← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Attenzione: l’art. 56 del codice di procedura civile e stato abrogato. Disciplinava il procedimento per far valere la responsabilita civile del giudice (correlato al previgente art. 55 c.p.c.), ma non e piu in vigore. La materia oggi e regolata dalla L. 13 aprile 1988, n. 117 (cosiddetta Legge Vassalli), come modificata dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18. Anche il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) ha inciso su istituti processuali correlati, pur senza reintrodurre la responsabilita diretta del magistrato.

In sintesi

Prima degli esempi: il senso di una norma procedurale abrogata

L’art. 56 c.p.c. era una disposizione strettamente procedurale: indicava le forme e le condizioni di ammissibilita dell’azione di responsabilita civile del giudice prevista dall’art. 55 c.p.c. Aboliti entrambi gli articoli con la L. 117/1988, oggi cercare di costruire una domanda sull’asse art. 55-56 c.p.c. significa muoversi su un binario morto: la causa sarebbe destinata a essere dichiarata inammissibile o infondata in radice.

Il legislatore del 1988, dopo il referendum abrogativo del 1987, ha scelto un modello di responsabilita indiretta: il cittadino agisce contro lo Stato, e solo in un secondo momento lo Stato esercita la rivalsa contro il magistrato. La logica e quella di tutelare l’indipendenza e la serenita di giudizio di chi esercita la funzione, scongiurando il rischio di azioni personali strumentali, senza pero lasciare il cittadino senza rimedio.

Il regime previgente: art. 55 e art. 56 c.p.c.

Nel sistema originario del codice di rito, l’art. 55 c.p.c. tipizzava i casi di responsabilita personale del giudice (dolo, frode, concussione, ipotesi di responsabilita civile dichiarate dalla legge) e l’art. 56 c.p.c. dettava la disciplina processuale per farla valere. In particolare, l’art. 56 imponeva un filtro preventivo (autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia) e individuava la competenza, prevedendo poi l’azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato condannato.

Nella prassi il rimedio rimase quasi inattuato: l’autorizzazione ministeriale e l’interpretazione restrittiva degli indici di dolo e colpa grave resero la responsabilita civile del giudice piu una clausola simbolica che uno strumento operativo. Il referendum del 1987 fotografo questa insoddisfazione e impose un intervento legislativo organico.

La L. 117/1988 ha quindi abrogato gli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. nella parte incompatibile, costruendo un sistema autonomo di responsabilita civile dei magistrati fuori dal codice di rito. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha rinnovato il processo civile su molti fronti ma non ha riportato in vita il vecchio binomio degli artt. 55-56 c.p.c.

La disciplina vigente: L. 117/1988 e L. 18/2015

La Legge Vassalli, come novellata dalla L. 18/2015 (anche per adeguarsi ai principi euro-unionali sulla responsabilita degli Stati per violazione del diritto UE), fissa le coordinate seguenti:

Casi pratici

Caso 1 – Atto introduttivo che richiama l’art. 56 c.p.c.: rischio di inammissibilita

Tizio, soccombente in una causa civile, ritiene che il giudice abbia deciso in modo gravemente colposo. Il suo legale redige un atto di citazione personale contro il magistrato richiamando gli artt. 55 e 56 c.p.c.. La domanda e destinata a non essere accolta: entrambe le norme sono state abrogate dalla L. 117/1988 e non possono fondare alcuna pretesa. Andava costruita un’azione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti al tribunale del distretto di Corte d’appello competente, allegando dolo, colpa grave o diniego di giustizia secondo la disciplina vigente.

Caso 2 – Condanna dello Stato e successiva rivalsa sul magistrato

A seguito di un’azione fondata sulla L. 117/1988, lo Stato e condannato a risarcire Caia per colpa grave consistita nel travisamento delle prove. Dopo aver effettuato il pagamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove l’azione di rivalsa contro il magistrato responsabile. La rivalsa e obbligatoria, va proposta entro due anni dal pagamento e si svolge davanti al giudice ordinario. L’importo richiesto e contenuto nel limite percentuale dell’annualita di stipendio fissato dalla legge: il vecchio art. 56 c.p.c., che disciplinava la stessa logica di recupero, non viene piu richiamato.

Caso 3 – Decadenza biennale per inerzia dello Stato

Lo Stato e condannato a risarcire Sempronio per diniego di giustizia. Per ritardi organizzativi interni, l’azione di rivalsa contro il magistrato viene avviata oltre due anni dopo l’avvenuto pagamento. Il magistrato eccepisce la decadenza: la legge fissa un termine perentorio per l’esercizio della rivalsa e il superamento di quel termine preclude la pretesa dello Stato, indipendentemente dal merito. Il caso mostra l’importanza dei tempi nella fase di recupero, che il vecchio art. 56 c.p.c. non disciplinava con altrettanto rigore.

Caso 4 – Dolo del magistrato e venir meno del limite quantitativo

In sede di rivalsa, lo Stato dimostra che il magistrato ha agito con dolo, ad esempio attestando consapevolmente una circostanza inesistente al fine di favorire una parte. In questo caso il limite percentuale dell’annualita di stipendio non opera: la rivalsa puo essere richiesta per l’intero importo corrisposto dallo Stato al danneggiato, oltre interessi e spese. La differenza di trattamento fra colpa grave e dolo riflette la maggiore gravita della condotta dolosa e il disvalore di un’attivita giudiziaria distorta intenzionalmente.

Caso 5 – Prescrizione triennale e onere di esaurire i rimedi

Mevia decide di agire contro lo Stato ai sensi della L. 117/1988 quattro anni dopo il provvedimento ritenuto lesivo, senza aver esaurito i mezzi di impugnazione disponibili. L’azione e inammissibile per due ragioni concorrenti: il termine triennale di prescrizione e decorso e non risulta soddisfatto il presupposto del previo esaurimento dei rimedi. Il caso mostra che, anche se l’art. 56 c.p.c. e abrogato, il sistema vigente impone una sequenza procedurale rigorosa, a tutela tanto del cittadino quanto della stabilita delle decisioni giudiziarie.

Quando chiedere il supporto di un professionista

Le azioni fondate sulla L. 117/1988 e le successive iniziative di rivalsa richiedono un’analisi tecnica accurata: corretto inquadramento del presupposto (dolo, colpa grave nelle figure tipizzate, diniego di giustizia), verifica dell’esaurimento dei rimedi, calcolo dei termini di prescrizione e di decadenza, scelta del foro. Per valutare la percorribilita della domanda o, dal lato pubblico, la corretta gestione della rivalsa, e utile rivolgersi a un avvocato esperto in responsabilita civile e contenzioso pubblico. Su fiscoinvestimenti.it e possibile entrare in contatto con professionisti qualificati per un primo orientamento.

Norme e fonti

FAQ

L’art. 56 c.p.c. e ancora applicabile?

No. La norma e stata abrogata dalla L. 117/1988, contestualmente all’art. 55 c.p.c. La procedura per far valere la responsabilita civile dei magistrati e oggi regolata dalla legge speciale, non piu dal codice di rito.

Chi e il convenuto in un’azione per danni causati da un magistrato?

L’azione va proposta contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’appello individuato dalla legge. Solo successivamente, in caso di condanna, lo Stato puo rivalersi sul magistrato.

La rivalsa dello Stato sul magistrato e obbligatoria?

Si. Dopo la L. 18/2015 la rivalsa e obbligatoria nei casi previsti dalla legge, va promossa entro due anni dal pagamento ed e soggetta a limiti quantitativi calcolati sull’annualita di stipendio del magistrato, salvo i casi di dolo.

Quali sono i termini di prescrizione e decadenza da rispettare?

L’azione del cittadino contro lo Stato si prescrive in tre anni dal momento in cui e esperibile, dopo l’esaurimento dei rimedi processuali. La rivalsa dello Stato e soggetta a una decadenza di due anni dal pagamento del risarcimento al danneggiato.

L’errore interpretativo del giudice puo generare responsabilita?

In linea di principio no, perche l’attivita di interpretazione delle norme e di valutazione del fatto e delle prove e coperta da una clausola di salvaguardia. La responsabilita scatta solo se l’errore si traduce in dolo o colpa grave nelle figure tipizzate dalla L. 18/2015, come la violazione manifesta della legge o del diritto UE.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.