura dell’atto: vendita, donazione, successione, conferimento o cessione d’azienda. Ognuno richiama una disciplina di base differente (registro o successione-donazione), e il rinvio dell’art. 2 si attiva di conseguenza. Il secondo passaggio è verificare i presupposti del prezzo-valore: solo persona fisica privata, solo immobile abitativo e pertinenze, richiesta espressa al notaio. Il terzo è capire se ricorre la misura fissa: prima casa, atti societari con conferimento di soli beni mobili, atti gratuiti per onlus o enti del terzo settore.

    Per stimare in autonomia il valore catastale è sufficiente reperire la rendita catastale dalla visura, moltiplicarla per 1,05 (rivalutazione del 5%) e per il coefficiente di categoria. La visura si ottiene gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, area servizi consultazione, accedendo con SPID. In caso di dubbio sulla base imponibile da indicare in atto, oppure su una rettifica di valore ricevuta, ci si rivolge all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente sul Comune dell’immobile, presentando istanza scritta o utilizzando i canali telematici di assistenza. Il contribuente può chiedere chiarimenti, attivare l’accertamento con adesione o, nei termini, proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    Per i casi più articolati – trasferimenti d’azienda, immobili strumentali, riserva di usufrutto a favore di più soggetti, donazioni con onere – il riferimento documentale resta l’atto pubblico, e la valutazione preliminare delle imposte va condotta a tavolino prima di portare la pratica davanti al pubblico ufficiale rogante.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.Lgs. 347/1990 – Base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale (rinvio).
    • Art. 1 D.Lgs. 347/1990 – Oggetto e ambito di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.
    • D.P.R. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro), in particolare art. 43 (base imponibile) e art. 51 (valore venale in comune commercio).
    • Art. 1, commi 497 e 498, L. 266/2005 – Regime «prezzo-valore» per i trasferimenti di immobili abitativi tra privati.
    • D.Lgs. 346/1990 – Testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, richiamato per le basi imponibili degli atti a titolo gratuito.

    Domande frequenti

    Se richiedo il prezzo-valore, l’agevolazione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale?

    Sì, in modo automatico. La base imponibile catastale ridotta vale per il registro e, per rinvio dell’art. 2, anche per le imposte ipotecaria e catastale proporzionali, quando queste sono dovute in misura ad valorem. Se invece l’acquisto rientra nell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale diventano fisse (50 euro ciascuna se registro, 200 se IVA) e la base imponibile diventa irrilevante per il loro calcolo.

    Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate rettifica il valore dichiarato nell’atto?

    La rettifica del valore ai fini del registro si propaga automaticamente alle imposte ipotecaria e catastale, perché la base è la stessa. L’ufficio notifica avvisi di liquidazione o accertamento collegati per ciascun tributo. Resta ferma la possibilità di attivare l’accertamento con adesione, definire le sanzioni in misura ridotta o presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    Per una donazione esente per franchigia parentale, le ipotecaria e catastale sono comunque dovute?

    Sì. La franchigia (1 milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 100.000 per fratelli, 1,5 milioni per portatori di handicap grave) opera solo sull’imposta sulle donazioni. Le imposte ipotecaria e catastale proporzionali (2% e 1%) restano dovute sulla quota di donazione costituita da immobili, calcolate sulla base imponibile rilevante ai fini delle successioni e donazioni (valore catastale per i fabbricati abitativi privati).

    Come si determina la base imponibile in un atto che trasferisce sia immobili sia beni mobili?

    Le imposte ipotecaria e catastale colpiscono solo la quota della base imponibile riferibile ai beni immobili. È quindi essenziale che l’atto distingua il prezzo o il valore attribuito alle singole categorie di beni (immobili, mobili, azienda, avviamento, crediti). In assenza di distinzione l’Agenzia delle Entrate può ricalcolare l’attribuzione secondo criteri di stima propri, con effetti tributari rilevanti soprattutto nelle cessioni d’azienda.

    Vedi anche: Imposta ipotecaria e catastale, Variazione della rendita catastale, Assegnazione agevolata dei beni ai soci e Privilegio del credito dello Stato per imposta ipotecaria.

  • Art. 61 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari anteriori alla causa

    Art. 61 Codice del Processo Amministrativo – Misure cautelari anteriori alla causa

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. In caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale, il soggetto legittimato al ricorso può proporre istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa.

    2. L’istanza, notificata con le forme prescritte per la notificazione del ricorso, si propone al presidente del tribunale amministrativo regionale competente per il giudizio. Il presidente o un magistrato da lui delegato, accertato il perfezionamento della notificazione per i destinatari, provvede sull’istanza, sentite, ove necessario, le parti e omessa ogni altra formalità. La notificazione può essere effettuata dal difensore a mezzo fax. Qualora l’esigenza cautelare non consenta l’accertamento del perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca da esercitare nelle forme di cui all’articolo 56, comma 4, terzo e quarto periodo.

    3. L’incompetenza del giudice è rilevabile d’ufficio.

    4. Il decreto che rigetta l’istanza non è impugnabile; tuttavia la stessa può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito con le forme delle domande cautelari in corso di causa.

    5. Il provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque giorni. Qualora dall’esecuzione del provvedimento cautelare emanato ai sensi del presente articolo derivino effetti irreversibili il presidente può disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione della misura cautelare. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza; in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte previamente notificata. A quest’ultima si applica il comma 2.

    6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in ordine alle spese si applicano le disposizioni sui provvedimenti cautelari in corso di causa.

    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado di appello.

  • Art. 7 quinquies L. 212/2000 – (Vizi dell’attività istruttoria)

    Art. 7 quinquies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi dell’attività istruttoria)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge. ))

  • Casi pratici art. 5 T.U.B.: finalità e destinatari vigilanza

    L’art. 5 T.U.B. definisce il perimetro della vigilanza bancaria italiana: indica gli obiettivi che le autorità (Banca d’Italia, BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico, CONSOB per i profili di mercato) devono perseguire e individua chi è chiamato a rispettarne le regole. Capirne la logica significa anticipare le richieste dell’organo di vigilanza, dimensionare correttamente i presidi interni e disinnescare contestazioni prima che diventino procedimenti sanzionatori. In questa guida raccogliamo cinque scenari operativi tratti dalla prassi di vigilanza, con il dialogo tipico tra intermediario vigilato e autorità e i riferimenti normativi rilevanti per impostare correttamente la risposta.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 5 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) fissa quattro finalità di sistema della vigilanza creditizia: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva del sistema finanziario, efficienza e competitività del sistema stesso. La norma precisa inoltre che la vigilanza si esercita nel rispetto della disciplina comunitaria, oggi articolata su CRR (Reg. UE 575/2013) e CRD V (Dir. UE 2019/878 di modifica della CRD IV), e si avvale dei tre pilastri di Basilea: requisiti minimi di capitale (Pillar 1), processo di controllo prudenziale (Pillar 2) e disciplina di mercato tramite informativa al pubblico (Pillar 3).

    I principi cardine sono tre. Proporzionalità: l’intensità dei controlli e degli adempimenti varia in base a dimensione, complessità e profilo di rischio del soggetto vigilato. Adeguatezza: i presidi organizzativi devono essere coerenti con le attività effettivamente svolte. Gradualità: le misure correttive si scalano nel tempo, dalla raccomandazione informale alla decisione vincolante, fino alle misure di early intervention e alle sanzioni amministrative.

    La vigilanza si articola in tre modalità complementari: regolamentare (emanazione di circolari e disposizioni di vigilanza, prima fra tutte la Circ. Banca d’Italia 285/2013), informativa (segnalazioni periodiche, COREP, FINREP, schemi armonizzati EBA) e ispettiva (verifiche on-site presso la sede dell’intermediario). Il SREP – Supervisory Review and Evaluation Process – è lo strumento di sintesi annuale con cui l’autorità valuta business model, governance, rischi di capitale e rischi di liquidità di ciascun soggetto vigilato.

    Le 4 finalità: sana gestione, stabilità, efficienza, competitività

    La sana e prudente gestione è la finalità microprudenziale: riguarda il singolo intermediario e impone di evitare l’assunzione di rischi non misurati, non monitorati o non coperti da capitale adeguato. Si traduce in requisiti su governance, sistema dei controlli interni, politiche di remunerazione, gestione del credito anomalo.

    La stabilità complessiva è la finalità macroprudenziale: tutela il sistema finanziario nel suo insieme da rischi sistemici, contagio, prociclicità. Si esercita con buffer di capitale aggiuntivi (capital conservation buffer, countercyclical buffer, buffer per le banche a rilevanza sistemica nazionale O-SII) e con strumenti di intervento sulle esposizioni concentrate.

    L’efficienza attiene all’allocazione delle risorse: la vigilanza non deve ostacolare l’innovazione né imporre costi di compliance sproporzionati. È la base giuridica del principio di proporzionalità e della distinzione tra banche significant (vigilate direttamente da BCE) e less significant (vigilate da Banca d’Italia in raccordo con BCE).

    La competitività tutela il level playing field: regole omogenee per soggetti che svolgono attività omogenee, riconoscimento reciproco tra autorità europee, libera prestazione di servizi e diritto di stabilimento. Su questa finalità si fonda il passaporto europeo per banche e imprese di investimento.

    I destinatari della vigilanza

    L’art. 5 individua quattro categorie di soggetti vigilati. Le banche, autorizzate ex art. 14 T.U.B., italiane o filiali italiane di banche extracomunitarie. I gruppi bancari iscritti nell’albo ex art. 64 T.U.B., con vigilanza consolidata che si estende alla capogruppo, alle controllate finanziarie e alle società strumentali. Gli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., iscritti nell’albo unico tenuto da Banca d’Italia e abilitati alla concessione di finanziamenti al pubblico (società di leasing, factoring, credito al consumo, confidi maggiori, servicer NPL). I soggetti che forniscono funzioni operative essenziali o importanti in outsourcing alle banche e ai gruppi: rientrano nel perimetro della vigilanza indiretta tramite la responsabilità del soggetto esternalizzante.

    Restano fuori dal perimetro dell’art. 5 – pur essendo vigilati su altre basi normative – le imprese di investimento (SIM, sotto MiFID II e CONSOB), gli IMEL e gli IP (artt. 114-bis e 114-quater T.U.B., regime ad hoc), gli OICR (Direttiva UCITS/AIFMD), le assicurazioni (IVASS).

    Scenario 1 – Banca media riceve esiti SREP con add-on di capitale

    Una banca italiana less significant, total assets 8 miliardi di euro, riceve a fine anno la lettera di decisione SREP con un add-on Pillar 2 Requirement (P2R) di 75 punti base sopra il requisito minimo CET1. La motivazione: concentrazione settoriale sul real estate commerciale superiore alla media di sistema, modello interno di rating non ancora validato.

    Cosa fare. L’intermediario ha 30 giorni dalla notifica per presentare osservazioni scritte (right to be heard), poi la decisione diventa definitiva. La risposta corretta non è contestare il dato di concentrazione – che è oggettivo – ma presentare un piano di gestione attiva del portafoglio (loan sales, sub-partecipazioni, hedging) con target temporali misurabili. Banca d’Italia valuta l’impegno credibile e può ridurre l’add-on al SREP successivo. Riferimenti: art. 53 T.U.B. (poteri di vigilanza regolamentare e di intervento), Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1.

    Scenario 2 – Intermediario ex art. 106 presenta il primo ICAAP

    Una società di leasing iscritta all’albo unico ex art. 106 T.U.B., con attivo 350 milioni di euro, deve trasmettere a Banca d’Italia il resoconto ICAAP-ILAAP entro il 30 aprile. È la prima volta dopo l’iscrizione: il consiglio di amministrazione chiede di capire la differenza con il rendiconto annuale ordinario.

    Cosa fare. L’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) è un processo, non un documento: l’intermediario deve dimostrare di aver identificato tutti i rischi rilevanti (credito, mercato, operativo, tasso del banking book, concentrazione, residuo, strategico, reputazionale), di averli misurati con metodologie proporzionate e di aver allocato capitale interno coerente. Il resoconto è la fotografia finale. L’ILAAP fa lo stesso per la liquidità (LCR, NSFR, stress test sui flussi). Riferimenti: Circ. Banca d’Italia 288/2015 per gli intermediari 106, art. 108 T.U.B. (vigilanza sugli intermediari finanziari).

    Scenario 3 – Gruppo bancario consolidato e perimetro di vigilanza

    Una capogruppo bancaria controlla due banche commerciali, una SGR, una società immobiliare strumentale e una fintech partecipata al 35% specializzata in pagamenti instant. L’organo di vigilanza chiede di precisare il perimetro consolidato e il trattamento della fintech.

    Cosa fare. La capogruppo è destinataria diretta della vigilanza consolidata ex art. 65 T.U.B.: deve garantire policy uniformi, sistema dei controlli integrato, piano di risanamento di gruppo. Le due banche e la SGR rientrano nel perimetro pieno. La società immobiliare strumentale è inclusa come società strumentale ex art. 59 T.U.B. La partecipata al 35% non è controllata: rileva ai fini delle grandi esposizioni e dei limiti prudenziali, ma non entra nel consolidamento prudenziale. Va comunque dichiarata nelle segnalazioni FINREP come partecipazione qualificata.

    Scenario 4 – Outsourcing del core banking system a fornitore IT

    Una banca decide di migrare il proprio core banking system su una piattaforma cloud fornita da un operatore tecnologico internazionale. Il contratto prevede SLA di disponibilità 99,9%, data center primario in Irlanda, disaster recovery in Germania.

    Cosa fare. Si tratta di outsourcing di una funzione operativa essenziale: scattano gli obblighi della Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, e degli Orientamenti EBA su esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). L’intermediario deve: notificare preventivamente Banca d’Italia, condurre due diligence documentata, inserire in contratto clausole di accesso, audit e ispezione anche per l’autorità, definire exit strategy, classificare i dati e verificare il rispetto del GDPR. La responsabilità verso l’autorità resta in capo alla banca: l’outsourcing non trasferisce mai la responsabilità di vigilanza. Anche il fornitore IT, in quanto erogatore di funzione essenziale, è soggetto alla vigilanza indiretta dell’art. 5.

    Scenario 5 – Vigilanza proporzionale su banca locale di piccola dimensione

    Una banca di credito cooperativo aderente a un gruppo bancario cooperativo, attivo 450 milioni di euro, lamenta che il carico segnaletico è sproporzionato rispetto alla complessità operativa. Vuole capire come fare leva sul principio di proporzionalità.

    Cosa fare. Il principio di proporzionalità non è un’esenzione, è un criterio di calibrazione. La banca rientra nella categoria delle small and non-complex institutions (SNCI) ai sensi del CRR 2: ha accesso a regimi semplificati per disclosure Pillar 3, reporting di vigilanza ridotto, esenzioni parziali da NSFR. La capogruppo cooperativa concentra molte funzioni (risk management, compliance, internal audit) e questo riduce ulteriormente il carico individuale. Riferimenti: artt. 37-bis T.U.B. (gruppi bancari cooperativi), CRR 2 art. 4(1)(145).

    Quando e come dialogare con l’autorità

    Il dialogo con Banca d’Italia o BCE si articola su tre livelli. Ordinario: incontri annuali del joint supervisory team (per banche significant) o incontri periodici dell’analista di riferimento (per less significant), trasmissione di flussi informativi programmati. Straordinario: comunicazioni ex art. 6 T.U.B. su operazioni rilevanti (acquisizioni di partecipazioni qualificate, modifiche statutarie, nomine di esponenti aziendali soggetti a fit & proper). Reattivo: risposte a richieste ad hoc, contraddittorio scritto su esiti ispettivi, osservazioni su decisioni SREP.

    Tre regole pratiche per l’operatore vigilato. Primo: rispettare i termini, sempre; un ritardo segnaletico è di per sé violazione sanzionabile ex art. 144 T.U.B. Secondo: motivare i numeri; un dato senza spiegazione qualitativa viene letto nel modo peggiore. Terzo: anticipare i temi caldi; se l’intermediario sa che ha un punto debole (concentrazione, governance, IT) e lo affronta nella relazione di gestione, riduce l’asimmetria informativa e la severità della valutazione SREP.

    Norme e fonti

    • D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.): art. 5 (finalità e destinatari), art. 6 (rapporti con il diritto UE), art. 7 (segreto d’ufficio), art. 51 (vigilanza informativa), art. 53 (vigilanza regolamentare e poteri di intervento), art. 65 (gruppo bancario), art. 108 (vigilanza su intermediari 106).
    • Reg. UE 575/2013 (CRR) e Dir. UE 2019/878 (CRD V): requisiti prudenziali armonizzati, definizione di small and non-complex institutions, perimetro di consolidamento prudenziale.
    • Reg. UE 1024/2013 (MVU): riparto di competenze tra BCE e autorità nazionali, criteri di significatività.
    • Circ. Banca d’Italia 285/2013: disposizioni di vigilanza per le banche (governance, controlli interni, outsourcing, SREP).
    • Circ. Banca d’Italia 288/2015: disposizioni per gli intermediari finanziari ex art. 106.
    • EBA/GL/2019/02: Guidelines on outsourcing arrangements.

    Domande frequenti

    Un confidi minore è destinatario diretto della vigilanza ex art. 5? No. I confidi minori non iscritti all’albo unico ex art. 106 sono iscritti nell’elenco ex art. 112 T.U.B., con vigilanza più leggera affidata all’Organismo dei Confidi Minori (OCM). Restano fuori dal perimetro dell’art. 5 strictu sensu, ma rispondono comunque a regole di trasparenza e correttezza.

    Il principio di proporzionalità può ridurre i requisiti di capitale minimi? No. I requisiti minimi Pillar 1 (CET1, Tier 1, Total Capital, leverage ratio, LCR, NSFR) sono uguali per tutti. La proporzionalità incide su disclosure, frequenza segnaletica, profondità degli stress test interni, complessità degli ICAAP/ILAAP, intensità ispettiva.

    Cosa accade se un intermediario 106 non rispetta i tempi di trasmissione del resoconto ICAAP? Banca d’Italia può attivare misure ex art. 108 T.U.B.: richiesta integrativa, ispezione mirata, ordine di rafforzamento dei presidi, sospensione dell’iscrizione nei casi più gravi. Si applicano inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 T.U.B.

    L’outsourcing al cloud è ammesso per il core banking? Sì, ma con presidi rafforzati. Banca d’Italia ha chiarito che il cloud computing è una modalità tecnologica neutra: rilevano sostanza del controllo, accessibilità ai dati per fini di vigilanza, continuità operativa, gestione del rischio di concentrazione su un singolo fornitore. Il fornitore cloud che eroga funzioni essenziali entra nella vigilanza indiretta ai sensi dell’art. 5 T.U.B.