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Art. 8 L. 40/2004 — Stato giuridico del nato

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Art. 8 L. 40/2004 — Stato giuridico del nato

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 — Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

1. I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell’articolo 6.