Autore: Andrea Marton

  • Art. 65 D.Lgs. 174/2016 – Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

    Art. 65 D.Lgs. 174/2016 – Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.

  • Art. 11 D.Lgs. 504/1995 – Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

    Art. 11 D.Lgs. 504/1995 – Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l’accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

    2. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri; e) sigarette, 800 pezzi; f) sigaretti, 400 pezzi; g) sigari, 200 pezzi; h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all’ articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un’accisa inferiore a quanto indicato dall’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo è ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma.

    3. Al fine della determinazione dell’uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalità di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l’oggetto dell’eventuale attività commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti.

    4. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori economici.

    5. Ai fini del comma 4 sono considerati ‘serbatoi normalì di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati ‘serbatoi normalì i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 è considerato ‘contenitore per usi specialì qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

  • Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere

    Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere

    Art. 120 c.c. Incapacità di intendere o di volere

    In vigore

    Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.

  • Art. 46 TULPS – Licenza ministeriale per esplosivi e polveri

    Art. 46 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

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  • Art. 25 D.Lgs. 198/2006 – Discriminazione diretta e indiretta

    Art. 25 D.Lgs. 198/2006 – Discriminazione diretta e indiretta ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, commi 1 e 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

    2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell’organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell’età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell’accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera articolo precedente articolo successivo

  • Art. 22 D.Lgs. 1/2018 – Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile

    Art. 22 D.Lgs. 1/2018 – Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile ( Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

    2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttive da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio… delle azioni di previsione e prevenzione e dei loro effetti, per individuare le priorità d’azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

    3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui ai comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36 L. 218/1995 – Rapporti tra genitori e figli

    Art. 36 L. 218/1995 – Rapporti tra genitori e figli

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, sono regolati dalla legge nazionale del figlio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 6 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

    Art. 6 D.Lgs. 504/1995 – Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio dell’Unione europea, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un paese o un territorio terzo, può avvenire: a) per i prodotti provenienti da un deposito fiscale verso: 1) un altro deposito fiscale; 2) un destinatario registrato; 3) un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio dell’Unione europea; 4) i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1; 5) l’ufficio doganale presso il quale i prodotti, dopo essere stati svincolati per l’esportazione, sono vincolati ad un regime di transito esterno; b) per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).

    2. Ai fini del presente articolo, per luogo di importazione si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all’articolo 201 del CDU.

    3. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nel caso di cui al comma 1, lettera b), all’atto della loro immissione in libera pratica.

    4. Il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera b-bis). In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato. La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni unionali e, per i trasferimenti intraunionali, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. È disposto lo svincolo della cauzione quando è data la prova della presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario ovvero, per i prodotti destinati ad essere esportati, dell’uscita degli stessi dal territorio dell’Unione europea, con le modalità rispettivamente previste dai commi 6 e 11 e dai commi 7, 7-bis e 12; per i prodotti trasferiti verso la destinazione di cui al comma 1, lettera a), numero 5), provenienti da un deposito fiscale o da uno speditore registrato, lo svincolo della cauzione è disposto quando è fornita la prova che i medesimi prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno con le modalità previste dal comma 7-bis, secondo periodo. L’Amministrazione finanziaria ha facoltà di concedere ai depositari autorizzati riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità l’esonero dall’obbligo di prestare la garanzia per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi. Non è fornita garanzia per i trasferimenti di prodotti energetici attraverso condutture fisse salvo che l’Amministrazione finanziaria la richieda per casi particolari debitamente motivati. La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo è esercitata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.

    5. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest’ultimo.

    6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 7-bis e 12, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. Tale circostanza è attestata, fatta eccezione per quanto previsto al comma 11, dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all’Amministrazione finanziaria mediante il sistema informatizzato e da quest’ultimo validata. La trasmissione della predetta nota è effettuata entro le 24 ore decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario. 6-bis. Per i trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario, da effettuarsi entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico, dei dati accertati relativi alla qualità e quantità dei prodotti scaricati.

    7. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati ad essere esportati si conclude nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. Per i prodotti di cui al comma 1, lettera a), numero 5), la predetta circolazione si conclude nel momento in cui gli stessi sono vincolati al regime di transito esterno. 7-bis. Nel caso di cui al comma 7, primo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti hanno lasciato il territorio dell’Unione europea, sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale di uscita dei prodotti se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione. Nel caso di cui al comma 7, secondo periodo, l’Ufficio doganale di esportazione compila una nota di esportazione che attesta che i prodotti sono stati vincolati al regime di transito esterno sulla base delle informazioni in suo possesso o di quelle ricevute dall’ufficio doganale che ha vincolato i prodotti al medesimo regime, se diverso dall’Ufficio doganale di esportazione.

    8. Qualora, al momento della spedizione, il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione, le merci circolano con la scorta di un documento di riserva contenente gli stessi elementi previsti dal documento amministrativo elettronico e conforme al regolamento (CE) n. 684/2

    9. Gli stessi dati sono inseriti dallo speditore nel sistema informatizzato non appena quest’ultimo sia nuovamente disponibile. Il documento amministrativo elettronico sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo, copia del quale è conservata dallo speditore e dal destinatario nazionale, che devono riportarne gli estremi nella propria contabilità. 9. Qualora il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato al momento del ricevimento dei prodotti da parte del soggetto destinatario nazionale, quest’ultimo presenta all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria un documento di riserva contenente gli stessi dati della nota di ricevimento di cui al comma 6, attestante l’avvenuta conclusione della circolazione. Non appena il sistema informatizzato sia nuovamente disponibile nello Stato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento che sostituisce il documento di riserva di cui al primo periodo.

    10. Il documento di riserva di cui al comma 9 è presentato dal destinatario nazionale all’Ufficio competente dell’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui, al momento del ricevimento dei prodotti, il sistema informatizzato, che era indisponibile nello Stato membro di spedizione all’inizio della circolazione, non ha ancora attribuito il codice unico di riferimento amministrativo al documento relativo alla spedizione stessa; non appena quest’ultimo risulti attribuito dal sistema informatizzato, il destinatario trasmette la nota di ricevimento di cui al comma 6, che sostituisce il documento di riserva di cui al comma 9.

    11. In assenza della nota di ricevimento non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci spedite dal territorio nazionale può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell’attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione; per le merci ricevute nel territorio nazionale, ai fini della conclusione della circolazione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro di spedizione, in casi eccezionali, l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente attesta la ricezione delle merci sulla base di idonea documentazione comprovante la ricezione stessa.

    12. In assenza della nota di esportazione non causata dall’indisponibilità del sistema informatizzato, la conclusione della circolazione di merci può essere effettuata, in casi eccezionali, dall’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del visto dell’Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale di uscita o sulla base delle informazioni ricevute dall’Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ufficio doganale presso il quale i prodotti sono stati svincolati per l’esportazione e vincolati al regime di transito esterno.

    13. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, le disposizioni del comma 5 si applicano anche ai prodotti sottoposti ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell’esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell’imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione; per il rimborso si osservano le disposizioni dell’articolo 14.

    14. Con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Comando generale della Guardia di finanza, sono stabilite, per la circolazione dei tabacchi lavorati in regime sospensivo che abbia luogo interamente nel territorio dello Stato, le informazioni aggiuntive da indicare nel documento amministrativo elettronico di cui al comma 5 per la corretta identificazione della tipologia di prodotto trasferito anche al fine della esatta determinazione dell’accisa gravante. Fino all’adozione della suddetta determinazione trovano applicazione, per la fattispecie di cui al presente comma, le disposizioni di cui al regolamento 22 marzo 1999, n. 67.

    15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa ed ai prodotti di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettere d) ed e). 15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione.

  • Art. 9 CTS – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

    Art. 9 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Note all'art. 9: – Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell'amministrazione digitale ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 , S.O.

  • Art. 42-quater RD 12/1941

    Art. 42-quater RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 36 DPR 445/2000 – Carta d’identità e documenti elettronici

    Art. 36 DPR 445/2000 – Carta d’identità e documenti elettronici

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 .

    ((

    7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.

    ))

  • Art. 8 L. 194/1978

    Art. 8 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    L’interruzione della gravidanza è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’ articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , il quale verifica anche l’inesistenza di controindicazioni sanitarie.

    Gli interventi possono essere altresì praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all’articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 , ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754 , sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.

    Nei primi novanta giorni l’interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici.

    Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo:

    1) la percentuale degli interventi di interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in rapporto al totale degli interventi operatori eseguiti nell’anno precedente presso la stessa casa di cura;

    2) la percentuale dei giorni di degenza consentiti per gli interventi di interruzione della gravidanza, rispetto al totale dei giorni di degenza che nell’anno precedente si sono avuti in relazione alle convenzioni con la regione.

    Le percentuali di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere non inferiori al 20 per cento e uguali per tutte le case di cura.

    Le case di cura potranno scegliere il criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati.

    Nei primi novanta giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresì poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unità socio-sanitarie locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione.

    Il certificato rilasciato ai sensi del terzo comma dell’articolo 5 e, alla scadenza dei sette giorni, il documento consegnato alla donna ai sensi del quarto comma dello stesso articolo costituiscono titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

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