Autore: Andrea Marton

  • Maternità, paternità e congedi parentali nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento integra le tutele di legge in materia di maternità e paternità. La lavoratrice in maternità obbligatoria (5 mesi) percepisce dall’INPS l’80% della retribuzione; il CCNL integra fino al 100% per i primi 2 mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni (L. 234/2021). Il congedo parentale è disciplinato dal D.Lgs. 105/2022 con integrazioni contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Maternità, paternità e congedi – CCNL Legno e Arredamento
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione CCNL
    Congedo di maternità obbligatoria 5 mesi (2+3 o 1+4) 80% retribuzione Integrazione al 100% per i primi 2 mesi
    Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi 100% retribuzione (INPS) Nessuna integrazione aggiuntiva (già 100%)
    Congedo parentale (madre o padre) Fino a 6 mesi ciascuno (max 11 mesi complessivi) 80% entro i 3 mesi (D.Lgs. 105/2022) Nessuna integrazione CCNL al congedo parentale
    Congedo parentale aggiuntivo (padre) Ulteriori 3 mesi (non trasferibili) 80% (D.Lgs. 105/2022)
    Riposi giornalieri (c.d. “ora di allattamento”) 2 ore/giorno fino al 1° anno di vita 100% (INPS)

    Maternità obbligatoria: tutele e integrazione contrattuale

    Il congedo di maternità obbligatoria ha durata di 5 mesi e può essere distribuito in 2 mesi prima del parto e 3 dopo (modalità ordinaria) oppure in 1 mese prima e 4 dopo, previa attestazione medica di idoneità. Durante questo periodo, il rapporto di lavoro è sospeso ma non interrotto.

    L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sulle ultime 4 settimane di contribuzione. Il CCNL Legno e Arredamento prevede un’integrazione a carico del datore di lavoro per portare il trattamento al 100% della retribuzione ordinaria per i primi due mesi del congedo; per i restanti tre mesi rimane l’80% INPS.

    Durante la gravidanza e fino a un anno dall’allattamento, la lavoratrice non può essere adibita a mansioni pericolose identificate dal D.Lgs. 151/2001 (es. esposizione a polveri di legno duro, solventi, macchinari con rischio traumatico). Il datore deve spostarla a mansioni equivalenti o, se impossibile, sospenderla con conservazione della retribuzione.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il padre lavoratore dipendente ha diritto a un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (L. 234/2021, come da ultimo modificata). I giorni si fruiscono nell’arco dei 5 mesi successivi al parto, anche in modo non continuativo. Nelle ipotesi di adozione, affidamento o decesso della madre, il congedo si prolunga fino a ricoprire l’intero periodo di maternità spettante.

    Il congedo di paternità è retribuito al 100% dall’INPS: il padre non subisce alcuna riduzione della retribuzione durante i 10 giorni. Non è necessaria l’integrazione del datore in quanto la copertura INPS è già al 100%.

    Congedo parentale: la riforma D.Lgs. 105/2022

    Il D.Lgs. 105/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1158) ha profondamente modificato il congedo parentale:

    • Madre: fino a 6 mesi di congedo parentale, dei quali 3 mesi sono retribuiti all’80% e i restanti al 30% (o al 30% con soglia di reddito).
    • Padre: fino a 6 mesi non trasferibili + 3 mesi aggiuntivi se usufruiti in aggiunta a quelli della madre. Dei 6 mesi paterni, 3 sono retribuiti all’80%.
    • Limite complessivo della coppia: 11 mesi totali tra padre e madre.

    Il CCNL Legno non prevede, allo stato, integrazioni specifiche al congedo parentale (la retribuzione si ferma alle percentuali INPS). Tuttavia, alcuni contratti integrativi aziendali nei grandi mobilifici hanno introdotto integrazioni volontarie per i primi 3 mesi di congedo parentale.

    Tutele contro il licenziamento e rientro dalla maternità

    La lavoratrice in stato di gravidanza è protetta dal divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il divieto si applica anche in caso di dimissioni della lavoratrice, che in quel periodo devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro per essere efficaci.

    Al rientro dalla maternità, la lavoratrice ha diritto di riprendere le stesse mansioni o, in caso di impossibilità organizzativa documentata, mansioni equivalenti allo stesso livello retributivo. Non può essere demansionata come conseguenza della maternità. Qualsiasi modifica organizzativa che incida negativamente sulla lavoratrice madre entro i 12 mesi dal rientro è soggetta a onere della prova a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Padre che usa i 10 giorni di congedo obbligatorio
    Tizio è operaio specializzato (OS) con retribuzione di 1.900 € mensili. Alla nascita della figlia, fruisce di 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità. L’INPS gli eroga il 100% della retribuzione per quei 10 giorni: circa 1.900 / 26 × 10 = 730 € lordi. Non ha alcuna perdita retributiva.
    Caia – Maternità: calcolo dell’integrazione CCNL
    Caia (impiegata A2, 1.850 € mensili) è in maternità per 5 mesi. Primi 2 mesi: INPS 80% = 1.480 €, integrazione datore 20% = 370 €, totale 1.850 €. Mesi 3-5: solo INPS 80% = 1.480 € mensili. Nel complesso, nei 5 mesi Caia percepisce 3.700 + 4.440 = 8.140 € lordi totali.
    Sempronio – Congedo parentale per 3 mesi a 80%
    Sempronio (impiegato A1, 2.050 € mensili) sceglie di fruire di 3 mesi di congedo parentale obbligatorio (quota non trasferibile del padre). In base al D.Lgs. 105/2022, i 3 mesi paterni non trasferibili sono retribuiti all’80%: 2.050 × 80% = 1.640 € mensili lordi dall’INPS. Sempronio rinuncia a circa 410 € mensili lordi per ciascuno dei 3 mesi.

    Domande frequenti

    Per quanti mesi il CCNL Legno integra la maternità al 100%?
    Il CCNL integra al 100% i primi 2 mesi del congedo obbligatorio di maternità. I restanti 3 mesi rimangono all’80% come da legge (INPS).
    Quanti giorni di paternità obbligatoria spettano nel 2026?
    10 giorni lavorativi, da fruire entro i 5 mesi successivi alla nascita (o all’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento). Sono retribuiti al 100% dall’INPS.
    Una operaia addetta a macchine con polveri di legno può continuare a lavorare in gravidanza?
    No. Le polveri di legno duro sono agenti cancerogeni (D.Lgs. 81/2008, allegato XLII). La lavoratrice in gravidanza va immediatamente adibita a mansioni prive di esposizione. In mancanza di mansioni alternative, il datore deve richiedere l’anticipazione del congedo di maternità.
    Il congedo parentale matura TFR e anzianità?
    Il congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 34 D.Lgs. 151/2001). La quota di TFR matura normalmente per i periodi coperti da indennità INPS; i periodi non indennizzati (oltre il limite) non maturano TFR.
    Il padre può fruire del congedo parentale anche se la madre non lo usa?
    Sì. Con la riforma D.Lgs. 105/2022, al padre spettano autonomamente fino a 6 mesi di congedo parentale (3 non trasferibili), indipendentemente dalle scelte della madre. Anche se la madre non fruisce di nulla, il padre può comunque prendere i 6 mesi a lui spettanti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per categoria, Preavviso, dimissioni e licenziamento nel CCNL Legno e Arredamento, Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento, Malattia, infortunio e comporto nel CCNL Legno e Arredamento, Assunzione, periodo di prova e apprendistato nel CCNL Legno e Arredamento e calcolo, rivalutazione e destinazione.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 8 D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazion…

    Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. ((8))

    2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. ((2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)

  • Art. 13 L. 212/2000 – (Garante nazionale del contribuente)

    Art. 13 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Garante nazionale del contribuente)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. È istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalità, produttività ed attività svolta.

    2. Il Garante nazionale del contribuente è scelto tra: a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo; b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.

    3. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

    4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria: a) può rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi; b) può accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico; c) può richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta; d) relaziona ogni sei mesi sull'attività svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni; e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.)) ((22))

  • Art. 684 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    Art. 684 Codice della Navigazione – Pubblicità del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento notificato è, a cura del creditore, trascritto nella matricola o nel registro e, ove si tratti di navi maggiori o loro carati, annotato inoltre sull'atto di nazionalità.

  • Art. 29 T.U. Espropriazione – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

    Art. 29 T.U. Espropriazione – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto e’ disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

  • Art. 17 L. 212/2000 – Concessionari della riscossione

    Art. 17 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Concessionari della riscossione

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

  • Art. 730 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    Art. 730 Codice della Navigazione – Ingiunzione per rimborso di spese

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, il ENAC emette ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore competente per territorio. Decorsi venti giorni dalla notificazione dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, il ENAC può procedere agli atti esecutivi. Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza del credito a al suo ammontare … . L'opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. ————— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno – 8 luglio 1967, n. 96 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1967, n. 177), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale della disposizione del presente articolo espressa con le parole: "previo versamento della somma indicata nell'atto di ingiunzione". DEL PERSONALE AERONAUTICO

  • Art. 9 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero dell’Interno nella repressione del traffico

    Art. 9 T.U. Stupefacenti – Attribuzioni del Ministero dell’Interno

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri; b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanita', ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i componenti organismi della Comunita' economica eruropea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico Torna al sommario

  • Art. 7 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

    Art. 7 D.Lgs. 504/1995 – Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. In caso di irregolarità o di infrazione, per la quale non sia previsto un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4, verificatasi nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo, si applicano, salvo quanto previsto per l’esercizio dell’azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni: a) l’accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente all’articolo 6, comma 4, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo; b) l’accisa è riscossa in Italia se l’irregolarità o l’infrazione si è verificata nel territorio dello Stato; c) se l’irregolarità o l’infrazione è accertata nel territorio dello Stato e non è possibile determinare il luogo in cui si è effettivamente verificata, si presume che l’irregolarità o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui è stata accertata; d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, si presume che l’irregolarità o l’infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, entro quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, venga fornita la prova, ritenuta soddisfacente dall’Amministrazione finanziaria, della regolarità dell’operazione ovvero che l’irregolarità o l’infrazione si siano effettivamente verificate fuori dal territorio dello Stato; e) se entro tre anni dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 6, comma 3, viene individuato il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è effettivamente verificata, e la riscossione compete ad un altro Stato membro, l’accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall’articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell’effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l’accisa fornisce all’Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui è comunicato al medesimo l’avvenuto accertamento del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è effettivamente verificata, la prova che l’accisa è stata pagata nell’altro Stato membro.

    2. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere alla riscossione dei diritti di accisa, l’Amministrazione finanziaria comunica il mancato arrivo a destinazione dei prodotti soggetti ad accisa ai soggetti che si sono resi garanti per il trasporto e che potrebbero non esserne a conoscenza. Ai medesimi soggetti è concesso un termine di un mese a decorrere dalla predetta comunicazione per fornire la prova di cui al medesimo comma 1, lettera d).

    3. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da un altro Stato membro, l’Amministrazione finanziaria informa le competenti autorità del Paese di provenienza.

    4. Lo scambio e l’utilizzazione di informazioni necessarie per l’attuazione della cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri, nonché le azioni di mutua assistenza amministrativa con i medesimi Stati e con i competenti servizi della Comunità europea, avvengono in conformità delle disposizioni comunitarie e con l’osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari.

  • Art. 675 Codice della Navigazione – Istanza per la liberazione

    Art. 675 Codice della Navigazione – Istanza per la liberazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'acquirente deve far notificare ai creditori e ai precedenti proprietari un atto contenente: 1) la data e la qualità del suo titolo e la data della trascrizione; 2) il nome dei suoi danti causa; 3) gli elementi di individuazione della nave; 4) il prezzo convenuto e ogni altro peso posto a carico dell'acquirente, o il valore che egli offre di pagare; 5) l'elenco dei creditori ipotecari coll'indicazione dei loro nomi, delle somme loro dovute e della data dei loro titoli e della trascrizione di essi; 6) l'offerta di depositare entro trenta giorni dalla notificazione e dall'inserzione il prezzo convenuto o il valore dichiarato, affinchè sia diviso tra i creditori; 7) l'elezione del domicilio nel comune ove siede il giudice che sarebbe competente per l'esecuzione. Un estratto sommario di quest'atto deve essere inserito nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove ha sede l'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante.

  • Art. 32 DPR 445/2000 – Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

    Art. 32 DPR 445/2000 – Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

  • Art. 8 L. 40/2004 – Stato giuridico del nato

    Art. 8 L. 40/2004 – Stato giuridico del nato

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.