Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 D.Lgs. 231/2001 – Confisca

    Art. 19 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Confisca

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

    2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. ((2-bis. Quando la confisca abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 )) ((49))

  • Art. 14 D.Lgs. 504/1995 – Rimborsi dell’accisa

    Art. 14 D.Lgs. 504/1995 – Rimborsi dell’accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell’accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera e), e dall’articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

    3. Per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all’atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d’imposta.

    4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell’accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.

    5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell’ articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso.

    6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell’operatore nell’esercizio dell’attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale è dovuta l’accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni.

    7. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell’imposta da utilizzare per il pagamento dell’accisa ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento e al pagamento dell’imposta.

    8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30

  • Art. 16 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    Art. 16 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

    2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

  • Art. 14 D.Lgs. 231/2001 – Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

    Art. 14 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

    2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

    3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

    4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

  • Art. 8 D.Lgs. 504/1995 – Destinatario registrato

    Art. 8 D.Lgs. 504/1995 – Destinatario registrato

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato è preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria competente; l’autorizzazione, valida fino a revoca, è rilasciata in considerazione dell’attività svolta dal soggetto presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito. Al destinatario registrato è attribuito un codice di accisa. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati, l’autorizzazione di cui al comma 1 è negata e l’istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto che intende operare come destinatario registrato, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, l’autorizzazione è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

    2. Per il destinatario registrato che intende ricevere soltanto occasionalmente prodotti soggetti ad accisa, l’autorizzazione di cui al medesimo comma 1 è valida per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti, provenienti da un unico soggetto speditore. In tale ipotesi copia della predetta autorizzazione, riportante gli estremi della garanzia prestata, deve scortare i prodotti unitamente alla copia stampata del documento di accompagnamento elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi il codice unico di riferimento amministrativo di cui all’articolo 6, comma 5.

    3. Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere né spedire prodotti soggetti ad accisa. Egli ha l’obbligo di: a) fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sui medesimi; b) provvedere, fatta eccezione per il destinatario registrato di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6-bis, ad iscrivere nella propria contabilità i prodotti di cui alla lettera a) non appena ricevuti; c) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare l’effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che, qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma 1 nonché a riscontrare l’avvenuto pagamento dell’accisa.

    4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l’accisa è esigibile all’atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

    5. I tabacchi lavorati acquistati dal soggetto di cui al comma 1 rispettano le disposizioni nazionali in materia di condizionamento ed etichettatura dei prodotti del tabacco stabilite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, nonché le disposizioni di cui all’articolo 39-duodecies in materia di apposizione del contrassegno di legittimazione; l’autorizzazione di cui al comma 1 per i tabacchi lavorati è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’ articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.

    6. I tabacchi lavorati di cui al comma 5 devono essere iscritti nella tariffa di vendita e venduti tramite le rivendite di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

    7. Con provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilità indicata nel comma 3, lettera b), nonché gli obblighi che il destinatario registrato è tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e comunitarie del settore dei tabacchi lavorati.

    8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.

  • Art. 31 RD 12/1941

    Art. 31 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 47-bis RD 12/1941 – Direzione delle sezioni

    Art. 47-bis RD 12/1941 – Direzione delle sezioni

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Direzione delle sezioni). Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. 110a

  • Art. 743 Codice della Navigazione – Nozione di aeromobile

    Art. 743 Codice della Navigazione – Nozione di aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

  • Rivalsa dello Stato sul magistrato: esempi pratici sull’art. 56 c.p.c. (abrogato) e disciplina vigente

    Attenzione: l’art. 56 del codice di procedura civile e stato abrogato. Disciplinava il procedimento per far valere la responsabilita civile del giudice (correlato al previgente art. 55 c.p.c.), ma non e piu in vigore. La materia oggi e regolata dalla L. 13 aprile 1988, n. 117 (cosiddetta Legge Vassalli), come modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18. Anche il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) ha inciso su istituti processuali correlati, pur senza reintrodurre la responsabilita diretta del magistrato.

    In sintesi

    • L’art. 56 c.p.c. non e applicabile: non puo essere invocato come base procedurale per agire contro un magistrato.
    • L’azione risarcitoria va proposta contro lo Stato, ai sensi della L. 117/1988, davanti al tribunale del distretto di Corte d’appello individuato dalla legge.
    • La rivalsa dello Stato sul magistrato e oggi obbligatoria nei casi e nei limiti tassativi indicati dalla L. 117/1988 come riformata nel 2015.
    • La prescrizione per agire contro lo Stato e di tre anni dal momento in cui l’azione e esperibile, dopo l’esaurimento dei rimedi processuali.
    • La rivalsa deve essere esercitata dallo Stato entro due anni dal pagamento del risarcimento; e prevista una decadenza espressa.
    • L’importo della rivalsa e limitato a una percentuale dell’annualita di stipendio del magistrato, salvo i casi di dolo.

    Prima degli esempi: il senso di una norma procedurale abrogata

    L’art. 56 c.p.c. era una disposizione strettamente procedurale: indicava le forme e le condizioni di ammissibilita dell’azione di responsabilita civile del giudice prevista dall’art. 55 c.p.c. Aboliti entrambi gli articoli con la L. 117/1988, oggi cercare di costruire una domanda sull’asse art. 55-56 c.p.c. significa muoversi su un binario morto: la causa sarebbe destinata a essere dichiarata inammissibile o infondata in radice.

    Il legislatore del 1988, dopo il referendum abrogativo del 1987, ha scelto un modello di responsabilita indiretta: il cittadino agisce contro lo Stato, e solo in un secondo momento lo Stato esercita la rivalsa contro il magistrato. La logica e quella di tutelare l’indipendenza e la serenita di giudizio di chi esercita la funzione, scongiurando il rischio di azioni personali strumentali, senza pero lasciare il cittadino senza rimedio.

    Il regime previgente: art. 55 e art. 56 c.p.c.

    Nel sistema originario del codice di rito, l’art. 55 c.p.c. tipizzava i casi di responsabilita personale del giudice (dolo, frode, concussione, ipotesi di responsabilita civile dichiarate dalla legge) e l’art. 56 c.p.c. dettava la disciplina processuale per farla valere. In particolare, l’art. 56 imponeva un filtro preventivo (autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia) e individuava la competenza, prevedendo poi l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato condannato.

    Nella prassi il rimedio rimase quasi inattuato: l’autorizzazione ministeriale e l’interpretazione restrittiva degli indici di dolo e colpa grave resero la responsabilita civile del giudice piu una clausola simbolica che uno strumento operativo. Il referendum del 1987 fotografo questa insoddisfazione e impose un intervento legislativo organico.

    La L. 117/1988 ha quindi abrogato gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. nella parte incompatibile, costruendo un sistema autonomo di responsabilita civile dei magistrati fuori dal codice di rito. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha rinnovato il processo civile su molti fronti ma non ha riportato in vita il vecchio binomio degli artt. 55-56 c.p.c.

    La disciplina vigente: L. 117/1988 e L. 18/2015

    La Legge Vassalli, come novellata dalla L. 18/2015 (anche per adeguarsi ai principi euro-unionali sulla responsabilita degli Stati per violazione del diritto UE), fissa le coordinate seguenti:

    • Soggetto convenuto: l’azione e proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello determinato secondo i criteri di legge.
    • Presupposti: dolo, colpa grave o diniego di giustizia nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
    • Colpa grave: la riforma del 2015 ne ha ampliato la definizione, includendo la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, l’affermazione o negazione di una circostanza incontrastabilmente esclusa o risultante dagli atti.
    • Clausola di salvaguardia: l’attivita di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove non puo dar luogo a responsabilita, salvo che si traduca in dolo o colpa grave nei termini di legge.
    • Eliminazione del filtro preliminare: il vaglio di ammissibilita previsto dal testo originario del 1988 e stato soppresso dalla L. 18/2015.
    • Prescrizione: la domanda deve essere proposta entro tre anni dal momento in cui l’azione e esperibile, e comunque dopo l’esaurimento dei mezzi di impugnazione o degli altri rimedi disponibili.
    • Rivalsa obbligatoria: in caso di condanna dello Stato al risarcimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita azione di rivalsa contro il magistrato; l’azione e obbligatoria, da promuoversi entro due anni dal pagamento (decadenza).
    • Limiti quantitativi della rivalsa: la misura della rivalsa non puo superare una percentuale dell’annualita di stipendio del magistrato, salvo i casi di dolo, in cui il limite non opera.

    Casi pratici

    Caso 1 – Atto introduttivo che richiama l’art. 56 c.p.c.: rischio di inammissibilita

    Tizio, soccombente in una causa civile, ritiene che il giudice abbia deciso in modo gravemente colposo. Il suo legale redige un atto di citazione personale contro il magistrato richiamando gli artt. 55 e 56 c.p.c.. La domanda e destinata a non essere accolta: entrambe le norme sono state abrogate dalla L. 117/1988 e non possono fondare alcuna pretesa. Andava costruita un’azione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti al tribunale del distretto di Corte d’appello competente, allegando dolo, colpa grave o diniego di giustizia secondo la disciplina vigente.

    Caso 2 – Condanna dello Stato e successiva rivalsa sul magistrato

    A seguito di un’azione fondata sulla L. 117/1988, lo Stato e condannato a risarcire Caia per colpa grave consistita nel travisamento delle prove. Dopo aver effettuato il pagamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove l’azione di rivalsa contro il magistrato responsabile. La rivalsa e obbligatoria, va proposta entro due anni dal pagamento e si svolge davanti al giudice ordinario. L’importo richiesto e contenuto nel limite percentuale dell’annualita di stipendio fissato dalla legge: il vecchio art. 56 c.p.c., che disciplinava la stessa logica di recupero, non viene piu richiamato.

    Caso 3 – Decadenza biennale per inerzia dello Stato

    Lo Stato e condannato a risarcire Sempronio per diniego di giustizia. Per ritardi organizzativi interni, l’azione di rivalsa contro il magistrato viene avviata oltre due anni dopo l’avvenuto pagamento. Il magistrato eccepisce la decadenza: la legge fissa un termine perentorio per l’esercizio della rivalsa e il superamento di quel termine preclude la pretesa dello Stato, indipendentemente dal merito. Il caso mostra l’importanza dei tempi nella fase di recupero, che il vecchio art. 56 c.p.c. non disciplinava con altrettanto rigore.

    Caso 4 – Dolo del magistrato e venir meno del limite quantitativo

    In sede di rivalsa, lo Stato dimostra che il magistrato ha agito con dolo, ad esempio attestando consapevolmente una circostanza inesistente al fine di favorire una parte. In questo caso il limite percentuale dell’annualita di stipendio non opera: la rivalsa puo essere richiesta per l’intero importo corrisposto dallo Stato al danneggiato, oltre interessi e spese. La differenza di trattamento fra colpa grave e dolo riflette la maggiore gravita della condotta dolosa e il disvalore di un’attivita giudiziaria distorta intenzionalmente.

    Caso 5 – Prescrizione triennale e onere di esaurire i rimedi

    Mevia decide di agire contro lo Stato ai sensi della L. 117/1988 quattro anni dopo il provvedimento ritenuto lesivo, senza aver esaurito i mezzi di impugnazione disponibili. L’azione e inammissibile per due ragioni concorrenti: il termine triennale di prescrizione e decorso e non risulta soddisfatto il presupposto del previo esaurimento dei rimedi. Il caso mostra che, anche se l’art. 56 c.p.c. e abrogato, il sistema vigente impone una sequenza procedurale rigorosa, a tutela tanto del cittadino quanto della stabilita delle decisioni giudiziarie.

    Quando chiedere il supporto di un professionista

    Le azioni fondate sulla L. 117/1988 e le successive iniziative di rivalsa richiedono un’analisi tecnica accurata: corretto inquadramento del presupposto (dolo, colpa grave nelle figure tipizzate, diniego di giustizia), verifica dell’esaurimento dei rimedi, calcolo dei termini di prescrizione e di decadenza, scelta del foro. Per valutare la percorribilita della domanda o, dal lato pubblico, la corretta gestione della rivalsa, e utile rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilita civile e contenzioso pubblico. Su fiscoinvestimenti.it e possibile entrare in contatto con professionisti qualificati per un primo orientamento.

    Norme e fonti

    • Art. 55 c.p.c. (abrogato) — testo storico e nota di abrogazione.
    • Art. 56 c.p.c. (abrogato) — disciplina procedurale previgente.
    • L. 13 aprile 1988, n. 117 — Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita civile dei magistrati (Legge Vassalli).
    • L. 27 febbraio 2015, n. 18 — Disciplina della responsabilita civile dei magistrati: ampliamento della nozione di colpa grave, eliminazione del filtro di ammissibilita, adeguamento al diritto dell’Unione europea.
    • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — Riforma Cartabia del processo civile: incide su istituti processuali correlati, senza reintrodurre la responsabilita personale del magistrato.

    FAQ

    L’art. 56 c.p.c. e ancora applicabile?

    No. La norma e stata abrogata dalla L. 117/1988, contestualmente all’art. 55 c.p.c. La procedura per far valere la responsabilita civile dei magistrati e oggi regolata dalla legge speciale, non piu dal codice di rito.

    Chi e il convenuto in un’azione per danni causati da un magistrato?

    L’azione va proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello individuato dalla legge. Solo successivamente, in caso di condanna, lo Stato puo rivalersi sul magistrato.

    La rivalsa dello Stato sul magistrato e obbligatoria?

    Si. Dopo la L. 18/2015 la rivalsa e obbligatoria nei casi previsti dalla legge, va promossa entro due anni dal pagamento ed e soggetta a limiti quantitativi calcolati sull’annualita di stipendio del magistrato, salvo i casi di dolo.

    Quali sono i termini di prescrizione e decadenza da rispettare?

    L’azione del cittadino contro lo Stato si prescrive in tre anni dal momento in cui e esperibile, dopo l’esaurimento dei rimedi processuali. La rivalsa dello Stato e soggetta a una decadenza di due anni dal pagamento del risarcimento al danneggiato.

    L’errore interpretativo del giudice puo generare responsabilita?

    In linea di principio no, perche l’attivita di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto e delle prove e coperta da una clausola di salvaguardia. La responsabilita scatta solo se l’errore si traduce in dolo o colpa grave nelle figure tipizzate dalla L. 18/2015, come la violazione manifesta della legge o del diritto UE.

  • Art. 1287 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori

    Art. 1287 Codice della Navigazione – Licenza delle navi minori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell’articolo 153, è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di navi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore ai venticinque cavalli asse o trenta cavalli indicati, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

  • Art. 9 CAD – Partecipazione democratica elettronica

    Art. 9 D.Lgs. 82/2005 CAD – Partecipazione democratica elettronica

    In vigore dal 01/01/2006

    1. ((I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili ((e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare)) .

  • Autorita di vigilanza AML: casi pratici art. 7 D.Lgs. 231/2007

    L’art. 7 D.Lgs. 231/2007 attribuisce a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS il ruolo di autorita di vigilanza di settore per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ciascuna autorita verifica l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati che rientrano nel proprio perimetro, emette disposizioni attuative su procedure interne, controlli e adeguata verifica della clientela, e calibra i controlli sul profilo di rischio. Cinque scenari mostrano come si traduce, sul campo, il rapporto tra operatore obbligato e autorita vigilante.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 7 si inserisce in un’architettura multilivello: il MEF ha la titolarita politica; il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) coordina le autorita nazionali; l’UIF presso BdI riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette; GdF e DIA conducono gli approfondimenti investigativi. Le autorita di vigilanza di settore presidiano l’anello piu vicino all’operativita degli intermediari vigilati: assetti organizzativi, procedure, controlli, adeguata verifica.

    Il modello e risk-based: ogni autorita modula i controlli sul profilo di rischio dell’intermediario e del settore, in linea con il Regolamento (UE) 2024/1624 (AML6) e con l’autorita unica AMLA.

    Riparto di competenze: BdI, CONSOB, IVASS

    Il perimetro soggettivo dell’art. 7, integrato dall’art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 231/2007, si articola in tre filiere:

    • Banca d’Italia — banche, intermediari finanziari iscritti all’albo art. 106 TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica (IMEL), SGR limitatamente ai profili di stabilita, prestatori di servizi in attivita finanziaria, confidi maggiori. Dal 2024-2025 rientrano anche i prestatori di servizi su cripto-attivita (CASP) autorizzati ai sensi del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA).
    • CONSOB — SIM, SGR per i profili di trasparenza e correttezza, Sicav e Sicaf, intermediari del mercato mobiliare, gestori di portali di crowdfunding, sedi di negoziazione.
    • IVASS — imprese di assicurazione del ramo vita e ramo danni con prodotti d’investimento, imprese di riassicurazione, agenti e broker assicurativi limitatamente ai prodotti con componente finanziaria.

    Quando un soggetto opera trasversalmente (banca con sportello assicurativo, gruppo misto con SGR e impresa vita), il riparto si risolve per materia e non per soggetto: ciascuna autorita esercita le proprie competenze sui rispettivi profili regolamentari, in coordinamento bilaterale tramite protocolli di intesa.

    Poteri ispettivi e sanzionatori

    Le autorita esercitano tre categorie di poteri. Regolatori: emanano disposizioni attuative AML (Provv. BdI 26 marzo 2019 su adeguata verifica; Provv. BdI 24 marzo 2020 su organizzazione e controlli; Regolamenti CONSOB; Reg. IVASS 44/2019). Ispettivi: accedono agli uffici, acquisiscono documenti, sentono dipendenti e amministratori, richiedono dati periodici. Sanzionatori: irrogano sanzioni amministrative pecuniarie agli intermediari e agli esponenti aziendali (artt. 56-69 D.Lgs. 231/2007), fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato per le violazioni piu gravi.

    L’attivita e largamente preventiva: lettere di richiamo, contestazioni di assetti inadeguati, piani di rimedio, ordini di rimozione di esponenti aziendali. La sanzione interviene quando la risposta dell’intermediario e inadeguata o la violazione e conclamata.

    Caso 1: SIM vigilata da CONSOB con carenza procedure AML

    Scenario. Una SIM di medie dimensioni, attiva nel collocamento di prodotti finanziari complessi, riceve visita ispettiva CONSOB. Gli ispettori rilevano che la procedura di adeguata verifica rafforzata non e stata aggiornata dopo l’estensione del perimetro a clientela residente in paesi terzi a rischio elevato; il sistema di alerting non scatta sulle operazioni con controparti in giurisdizioni GAFI.

    Come si legge in pratica. La SIM, intermediario vigilato ex art. 7, deve avere assetti organizzativi adeguati al profilo di rischio. La carenza viola gli obblighi di adeguata verifica rafforzata (art. 24) e gli obblighi organizzativi (art. 16). CONSOB puo notificare contestazione formale, richiedere piano di rimedio e avviare il procedimento sanzionatorio (art. 65); l’importo e modulato su disvalore, dimensione e cooperazione.

    Documenti. Verbale ispettivo, manuale procedure AML, mappatura clienti per rischio, evidenze formazione, report internal audit, parere del responsabile AML.

    Caso 2: Banca con sanzione BdI per omessa adeguata verifica

    Scenario. Una banca commerciale apre un conto a una societa di nuova costituzione presentata da un cliente storico. Il rapporto e classificato a basso rischio sulla base della referenza, senza approfondire la struttura societaria estera della holding ne identificare il titolare effettivo. Tre anni dopo BdI rileva che la societa era un veicolo di intestazione fiduciaria e che operazioni sospette transitate sul conto non sono state segnalate.

    Come si legge in pratica. La banca viola l’art. 18 (adeguata verifica ordinaria), l’art. 20 (titolare effettivo) e l’art. 35 (segnalazione operazioni sospette). Il Provv. BdI 26 marzo 2019 chiarisce che il basso rischio non puo fondarsi su referenze interne quando la controparte presenta strutture complesse od opacita. BdI puo sanzionare la banca e, in concorso, gli esponenti aziendali responsabili AML; l’art. 56 prevede sanzioni autonome quando i sistemi di controllo siano gravemente inadeguati.

    Documenti. Fascicolo KYC, visure societarie italiane ed estere, dichiarazione titolare effettivo, registro operazioni anomale, organigramma funzione AML, verbali del comitato controlli.

    Caso 3: Compagnia assicurativa con segnalazioni IVASS

    Scenario. Una compagnia ramo vita colloca polizze unit-linked a premio unico elevato. In pochi mesi una rete di agenti procaccia una concentrazione anomala di polizze sopra i 200.000 euro da clienti della stessa provincia, con disinvestimento parziale entro diciotto mesi. Il monitoraggio AML interno non scatta perche tarato solo sulla soglia di premio annua per cliente.

    Come si legge in pratica. IVASS valuta la coerenza fra profilo di rischio del prodotto e presidi adottati. La concentrazione e un classico red flag di possibile riciclaggio in placement e successivo layering. Il Reg. IVASS 44/2019 impone procedure di profilatura dinamica e regole di alerting calibrate sul prodotto, non solo sul cliente. IVASS puo contestare i controlli (artt. 16 e 56), richiedere piano di rimedio, sanzionare la compagnia e gli esponenti, segnalare alla UIF per gli approfondimenti.

    Documenti. Regolamento interno AML, manuale agenti, scheda prodotto unit-linked, log del monitoraggio, report mensili AML, verbali del comitato rischi.

    Caso 4: Intermediario crypto vigilato BdI ex MiCA

    Scenario. Un prestatore di servizi su cripto-attivita (CASP), autorizzato MiCA e iscritto nel registro BdI, gestisce volumi crescenti di custodia e scambio per clienti retail. BdI rileva in sede ispettiva che le procedure di travel rule sui trasferimenti sopra 1.000 euro non sono operative, in particolare sui dati del beneficiario verso wallet self-hosted.

    Come si legge in pratica. Il CASP rientra fra i nuovi soggetti obbligati sotto vigilanza BdI per effetto dell’integrazione fra MiCA, Reg. UE 2023/1113 (travel rule) e D.Lgs. 231/2007. La carenza viola gli obblighi informativi del Reg. 2023/1113 e gli obblighi di adeguata verifica rafforzata sui trasferimenti verso wallet non identificabili. La risposta tipica e bifasica: ordine di adeguamento a tempi stretti, eventuale sanzione proporzionata a durata e volume delle operazioni non presidiate.

    Documenti. Autorizzazione MiCA, policy travel rule, log delle transazioni cripto con e senza dati beneficiario, contratti con providers di analisi blockchain, evidenze KYC, verbali CdA su strategie AML.

    Caso 5: Coordinamento BdI-CONSOB su gruppo misto

    Scenario. Un gruppo finanziario quotato comprende banca, SGR e SIM. La capogruppo adotta una politica AML unitaria con responsabile antiriciclaggio centralizzato. BdI ispeziona la banca e CONSOB conduce un controllo parallelo sulla SIM. Emergono due rilievi: procedure SGR disallineate rispetto al manuale di gruppo; criteri di rischio della SIM non aggiornati sui clienti istituzionali esteri.

    Come si legge in pratica. Il coordinamento BdI-CONSOB si basa su protocolli di intesa che evitano duplicazioni. Ciascuna autorita resta titolare della contestazione sui propri vigilati: BdI sulla banca e sulla SGR per i profili di stabilita, CONSOB sulla SGR per trasparenza e correttezza e sulla SIM. Il gruppo deve dimostrare che le procedure di gruppo sono calibrate sui rischi specifici di ciascun intermediario e che il responsabile AML centralizzato dispone di poteri e risorse adeguate. L’art. 9 del decreto disciplina lo scambio di informazioni fra autorita.

    Documenti. Politica AML di gruppo, organigramma della funzione AML centralizzata, mappa rischi per societa, verbali comitati di gruppo, evidenze flussi informativi infragruppo.

    Quando e come reagire

    Per l’operatore obbligato che riceve contestazione o visita ispettiva valgono alcuni principi pratici. Tempestivita: i termini per documenti e memorie sono perentori. Cooperazione documentata: verbalizzare internamente ogni interazione e conservare copia di quanto consegnato. Piano di rimedio: impegnarsi con scadenze realistiche e verificabili. Difesa: la contestazione formale apre la fase difensiva con memorie scritte, audizioni e, in alcuni casi, definizione agevolata.

    L’intermediario vigilato deve prevenire: formazione periodica, audit interno indipendente, aggiornamento procedure dopo ogni mutamento regolamentare (Provvedimento BdI maggio 2019 e successivi, Regolamenti CONSOB e IVASS), test di efficacia dei controlli.

    Norme e fonti

    • art. 7 D.Lgs. 231/2007 — autorita di vigilanza di settore
    • Art. 8 D.Lgs. 231/2007 — amministrazioni interessate e organismi di autoregolamentazione
    • Art. 9 D.Lgs. 231/2007 — scambio di informazioni e collaborazione tra autorita
    • Art. 16 D.Lgs. 231/2007 — obblighi organizzativi e di controllo dei soggetti obbligati
    • Artt. 18-22 D.Lgs. 231/2007 — adeguata verifica della clientela
    • Art. 56 D.Lgs. 231/2007 — sanzioni amministrative per inosservanza obblighi organizzativi
    • Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 — disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
    • Provvedimento Banca d’Italia 24 marzo 2020 — disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni AML
    • Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 — disposizioni attuative in materia di adeguata verifica e organizzazione AML per il settore assicurativo
    • Regolamento (UE) 2024/1624 (AML6) — quadro armonizzato europeo in materia di prevenzione del riciclaggio
    • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) — mercati delle cripto-attivita
    • Regolamento (UE) 2023/1113 (travel rule) — informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e cripto-attivita

    Domande frequenti

    1. Come si stabilisce quale autorita vigila su un determinato intermediario?
    Il criterio non e soggettivo ma per materia: BdI presidia i profili di stabilita e organizzazione di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento, IMEL, SGR e dal 2024-2025 dei CASP autorizzati MiCA; CONSOB vigila SIM, Sicav, gestori di portali e i profili di trasparenza e correttezza delle SGR; IVASS si occupa delle imprese di assicurazione e riassicurazione. Quando un soggetto opera trasversalmente, si applicano protocolli di intesa fra autorita.

    2. Che differenza c’e fra autorita di vigilanza di settore e UIF?
    L’UIF, incardinata in BdI ma con autonomia funzionale, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e svolge analisi finanziaria. Le autorita di vigilanza di settore (BdI come supervisore prudenziale, CONSOB, IVASS) verificano l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali degli intermediari. I due piani sono distinti: la SOS va sempre alla UIF, non all’autorita di vigilanza di settore.

    3. Quali sanzioni rischia un intermediario vigilato per carenze AML?
    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2007 vanno, per le ipotesi piu gravi, fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato annuo dell’intermediario, con ulteriori sanzioni autonome a carico degli esponenti aziendali responsabili (artt. 56-69). Sono inoltre previste misure non pecuniarie: ordine di rimozione di esponenti aziendali, divieto temporaneo di esercitare determinate funzioni, pubblicazione del provvedimento.

    4. Come incide il Regolamento UE 2024/1624 (AML6) sui poteri delle autorita nazionali?
    Il Regolamento armonizza gli obblighi sostanziali (adeguata verifica, titolare effettivo, segnalazioni) e istituisce l’autorita europea AMLA, che vigilera direttamente sui gruppi finanziari transfrontalieri ad alto rischio e coordinera le autorita nazionali. BdI, CONSOB e IVASS restano competenti sui soggetti vigilati italiani non rientranti nel perimetro AMLA, con un dialogo strutturato in sede europea e una progressiva convergenza degli standard ispettivi e sanzionatori.