Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Formazione controlli qualità revisori: casi pratici art. 5-bis D.Lgs. 39/2010

    L’articolo 5-bis del art. 5-bis D.Lgs. 39/2010 disciplina la formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione. È una norma di secondo livello, spesso ignorata, ma decisiva: dalla preparazione di chi ispeziona dipende la qualità dell’intero sistema di vigilanza, e quindi l’affidabilità dei bilanci certificati per banche, mercati, enti di interesse pubblico.

    Questi casi pratici mostrano come l’art. 5-bis si intreccia con l’attività delle società di revisione, con le ispezioni del MEF e della CONSOB, con la cooperazione internazionale (PCAOB statunitense) e con l’obbligo di formazione continua dei controllori, in particolare per chi ispeziona enti di interesse pubblico.

    Il quadro: chi ispeziona chi controlla i bilanci

    Il D.Lgs. 39/2010, attuativo della direttiva 2006/43/CE e modificato dal D.Lgs. 135/2016 in recepimento della direttiva 2014/56/UE e del regolamento UE 537/2014, costruisce un sistema di vigilanza articolato. Da un lato c’è la revisione legale dei conti, affidata a revisori iscritti nel registro tenuto dal MEF. Dall’altro c’è il controllo di qualità su questi revisori, ispirato al principio per cui chi verifica non può autovalutarsi.

    L’art. 5 e l’art. 6 D.Lgs. 39/2010 stabiliscono i requisiti di formazione e di formazione continua del revisore. L’art. 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 135/2016, dedica un articolo specifico a chi quei revisori li ispeziona: i controllori della qualità. La logica è semplice: per giudicare il lavoro di un revisore esperto serve preparazione tecnica almeno pari, aggiornata su principi di revisione internazionali, principi contabili, normativa antiriciclaggio, vigilanza prudenziale per le banche e regole di mercato per le società quotate.

    Operativamente i controlli sono divisi: il MEF ispeziona i revisori che non operano su enti di interesse pubblico (EIP), la CONSOB ispeziona i revisori che certificano bilanci di EIP – banche quotate, assicurazioni, società quotate sui mercati regolamentati. Per gli enti sottoposti a regime intermedio (EIR), la competenza segue il decreto 39/2010 come riformato.

    Box 1 – Controllore di qualità interno alla società di revisione

    Una società di revisione iscritta al registro MEF affida a un proprio partner senior un ruolo interno di quality reviewer: rilegge i fascicoli prima del rilascio del giudizio sui bilanci più complessi (gruppi industriali, consolidati IFRS). Quel professionista non è il “controllore di qualità” pubblico di cui parla l’art. 5-bis: è una funzione interna, prevista dai principi internazionali di revisione (ISA) e dal sistema di controllo di qualità interno richiesto dall’art. 10-bis del decreto. L’art. 5-bis si rivolge invece agli ispettori esterni, dipendenti o incaricati dal MEF e dalla CONSOB.

    Box 2 – Controllo CONSOB su revisore di banca quotata

    Una banca quotata in Borsa fa certificare il proprio bilancio da una delle big four della revisione. Sul revisore designato per quell’incarico la CONSOB può avviare un’ispezione di qualità: l’ispettore CONSOB verifica completezza del fascicolo, indipendenza, applicazione corretta dei principi ISA ITALIA, valutazione dei crediti deteriorati, rapporto con la funzione di internal audit della banca. L’ispettore deve avere formazione iniziale documentata (revisione, bilancio bancario, vigilanza Banca d’Italia/BCE) e una formazione continua annuale, come richiesto dall’art. 5-bis.

    Box 3 – Revoca dell’incarico di ispettore per crediti formativi mancanti

    Un ispettore di qualità MEF, dopo due anni consecutivi senza completare i crediti di formazione continua previsti dai programmi del MEF, viene escluso dalla rotazione delle ispezioni. La conseguenza pratica non è solo disciplinare: i suoi verbali firmati nel periodo di non conformità rischiano contestazioni dalle società ispezionate, che possono eccepire vizi soggettivi del controllore. Per questo l’art. 5-bis richiama l’art. 5 e l’art. 6 del decreto: la formazione del controllore è requisito sostanziale, non burocratico.

    Box 4 – Raccordo con PCAOB statunitense

    Una società di revisione italiana certifica il bilancio di una controllata europea di un gruppo USA quotato a Wall Street. Il revisore italiano è iscritto anche al PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), regolatore USA dei revisori di società quotate. L’ispezione di qualità può essere svolta in cooperazione tra CONSOB e PCAOB ai sensi degli accordi internazionali. Gli ispettori CONSOB coinvolti devono avere formazione anche sui PCAOB Auditing Standards, oltre che sui principi ISA. L’art. 5-bis copre questo aspetto richiedendo programmi formativi adeguati alla complessità degli incarichi controllati.

    Box 5 – Ispezione triennale obbligatoria su revisore EIP

    Il regolamento UE 537/2014 impone un’ispezione di qualità almeno triennale sui revisori di enti di interesse pubblico. Una società di revisione che ha in portafoglio cinque banche quotate e tre assicurazioni viene ispezionata dalla CONSOB ogni tre anni a rotazione su almeno uno degli incarichi EIP. Il team ispettivo è formato da professionisti con specializzazione settoriale: revisione bancaria, attuariale per le compagnie assicurative, IFRS per il consolidato di gruppo. La selezione degli ispettori segue i criteri dell’art. 5-bis: formazione iniziale + formazione continua documentata.

    Quando rileva concretamente per un revisore

    Per il revisore legale o la società di revisione l’art. 5-bis ha tre conseguenze pratiche.

    Prima. Quando subisce un’ispezione del MEF o della CONSOB, l’ispettore che si presenta ha credenziali tecniche garantite per legge: non si tratta di un funzionario generico, ma di un soggetto formato sui principi di revisione, sui principi contabili italiani e IFRS, sulla normativa di settore. Il confronto tecnico durante l’ispezione avviene su base professionale, e i rilievi dell’ispettore devono essere motivati su base tecnica, non su impressioni.

    Seconda. Il revisore può eccepire la carenza formativa dell’ispettore. Se nel verbale finale emergono rilievi gravi che incidono sull’iscrizione al registro o sulla revoca dell’incarico, il revisore può chiedere in sede contenziosa di verificare il rispetto dei requisiti dell’art. 5-bis da parte del team ispettivo. Non è una difesa primaria, ma è un argomento procedurale legittimo davanti al TAR competente.

    Terza. Le società di revisione strutturate utilizzano l’art. 5-bis come parametro per il proprio sistema di controllo qualità interno. Se la legge richiede al controllore pubblico una formazione continua specialistica, anche il quality partner interno alla società di revisione deve avere standard analoghi, per allinearsi alle aspettative degli ispettori e ridurre i rilievi nelle ispezioni triennali sugli EIP.

    Norme rilevanti

    Le disposizioni che governano questa materia sono:

    • Art. 5-bis D.Lgs. 39/2010 – Formazione dei soggetti incaricati dei controlli di qualità.
    • Art. 5 D.Lgs. 39/2010 – Formazione iniziale del revisore legale.
    • Art. 6 D.Lgs. 39/2010 – Formazione continua del revisore legale.
    • Direttiva 2006/43/CE – Revisione legale dei conti annuali e consolidati.
    • Direttiva 2014/56/UE – Modifica alla direttiva 2006/43/CE, recepita con D.Lgs. 135/2016.
    • Regolamento UE 537/2014 – Revisione legale degli enti di interesse pubblico.
    • Art. 10-bis D.Lgs. 39/2010 – Organizzazione interna del revisore (sistemi di controllo di qualità).

    Domande frequenti

    Cosa disciplina l’art. 5-bis del D.Lgs. 39/2010?

    L’art. 5-bis disciplina la formazione iniziale e la formazione continua dei soggetti incaricati dei controlli di qualità sui revisori legali e sulle società di revisione. Riguarda gli ispettori del MEF e della CONSOB, non i revisori sottoposti a ispezione.

    Chi controlla i revisori delle società quotate?

    La CONSOB controlla i revisori che certificano bilanci di enti di interesse pubblico (EIP) – banche e assicurazioni quotate, società sui mercati regolamentati. Il MEF si occupa dei revisori che non operano su EIP. La distinzione segue il D.Lgs. 39/2010 come riformato dal D.Lgs. 135/2016 in attuazione delle direttive UE.

    Posso eccepire la carenza formativa di un ispettore?

    In sede contenziosa amministrativa, davanti al TAR, è possibile eccepire il mancato rispetto dei requisiti dell’art. 5-bis come vizio procedurale, soprattutto quando dal verbale ispettivo derivano provvedimenti gravi (revoca, cancellazione dal registro). Resta un argomento secondario rispetto al merito tecnico delle contestazioni.

    Ogni quanto è ispezionato un revisore di una banca quotata?

    Il regolamento UE 537/2014 prescrive un’ispezione di qualità almeno triennale per i revisori di enti di interesse pubblico. La CONSOB programma le ispezioni a rotazione sui diversi incarichi EIP del revisore, selezionando i fascicoli più rilevanti per dimensione e rischio.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: apprendistato professionalizzante

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    L’apprendistato professionalizzante è il principale strumento di ingresso dei giovani nel settore del noleggio autobus. Permette all’impresa di formare un autista o un addetto tecnico-amministrativo con oneri contributivi ridotti e, al giovane, di acquisire una qualificazione professionale riconosciuta. Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente regola la durata, la formazione e il trattamento economico dell’apprendista.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede l’apprendistato professionalizzante per giovani tra 18 e 29 anni, con durata da 6 a 36 mesi e formazione minima di 80 ore medie annue. Il periodo di prova per l’apprendista è di 6 settimane di prestazione effettiva. L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale. Al termine dell’apprendistato, il datore può confermare a tempo indeterminato o recedere senza motivazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    CCNL 6 ottobre 2022 (apprendistato professionalizzante)
    Riferimento legge
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato); D.Lgs. 150/2015
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Aspetto Regola CCNL
    Età di accesso 18 anni (o 17 con qualifica triennale) fino a 29 anni e 364 giorni
    Durata Da 6 mesi a 36 mesi massimo
    Formazione Almeno 80 ore medie annue (tecnico-professionale e trasversale)
    Periodo di prova 6 settimane di prestazione effettiva
    Inquadramento Al livello di accesso del profilo professionale finale
    Tutor aziendale Obbligatorio; deve avere competenze professionali adeguate
    Conferma al termine Libera (con o senza motivazione); in caso di mancata conferma conta come licenziamento ai fini della NASpI

    Requisiti e accesso all’apprendistato nel settore

    L’apprendistato professionalizzante nel noleggio autobus e NCC è accessibile a giovani tra i 18 e i 29 anni (fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età). Il limite inferiore scende a 17 anni per chi è in possesso di qualifica professionale triennale conseguita nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

    Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, con indicazione della durata, del livello di inquadramento iniziale e finale, del piano formativo individuale (PFI) e del nome del tutor aziendale. Non è ammessa la forma verbale.

    Attenzione alla patente: nel settore noleggio autobus l’apprendista che aspira alla mansione di autista deve comunque essere in possesso della patente di guida di categoria D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC) all’atto dell’assunzione, oppure ottenerli durante l’apprendistato. L’abilitazione professionale è un requisito di legge (Codice della strada, D.Lgs. 59/2011) distinto dal CCNL.

    Durata e struttura del percorso

    La durata dell’apprendistato professionalizzante è variabile tra 6 e 36 mesi, in base al profilo professionale di arrivo e alla complessità delle competenze da acquisire. In linea generale:

    • Percorsi brevi (6-12 mesi): per profili operativi di base (livelli C2-C1), con competenze già parzialmente acquisite.
    • Percorsi medi (12-24 mesi): per autisti (livelli B3-B2) con necessità di consolidamento professionale.
    • Percorsi lunghi (24-36 mesi): per autisti gran turismo o figure tecniche di livello B1-A2 con alta complessità formativa.

    La formazione: il piano formativo individuale

    La formazione è il cuore dell’apprendistato. Il CCNL prevede un monte ore di almeno 80 ore medie annue di formazione, suddivise in:

    • Formazione tecnico-professionale: specifica per la mansione (tecniche di guida sicura, normativa sui trasporti, regolamento CE 561/2006, manutenzione ordinaria, assistenza ai passeggeri, gestione emergenze, uso del tachigrafo, lingue straniere per il turismo internazionale).
    • Formazione trasversale: competenze relazionali, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), normativa contrattuale di base.

    Il piano formativo individuale (PFI) deve essere predisposto prima dell’inizio del rapporto e può essere redatto anche in forma sintetica. Il tutor aziendale (obbligatorio per legge) segue l’apprendista nel percorso formativo e attesta il raggiungimento delle competenze.

    Il trattamento economico: percentuali e inquadramento

    L’apprendista è assunto al livello di accesso del profilo professionale previsto dal CCNL per la mansione di arrivo. La retribuzione durante l’apprendistato è quella del livello di inquadramento contrattuale assegnato. Non esistono percentuali sub-minimo nell’attuale contratto ANAV, a differenza di altri CCNL: l’apprendista percepisce il minimo tabellare del suo livello di accesso.

    Le agevolazioni per il datore di lavoro sono invece di natura contributiva (aliquote INPS ridotte per la durata dell’apprendistato, a carico aziendale).

    Fine dell’apprendistato: conferma o recesso

    Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro può:

    • Confermare il lavoratore a tempo indeterminato, senza necessità di nuova lettera di assunzione (il rapporto prosegue automaticamente).
    • Recedere liberamente senza obbligo di motivazione, con un preavviso di 30 giorni (art. 42, D.Lgs. 81/2015). In caso di mancata conferma, il rapporto cessa e l’apprendista può accedere alla NASpI (indennità di disoccupazione) poiché la mancata conferma è equiparata al licenziamento ai fini previdenziali.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista autista di 21 anni, contratto di 24 mesi
    Tizio, 21 anni, ha appena conseguito la patente D e il CQC. Viene assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di 24 mesi per formarsi come autista B2. Il periodo di prova è di 6 settimane effettive. Riceve il minimo tabellare del livello di accesso assegnato. Svolge 80 ore di formazione all’anno (guida sicura, uso del tachigrafo, normativa UE trasporti). Al termine dei 24 mesi il datore lo conferma a tempo indeterminato come B2.
    Caia – Apprendista amministrativa, 27 anni, contratto di 12 mesi
    Caia, 27 anni, viene assunta come apprendista per il ruolo di addetta prenotazioni e back-office (livello B3 finale). Il percorso è di 12 mesi, con 80 ore di formazione (software gestionali, customer care, normativa contrattuale). Al termine dell’apprendistato, il datore è soddisfatto delle prestazioni e la conferma come B3 a tempo indeterminato. L’anzianità maturata durante l’apprendistato si computa integralmente.
    Sempronio – Mancata conferma alla fine dell’apprendistato
    Sempronio, 28 anni, completa 18 mesi di apprendistato ma non viene confermato dal datore per scarsità di traffico. Il datore comunica il recesso con 30 giorni di preavviso come previsto dalla legge. Sempronio ha diritto alla NASpI perché la mancata conferma è equiparata al licenziamento. Riceve la liquidazione con TFR maturato, ferie residue e quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima.

    Domande frequenti

    Qual è l’età massima per l’apprendistato nel CCNL Noleggio Autobus?
    Fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni). Il limite inferiore è 18 anni (17 con qualifica professionale triennale).
    Quanto dura l’apprendistato nel settore noleggio autobus?
    Da 6 mesi a 36 mesi massimo, in base al profilo professionale di arrivo. Percorsi operativi semplici: 6-12 mesi. Autisti qualificati: 12-24 mesi. Profili complessi: fino a 36 mesi.
    Quanto viene pagato un apprendista autista di autobus?
    Il CCNL ANAV non prevede percentuali sub-minimo: l’apprendista riceve il minimo tabellare del livello di accesso assegnato al profilo professionale di arrivo. Le agevolazioni sono contributive (riduzione INPS a carico azienda).
    Quante ore di formazione deve fare un apprendista?
    Almeno 80 ore medie annue, suddivise tra formazione tecnico-professionale (guida sicura, normativa UE, tachigrafo) e formazione trasversale (sicurezza, relazionale, contrattuale).
    Se non vengo confermato alla fine dell’apprendistato posso prendere la disoccupazione?
    Sì. La mancata conferma al termine dell’apprendistato è equiparata al licenziamento ai fini previdenziali: l’ex apprendista ha diritto alla NASpI, se in possesso dei requisiti contributivi e di disoccupazione involontaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022 e al D.Lgs. 81/2015 sull’apprendistato. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    Art. 771 Codice della Navigazione – Documenti di bordo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

    a) il certificato di immatricolazione;

    b) il certificato di navigabilità;

    c) il giornale di bordo;

    d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;

    e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.

  • Art. 79 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Art. 79 D.Lgs. 174/2016 – Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679,… e 685 del codice di procedura civile.

  • Art. 15 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di riscontro

    Art. 15 D.Lgs. 141/2024 – Servizio di riscontro

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.

    2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall’eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall’Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.

    3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all’Agenzia affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attestazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia.

    5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, inoltrano immediatamente motivata richiesta all’Agenzia, affinchè in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.

    6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

  • Certificazioni e documenti della dichiarazione: esempi pratici sull’art. 3 D.P.R. 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 3 D.P.R. 600/1973 disciplina la conservazione delle certificazioni dei sostituti d’imposta e dei documenti probatori dei crediti, ritenute e oneri indicati in dichiarazione.
    • Il termine di conservazione coincide con quello previsto dall’art. 43 D.P.R. 600/1973 per l’accertamento: cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (sette in caso di omessa dichiarazione).
    • I documenti devono essere esibiti o trasmessi all’ufficio competente entro il termine fissato nella richiesta, pena la possibile inutilizzabilita probatoria in sede contenziosa.
    • Per le persone fisiche con impresa commerciale ordinaria scattano obblighi aggiuntivi di redazione del bilancio e del prospetto di ricavi, costi e rimanenze.
    • I contribuenti in regime contabile semplificato sono esonerati dal bilancio, ma restano tenuti alla conservazione di fatture, ricevute e registri.
    • La conservazione vale anche per la documentazione digitale: file XML, copie PDF di CU, ricevute telematiche di versamento e scontrini parlanti.
    • L’onere della prova degli oneri detraibili e deducibili grava sul contribuente: senza giustificativo, la detrazione viene disconosciuta in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

    Prima degli esempi

    L’art. 3 del D.P.R. 600/1973 e una norma in apparenza tecnica ma di impatto pratico molto ampio: regola i documenti che ogni contribuente persona fisica deve conservare a supporto della propria dichiarazione dei redditi. La portata della norma va oltre l’impresa commerciale a cui si rivolge il primo comma, perche il secondo comma estende l’obbligo di conservazione alle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (la Certificazione Unica) e a tutti i documenti probatori dei crediti d’imposta, dei versamenti e degli oneri che riducono il debito tributario.

    Il rinvio all’art. 43 del medesimo decreto fissa il termine di conservazione: cinque anni dal 31 dicembre dell’anno in cui e stata presentata la dichiarazione, sette anni in caso di omissione. Entro questo orizzonte temporale, l’Agenzia delle entrate puo richiedere l’esibizione dei documenti tramite controllo formale, questionario o invito a comparire. La mancata esibizione genera due conseguenze: il disconoscimento delle deduzioni o detrazioni e, nei casi piu gravi, l’inutilizzabilita del documento prodotto solo in fase contenziosa.

    Quali documenti rientrano nell’obbligo

    Sotto la categoria delle certificazioni e dei documenti rientrano: la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale, committente di lavoro autonomo); le ricevute di versamento F24; gli scontrini parlanti per le spese sanitarie (con codice fiscale del contribuente e natura del prodotto); le fatture per prestazioni mediche, interventi di recupero edilizio e risparmio energetico; le ricevute dei premi assicurativi sulla vita e infortuni; i bollettini dei contributi previdenziali volontari; le attestazioni di erogazioni liberali; le quietanze di pagamento di mutui ipotecari per l’abitazione principale. La conservazione vale tanto per il cartaceo quanto per i file informatici e i PDF scaricati dal cassetto fiscale.

    Modalita di esibizione su richiesta dell’ufficio

    Quando l’Agenzia delle entrate avvia un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. 600/1973, invia una comunicazione (cartacea o nel cassetto fiscale) chiedendo di trasmettere copia dei documenti giustificativi entro un termine, di norma trenta giorni. La trasmissione avviene tipicamente via PEC, tramite il servizio CIVIS o attraverso lo sportello fisico. Se il contribuente non risponde o trasmette documentazione incompleta, l’ufficio emette una comunicazione di irregolarita con il ricalcolo dell’imposta dovuta e l’addebito di sanzioni e interessi. Entro trenta giorni dalla notifica e ancora possibile produrre i documenti per ottenere lo sgravio totale o parziale.

    Casi pratici

    Caso 1 – Lo scontrino parlante smarrito per farmaci da banco

    Scenario. Tizio, lavoratore dipendente, nel 2024 ha sostenuto 980 euro di spese sanitarie, di cui 420 euro per farmaci da banco documentati con scontrini parlanti. In dichiarazione precompilata 2025 ha confermato il dato. Nel 2026 riceve una richiesta di esibizione documentale ai sensi dell’art. 36-ter, ma scopre che gli scontrini relativi a tre acquisti di marzo 2024 sono illeggibili perche stampati su carta termica scolorita.

    Come si legge. L’art. 3, secondo comma, impone la conservazione fino al termine dell’art. 43, ma non garantisce la prova se il documento si e deteriorato. Tizio puo richiedere alla farmacia un duplicato dello scontrino o, in alternativa, un’attestazione su carta intestata che riepiloghi gli acquisti collegati al suo codice fiscale: la farmacia conserva infatti i dati per finalita fiscali. Se non riesce a recuperare la prova, le 420 euro vengono escluse dal calcolo della detrazione del 19 per cento.

    Documenti utili. Scontrini parlanti originali; duplicato o attestazione della farmacia; estratto conto bancario con addebiti coerenti per data e importo.

    Caso 2 – La Certificazione Unica del secondo datore di lavoro

    Scenario. Caia ha lavorato nel 2024 per due datori di lavoro: da gennaio ad aprile presso un’azienda metalmeccanica, da maggio a dicembre presso una societa di servizi. Entrambi hanno operato ritenute IRPEF. In sede di dichiarazione 2025 ha conservato solo la CU del datore principale, perdendo la prima certificazione. L’Agenzia delle entrate invia una richiesta di esibizione perche dal sistema risultano due CU trasmesse, mentre i conguagli in dichiarazione sembrano calcolati su una sola.

    Come si legge. La CU e il documento che attesta redditi corrisposti e ritenute operate. La sua trasmissione al sistema Tessera Sanitaria avviene direttamente dal sostituto, ma il contribuente deve conservarne copia per fornire riscontro agli scostamenti. Caia puo recuperare la CU smarrita richiedendola al datore (obbligato a riconsegnarla anche dopo la cessazione del rapporto) oppure scaricandola dal proprio cassetto fiscale, dove l’Agenzia archivia copia delle CU trasmesse dai sostituti.

    Documenti utili. Copia delle due CU 2024; ultime buste paga di ciascun rapporto; ricevuta di invio telematico della dichiarazione.

    Caso 3 – Le ricevute del bonifico parlante per ristrutturazione

    Scenario. Sempronio, proprietario di un appartamento, nel 2024 ha sostenuto 28.000 euro di lavori di ristrutturazione edilizia con detrazione del 50 per cento ripartita in dieci quote annuali. Nel 2027 riceve una richiesta di esibizione per la quota detratta nella dichiarazione 2025: deve produrre fatture, bonifici parlanti, comunicazione preventiva all’ASL (ove dovuta) e dichiarazione di consenso del comproprietario.

    Come si legge. L’art. 3 impone la conservazione di tutta la catena documentale fino al termine dell’art. 43 calcolato sull’ultima quota detratta. Quindi, se la decima quota e indicata nella dichiarazione 2034, i documenti devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2040. La perdita di una sola ricevuta di bonifico parlante puo determinare il disconoscimento dell’intera quota annuale, perche il bonifico ordinario non sostituisce quello con la causale specifica prevista per la detrazione.

    Documenti utili. Fatture dell’impresa; ricevute di bonifico parlante con causale; visure catastali; eventuale comunicazione ENEA per interventi di efficientamento.

    Caso 4 – Il prospetto rimanenze per l’impresa individuale

    Scenario. Mevio gestisce in forma individuale un’attivita di commercio al dettaglio con ricavi annui pari a 720.000 euro: e quindi tenuto alla contabilita ordinaria. Nel 2025, in occasione di una verifica della Guardia di Finanza, gli viene chiesta esibizione del bilancio relativo al 2023 e del prospetto di dettaglio di ricavi, costi e rimanenze, perche le rimanenze finali esposte appaiono incongruenti con i ricarichi medi del settore.

    Come si legge. Il primo comma dell’art. 3 stabilisce che le persone fisiche esercenti impresa commerciale, anche se non obbligate dal codice civile, devono redigere e conservare bilancio e prospetto. La mancata esibizione consente all’ufficio di procedere con accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973, con presunzioni semplici e inversione probatoria a carico del contribuente.

    Documenti utili. Bilancio 2023; libro inventari; registri IVA e dei beni ammortizzabili; documentazione di magazzino e DDT in entrata e in uscita.

    Caso 5 – Le erogazioni liberali al partito politico

    Scenario. Calpurnia nel 2024 ha effettuato due donazioni a un partito politico, per complessivi 600 euro, beneficiando della detrazione del 26 per cento. Nel controllo formale del 2026 l’ufficio chiede di provare l’esistenza e la tracciabilita dei versamenti. Lei ricorda di aver pagato in contanti la prima donazione direttamente alla sezione locale.

    Come si legge. La detrazione spetta solo per erogazioni effettuate tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta, bollettino postale). Il pagamento in contanti, anche se attestato da ricevuta del partito, non integra il requisito di tracciabilita e l’art. 3 non puo “sanare” l’assenza di un mezzo di pagamento ammesso. La quota relativa alla prima donazione viene esclusa dalla detrazione; resta valida la seconda, se documentata con bonifico nominativo.

    Documenti utili. Ricevute del partito; estratto conto bancario o postale; copia bonifico con causale.

    Quando chiedere una verifica

    I casi descritti mostrano come il piano documentale e quello sostanziale dell’imposta siano strettamente intrecciati: una conservazione incompleta puo trasformare una posizione legittima in un debito tributario. Se la richiesta di esibizione riguarda interventi pluriennali (recupero edilizio, superbonus, sismabonus), donazioni rilevanti, redditi cumulati di piu sostituti o situazioni d’impresa con scostamenti rispetto agli indici di settore, e opportuno valutare una verifica del fascicolo prima di rispondere all’ufficio. Per analizzare il proprio caso con un professionista qualificato e possibile rivolgersi al servizio Trova un esperto.

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.P.R. 600/1973 – certificazioni e documenti relativi alla dichiarazione
    • Art. 36-ter D.P.R. 600/1973 – controllo formale delle dichiarazioni
    • Art. 39 D.P.R. 600/1973 – accertamento analitico e induttivo dei redditi d’impresa
    • Art. 43 D.P.R. 600/1973 – termini per l’accertamento
    • Art. 15 TUIR – detrazioni per oneri
    • Art. 55 TUIR – definizione di reddito d’impresa

    Domande frequenti

    Per quanto tempo devo conservare la documentazione della dichiarazione?
    Cinque anni dal 31 dicembre dell’anno in cui e stata presentata la dichiarazione. In caso di dichiarazione omessa il termine sale a sette anni. Per le detrazioni pluriennali il termine si calcola sull’anno di esposizione dell’ultima quota.

    Cosa succede se non trovo uno scontrino parlante?
    Si puo chiedere alla farmacia un duplicato o un’attestazione riepilogativa collegata al codice fiscale. Se la prova non viene reintegrata, la detrazione della spesa interessata viene esclusa in sede di controllo formale.

    La CU scaricata dal cassetto fiscale ha lo stesso valore di quella consegnata dal datore?
    Si: e una copia conforme messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati trasmessi dal sostituto d’imposta e puo essere prodotta in sede di esibizione documentale.

    Posso rispondere alla richiesta dell’ufficio con scansioni in PDF?
    Si. Le copie informatiche dei documenti, trasmesse via PEC o tramite CIVIS, sono pienamente ammesse, purche leggibili e complete delle informazioni essenziali (intestatario, data, importo, causale).

    Cosa rischio se non rispondo alla richiesta di esibizione?
    L’ufficio procede al ricalcolo dell’imposta disconoscendo gli oneri non documentati e applica sanzioni e interessi. In sede contenziosa, i documenti non esibiti tempestivamente possono essere dichiarati inutilizzabili.

  • Art. 25 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza doganale negli aeroporti

    Art. 25 D.Lgs. 141/2024 – Vigilanza doganale negli aeroporti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

    2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

  • Art. 201 DPR 495/1992 – Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

    Art. 201 DPR 495/1992 – Autotreni attrezzati per carichi indivisibili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Costituiscono un'unica unità, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.

    2. Costituiscono, altresì, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.

    3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti può inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.

    4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e

    62. Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.

    5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

  • Art. 60 RD 12/1941 – Sedi di corte di assise

    Art. 60 RD 12/1941 – Sedi di corte di assise

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Sedi di corte di assise. In ogni distretto di corte di appello sono costituite una o più corti di assise. Ogni corte di assise esercita la giurisdizione nel circolo ad essa assegnato, in conformità della tabella D annessa al presente ordinamento. Per uno stesso circolo possono essere costituite anche più corti di assise. Le altre norme riflettenti l’ordinamento della corte di assise sono dettate da legge speciale.

  • Banche e SIM, IRAP e margine intermediazione: casi pratici art. 6 IRAP

    L’art. 6 IRAP stabilisce regole speciali per banche, SIM e altri intermediari finanziari: il valore della produzione parte dal margine di intermediazione del bilancio bancario, ridotto del 50% dei dividendi, con ammortamenti e altre spese amministrative deducibili al 90%. Cinque casi pratici per capire come si costruisce la base imponibile, come operano le deduzioni e come si ripartisce l’imposta tra le Regioni.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’IRAP e disciplinata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La regola generale (art. 5) per imprese commerciali e industriali calcola il valore della produzione netta come differenza tra ricavi tipici e costi della produzione, escludendo in linea di principio costo del lavoro e oneri finanziari. Per i soggetti del settore finanziario opera invece l’art. 6 IRAP, che riconosce la peculiarita della contabilita bancaria: in banca i ricavi tipici sono interessi attivi, commissioni e proventi da negoziazione, mentre i costi tipici comprendono interessi passivi e commissioni passive.

    La disciplina si appoggia allo schema di bilancio degli enti creditizi previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia (circolare 262/2005). Punto di partenza e il margine di intermediazione (voce 120), somma algebrica di interessi netti, dividendi e proventi simili, commissioni nette, risultato netto di negoziazione, di copertura e di cessione/riacquisto. L’aliquota ordinaria IRAP e del 3,9% (art. 16 D.Lgs. 446/1997), ma per banche e altri enti finanziari sale al 4,65% e per le assicurazioni al 5,90%. Le Regioni possono incrementare l’aliquota base entro i limiti di legge; per la distribuzione del gettito opera la regola dell’art. 4 IRAP, basata sulle retribuzioni del personale addetto alle sedi in ciascun territorio.

    Banche e SIM: regole speciali rispetto alle altre imprese

    L’art. 6 IRAP individua un perimetro soggettivo preciso: banche, SIM, SGR, societa finanziarie iscritte all’albo dell’art. 106 TUB, holding finanziarie, societa fiduciarie dinamiche e altri soggetti che svolgono in via prevalente assunzione di partecipazioni, esercizio del credito o intermediazione finanziaria. Per questi soggetti il rinvio non e all’art. 5 ma allo schema di conto economico previsto dalle istruzioni di vigilanza.

    La differenza rispetto all’impresa commerciale ordinaria e strutturale: una banca produce valore aggiunto trasformando scadenze e offrendo servizi di pagamento, custodia titoli, gestione del risparmio e negoziazione. Voci come gli interessi passivi sui depositi e le commissioni passive verso reti distributive sono fisiologici: senza una norma dedicata, l’IRAP rischierebbe di non riconoscerne il carattere di costo della produzione tipica. Per le SIM la logica e coerente: la base imponibile muove dai ricavi e costi tipici dei servizi di investimento (commissioni attive e passive, risultato della negoziazione in conto proprio), con le medesime limitazioni adottate per le banche.

    Margine intermediazione, dividendi e deduzioni

    Sul margine di intermediazione l’art. 6 IRAP opera due correttivi qualificanti. Il primo riguarda i dividendi: rilevano per il 50% del loro ammontare, per attenuare la doppia imposizione su utili gia tassati in capo alla societa partecipata. Il secondo riguarda i costi: ammortamenti dei beni materiali e immateriali e altre spese amministrative sono deducibili al 90%. Resta indeducibile, salve le deduzioni per il personale, il costo del lavoro dipendente.

    Dal valore della produzione cosi determinato si applicano le deduzioni per il cuneo fiscale previste dall’art. 11 IRAP: per i lavoratori a tempo indeterminato e ammessa in deduzione l’intera differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate. Sono inoltre previste deduzioni forfetarie per contributi INAIL, apprendisti, disabili e contratti di formazione e lavoro. Sul valore della produzione netta finale si applica l’aliquota del 4,65% (banche e intermediari) o del 5,90% (assicurazioni), maggiorata delle eventuali addizionali regionali.

    Caso 1: Banca Tizio con margine 200 milioni

    Scenario. Banca Tizio S.p.A. chiude con un margine di intermediazione di 200 milioni di euro: interessi netti 120, commissioni nette 60, dividendi 8, risultato netto di negoziazione 12. Spese amministrative complessive 80 milioni (50 di personale e 30 altre spese); ammortamenti 10 milioni.

    Come si legge in pratica. Si parte dal margine di 200 milioni. Si scomputa il 50% dei dividendi (4 milioni): base provvisoria 196 milioni. Si sottraggono le altre spese amministrative al 90% (27 su 30) e gli ammortamenti al 90% (9 su 10): base ante deduzioni cuneo 160 milioni di euro. Su tale base, prima delle deduzioni dell’art. 11 IRAP per il personale a tempo indeterminato, si applica l’aliquota del 4,65%.

    Documenti. Bilancio d’esercizio secondo istruzioni Banca d’Italia (circ. 262/2005), conto economico con dettaglio voce 120, libro mastro di spese amministrative e ammortamenti, prospetto deduzioni cuneo, dichiarazione IRAP sezione intermediari finanziari.

    Caso 2: SIM Caio specializzata in negoziazione conto proprio

    Scenario. SIM Caio S.p.A., autorizzata alla negoziazione in conto proprio e all’esecuzione di ordini, chiude con commissioni attive nette per 15 milioni, risultato di negoziazione in conto proprio per 5 milioni, costo del personale 8 milioni, altre spese amministrative 4 milioni, ammortamenti 0,5 milioni. La SIM non incassa dividendi rilevanti.

    Come si legge in pratica. Per la SIM la logica resta quella dell’art. 6 IRAP: il margine tipico e pari a 20 milioni (15 commissioni + 5 negoziazione). Si riducono al 90% altre spese amministrative e ammortamenti: 3,6 milioni e 0,45 milioni dedotti. La base imponibile ante deduzioni cuneo e 20 − 3,6 − 0,45 = 15,95 milioni di euro. Sul costo del personale a tempo indeterminato opereranno le deduzioni dell’art. 11 IRAP. L’aliquota e quella propria degli intermediari finanziari (4,65%, salvo addizionali regionali).

    Documenti. Bilancio SIM secondo schema Banca d’Italia, dettaglio del risultato di negoziazione per portafoglio di trading, registri delle commissioni attive e passive, prospetto deduzioni personale, dichiarazione IRAP intermediari finanziari.

    Caso 3: Gruppo bancario Sempronio e dividendi infragruppo

    Scenario. Gruppo Sempronio e composto da una capogruppo bancaria e da diverse controllate (una SGR, una societa finanziaria art. 106 TUB, una societa strumentale). La capogruppo incassa 30 milioni di dividendi dalle controllate; il margine di intermediazione individuale e di 150 milioni.

    Come si legge in pratica. Il calcolo IRAP si effettua su base individuale: ciascuna societa determina autonomamente il proprio valore della produzione, il bilancio consolidato non rileva. La capogruppo applica l’art. 6 IRAP sul conto economico individuale: i 30 milioni di dividendi infragruppo concorrono per il 50% (15 milioni). La base imponibile prima delle deduzioni e dunque 150 − 15 = 135 milioni di euro. SGR e societa finanziaria applicano l’art. 6, la societa strumentale non finanziaria applica l’art. 5.

    Documenti. Bilanci individuali del gruppo, prospetto dividendi infragruppo, mappatura per tipologia, dichiarazioni IRAP separate, eventuale opzione per il consolidato fiscale IRES (che non incide su IRAP).

    Caso 4: Deduzione cuneo lavoro per Banca Mevia

    Scenario. Banca Mevia S.p.A. ha 1.000 dipendenti, di cui 950 a tempo indeterminato (costo medio 60.000 euro lordi annui inclusi contributi) e 50 a tempo determinato. Il costo del lavoro complessivo e di 60 milioni di euro, di cui 57 milioni riferiti a personale stabile. La banca ha versato contributi INAIL e ha 5 dipendenti disabili.

    Come si legge in pratica. L’art. 6 IRAP, in coordinamento con l’art. 11 IRAP, riconosce la piena deducibilita del costo del lavoro stabile: i 57 milioni riferiti ai dipendenti a tempo indeterminato sono interamente deducibili come differenza tra il costo del personale e le altre deduzioni gia operate (INAIL, deduzione forfetaria per disabili, ecc.). Restano fuori dal beneficio i contratti a termine. Il risparmio fiscale per Banca Mevia, sui 57 milioni di costo del personale stabile, e pari a circa 2,65 milioni di euro (57 × 4,65%) rispetto a uno scenario di indeducibilita integrale.

    Documenti. Libro unico del lavoro, prospetti retributivi e contributivi, ripartizione del costo per tipologia contrattuale, certificazioni INAIL, attestazioni disabilita, elenco apprendisti, prospetto deduzioni art. 11 nella dichiarazione IRAP.

    Caso 5: Ripartizione regionale per Banca Calpurnia multi-regionale

    Scenario. Banca Calpurnia S.p.A. ha sede a Milano e opera con 200 filiali tra Lombardia (110), Lazio (40), Campania (25) ed Emilia-Romagna (25). Valore della produzione netta complessivo: 80 milioni di euro. Costo del personale distribuito: Lombardia 50%, Lazio 22%, Campania 14%, Emilia-Romagna 14%.

    Come si legge in pratica. L’art. 4 IRAP prevede che, per chi opera in piu Regioni, il valore della produzione si ripartisca in proporzione all’ammontare delle retribuzioni erogate al personale di stabilimenti, uffici o cantieri in ciascuna Regione. Applicando la chiave agli 80 milioni: Lombardia 40, Lazio 17,6, Campania 11,2, Emilia-Romagna 11,2 milioni. Su ciascuna quota si applica l’aliquota base del 4,65% maggiorata dell’addizionale regionale, dove prevista: l’IRAP dovuta e la somma delle quattro componenti regionali.

    Documenti. Elenco filiali con indirizzo e Regione, costo del personale per filiale, prospetto di ripartizione retribuzioni per Regione, delibere regionali sulle aliquote applicabili, sezione del modello IRAP dedicata alla ripartizione regionale.

    Quando e come verificare

    Il calcolo IRAP per banche, SIM e intermediari finanziari richiede una lettura coordinata dello schema di bilancio bancario (istruzioni Banca d’Italia) e delle regole tributarie dell’art. 6 IRAP, con attenzione alle percentuali di concorrenza dei dividendi e ai limiti di deducibilita di ammortamenti e altre spese amministrative. Per impostare il modello IRAP, valutare le aliquote regionali e applicare le deduzioni cuneo alle diverse tipologie contrattuali, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il canale qualificato un professionista qualificato permette di individuare uno specialista in fiscalita degli intermediari finanziari.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 4 IRAP — ripartizione del valore della produzione tra Regioni in funzione delle retribuzioni
    • Art. 5 IRAP — regola generale per imprese commerciali e industriali
    • Art. 6 IRAP — banche, SIM e altri intermediari finanziari (norma speciale)
    • Art. 11 IRAP — deduzioni per il personale e cuneo fiscale
    • Art. 16 IRAP — aliquote ordinaria e maggiorate
    • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Normattiva)
    • Banca d’Italia, circolare 262 del 22 dicembre 2005 — «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione» (bancaditalia.it)
    • Agenzia delle Entrate — istruzioni al modello IRAP, sezione intermediari finanziari (agenziaentrate.gov.it)

    Domande frequenti

    1. Perche per le banche esiste una regola IRAP diversa?
    Perche il conto economico bancario ha struttura propria: ricavi tipici (interessi attivi, commissioni) e costi tipici (interessi passivi, commissioni passive). L’art. 6 IRAP fa partire il calcolo dal margine di intermediazione del bilancio Banca d’Italia (circ. 262/2005), invece che dallo schema generale dell’art. 5. Senza questa regola l’imposta graverebbe in modo distorto su componenti finanziarie fisiologiche.

    2. Come concorrono i dividendi al valore della produzione?
    I dividendi incassati su partecipazioni concorrono alla base imponibile IRAP per il 50% del loro ammontare. La ratio e attenuare la doppia imposizione: gli utili distribuiti sono gia stati tassati in capo alla societa partecipata. La meta non rilevante va esposta nella sezione dichiarativa dedicata.

    3. Quali costi sono deducibili e in che misura per banche e SIM?
    Ammortamenti e altre spese amministrative sono deducibili al 90% del loro ammontare. Il costo del lavoro a tempo indeterminato, operate le altre deduzioni (INAIL, disabili, apprendisti), e integralmente deducibile in forza dell’art. 11 IRAP. Restano indeducibili la quota residua oltre il 90% e, salve le deduzioni specifiche, il restante costo del lavoro.

    4. Quale aliquota IRAP si applica e come si ripartisce tra Regioni?
    Per banche e altri enti finanziari l’aliquota base e del 4,65% (5,90% per le assicurazioni), salvo addizionali regionali entro i limiti di legge. La ripartizione regionale segue l’art. 4 IRAP: il valore della produzione si distribuisce in proporzione al costo del personale addetto alle sedi presenti in ciascuna Regione. Per una banca multi-regionale l’IRAP totale e la somma delle componenti regionali, ciascuna con la propria aliquota effettiva.

    Vedi anche: Assicurazioni e IRAP, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile e Regime del margine.

  • Art. 25 D.Lgs. 1/2018 – Ordinanze di protezione civile

    Art. 25 D.Lgs. 1/2018 – Ordinanze di protezione civile ( Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

    2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall’evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all’attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all’evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all’attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all’articolo 28.

    3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all’ articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

    4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell’economia e delle finanze.

    5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

    6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l’attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

    7. Per coordinare l’attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale…. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell’incarico.

    8. Per l’esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l’ articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell’incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

    9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

    10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell’articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell’attuazione, anche sotto l’aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime…. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell’azione di monitoraggio…, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

    11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 7. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 47-quater L. 354/1975 – Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria

    Art. 47-quater L. 354/1975 – Misure alternative alla detenzione nei confronti
    dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
    immunitaria

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

    2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.

    3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

    4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e controllo circa l’attuazione del programma.

    5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

    6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

    7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l’assistenza necessarie.

    8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 47-ter.

    9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

    10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate